Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

                 PROVINCIA DI VICENZA
                Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER
LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
50/2016 ss.mm.ii. (Aggiornamento)



                       ART. 1
                     Principi generali


Il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" comprensivo delle modifiche apportate dal D.Lgs
56/2017, ha previsto all'art. 113 una nuova disciplina per l'incentivazione delle funzioni
tecniche svolte dai dipendenti.
Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non
superiore al 2% (due per cento), sull'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base di gara.
Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale:
- la quota dell'80% (fondo incentivante ) ha destinazione vincolata ad uno specifico progetto e
 viene ripartito tra il personale interno, tecnico ed amministrativo con qualifica non dirigenziale,
 dipendente a tempo indeterminato e determinato, che partecipa alla realizzazione di ogni singola
 opera o lavoro, servizio e/o fornitura;
- la restante quota del 20% (fondo innovazione) è destinata all'acquisto da parte
 dell'Ente/Società di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione
 anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
 elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati
 per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico,
 con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una
 parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni
 aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997,
 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
 contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti
 scolastici superiori. Il Dirigente effettua annualmente il rendiconto del fondo innovazione
 illustrando le attività di miglioramento ed implementazione poste in essere nell’anno
 precedente e la relativa spesa.
E’ riconosciuta l'incentivo delle funzioni tecniche anche negli appalti di manutenzione straordinaria
e ordinaria complessa. Per “complessa” si intende la manutenzione che risponde a tutte le
seguenti caratteristiche:
  - quando sono supportati da idonea e complessa documentazione progettuale;
  - quando il progetto affronta la risoluzione di problematiche tecniche significative;
  - l’importo dei lavori è superiore a 150.000 €;
  - quando si richiede una qualificata vigilanza e direzione lavori in fase esecutiva.
                      ART. 2
                  Costituzione del Fondo


Alla costituzione del fondo concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a
base di gara di un lavoro o di un servizio o fornitura a valere direttamente sugli stanzia-
menti di cui all'art. 113, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.
Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del proget-
to esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somme a disposizione, IVA, spese tecniche
ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esem-
pio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.
Resta inteso che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è com-
prensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere, compresa
IRAP, a carico dell'Ente/Società) da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per singoli lavori, servizi e
forniture o altro capitolo appositamente previsto.
Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti, in quan-
to affidate a terzi o svolte da personale con qualifica dirigenziale ovvero prive del positivo
accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, incrementano la quota del fon-
do secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 3.
Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, le percentuali di incentivo stabilite nel
presente documento sono proporzionalmente ridotte nel caso di incremento dei tempi sta-
biliti per la realizzazione di un lavoro, servizio o fornitura, ovvero di un incremento dei costi
non conforme alle norme del Codice dei Contratti Pubblici.
La riduzione viene determinata dal Dirigente competente, previo contraddittorio con il per-
sonale interessato, tenuto conto delle conseguenze e disservizi che possano derivare
all'amministrazione aggiudicatrice da tale incremento dei tempi o dei costi, secondo quan-
to previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.
L’importo dell’incentivo indicato nel quadro economico dell’intervento non è soggetto ad al-
cune rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
Le modifiche dei contratti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti
pubblici, danno diritto di percepire un compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'atti-
vità tecnica, di verifica della progettazione o direzione lavori ed uno stanziamento di mag-
giori risorse rispetto alla somma originariamente stabilità nel quadro economico di proget-
to. L’incentivo in tal caso è calcolato sull’importo complessivo dei lavori appaltati, come ag-
giornato a seguito della variante, al netto del ribasso d’asta. Non concorrono ad alimentare
il fondo le varianti che si siano rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto
esecutivo.

                      ART. 3
                Costituzione gruppo di lavoro

L'Ente/Società in relazione alla propria organizzazione inpidua con apposita comunicazio-
ne del dirigente o responsabile competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimen-
to, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico interven-
to, identificando il ruolo di ciascuno del dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzio-
ni dei collaboratori.
Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato
compresi nella struttura di cui al punto precedente.
L'inpiduazione è operata con comunicazione contenente:
  1) l'inpiduazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
  2) l'importo presunto a base di gara;
  3) il cronoprogramma;
  4) la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.
Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'inpiduazione dei soggetti cui affida-
re le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvol-
gimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richiesta
per ogni tipologia di appalto e compatibilmente con l’organizzazione dei servizi e il personale
in dotazione.
Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate
dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte.
I dipendenti indicati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub
procedimenti e delle attività assegnate.


                       ART. 4
             Attività incentivate e soggetti beneficiari

Ai sensi dell'art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti an-
che amministrativi incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti:

a)  la programmazione della spesa per investimenti riferita agli interventi previsti nel pro-
   gramma triennale dei lavori pubblici e nei suoi aggiornamenti annuali di cui all'art 21
   del Codice dei Contratti Pubblici;
b)  la valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione) art. 26 del Codice;
c)  la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti ai
   sensi degli art. 32 e 33 del Codice;
d)  l'attività di responsabile del procedimento;
e)   l'attività di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicu-
    rezza per l’esecuzione;
f)   l'attività di verifica di conformità, di collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo stati-
    co.
Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le proce-
dure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
Nel caso di appalti di servizi o forniture, l'incentivo per funzioni tecniche viene riconosciuto
solo nel caso in cui· sia nominato il direttore dell'esecuzione (ove la figura sia disgiunta dal
RUP) e l'appalto comporti un effettivo impegno documentabile in termini di direzione e con-
trollo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e di verifica che le prestazioni contrat-
tuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In considerazione del carattere tassativo che ha l'elencazione delle attività per le quali può
essere riconosciuto l'incentivo per funzioni tecniche , così come formulato all'art. 113 comma
2 del Codice dei Contratti, sono da ritenersi esclusi dalla corresponsione dell'incentivo a tito-
lo indicativo e non esaustivo le seguenti attività :
a)   L'attività di progettazione.
b)  Il coordinamento per la sicurezza nella sola fase di progettazione.
c)  La predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.
   21 del D.Lgs. 50/2016 per la parte di spesa corrente.
d)  In generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predi
   sposizione di alcun elaborato tecnico, ovvero su semplice richiesta di preventivo.
e)  Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del
   D.Lgs. 50/2016.
f)  Gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.
  g)    Gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

  Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il personale con qualifica dirigenziale è
  escluso dall'incentivo.
  Sono inoltre esclusi dall'incentivo gli appalti di servizi e forniture, fino ad un importo a base
  d'asta di € 150.000,00.
  E' consentito comunque affidare a soggetti terzi nei modi e nelle forme previste dalla Legge,
  incarichi di progettazione, direzione dei lavori e prestazioni loro connesse.
  Negli affidamenti degli incarichi deve essere tenuto conto dei carichi di lavoro, delle specifi-
  che competenze professionali, delle esigenze organizzative e di una equilibrata ripartizione
  degli incentivi.
  Gli incarichi sono affidati dal Dirigente competente.

                      ART. 5
  Determinazione dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture

  La percentuale delle risorse finanziarie da destinare al fondo per funzioni tecniche è determi-
  nata per fasce progressive, secondo quanto le sotto riportate percentuali.

  PER LAVORI: presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incen-
  tivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, ove ciò sia pre-
  visto da specifiche disposizioni dell'Ente/Società.

   Per opere e lavori di importo a base di gara               %fondo
   Pari o superiore a €    Inferiore a €        Opere 1° livello   Opere 2° livello
      150.000         500.000            1,5          2,0
      500.000         1.000.000            1,3          1,9
      1.000.000        2.000.000            1,1          1,8
      2.000.000        4.000,000            0,8          1,7
      4.000.000        6.000.000            0,7          1,6
      6.000.000        10.000.000            0,6          1,5
     10.000.000        20.000.000            0,5          1,4
     20.000.000                     Secondo formula1   Secondo formula2

  Ai fini dell’erogazione dell’incentivo, su valutazione del Dirigente, sono considerate opere
  di 2° livello, a titolo esplicativo, ma non esaustivo, quelle caratterizzate da complessità
  tecnica, tali da richiedere per la fase progettuale una approfondita analisi tecnica, una
  documentazione progettuale completa, ovvero, per la fase esecutiva, una qualificata vigi-
  lanza e assidua presenza della Direzione lavori, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici
  che per quelli contabili.
  Quelle opere che non soddisfano tali requisiti vengono classificate, su valutazione del Di-
  rigente, opere di 1° livello.

  PER SERVIZI E FORNITURE: presupposto per la destinazione al fondo e successiva attri-
  buzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e
  servizi ove ciò sia previsto da specifiche disposizioni dell'Ente/Società.




1    %fondo=240 x (importo lavori) -0,377
2    %fondo=8,6 x (importo lavori) -0,116
    Per servizi e forniture di importo a base di             %fondo
              gara
   Pari o superiore a €     Inferiore a €             Opere 2° livello
      150.000         300.000                  2,0
      300.000         500.000                  1,9
      500.000         750.000                  1,8
      750.000         1.000,000                 1,7
      1.000.000        2.000.000                 1,6
      2.000.000        5.000.000                 1,5
      5.000.000                           Secondo formula3

  Ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il compenso erogabile è pari all’80%
  di quello determinato ai sensi del presente articolo ed è ripartito tra il personale inpi-
  duato all’art. 3 secondo i criteri ivi indicati.
  Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all’acquisto e alle finalità di
  cui all’art. 113 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici
  In caso di appalti pisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in rela-
  zione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale" (art. 3
  lett qq e ggggg del D.Lgs. 50/2016).

                          ART. 6
                     Ripartizione degli incentivi

  La ripartizione degli incentivi per le attività elencate all'articolo 4, con le modalità
  ed i criteri previsti nel presente Regolamento, avverrà sulla base delle percentuali
  indicate in TABELLA 1 per i lavori e in TABELLA 2 per servizi e forniture, tenuto
  conto della modulazione delle aliquote dell'incentivo in funzione dell'importo dei
  lavori, servizi e forniture di cui all'art. 5, del fatto che il compenso erogabile ai
  dipendenti è pari all'80% di quello calcolato, e tenendo in considerazione i seguent i
  ulteriori elementi:
   a) ruolo svolto e grado di responsabilità connesso all’incarico espletato;
   b) contributo effettivo e concreto all’attività svolta.


          TABELLA 1: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI


   n° Attività svolta:                                  %
                                             incentivo
     Programmazione della spesa mediante redazione ed aggiornamento del
   a
     programma triennale dei Lavori Pubblici (art. 21 Codice Contratti)          6%
     Valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione): 2% per la
   b
     verifica e 4% per la validazione                           6%
     Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
   c  contratti: 3% per le procedure di gara e 3% per la fase esecutiva dei
     contratti                                      6%
     Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori: 25% per la fase
   d
     progettuale e 15% per la fase esecutiva                       40%
     Direttore dei Lavori e suoi collaboratori (25%), compreso Coordinatore
   e
     della Sicurezza in fase di esecuzione (5%)                     30%
   f  Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione e       12%
3   %fondo=8 x (importo lavori) -0,11
    collaudo statico: 8 % per il collaudo tecnico amm o CRE e 4% per il
    collaudo statico
                                     TOTALE     100%




    TABELLA 2: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE


 n° Attività svolta:                                 %
                                          incentivo
    Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per investimenti
  a
    (art. 21 Codice Contratti)                             5%
    Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
  b  contratti: 5% per le procedure di gara e 5% per la fase esecutiva dei
    contratti                                     10%
    Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori: 30% per la fase
  c
    progettuale e 15% per la fase esecutiva                      45%
  d  Direttore dell’esecuzione e suoi collaboratori                  35%
  e  Verifica di conformità del servizio o della fornitura                5%
                                     TOTALE     100%


Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo
soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali
relative ad ogni singola attività.
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora
l'attività sia svolta dai dipendenti dell'Ente/Società, nell'ambito di accordi di programma,
convenzioni, consorzi, ecc. coinvol gendo enti persi o soggetti terzi (ad es. espropri
delegati).
L'ulteriore riparto di sub-quote all'interno delle quote sopra indicate avviene sulla base
di un atto di indirizzo del dirigente competente s u ll a b a s e d i apposito
provvedimento.

                       ART. 7
      Incentivi per attività svolte dalla SUA e dal Soggetto Aggregatore

Gli incentivi per le attività svolte dalla SUA sono previsti e disciplinati all’interno delle
Convenzioni sottoscritte con Comuni / Enti aderenti nel rispetto dell’art. 113 del D.Lvo
50/2016 comma 5 cosi che recita “Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di
committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per
conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza,
una quota parte non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2”.
Gli incentivi per le attività svolte dal Soggetto aggregatore saranno disciplinati dalla
normativa di riferimento.
                    ART. 8
         Liquidazione dell'incentivo - Criteri di riduzione - Limiti

1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura le cui funzioni tecniche vengano svolte dal persona-
le interno, l'importo dell'incentivo dovrà essere liquidato con le seguenti modalità:
a) per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione pre-
ventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di
gara e RUP per la fase progettuale, l'incentivo dovrà essere liquidato una volta appaltati i
lavori, i servizi o le forniture;
b) per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di con-
formità, collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico, RUP per la fase esecutiva,
l'incentivo dovrà essere ammesso a liquidazione una volta approvato il certificato di col-
laudo/C.R.E. ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi od alle forniture. Per
servizi e forniture di tipo stagionale o con contratti pluriennale, l'incentivo verrà liquidato al
termine di ciascuna stagione o annualità una volta liquidate le relative competenze
all'appaltatore.

La liquidazione dell'incentivo sarà trasmessa al Dirigente competente con cadenza seme-
strale o annuale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a) e con la proposta di approva-
zione del certificato di regolare esecuzione/collaudo/verifica di conformità nelle ipotesi di
cui al comma 1, lettera b) per consentire l’accertamento delle specifiche attività svolte dai
dipendenti, il rispetto dei termini fissati per l'esecuzione della prestazione nonché dei costi
previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura. A tal
fine ciascun RUP predisporrà specifiche schede di ripartizione da sottoporre alla valuta-
zione del Dirigente, il quale, prima di procedere alla liquidazione, provvederà ad informare
il personale interessato.
La scheda è accompagnata da una relazione redatta dal RUP in cui sono attestate le
specifiche attività svolte, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi, al ri-
spetto o meno dei tempi previsti nell’atto di assegnazione degli incarichi, al rispetto delle
disposizioni normative anche in ordine al monitoraggio degli investimenti, e la corrispon-
dente proposta di liquidazione. La relazione, oltre ai dati specificati, deve contenere l’indi-
cazione di eventuali ritardi, incrementi dei costi o inadempimenti.
La CUC/SUA liquiderà l'incentivo una volta all'anno entro il 30 giugno per gli appalti aggiu-
dicati l'anno precedente.

Ai fini della erogazione dell'incentivo, è necessario l'accertamento positivo, da parte del
Dirigente competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti inca-
ricati.
L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o
ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
Nel caso in cui l'attività si sia svolta comportando una significativa riduzione dei costi o dei
tempi grazie all'operato del RUP e del gruppo di lavoro a seguito dell'attuazione di proce-
dure amministrative o scelte tecniche innovative, il Dirigente competente può stabilire un
premio di eccellenza consistente in un aumento dell'incentivo proporzionale alla riduzione
dei costi o alla riduzione dei tempi, fino ad un massimo del 25%. Tale incremento potrà
essere applicato solo se l'incentivo complessivo dell'intervento (comprensivo del premio)
non comporti il superamento della soglia massima del 2% dell’art. 113 del D.Lgs.
50/2016.
Nel caso in cui, per fatti imputabili al personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 4, non
vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servi-
zio o della fornitura, oppure non vengano rispettati i termini fissati per la conclusione delle
attività per le quali sono previsti gli incentivi, oppure vi sia un aggravio del procedimento
per errori, omissioni e carenze da parte del gruppo di lavoro il Dirigente competente, ai
sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice dei Contratti, provvederà con proprio atto alla ridu-
zione dei compensi con le seguenti modalità:
- per il mancato rispetto dei costi previsti: l'incentivo spettante viene ridotto fino
 al 10% in misura proporzionale all'incremento dei costi; s i intende per mancato
 rispetto dei costi le variazioni in aumento dei quadri economici degli interventi in
 fase esecutiva.
- per il mancato rispetto dei termini fissati o aggravio del procedimento:
 l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al
 30% in caso di ritardo nell’approvazione del progetto o nella chiusura dei lavori o in
 presenza di errori, omissioni e carenze, qualora imputabile al personale del gruppo
 di lavoro.


Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente,
anche da perse amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento
economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il
trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e
variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Dal momento che il diritto
dell'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del 50% di cui all'art.
113 comma 3 del Codice dei Contratti è da calcolarsi tenendo conto del principio di
competenza e non di cassa. In sede di prima applicazione ai fini della liquidazione e del
riferimento al relativo fondo si considera il momento del pagamento.
Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al
comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni
successivi e costituiscono economie per l'amministrazione .


                      ART. 9
                  Polizze assicurative

I progetti, qualora redatti del personale interno, saranno sottoscritti dai dipendenti dell'
Ente/Società abilitati all'esercizio della professione.
Ai sensi dell'art 24 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente/Società, in qualità di
stazione appaltante, assume l'onere del pagamento del premio delle polizze assicurative
per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione.

                    ART. 10
               Disposizioni transitorie e finali


Si richiamano le intervenute modifiche legislative in materia di incentivi alla progettazione,
rispetto al previgente regolamento:
Legge n. 114 dell'11/8/2014 (entrata in vigore il 19 agosto 2014) di conversione del D.L.
24 giugno 2014, n. 90, ed in particolare, l'art. 13-bis Fondi per la progettazione e
l'innovazione, che ha abrogato i commi 5 e 6, dell'art. 92 dell'allora vigente Codice dei
Contratti (D.Lgs. n. 163/2006), inserendo n. 4 nuovi commi (da 7-bis a 7-quinquies) al
successivo art. 93, con i quali veniva ridisciplinata la materia degli incentivi alla
progettazione . Le modifiche introdotte dalla L. 114 del 2014 prevedevano che 1'80%
delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (stabilito in misura
non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un lavoro), fosse ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata ed adottati da apposito regolamento , tra il responsabile del procedimento e
gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza , della direzione dei
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori ; da tale fondo venivano comunque
escluse le attività manutentive.
D.Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 (entrato in vigore il 19 aprile 2016). L'art 113
(incentivi per funzioni tecniche) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha stabilito
che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse
finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori posti a base
di gara, e che 1'80% delle risorse finanziarie del fondo per l'incentivazione sia
ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,
esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei pro-
getti,   predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collau-
do tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.
D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (entrato in vigore il 20
maggio 2017). L'art. 113 riprende sostanzialmente i contenuti del D.Lgs. 50/2016 del
19 aprile 2016 per quanto riguarda le funzioni tecniche oggetto di incentivo, preci-
sando meglio comunque rispetto alla precedente versione, che i servizi e le forniture
risultano ammissibili all'erogazione dell'incentivo nel caso in cui venga nominato il
direttore dell'esecuzione del contratto.


Gli incentivi non rientrano tra le spese e non sono soggetti ai limiti previsti per que-
ste ultime (CdC Veneto parere n. 405/2018).

In ogni caso, condizione necessaria per la ripartizione dell'incentivo, è che lo stesso
sia stato previsto all'interno del quadro economico di progetto.
Qualora le attività di cui all'art. 4 vengano svolte in parte da dipendenti della Provin-
cia di Vicenza e in parte da dipendenti di Società Partecipate della Provincia, la ri-
partizione dell'incentivo tra i persi soggetti coinvolti avverrà secondo le percentuali
stabilite nel presente Regolamento, previo attività di coordinamento tra i dirigenti
competenti.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente Regolamento in ma-
teria di incentivo per funzioni tecniche.
Il Regolamento viene pubblicato nel sito internet dell'Ente/Società nella Sezione Am-
ministrazione Trasparente.