Regolamento del Consiglio Provinciale

           PROVINCIA DI VICENZA




  REGOLAMENTO
CONSIGLIO PROVINCIALE
   DI VICENZA




Adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 08/01/2024, n. 2
           Entrato in vigore il 20/01/2024
                 TITOLO I
              DISPOSIZIONI GENERALI



                  - Art. 1 -
               Ambito di applicazione

      1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio Provinciale, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n.
56, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibile con la predetta
legge, dello Statuto della Provincia di Vicenza approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 13 novembre 2015 e loro eventuali
successive modifiche ed integrazioni



                   - Art. 2 -
                    Sede
      1. Il Consiglio Provinciale si riunisce nella sala allo scopo destinata
nella sede provinciale. Può riunirsi anche in altra sede.
      2. Qualora il Consiglio sia convocato presso una sede persa da
quella abituale, il Presidente della Provincia ne dà avviso con i mezzi di
comunicazione più idonei.
      3. Il Consiglio può altresì riunirsi in videoconferenza, teleconferenza o
altra modalità telematica purché siano rispettati i criteri di funzionamento e
svolgimento previsti nel successivo articolo.



                 - Art. 3 -
    Esposizione della bandiera regionale veneta, italiana, europea
           e del gonfalone della Provincia
       1. L’esposizione della bandiera regionale veneta, della Repubblica
Italiana, dell’Unione Europea e del gonfalone della Provincia ha luogo nei casi
previsti dalla legge.
      2 Il gonfalone della Provincia e la bandiera della Regione Veneto
vanno esposte all’interno della sala consiliare congiuntamente alla bandiera della
Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, osservando l’ordine di priorità stabilito
dalla normativa nazionale e regionale vigente.




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                TITOLO II
           ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO



                 - Art. 4 -
           Presidenza del Consiglio Provinciale
      1. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente della Provincia
      2. In caso di sua assenza o impedimento è presieduto dal
Vicepresidente della Provincia e, in ipotesi di coincidente assenza anche di
quest'ultimo, la presidenza spetta al Consigliere anziano.
     3. Il Presidente della Provincia è organo di garanzia del funzio-
namento del Consiglio Provinciale e dell'attività dei singoli consiglieri.
      4 Il Presidente della Provincia riceve le proposte compiute di
deliberazione, provvede alla predisposizione dell’ordine del giorno.
       5. Il Presidente della Provincia convoca, presiede e dirige i lavori del
Consiglio; dichiara l'apertura, la sospensione e la chiusura delle sedute; concede
ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente
Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
dispone per le operazioni di votazione e ne proclama l'esito, mantiene l'ordine e
assicura il buon andamento dei lavori consiliari, osservando e facendo osservare
le norme della legge, dello Statuto e del presente Regolamento. Il Presidente
della Provincia nell'esercizio delle sue funzioni s'ispira a criteri d'imparzialità,
intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.



                 - Art. 5 -
          Vicepresidenza del Consiglio Provinciale
      1. Il Vicepresidente della Provincia esercita le funzioni del Presidente
in caso di sua assenza o impedimento.



                 - Art. 6 -
           Composizione dei gruppi consiliari
      1. Ciascun Consigliere, entro cinque giorni dalla convalida degli
eletti, comunica al Presidente della Provincia a quale gruppo intende
appartenere.
      2. In difetto della comunicazione di cui al primo comma, si intende
che il Consigliere appartenga al gruppo corrispondente alla lista nella quale fu
eletto.




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      3. La costituzione di un nuovo gruppo è possibile solo se vi
aderiscono almeno due consiglieri.
       4. I consiglieri che, nel corso del mandato, comunichino al
Presidente della Provincia di non voler più appartenere al gruppo corrispondente
alla lista nella quale erano stati eletti, senza aderire entro il medesimo termine ad
altro gruppo, sono iscritti al gruppo misto.
     5. Il gruppo misto costituisce gruppo ad ogni effetto di legge o di
regolamento.
      6. La comunicazione di passaggio da un gruppo ad un altro è accolta
se controfirmata per accettazione dal capogruppo del gruppo al quale il
Consigliere intende aderire.
      7. I gruppi consiliari possono usufruire dei servizi di documentazione,
informazione e comunicazione di cui è dotata l'Amministrazione provinciale,
compreso l'uso di telefono, fotocopiatrici e altri strumenti telematici.
       8. L'utilizzazione delle strutture e degli strumenti di cui al comma 7 è
limitata all'attività istituzionale dei gruppi consiliari, restando esclusi gli usi che
non abbiano inerenza alcuna con l’espletamento delle funzioni istituzionali.



                   - Art. 7 -
                Capigruppo consiliari
     1 E’ considerato capogruppo, ad ogni effetto di legge o di
regolamento, il Consigliere anziano per cifra inpiduale, a meno che il gruppo
non provveda a nominarlo altrimenti.
       2 Nel gruppo misto, in difetto di accordo, la funzione di capogruppo
è assunta a turno, con periodicità semestrale, dai componenti del gruppo stesso,
con priorità per il Consigliere anziano per età.



                  - Art. 8 –
              Conferenza dei Capigruppo
      1. Ove istituita la Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal
Presidente della Provincia
      2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente della
Provincia, senza particolare formalità, ogniqualvolta lo ritenga utile;
       3. La Conferenza dei Capigruppo può essere convocata, su un
ordine del giorno determinato, anche su richiesta di tanti capigruppo quanti
rappresentano almeno un quinto dei consiglieri provinciali; in tal caso il
Presidente della Provincia convoca la Conferenza dei Capigruppo entro dieci
giorni dalla richiesta.
      4. Ciascun capogruppo può delegare altro componente del gruppo a
rappresentarlo nella Conferenza, previa comunicazione riportata a verbale.
      5. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche,
salva persa decisione della Conferenza stessa.




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      6. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alla Conferenza
con funzioni consultive e di verbalizzazione.



                 - Art. 9 -
        Competenze della Conferenza dei Capigruppo
      1. Ove istituita alla Conferenza dei Capigruppo sono attribuite le
seguenti funzioni:
a) partecipare alla discussione politica funzionale alla rappresentanza degli
  interessi della Provincia.
b) dare indicazioni al Presidente per la convocazione, l'organizzazione e la
  programmazione dei lavori consiliari, eccettuati i casi di urgenza di cui all’art.
  27, comma 2 lett. c);
c) fornire attività consultiva su argomenti per i quali il Presidente della Provincia
  ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;
d) approfondire i temi specificatamente ad essa demandati dal Consiglio
  Provinciale.




                  - Art. 10 –
                Consiglieri Delegati
      1. Il Presidente della Provincia, con la finalità di dare piena
attuazione al principio di collegialità nel realizzare le linee programmatiche di
mandato, può assegnare deleghe ai Consiglieri Provinciali.
      2. I Consiglieri Delegati, unitamente al Presidente e al Vice
Presidente della Provincia, si riuniscono periodicamente per il raccordo e la
conpisione delle politiche provinciali nonché per l’assunzione delle decisioni
conseguenti.
      3. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alla riunione con
funzioni consultive e di verbalizzazione.



                 - Art. 11 -
            Commissioni Consiliari speciali
1.     Le Commissioni Consiliari speciali con funzioni di accertamento e
approfondimento su specifiche problematiche sono istituite dal Consiglio con
voto della maggioranza assoluta dei componenti e composte in modo da
assicurare il criterio di proporzionalità tra i gruppi consiliari.
       2. I poteri ed il funzionamento delle Commissioni speciali sono
disciplinati dalla delibera con cui esse vengono costituite.
     3. Ove non sia persamente previsto, le Commissioni speciali
decadono con lo scioglimento del Consiglio dal quale sono state nominate.




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                 - Art. 12 -
              Commissioni di indagine
      1. Il Consiglio Provinciale può, con propria delibera, nel rispetto delle
modalità stabilite dallo Statuto, costituire Commissioni d'indagine sull'attività
dell'Amministrazione.
       2. Alle Commissioni d'indagine spettano le indagini, inchieste
conoscitive ed accertamenti richiedendo, a tal fine, anche audizioni ed incontri
con gli organi istituzionali e burocratici interni all'Amministrazione, con i
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, che hanno
l’obbligo di presentarsi e relazionare, nonché con i rappresentanti di altri Enti, di
Associazioni e di organizzazioni sindacali e di categoria.
       3. I poteri ed il funzionamento delle Commissioni d’indagine sono
disciplinati dalla delibera con cui esse vengono costituite e nella loro
composizione deve essere garantita la presenza delle minoranze.
I lavori delle Commissioni di indagine si concludono con la stesura di una
relazione da trasmettere al Consiglio Provinciale per le eventuali determinazioni
di sua competenza.
     4. La Commissione decade con lo scioglimento del Consiglio. Il
nuovo Consiglio Provinciale può decidere di acquisire gli atti già redatti.



                  - Art. 13 –
            Status dei Consiglieri Provinciali
      1. Salvo perse disposizioni di legge, l’incarico di Consigliere
Provinciale è per legge esercitato a titolo gratuito.
      2. I rimborsi delle spese di missione istituzionale e di viaggio dei
Consiglieri Provinciali sono disciplinati dall’apposito regolamento approvato dal
Consiglio Provinciale.




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                TITOLO III
           FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO



                 - Art. 14 -
          Prima seduta del Consiglio Provinciale
      1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata nei termini
di legge ed è disciplinata dalla legge e dallo Statuto.




                  - Art. 15 -
                Sedute pubbliche
       1. Il pubblico può assistere alle sedute nello spazio ad esso riservato
o nelle sale adiacenti attraverso strumenti tecnologici idonei opportunamente
installati. Deve rimanere in silenzio astenendosi da qualsiasi manifestazione che
possa arrecare disturbo ai lavori consiliari.
      2. Chiunque arrechi disturbo, dopo gli opportuni avvertimenti, è
allontanato dall’aula e non vi è riammesso per tutta la durata della seduta.
      3. Qualora non sia possibile inpiduare i disturbatori può essere
disposto lo sgombero immediato del pubblico dall’aula.
      4. Gli ordini di allontanamento e di sgombero competono al
Presidente della Provincia che ha facoltà, quando occorre, di avvalersi dell’opera
degli uscieri e della forza pubblica.




                  - Art. 16 -
                 Sedute segrete
      1. Le sedute sono pubbliche quando non si tratti di questioni
concernenti persone o il Consiglio non deliberi espressamente, anche durante
una seduta pubblica, di passare a seduta segreta, su domanda succintamente
motivata di un Consigliere.
       2. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio delibera,
sentito, oltre al proponente, un Consigliere a favore e uno contro.
      3. Le sedute sono segrete quando la segretezza è richiesta dalla
legge.
      4. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i
presenti sono vincolati al segreto.




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      5. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente il Presidente della
Provincia, i Consiglieri, il Segretario Generale ed eventuali altri soggetti che il
Consiglio intende ammettere.




                   - Art. 17 -
                Intervento di terzi
      1. Per decisione della Conferenza dei Capigruppo o del Presidente
della Provincia o su richiesta di un quinto dei consiglieri, possono essere
ammessi a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti, esperti, e
rappresentanti della Provincia in aziende, istituzioni, enti, associazioni, società.
      2. Il collegio dei revisori può richiedere al Presidente della Provincia,
prima della seduta, che uno o più revisori prendano la parola su singoli oggetti
per dare comunicazione o per fornire spiegazioni inerenti all’attività del collegio.
       3. Qualora lo richiedano il Presidente della Provincia o un terzo dei
consiglieri, il collegio dei revisori presenta relazioni o documenti al Consiglio
Provinciale e le illustra al Consiglio stesso.




                  - Art. 18 -
               Intervento alle sedute
       1. I consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne
comunicazione al Presidente della Provincia o al Segretario Generale, anche per
il tramite di uno dei colleghi intervenuti.



                  - Art. 19 -
              Decisioni del Presidente
       1. Contro ogni decisione del Presidente della Provincia circa l'ordine
e la disciplina della seduta, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al
Consiglio, il quale decide seduta stante senza discussione.



                 - Art. 20 -
             Numero legale e sua verifica
      1. Le sedute di prima convocazione sono valide quando è presente
la metà più uno dei componenti assegnati senza computare il Presidente. In
seconda un terzo dei componenti assegnati senza computare il Presidente
      2. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente della
Provincia fa procedere, da parte del Segretario, all'appello nominale.
       3. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per
la validità della seduta, il Presidente della Provincia dispone che si proceda a un
secondo ed eventualmente a un terzo appello, a intervalli di tempo di quindici




                     8
minuti. L'apertura della seduta non può però essere protratta di oltre trenta minuti
da quella fissata nell'avviso di convocazione.
       4. Qualora, decorso il tempo stabilito al comma 3, il Consiglio non
risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta, il Segretario ne
dà atto a verbale e la seduta viene rinviata.




                  - Art. 21 -
               Apertura della seduta
      1. Qualora i consiglieri siano presenti nel numero necessario a
rendere valida la seduta, il Presidente della Provincia dichiara aperta la
medesima e procede alla nomina di due scrutatori, che lo assistano durante lo
spoglio dei voti e con lui accertino il risultato delle votazioni.



                  - Art. 22 -
             Uscita dei consiglieri dall'aula
     1. I consiglieri che si assentano dall'aula definitivamente ne danno
comunicazione al Segretario perché ne prenda nota.



                 - Art. 23 -
       Dimissioni, cessazione e decadenza dei consiglieri
      1. Dimissioni, cessazioni e decadenze dei Consiglieri Provinciali
sono disciplinate dalla normativa vigente.




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               TITOLO IV
            PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI



                  - Art. 24 -
                Programmi di lavoro
       1. Il Consiglio articola normalmente la propria attività in sessioni che
possono prevedere più sedute, programmate in relazione agli oggetti da iscrivere
all'ordine del giorno.
      2. Apposite sessioni sono dedicate all'approvazione del bilancio
annuale e pluriennale, al conto consuntivo e all'esame delle relazioni e dei
documenti ad esso allegati, all'approvazione di piani e programmi generali o
settoriali.



                   - Art. 25 -
                   Sessioni
      1. Le sessioni del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie
      2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione
e votazione la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione
annuale, e pluriennale nonché il conto consuntivo della Provincia.
      3. Nei casi persi da quelli indicati al precedente comma 2, il
Consiglio Provinciale è convocato in sessione straordinaria.



                  - Art. 26 -
          Calendario dei lavori e ordine del giorno
      1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori il Presidente della
Provincia predispone l'elenco delle proposte di deliberazione delle mozioni, delle
istanze, delle petizioni, delle richieste di dibattito a carattere non deliberativo,
nonché di altri oggetti che ai sensi di legge o dello statuto debbano essere trattati
dal Consiglio.
        2. Il Presidente della Provincia, sulla base dell'accordo raggiunto o,
in mancanza di accordo, con propria determinazione, predispone quindi l'ordine
del giorno di una o più sedute del Consiglio, nel quale sono indicati gli oggetti
iscritti all'elenco di cui al comma 1, il loro ordine di trattazione in relazione a
ciascuna seduta e, quando il dibattito sia contingentato, i tempi riservati alla
discussione di singoli oggetti.
      3. In casi di urgenza, il Consiglio Provinciale può essere convocato,
o nuovi oggetti possono essere aggiunti all'ordine del giorno già diramato, anche




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prescindendo dalle modalità di cui ai commi 1 e 2 qualora vi siano termini di
legge da rispettare
      4. Qualora l'attività del Consiglio sia programmata, con uno stesso
ordine del giorno, nell'arco di più sedute, eventuali interrogazioni e interpellanze
nel frattempo presentate sono tempestivamente trasmesse ai capigruppo, che
ne discuteranno nella prima seduta utile, e depositate presso la Segreteria
Generale.



                  - Art. 27 -
              Convocazione del Consiglio
       1. Il Presidente della Provincia convoca il Consiglio fissando il giorno
e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del Consiglio Provinciale siano
programmati per più giorni.
      2. L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattarsi,
deve essere inviato ai consiglieri:
a) per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la
  seduta;
b) per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito per la
  seduta;
c) per i casi di urgenza almeno 24 ore prima, ma in questo caso, quando la
  maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita
  al giorno seguente.

        3. L’avviso di convocazione viene trasmesso:
  all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ai Consiglieri che ne siano
  forniti;
  all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) dei Comune in cui il
  Consigliere svolge la funzione di Sindaco o di Consigliere Comunale;
  all’indirizzo di posta non certificata comunicata dal Consigliere ad inizio
  mandato;
      4. L’avviso di convocazione e la documentazione relativa all’ordine
del giorno sono pubblicati e consultabili dai Consiglieri nell’Area Riservata al
Consiglio del sito della Provincia.
     5. I giorni previsti dalla legge per la consegna degli avvisi di
convocazione si computano come da codice civile.
      6. Il Consiglio Provinciale si riunisce nella sala delle sedute consiliari,
salva persa determinazione del Presidente della Provincia.
      7 Il Consiglio Provinciale può essere convocato in modalità “mista”
(presenza presso la sede istituzionale dell’Ente e collegamenti in
videoconferenza) o con la sola modalità da remoto (videoconferenza). Tali
modalità sono disciplinate dal successivo art. 60.
       8 Il Presidente della Provincia è tenuto a riunire il Consiglio in un
termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei
consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.




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      9. L’adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno perso,
per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta
per mancanza del numero legale.
      10. L’adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale
dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero
minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti
rimasti da trattare nella prima.
     11. Nell’adunanza di seconda convocazione, che può avvenire anche
lo stesso giorno in cui fu convocata la prima a condizione che sia previsto nella
convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo
dei componenti assegnati.
      12. Trascorsi trenta minuti dall’ora fissata per l’inizio della seduta di
seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla
valida, essa viene dichiarata deserta.
      13. Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza
di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi
nell’ordine del giorno di quella prima convocazione andata deserta. L’aggiunta di
tali argomenti deve ed essere resa nota a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima
dell’adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione
in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.
      14. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la
trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu
volontariamente interrotta per motivo perso dalla mancanza del numero legale
dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”.



                  - Art. 28 -
         Deposito delle proposte e degli emendamenti
      1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del
giorno del Consiglio sono inseriti nell’apposita area riservata al Consiglio
Provinciale del sito della Provincia, almeno 48 ore prima dell’apertura della
seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti,
      2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 39, gli emendamenti alle
proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno
24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta, o, nel caso in cui il giorno
precedente la seduta non sia lavorativo, entro le ore 12 del giorno della seduta
medesima.
      3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 39, qualora il Consiglio sia
convocato in via d'urgenza, o comunque se il deposito della proposta è avvenuto
tra le quarantotto ore e le ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'inizio della
seduta, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la
segreteria generale almeno sei ore prima dell'inizio della seduta stessa.
      4. I commi 2 e 3 non si applicano ad emendamenti a testi persi
dalle proposte di deliberazione, che possono sempre essere presentati nel corso
della discussione.




                     12
                 - Art. 29 -
         Esame del bilancio e del conto consuntivo
      1. Il Presidente della Provincia organizza il dibattito sulle relazioni
inpiduando i soggetti ammessi ad illustrare direttamente al Consiglio.
      2 La documentazione relativa al bilancio e al conto viene messa a
disposizione del Consiglio almeno 20 giorni prima della seduta.
      3. Eventuali emendamenti possono essere presentati non oltre il
quinto giorno precedente la seduta.
       4. Le relazioni degli organi di amministrazione degli enti strumentali
sono allegate ai documenti contabili depositate presso la segreteria per la durata
di quindici giorni.




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               TITOLO V
    ISTRUTTORIA, DISCUSSIONE, VOTAZIONE DELLE PROPOSTE


                  - Art. 30 -
              Svolgimento della seduta
      1. Subito dopo l’appello, anche nel caso in cui non sia stato
raggiunto il numero legale, viene data risposta, per non più di un’ora, alle
domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze.
      2. Successivamente la seduta del Consiglio si articolerà, di norma,
nel modo seguente: dapprima il Presidente della Provincia darà le proprie
comunicazioni sulle quali un dibattito può aprirsi solo se il Presidente lo consenta
o salvo perso avviso del Consiglio, che decide sentito un Consigliere a favore e
uno contro; si esamineranno poi le proposte di deliberazione, le mozioni ed altri
oggetti, con le priorità indicate nell'avviso di convocazione.
       3 Il Presidente della Provincia può sempre proporre al Consiglio che
l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei consiglieri non
si oppone, si ritiene accettata.
      4. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche da
tre consiglieri o da un capogruppo, e in questo caso è sottoposta al voto del
Consiglio che delibera a maggioranza dei votanti. In merito può parlare, oltre al
relatore proponente la modifica ed al Presidente, un solo Consigliere che vi si
opponga.
       5. La parte dedicata alla domande d'attualità, alle interrogazioni, alle
interpellanze può venire soppressa solo con il consenso di tutti i consiglieri
firmatari presenti nell'aula. Essa può essere sospesa, per decisione del
Presidente della Provincia comunicata nell'avviso di convocazione, nelle sedute
dedicate all'esame del bilancio e del conto consuntivo.



                  - Art. 31 -
               Obbligo di astensione
      1. I Consiglieri devono uscire dalla sala delle sedute durante la
trattazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini
sino al quarto grado.


                  - Art. 32 -
             Presentazione delle proposte
      1. Le proposte di deliberazione sono illustrate rispettivamente dal
Presidente della Provincia o dal consigliere delegato proponente, o sono date
per lette.




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      2. Il testo in discussione è quello inserito nell’area riservata al
Consiglio del sito della Provincia.


                  - Art. 33 -
          Interventi del Presidente e dei relatori
      1. Il Presidente della Provincia può sempre parlare, anche
interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per muovere
qualche osservazione o per fornire chiarimenti o dare la parola a consiglieri.
      2. Il presentatore della proposta ha facoltà di replicare per fornire
chiarimenti e spiegazioni o per dichiarare se accetta o meno gli ordini del giorno
o gli emendamenti presentati sull’argomento in discussione.


                 - Art. 34 -
        Interventi dei Consiglieri e dichiarazioni di voto
      1. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione sugli oggetti
all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente, che la concede
seguendo l'ordine cronologico delle richieste.
      2. Le dichiarazioni di voto possono essere espresse da un
Consigliere per gruppo.
      3. I Consiglieri, che si dissociano dalla dichiarazione di voto resa dal
proprio gruppo, possono esprimere la propria dichiarazione di voto.


                  - Art. 35 -
                Mozione d'ordine
      1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine"
consistente in un richiamo al Consiglio all'osservanza di una norma di legge,
dello Statuto e del presente Regolamento, relativa alla procedura delle
discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
      2. Il Presidente della Provincia decide sull’ammissibilità della
mozione d'ordine.


                  - Art. 36 -
                 Fatto personale
      1. Il "fatto personale" si verifica allorquando un Consigliere sia
censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni perse da quelle
esposte.
      2. Il Presidente della Provincia riconosce il diritto di intervento per
“fatto personale”.


                 - Art. 37 -
        Questione pregiudiziale e domanda sospensiva
      1. La questione pregiudiziale è la richiesta motivata di non discutere
un determinato argomento posto all’ordine del giorno.




                    15
      2. La domanda sospensiva è la richiesta di rinvio di una discussione
di un determinato argomento posto all’ordine del giorno.
       3. La questione pregiudiziale e la domanda sospensiva devono
essere proposte prima dell’inizio della discussione sull’argomento che non si
vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
      4. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a
favore ed uno contro.
      5. L’accoglimento o il rigetto delle questioni proposte è deciso dal
Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.
      6 E’ riservata sempre al Consiglio Provinciale la facoltà di rinviare la
discussione di qualsiasi oggetto all’ordine del giorno, ove, su proposta del
Presidente della Provincia, ricorra la necessità di approfondire gli argomenti
proposti.



                  - Art. 38 -
              Sospensione della seduta
      1. Un capogruppo può proporre che la seduta venga sospesa
temporaneamente o chiusa definitivamente, e sulla proposta decide il Consiglio,
sentito un Consigliere a favore e uno contro.



                - Art. 39 -
     Emendamenti e sub-emendamenti durante la discussione
       1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per
iscritto, depositandoli sul banco del Presidente, emendamenti alle proposte di
deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una
diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo, e il
Segretario esprima parere favorevole in ordine alla legittimità.
       2. Eventuali sub-emendamenti presentati prima dell'inizio della
seduta o durante la discussione sono posti in votazione dal Presidente della
Provincia dopo che il Segretario abbia espresso parere favorevole in ordine alla
legittimità.


                  - Art. 40 -
          Ordini del giorno durante la discussione
      1. Ciascun Consigliere può presentare durante la discussione ordini
del giorno correlati all'oggetto in trattazione, depositando il testo scritto sul banco
del Presidente della Provincia.
      2. Eventuali emendamenti all'ordine del giorno possono essere posti
in votazione solo se il Consigliere o i consiglieri proponenti l'ordine del giorno non
si oppongano.
     3. I consiglieri presentatori di emendamenti non accolti dal
proponente o dai proponenti l'ordine del giorno, possono sempre trasformare i
propri emendamenti in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in




                     16
votazione dopo il voto sull'ordine del giorno presentato per primo. Su tale ordine
del giorno non si riapre il dibattito, ma sono ammessi solo interventi per
dichiarazione di voto.



                - Art. 41 -
        Mancanza del numero legale durante la seduta
       1. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a
quello necessario a rendere valida la votazione stessa, il Presidente della
Provincia, dopo non oltre trenta minuti di sospensione della seduta, verifica se si
sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta; in caso opposto, la
dichiara sciolta.



                  - Art. 42 -
                Votazione per parti
      1. La richiesta che su un testo si voti per parti può essere formulata
dal Presidente della Provincia prima della votazione, e si intende accolta, se il
Consiglio non vi si opponga.
La richiesta di cui sopra può essere formulata da ciascun Consigliere, e su essa
si pronuncia il Consiglio sentiti un Consigliere a favore e uno contro.
      2. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per
punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto deve essere posto ai voti
nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.



                  - Art. 43 -
               Sistemi di votazione
       1. Ogni proposta di deliberazione iscritta all’o.d.g. richiede una
distinta votazione.
      2. La votazione può essere palese o segreta.
       3. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni
degli articoli seguenti.
      4. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di
effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati: sono consentiti solo
richiami alle disposizioni di Statuto e regolamento relativi alle modalità della
votazione in corso.


                  - Art. 44 -
                 Votazioni palesi
       1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il voto di
ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da
tutti i consiglieri presenti.




                    17
     2. Le votazioni palesi avvengono con sistemi elettronici. In caso di
mancato funzionamento del dispositivo elettronico si procederà per alzata di
mano o per appello nominale.
       3. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri esprimono il loro
voto quali: favorevoli, contrari, astenuti.
      4. Nella votazione per appello nominale, il Presidente della Provincia
fa eseguire l'appello dei consiglieri: questi rispondono "sì" oppure "no" o "mi
astengo".
       5. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il
Presidente della Provincia la fa ripetere, con la partecipazione dei soli consiglieri
presenti alla prima votazione.
      6. Nelle votazioni palesi i consiglieri che, prendendo parte alla
votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti,
mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli
invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel
numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.


                  - Art. 45 -
      Votazioni segrete ed elezioni e designazioni di persone
      1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il
contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere conosciuto.
      2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in
tutte le deliberazioni concernenti persone eccettuate le ipotesi previste dalla
legge.
      3. Le votazioni segrete avvengono per schede, che possono essere
predisposte sulla base delle candidature presentate. Il voto sarà dato scrivendo
sulla scheda il nominativo di coloro in favore dei quali si intende votare o
ponendo un segno a fianco del nominativo.
      4. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro
spoglio è fatto dagli scrutatori, l’esito è proclamato dal Presidente della Provincia.
      5. Le schede nulle o bianche sono considerate valide ai fini del
numero dei votanti.



                   - Art. 46 -
                Ordine delle votazioni
      1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
a) la questione pregiudiziale;
b) la domanda sospensiva;
c) la richiesta di votazione per parti;
d) gli ordini del giorno;
e) i sub-emendamenti;




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f) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per
  quelli modificativi, infine per quelli aggiuntivi;
g) la proposta principale.
      2. E' facoltà del Presidente della Provincia derogare all'ordine di
votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile
per la chiarezza della votazione.
     3. Il Presidente della Provincia dichiara irricevibili gli ordini del giorno,
gli emendamenti e i sub-emendamenti redatti in termini oltraggiosi o
sconvenienti.



                   - Art. 47 -
               Presentazione di curricula
      1. Ogniqualvolta il Consiglio debba eleggere o designare una
persona in un'azienda, istituzione, ente, associazione, comitato, organo, interno
o esterno alla Provincia, le candidature sono corredate da un curriculum, che
viene depositato presso la Segreteria Generale almeno cinque giorni prima della
seduta nella quale la nomina deve aver luogo per poter accertare l’eleggibilità o
la compatibilità alla nomina dei candidati.
      2. Il precedente comma non si applica quando i candidati siano
consiglieri provinciali, a meno che il curriculum non sia espressamente richiesto
dalla legge o dagli statuti degli enti di riferimento.
      3. L’elezione o la designazione di cui al comma 1 garantisce la
rappresentanza di entrambi i generi, ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente.



                  - Art. 48 -
               Maggioranza dei votanti
     1. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro
che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la
maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta
metà.



                   - Art. 49 -
                Esito delle votazioni
      1. Terminate le votazioni, il Presidente della Provincia, con
l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.


                  - Art. 50 -
           Partecipazione del Segretario generale
     1. Il Segretario generale partecipa alle sedute consiliari. In sua
assenza svolge le relative funzioni il Vice Segretario generale.




                     19
       2. Il Segretario generale tiene nota dei consiglieri presenti e degli
assenti all’appello e di coloro che sono sopraggiunti o allontanati nel corso della
seduta in conformità dell’art. 20 che precede. Prende nota dei voti riportati da
ciascuna proposta, redige i verbali delle riunioni.
      3. Il Presidente della Provincia può invitare il Segretario a dare
chiarimenti e pareri di legittimità.


                  - Art. 51 -
          Verbalizzazione e approvazione dei verbali
      1. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato dagli impiegati dell’Ufficio
di Segreteria redige il verbale, con il quale si documenta l’andamento della
seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio; il verbale dopo la
compilazione, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
       2. Il verbale è l’attestazione per sintesi dei fatti avvenuti e non deve
contenere la descrizione minuta della discussione, ma solo gli aspetti salienti e
significativi e, in particolare, deve:
a) indicare il giorno e l’ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti
fisicamente e da remoto all’appello di apertura e l’annotazione dei Consiglieri
giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati in occasione delle
votazioni;
b) riportare sommariamente il resoconto dell’andamento della seduta consiliare;
c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il
nome dei contrari e degli astenuti, ad eccezione della votazione segreta e di
coloro che si sono allontanati dall’aula;
d) far constare se le deliberazioni si siano svolte in seduta pubblica o segreta e
la forma di votazione seguita. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare
l’esigenza della riservatezza e se la seduta si è svolta in videoconferenza deve
essere indicata la piattaforma utilizzata.
       3. Parte integrante del verbale, anche se, di norma, non
materialmente allegata, è costituita dalla registrazione audio o video della stessa
o dalla trascrizione integrale degli interventi, conservata agli atti della Provincia.
       4. Ove venga effettuata la registrazione il documento informatico che
la contiene dovrà essere “versato in conservazione” per la sua archiviazione
legale. Diversamente, verrà conservato soltanto il documento informatico relativo
alla verbalizzazione della seduta e non la registrazione.
       5. Una volta creato l’atto digitale, la successiva acquisizione delle
caratteristiche di immodificabilità ed integrità per la validità del documento è
determinata, alternativamente, da una o più delle seguenti operazioni:
a) la sottoscrizione con firma digitale, ovvero con firma elettronica qualificata; in
tal caso, il documento, per acquisire il requisito dell’immodificabilità, deve essere
privo di macroistruzioni e codici eseguibili;
b) l’apposizione di una validazione temporale (c.d. marca temporale);
c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con prova di
completa ricevuta;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee
politiche di sicurezza;
e) il versamento ad un sistema di conservazione;
f) inoltre, in particolare per i documenti amministrativi, la registrazione in ulteriori
registri, repertori, albi, elenchi, archivi e raccolte di dati contenuti nel sistema di
gestione documentale.




                     20
       6. A tutela della persona di cui si discute e della libertà di espressione
e di voto dei consiglieri, i membri del Consiglio ed il Segretario sono vincolati alla
più assoluta riservatezza su quanto abbia formato oggetto di discussione in
seduta segreta.
       7. In qualsiasi momento il Presidente, sentito il Segretario può
decidere, a conclusione della seduta, di sospendere motivando la trasmissione
e/o rimuovere in tutto o in parte la registrazione dal sito, oppure renderla
accessibile esclusivamente ai componenti del Consiglio ed dal Segretario per
evitare un’eventuale “decontestualizzazione” delle affermazioni rilasciate durante
la seduta o, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perché nella seduta si sono
trattate questioni personali o di apprezzamenti su qualità personali, attitudini,
meriti e demeriti di inpidui o questioni che rivestano il carattere di riservatezza
e, pertanto, soggetti a tutela.
       8. Il verbale, dopo essere stato compilato, viene comunicato
mediante tecnologia informatica (posta elettronica certificata, posta elettronica
non certificata, applicazioni di messaggistica) ai consiglieri e pubblicato all’Albo
Pretorio per la durata di 15 giorni.
       9. Ciascun consigliere può, non oltre i successivi quindici giorni dalla
comunicazione, con atto scritto recapitato (via email, pec, brevi mano ecc.) a
Protocollo, indirizzato al Segretario Generale e al Presidente, fare precisazioni in
ordine a sue dichiarazioni che ritenga non esattamente riportate e chiedere le
eventuali rettifiche. In questo caso:
a) la richiesta deve precisare quanto si intende che sia rettificato fermo restando
che non è consentito rientrare nella discussione di merito dell’argomento;
b) in apertura di seduta, esaurite le formalità preliminari e indipendentemente
dall’iscrizione della questione all’ordine del giorno, il Presidente, interpella il
Consiglio provinciale per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta;
c) se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata,
prendendone atto nel verbale della seduta in corso. L’approvazione del verbale
non costituisce atto deliberativo del Consiglio.
       10 Qualora nessuna richiesta di rettifica pervenga al Presidente entro
il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, il verbale si intende
definitivamente approvato senza alcuna votazione e senza che venga inserito
all’ordine del giorno.




                     21
              TITOLO VI
   DOMANDE D’ATTUALITA’, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE,
         MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO


                  - Art. 52 -
                   Finalità
      1. Ciascun Consigliere, per esplicare il diritto all’informazione e le
sue funzioni di controllo e di indirizzo, può presentare domande d’attualità,
interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che
riguardano l’attività della provincia e gli interessi della popolazione.



                 - Art. 53 -
               Domande d’attualità
       1. Ciascun Consigliere può formulare domande d’attualità su fatti
recenti e sopravvenuti all’ordine del giorno che interessano l’Amministrazione
Provinciale.
     2. Le domande d’attualità, formulate per iscritto, possono essere
consegnate al Presidente della Provincia sino a 4 ore prima dell’apertura della
seduta.
      3. Il Presidente della Provincia o il consigliere delegato competente
risponde alla domanda del Consigliere nel tempo massimo di cinque minuti;
uguale tempo è concesso al Consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o
insoddisfazione.
      4. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Presidente della
Provincia o il consigliere delegato dichiara di non poter rispondere
immediatamente alla domanda, o se è decorso il tempo di cui al comma 5, la
domanda d’attualità può essere trasformata seduta stante in interrogazione o in
interpellanza, che viene iscritta all’ordine del giorno della seduta successiva. In
caso perso essa decade.
     5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d’attualità non
può eccedere complessivamente i venti minuti.


                   - Art. 54 -
                 Interrogazioni
       1. L’interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al
Presidente della Provincia, per avere informazioni o spiegazioni in ordine ad un
determinato atto, fatto o comportamento e per sapere se e quali provvedimenti
siano stati adottati o si intendano adottare in merito.




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                   - Art. 55 -
                  Interpellanze
      1. L’interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al
Presidente della Provincia, per avere notizie sui motivi e sugli intendimenti della
condotta del Presidente della Provincia su questioni di particolare rilievo per
l’Amministrazione Provinciale.



                 - Art. 56 -
       Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze
      1. Alle interrogazioni ed alle interpellanze pervenute almeno dieci
giorni prima della seduta del Consiglio, e comunque se l’ordine del giorno ancora
non è stato diramato, è data risposta in Consiglio nella prima seduta utile, salvo
quanto disposto nei commi che seguono.
       2. Il Consigliere interrogante o interpellante può chiedere che
all’interrogazione o all’interpellanza venga data risposta scritta, che deve essere
a disposizione del Consigliere presso la Segreteria Generale entro trenta giorni.
      3. In ciascuna seduta il tempo destinato alle interrogazioni ed alle
interpellanze non può eccedere i trenta minuti. In relazione alle interrogazioni ed
interpellanze non trattate per mancanza di tempo, il Consigliere interessato può
richiedere che alle stesse venga data risposta scritta. In caso perso, ad esse
viene data risposta nella seduta consiliare successiva. Alle interrogazioni ed
interpellanze deve comunque essere data risposta entro la terza seduta del
Consiglio successiva alla loro presentazione.
       4. Qualora l’interrogante o l’interpellante sia assente ingiustificato,
l’interrogazione o l’interpellanza è dichiarata decaduta. Qualora esse siano
sottoscritte da più consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.
      5. La risposta del Presidente della Provincia o del consigliere
delegato competente non può eccedere i cinque minuti.
      6. L’interrogante o l’interpellante parlano per non più di cinque minuti,
dopo aver ottenuto la risposta, per dichiarare se si ritengano soddisfatti o meno.
      7. Le dichiarazioni di cui al comma 6 sono consentite solo a un
firmatario dell’interrogazione o dell’interpellanza e non possono superare i cinque
minuti.
      8. Nella stessa seduta non può essere trattata più di una
interrogazione o interpellanza presentata dallo stesso Consigliere.
      9. Quando il Presidente della Provincia riconosce che una
interrogazione o un’interpellanza riveste carattere d’urgenza, può comunque
rispondere, in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo.



                   - Art. 57 -
                   Mozioni
      1. La mozione, presentata per iscritto al Presidente della Provincia,
consiste in una proposta motivata volta a promuovere una deliberazione del




                     23
Consiglio in materie di competenza della Provincia e su questioni strettamente
attinenti l’attività e le competenze di legge poste in capo all’Ente.



                  - Art. 58 -
                Ordini del giorno
      1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o
di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni di interesse locale o
nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere
generale. Tali documenti possono assumere la forma di atti di indirizzo e anche
orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per
oggetto l’Amministrazione Provinciale.
      2. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle
mozioni.



                 - Art. 59 -
          Modalità di presentazione delle mozioni
      1. Le mozioni presentate sono iscritte all’ordine del giorno del primo
Consiglio utile.
      2. Il Presidente della Provincia risponde per un tempo massimo di
dieci minuti. Ciascun gruppo consiliare, compreso il proponente, che parla per
primo, può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.
      3. Il Consigliere delegato dal proprio gruppo può intervenire per
dichiarazione di voto per un tempo massimo di 2 minuti.
      4. Nella stessa seduta, non può essere discussa più di una mozione
presentata dallo stesso consigliere.
      5. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto
può essere unificato, su proposta del Presidente della Provincia, fermi restando i
tempi stabiliti al comma 2.
      6. Eventuali mozioni non discusse sono differite alla prima seduta
utile.




                    24
                  TITOLO VII
                SEDUTE IN REMOTO


                 - Art. 60 -
    Modalità di svolgimento in remoto delle sedute del Consiglio
             e delle sue articolazioni
       1. Il Consiglio può svolgersi anche “a distanza” mediante
collegamento dalle sedi (anche differenti tra loro e anche non istituzionali) in cui
si trovano gli Amministratori, il Segretario dell’Ente ed eventuali dipendenti nel
pieno rispetto dei seguenti principi fondamentali:
- trasparenza;
- tracciabilità;
- identificazione dei partecipanti;
- sicurezza;
- protezione dei dati personali;
- accessibilità
       2. Al fine di garantire i principi sopra richiamati il Consiglio può riunirsi
in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica purché siano
rispettati i seguenti criteri di funzionamento e svolgimento:
  a. i componenti dell’organo, il segretario, i dipendenti ed i soggetti estranei
    eventualmente chiamati a partecipare alle sedute, potranno partecipare –
    tutti o anche solo alcuni - a distanza, da qualsiasi luogo anche perso
    dalla sede istituzionale. A tal fine e per l’intera durata dovranno essere
    visibili ed identificabili e dovranno garantire che il loro impegno sia
    dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone
    al ruolo istituzionale.
  b. la partecipazione a distanza alle sedute presuppone la disponibilità da
    parte di coloro che si collegano da remoto di strumenti telematici idonei a
    consentire la comunicazione in tempo reale ed il collegamento simultaneo
    fra tutti i partecipanti;
  c. ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire
   alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni è
   personalmente responsabile dell’utilizzo non corretto, anche da parte di
   terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza
   (piattaforma) e dell’utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di
   ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se
   attivato in via accidentale;
  d. gli strumenti telematici potranno essere di proprietà dei soggetti sopra
   indicati o, ove nella disponibilità dell’Ente, messi a disposizione da
   quest’ultimo, senza che ciò comporti alcun obbligo di acquisto di
   strumentazione di sorta a carico della Provincia;




                      25
e. ai soggetti che parteciperanno in videoconferenza dovranno essere fornite
  le istruzioni ed il supporto necessario per l’accreditamento e l’accesso al
  sistema utilizzato; eventuali credenziali ricevute, strettamente personali
  dovranno essere custodite con la dovuta diligenza;
f. le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la
  sede istituzionale della Provincia;
g. restano valide le disposizioni del presente Regolamento compatibili con la
  modalità di svolgimento della seduta “videoconferenza”;
h. le sedute non potranno essere registrate autonomamente dai singoli
  partecipanti;
i. salvo quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente deve
  garantire di non porre all’ordine del giorno argomenti per i quali è prevista
  la votazione segreta se la ritiene incompatibile con la videoconferenza;
j. si potranno utilizzare anche programmi opensource scaricabili dal web, a
  condizione che tutti i partecipanti – sia quelli in videoconferenza che quelli
  riuniti presso la sede - possano essere visivamente identificati ed i loro
  interventi possano essere ascoltati da tutti;
k. il Segretario ed il Presidente dovranno essere posti nelle condizioni di
  verificare in modo certo, tramite schermata video, la presenza e l’identità
  dei partecipanti e, qualora ciò non risulti possibile, gli stessi saranno
  considerati assenti;
l. è necessario che il collegamento garantisca al Presidente o a chi ne fa le
  veci la possibilità di accertare l’identità dei componenti che intervengono
  in videoconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di
  constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i
  componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla
  votazione sugli argomenti all’ordine del giorno;
m. dovrà essere garantita, con la collaborazione attiva da parte di tutti, una
  interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva
  partecipazione alle decisioni, nonché la libera espressione delle opinioni;
n. durante lo svolgimento delle riunioni, il partecipante che intenda
  temporaneamente allontanarsi/scollegarsi o definitivamente abbandonare
  la seduta, ad esempio nell’ipotesi di conflitto di interessi, dovrà
  comunicarlo a chi presiede la seduta ed al Segretario al fine di consentire
  a quest’ultimo la corretta compilazione del verbale; allo stesso modo e per
  le medesime finalità, nel caso di allontanamento temporaneo
  scollegamento, dovrà comunicare con immediatezza a chi presiede la
  seduta ed al Segretario di essere nuovamente presente ad esempio
  chiedendo di essere riammesso alla seduta; l’interruzione volontaria del
  collegamento o il duraturo allontanamento dal raggio di ripresa della cam
  equivale ad abbandono dell’aula virtuale;
o. nell’ipotesi in cui, nell’orario previsto per l’inizio delle sedute in
  videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei
  problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si dà
  ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito,
  considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a




                   26
    collegarsi in videoconferenza a causa dei suddetti problemi. Se il numero
    legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta;
  p. nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di
   connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi
   brevi (normalmente non oltre i cinque minuti), la seduta viene sospesa per
   il tempo strettamente necessario al ripristino del collegamento;
  q. in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o
    per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il
    Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi
    riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario.
  r. per quanto attiene ai requisiti tecnici minimi, necessari alla salvaguardia
   delle regole, è necessaria la disponibilità di strumenti telematici idonei a
   garantire:
- la possibilità di passare alla seduta segreta;
- l’identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai
componenti dell’Organo di partecipare al dibattito in tempo reale a due vie e,
dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta
parità;
- la visione degli eventuali documenti mostrati dal Presidente e oggetto di
votazione;
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti
affrontati.
    3. La scelta della piattaforma da utilizzare deve ricadere preferibilmente
su soluzioni che assicurino:
- affidabilità, funzionalità, garanzia di tracciabilità;
- possibilità di acquistare una “utenza” che consenta l’utilizzo di spazi dedicati,
nonché la possibilità di organizzare specifiche riunioni;
- la registrazione della seduta;
- la pubblicità della stessa.
- la titolarità dell’accesso alla piattaforma, che deve consentire l’acquisizione di
un account direttamente da parte della Provincia, in modo tale da assicurare
l’immediata identificazione del soggetto che organizza la conference-seduta.
    4. Il Presidente, soggetto deputato a presiederla dirige la seduta svolta in
videoconferenza e potrà consentire, parallelamente a quanto avviene in
presenza, interventi, discussioni e conpidere lo schermo per esibire documenti,
così come potrà “dare e togliere la parola” abilitando o disabilitando l’audio del
singolo partecipante.

      5. Alle sedute delle Commissioni, della Conferenza dei Capigruppo
ed agli altri eventuali organi nominati diretta emanazione del Consiglio si
applicano, in quanto compatibili le modalità di svolgimento previste nel presente
articolo e nel presente Regolamento.




                      27
       6. Le sedute di Consiglio sono accessibili in diretta sul sito
istituzionale dell’Ente a tutti gli interessati. Le registrazioni audio-video delle
sedute sono altresì consultabili sul sito istituzionale della Provincia per la durata
di 5 (cinque) anni.




                     28
                 TITOLO VIII
               DISPOSIZIONI VARIE


                  - Art. 61 -
               Casi non disciplinati
      1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle
sedute del Consiglio Provinciale, non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal
presente regolamento, decide il Presidente della Provincia.



                  - Art. 62 -
                 Abrogazione
      1. Con il presente regolamento si intende totalmente abrogato il
precedente Regolamento del Consiglio Provinciale.


                  Art. 63 -
                Entrata in vigore
      1. Sono abrogate le norme dei regolamenti vigenti e degli atti aventi
forza analoga che, comunque, risultino in contrasto con quanto disposto dal
presente.
      2. Il presente regolamento entra in vigore una volta penuta
esecutiva la deliberazione di approvazione adottata dal Consiglio provinciale.
      3. Ai fini dell’accessibilità totale, il presente regolamento viene
pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”,
dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest’ultimo
caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.



                 - Art. 64 -
          Norme di salvaguardia e Protezione dati
       1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate da
qualsiasi altra norma sopravvenuta.
     2. In tali evenienze, in attesa del formale adeguamento del presente
regolamento, si applicano le norme sopravvenute.
      3. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare
esclusivamente i componenti del Consiglio, i dipendenti dell’Ente e gli altri
soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio e, in particolare, coloro che
propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso
della seduta.




                    29
    4. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la
ripresa delle sedute consiliari (qualora svolte in modalità mista) sono orientate in
modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri
soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare
esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio.
    5. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio
microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è
personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via
accidentale.
    6. Nell’aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della
“videocamera”, rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la
presenza e l’attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio
ed il conseguente trattamento dei dati personali sulla base della normativa sulla
tutela della riservatezza vigente tempo per tempo, nonché dell’allegata
informativa.
     7. Ciascun consigliere partecipando alla seduta è consapevole che i lavori
sono registrati e che i files audio e video potranno essere pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente.
    8. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei
lavori da parte di consiglieri o del pubblico.
     9. I partecipanti devono essere informati mediante informativa affissa
circa l’illegittimità di registrare la seduta personalmente, cioè senza il consenso
degli altri, ricordando loro che la diffusione della registrazione può avvenire solo
sulla base del principio di liceità di cui all’art. 5 del GDPR (Reg. U.E. 2016/679),
pena la violazione del trattamento di dati personali.




                     30
        INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

La presente “Informativa” è redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 216/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD).


Trattamento: registrazione e diffusione delle immagini e dell’audio dei lavori del consiglio
provinciale
Ai sensi di quanto previsto nel Regolamento sul funzionamento del consiglio provinciale,
approvata con deliberazione n. ___ del ________, si rende noto che:
1. le riunioni dell’assemblea in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto
pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell'ente;
detti files possono non essere resi noti attraverso le piattaforme di social-media istituzionali (quali,
a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.);
2. le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili già durante lo
svolgimento dei lavori;
3. quando il consiglio si riunisce in modalità tradizionale “in presenza”, i lavori possono essere
registrati e diffusi in differita e mai in diretta streaming, attraverso l’impianto installato nell’aula
dedicata alle sedute dell’assemblea.
Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o
del pubblico.
Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell’audio da parte delle
televisioni locali e nazionali.
Il pubblico partecipante alla riunione del Consiglio non può registrare la seduta personalmente,
senza il consenso degli altri partecipanti e l’eventuale diffusione della registrazione sarebbe
illegittima e non rispettosa tra l’altro del principio di liceità di cui all’art. 5 del GDPR (Reg. U.E.
2016/679) ed in totale violazione del trattamento di dati personali.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni
dell’organo consiliare, è la provincia di Vicenza, con sede in Contrà Gazzolle, codice fiscale
_________, rappresentato per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 dal Presidente
pro tempore.
Responsabile per la protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati è ________________ (come da decreto di nomina n. ____
del _________). Riferimenti: telefono ___________, pec ____________ (ecc.)
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni dell’organo
consiliare, è effettuato per “l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri” (art. 6, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento UE 2016/679):
assicurare adeguata pubblicità e la trasparenza delle riunioni dell’organo consiliare.
La base giuridica del trattamento è data dalla presente Appendice del “Regolamento sul
funzionamento del consiglio provinciale”, approvata con deliberazione n. _____ del _________.
Categorie di destinatari dei dati
I destinatari dei dati sono: gli uffici del comune preposti alla stesura del Verbale della seduta e dei
Verbali delle singole deliberazioni;




                         31
tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a visionare la diretta o la registrazione dei lavori del
consiglio.
Diritti dei componenti il consiglio e dei cittadini, presenti tra il pubblico, eventualmente
ripresi durante la registrazione delle immagini
L'interessato vanta i diritti seguenti: diritto di accedere ai dati personali per conoscere
(“trasparenza reattiva”):
le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati,
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali e, ove possibile, il
periodo di conservazione dei dati;
diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
diritto di opporsi al trattamento;
diritto alla portabilità dei dati;
diritto di revocare il consenso al trattamento, precisando che tale diritto di revoca non può
applicarsi ai casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è
assoggettato il titolare o per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di
pubblici poteri, dei quali è investito il titolare;
infine, diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: il Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it , protocollo@pec.gpdp.it .




                          32
                  INDICE



TITOLO I    DISPOSIZIONI GENERALI

   Art. 1     Ambito di applicazione               pag.  2
   Art. 2     Sede                         „   2
   Art. 3     Esposizione della bandiera regionale veneta,
           italiana, europea e del gonfalone della Provincia  “   2


TITOLO II    ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

   Art. 4     Presidenza del Consiglio Provinciale        pag.  3
   Art. 5     Vicepresidenza del Consiglio Provinciale       “   3
   Art. 6     Composizione dei gruppi consiliari          “   3
   Art. 7     Capigruppo consiliari                “   4
   Art. 8     Conferenza dei Capigruppo              “   4
   Art. 9     Competenze della Conferenza di Capigruppo      “   5
   Art. 10     Consiglieri Delegati                 “   5
   Art. 11     Commissioni Consiliari Speciali           “   5
   Art. 12     Commissioni di indagine               “   6
   Art. 13     Status dei Consiglieri Provinciali          “   6



TITOLO III   FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

   Art. 14     Prima seduta del Consiglio Provinciale       pag.  7
   Art. 15     Sedute pubbliche                  “   7
   Art. 16     Sedute segrete                   “   7
   Art. 17     Intervento di terzi                 “   8
   Art. 18     Intervento alle sedute               “   8
   Art. 19     Decisioni del Presidente              “   8
   Art. 20     Numero legale e sua verifica            “   8
   Art. 21     Apertura della seduta                “   9
   Art. 22     Uscita dei consiglieri dall’aula          “   9
   Art. 23     Dimissioni, cessazione e decadenza dei consiglieri “    9



TITOLO IV    PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

   Art. 24     Programmi di lavoro                 pag.  10
   Art. 25     Sessioni                       “   10
   Art. 26     Calendario dei lavori e ordine del giorno      “   10
   Art. 27     Convocazione del Consiglio              “   11
   Art. 28     Deposito delle proposte e degli emendamenti     “   12
   Art. 29     Esame del bilancio e del conto consuntivo      “   13




                     I
TITOLO V   ISTRUTTORIA, DISCUSSIONE, VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

  Art. 30     Svolgimento della seduta               pag.  14
  Art. 31     Obbligo di astensione                 “   14
  Art. 32     Presentazione delle proposte             “   14
  Art. 33     Interventi del Presidente e dei relatori       “   15
  Art. 34     Interventi dei Consiglieri e dichiarazioni di voto  “   15
  Art. 35     Mozione d’ordine                   “   15
  Art. 36     Fatto personale                    “   15
  Art. 37     Questione pregiudiziale e domanda sospensiva     “   15
  Art. 38     Sospensione della seduta               “   16
  Art. 39     Emendamenti e sub-emendamenti durante
          la discussione                    “   16
  Art. 40     Ordini del giorno durante la discussione       “   16
  Art. 41     Mancanza del numero legale durante la seduta     “   17
  Art. 42     Votazione per parti                  “   17
  Art. 43     Sistemi di votazione                 “   17
  Art. 44     Votazioni palesi                   “   17
  Art. 45     Votazioni segrete ed elezioni e designazioni di persone   18
  Art. 46     Ordine delle votazioni                “   18
  Art. 47     Presentazione di curricula              “   19
  Art. 48     Maggioranza dei votanti                “   19
  Art. 49     Esito delle votazioni                 “   19
  Art. 50     Partecipazione del Segretario generale        “   19
  Art. 51     Verbalizzazione ed approvazione dei verbali      “   20


TITOLO VI DOMANDE D’ATTUALITA’, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE,
MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNOINDIRIZZO, CONTROLLO, PROCEDURE
SPECIALI

  Art. 52     Finalità                      pag.  22
  Art. 53     Domande d’attualità                 “   22
  Art. 54     Interrogazioni                    “   22
  Art. 55     Interpellanze                    “   23
  Art. 56     Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze “   23
  Art. 57     Mozioni                       “   23
  Art. 58     Ordini del giorno                  “   24
  Art. 59     Modalità di presentazione delle mozioni       ”   24


TITOLO VII  SEDUTE IN REMOTO

  Art. 60     Modalità di svolgimento in remoto delle sedute
          del Consiglio e delle sue articolazioni       pag   25


TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

  Art. 61     Casi non disciplinati                pag.  29
  Art. 62     Abrogazione                     “   29
  Art. 63     Entrata in vigore                  “   29
  Art. 64     Norme di salvaguardia e Protezione dati       “   29




                    II