Protocollo di legalità in formato aperto
ALLEGATO A DGR nr. 951 del 02 luglio 2019 pag. 1 di 11
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Venezia,
PREMESSO
che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce
che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
che il 21 novembre 2000 il Ministero dell’Interno e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato, tra l’altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e
la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi “Protocolli di Legalità” tra
Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;
che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle
infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle “grandi opere” per la
prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
che l’art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l’ambito di applicazione di tale azione di
monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai
cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;
che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che
disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle
imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici;
che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di
soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che prevede, tra l’altro, all’art.
3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;
che l’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con
l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nell’attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la
pubblica amministrazione, che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa,
riguardano ogni “ipotesi” in cui l’attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia
di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, soggetta a SCIA;
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la
promozione dell’istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la
sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;
che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 ”;
che l’art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da
sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti
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forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione
promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali
preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;
che con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2017, adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il
Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Infrastrutture e Trasporti, sono state inpiduate le procedure di
monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa con l’istituzione presso il Ministero dell’ Interno di un apposito Comitato di
Coordinamento;
VISTI
la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;
le “Seconde linee guida”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal
Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/ GAI del
Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” che ha
novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;
la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al
Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;
il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti
in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità
del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con
riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che prevede un inasprimento del trattamento
sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di
subappalto;
RITENUTO
che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza
significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione
antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e
prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;
che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno,
risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i
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contenuti rispetto alle perse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla
realizzazione di un’unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;
che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche
assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa,
attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di
infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;
che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano,
per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;
che sono fatte salve le disposizioni dell’art. 194, comma 3, letta. d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relative
all’affidamento degli interventi al Contraente Generale;
che in data 7 gennaio 2016 è pentata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la
documentazione antimafia ( B.D.N.A.), come stabilito dall’art. 99, comma 2 bis, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal DPCM 30 ottobre 2014, n.
193;
che il precedente Protocollo d’intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l’Unione
Province del Veneto, l’ANCI Veneto e la Regione del Veneto, rinnovato il 7 settembre 2015, con durata di
tre anni dalla data della stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione
del presente Accordo di legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari
aggiornamenti ed integrazioni;
che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d’intesa per le finalità suesposte;
che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell’Interno ed il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una
coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella
gestione della cosa pubblica;
che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di
infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d’affari e della criminalità
comune;
che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano
puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva
non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;
che appare, pertanto, strategico ampliare l’ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra
Prefetture e Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un
mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze
illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
che è interesse della parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di
legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l’introduzione, accanto alle tradizionali clausole
antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non
strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;
che, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l’obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione,
appare opportuno introdurre nel presente Protocollo di legalità apposite clausole volte a riconoscere alla
Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta l’impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura
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cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell’amministratore pubblico responsabile
dell’aggiudicazione;
che, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità
per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie
consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi
tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria;
che l’attivazione di tali strumenti risolutori dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all’ANAC dal
Decreto Legge n. 90/2014;
RITENUTO
che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella
realizzazione delle opere pubbliche è necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri
soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;
che risulta indispensabile adottare con immediatezza le misure, anche organizzative, per la scrupolosa ed
uniforme attuazione degli indirizzi di cui al citato Protocollo d’intesa del 15 luglio 2014, nello sforzo
comune di prevenzione dei fenomeni di corruzione e realizzazione della trasparenza amministrativa,
attraverso anche le attività di monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nella esecuzione
delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente
“Inpiduazione de delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la
prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero
dell’Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento”.
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Prefetture della Regione del Veneto;
la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi
Regionali di cui alla L.R. 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla L.R. 14 novembre 2018, n. 42;
l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;
l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;
convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d’intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed
integrazioni, i contenuti del Protocollo d’intesa, sottoscritto il 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, per una durata di tre anni.
ART. 1
Oggetto
Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire
le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza
nell’ambito dei pubblici appalti.
ART. 2
Clausole e condizioni atti di gara
Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati
speciali d’appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni
comunitarie in vigore per l’Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la
trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale, curandone l’applicazione.
Si impegnano, altresì, a concordare l’inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori
clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.
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Ai fini suindicati le stazione appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del
presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice
cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità
contributiva dell’azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell’esecuzione, la documentazione che
certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta
dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto-subappalto.
La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della Stazione appaltante alla
Prefettura, per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso le Prefetture,
con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni
che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le
maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.
Le stazioni appaltanti si impegnano sin d’ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:
• l’obbligo dell’appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all’art. 85
del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e -
per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti
societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lettera
A) – che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
• clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a
seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo;
• la previsione di un’apposita clausola in forza della quale, nel caso che le “informazioni antimafia” di cui
all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e
sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del
contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono
affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza
dell’intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire;
• ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed
eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del
gradimento dell’impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della
prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
• l’invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d’iscrizione all’INPS
(matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente
paritetico, se perso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi
di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
• l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del
personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera
C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere
di accesso di cui all’art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
• un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l’impresa aggiudicataria.
Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l’impresa aggiudicataria si
impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o
altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese
subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera;
nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo,
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che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i
quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il pieto alle imprese aggiudicatarie di
subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.
Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che
preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa
appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al
subcontratto.
ART. 3
Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante
• In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell’appalto di cui al presente Protocollo,
la Stazione appaltante si impegna:
- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da
parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”;
b) clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”
• Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della
Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà
di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà
comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed
impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.
ART. 4
Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli
appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute “sensibili”
Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come
previsto dall’art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale
osservanza di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse
l’obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di
gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di
cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture
territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare
l’effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.
Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati
Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, Dlgs 159/2011, secondo le modalità previste dal
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DPCM n.193 del 30.10.2014 , ai fini delle verifiche di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i
dati di cui all’Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o
altri tipi di servizio, come di seguito indicato:
• appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.548.000,00;
• appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00;
• sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd.
attività “sensibili” - elencati nell’ Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo – (e tutti gli affidamenti a
valle dell’aggiudicazione principale) di qualunque importo.
Per detti sub-contratti l’autorizzazione di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata
previa esibizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la
successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l’autocertificazione
può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti
previsti.
• Gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove siano intervenuti
patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa.
A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a rischio e
conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo
inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare
maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.
Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente
all’aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l’acquisizione delle informazioni
antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute
“sensibili” – elencate nell’ Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.
L’informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n.
159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto
D.Lgs.
Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura
della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese
appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge
l’opera o il servizio o la fornitura.
Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire
l’espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate
un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori
interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e
l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, così
come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, “Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma
52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefettura
della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata , soddisfa
i requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di
contratti o subcontratti relativi ad attività perse da quelle per cui essa è stata disposta.
ART. 5
Risoluzione del contratto
Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura
ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva
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espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera
o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.
Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del D. Lgs. n.
159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione
antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione
del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato
articolo 92, commi 3, 4 e 5.
Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
ART. 6
Tracciabilità dei flussi finanziari
Nell’ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché
nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della
“tracciabilità dei flussi finanziari”, nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato
dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217,
recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”.
Nell’ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti
sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata
inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari.
Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i
soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie
esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all’art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs.
231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.
Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti
delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo
contrattuale o della revoca dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto.
I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i
subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la
documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni
finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di
forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e
sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio
regionale.
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ART. 7
Efficacia del Protocollo di legalità
Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni
espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.
Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo
dello stesso.
Venezia,
Letto, approvato e sottoscritto
IL PREFETTO DI VENEZIA IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO
___________________________
___________________________
IL PREFETTO DI VERONA
___________________________ IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
DELLE PROVINCE
IL PREFETTO DI PADOVA DEL VENETO
___________________________ ___________________________
IL PREFETTO DI VICENZA
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
___________________________ REGIONALE COMUNI DEL VENETO
IL PREFETTO DI TREVISO ___________________________
___________________________
IL PREFETTO DI ROVIGO
___________________________
IL PREFETTO DI BELLUNO
___________________________
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ALLEGATO 1
A) ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;
- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo
organizzata ed eseguita.
B) RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI E
TRASMISSIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo sarà indispensabile che le Stazioni
Appaltanti dopo le procedure di autenticazione previste inseriscano nella B.D.N.A. i dati di cui al comma 1
del DPCM n.193 del 30.10.2014, preventivamente acquisiti dalle imprese, fra cui le dichiarazione sostitutive
dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. attestanti i dati
previsti dall’art. 85 del Dlgs 159/2011 e ss. mm., nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA
dell’impresa stessa, l’indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta e, ove previsto dalle
disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi, la Prefettura- UTG designata. Per ogni singola impresa
comunque impiegata nella realizzazione dell’opera pubblica – anche per gli affidamenti o sub affidamenti –
dovranno essere forniti per le opportune verifiche del Gruppo Interforze i seguenti dati:
Per tutte le Ditte o Società:
- codice fiscale;
- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell’azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui
redditi da lavoro dipendente e dell’I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del rapporto di appalto-subappalto.
Affidamenti – sub affidamenti:
- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all’ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l’affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell’aggiudicazione;
- importo.
C) DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”
1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da
realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
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cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle
lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono
preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.