Delibera Corte dei Conti n. 46 del 26/10/2022

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Deliberazione n. 46 /2023/PRSE/Provincia di Vicenza




               REPUBBLICA ITALIANA
                LA CORTE DEI CONTI
     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO




                                               CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000046 - 16/02/2023 - 11:34
              nell’adunanza del 26 ottobre 2022
                composta dai magistrati:
Elena BRANDOLINI                    Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI                     Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA                  Referendario
Paola CECCONI                     Referendario
Fedor MELATTI                     Referendario
Daniela D’AMARO                    Referendario
Chiara BASSOLINO                    Referendario
                     *****
VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione
regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000,
modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17
dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19
giugno 2008;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;
VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;


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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del
comma 1 dell’art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del
7 dicembre 2012;
VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione
2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.
19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto
dell’esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.
9/SEZAUT/2020/INPR;
VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il
programma di lavoro per l’anno 2021;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i
criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;
VISTA l’ordinanza del Presidente n. 28/2022 di convocazione della Sezione per l’odierna
seduta;
UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;
                     FATTO
1.  La Sezione, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2021, ha esaminato la
documentazione relativa alla Provincia di Vicenza (867.627 abitanti) ed in particolare:

  •  i questionari sul rendiconto relativo all’esercizio 2019 e sul bilancio di previsione
    2019/2021, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie
    riportate in premessa;

  •  le relazioni dell’Organo di revisione relative al rendiconto 2019 e al bilancio di
    previsione 2019/2021, di cui al comma 166 dell’art. 1 della legge 266/2005;

  •  gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.
2.  Dall’esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-
finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:
EQUILIBRI DI BILANCIO
La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a
preventivo che a consuntivo.
                                  Rendiconto 2019
O1) Risultato di competenza di parte corrente               15.628.836,55
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente                12.327.204,97
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente                13.558.992,38
Z1) Risultato di competenza in c/capitale                 -4.220.528,78
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale                 -11.325.444,39


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Z3) Equilibrio complessivo in capitale                    -11.325.444,39
W1) Risultato di competenza                          12.205.902,89
W2) Equilibrio di bilancio                           1.799.355,70
W3) Equilibrio complessivo                           3.031.143,11

L’Amministrazione Provinciale rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia in sede
previsionale 2019/2021 che a rendiconto 2019, avendo conseguito rispettivamente il
pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto
di quanto disposto dai commi 820 e 821 del citato art. 1 della Legge 145/2018.
L’Amministrazione Provinciale ha conseguito altresì l’equilibrio complessivo ai sensi e
per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019.
L’avanzo è stato applicato nei limiti dell’avanzo determinato nell’esercizio precedente e
della sua composizione. In particolare, sono state utilizzate quote di avanzo vincolato e
quote destinate ad investimenti, per un totale di 29.144.908,67 euro di avanzo utilizzato
nel 2019.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
                                  Rendiconto 2019
Fondo cassa                                149.545.006,09
Residui attivi                               28.667.599,32
Residui passivi                              37.991.922,09
FPV                                    65.045.413,32
Risultato di amministrazione                        75.175.270,00
Totale accantonamenti                           16.111.285,15
Di cui: FCDE                                  584.450,00
Totale parte vincolata                           12.940.209,30
Totale parte destinata agli investimenti                   9.652.092,18
Totale parte libera                            36.471.683,37

Il risultato di amministrazione 2019 è positivo, anche con riferimento alla parte libera.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 584.450,00 riguarda unicamente il Titolo
3, con particolare riferimento ai fitti attivi e canoni patrimoniali e ai proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
L'Organo di revisione precisa che il fondo è stato calcolato con il metodo ordinario,
secondo quanto stabilito dal principio contabile.

Come negli esercizi precedenti, risulta presente, con finalità analoga a quella del FDCE,
un ulteriore accantonamento a “fondo rischi” di euro 6.574.850,75. L’Organo di revisione
precisa che è destinato a “coprire i rischi legati a crediti di dubbia esigibilità derivati da
crediti verso altre amministrazioni pubbliche, verso società in liquidazione o fallimento.
Per tali crediti, per motivi prudenziali, si è ritenuto opportuno costituire questo apposito
fondo rischi corrispondente al 100% dei crediti a rischio”.
Tra le quote accantonate, si rileva anche un accantonamento di euro 8.342.329,40 per
passività potenziali legate a contenzioso in essere. Tale accantonamento è aumentato

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progressivamente nel corso degli ultimi esercizi, passando da 2,4 milioni di euro a fine
2017 a 5,7 milioni a fine 2018, fino agli attuali 8,3 milioni. L'Organo di revisione lo
definisce congruo in relazione ai rischi predetti. In particolare, dà evidenza del fatto che
nella somma è ricompresa la quota di euro 4.236.943,37 in relazione ad un contenzioso
in essere con la Regione Veneto.

L'Amministrazione Provinciale accantona infine, con il risultato di amministrazione al
31/12/2019, un “fondo perdite società partecipate” di euro 609.655,00 con riferimento
alle procedure in atto per le società partecipate Società Magazzini Generali Merci e
Derrate Spa in fallimento e C.I.S. Srl in concordato preventivo.
Nel risultato di amministrazione si rilevano anche quote vincolate per 12.940.209,30 euro
che, a seguito dell’applicazione di avanzo vincolato nel corso dell’esercizio 2019,
risultano in diminuzione rispetto a quanto vincolato con il risultato di amministrazione
2018 (30.177.649,01 euro).
Anche le quote destinate ad investimenti diminuiscono a seguito dell’utilizzo - perlopiù
con reimputazione a FPV - avvenuto nell’esercizio 2019, passando da 20.634.013,24 euro
al 31/12/2018 a 9.652.092,18 al 31/12/2019.
L’FPV risulta alimentato prevalentemente da entrate vincolate accertate in conto
competenza, sia in parte corrente che in parte capitale.
Risultano mantenuti a bilancio residui passivi antecedenti al 2018, ma il dato non appare
foriero di preoccupazioni, atteso il quadro finanziario generale.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE
La capacità di riscossione dell’Ente si manifesta con particolare riferimento ai dati
riportati nella seguente tabella:
                     Rendiconto 2019 Rendiconto 2019
                                         % (b/a)
                     Accertamenti (a) Riscossioni (b)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)   3.816.343,73   3.807.529,81     99,77%
Tit.1 competenza              65.132.798,11  65.125.444,33     99,99%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)   3.330.700,68   1.479.545,81     44,42%
Tit.3 competenza              5.393.376,66   4.747.102,28     88,02%

Il tasso di riscossione appare mediamente molto buono, ad eccezione di quello dei residui
del titolo 3, che si ferma al 44%. Tale valore segna comunque un miglioramento rispetto
al 32% registrato nel 2018. Come si è visto, l’FCDE fornisce adeguata copertura al rischio
di non riscossione di tali crediti, derivanti in particolare da fitti attivi relativi ad ex
proprietà immobiliari della società FTV Spa in liquidazione, iscritti nel bilancio
provinciale a partire dal 2014, a seguito del passaggio della titolarità alla Provincia.
SITUAZIONE DI CASSA
                                  Rendiconto 2019
Fondo cassa finale                            149.545.006,09
Anticipazione di tesoreria                              -
Cassa vincolata                              15.737.126,07

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Tempestività dei pagamenti                               -6,31

L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell’Ente e quelle del
Tesoriere, affermando che si è provveduto ad aggiornare correttamente anche le giacenze
di cassa vincolata, movimentata nel corso dell’esercizio.
La Provincia non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria, né ad anticipazioni di liquidità.
Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. È assicurata la tempestività dei
pagamenti con un anticipo medio sulle scadenze di 6,31 giorni.
I flussi di cassa confermano la capacità dell’Ente di sostenere la cassa stessa con le entrate
correnti di competenza.
INDEBITAMENTO
                                    2019
Debito complessivo a fine anno                        41.653.869,25

L’indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL,
nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà.
Non sono stati accesi nuovi mutui, né vi sono state rinegoziazioni.
Non vi sono in essere garanzie a favore di società partecipate, né di altri soggetti.
L’Ente dichiara di non avere in essere, nell’esercizio 2019, operazioni di partenariato
pubblico-privato e/o di finanza derivata.
Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall’Organo di
revisione, che:
  -  nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di
    criticità;
  -  il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato in data 10/01/2019 e
    trasmesso alla banca dati BDAP il 30/01/2019;
  -  il rendiconto 2019 è stato approvato in data 28/05/2020 e la trasmissione alla
    banca dati BDAP dei dati approvati dal Consiglio è avvenuta il 22/05/2020;

  -  c’è coerenza nell’ammontare del FPV iscritto in entrata nel 2019 con quello di
    spesa del 2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;

  -  non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di
    avanzo;
  -  non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento al 31/12/2019;
  -  la spesa per il personale rispetta i vincoli dettati dalla normativa vigente per gli
    enti locali, con ulteriore riferimento a quanto disposto, in materia di dotazioni
    organiche e in materia di assunzioni, per le province delle regioni a statuto
    ordinario, dalle leggi n. 56/2014 e n. 190/2014, nonché dalla legge di bilancio
    2018 (legge n. 205/2017);



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  -  la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
  -  l’Ente ha provveduto alla tenuta dell’inventario e della contabilità economico-
    patrimoniale. In quanto alle politiche di valorizzazione del patrimonio, si sono
    approvate locazioni di immobili e alienazioni di beni disponibili;
  -  in ordine alle partecipazioni societarie, l’Organo di revisione dà atto che “nessuna
    società controllata/partecipata ha subito perdite nel corso dell’esercizio 2018 e nei
    due precedenti, a parte il C.I.S. - Centro Interscambio Merci e Servizi Spa che
    però è soggetto alla procedura di concordato preventivo autorizzata dal Tribunale
    di Vicenza dal 2013. Per tale società nessun importo è stato versato nel corso del
    2019 e vi è apposito accantonamento al fondo perdite società. Non ci sono inoltre
    società che si trovano nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c. e per cui
    l’Ente ha ricostituito il capitale sociale.” Non risultano nuove acquisizioni, né
    aumenti di capitale, né trasferimenti straordinari, né aperture di credito. È stata
    correttamente effettuata la riconciliazione di crediti e debiti tra l’Amministrazione
    Provinciale e le partecipate. Nel corso del 2019, come previsto dal piano di
    razionalizzazione delle società partecipate trasmesso alla Sezione, è giunta a
    conclusione l’operazione di cessione della società STI Spa; sono invece ancora in
    itinere le operazioni di alienazione delle quote delle società Vicenza Holding Spa
    e Interporto di Rovigo Spa; sono infine in atto le procedure fallimentari per
    Magazzini Generali Spa (dal 2015) e per l’indiretta Expo Venice Spa (dal 2016),
    oltre al concordato preventivo per la già citata C.I.S. Con riguardo alle predette
    procedure, si dà atto che l’Organo di revisione raccomanda, nella propria
    relazione al rendiconto, la necessità di un attento monitoraggio;
  -  risulta approvato il piano della performance, unitamente al PEG, in data
    31/01/2019.
Con riferimento ai precedenti esercizi 2017 e 2018, la Sezione, con deliberazione n.
33/2023/PRSE, aveva: rilevato il ritardo nell’approvazione del rendiconto di gestione
2017; raccomandato un attento monitoraggio della riscossione delle entrate extra-
tributarie, attesi i ridotti tassi di riscossione in conto residui; raccomandato un’adeguata
governance delle società partecipate e soprattutto delle procedure di dismissione e/o
liquidazione in corso.
                     DIRITTO
Com’è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131, contenente “Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”
introdusse in maniera innovativa nell’ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo”
da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle
Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi
di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l’obbligo di trasmissione alle
competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione

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dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri
e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale
adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile
e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive
segnalate dall'Organo di revisione.
Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che
tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e
regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica,
ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”
(sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto
fondamento nell’art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo
successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi
quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come
oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la
finanza pubblica allargata.
Con il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri
cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui
alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della
mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità
della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di
stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui
alla legge 24 dicembre 2012 n. 243) che comporta per le amministrazioni interessate
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico
concerne gli enti locali, dall’art. 148bis del TUEL.
La ratio che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o
contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio
di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione
di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è
esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo
complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive
all’Ente appare anch’esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo
Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.
Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi
n. 131/2033 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo
finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi
degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità
riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente

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assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di
irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’Ente soggetto a controllo,
esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la
cui gestione è demandata all’Ente assoggettato a controllo.
In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in
attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del
federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di
armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati,
in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta
valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti
pubblici nazionali nei termini già descritti.
In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida
della Sezione delle Autonomie, (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle
linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2017,
approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR
ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio
2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.
12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l’opportunità di proseguire nel
monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando
l’attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella
effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già
intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della
Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato
l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di
amministrazione, indebitamento.
                     P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze dei
questionari sul rendiconto 2019 e sul bilancio di previsione 2019/2021
dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, nel concludere l’esame ex art. 1, comma
166, della legge n. 266/2005:

  •  raccomanda un attento monitoraggio dei residui attivi del titolo 3, al fine di
    migliorarne il tasso di riscossione, con particolare attenzione ai residui derivanti
    dai fitti attivi relativi ad ex proprietà immobiliari della società FTV Spa in
    liquidazione, ora in capo all’Amministrazione Provinciale;

  •  raccomanda, altresì, una scrupolosa governance degli organismi partecipati, del
    relativo processo di razionalizzazione e, in particolare, delle procedure
    fallimentari in corso per le società C.I.S. - Centro Interscambio Merci e Servizi
    Srl, Magazzini Generali Merci e Derrate Spa ed Expo Venice Spa.
Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente della Provincia e, per suo
tramite, al Consiglio Provinciale, al Segretario generale e al Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti della Provincia di Vicenza.



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Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26/10/2022.


IL MAGISTRATO RELATORE                  IL PRESIDENTE f.f.
f.to digitalmente Amedeo Bianchi          f.to digitalmente Elena Brandolini




Depositata in Segreteria il 16 febbraio 2023


IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.f.
f.to digitalmente Alessia Boldrin




                        9