Protocollo di legalità in formato aperto

ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                             pag. 1 di 11




 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
 INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI
 PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

 Venezia,

                           PREMESSO

 che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce
 che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
 attività di interesse comune;

 che il 21 novembre 2000 il Ministero dell’Interno e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno
 sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato, tra l’altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e
 la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi “Protocolli di Legalità” tra
 Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;

 che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed
 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle
 infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle “grandi opere” per la
 prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

 che l’art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l’ambito di applicazione di tale azione di
 monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai
 cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;

 che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che
 disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle
 imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici;

 che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di
 soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario
 contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che prevede, tra l’altro, all’art.
 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;

 che l’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con
 l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
 nell’attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la
 pubblica amministrazione, che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa,
 riguardano ogni “ipotesi” in cui l’attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia
 di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, soggetta a SCIA;

 che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la
 promozione dell’istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la
 sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;

 che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il “Codice delle leggi antimafia e delle
 misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
 artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 ”;

 che l’art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da
 sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti
ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                           pag. 2 di 11




 forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione
 promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali
 preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;

 che con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2017, adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il
 Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Infrastrutture e Trasporti, sono state inpiduate le procedure di
 monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di
 infiltrazione mafiosa con l’istituzione presso il Ministero dell’ Interno di un apposito Comitato di
 Coordinamento;

                           VISTI

 la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
 e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

 il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale
 Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;

 le “Seconde linee guida”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal
 Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e
 monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del
 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE
 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
 erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
 disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;

 il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/ GAI del
 Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” che ha
 novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

 la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
 prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di
 attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al
 Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;

 il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti
 in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità
 del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
 l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con
 riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che prevede un inasprimento del trattamento
 sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di
 subappalto;

                          RITENUTO

 che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza
 significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione
 antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e
 prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

 che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno,
 risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i
ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                             pag. 3 di 11




 contenuti rispetto alle perse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla
 realizzazione di un’unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;

 che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche
 assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa,
 attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di
 infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

 che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano,
 per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;

 che sono fatte salve le disposizioni dell’art. 194, comma 3, letta. d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relative
 all’affidamento degli interventi al Contraente Generale;

 che in data 7 gennaio 2016 è pentata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la
 documentazione antimafia ( B.D.N.A.), come stabilito dall’art. 99, comma 2 bis, del decreto legislativo 6
 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal DPCM 30 ottobre 2014, n.
 193;

 che il precedente Protocollo d’intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l’Unione
 Province del Veneto, l’ANCI Veneto e la Regione del Veneto, rinnovato il 7 settembre 2015, con durata di
 tre anni dalla data della stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione
 del presente Accordo di legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari
 aggiornamenti ed integrazioni;

 che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d’intesa per le finalità suesposte;

 che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell’Interno ed il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
 hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una
 coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella
 gestione della cosa pubblica;

 che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di
 infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d’affari e della criminalità
 comune;

 che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano
 puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva
 non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;

 che appare, pertanto, strategico ampliare l’ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra
 Prefetture e Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un
 mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze
 illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

 che è interesse della parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di
 legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l’introduzione, accanto alle tradizionali clausole
 antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non
 strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

 che, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l’obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione,
 appare opportuno introdurre nel presente Protocollo di legalità apposite clausole volte a riconoscere alla
 Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni
 qualvolta l’impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura
ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                            pag. 4 di 11




 cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell’amministratore pubblico responsabile
 dell’aggiudicazione;

 che, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità
 per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie
 consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi
 tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria;

 che l’attivazione di tali strumenti risolutori dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all’ANAC dal
 Decreto Legge n. 90/2014;

                          RITENUTO

 che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella
 realizzazione delle opere pubbliche è necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri
 soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

 che risulta indispensabile adottare con immediatezza le misure, anche organizzative, per la scrupolosa ed
 uniforme attuazione degli indirizzi di cui al citato Protocollo d’intesa del 15 luglio 2014, nello sforzo
 comune di prevenzione dei fenomeni di corruzione e realizzazione della trasparenza amministrativa,
 attraverso anche le attività di monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nella esecuzione
 delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente
 “Inpiduazione de delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la
 prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero
 dell’Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento”.

                      TUTTO CIO’ PREMESSO

 le Prefetture della Regione del Veneto;
 la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi
 Regionali di cui alla L.R. 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla L.R. 14 novembre 2018, n. 42;
 l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;
 l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

 convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d’intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed
 integrazioni, i contenuti del Protocollo d’intesa, sottoscritto il 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei
 tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
 forniture, per una durata di tre anni.

                           ART. 1
                           Oggetto
 Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire
 le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza
 nell’ambito dei pubblici appalti.

                           ART. 2
                     Clausole e condizioni atti di gara
 Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati
 speciali d’appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni
 comunitarie in vigore per l’Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la
 trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di
 infiltrazione criminale, curandone l’applicazione.

 Si impegnano, altresì, a concordare l’inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori
 clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.
ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                            pag. 5 di 11




 Ai fini suindicati le stazione appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del
 presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice
 cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità
 contributiva dell’azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell’esecuzione, la documentazione che
 certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta
 dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto-subappalto.

 La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della Stazione appaltante alla
 Prefettura, per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso le Prefetture,
 con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni
 che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le
 maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

 Le stazioni appaltanti si impegnano sin d’ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:

 • l’obbligo dell’appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all’art. 85
  del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e -
  per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti
  societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e
  di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lettera
  A) – che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso
  elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
 • clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
  stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a
  seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
  159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo;
 • la previsione di un’apposita clausola in forza della quale, nel caso che le “informazioni antimafia” di cui
  all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e
  sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del
  contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono
  affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza
  dell’intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire;
 • ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed
  eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre
  1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del
  gradimento dell’impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della
  prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
 • l’invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d’iscrizione all’INPS
  (matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente
  paritetico, se perso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi
  di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
 • l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere
  costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del
  personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera
  C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere
  di accesso di cui all’art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 • un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l’impresa aggiudicataria.
  Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l’impresa aggiudicataria si
  impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o
  altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
  confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese
  subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera;
  nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo,
ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                             pag. 6 di 11




   che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i
   quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
   Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il pieto alle imprese aggiudicatarie di
   subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.
   Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che
   preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa
   appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al
   subcontratto.

                           ART. 3
          Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

 • In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell’appalto di cui al presente Protocollo,
  la Stazione appaltante si impegna:
  - a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da
  parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
  a) clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
    appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
    confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
    Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
    inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,
    ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
    stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
    giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”;
  b) clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
    all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
    sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
    giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
    quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

 • Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della
  Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
  A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà
  di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà
  comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi
  risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed
  impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.

                          ART. 4
   Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli
            appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute “sensibili”

 Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come
 previsto dall’art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale
 osservanza di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse
 l’obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di
 gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

 Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di
 cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture
 territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare
 l’effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

 Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati
 Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, Dlgs 159/2011, secondo le modalità previste dal
ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                             pag. 7 di 11




 DPCM n.193 del 30.10.2014 , ai fini delle verifiche di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i
 dati di cui all’Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o
 altri tipi di servizio, come di seguito indicato:
 • appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.548.000,00;
 • appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00;
 • sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd.
   attività “sensibili” - elencati nell’ Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo – (e tutti gli affidamenti a
   valle dell’aggiudicazione principale) di qualunque importo.
   Per detti sub-contratti l’autorizzazione di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata
   previa esibizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la
   successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l’autocertificazione
   può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti
   previsti.
 • Gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove siano intervenuti
   patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa.
   A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a rischio e
   conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo
   inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare
   maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.
   Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente
   all’aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l’acquisizione delle informazioni
   antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute
   “sensibili” – elencate nell’ Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.
   L’informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n.
   159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto
   D.Lgs.
   Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
   In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura
   della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese
   appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge
   l’opera o il servizio o la fornitura.
   Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire
   l’espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate
   un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori
   interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.
   Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e
   l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di
   infiltrazione mafiosa di cui all’art. dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, così
   come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, “Modifiche al decreto del Presidente del
   Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori
   prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma
   52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori
   di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefettura
   della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata , soddisfa
   i requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di
   contratti o subcontratti relativi ad attività perse da quelle per cui essa è stata disposta.

                            ART. 5
                       Risoluzione del contratto

 Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
 emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura
 ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva
ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                             pag. 8 di 11




 espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera
 o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.
 Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del D. Lgs. n.
 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione
 antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione
 del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato
 articolo 92, commi 3, 4 e 5.
 Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in
 possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

                           ART. 6
                     Tracciabilità dei flussi finanziari

 Nell’ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché
 nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della
 “tracciabilità dei flussi finanziari”, nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici
 di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti
 dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato
 dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217,
 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”.
 Nell’ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti
 sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata
 inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei
 flussi finanziari.
 Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i
 soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie
 esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all’art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs.
 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.
 Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti
 delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo
 contrattuale o della revoca dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto.
 I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i
 subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la
 documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni
 finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di
 forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
 Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e
 sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio
 regionale.
ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                         pag. 9 di 11




                          ART. 7
                   Efficacia del Protocollo di legalità

 Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni
 espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.
 Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo
 dello stesso.

 Venezia,
 Letto, approvato e sottoscritto


       IL PREFETTO DI VENEZIA                 IL PRESIDENTE DELLA
                                   REGIONE DEL VENETO
      ___________________________
                                 ___________________________
       IL PREFETTO DI VERONA

      ___________________________             IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
                                   DELLE PROVINCE
       IL PREFETTO DI PADOVA                   DEL VENETO

      ___________________________              ___________________________

       IL PREFETTO DI VICENZA
                              IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
      ___________________________            REGIONALE COMUNI DEL VENETO

       IL PREFETTO DI TREVISO               ___________________________

      ___________________________

       IL PREFETTO DI ROVIGO

      ___________________________

       IL PREFETTO DI BELLUNO

      ___________________________
ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                            pag. 10 di 11




                          ALLEGATO 1

 A) ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
   - trasporto di materiali a discarica;
   - trasporto e smaltimento rifiuti;
   - fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
   - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
   - fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
   - noli a freddo di macchinari;
   - fornitura di ferro lavorato;
   - fornitura con posa in opera e noli a caldo;
   - servizio di autotrasporto;
   - guardiania di cantiere;
   - fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;
   - fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo
    organizzata ed eseguita.

 B) RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI E
 TRASMISSIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
 Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo sarà indispensabile che le Stazioni
 Appaltanti dopo le procedure di autenticazione previste inseriscano nella B.D.N.A. i dati di cui al comma 1
 del DPCM n.193 del 30.10.2014, preventivamente acquisiti dalle imprese, fra cui le dichiarazione sostitutive
 dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. attestanti i dati
 previsti dall’art. 85 del Dlgs 159/2011 e ss. mm., nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA
 dell’impresa stessa, l’indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta e, ove previsto dalle
 disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi, la Prefettura- UTG designata. Per ogni singola impresa
 comunque impiegata nella realizzazione dell’opera pubblica – anche per gli affidamenti o sub affidamenti –
 dovranno essere forniti per le opportune verifiche del Gruppo Interforze i seguenti dati:

 Per tutte le Ditte o Società:
 - codice fiscale;
 - matricola INPS;
 - codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
 - documentazione che attesti la regolarità contributiva dell’azienda, attraverso il D.U.R.C.;
 - in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui
 redditi da lavoro dipendente e dell’I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
 nell’ambito del rapporto di appalto-subappalto.

 Affidamenti – sub affidamenti:
 - eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
 - eventuale quota di partecipazione all’ATI;
 - ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
 - impresa da cui ha ottenuto l’affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
 - oggetto;
 - data della richiesta;
 - data dell’aggiudicazione;
 - importo.

 C) DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

 1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da
 realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
 cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
 assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
ALLEGATO A       DGR nr. 951 del 02 luglio 2019                           pag. 11 di 11




 cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle
 lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
 2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono
 preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
 giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.