Delibera Corte dei Conti n. 117/2020

Deliberazione n. 117 /2020/PRSE/Provincia di Vicenza




               REPUBBLICA ITALIANA
               LA CORTE DEI CONTI
     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
              Nell’adunanza del 31 marzo 2020
                composta dai Magistrati:
Salvatore PILATO                   Presidente
Elena BRANDOLINI                   Consigliere
Maria Laura PRISLEI                  Consigliere
Amedeo BIANCHI                    Consigliere relatore
Maristella FILOMENA                  Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO                  Referendario
Fedor MELATTI                     Referendario
                     *****
VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione
Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000,
modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17
dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19
giugno 2008;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;
VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;


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VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del
comma 1 dell’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232;
VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205;
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n.
6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le “Linee guida e relativo
questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per
l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Rendiconto della gestione 2016”;
VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;
VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il
programma di lavoro per l’anno 2019;

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati
approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016,
redatta dall’Organo di revisione dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza (di seguito
“A.P. di Vicenza”);
VISTA la nota prot. n. 1489 del 28 febbraio 2020, con la quale il Magistrato istruttore ha
chiesto integrazioni e chiarimenti all’Amministrazione Provinciale di Vicenza a seguito
dell’esame del questionario;
VISTA la nota di risposta dell’ente datata 9 marzo 2020 e firmata digitalmente dal
Presidente della Provincia e dal Presidente del collegio di revisione, acquisita al
protocollo Cdc n. 1680 del 10 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Presidente n. 12/2020 di convocazione della Sezione per l’odierna
seduta;
UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi.
                 FATTO E DIRITTO
L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che “gli
Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle
competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul
bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio
medesimo” (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida
predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il
rendiconto 2016).
L’art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall’art. 3


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del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo (“verifica del rispetto degli
obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto
in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della
sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare,
anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”), ne definisce
l’ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti
accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle
partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici
per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”) e stabilisce gli effetti delle
relative risultanze (“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da
parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto
degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni
dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti
provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata
copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).
L’esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità
armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida
elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano
visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della
nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo
pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.
In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio
alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve
essere coadiuvata dall’Organo di revisione nella compilazione del Questionario-
Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.
Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede,
che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria
dell’Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in
funzione dell’adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto
complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di
controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile
mantenimento degli equilibri dell’Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità
sanzionabili nei termini sopra accennati.
Ciò doverosamente precisato e passando all’esame effettuato sulla relazione redatta ai
sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005 dall’Organo di
revisione, in riferimento al conto consuntivo 2016 dell’A.P. di Vicenza, la Sezione deve
richiamare l’attenzione dell’Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali

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osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Ritardo nell’approvazione del rendiconto
Con nota istruttoria prot. n. 1489 del 28 febbraio 2020, il Magistrato istruttore
sottolineava il ritardo nell’approvazione del Rendiconto 2016 (5 maggio 2017). Con
propria nota datata 9 marzo 2020, l’A.P. di Vicenza rispondeva che: “Il decreto del
Presidente di approvazione della bozza di rendiconto e della relazione illustrativa è stato
approvato in data 06/04/2017. La seduta di Consiglio per l’approvazione del rendiconto
è stata però convocata in data 05/05/2017 perché il Consiglio Provinciale è composto da
una larga parte di Sindaci ed Assessori dei Comuni e non risulta sempre facile trovare
una data a fine aprile che permetta una sufficiente presenza degli stessi. Sindaci ed
Assessori sono infatti impegnati nei propri Comuni nell’approvazione dei propri
rendiconti.”

Il Collegio, in relazione al ritardo nell’approvazione del Rendiconto 2016 (5 maggio
2017), ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini,
TAR Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell’approvazione
o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l’attivazione della procedura
disciplinata dall’art. 137 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 120, co. 2 e 3, Costituzione
circa l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo,
con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un
commissario ad acta.
Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare
rilievi di illegittimità inerenti all’attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di
previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell’art. 172, co. 1, lett. a), del Testo
Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve
essere allegato il rendiconto deliberato.
Ulteriori limitazioni per l’ente, ope legis, si ravvisano nell’esclusivo e limitato utilizzo
dell’avanzo di amministrazione “presunto”, anziché accertato (artt. 186 e 187 D.Lgs. n.
267/2000) e nell’impossibilità di ricorrere all’indebitamento attraverso la contrazione di
nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall’art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL mentre,
la mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da
parte dell’ente comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario previsto
in favore dell’ente relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il
precetto contenuto nell’art. 161, commi 1 e 3, TUEL, quest’ultimo nel testo modificato
dall’art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448). Inoltre, in via provvisoria e sino
all’adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della
seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto
degli enti locali).
La mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà
dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che
disciplinano l’intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un
momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola
l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare

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i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta
realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone
eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.
Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo
stesso riveste carattere di atto d’urgenza che può essere approvato anche nelle particolari
situazioni indicate all’art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000.

Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30
aprile causa ora, in virtù dell’articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal D.L. n. 174 del 10
ottobre 2012) del D.Lgs. n. 267/2000, l’attivazione della procedura prevista dal comma 2
dell’articolo 141 del TUEL.
Da ultimo, si rappresenta che il D.L. n. 113/2016, all’art. 9, comma 1-quinquies ha
disposto che: “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei
bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta
giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma
restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di
previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a
quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì pieto di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente
periodo”.
Equilibri di bilancio e risultato di gestione
Con nota istruttoria prot. n. 1489 del 28 febbraio 2020, il Magistrato istruttore evidenziava
che l’equilibrio della gestione di competenza (inclusi il Fondo Pluriennale Vincolato di
entrata e di spesa) appariva complessivamente raggiunto, con un saldo finale di euro
707.150,94. Tuttavia, al netto dell’avanzo complessivamente applicato (euro
3.529.275,86), il quadro restituisce un valore negativo (euro -2.822.124,92). In
particolare, l’equilibrio di parte corrente risulta mantenuto solamente in forza
dell’applicazione di avanzo per euro 3.524.250,68, seppur nell’alveo delle disposizioni
dell’art. 1, comma 756 lett. b), della L. 208/2015 (secondo il quale, le province “al fine
di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di
previsione l'avanzo libero e destinato”).
Tale risultato, come negli esercizi precedenti, determina anche per il 2016 lo sforamento
del parametro ministeriale di deficitarietà n. 1 “Valore negativo del risultato contabile di
gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate
correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato
per le spese di investimento)”, con un valore del 2,88%.
La Provincia, con nota di risposta del 9 marzo 2020, ha precisato che “fino all’esercizio
2016 sull’equilibrio di parte corrente ha pesantemente inciso il contributo alla finanza

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pubblica richiesto al comparto delle Province. Dall’anno 2017, per cercare di ridurre lo
squilibrio ed evitare il dissesto di molte Province, sono state approvate dal Governo
norme ad hoc attraverso provvedimenti d’urgenza.
Il D.L. Enti Locali n. 50/2017 ha: definito gli importi dei contributi alla finanza pubblica
a carico delle Province e delle Città metropolitane per l’anno 2017 e seguenti, nonché
gli importi dei contributi a favore di Province e Città Metropolitane per viabilità ed
edilizia scolastica per l’anno 2017 e quelli successivi; previsto la possibilità di approvare
il bilancio 2017 solo annuale, con applicazione avanzo libero e destinato e la possibilità
di applicare anche gli avanzi vincolati in base ai rendiconti 2016.
Il DPCM 10 marzo 2017 (pubblicato in GU il 29/05/2017) ha invece previsto il
finanziamento a favore degli enti territoriali al fine della neutralizzazione della manovra
aggiuntiva anno 2017 prevista dalla legge 190/2014.

Grazie a tali interventi, a partire dall’anno 2017, l’equilibrio di parte corrente di questa
Amministrazione è tornato ampiamente positivo.”
Al riguardo, un’ulteriore precisazione è rinvenibile nel parere del Collegio dei Revisori
dei conti, laddove, a pagina, 35 afferma: “Il mancato rispetto di tale parametro è causato
dal contributo alla finanza pubblica richiesto a questo Ente pari ad euro 36.942.350,21.”
La Sezione, pur conscia della vigenza delle particolari disposizioni dell’art. 1, comma
756 lett. b), della L. 208/2015, che legittimano le province ad “applicare al bilancio di
previsione l'avanzo libero e destinato” al fine di garantire il mantenimento degli equilibri
finanziari, non può tuttavia esimersi dal sottolineare che la situazione così delineata
determina anche per il 2016 lo sforamento del parametro ministeriale di deficitarietà n. 1
“Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto
al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge
l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)”, con un valore del
2,88% e che, in particolare, l’utilizzo di avanzo in parte corrente è da contemplarsi
solamente in via straordinaria. La Sezione prende atto altresì che l’Amministrazione
afferma che “a partire dall’anno 2017, l’equilibrio di parte corrente di questa
Amministrazione è tornato ampiamente positivo” e si riserva di verificare, in sede di
istruttoria sui successivi rendiconti, l’effettivo ripristino da parte dell’A.P. di Vicenza
della necessaria solidità degli equilibri di bilancio.
Fondo perdite società partecipate
Con nota istruttoria prot. n. 1489 del 28 febbraio 2020, il Magistrato istruttore rilevava,
tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione al 31/12/2016, un Fondo perdite
per le società partecipate pari a euro 286.066,17.

Nel suo parere sul rendiconto 2016, l’Organo di revisione afferma che tale fondo è stato
calcolato in relazione alle perdite del bilancio d’esercizio 2015 degli organismi Consorzio
Vicenza È, Interporto di Rovigo Spa e Magazzini Generali Merci e Derrate Srl (in
liquidazione), applicando la gradualità di cui all’art. 1, comma 552, della L. 147/2013 e
all’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 175/2016.
Tuttavia, in relazione a tale fondo, si poneva la necessità di una verifica di congruità,

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stante la situazione di perdita dei seguenti altri organismi partecipati direttamente:


                             Quota % di
                            partecipazione   Perdite esercizio
Denominazione
                              detenuta     2016 (nette)
                             direttamente

A4 HOLDING SPA                           7,43     -43.937.592

CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C.I.S.
                                  23,58       -37.852
SRL - in liquidazione e concordato preventivo

COLLEGE VALMARANA MOROSINI SRL - in
                                  12,11       -50.596
liquidazione

CENTRO DI STUDI STORICI MARIANO RUMOR                6,15       -10.867



Si riteneva quindi particolarmente necessario un aggiornamento sulla situazione della A4
HOLDING SPA, preso atto che nell’ambito delle azioni previste dal Piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie (Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 19 del 15/04/2015), l’Amministrazione Provinciale aveva espresso l’intenzione di
cedere le quote detenute “a condizione che venga salvaguardato il patrimonio dell'ente”
(cit. relazione del Presidente prot. n. 21948 del 30/03/2016).

Con nota di risposta datata 9 marzo 2020, l’Amministrazione Provinciale ha chiarito la
situazione dei suddetti organismi partecipati rappresentando che:
“A4 Holding spa:
Relativamente al bilancio 2016 si comunica che l’Assemblea dei Soci in data 30/03/2017
ha deliberato la copertura della perdita di € 43.937.592 tramite le riserve disponibili
esistenti senza alcun intervento da parte dei soci.
Relativamente al bilancio 2017, chiuso con risultato negativo di € 5.744.978, si comunica
che la Provincia ha costituito apposito accantonamento nel Fondo Perdite per euro
117.542,25 corrispondente alla quota di partecipazione posseduta al termine
dell’esercizio 2017, pari al 2,046%.

Relativamente al bilancio 2018, la Società è ritornata in utile con un risultato di euro €
19.698.005.
Centro Interscambio Merci e Servizi – CIS srl – in liquidazione in concordato preventivo:
Il Tribunale di Vicenza con Ordinanza n. 4218/2015 del 06/05/2015 ha disposto la
omologa del concordato preventivo per la Società CIS spa in liquidazione.
La Società ha ottenuto i seguenti risultati:
bilancio 2016: risultato negativo di € 37.852; bilancio 2017: risultato negativo di €
264.400; bilancio 2018: risultato negativo di € 227.683.
La Provincia, pur considerando la procedura concorsuale, ha costituito apposito

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accantonamento al fondo rischi e, a partire dal bilancio 2017, ha ritenuto comunque
opportuno aggiornare il fondo perdite inserendo anche apposito accantonamento per il
CIS (pari ad euro 62.345,52 relativamente al Bilancio 2017).
College Valmarana Morosini srl:
L’assemblea dei Soci della Società College Valmarana Spa in data 5 novembre 2015 ha
assunto la decisione di scioglimento e messa in liquidazione della Società.
La cessione della partecipazione è stata perfezionata con atto del Notaio Dr. Giuseppe
Fietta in data 26/07/2017 (rep. 219.254).
Centro di Studi Storici Mariano Rumor:
Nel 2016 la Fondazione Mariano Rumor ha conseguito la principale delle proprie finalità
istituzionali, avendo realizzato il risultato di completare, con le proprie risorse, la
catalogazione di tutti i documenti costituenti l’archivio di Mariano Rumor ed ha
sottoscritto una convenzione in forza della quale ha ceduto in proprietà, a titolo gratuito,
il Fondo Mariano Rumor, nella sua integrità, al Senato della Repubblica italiana. La
“Fondazione Mariano Rumor” ha concluso così la propria attività.”
Seppure, da quanto affermato dall’Amministrazione, sembri emergere che l’Ente non
abbia subito ripercussioni sui propri equilibri di bilancio e che gli accantonamenti
prudenziali effettuati si profilino congrui, appare opportuno evidenziare, in linea
generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, pur se consentito attraverso moduli
privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente
o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Gli obblighi e le cautele sono
inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e,
pertanto, non vengono meno nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico
di società a partecipazione pubblica, e dunque solo indirettamente a carico degli enti locali
che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non
remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di
obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.
In tale ottica, appare certamente necessario, oltre che opportuno, che l’Amministrazione
vigili sui risultati economici dei suoi organismi partecipati, poiché a questi è legata la
capacità degli stessi di continuare ad erogare i beni e i servizi per cui sono stati costituiti
e che giustificano la stessa partecipazione pubblica ai medesimi, ma anche che attui un
attento e proattivo monitoraggio di quelle situazioni per cui vi sono procedure in atto
(liquidazione, cessione etc) che potrebbero, per intrinseca durata e complessità, avere
ripercussioni sulla disponibilità finanziaria dell’Ente - e quindi sulla realizzabilità dei
programmi di spesa – ma anche sul valore del suo patrimonio.

                      PQM
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze
della relazione resa dall’Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto
per l’esercizio 2016 dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, nel concludere
l’esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:



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  •  rileva il ritardo nell’approvazione del Rendiconto di gestione 2016, avvenuta il 5
    maggio 2017, ed invita l’Amministrazione, per il futuro, al rigoroso rispetto del
    termine di approvazione del Rendiconto fissato dall’art. 227 del TUEL;
  •  rileva lo sforamento del parametro ministeriale di deficitarietà n. 1 “Valore
    negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto
    al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si
    aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)”,
    con un valore del 2,88% e raccomanda pertanto all’Amministrazione il
    perseguimento di una solida e durevole costruzione degli equilibri di bilancio in
    conformità ai principi contabili vigenti, svincolandosi dall’utilizzo di avanzo di
    amministrazione per garantire l’equilibrio di parte corrente;
  •  raccomanda un’attenta governance degli organismi partecipati ed in particolare
    delle società che presentano situazioni di perdita e/o per le quali sono state avviate
    procedure di liquidazione e/o cessione, prevedendo laddove necessario un
    congruo fondo perdite società partecipate tra le quote accantonate del risultato di
    amministrazione;
  •  rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31
    del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente e, per suo tramite, al
Consiglio Provinciale, al Segretario generale, nonché al Presidente del Collegio dei
revisori dei conti della Provincia di Vicenza per quanto di rispettiva competenza.
Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2020


IL MAGISTRATO RELATORE                  IL PRESIDENTE
f.to digitalmente Amedeo Bianchi         f.to digitalmente Salvatore Pilato




Depositata in Segreteria il 7 settembre 2020
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
f.to digitalmente Letizia Rossini




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