Regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IPT)
PROVINCIA DI VICENZA
REGOLAMENTO
dell'Imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione ed
Annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico
(IPT)
Ex art. 56 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446.
Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
in vigore dal 01/01/2023
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Istituzione dell'imposta ............................................................................. pag. ….. 3
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi …........................................... pag. ….. 3
CAPO II – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Art. 3 – Tariffe ….................................................................................................... pag. ….. 4
Art. 4 – Esenzioni …............................................................................................... pag. ….. 4
Art. 5 – Agevolazioni ….......................................................................................... pag. ….. 6
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni …................................................ pag. ….. 7
Art. 7 - Termini e modalità di versamento ….......................................................... pag. ….. 7
Art. 8 - Importi di modico valore …....................................................................... pag. ….. 7
CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA
Art. 9 - Responsabile del procedimento …............................................................ pag. ….. 8
Art. 10 - Modalità di riscossione …......................................................................... pag. ….. 8
Art. 11 - Modalità di versamento dell'imposta ….................................................... pag. ….. 8
Art. 12 - Obblighi del soggetto incaricato della gestione dell'imposta..................... pag. ….. 8
Art. 13 - Compensi del concessionario …............................................…................ pag. ….. 9
Art. 14 - Ripresentazione di richiesta di formalità ................................................... pag. …...9
CAPO IV – RIMBORSI E RECUPERI
Art. 15 - Rimborsi …................................................................................................ pag. … 10
Art. 16 - Recuperi e Avvisi di Accertamento …........................................................ pag. … 10
Art. 17 - Interessi e sanzioni …................................................................................ pag. … 11
Art. 18 - Riscossione coattiva ….............................................................................. pag. … 11
Art. 19 - Ravvedimento del contribuente …............................................................. pag. … 11
Art. 20 - Fornitura di dati, statistiche, elaborati …................................................... pag. … 11
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 - Norme finali …........................................................................................... pag. … 12
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Istituzione dell’imposta
1. In attuazione del disposto dell’art. 56 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, è istituita l'imposta
provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli,
richieste al Pubblico Registro Automobilistico, avente competenza nell'ambito territoriale
corrispondente.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del
presente regolamento, adottato ai sensi dell'art 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
Art. 2
Presupposti dell'imposta e soggetti passivi
1. L’imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di
trascrizione, iscrizione ed annotazione presentate al P.R.A.
2. Quando, per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, debbano eseguirsi più formalità di
natura ipotecaria è dovuta una sola imposta (comma 2 dell’articolo 56 del D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446).
3. I soggetti passivi dell’imposta sono:
- l’acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.
285;
- il soggetto nell’interesse del quale viene compiuta l’iscrizione, la trascrizione o
l’annotazione presso il P.R.A;
- in caso di locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario e il gettito va alla
Provincia ove ha la sede legale o residenza il locatario.
4. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all’imposta, secondo quanto previsto
dall’articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal Decreto Ministeriale
27 novembre 1998, n. 435, ad eccezione dei motoveicoli previsti dall’articolo 5, comma 1,
lettera c), del presente regolamento.
5. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le
iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al Pubblico Registro Automobilistico relative ai
veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (comma 6, articolo 56, del D.
Lgs. 15 dicembre 2007 n. 446).
6. Sono soggettivamente esclusi dall’applicazione dell’imposta gli acquisti di veicoli da parte
della Provincia di Vicenza per i quali la Provincia risulta essere contestualmente soggetto
attivo e soggetto passivo dell’imposta.
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CAPO II – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Art. 3
Tariffe
1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al
P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con un decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
2. Le misure delle tariffe di cui al comma precedente possono essere aumentate dalla Provincia
entro i limiti stabiliti dalla legge.
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d’acquisto, le successive trascrizioni
o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall’articolo 2688 del
Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e
per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un’imposta pari al doppio della
relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per
beneficiare dell’esenzione dall’imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto
del precedente acquirente un’imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.
4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento.
5. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell’esercizio, in conformità
a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d’imposta dovute ai sensi
dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte
dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell’articolo 2 del presente regolamento, nel termine
di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non
sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente
articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
7. La Provincia notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della
deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del
P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
8. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve
essere comunicata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e deve essere resa pubblica
secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 4
Esenzioni
1. Sono esenti per legge dal pagamento dell’imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di
natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
a) soggetto disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti in possesso di
patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato o intestato al soggetto cui è
fiscalmente a carico (articolo 8 legge n. 449/1997, articolo 3 D.M. 435/98, art. 1, comma
36 legge n. 296/2006);
b) soggetto disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti con veicolo
adattato al trasporto a lui intestato o intestato al soggetto cui è fiscalmente a carico (articolo
8 legge n. 449/1997, articolo 3 D.M. 435/98, art. 1, comma 36 legge n. 296/2006);
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c) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da
pluriamputazioni, trasportato, senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato o
intestato al soggetto cui è fiscalmente a carico (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000, art.
1, comma 36 legge n. 296/2006);
d) soggetto disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento a lui intestato o intestato al soggetto cui
è fiscalmente a carico, senza obbligo di adattamento del veicolo (articolo 30, comma 7 legge
n. 388/2000, art. 1, comma 36 legge n. 296/2006);
e) soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi
siano destinati alla vendita (articolo 56, comma 6 D. Lgs n. 446/ 1997 )
f) le cessioni di mezzi di trasporto usati a seguito di esercizio di riscatto da parte del
locatario a titolo di locazione finanziaria (art. 56, comma 6 D. Lgs. n. 446/1997, modificato
dall'art. 1, c. 165 della legge 147/2013)
g) procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono euro 1.033,00.=
(modico valore - articolo 46, legge 21 novembre 1991, n. 374 e Risoluzione MEF n. 49/E
del 17 aprile 2000 );
h) aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano (in conformità a
disposizioni legislative, statutarie o amministrative) il credito a medio e lungo termine nei
confronti di operazioni di finanziamento (articolo 15, DPR 29 settembre 1973, n. 601 e
Risoluzione MEF n. 49/E del 17 aprile 2000);
j) operazioni di acquisto di veicoli effettuate da associazioni di volontariato, purché perse
dalle successioni e dalle donazioni (articolo 8, comma 1 legge n. 266/1991, n. 266 e
Risoluzione MEF n. 49/E del 17 aprile 2000);
k) acquisto di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a favore
delle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà (articolo 8,
comma 2 legge n. 266/1991);
l) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di
separazione tra i coniugi (articolo 19 legge n. 74/1987 e Risoluzione MEF n. 49/E del 17
aprile 2000);
m) trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni,
dalle Province e dai Consorzi fra tali enti (articolo 118 D.Lgs n. 267/ 2000 e s.m.i.);
n) cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche
iscritte dal 29.1.2009 – art. 3, c.13/bis D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009);
o) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle Organizzazioni Non Lucrative di
Utilità Sociale – ONLUS, di cui all’articolo 10 del D.Lgs n. 460/1997 (articolo 21, D.lgs n.
460/1997) e dagli enti del Terzo Settore inpiduati all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, iscritti
al registro di cui all’art. 45 del medesimo decreto, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione
sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è
utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.
p) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende
pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) (articolo
4, comma 5 del D. Lgs. n. 207/2001);
q) qualsiasi altra eventuale esenzione prevista dalla legge.
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Art. 5
Agevolazioni
1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli l’imposta è dovuta nelle
misure a fianco di ciascuna riportate:
a) autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale (e rimorchi destinati a servire
detti veicoli), semprechè non siano adatti al trasporto di cose: misura di un quarto ai sensi
dell’articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446/97;
b) rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili: misura di un quarto ai sensi
dell'articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446/97;
c) per le formalità aventi ad oggetto i veicoli costruiti da almeno trent’anni: euro 51,65 per
i veicoli ed euro 25,82 per i motocicli. Sono esclusi quelli adibiti ad uso professionale
(articolo 63 della legge n. 342/2000); l'uso non professionale del veicolo deve essere
dichiarato con apposita autocertificazione, ad eccezione dei motocicli.
2. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti gli autoveicoli
definiti dall’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del D. Lgs.n. 285/1992, di cilindrata
fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido , a 2800 centimetri cubici se
con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico
anche non adattati, intestati ai disabili sensoriali o al soggetto cui sono fiscalmente a carico:
imposta ridotta del 90%.
Nella dizione di “disabili sensoriali” si intendono i soggetti inpiduati dall’articolo 1
comma 2, della legge n. 68/1999 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 30 luglio 2001,
n. 72.
L’agevolazione è riconosciuta limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun disabile
sensoriale avente diritto, ferma restando la possibilità di usufruire nuovamente della stessa,
sempre relativamente ad un solo autoveicolo, ove il precedente risulti venduto o cancellato
dal Pubblico Registro Automobilistico.
L'agevolazione decade nel caso di cessione dello stesso veicolo nei primi due anni
dall'acquisto, con recupero dell'imposta nella misura ordinaria.
Lo stato di disabilità sensoriale che consente di richiedere e di beneficiare dell’agevolazione
deve essere obbligatoriamente dichiarato e documentato, in base alle vigenti disposizioni, in
sede di presentazione della formalità al Pubblico Registro Automobilistico.
3. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due
formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell’unico soggetto che
intende intestarsi il veicolo: imposta ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli
eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell’erede intestatario dell’autoveicolo. In caso
di accettazione dell’eredità senza successivo trasferimento e quindi di effettuazione di
un’unica formalità, l’imposta è dovuta per intero.
Per beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 3, le formalità relative ai due
trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l’una all’altra e, in
ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria
del diritto all’agevolazione.
L’agevolazione non si applica nel caso di
- accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi;
- rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che
intende intestarsi l'autovettura;
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- successivo trasferimento dall”asse ereditario” ad un soggetto terzo senza che il singolo
erede ne sia penuto prima intestatario.
4. La Giunta Provinciale, annualmente, a decorrere dal 1.01.2008, nella determinazione della
misura delle aliquote di IPT applicabili a ciascuna formalità presentata, potrà prevedere
agevolazioni e riduzioni nei casi di veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia, elettrica a
gas metano, a GPL, a idrogeno.
5. Si applica all’imposta ogni altra agevolazione prevista dalla legge.
Art. 6
Controlli sulle esenzioni e agevolazioni
1. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, ai sensi dell’articolo 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del
medesimo decreto, per l’ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti
articoli.
Art. 7
Termini e modalità di versamento
1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli al P.R.A., nonché
di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di
effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative
ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data in
cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all’imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al
comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel
registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall’effettiva restituzione degli stessi alle
parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la
variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di
società o altri atti previsti dalla legge.
Art. 8
Importi di modico valore
1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell’imposta, compresi eventuali
sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a euro 12,00.= (dodici/00), in
relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi
non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare siano superiori all'importo di cui al
comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.
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CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA
Art. 9
Responsabile del procedimento
1. Il Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell’imposta, o un suo delegato ai sensi
dell'art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, è responsabile dei procedimenti di riscossione,
recupero e controllo dell’imposta.
Art. 10
Modalità di riscossione
1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta sono effettuati con le modalità di cui
all'art. 52, comma 5, del D.Lgs.n. 446/97.
2. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di
trascrizione ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 56, comma 4 del D. Lgs.n. 446/97,
modificato dall'art. 1, lettera t), punto 2 del D. Lgs.n. 506/1999 , se non gestite direttamente
ovvero nelle forme di cui al comma 5, dell'art. 52 del D. Lgs.n. 446/97, sono affidati, a
condizioni da stabilire dalle parti in apposita convenzione, allo stesso concessionario del
Pubblico Registro Automobilistico.
Art. 11
Modalità di versamento dell'imposta
1. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento alla Provincia o al soggetto
incaricato della gestione dell'imposta, ove previsto.
2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al Pubblico
Registro Automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme
dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del
modello predisposto dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta, sentito il P.R.A..
Art. 12
Obblighi del soggetto incaricato della gestione dell'imposta
1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla Tesoreria della Provincia,
giornalmente, l'imposta riscossa, al netto del compenso, se dovuto, e di eventuali rimborsi
spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato tra le parti.
2. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta registra gli introiti effettuati giornalmente
per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe
vigenti.
3. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto a comunicare mensilmente alla
Provincia, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di
riferimento, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi
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comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, se dovuto,
nonché gli estremi dei versamenti effettuati.
4. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvederà a conservare ai propri atti le
ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da
parte della Provincia medesima.
5. Entro il mese di gennaio, il concessionario presenta il rendiconto dei versamenti relativi
all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse.
6. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della
gestione dell'imposta.
7. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, che effettua direttamente rimborsi e
recuperi secondo le disposizioni del successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi
riepiloghi mensili e annuali.
8. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti fra il soggetto incaricato della gestione
dell'imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta
elettronica da concordarsi fra le parti; l'estrapolazione dei dati di cui sopra è effettuata su file
compatibile preferibilmente con il pacchetto degli applicativi tipo Open Source.
9. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario sulla corretta
applicazione e sul corretto versamento dell'imposta utilizzando anche banche dati.
Art. 13
Compensi del concessionario
1. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta compete il compenso secondo quanto
stabilito dalla vigente normativa.
Art. 14
Ripresentazione di richiesta di formalità
1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutata dal P.R.A.,
non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente
rifiutata per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si
applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 17 del presente regolamento.
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CAPO IV – RIMBORSI E RECUPERI
Art. 15
Rimborsi
1. L'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione deve essere presentata per
iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto perso dal
contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. L'istanza di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della
gestione dell'imposta e riguarda:
a) le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più
ripresentate, alle quali deve essere allegata la nota di trascrizione originaria, debitamente
annullata dall'ufficio del PRA o l'originale del certificato di proprietà se utilizzato come nota
di richiesta;
b) i versamenti in eccesso o non dovuti, ai quali deve essere allegata la fotocopia della nota
di presentazione.
3. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente o ad autorizzare il soggetto
incaricato della gestione dell'imposta al rimborso delle somme dovute.
4. Il rimborso è effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa
misura determinata come nel successivo articolo 17.
6. La richiesta per l’ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a
pena di decadenza, deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Art. 16
Recuperi e Avvisi di Accertamento
1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvede altresì alla istruzione delle
pratiche ed alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e di eventuali
sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e dà
comunicazione alla Provincia di tali incassi con specificazione della loro causale.
2. Nel caso i recuperi abbiano dato esito negativo, gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio, predisposti dalla Provincia, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto
essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie previste dal successivo art.17. L’accertamento in rettifica dei
parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono
notificati al contribuente secondo la normativa vigente.
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Art. 17
Interessi e sanzioni
1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano
gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in
cui sono penuti esigibili.
2. La sanzione per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30%
dell'importo non versato ed è disciplinata dal D. Lgs. n. 472/1997 e s.m.i..
3. La sanzione è dovuta:
a) dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
b) dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di
società o enti con personalità giuridica.
Art. 18
Riscossione coattiva
1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia
procederà alla riscossione coattiva.
Art. 19
Ravvedimento del contribuente
1. Il contribuente, nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano
iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività
amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando
contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione secondo
le disposizioni previste dalla legge.
Art. 20
Fornitura di dati, statistiche, elaborati
1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto, su richiesta della Provincia, a
permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito
collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali
relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'articolo 56, quarto comma, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A tale riguardo, il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato hardware e software. E'
tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati
contabili.
3. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali.
4. Il Concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia,
specificati in apposita convenzione.
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CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni previste dalla
vigente disciplina, in quanto compatibili.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da
intendersi estesi alle loro successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore con efficacia dal 1 gennaio 2023; da tale data è
abrogato il Regolamento dell’I.P.T. approvato con deliberazione di Consiglio nn. 120/70241
del 10/11/1998 e successive modificazioni.
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