Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

          PROVINCIA DI VICENZA




Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
 ed ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici
            di qualunque genere



    (Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 39 del 24/09/2019)

             Entrato in vigore il 27/09/2019
                          ART. 1
                         (Oggetto)
Il termine “contributo” di cui al presente regolamento definisce qualsiasi elargizione facoltativa disposta
dalla Provincia sottoforma di sovvenzione, sussidio, borsa di studio, agevolazione, concorso finanziario,
partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, di cui all’art. 12 della L. 7/8/90 n. 241.


                          ART. 2
                         (Finalità)
I contributi devono riguardare attività proprie della Provincia, che vengono svolte in via sussidiaria da
parte di soggetti pubblici e privati . L’attività pertanto deve comportare iniziative ritenute utili per la
Comunità Amministrata.
Il finanziamento, che deve rientrare nelle competenze dell’Ente Territoriale Locale Provincia di rango
Costituzionale, è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende dall’interesse dei
destinatari.


                         ART. 3
                      (Soggetti destinatari)
I destinatari dei contributi sono i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative nell’interesse della
popolazione del territorio provinciale nonché nell’ambito della scuola, quegli alunni diplomati nell’anno
scolastico immediatamente precedente che con il loro profitto hanno dimostrato di voler potenziare al
massimo la propria formazione culturale.


                         ART. 4
                     (Parametri di valutazione)
I contributi sono concessi con Determina del Dirigente competente per materia fino alla disponibilità
prevista in bilancio, previo parere favorevole del Presidente della Provincia, che valuterà l’attività e
l’iniziativa proposta sulla base di parametri quali:
a) attinenza e coerenza con i programmi provinciali;
b) rilevanza ai fini sociali, culturali e storici della comunità vicentina nonché per la valorizzazione e tutela
  del territorio e dell’ambiente;
c) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
d) proporzionalità tra costi previsti e risultati da perseguire ;
e) partecipazione dei Comuni e di altri Enti interessati territorialmente;
f) assenza di fine di lucro in particolare per quanto riguarda i soggetti privati.
g) limite massimo concedibile 3.000,00 euro :
  - fino a 1.500 euro per eventi rievocativi di usi e costumi, tradizioni e altri valori storici che hanno
   caratterizzato e caratterizzano le Comunità locali della nostra Provincia.
  - fino a 2.000 euro per convegni, incontri, tavoli di approfondimento di tematiche che interessano lo
   sviluppo culturale, economico, sociale della Comunità locale.
  - fino a 3.000 euro per manifestazioni di più giornate che sviluppano tutti i presupposti organizzativi
   evidenziati ai due punti precedenti.
Per quanto riguarda le richieste di contributi presentate da istituti scolastici di ogni ordine e grado o
Università l’importo massimo finanziabile viene previsto in euro 1.000,00 per le iniziative a carattere
nazionale ed in euro 1.500,00 per quelle a carattere internazionale.
Qualora trattasi di borsa di studio ad alunni della scuola, il Presidente della Provincia si avvarrà delle
graduatorie di merito fornite dai Presidi degli istituti scolastici interessati .


                          ART. 5
                    (Presentazione delle domande)
La domanda di contributo, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Presidente della Provincia e
dovrà contenere la descrizione dell’attività o dell’iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il
contributo richiesto. La domanda dovrà essere corredata da notizie e da documentazione atta ad evidenziare
la rilevanza dell’iniziativa nonché i costi preventivati ed i ricavi presunti.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) se trattasi di enti riconosciuti (con esclusione degli enti pubblici territoriali): l’atto costitutivo e
  l’indicazione del legale rappresentante;
b) se trattasi di enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a dimostrare la
  finalità e l’indicazione della persona abilitata a quietanzare.
c) se trattasi di Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e l’Università di Vicenza solo la domanda
  circostanziata in ordine all’iniziativa che si intende organizzare


                         ART. 6
                 (Impegno e concessione del contributo)
L’istanza di contributo, se conpisa, sarà oggetto di preliminare impegno nell’importo ritenuto più congruo
in relazione alla tipologia dell’iniziativa e alle disponibilità finanziarie dell’Ente.
Gli importi assegnati verranno tempestivamente comunicati ai richiedenti perché possano basare anche su di
esso la gestione dell’iniziativa che intende promuovere.
Il contributo verrà erogato subordinatamente alla presentazione, da parte del richiedente, del consuntivo della
iniziativa attuata, corredato dei documenti giustificativi delle spese rendicontate.
Le spese rendicontate dovranno superare di almeno il 20% il contributo assegnato, in caso contrario il
contributo verrà ridotto in misura proporzionale al totale delle spese rendicontate.
In presenza di particolari esigenze il dirigente competente può esplicitamente autorizzare l’erogazione in
anticipazione del contributo nella misura massima dell’80%.
Le spese relative a ospitalità (cene, pernottamenti) devono essere necessarie per la realizzazione
dell’iniziativa e direttamente connesse alla stessa.


                         ART. 7
                   (Partecipazione della Provincia)
La Provincia si riserva la facoltà di partecipare con propri rappresentanti ai comitati promotori delle
iniziative sovvenzionate nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei
contributi concessi.


                        ART. 8
                  (Programmazione degli interventi)
Sarà definito, in occasione della stesura del bilancio preventivo, l’impegno globale (anche riferito a più
capitoli del bilancio) che si intende destinare nel corso dell’anno agli scopi di cui al presente regolamento.


                         ART. 9
                    (Contributi previsti da leggi)
La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali è regolata dalle norme recate dalla legge
medesima; in difetto si applica il presente regolamento.


                         ART. 10
                    (Assegnazione borse di studio)
Alla eventuale assegnazione di borse di studio agli alunni degli istituti scolastici di nostra competenza
provvederà, secondo criteri prestabiliti congiuntamente dal Presidente dell’Ente e dai Presidi degli istituti
stessi, apposita commissione nominata dal Presidente della Provincia.