Contratto di servizio 2016

            CONTRATTO DI SERVIZIO

                    FRA

            PROVINCIA DI VICENZA

                     E

               VI.ABILITA’ SPA

       ---------------------------  o  ---------------------------




PREMESSE


SEZIONE 1:  DISPOSIZIONI GENERALI


SEZIONE 2: GESTIONE DELLE STRADE E SERVIZI TECNICI INERENTI IL PATRIMONIO
PROVINCIALE

SEZIONE 3: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVITA’ ESPROPRIATIVA


SEZIONE 4: ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
COME PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA PER AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI.




 
                    CONTRATTO DI SERVIZIO
                             
                           TRA


La Provincia di Vicenza (di seguito nominata Provincia) - con sede in Vicenza, Contrà Gazzolle
n.1, P.I. e C.F. 00496080243 - in persona dell' Arch. Andrea Turetta, nato a Vicenza il 09/08/1955
nella sua carica di Dirigente della Provincia di Vicenza,


                            E


La Società "VI.ABILITA' S.P.A." (di seguito nominata Società) - con sede legale in Vicenza in
Via Zamenhof, 829 – Vicenza – P.I.V.A. 02928200241, in persona dell’Amministratore Unico,
dott.ssa Cinzia Giaretta, nata il 28/07/1960 a Vicenza, nominata nell' Assemblea dei Soci del
29/04/2016;


                       PREMESSO CHE


   con deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 17101/16 del 19.04.2001 è stata approvata la
   costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale a cui affidare le
   funzioni inerenti alla gestione delle strade provinciali ed ex statali;
   in data 08.05.2001 veniva costituita la società Vi.Abilità s.p.a., con atto repertoriato al
   n.176815, avente come scopo la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione
   di strade, di opere stradali, di impianti per la mobilità e di reti di trasporto terrestre;
   con Decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 02/05/2016 è stato approvato il
   contratto di servizio della durata 01/05/2016 fino al 31/07/2016;
   in data 26 luglio 2016 è stato sottoscritto da parte delle OO.SS. un nuovo contratto unico
   aziendale, che è stato approvato dall’Assemblea dei Lavoratori in pari data;
   l’Amministratore Unico ha presentato il 26 luglio 2016 in sede di Assemblea dei Soci il
   Piano Strategico 2016-2018, acquisito agli atti della Provincia di Vicenza al prot. n. 51048
   del 27 luglio 2016;
                        RICHIAMATE
 
        le disposizioni di legge in materia di società partecipate;
        gli indirizzi impartiti dalla Provincia di Vicenza alle proprie partecipate;
        il piano Presidente prot. N. 21620 del 30/03/2015 di razionalizzazione delle società e
        delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Vicenza art. 1 comma 611 e
        612 legge 190/2014;
     
        TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
 
                         SEZIONE 1
                  DISPOSIZIONI GENERALI


                    ART. 1 – PREMESSE
                           
  1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto di servizio che sostituisce tutti
    gli atti ed accordi precedentemente sottoscritti;
  2.   Vengono fatti salvi i seguenti atti e loro successive modificazioni:
      a)  convenzione stipulata in data 30/08/2001 rep. n. 35542 e prot. n. 47164 per la
        concessione in uso di beni demaniali e patrimoniali;
      b)  convenzione stipulata in data 30/08/2001 rep. n. 35543 e prot. n. 47161 per la
        concessione in uso di beni disponibili;
      c)  atto aggiuntivo alla convenzione per la concessione in uso di beni demaniali e
        patrimoniali, stipulato in data 08/10/2001 rep. n. 35554 e prot. n. 53601, per la
        concessione in uso di beni relativi alle ex strade statali;
      d)  atto aggiuntivo alla convenzione per la concessione in uso di beni disponibili
        stipulato in data 8/10/2001 rep. n. 35553 e prot n. 53189, per la concessione in uso di
        attrezzature e veicoli;
      e)  direttive alla Società Vi.Abilità Spa riguardanti le procedure autorizzatorie,
        concessorie, i nulla osta, il rilascio di pareri di competenza della Provincia di Vicenza
        in qualità di Ente Proprietario delle strade (disposte dalla Giunta Provinciale con
        deliberazione nn. 61816/406 del 27/11/2002) e successive modifiche e integrazioni;
      f)   procedure per il rilascio degli atti amministrativi per la gestione della rete viaria
        provinciale di competenza dalla Provincia in qualità di  Ente Proprietario delle strade
        (inpiduate con  Determinazione Dirigenziale nn. 74274/2089 del 30/12/2004) e
        successive modifiche e integrazioni;
      g) schemi operativi relativi alle competenze affidate alla Società Vi.Abilità Spa in
        materia di gestione tecnica e pratiche propedeutiche all'emissione del decreto di
        esproprio ed in materia di catasto stradale e monitoraggio di traffico veicolare
        (approvati con Determinazione Dirigenziale nn. 5834/132 del 02/02/2005)
        limitatamente alle attività espropriative;
      h) determinazione degli oneri di istruttoria che i richiedenti devono corrispondere
        all'atto del rilascio dei provvedimenti della Società Vi.Abilità Spa o della Provincia
        (disposti con  Delibere di Giunta nn. 75237/524 del 14/12/2005 e 11397/80 del
        08/03/2006);
      i)  consegna in comodato di uso gratuito alla Società Vi.Abilità Spa della
        strumentazione tecnica (disposta con Determinazione Dirigenziale n. 13769 del
        10/03/2005).
      j)   determinazione Dirigenziale nn. 1111/ del 12/12/2013 di istituzione dell’ufficio del
        responsabile del procedimento e dell’ufficio di direzione lavori nell'ambito della
        realizzazione del 2 e 3 stralcio del Polo Universitario Viale Margherita (Ex
        Mezzalira);
 
                     ART. 2 - OGGETTO
1. Il presente contratto regola i rapporti fra la Provincia di Vicenza e la Società per lo svolgimento
delle seguenti attività: 
       a) attività di manutenzione e gestione delle strade provinciali cosi come meglio
         descritto e disciplinato nella sezione 2 del presente contratto;
      b)  servizi tecnici inerenti il patrimonio provinciale, cosi come meglio descritto e
         disciplinato nella sezione 2 del presente contratto;
      c)  attività propedeutiche all'attività espropriativa così come meglio dettagliate nella
         sezione 3 del presente contratto;
      d)  attività di istruttoria per il rilascio di provvedimenti amministrativi come previsto
         dal Codice della Strada per Autorizzazioni e concessioni cosi come meglio
         descritto e disciplinato nella sezione 4 del presente contratto.


               ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
                           
  1. Il presente contratto di servizio decorre dal 01/08/2016 fino al 31/12/2016 salvo eventuale
    rinnovo espresso. Eventuali rinnovi non potranno superare il termine del 31/12/2018.
  2. In caso di rinnovo gli importi previsti all’art. 7 potranno essere oggetto di rideterminazione.



  ART. 4 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’ GENERALI DELLA SOCIETA’


  1.  La Società si impegna a svolgere le attività previste dall'art. 2 e meglio dettagliate nelle
    sezioni 2, 3 e 4 del presente contratto, osservando le vigenti normative in materia e fornendo
    servizi professionali efficaci ed efficienti.
  2.  La Società si impegna a garantire alla Provincia di Vicenza l’accesso ai dati contabili ed alle
    informazioni relative alla corretta gestione dei servizi affidati al fine di consentire la verifica
    ed il controllo della corretta attuazione del presente Contratto.
  3.  La Società:
      a) si uniforma integralmente agli indirizzi impartiti dalla Provincia di Vicenza;
      b) assolve puntualmente agli adempimenti previsti dai Regolamenti della Provincia di
        Vicenza e dal presente contratto;
      c) assicura il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Provincia di Vicenza,
        relazionando tempestivamente in caso di impedimento, fornendo idonea
        documentazione dimostrativa alla Provincia di Vicenza e proponendo soluzioni
        idonee.
 
 
   ART. 5 - SCAMBIO DATI ED ELABORAZIONI INFORMATICHE E DIRETTI DI
                 ACCESSO
                           
  1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Provincia e Società si
    impegnano a scambiarsi tutti i dati rispettivamente posseduti.
  2. La Società si impegna a fornire alla Provincia a titolo gratuito le elaborazioni prodotte, in
    formato cartaceo o informatizzato. La Provincia potrà disporne liberamente la cessione e
    diffusione. In ogni utilizzo dei dati scambiati le parti si impegnano a citarne la fonte.
  3.  La Società si impegna a rispettare tutte le disposizioni di cui alla vigente normativa
    sull’accesso agli atti da parte della Provincia e di soggetti terzi secondo quanto stabilito in
    materia.
 
        ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO
  1. L'attività di indirizzo, programmazione, e controllo sui servizi affidati spetta alla Provincia
    di Vicenza, secondo quanto previsto dai Regolamento provinciali. La Provincia attraverso i
    propri Uffici identificati dai Regolamenti Provinciali cura la gestione dei rapporti con la
    Società ed i relativi controlli.


         ART. 7 - EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
  1. Per le attività di cui all'art. 2, la Provincia si impegna a trasferire alla Società risorse
    finanziarie per un importo annuo massimo pari ad Euro 4.720.000,00 oneri fiscali inclusi.
  2. In considerazione del fatto che la Società esplica un’attività di rilevante interesse pubblico
    per la gestione del territorio provinciale di Vicenza, con riferimento all'attività di gestione
    delle strade e al mantenimento di un buono stato di manutenzione, anche dal punto di vista
    sociale, economico e produttivo e che la Società risponde all’esigenza di realizzare sul
    territorio finalità pubbliche, la Provincia intende concretamente sostenere la gestione della
    stessa con un contributo finalizzato alla conduzione generale aziendale e quindi al
    perseguimento delle finalità che hanno giustificato la sua costituzione originaria,
    ammontante ad euro 4.000.000,00 annuo.
  3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi quali massimali di riferimento e da
    commisurarsi sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate dalla Società.
 
     ART. 8 - MODALITA’ E TEMPI DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
  1. Le somme di cui all' art. 7 del presente contratto sono versate dalla Provincia alla Società
    come segue:
      a) il 20% dell’importo entro il mese di gennaio;
      b) fino al restante 78%, in corso d’anno, entro 30 giorni dalla presentazione di una
     rendicontazione delle attività effettivamente svolte e contabilizzate che ne evidenzi il
     fabbisogno di liquidità;
      c) il rimanente 2% all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno di riferimento che
     dovrà contenere una rendicontazione complessiva delle attività affidate.
  2. Per gli interventi straordinari inseriti nell’Elenco annuale e nel Programma Triennale degli
    investimenti e della manutenzione programmata, la Provincia provvederà a versare quanto
    previsto in bilancio per la realizzazione dell’opera mediante successivi acconti sulla base di:
      a)  parcelle dei professionisti;
      b)  fatture di SAL e stato di avanzamento lavori contabilizzati per ciò che riguarda i
        lavori;
      c)  fatture e/o altri documenti giustificativi per gli altri importi previsti nelle somme a
        disposizione del progetto definitivo/esecutivo.
 
             ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
 
  1. E' facoltà della Provincia risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
    1456 CC nei seguenti casi:
      a)   interruzione del servizio senza giusta causa;
      b)   inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei
        regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
      c)   cessione del contratto;
      d)   scioglimento della società o comunque qualora si verifichino sostanziali modifiche
        nella struttura della medesima tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base
        del quale il contratto è stato stipulato;
      e)   concessione in subappalto totale o parziale del servizio;
      f)   è inoltre specificatamente prevista la risoluzione anticipata, anche parziale, da parte
        della Provincia per mutate esigenze di servizio;
      g)  necessità di adeguare le risorse finanziarie del contratto per effetto di modifiche
        legislative che incidono sulle entrate dell’Ente.
  In tutti i casi di risoluzione, nulla sarà dovuto alla società per qualsiasi titolo, né per
  risarcimento, per indennizzo o quant'altro.
 
                 ART. 10 – DIRITTO DI RECESSO
                            
  1. La Provincia può in qualsiasi momento e con preavviso di 60 giorni recedere
    unilateralmente dal presente contratto qualora disposizioni imperative di legge rendessero
    obbligatorio un perso regime di affidamento o mantenimento della partecipazione nella
    società. In tali casi la Provincia non dovrà riconoscere alla società nessuna somma ad alcun
    titolo per interruzione del rapporto contrattuale.
  2. La Provincia può, inoltre, recedere dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico,
    anche conseguenti al mutare dei presupposti giuridici e legislativi che ne hanno determinato
    la sottoscrizione.
 
            ART. 11 – RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
                            
  1. La Società è responsabile dei danni causati a persone e/o a cose nello svolgimento della
    propria attività, sollevando da ogni responsabilità la Provincia nello svolgimento del
    servizio. La Società nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto ha l'obbligo di
    uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari.
  2. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
    Legge 13.08.2010, n. 136.
  3. La Società è responsabile del trattamento dei dati riferiti alle attività del presente contratto,
    di cui viene a conoscenza in ogni modo, ed è tenuta a trattarli secondo le vigenti disposizioni
    di legge.
 
                           
                  ART. 12 – CONTROVERSIE
                           
  1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione
    ed esecuzione del presente Contratto, e che non sia possibile comporre in via amichevole,
    sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
 


                     ART. 13 – RINVIO
                           
  1. Per quanto non disposto o in contrasto si rinvia alla legislazione vigente.
 
 


                ART. 14 - NORME TRANSITORIE
                           
  1. Le spese relative al contratto sono a carico della Società comprese quelle dell'eventuale
    registrazione fiscale che si effettuerà solo in caso d'uso. Per quanto non previsto nel presente
    contratto si rinvia alle norme del Codice civile.
 
 
               ART. 15  - DOMICILIO DELLE PARTI
                           
  1. Agli effetti della presente convenzione, la Provincia elegge domicilio in Vicenza, Contrà
    Gazzolle,1 mentre la Società elegge domicilio in  Vicenza, in Via Zamenhoff, 829.
 
                       SEZIONE 2
                           
  GESTIONE DELLE STRADE E SERVIZI TECNICI INERENTI IL PATRIMONIO
              PROVINCIALE



                           
             ART. 16 - COMPITI E ATTIVITA’ AFFIDATI
                          
  1. La Provincia affida alla Società il servizio relativo alla gestione delle strade provinciali
    inpiduate con l’Allegato “A” quale parte integrante del presente contratto comprese le
    pertinenze patrimoniali e i servizi tecnici inerenti il patrimonio provinciale.
  2. La Società è incaricata, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sugli appalti
    pubblici, di:
      a)   attuare gli interventi inseriti nell’Elenco annuale dei lavori approvato dalla
        Provincia, con riferimento al Programma triennale della Viabilità, e comunicato dalla
        Provincia alla Società;
      b)   effettuare la manutenzione ordinaria delle strade provinciali sulla base del
       programma e delle risorse definite annualmente inclusi i servizi tecnici ed operativi
       funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della
       provincia.
      c)   predisporre la progettazione necessaria per l’aggiornamento e la realizzazione  del
        Piano Triennale;
      d)   garantire l’adeguata vigilanza sullo stato della rete viaria provinciale intervenendo
       prontamente al fine di evitare danni o disagi all’utenza.
      e)   assicurare i servizi tecnici di supporto all’attività provinciale di gestione degli
        edifici  di competenza della Provincia.
      L’attività di programmazione è di esclusiva competenza della Provincia.



              ART. 17 - PROPRIETA’ DELLE OPERE


  1. Le strade, inpiduate nell’Allegato A, e le relative pertinenze anche patrimoniali affidate in
    gestione alla società, sono di proprietà della Provincia, ed i nuovi interventi realizzati in
    ragione del presente Contratto saranno di proprietà della stessa cui dovranno essere
    riconsegnati complessivamente, al termine dell’affidamento, in buono stato d’uso e
    funzionamento.


ART. 18 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI CUI ALL’ART. 163 D.LGS 50/2016 


  1. La Società è tenuta ad eseguire gli interventi di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 207/2010
    dovuti a eventi straordinari, o non prevedibili, resi comunque necessari per fatti
    imprevedibili o per ragioni di pubblica incolumità.
  2. La Società informa tempestivamente e comunque entro 3 giorni dall'ordinazione fatta a terzi,
    mediante comunicazione via mail agli indirizzi: llpp@provincia.vicenza.it e
    ragioneria@provincia.vicenza.it gli interventi da eseguire o in corso di esecuzione con la
    precisazione della tipologia e della spesa presunta per l’assunzione dei provvedimenti di
    competenza. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, dovrà essere resa alla
    Provincia la completa documentazione tecnica ed amministrativa.   
 
               ART. 19 - OCCUPAZIONE DI SUOLO
                          
  1. La Società ha facoltà di occupare in  modo temporaneo o  permanente la  superficie o il
    sottosuolo delle strade  e di altre aree messe a disposizione dalla Provincia, per la sosta o
    posa di attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento delle attività del presente
    Contratto di Servizio, in conformità alle relative convenzioni accessorie d’uso dei beni
    demaniali e del patrimonio indisponibile di cui all' articolo 1 comma 2.
 
           ART. 20  - MODALITA’ E FORME DI CONTROLLO
                          
  1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel programma annuale delle manutenzioni
    ordinarie e nell’Elenco annuale dei lavori, la Società predisporrà, in accordo con la
    Provincia e nel rispetto dei tempi indicati nel Programma triennale dei LL.PP., appositi
    documenti di programmazione (diagrammi di GANTT) nei quali saranno indicate le attività
    da svolgere e le relative scadenze temporali previste.
  2. Con incontri periodici la Società fornirà l’aggiornamento sull’andamento degli interventi
    inseriti nei documenti di programmazione.
 
                      SEZIONE 3
                          
      ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVITA’ ESPROPRIATIVA


             ART. 21 - COMPITI E ATTIVITA’ AFFIDATI
                          
  1. La Provincia assegna alla Società le seguenti attività nell'ambito dei procedimenti
    espropriativi relativi alle opere di competenza provinciale o delegate che interessano il
    servizio Mobilità:
      a) immissione in possesso dei beni con la redazione del verbale di immissione in
        possesso e del verbale di stato di consistenza;
      b) predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni che i proprietari espropriandi
        inoltrano a seguito degli avvisi di avvio del procedimento di cui agli artt. 11 e 16 del
        D.P.R. 327/01;
      c) redazione dei frazionamenti catastali delle superfici da acquisire.


                      SEZIONE 4 
 ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COME
PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.
              ART. 22 –  COMPITI E ATTIVITA’ AFFIDATI
                              
   1. La Provincia di Vicenza affida alla Società il servizio di istruttoria per il rilascio dei
    provvedimenti amministrativi che il Codice della Strada ed il Regolamento di attuazione
    prevedono per l’Ente proprietario della Strada
            A titolo esemplificativo gli atti istruttori sono finalizzati a:
      a)      Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
      b)     Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
      c)      Poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade
      d)     Competenze per le autorizzazioni e le concessioni
      e)      Opere, depositi e cantieri stradali
      f)       Accessi e diramazioni
      g)      Pubblicità sulle strade
      h)      Attraversamenti ed uso della sede stradale
 
   2. La società svolge il servizio affidato con il tramite dell’Ufficio Unico Mobilità con a capo un
    dirigente della Provincia.
   3. Rientrano nei compiti relativi alle suddette materie pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-
    osta, ordinanze, e atti di assenso comunque denominati, nonché tutte le altre attività
    strumentali, ausiliarie e collegate ai servizi affidati e comunque ritenuti necessari per
    garantire la sicurezza e fluidità del traffico veicolare.
   4. In caso di danno provocato da terzi al patrimonio inerente la rete viaria provinciale, alla
    Società spetta l'obbligo di provvedere al ripristino, alla messa in sicurezza e alla
    comunicazione tempestiva del preventivo di spesa alla Provincia. La gestione legale della
    pratica per il risarcimento e il conseguente introito spettano alla Provincia. Gli importi
    introitati inferiori ai € 3.000,00 saranno girati alla Società a titolo di rimborso; per i
    risarcimenti di importo superiore si valuterà a seconda del caso. 


             ART. 23  - ATTIVITA’ ESCLUSA DAL SERVIZIO
                              
   1. Restano esclusi dal servizio i compiti previsti dal Codice della Strada (decreto legislativo 30
    aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) i cui agli artt.:
     art.13 (norme per la costruzione e gestione delle strade);
     art. 36  (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana)
     art. 226 (organizzazione degli archivi ed anagrafe nazionale);
     art. 227 (servizio e dispositivi di monitoraggio relativi all’inquinamento acustico ed
       atmosferico).
   2. Restano altresì esclusi i servizi di Polizia stradale e l’attività di accertamento e violazione
    delle norme del Codice della Strada.
 
                  ART. 24 – TITOLO GIURIDICO
                              
   1. Nell’esercizio di tale servizio la Società agisce per conto della Provincia di Vicenza,
    obbligandosi a specificare negli atti ufficiali gli estremi identificatori del presente atto.


            ART. 25 – OBBLIGHI SPECIFICI DELLA SOCIETA’
 
   1. Nell’esercizio dei poteri e compiti affidati la Società si impegna a rispettare le prescrizioni di
    legge, gli indirizzi e le direttive della Provincia, della Regione e altri organi competenti già
    in vigore o future.
   2. La Società si impegna ad applicare gli oneri tariffari stabiliti dalle autorità competenti.
   3. Qualora la società introiti somme in nome e per conto della Provincia, ai sensi degli artt. 16
    e 22 del vigente Regolamento provinciale di contabilità, si impegna a riversarle
    trimestralmente entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento
    dovrà essere accompagnato da apposito riepilogo degli incassi.


Costituiscono allegati al presente contratto:
Allegato “A” strade provinciali
 
Vicenza,
 
Per la Provincia di Vicenza ....................... (Sottoscritto con firma digitale)
 
Per la Società VI.ABILITA'S.p.A. ......................... (Sottoscritto con firma digitale)