Delibera Corte dei Conti n. 33 del 26/10/2022

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Deliberazione n. 33 /2023/PRSE/Provincia di Vicenza




               REPUBBLICA ITALIANA
                LA CORTE DEI CONTI
     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO




                                               CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000033 - 07/02/2023 - 15:36
              nell’adunanza del 26 ottobre 2022
                composta dai magistrati:
Elena BRANDOLINI                    Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI                     Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA                  Referendario
Paola CECCONI                     Referendario
Fedor MELATTI                     Referendario
Daniela D’AMARO                    Referendario
Chiara BASSOLINO                    Referendario
                     *****
VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione
regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000,
modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17
dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19
giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;


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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del
comma 1 dell’art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del
7 dicembre 2012;
VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del
comma 1 dell’art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del
7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione
2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n.
14/SEZAUT/2017/INPR;
VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto
dell’esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n.
16/SEZAUT/2018/INPR;
VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione
2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n.
8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto
dell’esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.
12/SEZAUT/2019/INPR;
VISTA la delibera n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma
di lavoro per l’anno 2020;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i
criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;
VISTA l’ordinanza del Presidente n. 28 di convocazione della Sezione per l’odierna
seduta;
UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi.
                     FATTO
La Sezione, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2020, ha esaminato la
documentazione relativa alla Provincia di Vicenza, ed in particolare:

  •  i questionari sul rendiconto relativo all’esercizio 2017, sul bilancio di previsione
    2018/20 e sul rendiconto relativo all’esercizio 2018, di cui alle relative
    deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
  •  le relazioni dell’Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166
    dell’art. 1 della legge 266/2005;
  •  le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
  •  gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche
Dall’esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria
compendiata dalle seguenti tabelle:


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EQUILIBRI DI BILANCIO
La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a
preventivo che a consuntivo.
                         Rendiconto 2017    Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente              9.730.622,80     18.228.573,02
Equilibrio di parte capitale              5.304.081,24     -3.728.537,54
Saldo delle partite finanziarie             242.972,77     -1.562.916,45
Equilibrio finale                   15.277.676,81     12.937.119,03

Il risultato della gestione di competenza di entrambi gli esercizi esprime una situazione
complessiva di equilibrio, anche al netto delle componenti relative all’avanzo applicato e
al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno
in considerazione delle partite finanziarie. Queste ultime, pur determinando un saldo
negativo dell’equilibrio di parte capitale (dovuto all’iscrizione, tra le sue componenti di
segno negativo, di 5,7 milioni da riduzione di attività finanziarie), non inficiano il
raggiungimento di un equilibrio finale complessivamente positivo.
Dell’avanzo degli esercizi precedenti risultano applicate solo quote vincolate, nel rispetto
dei presupposti normativi. Gli utilizzi rientrano nei limiti delle quote di avanzo
determinate nell’esercizio precedente.
L’Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede
previsionale che a rendiconto.
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
                         Rendiconto 2017    Rendiconto 2018
Fondo cassa                     120.873.669,07    139.453.764,06
Residui attivi                    34.599.908,06     37.671.238,27
Residui passivi                    51.113.214,54     45.141.831,70
FPV                          25.167.335,59     40.561.156,63
Risultato di amministrazione             79.193.027,00     91.422.014,00
Totale accantonamenti                 8.687.917,39     14.096.316,56
Di cui: FCDE                       69.535,00      112.685,00
Totale parte vincolata                31.309.375,75     30.177.649,01
Totale parte destinata agli investimenti       20.771.701,34     20.634.013,24
Totale parte libera                  18.424.032,52     26.514.035,19

Il risultato di amministrazione fa registrare un incremento tra l'esercizio 2017 e l'esercizio
2018, in forza soprattutto dell'aumento della disponibilità di cassa.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta molto contenuto in relazione alla massa di
residui attivi mantenuti. L'Organo di revisione precisa che il fondo è stato calcolato
secondo quanto stabilito dal principio contabile. Nel suo parere sul rendiconto 2017,
precisa che la Provincia ha inpiduato, quali crediti di dubbia esigibilità, dei “proventi
derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.”
L’Organo stesso dà tuttavia evidenza ad un ulteriore accantonamento a “fondo rischi”,


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che a fine 2017 ammonta a 5,6 milioni di euro e a fine 2018 a 7,3 milioni, per “coprire i
rischi legati a crediti di dubbia esigibilità derivati da crediti da altre amministrazioni
pubbliche e da crediti verso società in liquidazione o fallimento. Per tali crediti non vi è
uno specifico obbligo di accantonamento a FCDE, ma per motivi prudenziali si è ritenuto
opportuno costituire questo apposito fondo rischi coerente con la documentazione
esposta al Collegio.” Tale affermazione trova riscontro nella mole di residui attivi di parte
capitale mantenuti a bilancio, derivanti soprattutto da accertamenti di trasferimenti da
altri enti pubblici.
Tra le quote accantonate, si rileva anche un accantonamento per passività potenziali legate
a contenzioso in essere. Nel risultato di amministrazione 2017 tale accantonamento
ammontava a quasi 2,4 milioni, mentre nel 2018 sale a 5,7 milioni di euro. L'Organo di
revisione lo definisce congruo in relazione ai rischi predetti.
L'Amministrazione Provinciale accantona infine un fondo a copertura dei rischi derivanti
dalle perdite delle società partecipate. Il fondo appare congruo in relazione all’entità delle
perdite a cui afferisce e commisurato alla quota di partecipazione della Provincia nelle
società medesime. L’Organo di revisione precisa che non vi sono società che ricadono
nelle fattispecie previste dagli art. 2447 e 2482-ter del Codice Civile e per cui l’Ente abbia
ricostituito il capitale sociale.
CAPACITÀ DI RISCOSSIONE
La capacità di riscossione dell’Ente si manifesta con particolare riferimento ai dati
riportati nella seguente tabella.
          Rendiconto 2017 Rendiconto 2017     Rendiconto 2018 Rendiconto 2018
                          % (b/a)                 % (d/c)
          Accertamenti (a) Riscossioni (b)     Accertamenti (c) Riscossioni (d)
Tit.1 residui
(iniziali +        2.500,04     1.978,84  79%    2.299.395,59   2.291.261,78  100%
riaccertati)
Tit.1 competenza   62.809.364,61  60.510.490,22  96%   64.042.664,96  60.234.449,15  94%
Tit.3 residui
(iniziali +      1.304.461,49    287.875,85  22%    1.734.069,95    561.186,55  32%
riaccertati)
Tit.3 competenza    4.479.809,36   3.665.697,32  82%    9.085.066,11   6.888.059,65  76%


I tassi di riscossione delle entrate proprie indicano una certa sofferenza per quanto
riguarda i residui attivi relativi al titolo 3 dell'entrata (“entrate extratributarie”), con valori
del 22% nel 2017 e del 32% nel 2018. Dalla documentazione agli atti emerge che tra i
residui da riscuotere vi sono in particolare dei fitti attivi (iscritti in bilancio a partire dal
2014) che l’Organo di revisione afferma essere relativi ad ex proprietà immobiliari della
società FTV Spa in liquidazione, ora gestiti direttamente dalla Provincia.

SITUAZIONE DI CASSA
                            Rendiconto 2017     Rendiconto 2018
Fondo cassa finale                    120.873.669,07      139.453.764,06
Anticipazione di tesoreria                      0,00           0,00
Cassa vincolata                      15.569.312,80      16.509.826,93
Tempestività dei pagamenti                      SI            SI


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L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell’Ente e quelle del
Tesoriere.
La Provincia non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria e non vi sono quote di
anticipazioni non restituite.
L’Ente assicura la tempestività dei pagamenti.
INDEBITAMENTO
                         2017            2018
Debito complessivo a fine anno         50.328.052,00       45.744.735,73

L’Ente dichiara di non avere in essere, al termine dell’esercizio 2018, operazioni di
partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.
Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall’Organo di
revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

  •  nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di
    criticità;
  •  il rendiconto 2017 è stato approvato, con leggero ritardo rispetto ai termini di
    legge, in data 14 maggio 2018; il rendiconto 2018 risulta approvato entro la
    scadenza di legge;
  •  la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
  •  c’è coerenza nell’ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-
    2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
  •  l’indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL,
    nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
  •  non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di
    avanzo;
  •  non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento al 31/12/2018;
  •  la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non
    vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
  •  la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
  •  l’Ente ha provveduto alla tenuta dell’inventario e della contabilità economico-
    patrimoniale. Il Questionario espone inoltre le politiche di valorizzazione del
    patrimonio perseguite da parte dell’Ente;
  •  in ordine alle partecipazioni societarie, ribandendo che l’accantonamento di
    avanzo per le situazioni di perdita appare congruo, si prende atto della dismissione
    di alcuni organismi partecipati e si evidenzia la necessità di un’adeguata
    governance delle procedure di liquidazione in corso per altre, come da piano di
    razionalizzazione periodico delle società partecipate, con particolare riferimento
    al quadro delineato con deliberazione consiliare n. 41 del 28/11/2018;
  •  risulta approvato il piano delle performance.


Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:



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  -  REND. 2016: deliberazione n. 117/2020/PRSE che evidenziava criticità relative
     a: ritardo nell’approvazione del rendiconto 2016; sforamento del parametro
     ministeriale di deficitarietà n. 1 “Valore negativo del risultato contabile di
     gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate
     correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione
     utilizzato per le spese di investimento)”, raccomandando all’A.P. di svincolarsi
     dall’utilizzo di avanzo di amministrazione per garantire l’equilibrio di parte
     corrente; governance degli organismi partecipati ed in particolare delle società che
     presentano situazioni di perdita e/o per le quali sono state avviate procedure di
     liquidazione e/o cessione, prevedendo laddove necessario un congruo fondo
     perdite società partecipate tra le quote accantonate del risultato di
     amministrazione.
  -  REND. 2015: deliberazione n. 186/2018/PRSE che evidenziava criticità relative
     a: saldo di competenza negativo; disavanzo di gestione di parte corrente; basso
     tasso di smaltimento dei residui passivi; basso accantonamento al fondo perdite
     partecipate nonostante l’ente risulti titolare di quote di partecipazione ad un
     Organismo Partecipato in liquidazione da concordato preventivo (C.I.S. centro
     interscambio merci e servizi quota di partecipazione 25,58%) ed uno in fallimento
     (Magazzini generali merci e derrate SPA quota di partecipazione 25%).

                      DIRITTO
Com’è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131, contenente “Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”
introdusse in maniera innovativa nell’ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo”
da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle
Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi
di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l’obbligo di trasmissione alle
competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione
dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri
e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale
adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile
e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive
segnalate dall'Organo di revisione.
Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che
tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e
regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica,
ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”
(sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto
fondamento nell’art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo

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successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi
quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come
oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la
finanza pubblica allargata.
Con il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri
cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui
alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della
mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità
della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di
stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui
alla legge 24 dicembre 2012 n. 243) che comporta per le amministrazioni interessate
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico
concerne gli enti locali, dall’art. 148bis del TUEL.
La ratio che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o
contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio
di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione
di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è
esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo
complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive
all’Ente appare anch’esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo
Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.
Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi
n. 131/2033 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo
finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi
degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità
riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente
assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di
irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’Ente soggetto a controllo,
esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la
cui gestione è demandata all’Ente assoggettato a controllo.
In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in
attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del
federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di
armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati,
in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta
valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti
pubblici nazionali nei termini già descritti.
In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida

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della Sezione delle Autonomie, (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle
linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2017,
approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR
ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio
2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.
12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l’opportunità di proseguire nel
monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando
l’attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella
effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già
intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della
Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato
l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di
amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all’esito dell’istruttoria svolta sull’A.P di Vicenza, si rilevano
i seguenti profili di criticità:
Ritardo nell’approvazione del rendiconto 2017
Il Collegio, in relazione al ritardo nell’approvazione del Rendiconto 2017 (14 maggio
2018), ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini,
TAR Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell’approvazione
o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l’attivazione della procedura
disciplinata dall’art. 137 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 120, co. 2 e 3, Costituzione
circa l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo,
con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un
commissario ad acta.
La Sezione evidenzia, altresì, la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare
rilievi di illegittimità inerenti all’attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di
previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell’art. 172, co. 1, lett. a), del Testo
Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve
essere allegato il rendiconto deliberato.
Ulteriori limitazioni per l’ente, ope legis, si ravvisano nell’esclusivo e limitato utilizzo
dell’avanzo di amministrazione “presunto”, anziché accertato (artt. 186 e 187 D.Lgs. n.
267/2000) e nell’impossibilità di ricorrere all’indebitamento attraverso la contrazione di
nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall’art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL mentre,
la mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da
parte dell’ente comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario previsto
in favore dell’ente relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il
precetto contenuto nell’art. 161, commi 1 e 3, TUEL, quest’ultimo nel testo modificato
dall’art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448). Inoltre, in via provvisoria e sino
all’adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della
seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto
degli enti locali).
In sintesi, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di

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difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi
contabili che disciplinano l’intera materia, atteso che il rendiconto della gestione
rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale
si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di
misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla
concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati,
valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.
Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo
stesso riveste carattere di atto d’urgenza che può essere approvato anche nelle particolari
situazioni indicate all’art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000.

Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30
aprile causa ora, in virtù dell’articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal D.L. n. 174 del 10
ottobre 2012) del D.Lgs. n. 267/2000, l’attivazione della procedura prevista dal comma 2
dell’articolo 141 del TUEL.
Da ultimo, si rappresenta che il D.L. n. 113/2016, all’art. 9, comma 1-quinquies ha
disposto che: “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei
bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta
giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma
restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di
previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a
quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì pieto di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente
periodo”.
Ridotto tasso di riscossione dei residui attivi del titolo 3
Dalla documentazione agli atti emerge una certa lentezza nella riscossione dei residui
attivi relativi al titolo 3 dell'entrata (“entrate extratributarie”), con valori del 22%
sull’accertato nel 2017 e del 32% sull’accertato nel 2018.
L’Organo di revisione indica in particolare, tra i residui attivi da attenzionare, la categoria
dei “fitti attivi e canoni patrimoniali”, tra i quali vi sono dei fitti attivi (iscritti in bilancio
a partire dal 2014) che parrebbero essere relativi ad ex proprietà immobiliari della società
FTV - Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine
Spa - in liquidazione, ora gestiti direttamente dalla Provincia.
Attesa la crucialità di una puntuale riscossione delle entrate proprie al fine di mantenere
adeguati flussi di cassa in entrata per sostenere la spesa corrente dell’Ente, nonché per
garantire solidi e durevoli equilibri di bilancio, considerato altresì l’impatto degli stessi
sul risultato di amministrazione, si ritiene indispensabile che l’Amministrazione
Provinciale assicuri adeguata funzionalità agli uffici preposti alla riscossione di tali

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entrate, avviando tutte le iniziative necessarie in tal senso.

Governance degli organismi partecipati
Con deliberazione n. 117/2020/PRSE, la Sezione raccomandava un’attenta governance
degli organismi partecipati ed in particolare delle società che presentano situazioni di
perdita e/o per le quali sono state avviate procedure di liquidazione e/o cessione,
prevedendo laddove necessario un congruo fondo perdite società partecipate tra le quote
accantonate del risultato di amministrazione.

Premesso che, per gli esercizi 2017 e 2018, l’Organo di revisione dichiara che non vi sono
società che ricadono nelle fattispecie previste dagli art. 2447 e 2482-ter del Codice Civile
e per cui l’Ente abbia ricostituito il capitale sociale, si prende atto che l'Amministrazione
Provinciale accantona nei risultati d’amministrazione dei due esercizi un congruo fondo
perdite società partecipate, commisurandolo all’entità delle perdite registrate e alle quote
di partecipazione nelle società interessate dalle stesse.

Si prende atto, inoltre, di un accantonamento a “fondo rischi”, che a fine 2017 ammonta
a 5,6 milioni di euro e a fine 2018 a 7,3 milioni, che l’Organo di revisione dichiara essere
finalizzato a “coprire i rischi legati a crediti di dubbia esigibilità derivati da crediti da
altre amministrazioni pubbliche e da crediti verso società in liquidazione o fallimento.
Per tali crediti non vi è uno specifico obbligo di accantonamento a FCDE, ma per motivi
prudenziali si è ritenuto opportuno costituire questo apposito fondo rischi coerente con
la documentazione esposta al Collegio.”
La Sezione rileva che il processo di razionalizzazione delle società partecipate, così come
delineato in particolare dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del
28/11/2018, dà evidenza della dismissione di alcuni organismi partecipati e delle
procedure di liquidazione in corso per altri e ribadisce la necessità di prevedere
un’adeguata governance, monitorando gli sviluppi a salvaguardia del bilancio
provinciale, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico-patrimoniale.
                      PQM
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze dei
questionari sul rendiconto relativo all’esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20
e sul rendiconto relativo all’esercizio 2018 dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza,
nel concludere l’esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

  •  rileva il ritardo nell’approvazione del rendiconto di gestione 2017, avvenuta il 14
    maggio 2018, ed invita l’Amministrazione, per il futuro, al rigoroso rispetto del
    termine di approvazione del Rendiconto fissato dall’art. 227 del TUEL;

  •  raccomanda un attento monitoraggio della riscossione delle entrate extra-
    tributarie, attesi i ridotti tassi di riscossione in conto residui;

  •  raccomanda un’adeguata governance delle società partecipate e soprattutto delle
    procedure di dismissione e/o liquidazione in corso;

  •  rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31
    del D. Lgs. n. 33/2013.

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Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente della Provincia e, per suo
tramite, al Consiglio Provinciale, al Segretario generale e al Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti della Provincia di Vicenza.
Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2022


IL MAGISTRATO RELATORE                 IL PRESIDENTE f.f.
f.to digitalmente Amedeo Bianchi        f.to digitalmente Elena Brandolini




Depositata in Segreteria il 07 febbraio 2023
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.f.
f.to digitalmente Alessia Boldrin




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