Regolamento disciplina pubblicità SS.PP.

                PROVINCIA DI VICENZA




    REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’
                      STRADALE




Premessa: Oggetto e finalità del Regolamento



Il presente Regolamento disciplina la pubblicità lungo le strade in gestione alla Provincia di Vicenza, o
in vista di esse, ai sensi delle disposizioni previste dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 30 Aprile
1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e dagli articoli dal n. 47 al n. 58 del D.P.R. 16 Dicembre
1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”.

I principi informatori sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale
e paesistico, assicurati, tra l’altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi
pubblicitari.




                        ART. 1

                DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

(art. 47 D.P.R. n. 495/1992)



Con il termine di impianti o mezzi pubblicitari si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari
così come vengono definiti dall’art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, di
seguito specificati:


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1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da
simboli e da marchi dell’azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali
di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla
stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

E’ da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente,
completata con simboli e marchi di altre Ditte estranee, purchè attinenti all’attività svolta nel luogo ove
è installata.

2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento,
ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,
utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata
alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in
modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può
essere luminosa né per luce propria nè per luce indiretta.

3. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che,
diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti,
manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno,
con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici
sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento realizzato in materiale di qualsiasi
natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
Può essere luminoso per luce indiretta.

Lo striscione è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permettere il posizionamento a scavalco
della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore.

La locandina è caratterizzata dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate
dimensioni rispetto allo striscione; qualora sia posizionata sul terreno può essere realizzata anche in
materiale rigido costituendo il cosiddetto “cavalletto” le cui dimensioni non potranno essere superiori a
cm. 100x140, sostegni esclusi.

Lo stendardo o bandiera è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque
sventolante tipo bandiera.

6. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole
adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di
messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario
un servizio di pubblica utilità, nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline,
transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può
anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.


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8. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla
pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non inpiduabile, secondo le definizioni
precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione,
locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di
servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali
reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati,
per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.

Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l’applicazione dei successivi articoli
relativi alla pubblicità.



                          ART.2

                        DIMENSIONI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la
superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei
veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq. e comunque secondo
le norme tecniche definite dalla Giunta Provinciale.

Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq, è
possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di
facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.



                          ART. 3

                      AUTORIZZAZIONI

                 (art. 23 D.Lgs. 285/92 e art. 53 D.P.R. 495/92)

L’installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati lungo le strade provinciali o in vista di
esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia.

L’Ufficio che riceve l’istanza per l’installazione di un mezzo pubblicitario provvederà ad avviare
l’istruttoria anche ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico,
qualora il canone O.S.A.P. venga deliberato dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza,
comunicando al richiedente l’importo e le eventuali prescrizioni.

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l’installazione di cartelli o di altri mezzi
pubblicitari deve presentare o spedire la relativa domanda, redatta in carta legale, con allegata ricevuta
comprovante il versamento per spese di istruttoria, così come fissate ed aggiornate dalla Giunta
Provinciale, ai sensi del 3° comma dell’art. 405 del D.P.R. 495/92, corredata oltre che dai dati
anagrafici del richiedente, completi di Codice Fiscale, dalla descrizione particolareggiata dell’opera che

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si intende eseguire, dalla denominazione della strada provinciale interessata, dall’esatta indicazione
della località interessata e dagli estremi di identificazione dell’immobile su cui insisterà il manufatto.
Ogni domanda dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario.

La domanda tesa ad ottenere l’autorizzazione all’esposizione di “cavalletti” (come definiti all’art. 1, n.
5 del presente regolamento) dovrà riferirsi al massimo a 5 posizioni. Pertanto, qualora il richiedente sia
interessato ad un numero di posizioni superiore a 5 dovrà presentare più domande.

Oltre alla documentazione amministrativa richiesta dovranno essere allegati in duplice copia:
- bozzetto a colori del messaggio da esporre con relative dimensioni;
- schizzo planimetrico in cui è riportata la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente;
- sezione trasversale con indicata la progressiva chilometrica, dimensioni della sede stradale (corsie,
banchine, arginelli erbosi, cunette, muri di sostegno/controripa/sosttoscarpa,scarpate, ripe, fossi di
guardia, manufatti), il lato della strada, i confini di proprietà e l’indicazione della posizione del cartello
o mezzo pubblicitario;
- documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di richiesta (almeno
due fotografie, una per senso di marcia);
- eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che,
comunque non può essere inferiore a 3 mesi.
- per l’esposizione dei messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
- Autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti che:
a) Il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto
della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
b) l’intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi della
normativa vigente.

Gli impianti luminosi devono essere posti in opera da soggetti in possesso dei requisiti di cui alla Legge
46/90 e s.m.i.. Una volta ultimata l’installazione dell’impianto e, comunque, entro e non oltre 30 giorni
dal termine assegnato per l’esecuzione delle opere, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Vicenza, il
certificato di conformità di cui alla Legge 46/90. La mancata trasmissione del predetto certificato nel
termine di cui sopra comporta la revoca dell’autorizzazione.

La domanda corredata dalla documentazione sopra richiamata, nonché dalla prova dell’avvenuto
versamento delle spese di istruttoria è ricevuta dalla Provincia che provvederà all’Istruttoria seguendo
l’ordine di arrivo attestato dal timbro del ricevente.

L’Ufficio ricevente la domanda restituisce all’interessato, ove richiesto, una delle due copie della
domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

Conclusa l’istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere
da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, il responsabile
del procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il
provvedimento di autorizzazione.

Nel provvedimento sono fissate le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell’interesse
pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per il canone
nonché il tempo accordato per l’esecuzione delle opere che non potrà essere inferiore a 90 giorni.



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Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di
integrazioni da parte della Provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione
all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle
integrazioni richiesti.

Qualora, a parere dell’Amministrazione, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del
provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
domanda, un atto di formale diniego. Nel suddetto atto devono essere indicati i motivi del diniego. Il
rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

Durante la installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione o
copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su
richiesta, ai funzionari incaricati del controllo.

L’autorizzazione all’installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità dalla data del rilascio e
per ulteriori anni tre (3) con scadenza al 31/12 del terzo anno successivo. E' rinnovabile e deve essere
intestata al soggetto richiedente.

E’ consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i sessanta giorni
antecedenti la data della scadenza originaria. E’ ammessa la presentazione di un’unica istanza per il
rinnovo cumulativo di massime 10 autorizzazioni, fermo restando il pagamento di spese ed oneri per
ciascuna posizione. La validità del provvedimento del rinnovo decorre dalla data di scadenza della
precedente autorizzazione. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell’atto decade da
qualunque diritto al mantenimento dell’impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno 3 (tre) mesi,
ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello
o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda alla Provincia nella quale devono essere indicati
gli estremi dell’autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio.
La Provincia sarà tenuta a rilasciare l’autorizzazione entro i successivi 15 (quindici) giorni, decorsi i
quali si intenderà tacitamente rilasciata. Per la variazione del messaggio non è dovuto alcun
corrispettivo.



                         ART. 4

                    NULLA OSTA TECNICI

L’installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all’interno di centri abitati con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, salvo il
preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia.

Il Comune, prima del rilascio dell’autorizzazione alla installazione di cartelli o di altri mezzi
pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, deve acquisire il preventivo Nulla-Osta tecnico
della Provincia di Vicenza. La relativa domanda, redatta in carta semplice, con allegato la ricevuta
comprovante il versamento per le spese di istruttoria, così come fissate ed aggiornate dalla Giunta

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Provinciale ai sensi del 3° comma dell’art. 405 del D.P.R. 495/92, dovrà riguardare un singolo
impianto pubblicitario. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta al precedente art. 2, dovrà
essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre, con relative dimensioni, una planimetria ove sia
riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione e una documentazione
fotografica interessante la strada e la località oggetto di richiesta.

La domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma precedente, nonché della prova
dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria, è ricevuta della Provincia
la quale provvederà all’istruttoria seguendo l’ordine di arrivo attestato dal timbro dell’Ente.

Conclusa la istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere
da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento e sulla base delle
risultanze dell’eventuale sopralluogo, il funzionario responsabile del procedimento, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il nulla-osta tecnico.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di
integrazioni da parte della provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione
al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o della
documentazione integrativa.

Qualora, a parere dell’Amministrazione, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del
provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
domanda, un atto di formale diniego. Nel suddetto atto sono indicati i motivi del diniego. Il rigetto della
domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.



                          ART. 5

                          DIVIETI

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 51 del DPR 495/92, il posizionamento dei cartelli e degli altri
mezzi pubblicitari, come definiti all’articolo 1 del presente Regolamento, fuori dai centri abitati, lungo
o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze si esercizio delle strade che
risultano comprese tra carreggiate contigue (si intendono quelle aree a lato della carreggiata
opportunamente realizzate per finalità attinenti all’esercizio operativo e viabile della strada);

b) sui bordi dei marciapiedi, sui cigli stradali e sui fossi;

c) in corrispondenza delle intersezioni intesa come l’intera area dell’incrocio e i 50 metri lineari prima
e dopo dello stesso, misurati su ambo i lati della carreggiata;

d) lungo l’intero sviluppo delle curve planimetriche di raggio inferiore a m. 250, nonché su tutta l’area
compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;


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e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a
45°;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia e sottopassi sia stradali che ferroviari nonché sulle relative rampe di raccordo;

h) sui parapetti stradali e ferroviari, sulle barriere di sicurezza, sui pannelli fonoassorbenti, sui
dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

i) nelle zone soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, sulle ripe e sulle scarpate stradali
interessate da intervalli di protezione e consolidamento dei versanti di qualsiasi natura;

l) in prossimità degli accessi carrai per la sicurezza;

m) sulle strade di particolare interesse inpiduate con provvedimento dell’Amministrazione;

E’ altresì vietata l’installazione di cartelli paralleli all’asse stradale su struttura monopalo che
comunque non potranno avere una distanza tra loro e tra altri segnali stradali, inferiore a 15 metri
lineari.

Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio
variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione longitudinale al senso
di marcia dei veicoli.

Non è consentita l’installazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello
spazio pubblicitario stesso, del tipo “Spazio Libero”, “Per questa Pubblicità telefonare….”, “cartello in
cantiere” Ecc.




                          ART.6

                VINCOLI CULTURALI E AMBIENTALI

Ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” è fatto pieto di installare
cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo le strade provinciali site
all’interno di aree vincolate, con le procedure e nelle forme di legge, a tutela delle bellezze naturali,
culturali e ambientali, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Vicenza a norma dell’art. 23,
comma 3, del Nuovo Codice della Strada, previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela
sulla compatibilità della collocazione del manufatto con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento
degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.

L’installazione delle sorgenti luminose dovrà rispettare la normativa regionale vigente in materia di
inquinamento luminoso.




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                          ART. 7

       OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA

E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione/nulla osta di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro
strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio
dell’autorizzazione/nulla osta o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle
condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’Ente
competente al rilascio.

E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione/nulla osta, rilasciata per la posa di segni orizzontali
reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dal DPR 495/92, di provvedere
alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione,
dello spettacolo culturale o dell’iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati,
ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni
variazione di residenza o domicilio.

Gli atti di autorizzazione e nulla-osta si intendono comunque accordati senza pregiudizio di terzi, con
facoltà della Provincia di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di
legge e/o delle clausole contenute nell’atto autorizzatorio, nonché per qualsiasi ragione motivata da
parte dell’Amministrazione. La revoca o la modifica del provvedimento originario non può dar titolo a
rivalse o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto disposto al successivo comma.

Qualsiasi modifica, sia in corso d’opera sia successivamente, deve essere oggetto di richiesta scritta e
motivata, allegando alla domanda, in carta legale, la prova dell’avvenuto versamento delle spese di
istruttoria, fermo restando quanto stabilito all’articolo 2, comma 13 del presente Regolamento.

La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell’autorizzazione esclusivamente
con comunicazione scritta alla Provincia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dà luogo
al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce
l’atto di autorizzazione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al
primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla
provincia, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la
sede stradale e le sue pertinenze.



                          ART. 8


                           8
                 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, sia dalla
Provincia che dal Comune, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare
dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale
dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

a) Amministrazione autorizzante (Provincia di Vicenza o Comune di…………..);

b) Soggetto titolare dell’autorizzazione;

c) Numero e data dell’autorizzazione provinciale o comunale;

d) numero della fattura relativa al pagamento effettuato;

e) Indicazione della Strada Provinciale (S.P. n……) progressiva chilometrica del punto di installazione
(Progr. Km……..+……….) e lato stradale (dx/sx);

f) Data di scadenza dell’autorizzazione (gg/mm/anno);

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione delle targhette metalliche, è
ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.

La targhetta di cui la precedente comma dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo
dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati
oppure sia stata danneggiata o manomessa.



                         ART. 9

                        RIMOZIONI

Ferma restando l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 23, comma 11 del D.Lgs.
285/92, chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo privato) le
disposizioni del medesimo articolo, quelle del Regolamento al Codice della strada o del presente
regolamento, è soggetto all’obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed
ogni altro mezzo pubblicitario, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida.
Decorso tale termine, la Provincia provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla
sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del
proprietario o possessore del suolo.

Quando la rimozione importi la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione, da parte degli Uffici
Provinciali preposti, non potrà avvenire se non dopo dieci giorni dalla diffida, notificata dalla Provincia
sia all’autore della violazione che al proprietario o al possessore del suolo privato.

Qualora l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata
su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione
lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto
con le disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di attuazione e nel
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presente Regolamento, la rimozione verrà eseguita senza indugio. Successivamente alla rimozione, la
Provincia trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto per la emissione della Ordinanza-
Ingiunzione di pagamento.

Ove il trasgressore non compia nel termine la rimozione cui è obbligato, provvede la Provincia
d’Ufficio addebitando all’autore della violazione e, in via tra loro solidale, al proprietario o possessore
del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia. La Provincia, mediante comunicazione inviata
anche via fax, informa l’interessato dell’avvenuta rimozione forzata dell’impianto pubblicitario.



                         ART. 10

                     CANONI – ESENZIONI

Il canone per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
autorizzati dalla Provincia posti fuori dai centri abitati così come disciplinato dall’articolo 53, comma 7
del D.P.R. 495/1992 e dall’art.27 comma 8 della Legge n.448/2001 è determinato sulla base del
prezziario emanato annualmente dalla Giunta Provinciale. Il canone è frazionabile per effetto di
autorizzazioni o revoche d’ufficio intervenute durante l’anno. In caso di mancato aggiornamento nei
termini previsti, restano in vigore i canoni nelle misure già determinate.

La dimensione minima riferita al canone è di mq.1.00;

Il calcolo della superficie avverrà secondo le reali dimensioni dell’impianto e sarà calcolata per ogni
singola facciata, dopodiché verranno sommate le misure delle facciate e alla fine il totale della misura,
qualora risultasse una frazione di mq., verrà arrotondata al mq. superiore.

Qualora l’installazione di uno dei mezzi pubblicitari elencati al comma 1 comporti l’occupazione di
spazi od aree pubbliche dovrà essere corrisposto, se previsto, anche il relativo canone (C.O.S.A.P) con i
criteri stabiliti nell’apposito regolamento.

Il canone dei soli cartelli pubblicitari, deve essere così corrisposto:

- per il primo versamento: all'atto dell'autorizzazione o del rinnovo della stessa; per periodi inferiori
all'anno solare l'importo deve essere determinato in dodicesimi (la frazione superiore a 14 giorni vale
come mese intero);
- per le annualità successive: entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il canone annuale relativo agli altri mezzi pubblicitari va invece corrisposto anticipatamente per
l'intera durata dell'autorizzazione.

In caso di rinuncia all’autorizzazione che può essere effettuata in qualsiasi momento dal titolare
mediante comunicazione alla Provincia di Vicenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
e previa rimozione del manufatto e ripristino dei luoghi si procederà al rimborso del canone per le sole
intere annualità mancanti entro 90 giorni dalla comunicazione.




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La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l’atto di autorizzazione e non provvede al
ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la
necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

Al fine di promuovere la valorizzazione dell’ambiente e del territorio vicentino e di promuovere il
turismo è consentita l’installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l’arte, l’architettura, la
cultura, l’enogastronomia, i prodotti tipici, ecc. purché tali cartelli abbiano carattere generale (ovvero
non riportino la denominazione di singole aziende). Tali impianti sono esenti dal pagamento del
canone.

In ogni caso nella installazione di tali impianti dovranno essere rispettate le norme del Codice della
strada e del Regolamento di attuazione.

Sono esenti dal pagamento del canone gli enti locali territoriali, e le associazioni che svolgono la loro
funzione in campo umanitario e sociale il cui statuto preveda che operino senza scopo di lucro, nonché
i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia di Vicenza interviene sia con il
patrocinio che con il contributo.

Nessun canone è previsto per gli impianti pubblicitari collocati all’interno dei centri abitati, definiti ai
sensi dell’art. 4 del Codice della Strada.

L’insegna di esercizio, avendo per scopo l’identificazione della sede dell’Impresa è esente da canone. Il
richiedente è, comunque, tenuto al versamento delle spese di istruttoria.



                         ART. 11

                        SANZIONI

Si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 23 del D.Lgs. 285 del 30.4.1992.

Nell’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie si osservano le disposizioni e le norme del
Capo I, Sezione II, titolo VI del D.Lgs. 285 del 30.4.1992.



                         ART. 12

                REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

La Provincia può sempre revocare l’autorizzazione per ragioni di pubblico interesse. Nel
provvedimento devono in ogni caso essere indicati i motivi e i termini.

In caso di mancato pagamento del canone annuale dei cartelli pubblicitari, la Provincia intima il
versamento entro 30 giorni. Trascorso tale termine, senza l'avvenuta regolarizzazione, si procederà
alla revoca dell'autorizzazione.




                          1
Il titolare dell’autorizzazione, ricevuta la revoca dell’autorizzazione da parte della Provincia, a mezzo
comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà restituire l’atto di autorizzazione in
suo possesso e provvedere al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato entro trenta giorni.



                         ART. 13

                     CAMBIO TITOLARE

L’autorizzazione, di cui al presente regolamento, per qualsiasi motivo, potrà essere trasferita ad altro
titolare solo previa specifica comunicazione scritta alla Provincia. Trascorsi 6 (sei) mesi dall’avvenuto
passaggio senza che sia stata inoltrata la richiesta suddetta, l’autorizzazione si intenderà decaduta.



                         ART. 14

                 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285), al Regolamento di attuazione (D.P.R.
10.12.1992 N. 495), alla vigente legge regionale a tutela dell’inquinamento luminoso.

Ai cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati ed installati prima dell’entrata in vigore del presente
Regolamento verrà applicato il canone per il periodo residuo di validità dell’autorizzazione anche per
frazione d’anno. Ai cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non rispondenti alle presenti disposizioni
dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento a seguito di revoca del provvedimento. Decorso
tale termine, la Provincia provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua
custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del
proprietario o possessore del suolo.



                         ART. 15

                    AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le attività previste dal presente regolamento possono essere gestite direttamente dalla Provincia o
affidate mediante convenzione a terzi soggetti.



                         ART. 16

                     ENTRATA IN VIGORE




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Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutivo il provvedimento di approvazione, ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.




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