Protocollo di legalità sottoscritto il 09/10/2025

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Prefetture della
Regione Veneto




   PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA
  PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
   DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEL
 CONTRASTO ALLA CORRUZIONE NEL SETTORE DEI
   CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
         FORNITURE
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                       PREMESSO

che la tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nei territori del Triveneto,
comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l’innalzamento della soglia di
attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l’adozione di iniziative ed interventi preventivi,
preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell’economia legale;

che le stazioni appaltanti venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche
che determinano, per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto
sui territori di competenza;

che è volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del
preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell’economia, esercitando appieno
– ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti
dalle leggi vigenti;

che è stato riscontrato che spesso l’infiltrazione della criminalità organizzata tende ad annidarsi in
particolari settori di attività che si pongono a valle dell’aggiudicazione, come quelli legati al ciclo
degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell’attività edilizia, ancorché di valore
relativamente modesto o corrispondente agli appalti “sotto soglia”, anche al fine di porre in essere
operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

che con direttiva del Ministro dell’Interno in data 23 giugno 2010, concernente “Controlli antimafia
preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, è stato
posto l’accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di
attività, attraverso la sottoscrizione di specifici Protocolli di legalità che impegnino le stazioni
appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di
valore (cosiddetti “sotto soglia”) ovvero a tutte quelle attività che, nell’ambito dei contratti “sopra
soglia”, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme
perse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo
antimafia;

che nel corso degli anni l’esperienza dei Protocolli di legalità adottati dalle Prefetture in sinergia
con altri Enti ha affermato e consolidato l’utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo
in grado di innalzare il livello di efficacia dell’attività di prevenzione generale amministrativa a fini
antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica,
monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare
riguardo al settore dei pubblici appalti e delle concessioni;

che sono fatte salve le disposizioni che prevedono ulteriori specifici adempimenti di cui all’art. 204,
comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativi all’affidamento degli
interventi al Contraente Generale;

che in data 7 gennaio 2016 è pentata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la
documentazione antimafia (B.D.N.A.), come stabilito dall’art. 99, comma 2 bis, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193;

che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell’Interno ed il Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto ad avviare una reciproca
collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e,
più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

che, in linea con quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, risulta fondamentale che alla
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repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via
amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su
quelli di carattere pattizio;

che appare, pertanto, strategico ampliare l’ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra
Prefetture e
Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di
prevenzione
di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di
affidamento dei contratti pubblici;

che il precedente Protocollo d’intesa sottoscritto il 17 settembre 2019, tra le Prefetture del Veneto,
l’Unione Province del Veneto, l’ANCI Veneto e la Regione del Veneto, è scaduto di validità, per cui
si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di legalità, rinnovando i
contenuti del precedente Protocollo, per tenere conto delle successive modifiche normative, anche
emergenziali, e dell’esigenza di rafforzare ulteriormente gli strumenti pattizi a presidio della tutela
della legalità negli appalti pubblici e nelle concessioni;

                     CONSIDERATO

che la sottoscrizione del presente Protocollo di legalità è finalizzata a mettere nelle migliori
condizioni le Prefetture e le Forze di polizia, Dia in primis, ad effettuare capillari, serrati e
trasversali controlli sugli operatori economici impegnati nella realizzazione di opere o forniture di
servizi finanziati con capitali pubblici, anche tramite accessi diretti sui cantieri di lavoro;

                      PRESO ATTO

che la criminalità opera sul territorio spesso utilizzando la fluttuazione della manodopera, mezzi ed
attrezzature tra imprese perse, è fortemente auspicabile la sottoscrizione del presente Protocollo,
anche da parte di soggetti che saranno chiamati ad impiegare fondi extra regionali, a prescindere
dagli enti eroganti, siano essi nazionali che europei, in virtù dei principi contenuti negli articoli 94
- 98 D.Lgs. n. 36/2023;

                     CONSIDERATO

che è intenzione delle Parti attivare nuove sinergie e intensificare quelle esistenti per implementare
l’azione di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata all’interno dei
procedimenti che riguardano le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture;

che la specifica finalità del presente Protocollo non è quella di aggravare né il committente né
l’operatore economico di ulteriori oneri burocratici, bensì di:
   rafforzare e rendere ancora più tempestive ed incisive le operazioni di controllo preventivo
    già richieste dal legislatore, mediante la conpisione di dati in un contesto telematico più
    ampio che coinvolge tutti gli operatori;
   salvaguardare la libera concorrenza sul territorio, a ferma e netta tutela delle imprese virtuose;
   rafforzare ulteriormente il presidio di legalità allo scopo di tutelare anche l’immagine degli
    enti pubblici in causa;

                        VISTI

il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13
agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni, contenente misure di semplificazione delle

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procedure per il rilascio delle certificazioni antimafia, di accelerazione dei tempi per la stipula dei
contratti pubblici e, altresì, di ampliamento dei controlli sugli appalti;

la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;

il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, recante “Modalità
per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre
2012, n. 190”;

il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. n. 78/2022,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”; l’art. 39, comma 9 D.lgs. n. 36/2023;

il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

il Decreto del Ministro dell’Interno – d’intesa con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti – 21 marzo 2017;

le Delibere C.I.P.E. 6 agosto 2015, n. 62 e la Delibera C.I.P.E. 26 novembre 2020, n. 62;

il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre
2020, n. 120; in particolare, l’art. 83-bis del D.lgs. n. 159/2011, introdotto dall’art. 3, comma 7 del
succitato D.L. n. 76/2020;

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, il
quale stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l’art. 4 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da
sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, il quale stabilisce che, al fine di garantire
efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei
fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di
intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso,
operanti nel territorio del Veneto;

il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante
“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,
nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che
prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che
facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;

le “Seconde linee guida”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di
gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e
antimafia, previste dall’art. 32, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge
11 agosto 2014, n. 144;

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il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n.
2003/568/ GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione
nel settore privato” che ha novellato l’art. 2635 del Codice civile in materia di corruzione nel
settore privato;

l’art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.177 e il D.M. 15 agosto 2017 che attribuiscono
all’Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via esclusiva, dei compiti in materia di legislazione
sociale.


                   TUTTO CIÒ PREMESSO

le Prefetture della Regione del Veneto;
la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti
Amministrativi Regionali di cui alla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla
Legge regionale 14 novembre 2018, n. 42;
l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;
l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d’intesa, ai fini della prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata e del rafforzamento delle misure di contrasto alla
corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni.


                       ART. 1
                     Oggetto e finalità


1. Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine
  di prevenire le infiltrazioni criminali, nonché il rafforzamento delle misure di contrasto alla
  corruzione, assicurando il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza
  nell’ambito dei pubblici appalti.
2. Le Parti coinvolte convengono che il presente Protocollo di legalità, fermi restando gli ulteriori
  specifici strumenti
  pattizi che saranno adottati per appalti aventi analoghe finalità, ha l’obiettivo di:
  a. rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e
  mafiosa, nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalto e di concessione di lavori,
  servizi e forniture pubblici, in armonia con le disposizioni antimafia presenti nell’ordinamento
  giuridico italiano;
  b. promuovere il rispetto delle discipline sull’antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla
  sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nell’ambito dei lavori
  pubblici che delle forniture e servizi pubblici;
  c. migliorare l’interscambio informativo, anche attraverso l’interconnessione di banche dati,
  tra le Pubbliche Amministrazioni interessate per assicurare una maggiore efficacia delle azioni
  di vigilanza, controllo e monitoraggio da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa
  vigente;
  d. potenziare le misure di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici di
  lavori, servizi e forniture.


                       ART. 2
       Referenti incaricati della corretta attuazione del Protocollo di legalità



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1. Ciascuna Parte si impegna a comunicare, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del
  Protocollo di legalità, uno o più soggetti incaricati dell’attività di coordinamento e supporto.
2. I soggetti incaricati:
  a. monitorano l’emanazione di nuove normative statali e regionali, nonché atti amministrativi
  generali di natura regolamentare, valutandone l’incidenza sul presente Protocollo di legalità e
  quindi si impegnano a porre in essere ulteriori atti integrativi, qualora alcune parti del presente
  Protocollo non dovessero risultare più conformi ai dettami normativi;
  b. si impegnano, assumendo congiuntamente le iniziative ritenute più opportune per l’attuazione
   delle nuove
  previsioni normative.
3. Successivamente alla stipula del Protocollo, la Prefettura di Venezia, quale soggetto coordinatore
  istituisce, con proprio decreto, una “Cabina di regia” operante presso la propria sede, allo scopo
  di effettuare un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di
  specifiche problematiche di rilievo.
  Alla Cabina di regia parteciperanno i rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo ed
  eventuali altri soggetti che si riterrà opportuno inpiduare in relazione alle caratteristiche degli
  interventi.
  La “Cabina di regia” si riunirà mediante incontri periodici, con cadenza annuale o
  appositamente convocata laddove se ne ravvisi la necessità.
4. La Regione del Veneto si impegna a promuovere un incontro annuale della Commissione regionale
  appalti di cui all’art. 57 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni,
  con le Prefetture del Veneto, finalizzata, tra l’altro, alla illustrazione dei risultati raggiunti e alla
  verifica di nuove sinergie operative anche sotto il profilo delle risorse umane, strumentali e
  tecnologiche. All’incontro possono essere invitati, su segnalazione delle Prefetture medesime,
  la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, e altri soggetti pubblici e privati
  potenzialmente interessati.
5. ANCI Veneto e UPI Veneto si impegnano a promuovere presso i Comuni, la Città Metropolitana
  di Venezia, le Province e loro associazioni, l’adesione al presente Protocollo di legalità, nonché
  a comunicare alla Prefetture del Veneto e alla Regione l’elenco dei predetti enti, che, mediante
  proprie formali deliberazioni, aderiranno al Protocollo, al fine di unire allo stesso un apposito
  addendum con il riepilogo degli enti aderenti.


                      ART. 3
       Impegni delle stazioni appaltanti in materia di informazione antimafia


1. Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia così
  come previsto dall’art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una
  rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011,
  che configura in capo alle stesse l’obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente
  per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari
  o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
2. Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca
  Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ex art. 99 comma 2-bis, D.Lgs. n. 159/2011, secondo le
  modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193,
  ai fini delle verifiche di cui all’art. 84 del D.Lgs.
  n. 159/2011, i dati riguardanti i soggetti indicati dall’art. 85 del medesimo D.Lgs., per ciascuna
  impresa esecutrice
  degli appalti, subappalti, noli, forniture, o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:
   appalti di lavoro di importo uguale o superiore alla soglia di rilevanza euro-unitaria di
    cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni;
   appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore alla soglia di rilevanza euro-
    unitaria di cui all’art.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni;
   sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, afferenti le
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     cd. attività “sensibili” di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, così come
     modificato e integrato dall’art. 4-bis del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito con
     modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 – (e tutti gli affidamenti a valle
     dell’aggiudicazione principale riconducibili alle attività sensibili) di qualunque importo;
     salvo quanto previsto al punto precedente, subappalti e subcontratti di importo superiore a
     150.000 euro, persi da quelli afferenti alle cd. attività “sensibili” di cui all’articolo 1, comma
     53 della L. n. 190/2012 così come modificato e integrato dall’art. 4-bis del Decreto-Legge 8
     aprile 2020, n. 23 – convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
     gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove
     siano intervenuti patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio
     di infiltrazione mafiosa.
   A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a
   rischio e conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti,
   con soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante
   impatto che possano presentare maggior rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.
   Le parti altresì possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente
   all’aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l’acquisizione delle informazioni
   antimafia anche alle tipologie di prestazioni e servizi e forniture non inquadrabili tra quelle
   ritenute “sensibili”, elencate dall’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, così come modificato
   e integrato dall’art. 4-bis del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito con modificazioni
   dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40.
3.  L’informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del citato D.lgs.
   n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del
   predetto D.Lgs.
   Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
4.  In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla
   competente Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le
   società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc.. La Prefettura competente ai sensi
   dell’art. 90 del D.Lgs. n. 159/2011, nel caso di realizzazione dell’opera in altra provincia si
   raccorda autonomamente con la Prefettura – UTG di quel territorio al fine di acquisire le necessarie
   informazioni.
5.  Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire
   l’espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture
   interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere
   cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di
   realizzazione.
6.  Fatti salvi gli adempimenti di conferimento nella piattaforma informatica di cui al successivo art.
   6 comma 1 del presente protocollo, delle apposite indicazioni dei dati riguardanti gli operatori
   economici, l’obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si
   ricorra a fornitori o prestatori di servizi ed esecutori di lavoro iscritti negli elenchi delle White List
   di cui all’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 o presenti nei medesimi elenchi con la specifica
   voce “Aggiornamento in corso”. Vanno altresì ricompresi gli operatori economici iscritti in
   appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di prevenzione antimafia.
   L’iscrizione dovrà essere verificata attraverso la consultazione della white list pubblicata sul
   sito istituzionale della Prefettura competente come previsto dall’art. 7, comma 2, del Decreto5
   del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2016, ovvero attraverso apposita
   consultazione della BDNA. In esito alla verifica, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, del già
   menzionato D.P.C.M. devono essere comunicati alla Prefettura competente gli estremi
   identificativi delle imprese nei cui confronti è stata acquisita la documentazione antimafia
   attraverso la consultazione dell’elenco; in caso di consultazione attraverso la BDNA sarà
   necessaria solo la comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto.
7.  Il soggetto aggiudicatore può procedere alla stipula dei contratti o all’autorizzazione di
   subcontratti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011,
   qualora il risultato delle verifiche abbia dato esito liberatorio ovvero si sia disposta la misura della
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  prevenzione collaborativa ex art. 94-bis.
  Il soggetto aggiudicatore non può procedere alla stipula dei contratti o all’autorizzazione di
  subcontratti qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il
  controllo giudiziario dell’impresa ai sensi dell’art. 34 bis del Codice antimafia, ovvero sia stata
  disposta la sottoposizione dell’impresa all’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 34 del
  medesimo Codice, nonché nell’ipotesi dell’art. 32, comma 10 del Decreto- Legge 24 giugno
  2012 n. 90.
  Analogo pieto fa capo all’affidatario e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata
  nella filiera. In
  caso di esecuzione d’urgenza si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 10.
8. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione degli appalti pubblici degli imprenditori
  non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.



                        ART. 4
                 Clausole e condizioni atti di gara


1. Le stazioni appaltanti si impegnano a adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o
  nei capitolati speciali d’appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge
  e con le disposizioni euro- unitarie in vigore per l’Italia, clausole e condizioni idonee ad
  incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per
  quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l’applicazione.
2. A tal fine si impegnano sin d’ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti le clausole riportate
  nell’Allegato
  A) al presente Protocollo di legalità.
3. Si impegnano, altresì, a concordare l’inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali
  ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.


                        ART. 5
                 Impegni della Regione del Veneto


1. La Regione del Veneto si impegna a rendere disponibili alle Prefetture e alle componenti dei
  Gruppi interforze - coordinati dalle Prefetture stesse e di cui fanno parte: Questura, Comandi
  Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Centro
  Operativo D.I.A. - i dati relativi alle procedure di aggiudicazione acquisiti mediante le
  piattaforme regionali dell’ecosistema digitale dei contratti pubblici.
2. La Regione del Veneto si impegna altresì ad attivare entro sei mesi e a mettere a disposizione
  delle stazioni appaltanti aderenti al presente Protocollo di legalità un software per
  l’implementazione del “settimanale di cantiere”, anche al fine di agevolare le attività di controllo
  di cui al successivo articolo 7.
3. L’accesso alle risorse informatiche richiamate dal presente articolo e dall’art. 7 comma 3 e
  l’eventuale formazione del personale inpiduato dalle Forze di polizia avverranno senza oneri
  per le Amministrazioni coinvolte, con modalità di utilizzo che dovranno essere oggetto di una
  successiva “intesa tecnica”, soggetta ad approvazione, per assicurare il rispetto della policy di
  sicurezza delle medesime Amministrazioni.



                       ART. 6
                   Monitoraggio e banche dati

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1. La Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione delle Prefetture e delle componenti
  dei Gruppi interforze di cui sopra, i dati acquisiti digitalmente, relativi alle imprese
  aggiudicatarie e alle imprese subappaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori, forniture
  e servizi pubblici, con adeguate misure di sicurezza informatica, nel rispetto delle norme in
  materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Oltre alla documentazione antimafia, le Prefetture potranno effettuare le attività di accertamento di
  cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati dei rispettivi Gruppo Interforze.


                      ART. 7
       Software regionale per l’implementazione del settimanale di cantiere


1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 3, le stazioni appaltanti si impegnano ad inserire nel contratto
  l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di rendere disponibili, nel rispetto della normativa in
  materia di protezione dei dati personali, attraverso idoneo e apposito software regionale entro il
  venerdì di ciascuna settimana i dati relativi alle ditte, ai mezzi ed al personale, compreso il
  personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva,
  in modo da consentire ai componenti dei Gruppi interforze gli opportuni controlli periodici. La
  stessa impresa aggiudicataria si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile
  dell’aggiornamento, da parte dello stesso o di altri soggetti abilitati, del “rapporto giornaliero di
  cantiere” (senza il quale non è consentito l’accesso in cantiere) in formato elettronico,
  contenente l’elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo
  operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
  attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 D.Lgs. n. 159/2011.
  L’obbligo di inserimento dei predetti dati riguarderà tutte le imprese e gli operatori economici
  impegnati nell’esecuzione dei contratti.
  I dati inseriti dall’operatore economico andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui
  al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli
  potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l’obbligo di
  comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni
  livelli di autorizzazione, i dati inseriti e relativi alle presenze giornaliere potranno essere
  modificati solo da personale addetto appartenente alla impresa aggiudicataria.
2. Le stazioni appaltanti inseriscono altresì in tutti i contratti e subcontratti l’impegno delle imprese
  ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di
  riconoscimento di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori
  dati prescritti dall’art. 5 della Legge 13 agosto 2010
  n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso
  documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro; la disposizione non
  si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
3. Le Prefetture del Veneto, mediante i rispettivi Gruppi Interforze, al fine di monitorare gli accessi
  al cantiere oggetto di contratto ovvero alle aree oggetto di concessione per garantire la sicurezza
  sui cantieri e per prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, potranno utilizzare il software di
  cui al comma 1, nel rispetto delle misure a protezione dei dati personali e misure di sicurezza
  informatica, appositamente reso disponibile dalla Regione del Veneto anche alle altre stazioni
  appaltanti che applicano il presente Protocollo per l’adempimento dell’obbligo di cui al comma
  1.
4. I controlli nei confronti degli operatori economici, definiti nel comma 2 dell'art. 93, del D.Lgs.
  n. 159/2011 verteranno, tra l'altro, sulle modalità di inserimento dei dati di cui al comma 1, eseguite
  dalle imprese in ossequio a quanto previsto dal presente Protocollo di legalità. Nello specifico si
  dovrà accertare, oltre alla reale corrispondenza dei dati inseriti con quanto riscontrato in cantiere
  in sede di accesso, le tempistiche di inserimento degli stessi. Tale specifico controllo, che potrà
  essere esercitato attraverso l’utilizzazione del software regionale di cui al comma 1 - nel rispetto
  delle misure di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza informatica
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  - verrà espletato dal personale appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e da
  altri componenti dei Gruppi interforze istituiti presso le Prefetture UTG, allo scopo di attivare,
  in caso di criticità, eventuali approfondimenti informativi. A seguito delle segnalazioni fornite, le
  Prefetture UTG - potranno avviare, mediante i rispettivi Gruppi Interforze, le procedure previste
  dall’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011, per l’accesso ai cantieri. Le risultanze dei controlli effettuati
  dal Gruppo Interforze competente, verranno comunicate alle stazioni appaltanti ai fini
  dell’applicazione delle penali relative all’inosservanza degli obblighi previsti dal seguente
  comma 5.
5. Il mancato rispetto dei termini previsti o l’inadempimento, sia pure parziale, degli impegni
  assunti riguardo le prescrizioni previste per il “Settimanale di Cantiere” comporta:
   in sede di primo accertamento da parte dei componenti del Gruppo interforze, l’applicazione
    da parte della stazione appaltante di una penale contrattuale pari all’1% dell’importo del
    contratto e comunque in misura non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00);
   in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione da parte
    della stazione appaltante di una penale contrattuale pari al 2% dell’importo del contratto e
    comunque in misura non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00);
   in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione da parte
    della stazione appaltante, di una penale contrattuale pari al 3% dell’importo del contratto e
    comunque in misura non superiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00) e la risoluzione del
    contratto medesimo ai sensi dell’art. 1356 del Codice civile.
6. Le penali previste dal protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore
  direttamente nei confronti dell’affidatario ovvero per il suo tramite qualora rivolte ai
  subcontraenti. In tutti casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG
  competente.
7. Le somme provenienti dall’applicazione delle penali di cui al comma 5 sono destinate a
  rafforzare l’azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti
  pubblici da parte delle Forze di Polizia e dei Gruppi Interforze Antimafia.


                         ART. 8
                  Tracciabilità dei flussi finanziari


1. Nell’ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e
  servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche
  attraverso lo strumento della “tracciabilità dei flussi finanziari”, nelle transazioni finanziarie
  connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni
  appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 recante
  “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto- Legge 12
  novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante “Misure urgenti
  in materia di sicurezza”.
2. Nell’ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei
  contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
  sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo
  di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri
  gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le
  transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all’art. 3
  comma 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cioè banche e Poste
  Italiane S.p.A.
4. Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei
  confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione
  immediata del vincolo contrattuale o           della   revoca   dell’autorizzazione    al

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  subappalto/subcontratto.
5. I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i
   contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera
   ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme
   sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di
   esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali
   verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
6. Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di
   riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative
   operanti sul territorio regionale.
7. Nell’ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e
   servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche
   attraverso lo strumento della “tracciabilità dei flussi finanziari”, nelle transazioni finanziarie
   connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni
   appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 recante
   “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto- Legge 12
   novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante “Misure urgenti
   in materia di sicurezza”.
8. Nell’ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei
   contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
   sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo
   di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri
   gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le
   transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all’art. 3
   comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.
10. Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei
   confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione
   immediata del vincolo contrattuale o           della   revoca   dell’autorizzazione    al
   subappalto/subcontratto.
11. I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i
   contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera
   ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme
   sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di
   esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali
   verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
12. Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di
   riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative
   operanti sul territorio regionale.



                       ART. 9
      Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito della realizzazione di opere e infrastrutture anche non prioritarie e quindi prive di
  specifici protocolli di legalità, al fine di contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità
  organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario
  sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi
  adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si
  impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso ciascuna Prefettura-UTG un apposito “Tavolo di
  monitoraggio dei flussi di manodopera”, che riunendosi a cadenze periodiche, procederà ad
  inpiduare i singoli appalti da monitorare, sia in relazione alla loro particolare rilevanza sotto il
  profilo delle risorse economiche stanziate che in relazione alla natura dell’opera e del territorio
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    Protocollo p_vi/aooprovi GE/2025/0056810 del 02/12/2025 - Pag. 12 di 28



  interessato, in linea con quanto previsto dal decreto interministeriale del 21 marzo 2017 e secondo
  le direttive indicate dal C.C.A.S.I.I.P. (Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle
  Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari), nella seduta del 25 giugno 2020.
3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il
  Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso ciascuna Prefettura-
  UTG.
  Del predetto “Tavolo” fanno altresì parte, un funzionario dell’Ispettorato del Lavoro, i
  rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli edili, nonché una
  rappresentanza del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro al fine di conferire maggiore
  incisività all’azione di monitoraggio dei tentativi di infiltrazione criminale nel comparto di
  specialità. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti dei soggetti aggiudicatori degli appalti
  inpiduati per il monitoraggio di cui al precedente comma 2. Alle riunioni possono partecipare,
  su invito della Prefettura-UTG, rappresentanti della Regione ed altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il “Tavolo” potrà
  altresì esaminare eventuali questioni inerenti alle criticità riguardanti l'impiego della manodopera,
  anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o
  in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il soggetto
  aggiudicatore informa il “Tavolo” delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei
  lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18
  del D.Lgs. n. 81/2008.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell’opera ricada nei territori di più province, il “Tavolo”, d’intesa
  tra le Prefetture
  interessate, potrà essere unico per la trattazione del caso di specie, ai fini del necessario raccordo
  tra le stesse.
7. Per le opere sottoposte al monitoraggio del “Tavolo”, il “Referente di cantiere” dell’opera
  monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del
  “Settimanale del cantiere” che contenga l’indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti
  impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono
  comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a
  dati già inseriti.
8. L’inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui
  all’art. 7, comma 5.



                        ART. 10
                    Risoluzione del contratto


1. Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, emergano
  elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società o imprese interessate, la
  Prefettura competente, una volta notificato il provvedimento interdittivo all’impresa ai sensi
  dell’art. 92, comma 2-ter D.Lgs. n. 159/2011, ne darà comunicazione secondo le modalità stabilite
  dall’art. 91, comma 7-bis, anche alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la
  clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti
  alla realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi e la relativa penale.
  La clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso, opera anche in caso di diniego di
  iscrizione alla White List, secondo la disciplina di cui alla L. n. 190/2012 e successive
  modificazioni intervenute.
2. Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 92 del D.Lgs.
  n. 159/2011, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione
  antimafia sotto condizione risolutiva. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e
  del subcontratto o dell’autorizzazione del subappalto vengano rilasciate informazioni
  interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

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    Protocollo p_vi/aooprovi GE/2025/0056810 del 02/12/2025 - Pag. 13 di 28



3. Le clausole risolutive sono conformi alle clausole tipo riportate nell’Allegato A) di cui all’articolo
 4 del presente Protocollo.



                        ART. 11
                 Efficacia del Protocollo di legalità


1. Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione
 agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a
 decorrere dalla data di stipulazione. Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della
 scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.


Venezia,
Letto, approvato e sottoscritto




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       Firmato Digitalmente da/Signed by:
          IL PREFETTO DI VENEZIA
       DARCO PELLOS
                                   IL PRESIDENTE DELLA
                                   REGIONE DEL VENETO
       In Data/On Date:                           ZAIA LUCA
       venerdì 8 agosto 2025 13:57:17
                                          REGIONE DEL VENETO
                                          Titolare
                                          09.10.2025 13:10:03
        IL PREFETTO
      Firmato         DI BELLUNO
          Digitalmente da/Signed by:                   GMT+02:00
      ANTONELLO ROCCOBERTON

      In Data/On Date:
                                   IL PRESIDENTE UPI VENETO
      martedì 19 agosto 2025 18:14:09
                                         Stefano Marcon
          IL PREFETTO DI PADOVA                     07.08.2025 15:15:50
      Firmato Digitalmente da/Signed by:                  GMT+01:00
       GIUSEPPE FORLENZA

      In Data/On Date:
       mercoledì 20 agosto 2025 13:15:55
                                   IL PRESIDENTE ANCI VENETO
                                                Mario Conte
          IL PREFETTO DI ROVIGO                            07.08.2025
Firmato Digitalmente da/Signed by:                               12:12:44
FRANCA TANCREDI
                                                GMT+02:00
In Data/On Date:
lunedì 11 agosto 2025 10:14:55


          IL PREFETTO DI TREVISO
 Firmato Digitalmente da/Signed by:
  ANGELO SIDOTI

 In Data/On Date:
  lunedì 1 settembre 2025 13:28:06
          IL PREFETTO DI VERONA
Firmato Digitalmente da/Signed by:
 DEMETRIO MARTINO
                                   FILIPPO ROMANO
In Data/On Date:
 venerdì 5 settembre 2025 18:27:38
                                   03.09.2025
          IL PREFETTO DI VICENZA               12:14:35
                                   UTC




          (per presa visione relativamente all’art.9)

          Il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Area Metropolitana di Venezia

          EDILCASSA

          Veneto ANCE

          Veneto

          Fillea

          CGIL

          Filca

          CISL

          Feneal

          UIL



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   Allegato A) - documentazione di gara e contrattuali -


ART. 4 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ




CLAUSOLA N. 1-A
CLAUSOLA N. 1-B   Applicazione clausole “Protocollo”
CLAUSOLA N. 1-C
CLAUSOLA N. 1-D
CLAUSOLA N. 2    Elenco degli affidamenti

CLAUSOLA N. 3-A
          Clausola risolutiva espressa
CLAUSOLA N. 3-B
CLAUSOLA N. 4-A
          Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia
CLAUSOLA N. 4-B
CLAUSOLA N. 5    Posizioni previdenziali e assicurative
CLAUSOLA N. 6    Referente di cantiere
CLAUSOLA N. 7-A
CLAUSOLA N. 7-B   Tesserini identificativi
CLAUSOLA N. 7-C

CLAUSOLA N. 8-A
CLAUSOLA N. 8-B   Comunicazione tentativi di estorsione
CLAUSOLA N. 8-C

CLAUSOLA N. 9-A
          Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione
CLAUSOLA N. 9-B

CLAUSOLA N. 10-A
          Ulteriori obblighi informativi
CLAUSOLA N. 10-B
CLAUSOLA N. 11-A
          Tracciabilità flussi finanziari
CLAUSOLA N. 11-B

CLAUSOLA N. 12   Risoluzione del contratto




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               Applicazione clausole “Protocollo”

                   CLAUSOLA N. 1-A
TIPOLOGIE CONTRATTUALI         Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

                    Lex specialis: Bando di gara/lettera d’invito/disciplinare
DOCUMENTO
                    di gara
                    /….

“Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto in data / / ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, consultabile sul sito __________       : http://www.____________
La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione
dalla presente procedura di affidamento”.
                    CLAUSOLA N. 1-B
                    Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di
DOCUMENTO
                    gara/lettera
                    d’invito/disciplinare di gara/…. integrativa del DGUE

“Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare
incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara/lettera d’invito/disciplinare di
gara/…., ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data
/ / ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata e del
contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
consultabile sul sito           : http://www.                 .”
                   CLAUSOLA N. 1-C
DOCUMENTO                Contratto principale/capitolato/altro documento
                    contrattuale

“L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di
legalità sottoscritto in data / / ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”
                   CLAUSOLA N. 1-D
                    Contratti di subappalto e subcontratti così come
                    previsti
DOCUMENTO                dall’art. 3



“Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità”
sottoscritto in data / / ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

            *********************************************
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                Elenco degli affidamenti

                  CLAUSOLA N. 2
TIPOLOGIE CONTRATTUALI        Contratti pubblici di lavori

DOCUMENTO               Contratto principale/capitolato/altro documento
                   contrattuale

“L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.”


           *********************************************
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                Clausola risolutiva espressa


TIPOLOGIE CONTRATTUALI         Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
                   CLAUSOLA N. 3-A
DOCUMENTO                Contratto principale/capitolato/altro documento
                    contrattuale

“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni
interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata
a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale
nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante,
del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto
relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica
del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la
risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di
cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad
inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda
l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche
di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il
maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali
saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure
incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite
dalla Prefettura.”
                    CLAUSOLA N. 3-B
                    Contratti di subappalto e subcontratti
DOCUMENTO


“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente (inciso da inserire per i
soli contratti di subappalto: previa revoca dell’autorizzazione al subappalto), qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior
danno. Le somme provenienti dall’applicazione delle penali sono affidate in custodia
all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza
dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”


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 Protocollo p_vi/aooprovi GE/2025/0056810 del 02/12/2025 - Pag. 19 di 28



         Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia (eventuale)


                     Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali
                     devono essere richieste le informazioni antimafia anche
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
                     ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Protocollo

                    CLAUSOLA N. 4-A
                     Contratto   principale/capitolato/altro  documento
                     contrattuale e contratti di subappalto e subcontratti
DOCUMENTO
                     aventi ad oggetto attività maggiormente esposte a
                     rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, commi
                     53 e ss. L. n. 190/2012

“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd.
“White-list” in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui
dell’articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell’iscrizione nelle predette
liste”.
CLAUSOLA N. 4-B (applicabile fino al 20/06/2026, ex art. 14, comma 4 bis D.L. 76/2023,
salva proroga)
                     Per i soli appalti PNRR/PNC. Contratto
                     principale/capitolato/altro documento contrattuale e
DOCUMENTO
                     contratti di subappalto e subcontratti aventi ad oggetto
                     attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
                     mafiosa di cui
                     all’art. 1, commi 53 e ss. L. n. 190/2012

“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
3, commi 2 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11
settembre 2020, n. 120, in quanto stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria
provvisoria, in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia”.


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   Protocollo p_vi/aooprovi GE/2025/0056810 del 02/12/2025 - Pag. 20 di 28



               Posizioni previdenziali e assicurative


TIPOLOGIE CONTRATTUALI          Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
                     CLAUSOLA N. 5
                      Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di
DOCUMENTO                  gara/lettera
                      d’invito/disciplinare di gara/….. integrativa del DGUE

“Il sottoscritto operatore economico dichiara di possedere le seguenti posizioni previdenziali
e assicurative:
– INPS: sede di                   , Via              matricola
  n.                        (nel caso di iscrizione presso più sedi
  indicarle tutte);
– INAIL: sede di                    , Via                matricola
n. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
– CASSA EDILE: sede di                     , Via
   matricola n.
                (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
– INARCASSA: sede di                     , Via             matricola
   n.
                (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
– Altra cassa (specificare)                 n. matricola
In   caso di    non  iscrizione ad   uno  degli  Enti   suindicati, indicarne i
    motivi
                                      .
La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla
posizione previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici”.


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 Protocollo p_vi/aooprovi GE/2025/0056810 del 02/12/2025 - Pag. 21 di 28



                  Referente di cantiere


TIPOLOGIE CONTRATTUALI         Contratti pubblici di lavori
                   CLAUSOLA N. 6
DOCUMENTO                Contratto principale/capitolato/altro documento
                    contrattuale

“1. L’appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il
venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in
distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in
modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso
appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo
aggiornamento del “rapporto giornaliero di cantiere” (senza il quale non è consentito
l’accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l’elenco nominativo del personale,
dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le
necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso
di cui all’art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in
tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed
andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso
di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi
anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l’obbligo di comunicazione entro 24 ore
alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione,
i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da
personale addetto appartenente all’appaltatore.
2. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa
alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei
mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento,
subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative
qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere,
nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui
targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di
trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture
alle Forze di Polizia.
4. L’inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:
 – in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale
   pari all’1 % dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000
   cinquemila/00);
 –in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale
   pari al 2 % dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000
   (diecimila/00);
– in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una
   penale pari al 3% dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad €
   15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1356
   del Codice civile.
5. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del
   Tavolo di cui all’articolo 9 del Protocollo, il “Referente di cantiere” dell’opera
   monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio
   del “Settimanale del cantiere” che contenga l’indicazione delle imprese e i nominativi
   dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche
   professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti
   e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.”
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  Protocollo p_vi/aooprovi GE/2025/0056810 del 02/12/2025 - Pag. 22 di 28



                  Tesserini identificativi


TIPOLOGIE CONTRATTUALI         Contratti pubblici di lavori
                    CLAUSOLA N. 7-A
                     Contratto principale/capitolato/altro documento
DOCUMENTO
                     contrattuale

“1. L’appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga
costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art. 15 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
recante gli ulteriori dati prescritti dall’art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione
oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai
fini della rilevazione dell’orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto
ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
2. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:
– in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale
  pari all’1% dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000
  cinquemila/00);
– in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale
  pari al 2 %
  dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
– in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una
  penale pari al 3% dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad €
  15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1356
  del Codice civile.”
                    CLAUSOLA N. 7-B
DOCUMENTO                Contratti di subappalto e subcontratti

“1. Il subappaltatore/subcontraente si impegna ad assicurare che il personale presente in
cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art. 15 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall’art. 5 della L. 136/2010, anche ai
fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento
sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro; la disposizione non si
applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
2. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:
– in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale
  pari all’1% dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000
  cinquemila/00);
– in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale
  pari al 2 %
  dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
– in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una
  penale pari al 3% dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad €
  15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1356
  del Codice civile.”
3. Le penali di cui al comma 2 sono applicate dalla stazione appaltante e dalla stessa
incamerate per il tramite dell’impresa appaltatrice.


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 Protocollo p_vi/aooprovi GE/2025/0056810 del 02/12/2025 - Pag. 23 di 28



                Comunicazione tentativi di estorsione


TIPOLOGIE CONTRATTUALI         Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
                   CLAUSOLA N. 8-A
DOCUMENTO                Contratto principale/capitolato/altro documento
                     contrattuale

“1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna
a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati
con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/
nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il
subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1.”
                  CLAUSOLA N. 8-B
DOCUMENTO                Contratti di subappalto e subcontratti

“Fermo    restando   l’obbligo   di   denuncia   all’Autorità   giudiziaria,   il
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione della prestazione nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.”
                   CLAUSOLA N. 8-C
       (da inserire previa idonea valutazione della Stazione appaltante)
DOCUMENTO                Contratto principale/capitolato/altro documento
                     contrattuale

“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa
comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di
pressione criminale.
2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la
revoca
immediata dell’autorizzazione al subcontratto.”


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   Protocollo p_vi/aooprovi GE/2025/0056810 del 02/12/2025 - Pag. 24 di 28



               Prevenzione interforze illecite- misure anticorruzione


  TIPOLOGIE CONTRATTUALI           Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
                      CLAUSOLA N. 9-A
                       Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di
  DOCUMENTO                 gara/lettera d’invito/disciplinare di gara/…. integrativa
                       del DGUE
  “Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le
  seguenti clausole, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:
    – l’affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e
      alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
      manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti
      d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
      contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
      contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di
      pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni
      relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare
      o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
    – la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
      1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
      compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare
      o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
      c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis
      c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”
                     CLAUSOLA N. 9-B
  DOCUMENTO                  Contratto principale/capitolato/altro documento
                        contrattuale

  “1. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla
  Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
  confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto
  adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
  inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art.
  1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che
  abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
  misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del
  c.p..
  2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456
  c.c., qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
  dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
  per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
  quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353
  c.p. e 353-bis c.p.”

n.b. L’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa
intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta
comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
                                                        24
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                                     25
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               Ulteriori obblighi informativi

TIPOLOGIE CONTRATTUALI        Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
                  CLAUSOLA N. 10-A
DOCUMENTO               Contratto principale/altro documento contrattuale

“1. L’operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione
appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle
loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione
del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o
l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.”
                  CLAUSOLA N. 10-B
DOCUMENTO               Contratto principale/altro documento contrattuale

“1. L’operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto
pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna
informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l’esecuzione del
contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in
termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.”




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                      Tracciabilità flussi finanziari


TIPOLOGIE CONTRATTUALI               Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
                         CLAUSOLA N. 11-A
DOCUMENTO                       Contratto principale/altro documento contrattuale

“1. L’affidatario (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L
24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in
materia di fatturazione elettronica.
3. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all’Allegato A “Formato della fattura
elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a ,
(indirizzo) Codice Fiscale ………. – P.IVA …….. – Codice univoco di riferimento ( ).       La
fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n.
6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta
affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: (…) (ove
previsto) e CIG: (…); l’omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta
l’impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.
4. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia
dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”

                         CLAUSOLA N. 11-B

DOCUMENTO                       Contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle
                           imprese

“1. L’operatore economico (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’operatore
economico (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante
......................................................................................................... identificato con il CIG n.
(…) e CUP n. (…) (ove previsto), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’operatore economico (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’operatore
economico (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante-
Ufficio/Struttura ( ) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.
3. L’operatore economico (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’affidatario
(…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla stazione appaltante-
Ufficio/Struttura ( .............................................................................................. )



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Protocollo p_vi/aooprovi GE/2025/0056810 del 02/12/2025 - Pag. 28 di 28



               Risoluzione del contratto


                    Contratti pubblici di lavori, servizi e
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
                    forniture/subappalti/subcontratti
                    CLAUSOLA N. 12
DOCUMENTO                Contratto principale/altro documento contrattuale

“La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità
non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il
pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell’applicazione delle penali previste”.