Regolamento sistema di valutazione performance

                  PROVINCIA DI VICENZA


  REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DI
        VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.


                        INDICE


  ART. 1 Principi generali. Oggetto e finalità.

  ART. 2 Ciclo della performance.

  ART. 3 Obiettivi e indicatori.

  ART. 4 Monitoraggio della performance.

  ART. 5 Sistema di misurazione e valutazione della performance.

  ART. 6 Rendicontazione della performance e trasparenza.

  ART. 7 Nucleo di valutazione: composizione e nomina.

  ART. 8 Nucleo di valutazione: incompatibilità dei componenti.

  ART. 9 Nucleo di valutazione: durata e cause di cessazione.

  ART. 10 Nucleo di valutazione: funzioni.

  ART. 11 Nucleo di valutazione: funzionamento.

  ART. 12 La Conferenza degli interessi diffusi.

  ART. 13 Il Focus Group.

  ART. 14 Norma Transitoria.

  Art. 15 Norme Finali.




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  ART. 1 PRINCIPI GENERALI, OGGETTO E FINALITA'.
  1.Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il sistema di gestione della
   performance.
  2.La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità
   dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la
   valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli
   dipendenti e dalle unità organizzative in cui si articola la struttura della Provincia.
  3.L'Amministrazione garantisce la trasparenza delle informazioni concernenti la misurazione e
   le valutazioni della performance.

  ART. 2 CICLO DELLA PERFORMANCE
  1. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
    a) definizioni degli obiettivi che si intendono raggiungere;
    b) assegnazione degli obiettivi ai dirigenti con la precisazione degli indicatori di
      performance, delle risorse destinate al loro raggiungimento e degli incentivi collegati;
    c) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;
    d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e inpiduale;
    e) rendicontazione della performance;
    f) utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;

  ART. 3 OBIETTIVI E INDICATORI
  1. Gli obiettivi sono fissati, in maniera coerente con i contenuti e con la programmazione
    finanziaria e di bilancio, dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano
    esecutivo di gestione.
  2. Concorrono alla definizione degli obiettivi la Conferenza degli interessi diffusi di cui al
    successivo art. 12, il direttore generale, se esistente, ovvero il segretario generale, la
    dirigenza.
  3. Gli obiettivi devono essere:
    a) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
    b) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
    c) correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili;
    d) commisurati, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello
      nazionale ed internazionale, nonché da comparazioni con Amministrazioni analoghe;
    e) confrontabili con le tendenze della produttività dell’Amministrazione con riferimento,
      ove possibile, agli anni precedenti.
  4 Il nucleo di valutazione, di cui al successivo art. 7, supporta la Giunta provinciale nella
   definizione degli indicatori di performance relativi agli obiettivi da assegnare.

  ART. 4 MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE
  1.   La Giunta provinciale, con il supporto del nucleo di valutazione, del direttore generale
   ovvero del segretario generale, dei dirigenti verifica l’andamento della performance rispetto
   agli obiettivi di cui all’articolo precedente durante il periodo di riferimento e comunque
   almeno due volte all’anno, e delibera, ove necessario, anche su proposta della dirigenza
   vistata dall’assessore competente, interventi correttivi in corso di esercizio.



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  ART. 5 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
  1. Fermo restando quanto dispone l’art. 1, comma 2, la misurazione e la valutazione della
   performance concernono:
   1. l’attuazione del piano degli obiettivi;
   2. la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi nel rispetto degli
      indicatori di performance;
   3. la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi, ove possibile.
  2. La misurazione e la valutazione della performance inpiduale dei dirigenti e delle posizioni
   organizzative sono collegate:
   1. al raggiungimento di specifici obiettivi inpiduali;
   2. agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità
      (definito “centro di responsabilità”);
   3. alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle
      competenze professionali e manageriali dimostrate;
   4. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa
      differenziazione dei giudizi.
  3. La misurazione e la valutazione della performance inpiduale del personale sono svolte dai
   dirigenti e sono effettuate sulla base del sistema di cui al successivo comma 4 e collegate:
   1. al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o inpiduali;
   2. alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di
      appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed
      organizzativi.
  4 Il sistema di misurazione e valutazione della performance è adottato dalla Giunta provinciale
   nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

  ART. 6 RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE E TRASPARENZA
  1. Il nucleo di valutazione, validati i risultati raggiunti, relaziona alla Giunta provinciale,
    mediante la trasmissioni dei verbali delle proprie sedute o, qualora lo ritenga opportuno, con
    specifiche relazioni scritte.
  2. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, i risultati raggiunti vengono illustrati alla
    Conferenza degli interessi diffusi, e al Focus Group di cui al successivo art. 13. I documenti
    relativi alle varie fasi del ciclo di gestione vanno, per sintesi, pubblicati nel sito della
    Provincia.

  ART. 7 NUCLEO DI VALUTAZIONE: COMPOSIZIONE E NOMINA
  1. Il Nucleo di valutazione é composto di tre componenti:
     a) Il direttore generale della Provincia, se presente, ovvero il segretario generale, con
     funzioni di Presidente;
     b) due esperti esterni.
  2. I componenti esterni devono avere requisiti di alta professionalità ed esperienza maturata in
   uno o più dei seguente campi: management, valutazione della performance e del personale
   di amministrazioni pubbliche.
  3. La Giunta provinciale nomina i componenti del Nucleo di valutazione, a' sensi dell’art. 7 del
   D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, comma 6 quater, inserito dall’art. 3, comma 77, della legge 24
   dicembre 2007, n. 244, valutando il curriculum professionale degli stessi. Con la stessa
   deliberazione di nomina la Giunta provinciale stabilisce il compenso spettante ai
   componenti esterni; in caso di incarico che cessi od inizi, per qualsiasi causa, in corso
   d’anno il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo effettuato.



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  4. La Provincia può istituire il Nucleo di valutazione anche in forma associata con altri enti
   locali, mediante convenzioni che ne regolino le modalità di costituzione e di funzionamento
   nonché i rapporti economici.
  ART. 8 NUCLEO DI VALUTAZIONE: INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI
  1. I componenti esterni del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
   rivestano incarichi pubblici elettivi o la carica di assessore o cariche in partiti politici o in
   organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o
   consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o
   cariche o che abbiano avuto rapporti simili nei tre anni precedenti la designazione.
  2. Non possono essere nominati nel Nucleo di valutazione i revisori in carica presso la
   Provincia.

  ART. 9 NUCLEO DI VALUTAZIONE: DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE
  1. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni dalla data della nomina. L'incarico dei
   componenti esterni può essere rinnovato una sola volta.
  2. I componenti esterni cessano altresì dall'incarico per dimissioni volontarie.
  3. I componenti esterni possono essere revocati dalla Giunta provinciale per:
   1. impossibilità per qualsiasi causa a svolgere l'incarico per mesi tre;
   2. ingiustificata mancata partecipazione a tre riunioni consecutive;
   3. per gravi inadempienze.
 4. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2,3,
   comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 293,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

  ART. 10 NUCLEO DI VALUTAZIONE: FUNZIONI
  1.   Il Nucleo di valutazione svolge, in piena autonomia e indipendenza, le seguenti funzioni:
    a) misura e valuta la performance di cui al precedente art. 5, comma 1;
    b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione ai sensi del
     precedente art. 4 e comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente ed alla
     Giunta provinciale;
    c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
    d) relaziona alla Giunta sulla performance secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente
     regolamento;
    e) supporta la Giunta provinciale nella definizione degli indicatori di performance relativi
     agli obiettivi da assegnare;
    f) propone alla Giunta provinciale, sulla base del sistema di cui all’art. 5, comma 2, la
     valutazione annuale dei dirigenti;
    g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
    h) ogni altro compito previsto dal presente regolamento.
  1 Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni il Nucleo ha diritto all’accesso agli atti e
  documenti della Provincia, è dotato a cura della Provincia dei mezzi e delle risorse necessari e
  si avvale dei risultati del controllo di gestione.
  2 I singoli componenti dell’organismo di valutazione possono eseguire ispezioni e controlli
  inpiduali.
  3 Il Nucleo di valutazione può incaricare di collaborare nella propria funzione, sotto la propria
  responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 7 comma 2, con oneri a carico
  della Provincia previa autorizzazione della Giunta Provinciale.
  4 La Giunta Provinciale può, altresì, incaricare di collaborare con il Nucleo di Valutazione,
  con riferimento alle specificità del piano degli obiettivi, uno o più componenti del focus group.

  ART. 11 NUCLEO DI VALUTAZIONE:FUNZIONAMENTO

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  1. Il Nucleo di valutazione si riunisce prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.
  2. Il Nucleo di valutazione è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo
   due componenti.
  3. Il Nucleo di valutazione è presieduto dal direttore generale della Provincia ovvero dal
   segretario generale; in caso di assenza dal componente esterno più anziano di età.
  4. Il Nucleo di valutazione redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni
   e decisioni adottate, firmato da tutti i componenti e dal segretario del Nucleo; copia del
   verbale va trasmessa alla Giunta provinciale.
  5. Le funzioni di segretario del Nucleo di valutazione vengono svolte da un dipendente della
   Provincia scelto dal direttore generale ovvero dal segretario generale.

  ART. 12 LA CONFERENZA DEGLI INTERESSI DIFFUSI
  1. E’ costituita la Conferenza degli interessi diffusi quale organismo rappresentativo degli
   interessi di varie categorie di cittadini, che concorre alla definizione degli obiettivi di cui
   all’art. 3.
  2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato che invita a
   parteciparvi rappresentanti di associazioni delle categorie economiche, di sindacati dei
   lavoratori, di associazioni di volontariato e dei consumatori.
  3. Alla Conferenza partecipano, altresì, gli assessori, i dirigenti, i componenti il Nucleo di
   valutazione.
  4. Delle riunioni viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario della
   Conferenza.
  5. La funzione di segretario della Conferenza è svolta da un dipendente della Provincia scelto
   dal direttore generale ovvero dal segretario generale.
  6. La partecipazione alla Conferenza non comporta la corresponsione di alcun compenso.
  7. Dei lavori della Conferenza viene data idonea pubblicità, anche per via telematica.

  ART. 13 IL FOCUS GROUP
  1.    Nell’ambito dei partecipanti alla Conferenza degli interessi diffusi, il Presidente della
    Provincia nomina un gruppo di esponenti rappresentativi delle associazioni di cui all’art.12,
    comma 3, maggiormente interessate agli specifici obiettivi scelti dalla Provincia per l’anno
    di riferimento, che costituiscono un “Focus Group”.
  2.    Il Focus Group contribuisce ad analizzare e precisare gli obiettivi, garantisce un
    confronto specifico sulla realizzazione degli stessi, prende conoscenza dei risultati raggiunti
    annualmente nel ciclo della performance.
  3.    Alle riunioni del Focus Group partecipano anche gli assessori, i componenti il Nucleo di
    valutazione, i dirigenti.
  4.    Il Presidente della Provincia, o un suo delegato, convoca e presiede le sedute del Focus
    Group; in caso di assenza del presidente del Focus Group, la presidenza è assunta dal
    direttore generale ovvero dal segretario generale.
  5.    Delle sedute viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario
    verbalizzante.
  6.    La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un dipendente della Provincia scelto
    dal direttore generale ovvero dal segretario generale.
  7.    Nessun compenso spetta ai componenti il Focus Group.

  ART. 14 NORMA TRANSITORIA
  1. Il Nucleo di Valutazione nominato con provvedimento del Presidente della Provincia del 29
   ottobre 2009 n.26 rimane in carica fino al 31 dicembre 2012.

  ART. 15 NORME FINALI

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  Sono abrogate le norme contenute nel “Regolamento dei sistemi di programmazione degli
  obiettivi e di controllo interno” approvato con delibera di G.P. n. 151 del 14.04.2009.
  Il presente regolamento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi dopo la sua approvazione ed
  entra in vigore il 16° giorno.




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