Contratto di servizio dal 2017
CONTRATTO DI SERVIZIO
FRA
PROVINCIA DI VICENZA
E
VI.ABILITA’ SPA
--------------------------- o ---------------------------
PREMESSE
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE 2: GESTIONE DELLE STRADE E SERVIZI TECNICI INERENTI IL PATRIMONIO
PROVINCIALE
SEZIONE 3: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVITA’ ESPROPRIATIVA
SEZIONE 4: ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
COME PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA PER AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI.
CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA
La Provincia di Vicenza (di seguito nominata Provincia) - con sede in Vicenza, Contrà Gazzolle
n.1, P.I. e C.F. 00496080243 - in persona dell' Arch. Andrea Turetta, nato a Vicenza il 09/08/1955
nella sua carica di Dirigente della Provincia di Vicenza,
E
La Società "VI.ABILITA' S.P.A." (di seguito nominata Società) - con sede legale in Vicenza in
Via Zamenhof, 829 – Vicenza – P.I.V.A. 02928200241, in persona dell’Amministratore Unico,
dott.ssa Cinzia Giaretta, nata il 28/07/1960 a Vicenza, nominata nell' Assemblea dei Soci del
29/04/2016;
PREMESSO CHE
con deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 17101/16 del 19.04.2001 è stata approvata la
costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale a cui affidare le
funzioni inerenti alla gestione delle strade provinciali ed ex statali;
in data 08.05.2001 veniva costituita la società Vi.Abilità s.p.a., con atto repertoriato al
n.176815, avente come scopo la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione
di strade, di opere stradali, di impianti per la mobilità e di reti di trasporto terrestre;
con Decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 02/05/2016 è stato approvato il
contratto di servizio della durata 01/05/2016 fino al 31/07/2016;
in data 26 luglio 2016 è stato sottoscritto da parte delle OO.SS. un nuovo contratto unico
aziendale, che è stato approvato dall’Assemblea dei Lavoratori in pari data;
l’Amministratore Unico ha presentato il 26 luglio 2016 in sede di Assemblea dei Soci il
Piano Strategico 2016-2018, acquisito agli atti della Provincia di Vicenza al prot. n. 51048
del 27 luglio 2016;
con Decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 29/07/2016 è stato approvato il
contratto di servizio della durata 01/08/2016 fino al 31/12/2016;
RICHIAMATE
le disposizioni di legge in materia di società partecipate;
gli indirizzi impartiti dalla Provincia di Vicenza alle proprie partecipate;
il piano Presidente prot. N. 21620 del 30/03/2015 di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Vicenza art. 1 comma 611 e
612 legge 190/2014;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – PREMESSE
1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto di servizio che sostituisce tutti
gli atti ed accordi precedentemente sottoscritti;
2. Vengono fatti salvi i seguenti atti e loro successive modificazioni:
a) convenzione stipulata in data 30/08/2001 rep. n. 35542 e prot. n. 47164 per la
concessione in uso di beni demaniali e patrimoniali;
b) convenzione stipulata in data 30/08/2001 rep. n. 35543 e prot. n. 47161 per la
concessione in uso di beni disponibili;
c) atto aggiuntivo alla convenzione per la concessione in uso di beni demaniali e
patrimoniali, stipulato in data 08/10/2001 rep. n. 35554 e prot. n. 53601, per la
concessione in uso di beni relativi alle ex strade statali;
d) atto aggiuntivo alla convenzione per la concessione in uso di beni disponibili
stipulato in data 8/10/2001 rep. n. 35553 e prot n. 53189, per la concessione in uso di
attrezzature e veicoli;
e) direttive alla Società Vi.Abilità Spa riguardanti le procedure autorizzatorie,
concessorie, i nulla osta, il rilascio di pareri di competenza della Provincia di Vicenza
in qualità di Ente Proprietario delle strade (disposte dalla Giunta Provinciale con
deliberazione nn. 61816/406 del 27/11/2002) e successive modifiche e integrazioni;
f) procedure per il rilascio degli atti amministrativi per la gestione della rete viaria
provinciale di competenza dalla Provincia in qualità di Ente Proprietario delle strade
(inpiduate con Determinazione Dirigenziale nn. 74274/2089 del 30/12/2004) e
successive modifiche e integrazioni;
g) schemi operativi relativi alle competenze affidate alla Società Vi.Abilità Spa in
materia di gestione tecnica e pratiche propedeutiche all'emissione del decreto di
esproprio ed in materia di catasto stradale e monitoraggio di traffico veicolare
(approvati con Determinazione Dirigenziale nn. 5834/132 del 02/02/2005)
limitatamente alle attività espropriative;
h) determinazione degli oneri di istruttoria che i richiedenti devono corrispondere
all'atto del rilascio dei provvedimenti della Società Vi.Abilità Spa o della Provincia
(disposti con Delibere di Giunta nn. 75237/524 del 14/12/2005 e 11397/80 del
08/03/2006);
i) consegna in comodato di uso gratuito alla Società Vi.Abilità Spa della
strumentazione tecnica (disposta con Determinazione Dirigenziale n. 13769 del
10/03/2005).
j) determinazione Dirigenziale nn. 1111/ del 12/12/2013 di istituzione dell’ufficio del
responsabile del procedimento e dell’ufficio di direzione lavori nell'ambito della
realizzazione del 2 e 3 stralcio del Polo Universitario Viale Margherita (Ex
Mezzalira) e successive modifiche;
ART. 2 - OGGETTO
1. Il presente contratto regola i rapporti fra la Provincia di Vicenza e la Società per lo svolgimento
delle seguenti attività:
a) attività di manutenzione e gestione delle strade provinciali così come meglio
descritto e disciplinato nella sezione 2 del presente contratto;
b) servizi tecnici inerenti il patrimonio provinciale, così come meglio descritto e
disciplinato nella sezione 2 del presente contratto;
c) attività propedeutiche all'attività espropriativa così come meglio dettagliate nella
sezione 3 del presente contratto;
d) attività di istruttoria per il rilascio di provvedimenti amministrativi come previsto
dal Codice della Strada per Autorizzazioni e concessioni così come meglio
descritto e disciplinato nella sezione 4 del presente contratto.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto di servizio decorre dal 01/01/2017 fino al 31/12/2019 salvo eventuale
rinnovo espresso. Eventuali rinnovi non potranno superare il termine del 31/12/2021.
2. Gli importi previsti all'art. 7 potranno essere oggetto di rideterminazione annuale da parte
della Provincia da comunicare alla Società entro il 31/12 dell’anno precedente, tenendo
conto delle effettive disponibilità finanziarie della Provincia e degli oneri che dovrà
sostenere la Società nel corso dell'esercizio successivo per far fronte agli oneri di gestione
ed al costo del personale.
ART. 4 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’ GENERALI DELLA SOCIETA’
1. La Società si impegna a svolgere le attività previste dall'art. 2 e meglio dettagliate nelle
sezioni 2, 3 e 4 del presente contratto, osservando le vigenti normative in materia e fornendo
servizi professionali efficaci ed efficienti.
2. La Società si impegna a garantire alla Provincia di Vicenza l’accesso ai dati contabili ed alle
informazioni relative alla corretta gestione dei servizi affidati al fine di consentire la verifica
ed il controllo della corretta attuazione del presente Contratto.
3. La Società:
a) si uniforma integralmente agli indirizzi impartiti dalla Provincia di Vicenza mediante
deliberazioni, decreti o note dei dirigenti competenti per materia;
b) assolve puntualmente agli adempimenti previsti dai Regolamenti della Provincia di
Vicenza e dal presente contratto;
c) assicura il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Provincia di Vicenza,
relazionando tempestivamente in caso di impedimento, fornendo idonea
documentazione dimostrativa alla Provincia di Vicenza e proponendo soluzioni
idonee.
ART. 5 - SCAMBIO DATI ED ELABORAZIONI INFORMATICHE E DIRETTI DI
ACCESSO
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Provincia e Società si
impegnano a scambiarsi tutti i dati rispettivamente posseduti.
2. La Società si impegna a fornire alla Provincia a titolo gratuito le elaborazioni prodotte, in
formato cartaceo o informatizzato. La Provincia potrà disporne liberamente la cessione e
diffusione. In ogni utilizzo dei dati scambiati le parti si impegnano a citarne la fonte.
3. La Società si impegna a rispettare tutte le disposizioni di cui alla vigente normativa
sull’accesso agli atti da parte della Provincia e di soggetti terzi secondo quanto stabilito in
materia.
ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO
1. L'attività di indirizzo, programmazione, e controllo sui servizi affidati spetta alla Provincia
di Vicenza, secondo quanto previsto dai Regolamento provinciali. La Provincia attraverso i
propri Uffici identificati dai Regolamenti Provinciali cura la gestione dei rapporti con la
Società ed i relativi controlli.
ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE
1. Per le attività di cui all'art. 2, la Provincia si impegna a trasferire alla Società risorse
finanziarie per un importo annuo massimo pari ad Euro 4.720.000,00 oneri fiscali inclusi.
2. In considerazione del fatto che la Società esplica un’attività di rilevante interesse pubblico
per la gestione del territorio provinciale di Vicenza, con riferimento all'attività di gestione
delle strade e al mantenimento di un buono stato di manutenzione, anche dal punto di vista
sociale, economico e produttivo e che la Società risponde all’esigenza di realizzare sul
territorio finalità pubbliche, la Provincia intende concretamente sostenere la gestione della
stessa con un contributo finalizzato alla conduzione generale aziendale e quindi al
perseguimento delle finalità che hanno giustificato la sua costituzione originaria,
ammontante ad euro 4.000.000,00 annuo.
3. L'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale massimale di riferimento e da commisurarsi
sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate dalla Società.
ART. 8 - MODALITA’ E TEMPI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
1. Le somme di cui all' art. 7 comma 1 del presente contratto sono versate dalla Provincia alla
Società come segue:
a) il 20% dell’importo entro il mese di gennaio;
b) fino al restante 78%, in corso d’anno, entro 30 giorni dalla presentazione di una
rendicontazione delle attività effettivamente svolte e contabilizzate che ne evidenzi il
fabbisogno di liquidità;
c) il rimanente 2% all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno di riferimento che
dovrà contenere una rendicontazione complessiva delle attività affidate.
Le somme di cui all'art. 7 comma 2 del presente contratto saranno invece corrisposte
mensilmente alla fine del mese, in dodicesimi, nel limite degli importi contabilizzati.
2. Per gli interventi straordinari inseriti nell’Elenco annuale e nel Programma Triennale degli
investimenti e della manutenzione programmata, la Provincia provvederà a versare quanto
previsto in bilancio per la realizzazione dell’opera mediante successivi acconti sulla base di:
a) parcelle dei professionisti;
b) fatture di SAL e stato di avanzamento lavori contabilizzati per ciò che riguarda i
lavori;
c) fatture e/o altri documenti giustificativi per gli altri importi previsti nelle somme a
disposizione del progetto definitivo/esecutivo.
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. E' facoltà della Provincia risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1456 CC nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei
regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
c) cessione del contratto;
d) concessione in subappalto totale o parziale del servizio;
In tutti i casi di risoluzione, nulla sarà dovuto alla società per qualsiasi titolo, né per
risarcimento, per indennizzo o quant'altro.
ART. 10 – DIRITTO DI RECESSO
1. La Provincia può in qualsiasi momento e con preavviso di 60 giorni recedere
unilateralmente dal presente contratto qualora disposizioni imperative di legge rendessero
obbligatorio un perso regime di affidamento o mantenimento della partecipazione nella
società.
2. La Provincia può, inoltre, recedere dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico,
anche conseguenti al mutare dei presupposti giuridici e legislativi che ne hanno determinato
la sottoscrizione.
3. Al verificarsi dei casi previsti ai commi precedenti del presente articolo, Provincia e Società
definiranno di comune accordo i tempi, le modalità e le coperture degli oneri conseguenti al
recesso.
ART. 11 – RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
1. La Società è responsabile dei danni causati a persone e/o a cose nello svolgimento della
propria attività, sollevando da ogni responsabilità la Provincia nello svolgimento del
servizio. La Società nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto ha l'obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari.
2. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 13.08.2010, n. 136.
3. La Società è responsabile del trattamento dei dati riferiti alle attività del presente contratto,
di cui viene a conoscenza in ogni modo, ed è tenuta a trattarli secondo le vigenti disposizioni
di legge.
ART. 12 – CONTROVERSIE
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione
ed esecuzione del presente Contratto, e che non sia possibile comporre in via amichevole,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
ART. 13 – RINVIO
1. Per quanto non disposto o in contrasto si rinvia alla legislazione vigente.
ART. 14 - NORME TRANSITORIE
1. Le spese relative al contratto sono a carico della Società comprese quelle dell'eventuale
registrazione fiscale che si effettuerà solo in caso d'uso. Per quanto non previsto nel presente
contratto si rinvia alle norme del Codice civile.
ART. 15 - DOMICILIO DELLE PARTI
1. Agli effetti della presente convenzione, la Provincia elegge domicilio in Vicenza, Contrà
Gazzolle,1 mentre la Società elegge domicilio in Vicenza, in Via Zamenhoff, 829.
SEZIONE 2
GESTIONE DELLE STRADE E SERVIZI TECNICI INERENTI IL PATRIMONIO
PROVINCIALE
ART. 16 - COMPITI E ATTIVITA’ AFFIDATI
1. La Provincia affida alla Società il servizio relativo alla gestione delle strade provinciali
inpiduate con l’Allegato “A” quale parte integrante del presente contratto comprese le
pertinenze patrimoniali e i servizi tecnici inerenti il patrimonio provinciale.
2. La Società è incaricata, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sugli appalti
pubblici, di:
a) attuare gli interventi inseriti nell’Elenco annuale dei lavori approvato dalla
Provincia, con riferimento al Programma triennale della Viabilità, e comunicato dalla
Provincia alla Società;
b) effettuare la manutenzione ordinaria delle strade provinciali sulla base del
programma e delle risorse definite annualmente;
c) predisporre la progettazione necessaria per l’aggiornamento e la realizzazione del
Piano Triennale;
d) garantire l’adeguata vigilanza sullo stato della rete viaria provinciale intervenendo
prontamente al fine di evitare danni o disagi all’utenza.
e) assicurare i servizi tecnici di supporto all’attività provinciale di gestione degli
edifici di competenza della Provincia, le cui modalità e tempi dovranno essere
comunque concordati di volta in volta tra le parti.
L’attività di programmazione è di esclusiva competenza della Provincia.
ART. 17 - PROPRIETA’ DELLE OPERE
1. Le strade, inpiduate nell’Allegato A, e le relative pertinenze anche patrimoniali affidate in
gestione alla società, sono di proprietà della Provincia, ed i nuovi interventi realizzati in
ragione del presente Contratto saranno di proprietà della stessa cui dovranno essere
riconsegnati complessivamente, al termine dell’affidamento.
ART. 18 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI CUI ALL’ART. 163 D.LGS 50/2016
1. La Società è tenuta ad eseguire gli interventi di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 (art. 176
DPR 207/2010) dovuti a eventi straordinari, o non prevedibili, resi comunque necessari per
fatti imprevedibili o per ragioni di pubblica incolumità.
2. La Società informa tempestivamente e comunque entro 3 giorni dall'ordinazione fatta a terzi,
mediante comunicazione via mail agli indirizzi: llpp@provincia.vicenza.it e
ragioneria@provincia.vicenza.it gli interventi da eseguire o in corso di esecuzione con la
precisazione della tipologia e della spesa presunta per l’assunzione dei provvedimenti di
competenza. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, dovrà essere resa alla
Provincia la completa documentazione tecnica ed amministrativa.
ART. 19 - OCCUPAZIONE DI SUOLO
1. La Società ha facoltà di occupare in modo temporaneo o permanente la superficie o il
sottosuolo delle strade e di altre aree messe a disposizione dalla Provincia, per la sosta o
posa di attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento delle attività del presente
Contratto di Servizio, in conformità alle relative convenzioni accessorie d’uso dei beni
demaniali e del patrimonio indisponibile di cui all' articolo 1 comma 2.
ART. 20 - MODALITA’ E FORME DI CONTROLLO
1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel programma annuale delle manutenzioni
ordinarie e nell’Elenco annuale dei lavori, la Società predisporrà, in accordo con la
Provincia e nel rispetto dei tempi indicati nel Programma triennale dei LL.PP., appositi
documenti di programmazione (diagrammi di GANTT) nei quali saranno indicate le attività
da svolgere e le relative scadenze temporali previste.
2. Con incontri periodici la Società fornirà l’aggiornamento sull’andamento degli interventi
inseriti nei documenti di programmazione.
SEZIONE 3
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVITA’ ESPROPRIATIVA
ART. 21 - COMPITI E ATTIVITA’ AFFIDATI
1. La Provincia assegna alla Società le seguenti attività nell'ambito dei procedimenti
espropriativi relativi alle opere di competenza provinciale o delegate che interessano il
servizio Mobilità:
a) immissione in possesso dei beni con la redazione del verbale di immissione in
possesso e del verbale di stato di consistenza;
b) predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni che i proprietari espropriandi
inoltrano a seguito degli avvisi di avvio del procedimento di cui agli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 327/01;
c) redazione dei frazionamenti catastali delle superfici da acquisire.
SEZIONE 4
ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COME
PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.
ART. 22 – COMPITI E ATTIVITA’ AFFIDATI
1. La Provincia di Vicenza affida alla Società il servizio di istruttoria per il rilascio dei
provvedimenti amministrativi che il Codice della Strada ed il Regolamento di attuazione
prevedono per l’Ente proprietario della Strada
A titolo esemplificativo gli atti istruttori sono finalizzati a:
a) Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
b) Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
c) Poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade
d) Competenze per le autorizzazioni e le concessioni
e) Opere, depositi e cantieri stradali
f) Accessi e diramazioni
g) Pubblicità sulle strade
h) Attraversamenti ed uso della sede stradale
2. La società svolge il servizio affidato con il tramite dell’Ufficio Unico Mobilità con a capo un
dirigente della Provincia.
3. Rientrano nei compiti relativi alle suddette materie pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-
osta, ordinanze, e atti di assenso comunque denominati, nonché tutte le altre attività
strumentali, ausiliarie e collegate ai servizi affidati e comunque ritenuti necessari per
garantire la sicurezza e fluidità del traffico veicolare.
4. In caso di danno provocato da terzi al patrimonio inerente la rete viaria provinciale, alla
Società spetta l'obbligo di provvedere al ripristino, alla messa in sicurezza e alla
comunicazione tempestiva del preventivo di spesa alla Provincia. La gestione legale della
pratica per il risarcimento e il conseguente introito spettano alla Provincia. Gli importi
introitati inferiori ai € 3.000,00 saranno girati alla Società a titolo di rimborso; per i
risarcimenti di importo superiore le parti di comune accordo valuteranno l'importo da
riconoscere alla Società alla luce delle spese sostenute.
ART. 23 - ATTIVITA’ ESCLUSA DAL SERVIZIO
1. Restano esclusi dal servizio i compiti previsti dal Codice della Strada (decreto legislativo 30
aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) i cui agli artt.:
art.13 (norme per la costruzione e gestione delle strade);
art. 36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana)
art. 226 (organizzazione degli archivi ed anagrafe nazionale);
art. 227 (servizio e dispositivi di monitoraggio relativi all’inquinamento acustico ed
atmosferico).
2. Restano altresì esclusi i servizi di Polizia stradale e l’attività di accertamento e violazione
delle norme del Codice della Strada.
ART. 24 – TITOLO GIURIDICO
1. Nell’esercizio di tale servizio la Società agisce per conto della Provincia di Vicenza,
obbligandosi a specificare negli atti ufficiali gli estremi identificatori del presente atto.
ART. 25 – OBBLIGHI SPECIFICI DELLA SOCIETA’
1. Nell’esercizio dei poteri e compiti affidati la Società si impegna a rispettare le prescrizioni di
legge, gli indirizzi e le direttive della Provincia, della Regione e altri organi competenti già
in vigore o future.
2. La Società si impegna ad applicare gli oneri tariffari stabiliti dalle autorità competenti.
Costituiscono allegati al presente contratto:
Allegato “A” strade provinciali
Vicenza,
Per la Provincia di Vicenza ....................... (Sottoscritto con firma digitale)
Per la Società VI.ABILITA'S.p.A. ......................... (Sottoscritto con firma digitale)