Regolamento operatori "Turismo religioso"

         PROVINCIA DI VICENZA
       AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
     SETTORE VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI, TURISMO,
           E ATTIVITA' PRODUTTIVE




L.R. 33/2002 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER
        L'ISTITUZIONE
     DELL'ELENCO PROVINCIALE
          PER GLI


  “OPERATORI DEL TURISMO RELIGIOSO”
                          ART. 1


L'art. 82 della L.R. 33/2002 inpidua e definisce le figure professionali come in appresso specificato:
  1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle
    visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche,
    artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
  2.  E' accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o
    gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto
    turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza
    della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico
    sulle zone di transito.
  3.  E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con
    attività ricreative, sportive, culturali.
  4. E' guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone
    nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse
    ambientale così come inpiduate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di
    interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza
    delle guide alpine; in relazione ai mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito della
    professione di guida naturalistico- ambientale, la Giunta regionale inpidua la specifica figura
    professionale di chi esercita la attività a cavallo o con altro animale.
                          ART. 2


La Provincia di Vicenza svolge le funzioni attribuitale dall'art. 83 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e segnatamente:
  –  tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla
    inpiduazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.
    82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio...
  –  promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei
    programmi previsti dall' ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle
    associazioni di categoria delle professioni turistiche...
                        ART. 3


L'Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico” di Vicenza collegato alla
Pontificia Facoltà “Marianum” di Roma, è un istituto legalmente autorizzato a conferire la “Laurea
Magistrale in Scienze Religiose” e promuove una formazione globale nelle scienze religiose. L' Istituto ha
intenzione di organizzare un corso biennale di diploma in turismo religioso per guide e operatori culturali
che si concluderà entro il 2014.
Il corso “avrà un approccio interdisciplinare sia alle molteplici fenomenologie santuariali, sia a quelle
relative al mondo dei pellegrinaggi e del turismo religioso; verranno considerate le arti, che
intervengono nella costruzione e decorazione del manufatto religioso, le scienze dello spazio e del
territorio che lo riguardano, le norme religiose e civili che lo reggono. I partecipanti familiarizzeranno
con l'architettura, la decorazione, gli ex voto, la geografia e l'ambiente cui afferisce il santuari, la
legislazione che lo riguarda in quanto meta di pellegrinaggi (Codice del turismo religioso), e le ricadute
sul piano dell'economia locale e internazionale”.


                        ART. 4
La Provincia di Vicenza intende dare visibilità alle figure che operano nell'ambito del turismo religioso.
Ritiene, quindi, opportuno predisporre un elenco al fine di avere un quadro ricognitivo e sempre
aggiornato del personale che ha partecipato con esito positivo al corso organizzato dall'Istituto Superiore
di Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico” per Operatore del Turismo Religioso..



                        ART. 5
Per chi è già guida ed iscritto all' elenco provinciale delle Guide Turistiche ai sensi dell'art. 83 della L. R.
33/2002 la partecipazione al corso equivale all'aggiornamento come previsto dallo stesso articolo 83 e
viene inserito nell'elenco delle Guide Turistiche e costituisce un riconoscimento ulteriore. I nominativi
delle Guide Turistiche, forniti dall'istituto, verranno inseriti nell'elenco provinciale delle Guide Turistiche
e pubblicizzati sul sito della Provincia ad una specifica voce “Turismo Religioso”;



                        ART. 6
L' attività degli “Operatori del Turismo Religioso” deve essere svolta in forma occasionale e
gratuitamente, con esclusione dei siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate
così come inpiduati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996,n. 49. Tale disposizione non trova applicazione per le figure
professionali di cui all'art. 82 della L.R. 33/2002;
                        ART. 7
L'Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico”deve fornire al termine del corso
i nominativi dei partecipanti che hanno superato con esito positivo il corso;
                        ART. 8
La Provincia provvederà ad aggiornare su richiesta dell'Istituto “Santa Maria di Monte Berico” il predetto
elenco che sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta.