Regolamento sui controlli interni

            PROVINCIA DI VICENZA
       Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA Tel. 0444.908111 - C. Fisc. P. IVA 00496080243




REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI


Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 13/03/2017
     REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI



Indice generale


TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento
ART. 2 - Sistema integrato dei controlli interni
ART. 3 - Soggetti preposti ai controlli


TITOLO II - TIPI DI CONTROLLO E METODOLOGIE

Capo I - Controllo di regolarità amministrativa
ART. 4 - Finalità
ART. 5 - Ambito di applicazione
ART. 6 - Tipologia dei controlli
ART. 7 - Controllo sulle deliberazioni di Consiglio e sui decreti presidenziali
ART. 8 - Controllo sulle determinazioni dirigenziali
ART. 9 - Atti esclusi dal controllo di cui all'art. 8
ART. 10 - Controllo a campione
ART. 11 - Definizione del campione
ART. 12 - Organismo di controllo
ART. 13 - Metodologia del controllo a campione
ART. 14 - Schede e griglia di riferimento
ART. 15 - Risultati del controllo
ART. 16 - Referenti del controllo


Capo II - Controllo contabile
ART. 17 - Controllo di regolarità contabile


Capo III - Controllo sugli equilibri finanziari
ART. 18 - Controllo sugli equilibri finanziari


Capo IV - Controllo strategico
ART. 19 - Controllo strategico


Capo V - Controllo di gestione
ART. 20 - Controllo di gestione
ART. 21 – Modalità del controllo di gestione
Capo VI - Controllo sulle società partecipate non quotate e sugli organismi gestionali
affidatari di servizi
ART. 22 - Controllo sulle società partecipate non quotate e sugli organismi gestionali affidatari di
     servizi
ART. 23 - Ambito di applicazione
ART. 24 - Tipologie di controlli
ART. 25 - Controllo giuridico-amministrativo con atti del Consiglio
ART. 26 - Controllo giuridico-amministrativo di tipo regolamentare e altro
ART. 27 - Controllo contabile sugli enti partecipati
ART. 28 - Controllo di gestione sugli enti partecipati
ART. 29 - Responsabilità degli amministratori


Capo VII - Norme finali
ART. 30 - Applicazione del regolamento
ART. 31 - Entrata in vigore
                      TITOLO I
                    PRINCIPI GENERALI


                        ART. 1
                    Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione di risorse e di strumenti adeguati al fine di
garantire la conformità, regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa e gestionale dell'Ente, attraverso un sistema integrato di controlli interni, nel rispetto
del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.


                        ART. 2
                 Sistema integrato dei controlli interni

1. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:
  a) controllo di regolarità amministrativa finalizzato a garantire la regolarità, la legittimità e la
  correttezza dell'azione amministrativa;
  b) controllo contabile finalizzato a garantire la regolarità contabile attraverso il parere di
  regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
  c) controllo sugli equilibri finanziari consistente nel controllo costante e concomitante degli
  equilibri generali di bilancio secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
  d) controllo strategico finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
  attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico;
  e) controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione
  amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, secondo quanto stabilito dal
  regolamento di contabilità;
  f) controllo sugli organismi gestionali esterni, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e
  l'economicità degli stessi tramite l'affidamento di indirizzi ed obiettivi gestionali e la qualità dei
  servizi erogati.


                        ART. 3
                   Soggetti preposti ai controlli

1. Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il Piano di prevenzione
  della corruzione.
2. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno all'unità preposta per le varie
  attività di controllo sono dirette dal Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni di
  sovraintendenza alla gestione dell'Ente.
3. Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dall'organo
  politico; per lo svolgimento delle attività l'unità può sollecitare gli uffici dell'Ente a fornire dati e
  informazioni e avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'Ente.
4. L'Ente può istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione.
                    TITOLO II
              TIPI DI CONTROLLO E METODOLOGIE


                       Capo I
               Controllo di regolarità amministrativa

                        ART. 4
                        Finalità

1. La Provincia di Vicenza in continuità con l'attività di controllo attualmente esercitata e che viene
in questa sede codificata, definisce una metodologia per i controlli successivi e a campione che
concorra ad inpiduare strumenti che aiutino a prevenire violazioni di legge e quindi ad assicurare
la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo interno sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è
strumento fondamentale per tutti i soggetti coinvolti compresi i dirigenti che devono valutare ed
accogliere i risultati del suddetto controllo con spirito collaborativo per tendere, attraverso tale
strumento, alla piena trasparenza e regolarità oltre che al miglioramento dei propri atti.
3. Finalità del controllo sono:
  – rispondere agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di trasparenza e
    anticorruzione;
  – tutelare l'Amministrazione nell'ipotesi in cui si ravvisino violazioni della legittimità o
    discostamenti rispetto alla correttezza e alla regolarità amministrativa;
  – estendere il controllo a tutti i settori dell'Ente secondo regole chiare, conpise, conosciute
    preventivamente;
  – migliorare la qualità degli atti e dei procedimenti;
  – prestare assistenza, tramite analisi, monitoraggio, raccomandazioni e circolari a tutti i
    soggetti dell'Amministrazione, affinché possano adempiere efficacemente alle loro
    responsabilità;
  – costituire momenti di sintesi e di raccordo con gli Uffici dell'Ente affinché le criticità
    eventualmente emerse vengano valutate non a scopo sanzionatorio ma collaborativo,
    indirizzando l'attività amministrativa verso percorsi semplificati con regole conpise e che
    garantiscano la massima trasparenza;
  – attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di identiche tipologie;
  – sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente, ove vengano ravvisate patologie;
  – collaborare con i singoli Settori per il continuo aggiornamento delle procedure.


                        ART. 5
                    Ambito di applicazione

1. Sono oggetto del presente controllo gli atti, i provvedimenti e i procedimenti di tutti i settori
dell'Ente inpiduati sulla base del regolamento dei procedimenti amministrativi.
Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti,
dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica
attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.


                       ART. 6
                    Tipologia dei controlli

1. Ai sensi e per gli effetti del presente capo vengono inpiduate le seguenti tipologie di controllo:
A) controllo sulle deliberazioni di Consiglio;
B) controllo sui decreti presidenziali;
C) controllo sulle determinazioni dirigenziali;
D) controllo a campione.



                        ART. 7
         Controllo sulle deliberazioni di Consiglio e sui decreti presidenziali

1. Il controllo sulle deliberazioni di Consiglio e sui decreti presidenziali dell'Ente si effettua
attraverso il controllo di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa e si sostanzia nel visto di
conformità apposto dal Segretario Generale dopo l'apposizione del parere di regolarità tecnica e del
parere di regolarità contabile ove richiesto e prima dell'adozione dei provvedimenti sopra citati.
2. Il controllo di legittimità attiene alla conformità delle deliberazioni e dei decreti alla legge, allo
statuto e ai regolamenti.
3. Il controllo di correttezza e regolarità amministrativa attiene in particolare al rispetto dei termini e
delle procedure di cui al regolamento sui procedimenti amministrativi.
4. Sono escluse dal presente controllo le deliberazioni di mero indirizzo politico.


                        ART. 8
               Controllo sulle determinazioni dirigenziali

1. Il controllo sulle determinazioni dirigenziali si effettua attraverso il controllo di legittimità,
regolarità e correttezza amministrativa e si sostanzia nel visto di conformità apposto dal Segretario
Generale dopo la sottoscrizione del Dirigente che attesta la regolarità tecnica e dopo l'apposizione
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ove necessario.
2. Sulle proposte di determinazione da sottoporre al Dirigente responsabile del servizio vanno
formulati, su richiesta del Dirigente, i pareri istruttori da parte delle Posizioni Organizzative o Alte
Professionalità ove previste.
3. Il controllo di legittimità attiene alla conformità delle determinazioni dirigenziali alla legge, allo
statuto e ai regolamenti.
4. Il controllo di correttezza e regolarità amministrativa attiene in particolare al rispetto dei termini e
delle procedure di cui al regolamento sui procedimenti amministrativi, al PEG, agli atti di
programmazione, circolari interne e atti di indirizzo. In particolare nel provvedimento finale devono
essere indicati il termine iniziale, le fasi istruttorie per le quali il termine è stato eventualmente
sospeso ed interrotto, al fine di poter accertare il rispetto del prescritto termine di conclusione del
procedimento.
5. Se a seguito del controllo emergono irregolarità o non conformità degli atti, il Segretario
Generale informa tempestivamente il Dirigente interessato che adotta le proprie definitive
determinazioni o fornisce gli elementi di chiarimento e/o di integrazione.
6. I Dirigenti daranno esecuzione alle proposte determinazioni solo ad avvenuta pubblicazione delle
determinazioni medesime.


                         ART. 9
                Atti esclusi dal controllo di cui all'art. 8

1. Sono esclusi dal controllo di cui all'articolo precedente i seguenti atti:
  a) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
    accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
    predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
    autorizzazioni e i permessi in materia edilizia e paesaggistica;
  b) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
    competenza provinciale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
    amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
    prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  c) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
    ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  d) le ordinanze-ingiunzione;
  e) i provvedimenti relativi all’intero procedimento espropriativo;
  f) gli atti di mera liquidazione;
  g) i provvedimenti di costituzione di fondi per spese ordinarie dovute ex lege (spese per
    registrazioni, bollature, pubblicazioni, notifiche e simili);
  h) gli atti di nomina delle commissioni di gara;
  i) gli atti di nomina o sostituzione di segretari di organismi collegiali;
  j) i provvedimenti di aggiudicazione a seguito di esperimento di gara pubblica, con
    approvazione di verbale di gara, di lavori, servizi, forniture;
  k) i provvedimenti di approvazione dello Stato finale, Relazione sul conto finale, Certificato di
    regolare esecuzione afferenti lavori pubblici conclusi;
  l) i provvedimenti di mera presa d’atto delle variazioni di denominazione di ditte a seguito di
    operazioni straordinarie;
  m) i provvedimenti di approvazione dei verbali delle Commissioni esaminatrici per il
    conseguimento di attestati di idoneità professionale;
  n) i provvedimenti conclusivi della procedura di verifica della necessità di svolgimento della
    procedura di V.I.A.;
  o) i provvedimenti di approvazione degli ordini di servizio per l’uso degli esplosivi nell’attività
    di cava in quanto a contenuto meramente tecnico;
  p) i provvedimenti della Consigliera di Parità provinciale;
  q) i provvedimenti già sottoscritti dal Segretario Direttore Generale in qualità di Dirigente.
2. L'elenco di cui al comma 1 è da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo.


                         ART. 10
                      Controllo a campione

1. Il controllo a campione avviene in una fase successiva, dopo che si è conclusa anche l'ultima fase
di integrazione dell'efficacia (pubblicazione) e secondo una selezione casuale effettuata mediante
sorteggio e con motivate tecniche di campionamento riferite al procedimento amministrativo ed
effettuate sui registri delle varie tipologie di atto amministrativo, in conformità con il Piano
anticorruzione.
2. Il controllo a campione si effettua su:
a) contratti;
b) tutti gli atti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
c) tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Ente di cui agli articoli 7 e 8 nella misura stabilita dall'unità di
controllo, in rapporto alla tipologia degli atti e alle criticità emerse sempre salvaguardando il
principio di rotazione, privilegiando le materie rientranti nella mappatura delle aree a rischio
secondo quanto stabilito dal Piano Anticorruzione.
3. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio,
qualora ne ravvisi la necessità o dietro richiesta dell'organo politico.
4. Rimangono esclusi dal controllo a campione tutti gli atti di mero indirizzo politico.
                        ART. 11
                    Definizione del campione

1. Il Segretario Generale redige entro il mese di febbraio di ogni anno un piano delle verifiche da
effettuare in conformità all'articolo 10 del presente regolamento.
2. Per l'inpiduazione degli atti da sottoporre a controllo si utilizza una procedura di estrazione
casuale.
3. L'estrazione avverrà basandosi sul censimento dei procedimenti amministrativi quale griglia di
riferimento. Ogni settore avrà cura di comunicare alla Segreteria Generale la necessità di
aggiornamento del procedimento amministrativo di riferimento. Sarà cura della Segreteria Generale
procedere all'aggiornamento, fermo restando un obbligatorio aggiornamento con cadenza annuale.
4. Il dirigente del settore interessato sarà tempestivamente informato degli atti sottoposti a verifica
anche al fine di poter usufruire, ove necessario, della necessaria consulenza tecnica amministrativa.
5. L'esame può essere esteso su iniziativa dell'organismo di controllo anche ad atti dell'intero
procedimento o a procedimenti della stessa tipologia.


                        ART. 12
                     Organismo di controllo

1. E’ istituito, per le finalità e i compiti di cui al presente capo I, l’ufficio di controllo di regolarità
amministrativa.
2. L'ufficio di controllo è collocato presso la Segreteria Generale in posizione di staff, in modo da
operare nella funzione di verifica in modo indipendente. L’Ufficio è composto dal Segretario
Generale e dai dipendenti dallo stesso inpiduati in posizione di staff.


                       ART. 13
                 Metodologia del controllo a campione

1. Il controllo a campione verifica la conformità degli atti e dei procedimenti controllati agli
standard di riferimento e in conformità al Piano anticorruzione.
2. Per standard di riferimento si intendono i seguenti principali indicatori:
   – rispetto dei tempi e delle procedure previste dal regolamento sui procedimenti
     amministrativi;
   – congruità della motivazione;
   – affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
   – rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle circolari interne;
   – rispetto delle competenze previste dalla struttura organizzativa dell'Ente;
   – rispetto della normativa in materia di Anticorruzione e di Trasparenza.
3. Per ogni controllo viene compilata una scheda di valutazione in conformità agli standard
predefiniti nel presente atto, con indicazione finale e sintetica del risultato del controllo, che sarà
poi oggetto di report semestrali.
4. La fase conclusiva del controllo si concretizza nell'analisi, valutazione ed eventuali proposte sugli
atti sottoposti ad esame.


                        ART. 14
                   Schede e griglia di riferimento

1. L’ufficio di controllo curerà la messa a punto di una griglia di riferimento per tutti gli atti da
monitorare, in modo da consentire la verifica a campione, sulla base degli standard sopra indicati.
2. La griglia è destinata a continui aggiornamenti per adeguarsi alle modifiche normative,
regolamentari e organizzative che intervengono nel tempo.


                        ART. 15
                     Risultati del controllo

1. Il controllo sugli atti, sia di tipo sistematico (artt. 7 e 8) che a campione, formano oggetto:
a) di direttive da parte del Segretario Generale cui conformarsi;
b) di report semestrali, di cui all'articolo 13 comma 3, dai quali deve risultare l’andamento degli atti
sotto il profilo della regolarità;
c) di una relazione annuale contenente analisi, rilievi, raccomandazioni e proposte ai dirigenti e ai
responsabili dei servizi interessati, finalizzata ad uniformare nel tempo gli atti dirigenziali anche
attraverso proposte di modifiche procedurali e regolamentari.
2. E’ fatta salva la facoltà dell’ufficio di controllo, qualora si riscontrino violazioni di legge o
irregolarità di altro tipo, di produrre in itinere le opportune segnalazioni al Segretario Generale,
anche prima della conclusione del procedimento di controllo.
3. Il Segretario Generale, nelle fattispecie di cui al comma 2, dà immediata comunicazione scritta
della violazione-irregolarità al soggetto che ha prodotto l'atto e, se è il caso, attiva i meccanismi
degli istituti di autotutela o correzione entro il termine di 10 giorni, ferme restando le ipotesi di
responsabilità personale.
4. Le risultanze dei controlli sono trasmesse, semestralmente e annualmente, a cura del Segretario
Generale ai dirigenti, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei
risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e all'organo politico.


                       ART. 16
                    Referenti del controllo

1. I primi referenti privilegiati del controllo amministrativo sono i dirigenti che si avvalgono dei
risultati per promuovere azioni di autocontrollo della propria attività amministrativa e per attivare
meccanismi di autocorrezione degli atti.
2. I risultati del controllo sono utilizzati, altresì, dal nucleo di valutazione per la valutazione dei
dirigenti.
3. I report di regolarità amministrativa confluiscono nei report annuali utili per gli altri tipi di
controllo interno.
4. I report costituiscono strumento per l'organo politico per la verifica dell’osservanza delle direttive
impartite, sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, sui doveri disciplinati dal CCNL.



                       Capo II
                     Controllo contabile


                       ART. 17
                  Controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è assicurato dal Responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria sugli atti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell'Ente con le modalità previste dal Regolamento provinciale di contabilità.
2. Le modalità per il controllo di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento provinciale di
contabilità.


                       Capo III
                 Controllo sugli equilibri finanziari


                       ART. 18
                 Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa è esercitato da ogni Dirigente, sotto il coordinamento del Responsabile del
servizio finanziario e la vigilanza dell'Organo di Revisione anche ai fini della realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interna.
2. Le modalità per il controllo di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento provinciale di
contabilità.


                       Capo IV
                     Controllo strategico


                        ART. 19
                     Controllo strategico

1. Obiettivo del controllo strategico è la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle
direttive e in altri atti di indirizzo politico.
2. Il controllo strategico consiste nell'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti
rilevati rispetto alle missioni affidate dalle norme, agli obiettivi operativi prescelti, alle scelte
operative effettuate e alle risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella
identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità della mancata o
parziale attuazione e dei possibili rimedi.
3. Gli obiettivi strategici sono definiti, in linea generale, nel Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e, operativamente, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).
4. Il controllo strategico prevede la possibilità di verifica intermedia dello stato di attuazione dei
programmi, in caso di scostamento, su segnalazione del Dirigente competente e la verifica finale si
attua in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione.
5. Il controllo strategico è svolto dal Direttore/Segretario Generale.

                       Capo V
                     Controllo di gestione


                       ART. 20
                     Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e
risultati. In particolare è rivolto a garantire il perseguimento degli obiettivi contenuti negli atti di
programmazione nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia
tenendo conto delle risorse disponibili.
                       ART. 21
                 Modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola con le seguenti modalità:
a) predisposizione degli obiettivi da inserire nel P.E.G.-Piano delle Performance sulla base dei
programmi e delle missioni inseriti nel D.U.P. da parte dei responsabili di servizio, corredati di
indicatori di risultato, tempistiche previste di realizzazione e proposte di pesatura;
b) approvazione con decreto presidenziale del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della
Performance presentato dal Direttore Generale;
c) monitoraggio del P.E.G.-Piano della Performance che avverrà in fase intermedia e in fase
conclusiva con l'approvazione del Rendiconto della Gestione;
d) predisposizione della relazione finale sugli esiti del controllo di gestione indicante i risultati
rilevati in termini di efficacia, di efficienza ed economicità di gestione.
2. Il controllo di gestione è svolto dal Direttore/Segretario Generale.


                       Capo VI
             Controllo sulle società partecipate non quotate
             e sugli organismi gestionali affidatari di servizi


                       ART. 22
  Controllo sulle società partecipate non quotate e sugli organismi gestionali affidatari di servizi

1. Nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, la Provincia di Vicenza, secondo la propria
autonomia organizzativa, definisce il sistema di controlli sulle società partecipate non quotate e
sugli organismi gestionali affidatari di servizi secondo principi di efficienza, efficacia ed
economicità.
2. Il presente regolamento, in conformità ai criteri generali stabiliti dalle normative vigenti, oltre
che dai principi stabiliti dall'Ente, organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i
rapporti finanziari tra la Provincia di Vicenza e gli enti stessi, la situazione contabile, gestionale e
organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.


                       ART. 23
                    Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli enti partecipati (di seguito così denominati) intesi quali:
a) le società in cui si ha una partecipazione totalitaria o di controllo che consente di avere la
maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie oppure un numero di voti sufficienti da esercitare
un'influenza dominante nelle assemblee ordinarie;
b) le società/organismi partecipati affidatari di concessioni o di servizi strumentali o pubblici.

2. Per le società a partecipazione non prevalente, e comunque non controllate, il Regolamento
rappresenta un compendio di principi di riferimento.
                        ART. 24
                     Tipologie di controlli

1. L'Amministrazione definisce alcune modalità di controllo rivolte agli enti partecipati con
l'obiettivo di delineare un quadro chiaro e analitico della tipologia di informazioni che i componenti
degli organi di governo degli enti partecipati sono tenuti a fornire all'Amministrazione al fine di un
controllo effettivo sulle attività.
2. Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:
a. controllo giuridico amministrativo: si esplica attraverso il controllo sugli atti fondamentali
degli enti partecipati oltre che attraverso l'attività di indirizzo e di informazione di cui agli artt. 25 e
26 del presente regolamento;
b. controllo contabile: controllo che si esercita con le modalità previste dall'art. 27 del presente
regolamento;
c. controllo di gestione: controllo che ha l'obiettivo di garantire il raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell'Amministrazione e si svolge con le modalità di cui all’art. 28 del presente
regolamento.



                       ART. 25
           Controllo giuridico – amministrativo con atti del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività degli
enti partecipati attraverso:
  a. approvazione dello schema di statuto tipo per gli enti partecipati dalla Provincia;
  b. approvazione di eventuali patti parasociali e di sindacato;
  c. approvazione dello schema di contratto di servizio;
  d. approvazione di ogni eventuale costituzione di una nuova società partecipata e/o collegata.
2. La predisposizione, l'analisi della documentazione e dei provvedimenti necessari ai fini
dell'attività di controllo da parte del Consiglio Provinciale, viene svolta dalla Segreteria Generale
con il supporto del Settore Avvocatura e degli altri Settori dell'Ente.


                       ART. 26
         Controllo giuridico - amministrativo di tipo regolamentare e altro

1. I principali contenuti del controllo giuridico – amministrativo riguardano le disposizioni che
attengono a:
- vincoli in materia di personale e di acquisizioni di beni, lavori e servizi;
- vincoli in materia di composizione e remunerazione degli organi amministrativi;
- vincoli in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- eventuali adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza;
- ogni altro controllo o adempimento previsto dalla legge o regolamento dell'ente.
2. Il controllo giuridico – amministrativo di cui al precedente comma si esplica principalmente
attraverso:
  a) la richiesta di adozione di regolamenti e l'emanazione di direttive cui conformarsi;
  b) la richiesta di rapporti, dati e informazioni, ove necessario;
  c) la verifica di situazioni di cause ostative all'assunzione di cariche negli organi societari.
3. La verifica del rispetto degli adempimenti di cui al comma precedente viene svolta dal Servizio
Segreteria Direzione Generale con il supporto del Settore Avvocatura.
4. A fronte delle richieste di cui alla lett. b), comma 2, l'organo amministrativo dell'ente partecipato,
una volta ricevuta la richiesta dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione,
contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni
circa i medesimi, da indirizzare all'ufficio richiedente in un termine concordato, tenuto conto della
complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e
notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi entro i termini stabiliti dal Segretario
Generale.


                       ART. 27
               Controllo contabile sugli enti partecipati

1.L'attività relativa al controllo economico-finanziario viene svolta a cura del Servizio Finanziario
attraverso i seguenti monitoraggi:

  a) Preventivo sui documenti programmatici degli enti partecipati.
   Entro il 30 settembre di ogni anno o altro temine in relazione a quello fissato per
   l’approvazione del bilancio di previsione provinciale, gli enti partecipati trasmettono un
   piano operativo con l’eventuale indicazione dell’ammontare di risorse richieste in coerenza
   con il servizio/attività affidati, al fine della predisposizione ed approvazione del bilancio
   annuale di previsione.

  b) Concomitante che si esercita attraverso una relazione sull'andamento della situazione
   economico finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, da inviare al Servizio
   Finanziario entro il 31 luglio di ogni anno.
   Le relazioni inviate saranno trasmesse al Presidente e al Consigliere delegato a cura del
   Servizio Finanziario.

  c) Consuntivo che si esercita attraverso la redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art.
    151, comma 8, del TUEL e secondo quanto previsto da regolamento di contabilità.


                       ART. 28
               Controllo di gestione sugli enti partecipati


1. Per consentire un adeguato controllo di gestione sugli enti partecipati, il Dirigente competente per
materia è tenuto:
  a) alla definizione degli obiettivi gestionali da definire in sede di D.U.P. e al monitoraggio
    semestrale degli stessi che rilevi anche la situazione gestionale ed organizzativa e la qualità
    dei servizi;
  b) alla sottoscrizione del contratto di servizio in caso di affidamento di servizio e alla
    predisposizione di rapporti sullo stato di attuazione del contratto di servizio.

                       ART. 29
                 Responsabilità degli amministratori

1. La gestione degli enti partecipati spetta agli amministratori i quali compiono le operazioni
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.
In ogni caso il mancato rispetto degli indirizzi della Provincia che potranno essere impartiti
mediante deliberazioni, decreti o note dirigenti, oltre che la violazione della normativa imperativa
applicabile alle società partecipate, sarà parimenti causa di revoca salva ogni responsabilità civile e
patrimoniale secondo le disposizioni di legge.
                      Capo VII
                      Norme finali


                       ART. 30
                  Applicazione del regolamento

1. Copia del presente regolamento, entrato in vigore, sarà inviato alla Prefettura ed alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. Ai fini dell'accessibilità totale il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web della
Provincia fino a revoca o modifica. In tal caso sarà sostituito dalla nuova versione o dalla versione
aggiornata.


                       ART. 31
                     Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto della pubblicazione della deliberazione che lo
approva.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme
regolamentari in contrasto con esso.