Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ex Legge 160/2019

    PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
     ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

   (Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)




     Approvato con Delibera di Consiglio 9/2021
INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1  Oggetto


TITOLO II – NORME GENERALI RELATIVE A CONCESSIONI,
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA
Art. 2  Concessioni, autorizzazioni e nullaosta
Art. 3  Responsabile del procedimento
Art. 4  Istanza
Art. 5  Istruttoria
Art. 6  Rilascio di concessione, autorizzazione, nulla osta
Art. 7  Diniego
Art. 8  Annullamento, revoca, modifica e rinuncia
Art. 9  Durata e termini di esecuzione delle opere
Art. 10  Rinnovo
Art. 11  Proroghe
Art. 12  Collaudo
Art. 13  Controlli
Art. 14  Subingresso e voltura
Art. 15  Oneri per il rilascio
Art. 16  Depositi cauzionali
Art. 17  Convenzioni speciali
Art. 18  Sanzioni


TITOLO III – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19  Oggetto del canone
Art. 20  Soggetti
Art. 21  Unicità del canone
Art. 22  Versamento del canone
Art. 23  Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
Art. 24  Indennità e sanzioni. Rimozione
Art. 25  Contenzioso



CAPO II - OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

SEZIONE I – NORME GENERALI
Art. 26  Esclusioni
Art. 27  Esenzioni
Art. 28  Occupazioni permanenti
Art. 29  Occupazioni temporanee
Art. 30  Criteri di distinzione spaziale in categorie di tariffa
Art. 31  Determinazione del canone
Art. 32  Tariffe
Art. 33  Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi da parte di
     esercenti di pubblici servizi



CAPO III - MEZZI PUBBLICITARI

Art. 34  Determinazione del canone
Art. 35  Esenzioni




TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 36  Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento
Art. 37  Entrata in vigore ed efficacia
Art. 38  Modifiche legislative



ALLEGATO “A”     ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI DIVISE IN FASCE
           TARIFFARIE

ALLEGATO “B”     TARIFFARIO OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI E
           MEZZI PUBBLICITARI
                   TITOLO I
                DISPOSIZIONI GENERALI

                       Articolo 1
                       (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
denominato “canone”, istituito dalla Provincia di Vicenza in sostituzione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e comunque di ogni
canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti provinciali, fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il regolamento indica:

     a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle
     autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

     b) le esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847
     della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     c) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la
     previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando
     permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o
     manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusioni
     di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
     accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

     d) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone
     o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
     né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi
     4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è
disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti,
fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

3. Il presupposto del canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, è:
     a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
     indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

     b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
     appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove
     siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
     all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

4. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

     - Allegato “A” Elenco delle strade provinciali pise in Fasce Tariffarie;
     - Allegato “B” Tariffario occupazioni di aree e spazi pubblici e Mezzi pubblicitari”;
              TITOLO II
       NORME GENERALI RELATIVE A CONCESSIONI,
         AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA

                       Articolo 2
                (Concessioni, autorizzazioni e nullaosta)

1. Sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, sedi stradali,
loro pertinenze, sulle relative fasce di rispetto nonché sulle aree di visibilità, sono soggetti a
concessione, in conformità alla vigente normativa:

     a) gli attraversamenti o l'uso con corsi d'acqua (compresi i canali d'irrigazione),
     infrastrutture e impianti tecnologici (condutture idriche, acquedotto, linee elettriche e di
     telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo), sottopassi o sovrappassi, teleferiche
     di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti o opere
     (art. 25 d.lgs. n. 285/1992);

     b) le occupazioni con chioschi, edicole ed altre installazioni (art. 20, comma 2, d.lgs. n.
     285/1992);

     c) le opere, i depositi e i cantieri stradali (art. 21, comma 1, d.lgs. 285/1992).

2. Ogni occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia,
sedi stradali, loro pertinenze, relative fasce di rispetto nonché aree di visibilità, persa da quelle di
cui al comma 1, necessita di autorizzazione. A titolo esemplificativo, è richiesta l’autorizzazione
della Provincia in relazione a:

     a) accesso carraio a piazzale distributore carburanti, ad abitazione, a edificio industriale, al
     fondo, a cascina rurale, a stradella privata, pedonale (art. 22 d.lgs. n. 285/1992);

     b) occupazione con tende, balconi, tettoie, verande, bow-windows, sporti e simili infissi di
     carattere stabile;

     c) pertinenze di servizio;

     d) occupazione con cartelli ed altri mezzi pubblicitari (art. 23, comma 4, d.lgs. n.
     285/1992).

3. Per i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a
10.000 abitanti, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è di competenza del Comune,
previo nulla osta della Provincia (art. 26, comma 3, d.lgs. 285/1992).

4. Per la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su strade provinciali correnti all'interno
dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune ed è subordinato al preventivo
nulla osta tecnico da parte della Provincia (artt. 2, comma 7, e 23, comma 4, secondo periodo, d.lgs.
285/1992).
                       Articolo 3
                  (Responsabile del procedimento)

1. Ogni procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti di cui all'articolo 2 è assegnato al
dirigente dell’unità organizzativa competente in materia di uso e gestione delle strade quando
l'occupazione riguarda un'area del demanio stradale e al dirigente dell’unità organizzativa
competente in materia di gestione amministrativa del patrimonio quando concerne un'area del
patrimonio indisponibile o di altri beni demaniali appartenenti alla Provincia.

2. Il dirigente competente può assegnare, anche in via ordinaria e continuativa, la responsabilità del
procedimento ad un dipendente addetto alla propria unità organizzativa, ovvero, per esigenze
straordinarie e previo accordo con il relativo dirigente, ad un dipendente addetto ad un’altra unità
organizzativa.

3. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 241 del
1990.

4. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri,
valutazioni tecniche, nulla osta, eventuali altri atti di assenso e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Essi si conformano alla disciplina vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



                        Articolo 4
                        (Istanza)

1. Le istanze rivolte al rilascio di concessioni, autorizzazioni o nullaosta relativi alle strade
provinciali vanno presentate a Vi.abilità Srl, società a cui la Provincia di Vicenza ha affidato la
relativa attività istruttoria, avvalendosi dell'apposita modulistica disponibile anche sul sito internet
della Società. I provvedimenti conclusivi sono disposti dal Dirigente provinciale competente.

2. Le istanze rivolte al rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico relative ad aree
facenti parte del patrimonio indisponibile provinciale vanno presentate all’Ufficio Patrimonio della
Provincia.

3. In relazione alle perse categorie d'intervento, la modulistica indica i soggetti legittimati alla
presentazione della domanda, la documentazione amministrativa e tecnica da produrre, la misura
dei versamenti previsti a titolo di oneri istruttori e quanto altro necessario per la regolare istruttoria
della pratica.

4. Le domande sono corredate dalla prova dell'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria di cui
all’articolo 15.

5. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici prima del rilascio della concessione o
autorizzazione nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far
fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non
consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di
occupazione anche in via breve (per esempio con posta elettronica certificata, telegramma, fax,
ecc.). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione si considera abusiva. L’ufficio competente
provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il
provvedimento in via di sanatoria; fino all’emanazione di tale provvedimento, l’occupazione si
considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la
salvaguardia dell’utenza e tese ad eliminare danni a cose o persone, l’eliminazione del pericolo ed il
ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.



                        Articolo 5
                        (Istruttoria)

1. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza della domanda, procede tempestivamente ai fini della conclusione
del procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, ovvero mediante
nota sottoscritta dal dirigente o funzionario delegato, da trasmettere via PEC oppure, laddove ciò
risulti impossibile, a mezzo raccomandata A/R.

2. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi l’incompletezza o la irregolarità della domanda o
ritenga che ai fini dell’istruttoria sia necessaria l’acquisizione di informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della società Vi.abilità Srl o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, o comunque l’acquisizione di
integrazioni o chiarimenti tecnici, è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della domanda, richiedendo le integrazioni del caso.

4. La domanda decade se, trascorso un periodo di 60 giorni, non siano pervenute alla società
Vi.abilità Srl le integrazioni richieste, salvo proroga disposta a seguito di richiesta motivata
dell'interessato. In caso di decadenza, ancorché non ancora pronunciata dalla società Vi.abilità Srl, è
ammessa la presentazione di una nuova domanda.

5. La società Vi.abilità Srl non risponde di eventuali ragioni ostative sopravvenute dopo la
presentazione della domanda a causa della modifica di norme o di situazioni di fatto nel frattempo
intervenute.

6. In caso di occupazioni illegittime rilevate dagli Uffici, qualora ne sussistano i presupposti, viene
rilasciato in sanatoria il provvedimento pertinente secondo le modalità del presente Regolamento,
con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti.



                        Articolo 6
             (Rilascio di concessione, autorizzazione o nullaosta)

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, e riscontrata la presenza dei presupposti richiesti, il
rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nullaosta di cui all'articolo 2 compete al dirigente o al
funzionario dallo stesso delegato alla relativa adozione.

2. Il provvedimento richiesto è adottato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda,
salve le sospensioni o interruzioni del procedimento. Per le occupazioni compiute ai sensi del
Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive
modifiche, ovvero da altre normative speciali prevalenti, si applicano i persi termini ivi stabiliti.

3. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni
particolari, la durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, e il periodo di tempo
accordato per l'esecuzione delle opere previste.
4. Il provvedimento deve essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su
richiesta, a tutti i funzionari incaricati dalla società Vi.abilità Srl o alle altre Autorità competenti. Il
provvedimento in formato digitale è stampato o reso disponibile immediatamente attraverso
strumento informatico.



                        Articolo 7
                        (Diniego)

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o il
dirigente competente comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di motivi
ostativi l’istante può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Il
termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della comunicazione e ricomincia a
decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni o, in loro mancanza, dalla
data di scadenza del termine di dieci giorni di cui al secondo periodo.

2. Il provvedimento di diniego è motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, anche con riguardo
all’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1, indicando
in tal caso, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

3. Se le ragioni del diniego risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche
l’atto cui essa si richiama.

4. Nel provvedimento sono indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

5. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese istruttorie, né alla restituzione di
eventuali documenti presentati.



                       Articolo 8
               (Annullamento, revoca, modifica e rinuncia)

1. Gli atti di concessione, autorizzazione o nullaosta si intendono comunque rilasciati senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, con facoltà della Provincia di annullarli e revocarli secondo quanto
previsto dalla legge 241 del 1990 o di modificarli per motivi di pubblico interesse o connessi alle
clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi altra ragione motivata da parte
dell'Amministrazione Provinciale. La modifica d'ufficio del provvedimento originario non può dare
titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto previsto dalla legge.

2. Qualsiasi richiesta di modifica, sia in corso d'opera sia successiva, deve essere oggetto di
domanda scritta e motivata, corredata dalla prova dell'avvenuto versamento dei relativi oneri.

3. La revoca della concessione, autorizzazione o nullaosta concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico dà diritto alla restituzione del canone versato anticipatamente, senza interessi.
4. La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali e non alla restituzione
del canone o degli oneri accessori versati anticipatamente.

5. La rinuncia a eseguire le opere deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla società
Vi.abilità Srl dal titolare della concessione o autorizzazione.

6. Nel caso di annullamento, revoca o rinuncia il titolare od eventuale altro obbligato deve
ripristinare a proprie cure e spese l'area interessata e le sue pertinenze, nei modi e termini previsti da
eventuali prescrizioni particolari dettate dalla società Vi.abilità Srl.



                       Articolo 9
               (Durata e termini di esecuzione delle opere)

1. Le concessioni o le autorizzazioni sono permanenti o temporanee. Sono permanenti quelle di
durata pari ad un anno o superiore.

2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti, rinnovabili alla loro scadenza, non
può comunque eccedere gli anni 29.

3. Il nullaosta emesso dalla Provincia è rinnovato alla scadenza della concessione o autorizzazione
di competenza del Comune od altro ente.

4. La durata dell'occupazione di suolo di cui all'articolo 1 per l'impianto di pubblici servizi è fissata
in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'utilizzazione dei relativi lavori.

5. Per la concessione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla
durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

6. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell’atto stesso.

7. Qualora la concessione o l’autorizzazione preveda termini per l'inizio o per la conclusione dei
lavori, detti termini sono ritenuti essenziali ed il loro mancato rispetto comporta, in via ordinaria, la
decadenza della concessione o della autorizzazione, salvo proroghe consentite dalla Provincia, a
seguito di richiesta idoneamente motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine, che
consente automaticamente il protrarsi del medesimo fino alla data della decisione sulla richiesta.



                        Articolo 10
                        (Rinnovo)

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti non si rinnovano tacitamente. La domanda di
rinnovo è presentata alla società Vi.abilità Srl almeno sei mesi prima della scadenza e deve
contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento del
canone patrimoniale.

2. Per le concessioni e autorizzazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta in
tempo utile prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi del provvedimento originario e
copia delle ricevute di pagamento del canone patrimoniale.
3. In sede di rinnovo l’interessato è tenuto alla corresponsione di quanto previsto dall'articolo 15.

4. La Provincia non rilascia il rinnovo ove sopravvengano ragioni ostative determinate da fatti o atti
intervenuti successivamente all'adozione dell'atto di cui si chiede il rinnovo.



                       Articolo 11
                       (Proroghe)

1. Se i lavori sono stati iniziati, ma non possono essere ultimati nei tempi assegnati dal
provvedimento, il titolare deve presentare istanza motivata di proroga del termine di ultimazione
entro 5 giorni antecedenti la sua scadenza.

2. Se scaduti i termini previsti i lavori non sono stati iniziati, il titolare può presentare istanza
motivata di proroga, che potrà essere emessa previa verifica del rispetto della vigente normativa
tecnica. Qualora non possa essere rilasciato il rinnovo, perché in contrasto con sopravvenute ragioni
tecniche, il richiedente può presentare nuova domanda.



                       Articolo 12
                       (Collaudo)

1. A lavori ultimati, un dipendente della società Vi.abilità Srl di idonea qualifica verifica la
rispondenza delle opere realizzate alle condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento di
concessione, autorizzazione o nullaosta e sottoscrive il relativo verbale.

2. Se da tale verifica risultino delle difformità o inosservanze alle prescrizioni, il dipendente della
società Vi.abilità Srl accerta le violazioni, redigendo apposito verbale ai fini della contestazione
dell’illecito amministrativo e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dal Codice della
Strada.



                       Articolo 13
                  (Controlli. Occupazioni abusive)

1. La società Vi.abilità Srl può disporre sopralluoghi ispettivi e qualsiasi altra attività di controllo,
nei limiti e con le garanzie previste dalla legge.

2. Il titolare del provvedimento può comunque richiedere la verifica dello stato di fatto e di diritto
relativo alla propria occupazione.

3. Sono occupazioni abusive quelle:

     a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso persa da
     quella prevista in concessione;

     b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
     c) che si protraggono oltre il termine previsto dalla concessione/autorizzazione o nei
     relativi atti di proroga regolarmente rilasciati;

     d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la
     decadenza;

     e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia dichiarata dall’Autorità la
     sospensione dell’attività cui sono connesse;

     f) effettuate da persona persa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il
     sub ingresso.



                      Articolo 14
                    (Subingresso e voltura)

1. In caso di trasferimento del titolo della concessione, autorizzazione o nulla-osta il cedente, entro
il termine di 30 giorni, comunica alla società Vi.abilità Srl o alla Provincia (Settore competente per
il Patrimonio) la voltura dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad inpiduare l'oggetto
dell'occupazione ed il soggetto subentrante. La dichiarazione del cedente è effettuata ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



                       Articolo 15
                     (Oneri per il rilascio)

1. Il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nullaosta e ordinanze è assoggettato al versamento
degli oneri di istruttoria, secondo gli importi fissati con decreto del Presidente della Provincia e in
vigore al momento della presentazione dell'istanza.

2. Il provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta non è soggetto a registrazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, Tabella, art. 1.



                       Articolo 16
                     (Depositi cauzionali)

1. Per lavori che comportano la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze, prima del rilascio
del relativo provvedimento il richiedente deve dar prova di aver costituito deposito cauzionale,
anche attraverso polizza fideiussoria, a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, fatto salvo
quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del
2003 e successive modifiche.

2. Lo svincolo della cauzione è disposto, su richiesta dell'interessato, una volta verificata da parte
della società Vi.abilità Srl la regolare esecuzione dei ripristini e delle altre condizioni indicate nel
provvedimento rilasciato.
3. Il deposito cauzionale è comunque decurtato delle spese sostenute dalla Provincia per rimettere
l'area e le sue pertinenze nelle originarie condizioni, qualora non vi abbia provveduto, benché
diffidato, o vi abbia provveduto in modo imperfetto, il titolare dell'autorizzazione o concessione.



                       Articolo 17
                    (Convenzioni speciali)

1. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti e imprese di erogazione di pubblici servizi
convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento, disciplinanti
le concessioni per la posa di tubazioni o impianti di qualsiasi genere.



                       Articolo 18
                       (Sanzioni)

1. Con riferimento alla materia di cui al presente Titolo II restano salve le sanzioni principali ed
accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice
della strada).




                      TITOLO III

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
    ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE)

                     CAPO I
                 DISPOSIZIONI GENERALI


                       Articolo 19
                     (Oggetto del canone)

1. Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria
le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo:

     a) di strade provinciali e loro pertinenze;

     b) di beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia;


2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al
comma 1 nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con
condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. E’ soggetta al canone l’occupazione di aree e spazi di cui al comma 1 per la diffusione di
messaggi pubblicitari necessitante dell’autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di
esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di
esse, di cui agli articoli 23, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 e 53, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

4. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive di cui all’articolo 13, comma 3, si
considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si
considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno
antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.



                        Articolo 20
                        (Soggetti)

1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta,
ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto, anche in maniera abusiva. Per
l’occupazione finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto
pubblicizzato.

2. Il canone è inpisibile e il versamento dello stesso, nel caso di contitolarità della concessione o
autorizzazione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della
solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, come previsto dall’articolo 1292 del Codice civile. In
caso di contitolarità, obbligato principale al pagamento del canone è il primo intestatario del
provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta. La società Vi.abilità Srl informa, laddove
possibile a mezzo posta elettronica certificata, i soggetti tenuti in solido al pagamento del canone
del contenuto dell'obbligazione, avvertendo che il mancato pagamento da parte dell'obbligato
principale comporta la notifica dell'avviso d'accertamento a ciascuno di essi.

3. Su richiesta dei contribuenti cointestatari della concessione o autorizzazione, il canone può
comunque essere sudpiso per singolo intestatario, nella misura da essi indicata di comune
accordo. La sudpisione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e
rimane valida ed immodificabile per gli anni successivi, fino a quando non sia presentata una nuova
richiesta di modifica.

4. Nel caso di pluralità di occupanti abusivi o penuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al
pagamento del canone.

5. Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta o
di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita
l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.



                       Articolo 21
                     (Unicità del canone)

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b)
del comma 819 della legge n. 160/2019 di spettanza del Comune esclude l'applicazione del canone
dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819.
                       Articolo 22
                    (Versamento del canone)

1. Il versamento del canone è effettuato attraverso la piattaforma Pago PA prevista dall'articolo 5 del
“Codice dell'amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , o
utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee, i soggetti passivi devono presentare alla società
Vi.abilità Srl o alla Provincia (Settore competente per il Patrimonio) attestazione dell'avvenuto
versamento del canone specificando nella causale del versamento gli estremi dell'atto di
concessione, autorizzazione o nullaosta.

3. Per le occupazioni permanenti la quantificazione del canone, solo per il primo anno di rilascio
dell'atto, è determinata in ragione dei mesi di durata della concessione o autorizzazione,
computandosi per intero il mese di rilascio. Per i versamenti successivi al primo, il canone deve
essere versato entro il 31 ottobre.
Nel caso di occupazioni permanenti del patrimonio indisponibile il pagamento verrà effettuato
anticipatamente alla relativa annualità.

4. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza dell'autorizzazione.

5. Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità del cespite, il subentrante deve
presentare alla società Vi.abilità Srl o alla Provincia (Settore competente per il Patrimonio) apposita
comunicazione entro 30 giorni successivi a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso
termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone per l'annualità in corso, qualora non
già effettuato dal cedente.
Di contro, il cedente non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità
successive se non previo inoltro di quanto previsto all'art. 14.
L'omessa presentazione di quanto previsto all'art. 14 da parte del cedente non comporta a carico
dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto
nell'ipotesi in cui il subentrante abbia presentato alla società Vi.abilità Srl regolare denuncia di
subentro.

6. Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica
utilità di cui all’articolo 33, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 ottobre di
ciascun anno. In caso di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il gestore comunica
la variazione entro il 31 dicembre e il versamento di eventuale conguaglio deve essere effettuato
entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

7. Per le occupazioni temporanee il canone dovuto deve essere pagato prima del rilascio dell'atto
autorizzativo che le legittima.



                      Articolo 23
           (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone)

1. La società Vi.abilità Srl controlla le dichiarazioni presentate nell'ambito delle istanze, verifica i
versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede
alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei
sei mesi successivi alla data di presentazione delle dichiarazioni o di effettuazione dei versamenti.
L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dalla società
Vi.abilità Srl e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante
versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. La società Vi.abilità Srl provvede in rettifica delle dichiarazioni nei casi d'infedeltà, inesattezza e
incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione. A tal fine emette apposito avviso di pre-accertamento motivato nel quale sono
indicati il canone nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il
pagamento.

3. Gli avvisi di pre-accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere trasmessi al
contribuente, a pena di decadenza, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o, laddove non risulti
possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Gli avvisi di pre-accertamento emessi sono trasmessi dalla società Vi.Abilità alla Provincia che,
caso di mancato pagamento provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
rilascio del provvedimento autorizzativo, ad emettere apposito avviso di accertamento che dovrà
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o,
laddove non risulti possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in
materia.

6. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non
dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede
entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

7. Il canone non è rimborsabile in caso di revoca o rinuncia dell'autorizzazione.



                       Articolo 24
                  (Indennità e sanzioni. Rimozione)

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette:

     a) ad una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le
     occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di
     carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi
     pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
     accertamento, redatto da pubblico ufficiale;

     b) alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello del canone, maggiorato
     del 50 per cento, con un minimo di euro 51,00.

2. Il tarpo o parziale versamento del canone è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
importo pari al canone stesso o al maggior canone dovuto, con un minimo di euro 51,00.

3. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La società Vi.abilità Srl procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi
della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non
sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità
in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da personale
della società Vi.abilità Srl, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno
effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata
effettuata.



                        Articolo 25
                       (Contenzioso)

1. L'avviso di accertamento di cui all'articolo 23 è impugnabile davanti al giudice ordinario
competente.




                   CAPO II
           OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE


                      SEZIONE I
                     NORME GENERALI


                        Articolo 26
                        (Esclusioni)

1. Sono escluse dal canone:

     a) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, sporti e simili infissi di carattere
     stabile;

     b) le occupazioni di spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;

     c) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione
     di pubblici servizi;

     d) tutti gli accessi carrabili e pedonali;

     e) le occupazioni permanenti con griglie e chiusini;

     f) le occupazioni permanenti con tende, distributori di tabacchi, bevande ecc.;

     g) le occupazioni con chioschi, edicole o altre installazioni,

     h) le occupazioni per attività edilizia;
                        Articolo 27
                        (Esenzioni)

1. Sono esenti dal canone le occupazioni previste dal comma 833 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160.

     a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, dai
     Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da
     enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi,
     approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
     finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
     scientifica;

     b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi
     pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge
     o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito
     altrimenti;

     c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei
     regolamenti di polizia locale;

     d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista,
     all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine
     della concessione medesima;

     e) le occupazioni di aree cimiteriali;

     f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

     g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.


2. Sono altresì esenti dal canone:

     a) le tabelle che interessano la circolazione stradale, fatto salvo il pagamento del canone
     laddove contengano indicazioni pubblicitarie;

     b) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle
     bandiere;

     c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in
     concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse
     assegnati;

     d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo
     scarico delle merci;

     e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista,
     all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al
     termine della concessione medesima;
     f) gli accessi carrabili, quali scivoli o qualsiasi altro manufatto che agevoli il transito a
     soggetti portatori di handicap;

     g) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive,
     qualora l'occupazione o la diffusione sia effettuata per fini non economici;



                       Articolo 28
                    (Occupazioni permanenti)

1. Ai fini dell'applicazione del canone sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi
comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. Il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

3. Il canone è dovuto anche nel caso di rinuncia, in corso d'anno, da parte dell'occupante.



                       Articolo 29
                    (Occupazioni temporanee)

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.



                        Articolo 30
             (Criteri di distinzione spaziale in categorie di tariffa)

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza della zona nella quale insiste l'occupazione. A tal
fine, la Provincia, sentiti i competenti Uffici, stabilisce, con decreto del Presidente, la
classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche in categorie di tariffa. L'elenco di
classificazione è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e stabilmente sul sito internet
istituzionale della Provincia.

2. In fase di prima applicazione, la classificazione di cui al comma 1 è stabilita dall’Allegato “A” al
presente regolamento.



                       Articolo 31
                   (Determinazione del canone)

1. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri
quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio provinciale in cui è effettuata
l'occupazione, secondo quanto disciplinato dal presente Titolo e dagli Allegati “A” e “B”, parte
integrante del presente regolamento.

2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con
arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, ad eccezione del criterio
riservato agli erogatori di pubblici servizi di cui all’articolo 33.
3. Non si fa comunque luogo all’applicazione del canone per le occupazioni che, in relazione alla
medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.



                        Articolo 32
                        (Tariffe)

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o
frazione di anno solare successivo per cui si protrae l’occupazione. La misura del canone è calcolata
moltiplicando la tariffa standard annua, come fissata nell’Allegato “B” al presente regolamento, per
il numero dei metri quadrati dell’occupazione, tenuto conto della classificazione delle strade e spazi
pubblici di cui all’Allegato “A” e applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal
regolamento stesso.

2. In fase di prima applicazione le tariffe standard, in relazione alle singole categorie, sono stabilite
dall’Allegato “B” al presente regolamento. Successivamente, le tariffe sono determinate con decreto
del Presidente della Provincia entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio
dell'anno successivo, stabilendo gli importi unitari spazio-temporali di occupazione permanente e
temporanea del suolo. In mancanza di tale atto restano in vigore le tariffe precedenti.



                      Articolo 33
        (Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture
             e cavi da parte di esercenti di pubblici servizi)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale con cavi e condutture, da chiunque
effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di
energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi
a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo
pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo
materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, nella misura del 20 per cento
dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa per il numero complessivo
delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

2. La misura unitaria di tariffa di cui al comma 1 è pari a euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del
canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le
occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a
rete.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al
31 dicembre dell’anno precedente.
                     CAPO III
                  MEZZI PUBBLICITARI



                      Articolo 34
                   (Determinazione del canone)

1. Il canone per l’occupazione con mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari è
determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati,
indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Non sono soggette al canone le superfici
inferiori a 300 centimetri quadrati.

2. La misura del canone richiesto a fronte del rilascio dell'autorizzazione per l’installazione di
cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è determinata in
base ai parametri della tipologia, dimensione e posizione del mezzo pubblicitario, nonché della
classe funzionale della strada interessata secondo quanto previsto dall’Allegato “A”.

3. Ogni domanda di autorizzazione e/o nullaosta deve riguardare un singolo impianto pubblicitario
ed una singola posizione.

4. La misura del canone è fissata in fase di prima applicazione dal presente regolamento, secondo
quanto previsto nell’Allegato “B” ed applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal
regolamento. Successivamente le tariffe sono determinate con decreto del Presidente della Provincia
entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. In
mancanza di tale atto restano in vigore le tariffe da ultimo determinate.



                       Articolo 35
                       (Esenzioni)

1. Sono esenti dal canone:

     a) le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, ai sensi del comma 825, ultima parte,
     dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     b) le seguenti fattispecie, come previste al comma 833, dalla lettera g) alla lettera q),
     dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

     - i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni
     periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di
     ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

     - i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di
     ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

     - le insegne, le targhe e simili apposte per l'inpiduazione delle sedi di comitati,
     associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
     - le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
     contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie
     complessiva fino a 5 metri quadrati;

     - le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione
     delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere,
     la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

     1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le
     macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
     2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le
     macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
     3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le
     macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

     - le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui
     veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al
     trasporto per suo conto;

     - i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite
     alle rappresentazioni in programmazione;

     - i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1
     dell'art, 90 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica” della legge 27 dicembre
     2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni
     sportive dilettantesche con capienza inferiore a tremila posti;

     - i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove
     si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti
     nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi
     esercitati che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
     ingresso.

2. Ferme restando le esenzioni dal canone richiamate al comma 1, sono esentate dal pagamento del
canone le occupazioni connesse a diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia
effettuata per fini non economici.




                 TITOLO IV
           DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                       Articolo 36
            (Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge,
trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all’occupazione di
spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione
degli uffici e servizi, sulla contabilità ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni del
presente regolamento.



                       Articolo 37
                  (Entrata in vigore ed efficacia)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ovvero dalla successiva data indicata
dal legislatore.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le norme dei regolamenti provinciali e
degli atti aventi natura regolamentare relativi alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP) ed ai canoni sostituiti dal canone disciplinato dal presente regolamento, che risultino in
contrasto con quanto dallo stesso stabilito.



                      Articolo 38
                    (Modifiche legislative)

1. In relazione alle modifiche legislative successive alla data di approvazione del presente
regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'articolo 15 delle "Disposizioni
sulla legge in generale" contenute nel Codice civile.
                        ALLEGATO A


     ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI DIVISE IN FASCE TARIFFARIE


     S.P.          denominazione        Class.  Nuova sudpisione in fasce
                                     (CANONE UNICO)


1  1     Ex Postumia                  F         1°
2  2     Zileri                     C         2°
3  3     Colognese                   F         1°
4  4     Contellena                   F         1°
5  5     Teonghio                    F         1°
6  6     Campiglia                   F         1°
7  7     Liona                     F         1°
8  8     Berico Euganea                 F         2°
9  8 var   Berico Euganea var. Lovolo          n.c.        2°
10  8 var bis Berico Euganea var. Barbarano         n.c.        2°
11  9     Saianega                    F         1°
12  10     Albettone                   F         1°
13  12     Bocca d’Ascesa                 F         1°
14  12 dir   Bocca d’Ascesa dir. per S. Germano       F         1°
15  13     Villaga                    F         1°
16  14     Mossano                    F         1°
17  15     Bosco                     F         1°
18  16     Villaganzerla                 F         1°
19  17     Almisano                    C         2°
20  18     Favorita                    F         2°
21  19     Dorsale dei Berici               F         1°
22  20     Bacchiglione                  F         1°
23  21     Grimana                    C         2°
24  21 var   Grimana var. di Grisignano          n.c.        2°
25  22     Sorio                     F         1°
26  23     Campodoro                   F         1°
27  24     Torrerossa per Piazzola          F   1°
28  25     Torrerossa per Carturo          F   1°
29  25 dir   Torrerossa per Carturo dir. per Grossa  F   1°
30  27     Tesina                  F   1°
31  29     Quinto                  F   1°
32  30     Lanzè                   F   1°
33  31     Valdichiampo               F   2°
34  31 dir   Valdichiampo dir. per Crespadoro     F   1°
35  32     Casteneda                 F   1°
36  33     Montorsina                F   1°
37  34     Altavilla                 C   2°
38  34 dir   Altavilla dir. per Vicenza        F   1°
39  35     Peschiera dei Muzzi            F   2°
40  35 var 1  Peschiera dei Muzzi var Castelgomberto  n.c.  2°
41  35 var 2  Peschiera dei Muzzi var Sovizzo     n.c.  2°
42  36     Gambugliano                F   1°
43  37     San Giovanni               F   1°
44  38     Selva                   F   1°
45  39     Brogliano                 F   1°
46  41     Lobbia                  F   1°
47  42     Monticello                F   1°
48  43     Monache                  C   1°
49  44     Campanella                F   1°
50  45     Passo Zovo                F   1°
51  46     Pasubio                  C   2°
52  46 Racc Pasubio Raccordo del Sole          D   2°
53  46 var   Pasubio var. Torrebelvicino       n.c.  2°
54  47     Monte di Malo               F   1°
55  48     Molina                  C-F  2°
56  49     Capiterlina                F   1°
57  50     Novoledo                 F   1°
58  50 var   Novoledo variante            n.c.  2°
59  51     Vicerè                  F   2°
60  51 dir   Vicerè dir Carmignano           F   1°
61  52     Bassanese                 F   2°
62  53     Soella                  F   1°
63  53 dir   Soella dir per S.P. Bassanese       F   1°
64  54     Friola                  F   2°
65  55     Cusinati                 F   1°
66  57     Ezzelina                 F   2°
67  58    Cà Dolfin         C  2°
68  59    Granella         F  1°
69  60    Nove           C  1°
70  62    San Sisto         F  1°
71  63    Preara          C  1°
72  64    Fiorentini        F  1°
73  65    Tretto          F  1°
74  66    Garziere         C  2°
75  67    Fara           F  1°
76  68    Valdella         F  1°
77  69    Lusianese         F  1°
78  70    Monteferro        F  1°
79  71    Rameston         F  1°
80  72    Fratellanza        F  1°
81  73    Campesana Valvecchia   F  1°
82  74    Pedemontana del Grappa  F  1°
83  75    Volon           F  1°
84  76    Valgadena         F  1°
85  77    Poianella         F  1°
86  78    Piovan          F  1°
87  79    Zermeghedo        F  1°
88  80    Montanina         F  1°
89  81    Valposina         F  1°
90  81 dir  Valposina dir. Trento   F  1°
91  82    Laghi           F  1°
92  83    Bolca           F  1°
93  84    San Pietro        F  1°
94  84 dir  San Pietro dir. Casotto  F  1°
95  85    Pedemonte         F  1°
96  86    Pilastroni        F  1°
97  87    Trissino         F  1°
98  88    Tormeno          F  1°
99  89    Tezze           C  2°
100  90    Marini          F  1°
101  91    Farneda          F  1°
102  92    Francolini        F  1°
103  93    Arzignanese        C  2°
104  94    Vitarolo         F  1°
105  95    Santa Caterina      F  1°
106  97    Sant’Anna         F  2°
107  98    Cà Orecchiona            F   2°
108  99    Campogrosso             F   1°
109  100    Recoaro Mille            F   1°
110  101    Vivaro                F   1°
111  102    San Martino             C-F  2°
112  102 dir  San Martino diramazione       C-F  2°
113  103    Valdiezza              F   1°
114  104    Calvarina              F   1°
115  105    Altura                F   1°
116  106    Pilla                F   1°
117  107    Olivi                F   1°
118  109    Grancona               F   1°
119  110    Marpegane              F   1°
120  111    Nuova Gasparona           C   2°
121  112    Povolaro Corvo            C   1°
122  113    Mediana               C   2°
123  114    San Vito               C   1°
124  115    Zovencedo              F   1°
125  116    Caltrano               F   1°
126  117    Camisana               F   1°
127  118    Caselle               F   1°
128  119    Chizzalunga             C   2°
129  120    Cordellina              F   1°
130  121    Gasparona              F   2°
131  122    Maranese               F   2°
132  123    Poianese               F   1°
133  124    Priabona               C   2°
134  125    San Feliciano            C   2°
135  126    Lago di Fimon            F   1°
136  128    Gallio                F   1°
137  129    Perarolo               F   1°
138  131    Santa Teresa             F   1°
139  132    Leogra                C   2°
140  133    Recoaro var. Cornedo         C   2°
141  133 dir  Recoaro var. Cornedo diramazione   C   2°
142  134    Tunnel Schio Valdagno        C   2°
143  134 dir  Tunnel Schio Valdagno diramazione  C   2°
144  135    Lerino               n.c.  2°
145  136    della Vena             n.c.  1°
146  137    Ghizzole              n.c.  1°
147  138    Cà D’oro           n.c.  1°
148  148    Cadorna            C   1°
149  246    Recoaro            C   2°
150  246 var  Recoaro var. Trissino     n.c.  2°
151  247    Riviera Berica         C   2°
152  247 var  Riviera Berica var. Longare  n.c.  2°
153  248    Schiavonesca Marosticana    C   2°
154  349    Costo             C   2°
155  349 var  Costo variante        n.c.  2°
156  350    Valdastico           C   2°
157  500    Lonigo             C   2°
                    ALLEGATO “B”



     TARIFFARIO OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI



Strade:

1^ Fascia Tariffaria: elenco Strade Provinciali – allegato “A”

2^ Fascia Tariffaria: elenco Strade Provinciali – allegato “A”



Aree e spazi pubblici persi dalle strade provinciali, sudpisi in due categorie:

Categoria “A”:     aree e spazi compresi nel territorio del Comune di Arzignano, Bassano del
            Grappa, Montecchio Maggiore, Schio, Thiene, Valdagno e Vicenza

Categoria “B”:     aree e spazi non compresi nella categoria “A”



         TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI (> 365 gg.)



  Tipologia di occupazione          2^ Fascia             1^ Fascia
                        Cat. A               Cat. B
                      euro/mq/anno            euro/mq/anno
Occupazione antenne               120,00                100,00
telefoniche (tariffa minima)
                  MEZZI PUBBLICITARI



TARIFFE DEL CANONE DOVUTO ALLA PROVINCIA PER IL RILASCIO O
IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MEZZI PUBBLICITARI

CARTELLI

Cartello pubblicitario canone annuale 1^ Fascia            €/mq 50,00

Cartello pubblicitario canone annuale 2^ Fascia            €/mq 60,00



Segnaletica canone annuo 1^ Fascia                  € 30,00 (cad.)

Segnaletica canone annuo 2^ Fascia                  € 40,00 (cad.)




   FORNITURA SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 35 REG.)

Per le occupazioni permanenti del territorio, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la
fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è
dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai
soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle
infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze
moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria.


Il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dal prodotto del
numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale
per la tariffa unitaria. La misura unitaria di tariffa è pari a euro 1,50.


            Canone = 20% x numero utenze x tariffa unitaria

     In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni
di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero
complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono
rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente.
              ONERI DI ISTRUTTORIA: € 65,00




                  Precisazioni sulle tariffe:



Il canone annuo è quantificato tenendo conto dei mesi di effettiva occupazione di suolo pubblico o
diffusione di messaggi pubblicitari. La singola mensilità dovrà essere > di 15 giorni, se inferiore
non verrà conteggiata.



                  Modalità di pagamento:

Il versamento del canone, con arrotondamento alla unità intera di euro immediatamente superiore, è
effettuato attraverso la piattaforma Pago PA prevista dall'articolo 5 del “Codice
dell'amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , o utilizzando le
altre modalità previste dallo stesso codice.