Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale

                PROVINCIA DI VICENZA

                   REGOLAMENTO
             Per la gestione e la valorizzazione DEL
               PATRIMONIO IMMOBILIARE
                     provinciale
(approvato con delibera del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio
             Provinciale nn. 57287/25 del 02/07/2013)



ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto le alienazioni del patrimonio immobiliare, gli atti di
disposizione del patrimonio immobiliare, l’esercizio del diritto di prelazione su beni vincolati ai
sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.m.i, l’emanazione di provvedimenti amministrativi sul patrimonio
immobiliare dell’Ente, assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità alle
operazioni relative alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale
mediante la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi procedimentali.

                  sezione I
           ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILARE

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA VENDITA


Il piano delle alienazioni immobiliari, approvato con delibera consiliare di approvazione del
bilancio preventivo di cui è parte integrante, costituisce autorizzazione all’alienazione.
Vengono in tal modo inpiduati, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso
gli archivi e gli uffici provinciali, sia singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza e non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia reliquati
stradali suscettibili di dismissione. L’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni
determina la loro conseguente classificazione in patrimonio disponibile.
Il Consiglio Provinciale può comunque procedere, qualora ne ravvisi l’opportunità, all’alienazione
di un immobile non inserito nel piano delle alienazioni immobiliari. La delibera consiliare che ne
autorizza la vendita, modificherà il bilancio di esercizio.
Rientra nella competenza del dirigente l’assunzione dei successivi provvedimenti inerenti alla
procedura di vendita tra cui la sottoscrizione del contratto.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA
Il valore di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta da
tecnici provinciali inpiduati di volta in volta ovvero da professionisti esterni all’uopo
incaricati ovvero dall’Ufficio del Territorio (Ex UTE), sulla base delle metodologie e delle
tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
La perizia deve tener conto di tutte le circostanze particolari concernenti il bene da alienare,
indicando espressamente la metodologia utilizzata per la determinazione del valore
dell'immobile.
Il prezzo di stima così determinato si intende al netto degli oneri fiscali, che restano di
norma a carico dell’acquirente, salvo contraria specifica previsione, così come le spese
tecniche e le spese contrattuali.

Art. 4 - METODI DI ALIENAZIONE

1. La Provincia di Vicenza procede all’alienazione dei beni immobili mediante la procedura del
pubblico incanto, salvo i casi di vendita diretta indicati negli articoli seguenti.
2. I Comuni possono essere chiamati ad esplicitare il proprio interesse\disinteresse
all’acquisto di immobili provinciali posti in vendita nel proprio territorio di competenza e non
detenuti da altro ente pubblico, fatti ad ogni buon conto salvi specifici diritti di prelazione.
Se interessati all’acquisto, i Comuni provvedono a manifestare la propria volontà per iscritto
entro 15 giorni, inoltrando poi, entro il termine perentorio di 60 giorni, copia della delibera di
Consiglio Comunale di approvazione dell’acquisto con relativo impegno di spesa. I termini vanno
computati dal giorno di ricezione da parte del singolo Comune della richiesta di manifestazione
d’interesse all’acquisto.
Allo scadere del termine, la mancata comunicazione equivarrà a formalizzazione di mancato
interesse all’acquisto e la Provincia provvederà all’alienazione del proprio patrimonio nelle
forme di cui al comma 1.

Art. 5 - DIRITTI DI PRELAZIONE

L’Ufficio incaricato delle procedure di alienazione immobiliare ha l’onere di rendere edotti
eventuali titolari di diritti inviando, con il mezzo ritenuto più idoneo purché comprovante
l’avvenuta ricezione, copia del bando di pubblico incanto ovvero dell’avviso d’asta.

Art. 6 - PROCEDURA DI VENDITA DIRETTA

1. È ammessa la vendita diretta, indipendentemente dal valore del bene, fatti salvi gli
specifici diritti di prelazione, nel caso di:
- infruttuoso esperimento di tre aste pubbliche, a condizione che non vengano variati il prezzo
e, in misura significativa, le condizioni di vendita;
- alienazione in favore degli enti pubblici, società, consorzi ed aziende a totale partecipazione
pubblica che ne facciano richiesta.
2. Nell’ipotesi in cui più enti pubblici facciano richiesta di acquisto di un determinato
immobile, verrà preferito l’ente che detiene l’immobile stesso.
3. Si può procedere alla vendita diretta verso un solo soggetto, perso dagli enti pubblici
società, consorzi ed aziende a totale partecipazione pubblica, che ne faccia richiesta qualora
il valore dell’immobile sia inferiore o pari a 200.000,00 euro e concorrano una o più delle
successive condizioni:
      a) immobili inutilizzati e non necessari all’Ente per i propri scopi istituzionali per i
        quali siano stati periziati interventi manutentivi di valore superiore al 35% del
        valore dell’immobile, rendendone in tal modo antieconomica la conservazione nel
        patrimonio provinciale; deve essere preliminarmente verificato lo scarso
        interesse all'acquisto mediante gara pubblica senza pubblicazione in gazzetta;
      b) immobili su cui insista un diritto reale di godimento sul bene, gravoso nel tempo,
        che di fatto ne impedisce la libera circolazione (diritto di superficie, enfiteusi,
        usufrutto, uso, abitazione), qualora siano alienati al titolare del diritto;
      c) quando, nel caso si tratti di terreno o fabbricato, il richiedente sia l’unico
        confinante (oltre la Provincia) ovvero, se confinante su due lati, abbia fatto
        pervenire espressa rinuncia (firma autenticata da pubblico ufficiale) all’acquisto
        da parte del terzo interessato;
4. Relativamente ai procedimenti di vendita diretta non possono presentare offerta:
  - amministratori, consiglieri, componenti di Collegi o Commissioni Istituzionali dell’Ente o
    con esso collegati (nonché i loro ascendenti, discendenti o affini sino al secondo grado)
    se cessati dal proprio ufficio da meno di due anni;
  - personale dipendente e dirigente, anche a contratto e collaboratori, della Provincia
    (nonché i loro ascendenti , discendenti o affini sino al secondo grado) se cessati dal
    proprio servizio da meno di due anni.

Art. 7 - PROCEDURE DI GARA

Il pubblico incanto si svolge con il metodo delle offerte segrete in aumento sulla base d’asta
indicata nel bando, ai sensi dell’art. 73, lett. C, del R.D. 827/1924 e s.m.i., con aggiudicazione
ad incanto unico e definitivo a favore del concorrente che presenti la migliore offerta valida
avente ad oggetto l’alienazione dell’immobile provinciale. Qualora venga a verificarsi un’ipotesi
di infruttuoso esperimento del pubblico incanto può trovare applicazione, ove previsto, l’art. 6
della L. 783/1908. Le norme procedurali relative ai requisiti d’ammissione ai procedimenti di
vendita, alla costituzione di deposito cauzionale, alla presentazione dell’offerta, al recapito
dei plichi, alla procedura d’aggiudicazione e di stipulazione del contratto di compravendita
vanno esplicitamente previste nel bando di gara.
E’ data ampia pubblicità alla gara mediante l’affissione dell’avviso all’Albo Provinciale ed in
quello del Comune sede dell’immobile per giorni 15, la pubblicazione nei siti internet provinciale
e comunale nonché, ove legislativamente previsto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel BUR Veneto.

ART. 8 - MODALITA’ DI VENDITA

Salvo che sia persamente indicato:
  - i beni vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le
    servitù se e come esistenti, apparenti e non, o comunque aventi ragione legale di
    esistere e, quindi, anche quelle che potranno venirsi a creare per destinazione del
    padre di famiglia;
  -  la Provincia non risponde, nei confronti della parte aggiudicataria, delle conseguenze
    derivanti da qualsiasi eventuale atto di possesso da parte di terzi, rispetto al bene
    oggetto del pubblico incanto e ciò attraverso l’esclusione di qualsiasi garanzia per il
    caso di evizione totale o parziale (art. 1488 I c. C.C.), convenendo che la stipulazione
    sia fatta a completo rischio e pericolo dell’aggiudicatario (art. 1488 II c. CC);
  -  gli immobili saranno trasferiti al momento del rogito notarile liberi da formalità
    pregiudizievoli risultanti dai pubblici registri;
  -  la Provincia di Vicenza si riserva in qualsiasi momento, e comunque fino alla stipulazione
    del rogito, la facoltà insindacabile di non procedere alla vendita per intervenuti motivi
    legati al raggiungimento di scopi istituzionali dell’Ente, senza che nulla sia dovuto (salvo
    la restituzione, senza interessi, del deposito cauzionale).

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY NEI PROCEDIMENTI DI VENDITA

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento
delle procedure di pubblico incanto sono obbligatori ed essenziali per lo svolgimento delle
stesse e verranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per fini istituzionali dell’Ente. La
presentazione delle offerte da parte dei concorrenti implicherà il consenso al trattamento
dei propri dati personali, a cura del personale incaricato della procedura.

                 sezione II
    PROCEDIMENTI RELATIVI AD ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
                IMMOBILIARE

Art. 10 - PRINCIPI GENERALI

Le norme stabilite con gli articoli contenuti nel presente titolo regolano le modalità di
disposizione dei beni immobili patrimoniali disponibili, perse dalle autorizzazioni, sui quali
possono essere costituiti diritti di natura personale o reale a favore di terzi.

ART. 11 - COSTITUZIONE DI DIRITTI DI NATURA PERSONALE.

I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente in favore di Enti pubblici,
consorzi ed aziende a capitale interamente pubblico ed unicamente per comprovate finalità di
pubblico interesse.
In caso di plurime richieste su medesimo bene libero, la preferenza è stabilita dalla Giunta
Provinciale.

ART. 12 - COSTITUZIONE DI DIRITTI DI NATURA REALE

Salvo quanto costituito da contratto, gli attraversamenti aerei e sotterranei dei beni del
patrimonio indisponibile di proprietà della Provincia sono regolati dall’art. 1027 e seguenti del
codice civile.
Il terzo che chieda la costituzione di diritto reale su bene provinciale disponibile deve
produrre formale istanza, esaustiva delle ragioni e della documentazione tecnica necessaria
alla valutazione della richiesta, all’Ufficio Patrimonio. Eseguite le verifiche necessarie ed
ottenuti gli imprescindibili nulla osta dagli Uffici provinciali competenti, il Consiglio Provinciale
delibererà nel merito.
Salvo espressa contraria previsione, la costituzione di diritti reali su beni immobili provinciali
è a carattere oneroso.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al procedimento, al rogito dell’atto pubblico, alla sua
registrazione e trascrizione saranno assunte dall’istante.

                sezione III
   PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

ART. 13 - PRELAZIONE SU BENI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 E
S.M.I.

L’art. 59 del D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” prevede l’obbligo di
denuncia al Ministero degli atti che trasferiscono la proprietà o la detenzione di beni
culturali. Il Ministero, la Regione o altro Ente pubblico locale interessato hanno facoltà di
esercitare il diritto di prelazione acquistando i beni al medesimo prezzo stabilito nell’atto di
alienazione.
Ai sensi dell’art. 62 del predetto Codice, l’Amministrazione Provinciale deve, nel termine di
venti giorni dalla data di ricezione della denuncia da parte del Ministero, formulare al
Ministero medesimo una proposta di prelazione, corredata della deliberazione di Consiglio
Provinciale che predisponga, a valere sul bilancio dell’Ente, la necessaria copertura finanziaria
della spesa ed indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. Qualora il
Ministero, rinunciando (nel termine di venti giorni) all’esercizio diretto del diritto di
prelazione, trasferisca tale facoltà all’Amministrazione Provinciale, quest’ultima, assunto il
relativo impegno di spesa, deve notificare, entro il termine perentorio di 60 giorni (decorrenti
dalla data di ricezione della denuncia da parte del Ministero), all’alienante ed all’acquirente il
provvedimento di prelazione.
Nel caso in cui la denuncia sia stata tarpa, incompleta od omessa, il termine per la
formulazione della proposta di prelazione al Ministero è di 90 giorni; il termine entro il quale il
Ministero può rinunciare all’esercizio diretto della facoltà è di centoventi giorni; il termine
entro cui procedere alle notifiche è di cent’ottanta giorni. Detti termini decorrono dal giorno
di ricezione da parte del Ministero della denuncia tarpa ovvero dall’acquisizione ad opera
dello stesso di tutti gli elementi.

ART. 14 -     INDIVIDUAZIONE      DEGLI  IMMOBILI    POSSIBILE   OGGETTO    DI
PRELAZIONE

L’Amministrazione Provinciale potrà esercitare la facoltà di prelazione esclusivamente sulle
seguenti tipologie immobiliari, tutte le altre escluse:
  - ville storiche;
  - edifici interi;
  - porzioni immobiliari in proprietà esclusiva della superficie minima di 500 mq che
   costituiscano almeno i 2\3 dell’immobile.

                      Sezione IV
     PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI
      AMMINISTRATIVI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE

ART. 15 - CONCESSIONE

Il presente regolamento disciplina esclusivamente le concessioni aventi ad oggetto beni
patrimoniali indisponibili che si sostanziano in un provvedimento amministrativo potestativo
unilaterale revocabile ad nutum a carattere oneroso con il quale la Provincia attribuisce
posizioni o facoltà nuove a terzi, ampliandone così la sfera giuridica, mai in conflitto con il
perseguimento dell’interesse pubblico cui il bene è destinato.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione è il provvedimento amministrativo potestativo unilaterale, revocabile ad
nutum, a carattere oneroso, con il quale la Provincia rimuove temporaneamente un limite alla
posizione soggettiva preesistente di un terzo, che ne abbia fatto richiesta, autorizzando lo
stesso all'esercizio di un diritto su propri beni patrimoniali disponibili.

ART. 17 - MODALITA’        DI    RILASCIO   DELLE  CONCESSIONI     E  DELLE
AUTORIZZAZIONI

Salvo quanto stabilito al successivo art. 21 rientra nella diretta competenza del Dirigente il
rilascio del provvedimento amministrativo autorizzatorio\concessorio che, salva la propria
revocabilità ad nutum, avrà sempre una durata determinata. Il procedimento, aperto su
istanza di parte, abbisogna dei necessari nulla osta tecnici e della previsione di eventuali
peculiari indicazioni e prescrizioni nel merito nonché dell’eventuale verifica dello stato dei
luoghi. A garanzia del corretto utilizzo del bene viene richiesto il versamento di una cauzione,
di volta in volta determinata, e la sottoscrizione della determinazione dirigenziale da parte
dell’istante per accettazione dei termini e delle condizioni ivi previste.

ART. 18 - CANONI (articolo modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del
31/05/2021)

L’autorizzazione all’occupazione di terreni provinciali disponibili è rilasciata gratuitamente nei
seguenti casi: attraversamenti con condotte aeree o sotterranee di ogni tipo, posa di pozzetti
di ispezione con relativi lavori di manutenzione, pali e striscioni pubblicitari, accessi carrai,
superfici di transito. L’opportunità del rilascio di autorizzazioni per altre tipologie di
occupazione, che potranno essere onerose, sarà valutata di volta in volta. La domanda, che
dovrà essere opportunamente motivata, dovrà essere rivolta all’ufficio patrimonio della
Provincia di Vicenza che valuterà le motivazioni, la compatibilità dell’occupazione con la
destinazione della proprietà e la normativa vigente. In relazione alla natura e alla durata
dell’occupazione potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale. Per le
occupazioni che si protraggano oltre il termine previsto o che non siano conformi con quanto
previsto nell’autorizzazione stessa saranno previste penali. A decorrere dal 1/6/2021 saranno
gratuite le annualità relative alle autorizzazioni all’occupazione di terreni provinciali in corso
alla data di rilascio del presente regolamento fatte salve tutte le altre prescrizioni previste
dalle stesse autorizzazioni.
Resta salva la gratuità della concessione ad un Ente Pubblico che utilizzi l’immobile per scopi
di natura pubblica.

Art. 19 - DURATA

Salva la revocabilità ad nutum, la durata dei provvedimenti sarà determinata a seconda del
loro peculiare oggetto.

Art. 20 - MIGLIORIE

Qualora il concessionario\titolare di autorizzazione effettui degli interventi migliorativi a
carattere permanente preventivamente autorizzati su immobili provinciali, gli stessi saranno
acquisiti al patrimonio provinciale senza che nulla sia dovuto dall’Amministrazione provinciale
al terzo esecutore.
Qualora gli interventi permanenti non siano stati autorizzati, la Provincia di Vicenza ha facoltà
di acquisirli nel proprio patrimonio ove li reputasse migliorativi, ovvero di pretendere la loro
rimozione, fatta salva ogni altra facoltà, non ultimo il risarcimento del danno, ove li reputasse
dannosi.
Qualora il terzo non provvedesse nel termine assegnato alla loro rimozione, l’Amministrazione
provinciale provvederà d’ufficio con recupero di ogni spesa sulla garanzia cauzionale, fatta
salva ogni altra facoltà, anche in sede giurisdizionale.

Art. 21 – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI SCOLASTICI

In base al D.Lgs. n. 297/94, al D.P.R. n. 275/99 e al D.M. n. 44/2001, le strutture e le
attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, al di fuori dell’orario del servizio
scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile, fatta salva la precedenza assoluta per le attività scolastiche.
Nell’ambito delle attività ammesse (art. 50 del D.M. n. 44/2001), l’uso delle strutture deve
essere coerente con la destinazione e le caratteristiche edilizie delle strutture stesse e deve
avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio
provinciale, nonché in conformità ad ogni disposizione di legge.
Le Istituzioni Scolastiche, delegate dalla Provincia all’emissione delle Concessioni d’uso
temporaneo e precario a terzi, sono tenute a gestire direttamente le richieste di concessione,
ad evadere le richieste di utilizzo, e a provvedere all’incasso delle rispettive somme.
Sono di esclusiva competenza della Provincia il rilascio delle concessioni per l’utilizzo extra-
scolastico delle palestre di proprietà.
Agli istituti scolastici, con riferimento alle concessioni a titolo oneroso di bar e/o distributori
automatici di alimenti e bevande, è fatto obbligo di applicare i canoni e le tariffe deliberate
dalla Provincia per l’utilizzo degli spazi concessi in uso temporaneo e precario a terzi.
L’inpiduazione del gestore del bar e/o dei distributori deve avvenire mediante procedura
comparativa preceduta da adeguata pubblicità. E’ fatto obbligo all’istituto scolastico di
trasmettere all’ufficio patrimonio della Provincia di Vicenza copia del contratto stipulato con
l’aggiudicatario del servizio da cui si rilevi l’ammontare della tariffa applicata.
Gli istituti scolastici assumono ogni responsabilità in merito al rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza con particolare riferimento all’obbligo di installare solo
apparecchiature rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e
prevenzione incendi.
Le Istituzioni Scolastiche devono utilizzare i canoni e/o le tariffe introitate per l’utilizzo
degli spazi concessi in uso temporaneo e precario a terzi, per far fronte in via esclusiva alle
spese di competenza provinciale.

Art. 22 - NORME TRANSITORIE E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia ai principi generali
in materia stabiliti dall’ordinamento giuridico ed alle norme contenute nel codice civile.
I procedimenti istruiti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento saranno
disciplinati dal medesimo, semprechè, per la singola fattispecie concreta, lo stesso non
costituisca norma derogatoria in pejus, ovvero un notevole aggravio procedimentale. In tali
casi, si procederà quindi sulla base delle norme regolamentari previgenti.

Art. 23 - NORMA DI CHIUSURA

I procedimenti oggetto del presente regolamento sono curati dall’Ufficio Patrimonio.
I persi uffici eventualmente promotori di procedure ricadenti in ambito patrimoniale
debbono coordinare le proprie attività alle direttive espresse in materia dall’Ufficio
Patrimonio, che è autorizzato ad avvalersi della collaborazione degli stessi per sopperire alle
esigenze organizzative relative al proprio ambito di competenza.