Regolamento sui procedimenti amministrativi

                    PROVINCIA DI VICENZA


          REGOLAMENTO
      SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
    DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VICENZA

     (adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n.65 del 29/06/2020
modificato con delibere del Consiglio Provinciale n. 72/2012, n. 80/2012, n. 33/2013 e n. 37/2013)



                   Art. 1 –Finalità ed Oggetto

  1. La Provincia di Vicenza,in armonia con i principi generali sanciti dall’ordinamento
comunitario, dal proprio Statuto e dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modifiche ed
integrazioni (legge generale sul procedimento amministrativo, di seguito L. 241/90), si impegna a
garantire nell’esercizio dell’attività amministrativa adeguati livelli di pubblicità, trasparenza,
imparzialità e semplificazione, nel rispetto dell’economicità e dell’efficacia dell’azione
amministrativa, favorendo la massima partecipazione dei cittadini.

  2. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi sanciti sopra menzionati, disciplina i termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza che
debbono essere obbligatoriamente attivati d’ufficio o ad istanza diparte.

  3. Il presente regolamento non concerne i procedimenti preordinati all’adozione di atti
normativi e di contenuto generale.




                     Art. 2 – Rinvio

   1. Per quanto attiene alla disciplina dell’attività amministrativa e dell’efficacia e validità degli
atti amministrativi si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue
successive modifiche ed integrazioni.

  2. Per quanto attiene ai procedimenti in materia di funzioni delegate alle Province, relativi ad
opere o interventi finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, si fa
rinvio ai termini e alle scadenze di rendicontazione stabiliti dalle singole fonti normative che
prevedono la delega di funzione ed il finanziamento.
                Art. 3 – Definizioni e principi generali

   1. Ai fini del presente regolamento si intende per “procedimento amministrativo” l’insieme di
atti susseguenti, tra loro connessi e coordinati, che si conclude con l’adozione del relativo atto finale
espresso, esplicitante la decisione dell’amministrazione, la sua volontà, le valutazioni in merito agli
interessi pubblici e privati dei soggetti coinvolti e le motivazioni delle scelte adottate.

  2. I procedimenti amministrativi di competenza dell’ente debbono concludersi con l’adozione
in un atto espresso nel termine massimo stabilito per ciascuno di essi nelle schede di cui agli allegati
A e B al presente regolamento. In caso di mancata inclusione di un procedimento nelle schede
allegate esso si concluderà nel termine previsto da altra fonte normativa o regolamentare o in
mancanza nel termine massimo di 90 giorni. Le schede C e D allegate al presente regolamento
riportano con mera finalità ricognitiva i procedimenti di competenza dell’ente i cui termini di
conclusione sono definiti da altra fonte normativa o regolamentare.

  3. Il termine del procedimento di cui al comma 2 deve intendersi quale tempo massimo entro
cui deve essere adottato l’atto conclusivo, ivi comprese le fasi intermedie, interne alla Provincia,
necessarie al completamento dell’istruttoria. Ove, nel corso del procedimento talune fasi siano di
competenza di enti persi dalla Provincia, il termine conclusivo è di norma comprensivo anche dei
periodi necessari per l’espletamento delle stesse, salvo persa indicazione riportata nelle schede
allegate.

   4. I procedimenti amministrativi non possono essere aggravati se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. Qualora per fondate difficoltà i termini
fissati non possano essere rispettati nel singolo caso, il responsabile del procedimento ne dà
tempestiva comunicazione agli interessati, motivando le ragioni del ritardo ed indicando il termine
entro cui verrà adottato l’atto conclusivo.

  5. I termini dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi o interrotti a cura del
responsabile del procedimento secondo le disposizioni previste dalla legge. Per “interruzione dei
termini” si intende l’azzeramento del conteggio dei termini del procedimento, mentre per
“sospensione dei termini” si intende il blocco temporaneo della decorrenza dei termini.




                  Art. 4 –Procedimenti d’ufficio

  1. L’avvio d’ufficio del procedimento compete ai soggetti elettivi dell’amministrazione
provinciale e all’organizzazione provinciale laddove esso sia obbligatorio in relazione a circostanze,
termini, oneri e decadenze previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.

   2. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’Amministrazione
provinciale abbia notizia certa del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere oppure, qualora tale
data non sia inpiduabile, dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. Qualora il fatto
presupposto dipenda dall’iniziativa di organo o ufficio di altra Pubblica Amministrazione, il termine
iniziale decorre dalla data di ricevimento della notizia, richiesta o proposta da cui risulta il fatto
medesimo.

  3. La comunicazione di avvio del procedimento trasmessa agli interessati, ovvero il primo atto
del procedimento qualora non si dia luogo a tale comunicazione, riporta espressa indicazione della
data di decorrenza del termine e della data ultima entro cui deve essere concluso il procedimento.
               Art. 5 – Procedimenti ad iniziativa di parte

   1. Il procedimento è attivato su istanza di parte qualora la legge, lo statuto o regolamenti
prevedano la presentazione di una istanza, comunque denominata, all’amministrazione provinciale e
il relativo obbligo a provvedere.

  2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricezione
dell’istanza. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla
ricevuta rilasciata dall’Ufficio di Protocollo generale, nel caso di trasmissione mediante Servizio
postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all’arrivo, ovvero nel caso di trasmissione a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) la data è comprovata dalla ricevuta elettronica di avvenuta
consegna.

  3. La comunicazione di avvio del procedimento trasmessa agli interessati, ovvero il primo atto
del procedimento qualora non si dia luogo a tale comunicazione, riporta espressa indicazione della
data di decorrenza del termine e della data ultima entro cui deve essere concluso il procedimento.




      Art. 6 – Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione

  1. La domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dell’Amministrazione, indirizzata all’organo/ufficio competente e corredata dalla prescritta
documentazione.

   2. Qualora la domanda o l’istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento
di cui agli articoli successivi, ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni, indicando le cause
di irregolarità o di incompletezza.

  3. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell’istanza, il
termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell’istanza regolare o completa.

  4. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di
cui al comma 2, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda.


   Art. 7 – Irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza della domanda
  1. Se l'Amministrazione ravvisa manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in
forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o
di diritto ritenuto risolutivo.


                Art. 8 – Tabella del Procedimento

   1. Le tabelle allegate inpiduano, per ciascun procedimento, l’unità organizzativa responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, l'organo competente dell’adozione dell’atto
finale, il termine fissato per la conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento e
relativi recapiti telefonici e di posta elettronica e, per i procedimenti ad istanza di parte, il link alla
relativa modulistica.
               Art. 9 - Responsabile del Procedimento

   1. Salvo persa determinazione, il responsabile del procedimento è il Dirigente preposto
all’unità organizzativa competente.

  2. Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa può affidare ad altro dipendente la responsabilità
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

  3. In caso di inerzia del responsabile del procedimento, il potere sostitutivo è attribuito al
Vicesegretario Generale dell'ente.

  4. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi
al Vicesegretario Generale dell'ente perchè, entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.

   5. Il Vicesegretario Generale dell'ente entro il 30/01 di ogni anno comunica all'organo di
governo i procedimenti sudpisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è
stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.



        Art. 10 - Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

   1. In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo
iniziato ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con l'esclusione dell'ipotesi
di silenzio qualificato e di concorsi pubblici, l'amministrazione corrisponde all'interessato a titolo di
indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30,00 euro per ogni giorno di ritardo, con
decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non
superiore a 2.000,00 euro.

  2. Al fine di ottenere l'indennizzo l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo attribuito
al Vicesegretario Generale nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento.

   3. Nel caso in cui il Vicesegretario Generale, titolare del potere sostitutivo, non emani il
provvedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto o non liquidi
l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso
presso l'autorità competente, ai sensi della normativa vigente.