Delibera Corte dei Conti n. 47 del 26/10/2022
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Deliberazione n. 47 /2023/PRSE/Provincia di Vicenza
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000047 - 17/02/2023 - 12:51
nell’adunanza del 26 ottobre 2022
composta dai magistrati:
Elena BRANDOLINI Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA Referendario
Paola CECCONI Referendario
Fedor MELATTI Referendario
Daniela D’AMARO Referendario
Chiara BASSOLINO Referendario
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VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione
regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000,
modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17
dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19
giugno 2008;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;
VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;
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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del
comma 1 dell’art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213
del 7 dicembre 2012;
VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione
2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.
8/SEZAUT/2020/INPR;
VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto
dell’esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.
7/SEZAUT/2021/INPR;
VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il
programma di lavoro per l’anno 2021;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i
Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per
l’anno 2021;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i
criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il
controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;
VISTA l’ordinanza del Presidente n. 28/2022 di convocazione della Sezione per l’odierna
seduta;
UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;
FATTO
1. La Sezione, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2021, ha esaminato la
documentazione relativa alla Provincia di Vicenza (862.418 abitanti) ed in particolare:
• questionari sul rendiconto relativo all’esercizio 2020 e sul bilancio di previsione
2020/2022, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie
riportate in premessa;
• relazioni dell’Organo di revisione relative al rendiconto 2020 e al bilancio di
previsione 2020/2022, di cui al comma 166 dell’art. 1 della legge 266/2005;
• schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.
2. Dall’esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-
finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:
EQUILIBRI DI BILANCIO
La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a
preventivo che a consuntivo:
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Rendiconto 2020
O1) Risultato di competenza di parte corrente 30.067.217,68
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente 21.447.820,33
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente 25.012.440,68
Z1) Risultato di competenza in c/capitale -4.929.508,25
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale -4.929.508,25
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale -4.929.508,25
W1- Risultato di competenza 25.938.659,71
W2- Equilibrio di bilancio 17.319.262,36
W3 - Equilibrio complessivo 20.883.882,71
L’Amministrazione Provinciale rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia in sede
previsionale 2020/2022 che a rendiconto 2020, avendo conseguito rispettivamente il
pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto
di quanto disposto dai commi 820 e 821 del citato art. 1 della legge n. 145/2018.
L’Amministrazione Provinciale ha conseguito altresì l’equilibrio complessivo ai sensi e
per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019.
L’avanzo 2019 è stato applicato nel 2020 per un totale di euro 36.516.355,49, nei limiti
delle quote dello stesso. In particolare, sono state applicate quote di avanzo vincolato,
quote destinate ad investimenti e quote di avanzo libero. I dati delle predette applicazioni
trovano la dovuta coerenza nella documentazione agli atti (deliberazione consiliare di
approvazione del rendiconto, relazione dell’organo di revisione allegata alla stessa, banca
dati BDAP). Tuttavia, nel questionario compilato nel sistema Con.Te, nelle tabelle
dedicate all’argomento, risultano indicati euro 5.180.000,00 in più nell’applicazione in
parte capitale e 5.180.000,00 in meno in quella di parte corrente. Si ha pertanto ragione
di ritenere che si tratti di un refuso.
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Rendiconto 2020
Fondo cassa 168.516.739,47
Residui attivi 27.107.599,73
Residui passivi 44.945.269,71
FPV 85.234.114,72
Risultato di amministrazione 65.444.954,77
Totale accantonamenti 14.524.064,80
Di cui: FCDE 590.310,00
Totale parte vincolata 17.909.231,41
Totale parte destinata agli investimenti 1.565.194,51
Totale parte libera 31.446.464,05
Il risultato di amministrazione 2020 è positivo, anche con riferimento alla parte libera.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 590.310,00, riguarda unicamente il
Titolo 3 con riferimento ai fitti attivi e canoni patrimoniali e ai proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, come
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nell’esercizio 2019.
L'Organo di revisione precisa che il fondo è stato calcolato con il metodo ordinario,
secondo quanto stabilito dal principio contabile.
Come negli esercizi precedenti, risulta presente un ulteriore accantonamento di euro
5.264.720,63 a “fondo rischi”, per “coprire i rischi legati a crediti di dubbia esigibilità
derivati da crediti verso altre amministrazioni pubbliche, verso società in liquidazione o
fallimento. Per tali crediti, per motivi prudenziali, si è ritenuto opportuno costituire
questo apposito fondo rischi corrispondente al 100% dei crediti a rischio”, come
precisato dall’Organo di revisione.
Tra le quote accantonate, si rileva anche un accantonamento di euro 8.037.845,17
(diminuito di circa 305mila euro rispetto all’esercizio precedente) per passività potenziali
legate a contenzioso in essere. L'Organo di revisione lo definisce congruo in relazione ai
rischi predetti. In particolare, dà evidenza del fatto che nella somma è ricompresa la quota
di euro 4.236.943,37, relativa ad un contenzioso pendente con la Regione Veneto.
L'Amministrazione Provinciale mantiene infine sostanzialmente invariato il “fondo
perdite società partecipate” di euro 609.389,00 con riferimento alle procedure fallimentari
in atto per le società partecipate Società Magazzini Generali Merci e Derrate Spa in
fallimento e C.I.S. Srl.
Risultano quote vincolate al 31/12/2020 per 17.909.231,41 euro, pari a quasi 5 milioni di
euro in più rispetto a quelle vincolate al 31/12/2019 (12.940.209,30 euro), incremento
determinatosi a seguito dell’accertamento di nuove entrate vincolate per legge.
Le quote destinate ad investimenti diminuiscono drasticamente a seguito del loro utilizzo
(quasi totalmente con reimputazione a FPV), passando da 9.652.092,18 al 31/12/2019 a
1.565.194,51 euro al 31/12/2020.
L’Organo di revisione dichiara che l’Amministrazione Provinciale non si è avvalsa delle
facilitazioni concesse dal legislatore agli enti locali a fronte dell’emergenza sanitaria per
l’epidemia di covid19, non ricorrendo ad anticipazioni di liquidità, ad utilizzi dell’avanzo
libero per spese legate all’emergenza, alla sospensione del pagamento dei mutui e non
intervenendo a sostegno di organismi partecipati.
CAPACITÀ DI RISCOSSIONE
La capacità di riscossione dell’Ente si manifesta con particolare riferimento ai dati
riportati nella seguente tabella.
Rendiconto 2020 Rendiconto 2020
% (b/a)
Accertamenti (a) Riscossioni (b)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati) 16.167,70 4.219,79 26%
Tit.1 competenza 59.979.523,36 57.068.816,50 95%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati) 2.492.788,14 1.314.341,49 53%
Tit.3 competenza 3.448.874,94 2.902.741,50 84%
Il tasso di riscossione in conto competenza appare mediamente molto buono. Si
riscontrano maggiori difficoltà in conto residui, soprattutto con riferimento ai residui del
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titolo 3, il cui tasso di riscossione si assesta sul 53%. Tale valore segna comunque un
miglioramento rispetto al 44% registrato nel 2019 e l’FCDE fornisce adeguata copertura
al rischio correlato.
Il tasso di riscossione dei residui del titolo 1 non desta preoccupazione, attesa la scarsa
entità degli importi.
SITUAZIONE DI CASSA
Rendiconto 2019
Fondo cassa finale 168.516.739,47
Anticipazione di tesoreria -
Cassa vincolata 15.657.546,77
Tempestività dei pagamenti -4,26
L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell’Ente e quelle del
Tesoriere, affermando che si è provveduto ad aggiornare correttamente anche le giacenze
di cassa vincolata, movimentata nel corso dell’esercizio.
La Provincia non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria, né ad anticipazioni di liquidità.
Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.
È assicurata la tempestività dei pagamenti con un anticipo medio di 4,26 giorni sulle
scadenze.
I flussi di cassa confermano la capacità dell’Ente di sostenere la cassa stessa con le entrate
correnti di competenza.
INDEBITAMENTO
2020
Debito complessivo a fine anno 37.432.523,23
L’indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL,
nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà.
Non sono stati accesi nuovi mutui, né vi sono state rinegoziazioni.
Non vi sono in essere garanzie a favore di società partecipate, né di altri soggetti.
L’Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di
finanza derivata.
Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall’Organo di
revisione, che:
• nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di
criticità;
• Il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato in data 03/02/2020 e i relativi
dati trasmessi alla banca dati BDAP in data 28/01/2020;
• il rendiconto 2020 è stato approvato in data 31/05/2021 e la trasmissione dei dati
alla BDAP è avvenuta il 04/05/2021;
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• c’è coerenza nell’ammontare del FPV iscritto in entrata nel 2020 con quello di
spesa del 2019 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
• non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di
avanzo;
• non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento al 31/12/2020;
• in materia di personale, l’Amministrazione Provinciale rispetta i vincoli dettati
dalla normativa vigente per gli enti locali, inclusa quella peculiarmente riferita
alle Province; l’Organo di revisione dichiara la correttezza della contrattazione
decentrata;
• la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
• l’Ente ha provveduto alla tenuta dell’inventario e della contabilità economico-
patrimoniale. In quanto alle politiche di valorizzazione del patrimonio, si sono
approvate locazioni di immobili e alienazioni di beni disponibili;
• in ordine alle partecipazioni societarie, L’Organo di revisione precisa che
“nessuna società controllata/partecipata ha subito perdite nel corso
dell’esercizio 2019 e nei due precedenti, a parte il C.I.S. - Centro
Interscambio Merci e Servizi Spa che però fino a gennaio 2021 era
soggetto alla procedura di concordato preventivo autorizzata dal
Tribunale di Vicenza dal 2013. Dal 20/01/2021 il Tribunale di Vicenza ha
dichiarato il fallimento della società. Per tale partecipata nessun importo
è stato versato nel corso del 2020 e vi è stato apposito accantonamento al
fondo perdite società. Non vi sono inoltre società che si trovano nei casi
previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c. e per cui l’Ente ha ricostituito il
capitale sociale.” Non risultano nuove acquisizioni, né aumenti di capitale, né
trasferimenti straordinari, né aperture di credito. È stata correttamente effettuata
la riconciliazione di crediti e debiti tra l’Amministrazione Provinciale e le
partecipate. Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni evidenzia che
alla data del 31/12/2020 sono ancora in itinere le operazioni di alienazione delle
quote delle società Vicenza Holding Spa e Interporto di Rovigo Spa, operazioni
che la Provincia prevede di concludere entro il 31/12/2022 e per le quali non sono
previste spese a carico del bilancio provinciale; evidenzia altresì che sono ancora
in atto le procedure fallimentari per Magazzini Generali Spa (dal 2015) e della
partecipata indiretta Expo Venice Spa (dal 2016) e che C.I.S. Srl, in concordato
preventivo, come già visto, è stata dichiarata fallita dal Tribunale il 20/01/2021;
• risulta approvato il piano delle performance, unitamente al PEG, in data
24/02/2020.
Con riferimento ai precedenti esercizi 2017, 2018 e 2019, la Sezione, con deliberazioni
n. 33/2023/PRSE e n. 46/2023/PRSE, aveva raccomandato un attento monitoraggio della
riscossione delle entrate extra-tributarie, attesi i ridotti tassi di riscossione in conto residui,
e un’adeguata governance delle società partecipate e soprattutto delle procedure di
dismissione e/o liquidazione in corso.
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DIRITTO
Com’è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131, contenente “Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”
introdusse in maniera innovativa nell’ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo”
da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle
Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi
di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l’obbligo di trasmissione alle
competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione
dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri
e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale
adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile
e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive
segnalate dall'Organo di revisione.
Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che
tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e
regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica,
ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”
(sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto
fondamento nell’art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo
successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi
quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come
oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la
finanza pubblica allargata.
Con il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri
cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui
alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della
mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità
della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di
stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui
alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni
interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito
della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico
concerne gli enti locali, dall’art. 148bis del TUEL.
La ratio che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o
contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio
di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto
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consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione
di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è
esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo
complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive
all’Ente appare anch’esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo
Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.
Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi
n. 131/2033 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo
finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi
degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità
riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente
assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di
irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’Ente soggetto a controllo,
esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la
cui gestione è demandata all’Ente assoggettato a controllo.
In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in
attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del
federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di
armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati,
in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta
valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti
pubblici nazionali nei termini già descritti.
In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida
della Sezione delle Autonomie, (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle
linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2017,
approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR
ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio
2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.
12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l’opportunità di proseguire nel
monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando
l’attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella
effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già
intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della
Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato
l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di
amministrazione, indebitamento.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze dei
questionari sul rendiconto 2020 e sul bilancio di previsione 2020/2022
dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, nel concludere l’esame ex art. 1, comma
166, della legge n. 266/2005:
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• raccomanda un attento monitoraggio dei residui attivi del titolo 3, al fine di
migliorarne il tasso di riscossione;
• raccomanda una scrupolosa governance degli organismi partecipati, del relativo
processo di razionalizzazione e, in particolare, delle procedure fallimentari in atto
per le società Magazzini Generali Merci e Derrate Spa ed Expo Venice Spa.
Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente della Provincia e, per suo
tramite, al Consiglio Provinciale, al Segretario generale e al Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti della Provincia di Vicenza.
Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26/10/2022.
IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE f.f.
f.to digitalmente Amedeo Bianchi f.to digitalmente Elena Brandolini
Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2023
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.f.
f.to digitalmente Alessia Boldrin
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