Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016

    PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
              2014-2015-2016

                Sezione I -Disposizioni generali

1. OGGETTO E FINALITA'

Ai sensi della L. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Tale piano deve essere coordinato all'Intesa tra Governo Regioni ed Enti locali, che è stata sancita
in data 24 luglio 2013, ed al Piano nazionale anticorruzione, che è stato approvato dalla CIVIT in
data 11 settembre 2013.

Il PTPC nasce con la funzione di fornire una valutazione del perso livello di esposizione degli
uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio.

Il presente Piano presuppone il coordinamento con quanto previsto nel Codice di comportamento e
nel Programma della trasparenza, formando con esso un corpus organico di norme interne
finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una
cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza amministrativa.

Il Piano costituisce uno strumento agile volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad
evitare fenomeni di corruzione. È stato costruito con la finalità di migliorare le pratiche
amministrative attraverso la promozione dell'etica nella Pubblica amministrazione. Fino ad ora,
l'approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è stato di tipo repressivo, trascurando
invece eventuali comportamenti di tipo preventivo. Con il Piano ci si propone di invertire questa
tendenza per allinearsi anche ai modelli più avanzati d'Europa.


2. TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL PTPC

Il PTPC deve essere adottato dall'Organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ciascun anno
prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

In Sede di prima applicazione, in parallelismo con il periodo considerato dal Piano nazionale
anticorruzione, il PTPC deve coprire il periodo 2013-2014-2015.
Nell'anno 2013 sono stati adottati due provvedimenti ( deliberazione n. 64 in data 27 marzo
2013 e deliberazione n. 172 in data 20 agosto 2013) recanti le Prime misure provvisorie
di prevenzione della corruzione che hanno coperto l'anno 2013 e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Piano. Pertanto si ritiene che il presente Piano debba coprire il periodo
2014-2015-2016.

In particolare, per gli Enti locali, come stabilito dall'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, deve
essere, oltre che adottato, anche pubblicato sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del
Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il PTPC deve essere comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 gennaio 2014

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mediante indicazione del link alla pubblicazione nel sito o secondo le modalità che saranno indicate
sul sito del Dipartimento sezione anticorruzione.

3. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Nel contesto del presente PTPC il concetto di corruzione deve essere inteso come comprensivo di
situazioni in cui, nell'ambito dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto,
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più
ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti
contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II Capo I del Libro II del Codice Penale,
ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un
malfunzionamento dell'Amministrazione per l'uso a fini privati delle funzioni attribuite o per
finalità perse rispetto a quelle per cui l'ordinamento le attribuisce.


      Sezione II -Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

4. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Segretario Generale è stato inpiduato con Deliberazione del Commissario straordinario
nell'esercizio dei poteri del Consiglio, quale Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone ogni anno il PTPC che sottopone
all'Organo di indirizzo politico per l'approvazione entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del
PTPC non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione provvede alla verifica dell'efficace attuazione dello stesso e propone
all'Organo di indirizzo politico tempestivamente le modifiche del Piano, necessarie per garantirne la
costante idoneità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel monitorare e verificare il funzionamento e
l'osservanza del Piano, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei
diritti inpiduali dei lavoratori e dei soggetti interessati.
Tale funzione consente di:
• svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività
ispettive periodiche;
• accedere a tutte le informazioni della Provincia: può consultare documenti,accedere ai sistemi
informativi per acquisire dati e/o informazioni necessari all'attività di analisi, verificare l'operato
degli uffici, nonché effettuare interviste alle persone preposte alle singole fasi di un determinato
processo a rischio, compiere controlli sull'utilizzazione degli strumenti informatici da parte degli
utenti.
• chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, a tutto il personale dipendente e, laddove
necessario, agli Amministratori;
• chiedere informazioni o l’esibizione di documenti a collaboratori e consulenti esterni ed in genere
a tutti i soggetti destinatari del Piano;
• nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività,
informare immediatamente l'organo di indirizzo politico;
• inpiduare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei Dirigenti dei singoli servizi
dell'Ente, le tipologie dei destinatari del Piano in relazione ai rapporti giuridici e all’attività svolta
dagli stessi nei confronti della Provincia;
• al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, in qualsiasi

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momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di
dare per iscritto adeguata motivazione circa i presupposti e le circostanze di fatto che sottendono
all’adozione del provvedimento, o ne condizionano o determinano il contenuto.
• può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i
dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e
illegalità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette una relazione recante il rendiconto di
attuazione del Piano all'Organo di indirizzo politico, basandosi sui rendiconti predisposti dai
Dirigenti, e la pubblica nel sito internet sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione inpidua, previa proposta dei Dirigenti
competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione e trasmette al Responsabile del
Settore del personale, il Piano annuale di formazione con esclusivo riferimento alle materie inerenti
le attività a rischio di corruzione inpiduate nel presente Piano.

5. COMPITI DEI DIRIGENTI

I Dirigenti, quali referenti di primo livello per la prevenzione della corruzione con riferimento al
settore di competenza, dovranno svolgere un ruolo di raccordo fra il Responsabile della prevenzione
della corruzione ed i servizi del loro settore, provvedendo nello specifico:
  – a collaborare all'inpiduazione tra le attività del proprio settore di quelle più esposte al
    rischio di corruzione nell'ambito dell'aggiornamento annuale del Piano anticorruzione;
  – verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto alla corruzione previste nel piano
  – verificare il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013
    anche sulla base del programma triennale per la trasparenza ed integrità;
  – valutare la necessità di attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto
    nelle aree a rischio;
  – inpiduare il personale da inserire nel programma di formazione;
  – provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali di cui all'articolo
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6. COMPITI ALTE PROFESSIONALITA' E POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le Alte professionalità e le Posizioni organizzative, referenti di secondo livello per la corruzione e
la trasparenza, dovranno svolgere un ruolo di raccordo tra gli uffici dagli stessi coordinati ed il
dirigente di riferimento, provvedendo nello specifico a coadiuvare il dirigente nelle attività descritte
al punto 5, effettuando, ove necessario, anche eventuali segnalazioni dirette al Responsabile della
prevenzione della corruzione.

7. COMPITI DEI DIPENDENTI

Tutti i dipendenti ed in particolare i dipendenti destinati ad operare in servizi ed attività
particolarmente esposti alla corruzione, provvedono al rispetto del Piano di prevenzione della
corruzione, e devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, dall'intervenire nel procedimento.

8. RESPONSABILITA'

Con riferimento alle rispettive competenze costituisce elemento di valutazione della responsabilità e
delle performances inpiduali dei Dirigenti, delle Alte professionalità delle Posizioni organizzative,

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la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano di prevenzione della
corruzione.

Sezione III -Aree a rischio corruzione e misure di prevenzione della corruzione.

9. ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

L'inpiduazione delle aree a rischio di corruzione ha la finalità di consentire l'emersione delle aree
nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che devono essere presidiate più di altre.
L'esperienza internazionale nazionale, come suggerisce il Piano Nazionale anticorruzione, mostra
che vi sono delle aree di rischio ricorrenti rispetto alle quali potenzialmente tutte le Pubbliche
amministrazioni sono esposte. Quindi la L. 190/2012 ha già inpiduato della particolari aree di
rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Queste aree sono elencate nell'articolo 1
comma 16 e si riferiscono ai procedimenti di:
a. autorizzazione e concessione
b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
c. concessione ed erogazione di sovvenzioni,contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di
vantaggi economici a persone ad enti pubblici e privati;
d. concorsi e prove selettive.

La predisposizione concreta del Piano anticorruzione impone di verificare ove il relativo rischio si
annidi in concreto. E la concretezza dell'analisi c'è solo se l'analisi del rischio è calata entro
l'organizzazione il tutto tenendo sempre presente che un rischio organizzativo è la combinazione di
due eventi:
  1. la probabilità che un evento accada e che sia idoneo a compromettere la realizzazione degli
    obiettivi dell'organizzazione;
  2. l'impatto che l'evento provoca sulle finalità dell'organizzazione una volta che esso sia
    accaduto.

Le indicazioni relative al processo di valutazione e gestione del rischio contenute nel PNA, come
stabilito a pagina 24 dell'allegato 1, sono raccomandate, ma non vincolanti, cosicché le
amministrazioni che già utilizzano altre forme di valutazione e gestione potranno continuare a
farlo, ferma restando la necessità di verificare l'efficacia e l'efficienza delle metodologie utilizzate
dandone conto del PTPC.

Per gestione del rischio si intende l’ insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e tenere sotto
controllo il funzionamento dell’Ente, con l’intento di eludere, ex ante, possibili situazioni che ne
compromettano l’integrità e la legalità .
La lista che segue, trattandosi di una norma in via di prima applicazione, è da considerarsi non
esaustiva, pertanto, sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione predisporre un
costante aggiornamento delle lista .
Questo Ente, nel processo di valutazione e gestione del rischio ha inteso adottare un metodo
valutativo fondato sui seguenti parametri:
  1. articolo 1 comma 16 L. 190/2012;
  2. rilievi emersi in sede di apposizione del visto di conformità preventivo del Segretario
    generale sugli atti deliberativi e successivo sulle determinazioni dirigenziali (articoli 7 e 8
    del Regolamento sul sistema dei controlli interni che ha codificato una prassi già
    consolidata da anni);
  3. il controllo a campione effettuato, ai sensi dell'art. 10 Regolamento sul sistema dei controlli
    interni del nell'anno 2013

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Le aree a rischio della Provincia di Vicenza sono le seguenti:
Servizio-Ufficio coinvolto           Attività             Grado di rischio
Ufficio Committenza

Provveditorato ed
Economato

Servizio Agricoltura per
Azienda Agricola e        Attività nelle quali si sceglie il contraente     Alto
Strampelli            per l'affidamento di servizi e forniture.
                 (D.Lgs n. 163/2006)
Ufficio sicurezza sul lavoro e
tutti i Servizi che effettuano
acquisizione di beni e servizi
al di fuori dell'Ufficio
Committenza.

Ufficio Contratti
Settore   LL.PP.(Edilizia,
Difesa del Suolo)
                 Attività nelle quali si sceglie il contraente
Progetti Europei.        per l'affidamento di lavori ai sensi del       Alto
                 D.lgs n. 163/2006
Ufficio Contratti


                 Affidamento diretto di incarichi, lavori,
Tutti i servizi         servizi e forniture (ivi compresi incarichi     Molto alto
                 di consulenza, studio e ricerca)

Settore Ambiente/Cave

Servizio Trasporti

Ufficio Agriturismo       Attività oggetto    di  autorizzazione  e    Alto
                 concessione.
Settore Caccia e Pesca

Servizio Viabilità

Servizio Turismo

Settore   LL.PP.(Edilizia,
Difesa del Suolo)
                 Incarichi a professionisti qualificati ex art     Alto
Progetti Europei.        91 D.lgs n. 163/2006

Ufficio Contratti

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Tutti i servizi dell'Ente   Proroga, rinnovi, estensione di contratti  Molto Alto


Settore   LL.PP.(Edilizia,
Difesa del Suolo)       Perizie suppletive e di variante        Alto

Progetti Europei.

Corpo di Polizia provinciale

Settore Ambiente/Cave
                Procedimenti sanzionatori relativi agli    Medio
Servizio Trasporti       illeciti amministrativi e penali

Ufficio Agriturismo

Servizio Turismo

Corpo di Polizia provinciale

Settore Ambiente/Cave

Servizio Trasporti       Controlli                   Alto

Ufficio Agriturismo

Servizio Turismo




Centri per l'impiego      Mercato del lavoro: gestione graduatorie   Medio




Servizio Patrimonio

Servizio Istruzione      Alienazioni e locazioni.           Basso

Servizio Turismo

Ufficio Contratti

Servizio Patrimonio      Quantificazione indennità espropriazioni   Basso




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Servizio Turismo
                Esami di abilitazione per perse figure
Servizio Trasporti       professionali e abilitazioni specialistiche         Alto
                forme sportive.
Servizio Caccia


                Attribuzione di vantaggi economici di
Tutti i servizi        qualunque genere a persone e ad Enti          Molto Alto
                pubblici e privati (sovvenzioni, contributi,
                sussidi, ausili finanziari ecc.)


Con riferimento alla materia inpiduata dall'art. 1 comma 16 della legge 190/2012, relativa a
“Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24
del D.Lgs 150/2009”, si reputa che non siano opportune le attività di monitoraggio in
considerazione del fatto che l'ultimo concorso si è svolto nel 2008 e l'ultima selezione interna per
progressioni verticali si è svolta nell'anno 2003 e che per ora non sono previsti nè nuovi concorsi nè
ulteriori progressioni verticali.
Attività di monitoraggio si attiveranno solo in occasione dell'eventuale prossima attivazione di
selezioni o prove concorsuali.

In sede di prima applicazione del piano gli strumenti per monitorare le sopra elencate attività a
rischio di corruzione saranno il sistema dei controlli inteso come controllo sia preventivo che
successivo (articoli 7, 8 e 10 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni),         la
somministrazione di questionari ad hoc e l'applicazione delle misure di cui punto 11 del presente
Piano.
Attraverso tali strumenti si intendono far emergere eventuali criticità, anomalie, inosservanze delle
disposizioni in materia di anticorruzione da cui scaturiranno direttive, misure organizzative,
possibilità di rotazione del personale e adeguati percorsi formativi e relazioni da trasmettere ai
dirigenti, all'organo politico ed al nucleo di valutazione, impregiudicate le responsabilità penali,
civili e disciplinari.

In sede di mappatura delle aree di rischio e nell'ambito dell'aggiornamento del Piano anticorruzione,
per gli anni 2015-2016, si valuterà la possibilità di rappresentare il rischio attraverso un valore
numerico stimando il valore della probabilità ed il valore dell'impatto come previsto dall'allegato 5
del Piano nazionale anticorruzione. Tale valutazione comunque sarà effettuata solo se si rileva
insufficiente la stima del rischio di cui alla presente tabella, che avviene nell'Ente attraverso le
metodologie sopra descritte anche in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto dall'O.I.V.
sulla trasparenza e sull'integrità dei controlli.

10. ATTI NORMATIVI INTERNI A GARANZIA DELLA LEGALITA' DELL'ENTE

Sono stati emanati i seguenti atti di natura generale a garanzia della legalità ed integrità dell'attività
dell'ente:
  – Regolamento per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali conferiti ai dipendenti della
    Provincia, adottato con Deliberazione di giunta provinciale n. 419 del 24/11/2009;
  – Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di


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    Giunta n. 21764/211 del 20/04/2000 e ss.mm.;
  –  Regolamento per il conferimento di incarico di lavoro autonomo di natura occasionale o
    coordinata e continuativa ad esperti esterni adottato con Deliberazione di giunta provinciale
    n. 152 del 14/04/2009;
  –  Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri provinciali e dei
    titolari di cariche direttive degli enti sovvenzionati adottato con Deliberazione di Consiglio
    provinciale n. 13566/425 del 28/09/1982 in corso di revisione;
  –  Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia adottata con Deliberazione di
    consiglio provinciale n. 398192/63 del 24/09/2002;
  –  Regolamento per la concessione dei contributi (Deliberazione di Consiglio Provinciale
    10465/624 del 29/07/1992 e s.s.m.m.) in corso di revisione;
  –  Regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte di dipendenti provinciali per
    missioni e trasferte autorizzate adottato con Deliberazione del commissario straordinario n.
    29 del 12/02/2013;
  –  Regolamento sui procedimenti amministrativi aggiornato con Deliberazione di Consiglio
    provinciale n. 37 del 25/09/2013;
  –  Regolamento sul sistema dei controlli interni aggiornato con Deliberazione di consiglio
    provinciale n. 32 del 06/09/2013;
  –  Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazione D.M. 28/11/2000
    G.U. 10/04/2001 N. 84;
  –  Codice di comportamento dell'amministrazione provinciale di Vicenza approvato con
    Deliberazione del Commissario Straordinario n. 291/2013;
  –  Codice disciplinare per i Segretari provinciali;
  –  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015, adottato con Deliberazione
    del Commissario Straordinario n. 114 del 4/06/2013.

11. MISURE DI LEGALITA' ED INTEGRITA' IDONEE A PREVENIRE IL RISCHIO DI
CORRUZIONE

Per le attività indicate al punto 9 sono inpiduate le seguenti misure di legalità o integrità:

  a) Per scelta del contraente in materia di Lavori Pubblici vale l'obbligo, ove possibile, di
   avvalersi dell'elenco unico dei professionisti/ditte esterni già istituito che viene
   periodicamente aggiornato. Qualora non sia possibile avvalersi dell'elenco se ne dovrà dare
   motivazione nel provvedimento.

  b) Ferme restando le disposizioni in materia di ricorso al Mepa e alle convenzioni Consip, vi è
   l'obbligo da parte degli uffici che acquisiscono beni, servizi e forniture di creare un elenco
   unico di fornitori, reclutati tramite avviso pubblico, da aggiornare periodicamente. Tale
   avviso deve prevedere espressamente i criteri di scelta dei fornitori nel rispetto di principi di
   rotazione, non discriminazione, parità di trattamento;

  c) Fermi restando i requisiti di cui all'art. 125 del D.lgs 163/2006 e succ. mod. ed integr. e,
   limitatamente alla fornitura di beni e servizi, in osservanza alle disposizioni del
   Regolamento provinciale di acquisizione di beni e servizi in economia, il ricorso
   all'affidamento diretto è da ritenersi ipotesi eccezionale e residuale di cui dovrà essere data
   adeguata motivazione nella determinazione a contrarre.
   I Dirigenti, a tal proposito, devono trasmettere al Responsabile della prevenzione della
   corruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco dettagliato degli affidamenti diretti


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  di servizi, lavori e forniture, ai sensi della normativa sopra citata, specificando la
  motivazione dell'affidamento sulla base della modulistica predisposta dal Responsabile della
  prevenzione della corruzione;

d) Divieto dell'inserimento negli atti di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, ad
  inpiduare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il
  riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche
  possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o forniture. I requisiti aggiuntivi
  introdotti nei bandi di gara discrezionalmente dalla pubblica amministrazione devono essere
  ragionevoli e pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di
  gara e di consentire la scelta dell'offerta più rispondente all'interesse pubblico. Non devono,
  inoltre, vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti nonché il principio della
  massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione. L'introduzione di
  clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischio di
  corruzione;

e) Procedere, in tempi ragionevoli e comunque almeno tre mesi prima della scadenza dei
  contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi e le concessioni, all'indizione della
  procedura di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 163/2006.

f) Il rinnovo e la proroga dei contratti limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica
  determinando il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici. Pertanto
  possono essere consentiti solo in quanto oggetto di specifica previsione normativa ed entro
  gli ambiti di applicazione di norme, le quali, costituendo una deroga alle ordinarie procedure
  di evidenza pubblica, costituiscono regole di stretta interpretazione. Pertanto:
  – il ricorso al rinnovo del contratto è possibile solo se previsto in forma esplicita nel
   bando/lettera di invito, purché la relativa base di gara abbia tenuto conto economicamente
   anche di tale ipotesi;
  – il ricorso alla proroga del contratto deve rispettare quanto previsto alla precedente lettera c
   in materia di affidamenti diretti. E' ammessa nei soli, limitati ed eccezionali casi previsti
   da specifica previsione normativa o in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare
   precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente. Tale necessità
   non deve inoltre essere in alcun modo imputabile al ritardo dei responsabili dei servizi e
   dei settori nell'indizione della gara. I responsabili degli uffici e dei servizi, sono tenuti ad
   attivare le procedure per la scelta del nuovo contraente come stabilito alla lettera e. In
   particolare nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurate con continuità. La
   proroga di un contratto per cause imputabili al Responsabile del procedimento costituisce
   elemento di responsabilità disciplinare ed elemento di valutazione della performance.

g) L'art. 12 della L. 241/1990 relativo ai provvedimenti attributivi dei vantaggi economici,
  prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
  l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e
  privati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
  amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
  modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Tale regola generale è posta non
  solo a garanzia della par condicio tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a
  tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione e che tanto la
  predeterminazione di detti criteri, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle
  singole amministrazioni, sono rivolte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa
  e si atteggiano a principio generale in forza del quale l'attività di erogazione della pubblica


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    amministrazione deve in ogni caso rispondere ad elementi oggettivi. Per tali ragioni:
    - è necessario che all'interno del provvedimento di attribuzione del vantaggio economico sia
    preventivamente determinato il criterio di scelta;
    - che sia data la massima pubblicità alla predeterminazione di detti criteri al fine di garantire
    la par condicio tra i possibili destinatari
    - si pone l'obbligo nell'ambito del triennio in oggetto di predisporre gli atti regolamentari che
    predefiniscano i criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
    persone ed enti pubblici e privati.
    I Dirigenti devono trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il
    31 dicembre di ogni anno, la percentuale di contributi ed ausili finanziari concessi con e
    senza la pubblicazione di un avviso di partecipazione;

  h) Il dipendente al quale è stata affidata la trattazione di una pratica deve rigorosamente
   rispettare l'ordine cronologico fatti salvi i casi di urgenza che devono essere espressamente
   dichiarati con provvedimento motivato dal Responsabile del procedimento.

  i) Il dipendente non deve richiedere ne accettare donativi o utilità di qualsiasi natura per sé o
   per altri da qualsiasi soggetto sia esso persona fisica, società associazione e impresa con cui
   sia in corso attività d'ufficio o vi sia potenzialità futura, secondo quanto stabilito dal codice
   di comportamento dei dipendenti.

  j)   Creazione di un sistema affinché la pubblicazione delle informazioni relative ai
    procedimenti amministrativi nel sito internet della Provincia, costituisca metodo
    fondamentale per il controllo da parte del cittadino delle decisioni nelle materie a rischio di
    corruzione disciplinate dal presente Piano.

  k) I settori Polizia provinciale, Ambiente, Trasporti, Agriturismi devono effettuare una
   programmazione dei controlli di competenza nel rispetto di predefiniti criteri rotativi. Il
   Dirigente del settore interessato deve comunicare periodicamente l'esito di tali controlli al
   Responsabile della prevenzione della corruzione. L'effettuazione dei controlli di cui sopra
   deve avvenire sempre almeno in coppia.

  l) Rispetto dei tempi procedimentali di cui al punto 12.

  m) Negli uffici/servizi che trattano materie considerate dalla legge a rischio di corruzione, con
   particolare riferimento ai provvedimenti rilasciati all'esterno (concessioni, autorizzazioni
   etc.) ogni Dirigente, nel triennio, deve prevedere la rotazione delle pratiche/procedimenti ai
   dipendenti assegnati, salvo l'impossibilità oggettiva che però deve essere motivata;

  n) Il Responsabile della trasparenza monitora, anche con controlli sorteggiati a campione, tra i
   dipendenti adibiti alle attività a rischio corruzione disciplinate dal presente piano, i rapporti
   aventi maggiore valore economico, tra amministrazione ed i soggetti che con la stessa
   stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione,o
   erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali
   relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i
   dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti e dipendenti della pubblica amministrazione.

12. RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Quale ulteriore regola di legalità e integrità per le attività indicate al punto 9 del presente piano è il


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rispetto dei tempi dei procedimenti di cui al Regolamento sui procedimenti amministrativi. I
dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione relazionano al Dirigente che a sua volta
riferirà al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro la fine di giugno e di novembre di
ogni anno il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per
ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto ed in
diritto, di cui all'art. 3 della L.241/1990, che giustificano il ritardo.

Ogni provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo deve attestare il rispetto dei
tempi del procedimento di cui al Regolamento dei procedimenti amministrativi e, nel caso in cui
termini non siano rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

I dirigenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Piano, provvedono al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, nonché alla tempestiva eliminazione
delle anomalie ed attestano, entro la fine di giugno e di novembre di ogni anno, detto monitoraggio.

I dirigenti, con particolare riguardo alle attività a rischio corruzione, informano tempestivamente il
Responsabile della prevenzione della corruzione,con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
presente piano, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente fondamentale
elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della
corruzione e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente
piano, adottando le azioni necessarie per eliminarlo.

L'ufficio controlli, in sede di controllo successivo, segnala al Responsabile della Prevenzione della
corruzione, gli atti da cui è desumibile il mancato rispetto dei termini nel relativo procedimento
amministrativo.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di un più ampio
programma di misurazione e valutazione della performance inpiduale sia dei dipendenti che dei
dirigenti oltre che uno strumento del controllo di gestione.

13. COMPITI IN MATERIA DI TRASPARENZA

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante:
  – la pubblicazione ex art. 32 della L. 69/2009 in Albo pretorio on line degli atti e
    provvedimenti amministrativi a cui la legge riconosce l'effetto di pubblicità legale a far data
    dal 1 gennaio 2011
  – la creazione all'interno del sito web dell'ente di una sezione denominata “Amministrazione
    Trasparente” in cui vengono pubblicate tutte le informazioni richieste dal D.lgs n. 33/2013
    che ha modificato la disciplina sulla trasparenza ed integrità di cui al D.lgs. n. 150/2009.

Ogni Dirigente è responsabile della pubblicazione delle informazioni di competenza nel rispetto di
quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile della trasparenza vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo
quanto stabilito dalla normativa.

Le stazioni appaltanti con riferimento ai procedimenti di scelta dei contraenti con riferimento agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta
ai sensi del D.lgs n.163/2006 sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti in formato digitale
standard aperto:


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  –  la struttura proponente
  –  l'oggetto del bando
  –  l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte
  –  l'aggiudicatario
  –  l'importo dell'aggiudicazione
  –  i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
  –  l'importo delle somme liquidate

L'Ente si impegna ai predisporre nel triennio di operatività del piano un sistema di accessibilità agli
interessati nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla
legge 241/90 e ss.mm. tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi ivi comprese quelle relative allo stato della
procedura, ai relativi tempi ed allo specifico ufficio competente in ogni fase.

Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità è stato adottato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 114, in data 4 giugno 2013 e, entro la data del 31 gennaio 2014, si provvederà al
suo aggiornamento per il triennio 2013-2016, fermo restando che detto Piano costituisce una
sezione del Piano per la prevenzione della corruzione.

Le violazioni della normativa in materia di trasparenza, accertate, sono considerate anche ai fini
della misurazione e della valutazione della performance inpiduale sia dei dipendenti che dei
dirigenti, con le relative conseguenze sul piano dell'attribuzione della premialità

          Sezione IV -Rotazione e formazione del personale.

14. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Fermo restando il principio della rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più
elevato rischio di corruzione, come risultanti al punto 9 del presente Piano, nell'immediato e fino
alla definizione dell'assetto istituzionale dell'Ente Provincia, si ritiene che non sia opportuno
applicare il criterio della rotazione dei dirigenti e dei funzionari interessati.

All'atto della definizione legislativa dell'assetto istituzionale delle Province, il Responsabile della
prevenzione della corruzione assicurerà la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a
più elevato rischio di corruzione, previa informativa sindacale e con l'adozione di criteri generali
oggettivi, tenuto conto delle specificità professionali e della continuità della gestione
amministrativa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione procede alla verifica, d'intesa con il Dirigente
competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi al personale negli uffici preposti allo
svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione.

15. FORMAZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, su proposta dei Dirigenti e d'intesa con il
Dirigente del Servizio per il personale, inpidua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai
programmi di formazione in materia di anticorruzione e, di concerto con il Responsabile del
Servizio per il personale, predispone annualmente il Piano di formazione.


                         12
Il Piano di formazione ha per oggetto:
a. le materie oggetto di formazione corrispondenti a quelle indicate nel presente piano;
b. i temi di legalità e di etica soprattutto con riferimento alle materie di cui al punto 9 del presente
Piano
c. Le buone prassi amministrative anche alla luce delle risultanze dell'attività di controllo
d. la disciplina dei reati contro la Pubblica amministrazione con particolare riguardo alle modifiche
contenute nella legge 190/2012;
e. i dipendenti, le Posizioni organizzative, le Alte Professionalità e i Dirigenti che svolgono attività
nell'ambito delle materie sopraindicate;

I dirigenti devono comunque tenere, in qualità di referenti, una sorta di “formazione continua”
attraverso incontri formativi e di aggiornamento attraverso azioni di controllo nei confronti dei
dipendenti volti a prevenire la corruttela nella gestione dell'attività posta in essere nel settore di
competenza.

Il Bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione,
gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione,
assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

          Sezione V -Tutela del dipendente che segnala illeciti.

16. TUTELA DEL DIPENDENTE PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

La Provincia di Vicenza tutela i dipendenti che, ferma restando la responsabilità personale per
calunnia o diffamazione e la conseguente responsabilità civile, segnalano gli illeciti di cui siano
venuti a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

La tutela di riservatezza del segnalante è prioritariamente garantita nel procedimento disciplinare,
considerato che proprio in tale ambito l'identità del segnalante non può essere rivelata al segnalato
tuttavia viene garantita anche in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante può essere rivelata al segnalato
solo nei seguenti casi:
  – previo consenso del segnalante;
  – se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori
    rispetto alla segnalazione ( casi in cui la segnalazione sia solo uno degli elementi che hanno
    fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti
    a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare);
  – se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione
    e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato (tale
    circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione del segnalato ovvero nelle memorie
    difensive che lo stesso produca nel procedimento).

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di “accettazione di segnalazione anonima”. Pertanto, ai fini
della tutela, vengono prese in considerazione solo quelle segnalazioni provenienti da soggetti
inpiduabili e riconoscibili. In ogni caso, l'amministrazione prenderà in considerazione anche le

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segnalazioni anonime ma solo se queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con
dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

La tutela dell'anonimato non può essere garantita nei casi in cui, in seguito a disposizione di legge
speciale, l'anonimato stesso non possa essere opposto ad indagini penali, tributarie, amministrative,
ispezioni etc.

Per le modalità di segnalazione si rinvia alle direttive che saranno fornite dal Responsabile della
prevenzione della corruzione.

La segnalazione è sottratta all'accesso:
  – il documento non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copie da parte dei
    richiedenti ricadendo nell'ambito dell'ipotesi di esclusione di cui all'art. 24 comma 1 della
    L. 241/1990 e ss.mm.
  – l'esclusione dall'accesso non può essere garantita nei casi in cui, in seguito a disposizione di
    legge speciali, l'anonimato stesso non possa essere opposto ad indagini penali tributarie,
    amministrative ispezioni etc.

17. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Il segnalante è tutelato da eventuali discriminazioni operati nei suoi confronti in seguito alla
segnalazione effettuata. Non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per discriminazioni si intendono, a titolo
esemplificativo, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e qualsiasi altra
forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione in seguito ad una segnalazione di
illecito, deve darne notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione il
quale, valutata la sussistenza degli elementi di quanto accaduto, decide tempestivamente in ordine
all'opportunità e alla necessità di adottare un provvedimento per ripristinare la situazione e/o per
rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa, nonché l'avvio di un
procedimento disciplinare.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al
CUG della Provincia di Vicenza e può adire all'Autorità Giudiziaria.

                Sezione VI -Disposizioni finali.

18. RECEPIMENTO MODIFICHE L. 190/2012

Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla L. 190/2012.




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                   SCADENZARIO


   DATA           ATTIVITA'          SOGGETTO COMPETENTE




31 gennaio 2014  Approvazione del Piano triennale Organo di indirizzo politico su proposta
          prevenzione della corruzione    del Responsabile della prevenzione
                                della corruzione.


          Comunicazione    Dipartimento Responsabile della prevenzione della
31 gennaio 2014  Funzione pubblica e pubblicazione corruzione
          in sito sezione “Amministrazione
          trasparente”




         Elenco    dettagliato    degli
31 dicembre 2014 affidamenti diretti al Responsabile I Dirigenti (punto 11 lett. c del Piano)
         della prevenzione della corruzione




31 dicembre 2014 Relazione in materia di contributi   I Dirigenti (punto 11 lett g del Piano)
         al Responsabile della prevenzione
         della corruzione




30 giugno 2014  Relazione al Responsabile della
30 novembre 2014 prevenzione della corruzione sul      I Dirigenti (punto 12 del Piano)
         rispetto dei tempi procedimentali




         Proposta al Responsabile della      I Dirigenti (punto 15 del Piano)
Fine febbraio di prevenzione della corruzione del
ogni anno    Piano annuale di formazione per i
         dipendenti del servizio di propria
         competenza



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          Approvazione del Piano annuale di   Responsabile della prevenzione della
30 aprile 2014   formazione con riferimento alle      corruzione di concerto con
          attività a rischio corruzione.      Responsabile del Servizio del
                              personale.(Punto 15 del Piano)




Tre mesi prima
della scadenza di Avvenuta    indizione  delle I Dirigenti (punto 11 lett. e del Piano)
un     contratto procedure di selezione ex D.lgs
avente   oggetto 163/2006
acquisizione   di
beni, servizi




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