Regolamento per coordinamento attività di vigilanza volontaria

                          Indice



Articolo 1. Finalità.
Articolo 2. Figura giuridica della guardia volontaria.
Articolo 3. Compiti della guardia volontaria.
Articolo 4. Requisiti per la nomina a guardia volontaria in materia di caccia o/e pesca.
Articolo 5. Richiesta di nomina a guardia volontaria in materia di caccia o/e pesca.
Articolo 6. Il servizio di vigilanza volontaria.
Articolo 7. Coordinamento delle attività di vigilanza.
Articolo 8. Organizzazione del servizio.
Articolo 9. Aree di vigilanza.
Articolo 10. L'uniforme.
Articolo 11. Riconoscimento in servizio della guardia volontaria.
Articolo 12. Norme di comportamento.
Articolo 13. Obblighi delle guardie volontarie durante il servizio.
Articolo 14. Divieti in capo alle guardie volontarie durante il servizio.
Articolo 15. Aggiornamento.
Articolo 16. Natura del servizio.
Articolo 17. Responsabilità civile e penale delle guardie volontarie.
Articolo 18. Disposizioni sanzionatorie.
Articolo 19. Procedimento sanzionatorio.
Articolo 20. Sospensione e revoca della nomina di guardia volontaria.
Articolo 21. Disposizioni finali e transitorie.
                       Articolo 1. Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria in materia venatoria
ed ittica sul territorio della Provincia di Vicenza.
2. L'attività di vigilanza volontaria è svolta dalle guardie volontarie delle associazioni ittiche, venatorie,
agricole e di protezione ambientale, esclusivamente a supporto ed in sinergia con quella istituzionale svolta
dalla Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni.


                Articolo 2. Figura giuridica della guardia giurata volontaria.


1. La nomina a guardia giurata volontaria in materia venatoria, rilasciata dalla Provincia non attribuisce la
qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.
2. La nomina a guardia volontaria in materia di pesca rilasciata dalla Provincia attribuisce, ai sensi dell'art. 31
del Regio decreto n.1604 del 08 ottobre 1931, la qualifica di agente di polizia giudiziaria nella specifica
materia.


                Articolo 3. Compiti della guardia volontaria.


1. Ferme restando le funzioni previste dall'art. 55 del CPP per coloro che rivestono la qualifica di agente di
PG, nel limite dei poteri attribuiti dalle leggi in materia, nonché nel rispetto dell'ambito territoriale della
Provincia di Vicenza, le GGV provvedono a prevenire le violazioni e ad accertarne eventualmente gli autori.
2. In caso di accertata violazione amministrativa alle norme in materia di Caccia, le guardie giurate volontarie
redigono un verbale di accertamento. Gli organi accertatori compiono, altresì, tutti gli atti di accertamento
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di accertata violazione alle norme in materia di pesca, tutela della flora nonché a norme
eventualmente attribuite da Leggi o Regolamenti provinciali o regionali, redigono un verbale di accertamento.
Gli organi accertatori compiono, altresì, tutti gli atti di accertamento previsti dalla legge 24 novembre 1981, n.
689.
4. I verbali dovranno essere consegnati al Comando della Polizia Provinciale tempestivamente, e comunque
non oltre cinque giorni dall'accertamento. In caso di accertamenti di violazioni di tipo penale resta fermo
l'obbligo di riferire, senza ritardo, all'autorità giudiziaria dandone informazione al Comando della Polizia
Provinciale.
5. Le Guardie Giurate Volontarie, su richiesta del Comando, e previo accordo con le associazioni da cui
dipendono, possono:
    a) fornire agli utenti indicazioni per la tutela del territorio e delle sue risorse faunistiche, nonché
    informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna e della flora inferiore;
    b) collaborare all'attuazione di programmi e progetti didattici, educativi e culturali di iniziativa della
    Provincia;
    c) dare supporto all'azione istituzionale svolta dagli organi competenti per la gestione programmata
    del territorio a fini faunistico-ambientali, mediante la partecipazione ad operazioni di censimento,
    cattura ed immissione della selvaggina e dell'ittiofauna
    d) collaborare con il Corpo di polizia provinciale nella delimitazione di aree destinate ad oasi di
    protezione o a zone di ripopolamento e cattura mediante apposizione delle relative tabelle;
    e) recuperare la fauna selvatica ferita o inabile e consegnarla agli indirizzi di volta in volta
    comunicati.
     Articolo 4. Requisiti per la nomina a guardia volontaria in materia di caccia o/e pesca.
1. Per la nomina a guardia volontaria occorre il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
b) età non inferiore a 18 anni;
c) residenza nella Provincia di Vicenza. Tale obbligo non si applica agli agenti volontari residenti al di fuori
dei confini della provincia di Vicenza operanti al momento dell'entrata in vigore del Regolamento stesso,
avendo gli stessi acquisito una preparazione ed una conoscenza del territorio e delle normative in materia
venatoria ed alieutica sufficienti per svolgere un idoneo servizio di vigilanza, pur non risiedendo nel territorio
provinciale;
d) conseguimento del diploma della scuola dell'obbligo;
e) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di guardia volontaria rilasciato da un medico del lavoro;
f) essere socio di un'associazione venatoria, agricola, o di protezione ambientale e/o animale, presente nel
comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, per coloro che svolgono servizio di vigilanza venatoria;
g) essere socio di un'associazione di pescatori sportivi operante nel territorio provinciale per coloro che
svolgono servizio di vigilanza in materia di pesca o appartenere ai soggetti di cui all'art.31 del RD 1604/31;
h) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.l38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
2. La nomina a guardia volontaria in materia di caccia è subordinato al possesso di un attestato di idoneità
conseguito secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.
3. La nomina a guardia volontaria in materia di pesca è subordinato al possesso di un attestato di idoneità
conseguito a seguito di un corso, con il superamento di un esame finale relativo a:
  • elementi di Diritto Costituzionale;
  • elementi di Diritto Penale e Procedura Penale;
  • norme relative alla depenalizzazione (L.689/81);
  • norme di primo soccorso;
  • norme comportamentali;
  • conoscenza degli ambienti fluviali e della fauna ittica;
  • leggi e regolamenti in materia di:
     - tutela della risorse idrobiologiche e pesca,
     - tutela della flora e della fauna inferiore;
     - tutela dell'ambiente,
     - viabilità silvo-pastorale,
     - raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.
I corsi saranno organizzati dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza, secondo le reali necessità di servizio.
Ogni corso dovrà avere una durata di almeno 40 ore e sarà tenuto da docenti inpiduati dall'Amministrazione
Provinciale di Vicenza. Al termine del corso il candidato dovrà superare una prova di esame. Sarà costituita
una Commissione nominata dall'Amministrazione e composta dal Dirigente del Servizio, o suo incaricato, e
da altri quattro esperti nelle materie del corso. Corsi potranno essere organizzati anche dalle Associazioni. In
questo caso, ferma la durata oraria minima e le materie del corso, lo stesso sarà preventivamente approvato
dalla Provincia che nominerà anche la Commissione giudicatrice. In questo caso due esperti potranno essere
indicati dall'Associazione organizzatrice. Il Servizio Pesca garantirà la Segreteria della Commissione.
4. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di guardia volontaria è rilasciata dalla Provincia e ha validità di due
anni dalla data del rilascio, e alla scadenza può essere rinnovato per altri due anni, su richiesta del Presidente
dell'associazione di appartenenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
5. Potranno essere organizzati dalla Provincia corsi di aggiornamento/formazione a frequenza obbligatoria per
tutti i volontari.


      Articolo 5. Richiesta di nomina a guardia volontaria in materia di caccia o/e pesca.
1. La richiesta di nomina a guardia volontaria in materia di caccia e/o pesca è presentata, per i singoli soggetti,
dalle associazioni di appartenenza di cui all'articolo 1, all'Amministrazione Provinciale.
2. L'efficacia dei provvedimenti di nomina è subordinata alla presentazione, entro 5 giorni dalla
comunicazione del provvedimento all'associazione, di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso
terzi, per i danni causati dal soggetto nominato a causa od in occasione dell'attività svolta. La suddetta polizza
dovrà prevedere una durata pari a quella del provvedimento di nomina a guardia volontaria.
3.L'associazione è tenuta, inoltre, a presentare al Corpo di polizia provinciale anche eventuali aggiornamenti o
rinnovi delle polizze assicurative, per ciascuno dei propri agenti.


                 Articolo 6. Il servizio di vigilanza volontaria.
1. Il servizio di vigilanza volontaria è svolto esclusivamente dai soggetti in possesso della nomina a guardia
giurata volontaria in materia di caccia o di pesca, rilasciata dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa nazionale, regionale di settore nonché dal presente regolamento. In materia di vigilanza
venatoria, fermo il coordinamento della Provincia, possono altresì operare ai sensi del comma 1 lett.b) dell'art.
37 della L 157/92 le guardie zoofile appartenenti all'Ente Nazionale Protezione Animali.
2. Il servizio di vigilanza è svolto da pattuglie composte da un minimo di due ad un massimo di quattro
operatori. Il servizio di vigilanza non potrà essere svolto dal singolo agente.
3. Il servizio di vigilanza volontaria è svolto dalle guardie volontarie sulla base delle indicazioni ricevute dalla
Provincia o dai bacini di pesca interessati. Nel caso di vigilanza in materia di caccia, se non persamente
disposto, la composizione delle squadre sarà mista e formata da agenti appartenenti ad associazioni venatorie
e associazioni protezionistiche.


              Articolo 7. Coordinamento delle attività di vigilanza.
1. La Provincia, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attività di vigilanza sulle singole zone ed
assicurare il rispetto delle norme vigenti, coordina le attività di controllo del territorio.
2. Ai fini del coordinamento la Provincia consulta i rappresentanti degli ambiti territoriali di caccia, dei
comprensori alpini, dei Bacini di Pesca e delle associazioni ittiche, venatorie, agricole ed ambientaliste.
3. Il comandante del Corpo di polizia provinciale, o suo delegato, definisce il piano di operatività territoriale
delle guardie volontarie per assicurare un impiego razionale della vigilanza.
4. Il comandante del Corpo di polizia provinciale, o un suo delegato, vigila sulla legittimità degli atti e dei
comportamenti delle guardie volontarie. A tal fine tutti i verbali, nonché le copie delle segnalazioni
all'Autorità giudiziaria per illeciti rilevati o relativi all'attività di vigilanza volontaria, devono essere
prontamente consegnati al Comando del Corpo di Polizia Provinciale.


                  Articolo 8. Organizzazione del servizio.

1. Le associazioni ittiche, venatorie, agricole ed ambientaliste presentano annualmente al Corpo di polizia
provinciale, entro il 15 febbraio, l'elenco dei nominativi dei soggetti disponibili allo svolgimento del servizio
di vigilanza volontaria.
1. I soggetti interessati garantiscono la propria disponibilità per le attività di cui al presente Regolamento, in
maniera da assicurare, secondo parametri di ragionevolezza, un minimo di impegno funzionale ad una seria
programmazione dell'attività di vigilanza.
2. Il comandante del Corpo di polizia provinciale, o suo delegato, assegna entro il 1 aprile, le guardie
venatorie volontarie alle perse zone. Particolare attenzione dovrà essere posta alle zone protette (parchi
regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, sic e zps) istituite sul territorio.
3. Le associazioni che operano in materia venatoria, comprese quelle operanti in materia zoofile per le quali il
decreto di Guardia Giurata Volontaria è rilasciato dal Prefetto, comunicano al Corpo di polizia provinciale,
entro il 15 del mese precedente a quello di riferimento, giorni e orari in cui i propri associati sono disponibili
a svolgere il servizio di vigilanza.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale, o suo delegato, dispone in ordine allo svolgimento
dell'attività di vigilanza volontaria tenendo conto delle disponibilità segnalate con le modalità di cui al
precedente punto 3.
5. Il Comandante del Corpo di polizia provinciale, o suo delegato, può impiegare le guardie volontarie in zone
perse da quelle assegnate, solamente in caso di esigenze urgenti e imprevedibili e, comunque, previa
comunicazione all'associazione di appartenenza. Il comandante del Corpo di polizia provinciale o un suo
delegato, su richiesta dell'associazione di appartenenza, autorizza, anche telefonicamente, eventuali uscite
straordinarie di guardie volontarie legate a comprovati motivi di urgenza ed indifferibilità.


                     Articolo 9. Aree di vigilanza.
1. Il servizio di vigilanza volontaria sulla caccia è effettuato esclusivamente mediante le guardie volontarie
delle associazioni venatorie ed ambientaliste coordinate dalla Provincia. Esse svolgono servizio sul territorio
provinciale previe disposizioni di coordinamento diramate dal comandante del Corpo di polizia provinciale o
dal suo delegato.
2. Il servizio di vigilanza sulla pesca è effettuato esclusivamente dalle guardie volontarie che svolgono il
proprio servizio su disposizione del coordinamento provinciale o, previo accordo con lo stesso, secondo le
disposizioni delle associazioni concessionarie dei Bacini di pesca della provincia di Vicenza, nel rispetto di
quanto previsto dalle disposizioni di coordinamento diramate dal comandante del Corpo di polizia provinciale
o suo delegato;
3. Il comandante del Corpo di Polizia provinciale o suo delegato può, a seconda delle necessità, intensificare i
servizi di vigilanza nelle aree del territorio provinciale ove più necessiti,. al fine di garantire efficienza ed
efficacia nei controlli.


                       Articolo l0. L'uniforme.
1. Le guardie volontarie, nello svolgimento del servizio di vigilanza, indossano l'uniforme ed i dispositivi di
protezione inpiduale, forniti dall'associazione di appartenenza.
    2. L'uniforme, può contenere esclusivamente fregi, distintivi e mostrine proprie dell'associazione di
    appartenenza preventivamente approvata dalle competenti Autorità.
3. Sulla pisa dovrà essere apposta, ben visibile, la placca di riconoscimento recante il numero di matricola.
4. E' vietato indossare od esibire fregi, distintivi, mostrine e gradi di corpi militari e/o civili.
5. E' vietato lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza in abiti civili, se non persamente autorizzati
dal comandante del Corpo della polizia provinciale, o da un suo delegato.
6. Nel caso in cui l'associazione non possa fornire una corretta uniforme, la Guardia Giurata Volontaria dovrà
indossare durante il servizio:
a) un corpetto di colore verde scuro, con bande rifrangenti con dicitura, ben visibile "guardia volontaria";
b) un berretto di colore verde scuro, con visiera, recante stemma del Coordinamento della vigilanza volontaria
Provinciale e dicitura "guardia volontaria";
c) la placca di riconoscimento recante il proprio numero di matricola.

        Articolo 11. Tesserino di riconoscimento in servizio della guardia volontaria.

1. Le guardie volontarie prima di procedere a qualunque richiesta e/o contestazione, si qualificano mediante
l'esposizione (o esibendo) l'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.
2. Sul tesserino devono essere riportati la foto, il numero di matricola e l'elenco delle materie per le quali
l'agente è abilitato ad agire. Non devono essere riportate i dati anagrafici dell'agente
3. Il tesserino di riconoscimento, potrà essere utilizzato esclusivamente nel periodo di validità del decreto di
riconoscimento guardia giurata volontaria e non sostituisce in nessun caso lo stesso.


                  Articolo 12. Norme di comportamento.
I. Le guardie volontarie, nello svolgimento del proprio servizio, mantengono un comportamento irreprensibile
con le persone con cui vengono in contatto, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con
estranei allo stesso.


           Articolo 13. Obblighi delle guardie volontarie durante il servizio.
1. Le guardie volontarie, durante il servizio, sono tenute:
a) a compilare con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sui
singoli modelli, assicurando la corretta conservazione dei moduli stessi, numerati e registrati a loro nome;
b) a compilare gli eventuali verbali d'accertamento, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sul
modello, rilasciandone copia, ove possibile, al trasgressore, previa firma apposta dallo stesso, ed a trasmettere
tempestivamente copia al Comando della polizia provinciale;
c) ad osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio;
2. AI termine del servizio compilano il rapporto di servizio giornaliero e ne curano successivamente la
trasmissione, senza ritardo, al Comando della Polizia provinciale.



          Articolo 14. Divieti in capo alle guardie volontarie durante il servizio.

1. Il conseguimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria non autorizza, neppure durante il servizio,
l'uso dei dispositivi ausiliari sonori e/o luminosi previsti dal codice della strada esclusivamente per le forze
dell'ordine;
2. Durante l'espletamento dei servizi di vigilanza è fatto pieto alla guardia volontaria di esercitare, in
qualsiasi forma, le attività venatorie ed alieutiche;
3. Durante lo svolgimento del servizio di vigilanza le guardie volontarie non possono essere accompagnate o
supportate da persone terze, se non espressamente autorizzate dal Comando della Polizia provinciale.

                     Articolo 15. Aggiornamento.
1. I soggetti che svolgono il servizio di vigilanza volontaria partecipano alle riunioni di servizio organizzate
dal Corpo di polizia provinciale nonché ad almeno l'80% delle ore previste nei corsi di aggiornamento
eventualmente organizzati dalla Provincia.

                    Articolo 16. Natura del servizio.
1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata a titolo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro.
2. Lo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria in nessun caso può dar luogo ad un rapporto di lavoro e
ad alcuna pretesa verso l'Amministrazione provinciale.

3. Lo stato giuridico di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
4. Le guardie volontarie svolgono il servizio di vigilanza volontaria esclusivamente a titolo gratuito.
5. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le associazioni di volontariato di
appartenenza, sono responsabili della prevenzione e protezione dai rischi, della sorveglianza sanitaria, della
formazione, dell'informazione e dell'addestramento dei propri iscritti, nonché della dotazione di eventuali
dispositivi di protezione inpiduali.


            Articolo 17. Responsabilità civile e penale delle guardie volontarie.
1. Eventuali responsabilità civili o penali conseguenti a comportamenti posti in essere dalle guardie
volontarie, nell'esercizio del proprio servizio, sono a carico dei singoli responsabili o delle associazioni di
appartenenza. A tal fine le Associazioni stipulano la polizza di cui all'art. 5, comma 2.


                   Articolo 18. Disposizioni sanzionatorie.
1. Qualora l'attività prestata dalla guardia volontaria contrasti con quanto stabilito dal presente regolamento o
con la normativa vigente, ovvero con le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo di polizia
provinciale, o suo delegato, la Provincia può, con motivato provvedimento, richiamare la guardia al rispetto
dei propri doveri ovvero, nei casi più gravi, sospendere o revocare la nomina a guardia volontaria. Qualora la
nomina derivi da Decreto del Prefetto lo stesso sarà informato di eventuali contestazioni per l'assunzione dei
provvedimenti di competenza.
2. La Provincia, nei confronti delle guardie volontarie, è esonerata da qualsiasi obbligo che non sia
espressamente previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.


                  Articolo 19. Procedimento sanzionatorio.
1. Le sanzioni in caso di mancato rispetto dei doveri d'ufficio sono:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) sospensione temporanea della nomina fino a 6 mesi;
d) revoca della nomina;
e) dinniego del rinnovo.

2. Le sanzioni del richiamo verbale e del richiamo scritto sono irrogate direttamente dal comandante del
Corpo di polizia provinciale o da un suo delegato e sono comunicati all'interessato e all'associazione di
appartenenza,
3. Per l'adozione del provvedimento di cui ai punti c) e d) viene costituita un'apposita commissione, composta
da:
a) il Dirigente, o suo delegato;
b) il Comandante del Corpo di polizia provinciale, o suo delegato;
c) un rappresentante dell'associazione di appartenenza, nominato dalla stessa;
c) un dipendente della Provincia, che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

4. Qualora il comandante del Corpo di polizia provinciale ritenga di attivare un procedimento sanzionatorio
provvede alla contestazione degli addebiti entro venti giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza dei
fatti oggetto di contestazione.
5. La guardia volontaria può presentare, eventualmente assistita dalla Associazione di appartenenza, entro
dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, scritti e memorie difensive, nonché richiesta di audizione
personale.
6. Qualora il Comandante del Corpo di polizia provinciale, ritenga che la gravità dei fatti o dei
comportamenti rilevati a carico della guardia volontaria comporti l'adozione delle sanzioni di cui alle lettera
a) o lettera b) del precedente comma l, procede all'adozione del provvedimento. Se i fatti sono più gravi
trasmette, entro venti giorni, gli atti alla commissione di cui al precedente comma 2.
7. La commissione per il procedimento sanzionatorio può invitare l'interessato a presentare, entro dieci giorni,
eventuali ulteriori scritti e memorie difensive. Può anche sentirlo unitamente all'Associazione di
appartenenza.
8.Verificati gli elementi forniti e valutati i fatti, le circostanze e le giustificazioni addotte, la commissione, si
pronuncia per l'archiviazione od inpidua l'eventuale sanzione da irrogare.
9.Il Comandante del Corpo di polizia provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
delle conclusioni della commissione, provvede ad adottare, con proprio provvedimento, la sanzione
inpiduata.
10. Per gli agenti , il cui riconoscimento di Guardia Giurata è rilasciato dal Prefetto, il Comandante provvede
ad informarlo delle conclusioni dell'attivato procedimento per l'irrogazione, se lo ritiene, delle eventuali
sanzioni.
11. I procedimenti disciplinari si concludono entro centoventi giorni dall'apertura del procedimento e sono
comunicati anche all'associazione di appartenenza della guardia volontaria.



          Articolo 20. Sospensione e revoca della nomina di guardia volontaria.


1. Comporta sospensione della qualifica di guardia volontaria:
a) la perdita temporanea di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4 del presente regolamento;
b) la violazione dei doveri e degli obblighi derivanti dal presente Regolamento;
c) il mancato rispetto delle disposizioni diramate dalla Provincia come disciplinato dall'art.19;
d) la recipa in comportamenti che abbiano determinato l'irrogazione del richiamo scritto, per due volte
nell'arco di due anni.
2. Comporta la revoca della qualifica di guardia volontaria:
a) la perdita definitiva di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4 del presente regolamento;
b) la falsità accertata delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida;
c) la recipa in comportamenti che abbiano determinato l'irrogazione della sospensione temporanea
dell'autorizzazione al servizio di vigilanza volontaria, per due volte.

3. La sospensione o la revoca della nomina a guardia volontaria comporta l'obbligo della tempestiva
riconsegna, da parte del titolare, del materiale di riconoscimento, alla Provincia.
4. Il provvedimento di sospensione o di revoca della nomina a guardia volontaria è tempestivamente
notificato all'interessato ed al responsabile dell'associazione di appartenenza.


                 Articolo 21. Disposizioni finali e transitorie.


1.Tutti i decreti di nomina a guardia volontaria rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento
manterranno validità sino alla data di naturale scadenza.

2. Il presente regolamento sarà trasmesso, per conoscenza, alle Associazioni di Vigilanza volontaria al
Prefetto ed al Questore di Vicenza.