Proposta direttiva EU_parità retribuzione

               COMMISSIONE
               EUROPEA




                             Bruxelles, 4.3.2021
                             COM(2021) 93 final

                             2021/0050 (COD)




                      Proposta di

       DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

   volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e
   donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza
               delle retribuzioni e meccanismi esecutivi

       {SEC(2021) 101 final} - {SWD(2021) 41 final} - {SWD(2021) 42 final}




IT                                                IT
                           RELAZIONE

   1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA
   •     Motivi della proposta
   Il diritto alla parità retributiva tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
   valore è uno dei principi fondamentali sanciti dal trattato di Roma. La necessità di garantire la
   parità retributiva è espressa nella direttiva 2006/54/CE (la "direttiva rifusa") 1, integrata
   nel 2014 da una raccomandazione della Commissione sulla trasparenza retributiva
   (la "raccomandazione del 2014")2. Nonostante questo quadro giuridico, l'effettiva attuazione e
   applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell'UE. La
   mancanza di trasparenza retributiva è stata inpiduata come uno dei principali ostacoli3. Il
   pario retributivo di genere4 nell'UE continua ad attestarsi intorno al 14 %. Il pario
   retributivo ha ripercussioni a lungo termine sulla qualità della vita delle donne, le espone a un
   maggiore rischio di povertà e perpetua il pario retributivo pensionistico, che è pari al 33 %
   nell'UE5. La pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze economiche e sociali rendono
   ancora più urgente affrontare questo problema, dato che la crisi ha colpito in modo particolare
   le lavoratrici6.

   Il Parlamento europeo ha ripetutamente richiesto nuove azioni a livello dell'UE, mirate a
   migliorare l'applicazione delle disposizioni in materia di parità retributiva. Il Consiglio ha
   sollecitato sia gli Stati membri sia la Commissione ad agire. Nel giugno 2019 ha chiesto alla
   Commissione di elaborare misure concrete per migliorare la trasparenza retributiva7.

   Il pilastro europeo dei diritti sociali include la parità di genere e il diritto alla parità di
   retribuzione tra i suoi 20 principi8. Nel suo piano d'azione 2017-2019 per affrontare il pario




   1
     Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione
     del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
     occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23). La direttiva ha consolidato le direttive esistenti
     in materia di parità di genere nel settore dell'occupazione, integrando la giurisprudenza della Corte di
     giustizia dell'Unione europea, vale a dire la direttiva 75/117/CEE sulla parità di retribuzione, la direttiva
     86/378/CEE (modificata dalla direttiva 96/97/CE) relativa alla parità di trattamento nei regimi professionali
     di sicurezza sociale, la direttiva 76/207/CEE (modificata dalla direttiva 2002/73/CE) relativa alla parità di
     trattamento tra uomini e donne e la direttiva 97/80/CE (modificata dalla direttiva 98/52/CE) riguardante
     l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.
   2
     Raccomandazione della Commissione 2014/124/UE, del 7 marzo 2014, sul potenziamento del principio
     della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 112).
   3
     Cfr. rispettivamente la valutazione e la relazione sull'applicazione della Commissione SWD(2020) 50 e
     COM(2013) 861 final.
   4
     L'indicatore del pario retributivo di genere misura la differenza tra la retribuzione oraria lorda media dei
     dipendenti maschi e quella delle dipendenti femmine espressa in percentuale della retribuzione oraria lorda
     media dei dipendenti maschi, Eurostat, sdg_05_20.
   5
     https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200207-1
   6
     https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2020/women-and-labour-market-equality-has-
     covid-19-rolled-back-recent-gains
   7
     Conclusioni del Consiglio EPSCO, giugno 2019 (doc. 10349/19).
   8
     Il pilastro dei diritti sociali mira a garantire nuovi e più efficaci diritti per i cittadini, sulla base di
     20 principi fondamentali. Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-
     and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-
     principles_it




IT                              1                               IT
   retributivo di genere9, la Commissione ha valutato la necessità di ulteriori misure giuridiche
   per migliorare l'applicazione del principio della parità retributiva e le opportunità per
   migliorare la trasparenza retributiva. Nei suoi orientamenti politici 10, la Presidente von der
   Leyen ha annunciato che la Commissione presenterà nuove misure vincolanti in materia di
   trasparenza retributiva. Tale impegno è stato ribadito nella strategia per la parità di genere
   2020-202511.

   Questa iniziativa fa seguito alla valutazione retrospettiva della Commissione12 delle
   disposizioni giuridiche pertinenti (la "valutazione 2020") e a numerose altre relazioni in
   materia13. Da tali valutazioni è emerso che il diritto alla parità retributiva non è applicato in
   modo adeguato né attuato nella pratica e che in molti Stati membri manca la trasparenza
   retributiva.

   Obiettivi della proposta
   L'iniziativa mira a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto
   fondamentale alla parità retributiva e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE,
   stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di
   rivendicare il loro diritto alla parità retributiva.

   La proposta di direttiva persegue tali obiettivi:

        –   garantendo la trasparenza retributiva all'interno delle organizzazioni;
        –   agevolando l'applicazione dei concetti chiave relativi alla parità retributiva,
           compresi quelli di "retribuzione" e "lavoro di pari valore"; e
        –   rafforzando i meccanismi di applicazione.
   La trasparenza retributiva consente ai lavoratori di inpiduare e comprovare possibili
   discriminazioni basate sul sesso. Può anche mettere in luce i pregiudizi di genere nei sistemi
   retributivi e di inquadramento professionale che non valorizzano il lavoro di donne e uomini
   in modo paritario e neutro sotto il profilo del genere, o che non valorizzano alcune
   competenze professionali che sono per lo più considerate qualità femminili. Poiché tali
   pregiudizi sono spesso inconsci, la trasparenza retributiva può contribuire a sensibilizzare i
   datori di lavoro sulla questione e aiutarli a inpiduare disparità retributive discriminatorie
   basate sul genere che non possono essere spiegate da validi fattori discrezionali e che sono
   spesso involontarie. La trasparenza retributiva è quindi uno strumento essenziale per fugare i
   dubbi sulla parità retributiva tra uomini e donne e per sostenere l'eliminazione dei pregiudizi
   di genere nelle pratiche retributive. Può anche favorire un cambiamento di atteggiamento nei
   confronti della retribuzione delle donne sensibilizzando e stimolando il dibattito sulle ragioni
   delle differenze strutturali di retribuzione tra donne e uomini. Al di là del semplice rispetto del



   9
     COM(2017) 678 final, cfr. anche la pertinente relazione di attuazione (COM(2020) 101 final).
   10
     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
   11
     COM(2020) 152 final.
   12
     SWD(2020) 50.
   13
     Relazione sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE (SWD(2013) 512 final); valutazione d'impatto che
     accompagna la raccomandazione sulla trasparenza retributiva (SWD(2014) 59 final); relazione
     sull'attuazione della raccomandazione della Commissione sul potenziamento del principio della parità
     retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza (COM(2017) 671 final).




IT                            2                             IT
   principio della parità retributiva, può anche costituire un incentivo per una revisione più
   generale delle politiche in materia di parità di genere a livello di impresa e promuovere una
   più stretta collaborazione tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori.

   •     Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
   Sulla base della direttiva rifusa e della raccomandazione del 2014, la presente proposta
   introduce norme nuove e più dettagliate per garantire il rispetto del principio della parità
   retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
   Il pilastro europeo dei diritti sociali e i suoi 20 principi sono la bussola dell'UE per costruire
   un'Europa più equa e promuovere migliori condizioni di vita e di lavoro per tutti. Il 3 marzo
   2021 la Commissione ha presentato un ambizioso piano d'azione per garantirne l'attuazione in
   tutta l'UE.
   La presente proposta di direttiva rientra in un più ampio pacchetto di misure e iniziative volte
   ad affrontare le cause profonde del pario retributivo di genere e a consentire
   l'emancipazione economica delle donne. La discriminazione retributiva e i pregiudizi nelle
   strutture retributive sono solo una delle cause profonde di questo pario retributivo di genere
   che è pari al 14 %, cui si aggiungono altre cause e fattori, quali la segregazione orizzontale e
   verticale del mercato del lavoro, il lavoro a tempo parziale rispetto al lavoro a tempo pieno
   così come gli impegni attinenti all'assistenza che non sono retribuiti. Anche in assenza di tali
   cause e fattori, permane un cosiddetto pario retributivo di genere "inspiegabile", che
   rappresenta i due terzi del pario retributivo di genere negli Stati membri dell'UE, e che
   l'iniziativa mira ad affrontare. È altresì importante notare che la carriera professionale,
   compreso il pario retributivo di genere, e la concezione del sistema pensionistico, si
   ripercuotono sul pario pensionistico di genere.
   La presente iniziativa rientra in un approccio multidimensionale che comprende, tra l'altro, la
   direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare14, iniziative settoriali per
   combattere gli stereotipi e migliorare l'equilibrio di genere e una proposta di direttiva sul
   miglioramento dell'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle grandi società
   quotate dell'UE15.

   La direttiva proposta è pienamente in linea con l'impegno dell'UE nei confronti
   dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e contribuisce all'attuazione degli obiettivi di sviluppo
   sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS n. 5 sul conseguimento della parità
   di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze16.

   •     Coerenza con le altre normative dell'Unione
   La presente proposta è coerente con l'iniziativa volta ad aumentare la comunicazione di
   informazioni pertinenti di carattere non finanziario da parte delle imprese17. È coerente con




   14
     Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa
     all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga
     la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).
   15
     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012PC0614
   16
     https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_it
   17
     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-
     reporting-directive




IT                               3                                IT
   l'iniziativa dell'UE sui salari minimi18, e da questa sostenuta, ed è coerente con l'imminente
   iniziativa per un governo societario sostenibile19.

   2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
   •    Base giuridica
   La proposta di direttiva si basa sull'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
   dell'Unione europea (TFUE), che prevede che l'UE adotti misure volte ad assicurare
   l'applicazione del principio "delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e
   donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle
   retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore".

   L'articolo 157, paragrafo 3, TFUE costituisce la base giuridica della direttiva rifusa e della
   raccomandazione del 2014. Esso funge pertanto anche da base giuridica per le misure
   vincolanti in materia di trasparenza retributiva previste dalla presente iniziativa, che
   sostengono l'attuazione e una migliore applicazione del principio della parità di retribuzione
   in forza dell'articolo 157 del TFUE e della direttiva rifusa.

   •    Sussidiarietà
   L'attuazione del principio dell'UE della parità di retribuzione è stata stabilita a livello dell'UE
   già nel trattato che istituisce la Comunità economica europea del 1957 (articolo 119 del
   trattato CEE, poi articolo 141 CE e ora articolo 157 TFUE), il che dimostra il suo status di
   valore fondamentale dell'UE. In un primo tempo, il principio aveva una funzione
   prevalentemente economica, in quanto l'obiettivo era quello di evitare distorsioni della
   concorrenza. Nel 1976 tuttavia la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto
   l'obiettivo sociale dell'articolo 119 del trattato CEE e la sua efficacia diretta orizzontale20.
   Successivamente, la Corte ha aggiunto che "la finalità economica perseguita dall'art. 119 del
   Trattato e consistente nell'eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese situate
   nei persi Stati membri riveste un carattere secondario rispetto all'obiettivo sociale di cui alla
   stessa disposizione, la quale costituisce l'espressione di un diritto fondamentale della persona
   umana"21.

   Come dimostrato nella valutazione del 2020, è improbabile che si concretizzino sforzi
   comparabili in tutta l'UE per promuovere la parità retributiva in mancanza di un'iniziativa a
   livello dell'UE. È necessario un approccio coordinato, senza il quale è compromesso il
   conseguimento, a livello nazionale, della parità retributiva tra uomini e donne a norma
   dell'articolo 157, paragrafo 1, TFUE.

   Il fatto che le misure nazionali in materia di trasparenza retributiva siano scarse e
   frammentarie aumenta il rischio che la concorrenza sia falsata da livelli persi di standard
   sociali. Vi è il rischio che le imprese competano in condizioni di disparità, e ciò ostacolerebbe



   18
     COM(2020) 682 final.
   19
     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-
     governance
   20
     Causa 43/75, Gabrielle Defrenne contro Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena
     (Defrenne II); causa 43/75, ECLI:EU:C:1976:56, punti 8-10.
   21
     Causa 50/96, Deutsche Telekom AG contro Lilli Schröder, ECLI:EU:C:2000:72, punto 57.




IT                            4                             IT
   il funzionamento del mercato interno. Per garantire un livello di protezione analogo per i
   lavoratori in tutta l'UE e creare condizioni di parità per gli operatori nel mercato interno è
   necessaria un'azione a livello dell'UE.

   La direttiva proposta si basa su un'armonizzazione minima dei sistemi degli Stati membri e
   consente loro di stabilire standard più elevati qualora decidano di farlo. Consente loro
   esplicitamente di affidare l'attuazione alle parti sociali, a condizione che siano sempre in
   grado di garantire la realizzazione dei risultati perseguiti dalla presente direttiva. Tale
   approccio combinato, che consente di attuare mediante contratto collettivo l'insieme di diritti
   e obblighi sostanziali stabiliti nella direttiva, rispetta le perse caratteristiche dei sistemi
   nazionali di dialogo sociale e di contrattazione collettiva e l'autonomia delle parti sociali.

   •     Proporzionalità
   L'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea stabilisce che "[i]n virtù del
   principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a
   quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati".

   La raccomandazione del 2014 non ha raggiunto l'obiettivo di un'attuazione più efficace del
   principio della parità retributiva tramite la trasparenza delle retribuzioni; ciò a causa della sua
   natura non vincolante e della conseguente applicazione limitata da parte degli Stati membri 22.
   La direttiva rifusa dovrebbe pertanto essere integrata e sostenuta dalla direttiva proposta.
   L'adozione di misure giuridiche vincolanti costituisce una risposta proporzionata all'evidente
   necessità di un'azione pratica per difendere il principio della parità retributiva e non va al di là
   di quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

   Il principio di proporzionalità è pienamente rispettato in quanto le misure relative alla
   trasparenza retributiva e ai meccanismi di applicazione sono concepite in modo da conseguire
   l'obiettivo di rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini.
   Da un lato, la proposta garantisce ai lavoratori il diritto alle informazioni in base alle quali
   possono inpiduare le discriminazioni retributive basate sul genere e difendere il loro diritto
   alla parità retributiva e, dall'altro, tiene conto dei possibili costi e oneri per i datori di lavoro,
   in particolare per le micro, piccole e medie imprese.

   Come indicato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta, si prevede che i costi
   associati siano moderati23. Essi sono giustificati alla luce dei benefici acquisiti e a lungo
   termine: il vantaggio principale risiede nella piena protezione di un valore fondamentale
   dell'UE. Contribuisce inoltre alle più ampie ambizioni sociali dell'UE definite nel pilastro
   europeo dei diritti sociali. Inoltre ulteriori vantaggi possono derivare da una maggiore
   sicurezza dell'occupazione, dal mantenimento della forza lavoro e da una maggiore




   22
     SWD(2020) 50.
   23
     Il costo stimato della valutazione d'impatto relativo al diritto inpiduale all'informazione è di 20 EUR per
     singola richiesta (il costo totale per impresa dipende quindi dal numero di richieste), mentre il costo
     complessivo per la comunicazione di informazioni sulle retribuzioni da parte dei datori di lavoro sarebbe
     compreso tra un minimo di 379-508 EUR e un massimo di 721-890 EUR per datore di lavoro, a seconda
     delle dimensioni dell'impresa. A seconda delle differenze retributive effettive che richiedono una
     valutazione salariale congiunta, il costo medio di tale valutazione per datore di lavoro è stato stimato tra un
     minimo di 1 180-1 724 EUR e un massimo di 1 911 e 2 266 EUR. Cfr. SWD(2021) 41, pag. 74.




IT                              5                               IT
   produttività dei lavoratori e delle imprese, con un conseguente effetto positivo sulla redditività
   delle imprese e sul funzionamento del mercato interno.

   La proposta lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere o stabilire norme più
   favorevoli per i lavoratori tramite una comunicazione più proattiva di informazioni e di
   relazioni sulle retribuzioni. Tiene inoltre conto della persità dei modelli del mercato del
   lavoro in tutta l'UE e consente agli Stati membri di affidare alle parti sociali l'attuazione della
   direttiva.

   Alla luce di quanto precede, poiché l'obiettivo di migliorare la trasparenza retributiva non può
   essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può (data la necessità di
   stabilire norme minime comuni) essere conseguito meglio a livello dell'UE la quale può
   adottare misure nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (di cui all'articolo 5,
   paragrafi 3 e 4, TFUE).

   •     Scelta dello strumento
   Si ritiene che lo strumento giuridico appropriato sia una direttiva che istituisca un quadro per
   rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva tramite la trasparenza delle
   retribuzioni e il rafforzamento dei meccanismi di applicazione. In tal modo è possibile
   rafforzare le disposizioni esistenti lasciando agli Stati membri margine di discrezionalità per
   quanto riguarda le modalità di attuazione dei diritti e degli obblighi nuovi tenendo conto del
   loro contesto nazionale. Tale approccio è in linea con quello adottato in relazione ad altre
   materie del diritto dell'UE nei settori dell'occupazione e della discriminazione24.

   è stato deciso di non modificare o sostituire la direttiva rifusa dato il suo più ampio ambito di
   applicazione per combattere la discriminazione basata sul sesso in materia di occupazione e di
   impiego; un capitolo autonomo riguardante la trasparenza retributiva e le relative disposizioni
   di applicazione non sarebbe adeguato alla struttura esistente di tale direttiva e sarebbe
   sproporzionato rispetto alle disposizioni della direttiva rifusa che disciplinano altri aspetti
   della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego.

   3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI
        DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
   •     Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
   La valutazione del 2020 del quadro giuridico sulla parità retributiva, in particolare le parti
   pertinenti della direttiva rifusa e della raccomandazione del 2014, ha concluso che la direttiva
   rifusa è considerata pertinente da tutti i portatori di interessi e che il rispetto della direttiva
   negli Stati membri e in tutti i settori varia da medio a elevato. Tuttavia l'effettiva attuazione
   del principio della parità retributiva e l'applicazione pratica di tale principio continuano a



   24
     Ad esempio, la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
     concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
     prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
     amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1) e
     la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure
     intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei
     lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).




IT                             6                              IT
   rappresentare una sfida. L'effettiva attuazione sarebbe maggiore se i concetti giuridici di
   "retribuzione" e di "lavoro di pari valore" fossero chiariti sulla base della giurisprudenza della
   Corte di giustizia dell'Unione europea. Questi concetti non sono definiti in modo uniforme
   nelle legislazioni nazionali e permangono incertezze in termini di interpretazione e
   applicazione. La disponibilità di criteri chiari in tutta l'UE contribuirebbe all'effettiva
   applicazione del principio della parità retributiva.

   Per quanto riguarda l'efficienza, dalla valutazione del 2020 non è emerso alcun onere
   amministrativo significativo connesso all'attuazione della direttiva rifusa e della
   raccomandazione del 2014. Le misure di trasparenza retributiva proposte nella
   raccomandazione del 2014 hanno comportato solo costi limitati per i datori di lavoro.
   Potrebbero insorgere costi immateriali da un'eventuale insoddisfazione (e quindi una minore
   produttività) tra i lavoratori che vengono a conoscenza di notevoli differenze salariali tra
   uomini e donne; per contro, sono anche possibili ripercussioni positive sulla soddisfazione
   professionale e sull'impegno dei lavoratori, che aumenterebbero l'attrattiva del datore di
   lavoro. La mancanza di trasparenza retributiva ha compromesso la capacità delle persone di
   inpiduare e contrastare la discriminazione retributiva di genere. Inoltre i lavoratori che
   hanno presentato una denuncia in materia di discriminazione retributiva hanno incontrato
   persi ostacoli in termini di accesso alla giustizia e sono incorsi nel rischio di
   stigmatizzazione e ritorsione da parte del datore di lavoro.

   La valutazione del 2020 ha confermato che la direttiva rifusa apporta un chiaro valore
   aggiunto dell'UE, generando azioni che altrimenti non sarebbero state intraprese per
   promuovere il principio della parità retributiva negli Stati membri. Il valore aggiunto dell'UE
   è stato tuttavia limitato da un'attuazione insufficiente e disomogenea della direttiva e dalla
   confusione (soprattutto tra i giudici e tra i datori di lavoro e i lavoratori) riguardo ai concetti
   giuridici fondamentali per l'attuazione delle misure in materia di parità retributiva.

   •     Consultazioni dei portatori di interessi
   (a)    Comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini25
   In un parere adottato nel dicembre 201726, il comitato consultivo ha indicato una maggiore
   trasparenza in materia di salari come primo passo per garantire l'applicazione del principio
   della parità retributiva. Ha evidenziato una mancanza di trasparenza a tre livelli:

        –   le imprese pubblicano raramente le tabelle salariali e i criteri per la fissazione
            dei salari rimangono poco chiari;
        –   non esiste una chiara modalità giuridica per far rispettare la trasparenza
            retributiva; e
        –   il monitoraggio dell'applicazione delle misure nazionali è incompleto.




   25
      Il comitato consultivo, istituito a norma della decisione 2008/590/CE della Commissione relativa alla
      creazione di un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini, assiste la Commissione
      nella formulazione e nell'attuazione delle attività dell'UE volte a promuovere le pari opportunità tra donne e
      uomini e promuove gli scambi continui di esperienze, politiche e prassi pertinenti tra gli Stati membri e i
      vari attori coinvolti.
   26
      https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/adopted_opinion_gpg.pdf




IT                              7                               IT
   Il comitato ha chiesto azioni volte a migliorare la trasparenza retributiva, stabilendo il diritto
   inpiduale di chiedere e ottenere informazioni sui livelli retributivi sia inpiduali che
   aggregati, in modo da evitare la creazione di luoghi di lavoro caratterizzati da antagonismo.
   Tale diritto potrebbe essere riconosciuto anche ai rappresentanti sindacali locali o ad altri
   rappresentanti dei lavoratori.

   (b)    Consultazioni pubbliche e indagini mirate
   Dall'11 gennaio al 5 aprile 2019 si è svolta una consultazione pubblica27 per raccogliere
   informazioni, opinioni ed esperienze sui problemi derivanti dalle lacune e dalle debolezze
   delle misure nazionali e dell'UE in materia di trasparenza retributiva. La consultazione
   intendeva anche raccogliere dati per dimostrare in che misura la raccomandazione del 2014
   abbia contribuito a rafforzare l'attuazione del principio della parità di retribuzione sancito
   dall'articolo 157 TFUE e dalla direttiva rifusa. Infine i partecipanti hanno risposto a domande
   riguardanti il futuro sugli aspetti pertinenti dell'iniziativa per la trasparenza, compresa la
   necessità di ulteriori interventi a livello dell'UE per affrontare la discriminazione retributiva
   basata sul genere28.

   In risposta alla successiva consultazione pubblica (dal 5 marzo al 28 maggio 2020), le autorità
   nazionali, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro, le associazioni imprenditoriali, le
   organizzazioni non governative e i privati hanno espresso il loro punto di vista sulla
   discriminazione retributiva basata sul genere, sulla trasparenza retributiva e sulle sfide relative
   all'applicazione del diritto alla parità retributiva per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari
   valore29.

   Infine la Commissione ha organizzato tre indagini mirate rivolte agli Stati membri, alle parti
   sociali e ai datori di lavoro30.

   •     Valutazione d'impatto
   La relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta31:
        –   descrive i problemi derivanti dall'attuazione dell'attuale quadro giuridico e
            dalla sua applicazione;
        –   definisce le opzioni strategiche per affrontare tali problemi; e
        –   valuta l'impatto sociale ed economico delle opzioni strategiche.
   Le opzioni strategiche comportano l'instaurazione della trasparenza a livello dei singoli
   lavoratori così come dei datori di lavoro e l'agevolazione dell'attuazione e dell'applicazione
   del quadro giuridico vigente. Le opzioni offrono scenari differenziati che vanno dal massimo
   intervento (in termini di copertura della forza lavoro e delle organizzazioni) all'intervento



   27
      https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1839-Evaluation-of-the-provisions-
      in-the-Directive-2006-54-EC-implementing-the-Treaty-principle-on-equal-pay-/public-consultation
   28
      Per una sintesi delle risposte si veda l'allegato 2 della relazione di valutazione del 2020.
   29
      Per una sintesi delle risposte si veda l'allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna
      la presente proposta.
   30
      Per una sintesi delle risposte si veda l'allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna
      la presente proposta.
   31
      SWD(2021) 41.




IT                              8                               IT
   minimo (conciliando il diritto fondamentale dei lavoratori alla parità retributiva e gli eventuali
   oneri e costi delle misure previste per i datori di lavoro).
   La valutazione d'impatto ha concluso che la combinazione di misure proposta risulta essere la
   più proporzionata e coerente alla luce degli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa.

   Le ripercussioni nazionali specifiche dipenderanno da una serie di fattori, tra cui l'entità dei
   necessari adeguamenti legislativi e il più ampio contesto socioeconomico. Nel complesso,
   sono prevedibili vantaggi in termini di una maggiore consapevolezza tra i datori di lavoro e
   grazie al fatto che i lavoratori saranno messi in condizione di esercitare meglio il loro diritto
   alla parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, alla riduzione dei
   pregiudizi di genere nelle strutture retributive, alla riduzione della sottovalutazione sistemica
   del lavoro delle donne e, in ultima analisi, alla riduzione della quota di pario retributivo di
   genere plausibilmente dovuta alla discriminazione retributiva. Si possono prevedere anche
   effetti a livello macroeconomico che però non possono essere stimati con precisione, in
   quanto non è nota l'esatta entità della discriminazione retributiva (e quindi il suo contributo al
   pario retributivo di genere). Una maggiore parità retributiva potrebbe far aumentare le
   retribuzioni lorde totali a livello dell'UE e ridurre le disparità del reddito di mercato in tutti gli
   Stati membri. Inoltre il tasso di "rischio di povertà" dovrebbe diminuire, soprattutto la quota
   che riguarda le famiglie monoparentali (di cui le donne rappresentano l'85 %). Nel complesso
   l'iniziativa potrebbe determinare un aumento delle entrate pubbliche provenienti dalle imposte
   dirette e dai contributi sociali e un aumento della domanda aggregata a seguito dell'aumento
   delle retribuzioni lorde totali.

   L'eliminazione del pregiudizio di genere nelle pratiche di determinazione delle retribuzioni
   dei datori di lavoro avrà un effetto positivo sulla soddisfazione professionale e sull'impegno
   dei lavoratori, entrambi aspetti fondamentali in un contesto post-crisi. Ciò può a sua volta
   andare a vantaggio dei datori di lavoro grazie a una migliore capacità di trattenere i talenti, a
   una migliore reputazione e di conseguenza a profitti potenzialmente più elevati. Il
   rafforzamento delle misure di applicazione migliorerà l'accesso alla giustizia e l'applicazione
   dei diritti conferiti dal diritto dell'UE. Norme più chiare promuoveranno la comprensione e la
   consapevolezza del quadro giuridico e rafforzeranno la coerenza nella sua applicazione.
   Il comitato per il controllo normativo ha approvato il progetto di valutazione d'impatto
   il 27 gennaio 2021. I pareri del comitato, la valutazione d'impatto finale e la relativa sintesi
   sono pubblicati unitamente alla presente proposta.

   •    Efficienza normativa e semplificazione
   La Commissione ha esaminato le modalità per semplificare e ridurre gli oneri, in particolare
   per le imprese di piccole dimensioni. Le misure contenute nella presente proposta, basate sulle
   prassi nazionali nell'UE e altrove, sono intese a rafforzare il diritto alla parità retributiva
   limitando nel contempo i possibili costi e oneri e tenendo conto della difficile situazione
   economica nell'UE a causa della pandemia di COVID-19. La proposta tiene quindi conto del
   principio di proporzionalità. In particolare, dato il potenziale sforzo richiesto per raccogliere e
   comunicare le informazioni sulle retribuzioni, l'obbligo di presentare relazioni si applica solo
   ai datori di lavoro con almeno 250 lavoratori. La valutazione congiunta delle retribuzioni si
   applicherà solo ai datori di lavoro nei confronti dei quali, in base alla loro relazione annuale,
   vi siano valide ragioni per ritenere che possano esistere problemi di disparità retributive di
   genere. Dall'analisi si evince che le misure proposte nella presente direttiva comportano costi
   modesti e non sono state presentate prove di soluzioni meno costose per conseguire gli stessi
   obiettivi con la stessa efficacia.



IT                           9                           IT
   •    Diritti fondamentali
   Gli obiettivi della presente proposta sono coerenti con la Carta dei diritti fondamentali
   dell'Unione europea, in particolare con l'articolo 23, che stabilisce che "[l]a parità tra uomini e
   donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e
   di retribuzione", e con l'articolo 31, che stabilisce che "[o]gni lavoratore ha diritto a
   condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose".

   Inoltre l'articolo 27 della Carta prevede che "[a]i lavoratori o ai loro rappresentanti devono
   essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi
   e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali".

   4.    INCIDENZA SUL BILANCIO
   La proposta non richiede lo stanziamento di risorse aggiuntive a carico del bilancio dell'UE.

   5.    ALTRI ELEMENTI
   •    Modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
   Gli Stati membri devono recepire la presente direttiva entro due anni dalla sua adozione e
   comunicarne le misure di recepimento alla Commissione. A norma dell'articolo 30 della
   direttiva, essi possono affidare alle parti sociali il recepimento della direttiva mediante accordi
   collettivi.

   Per valutare l'efficacia con cui l'iniziativa raggiunge i suoi obiettivi generali e specifici, gli
   Stati membri riferiranno in merito alla sua applicazione dopo otto anni. Su tale base la
   Commissione adotterà una relazione.

   •    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

   Capo I – Disposizioni generali

   Articolo 1 — Scopo e oggetto

   Questa disposizione specifica lo scopo e l'oggetto della direttiva. La direttiva mira a stabilire
   norme minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e
   donne e il pieto di discriminazione fondata sul sesso tramite la trasparenza retributiva e il
   rafforzamento dei meccanismi di applicazione.

   Articolo 2 – Ambito di applicazione
   Questa disposizione definisce l'ambito di applicazione personale della direttiva, vale a dire le
   persone che possono beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva.
   Articolo 3 - Definizioni
   Questa disposizione definisce i termini e i concetti chiarendo in anticipo come dovrebbero
   essere interpretati nel contesto della direttiva.
   Tali termini e concetti comprendono le pertinenti definizioni già esistenti della direttiva rifusa
   (retribuzione, discriminazione diretta, discriminazione indiretta), ma anche nuovi concetti
   specificamente connessi al diritto alla parità retributiva, quali livelli retributivi, pario




IT                          10                          IT
   retributivo, retribuzione mediana, pario retributivo mediano, quartile retributivo e categorie
   di lavoratori.
   Il concetto di "retribuzione" include il salario o lo stipendio e tutti gli altri vantaggi, in
   contanti o in natura, che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente ("componenti
   complementari o variabili") dal datore di lavoro a motivo della sua occupazione. Esso
   comprende eventuali prestazioni complementari quali bonus, indennità per gli straordinari,
   servizi di trasporto (comprese le autovetture fornite dal datore di lavoro e le tessere dei mezzi
   di trasporto), indennità di alloggio, compensazioni per la partecipazione a corsi di formazione,
   indennità di licenziamento, indennità di malattia previste dalla legge, indennità obbligatorie e
   pensioni aziendali o professionali. Dovrebbe inoltre includere elementi di remunerazione
   dovuti per legge o per contratto collettivo.
   La discriminazione retributiva basata sul genere può comportare un'intersezione di vari assi di
   discriminazione: sulla base del sesso, da un lato, e della razza o dell'origine etnica, della
   religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale
   (quali tutelati dalla direttiva 2000/43/CE o dalla direttiva 2000/78/CE), dall'altro. Una nuova
   definizione mira a chiarire che, nel contesto della discriminazione retributiva di genere, tale
   combinazione dovrebbe essere presa in considerazione, eliminando in tal modo ogni dubbio
   che possa emergere al riguardo nell'ambito del quadro giuridico esistente. Ciò garantirà che
   gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti tengano debitamente conto di qualsiasi
   situazione di svantaggio derivante da una discriminazione intersezionale, in particolare a fini
   sostanziali e procedurali, compreso riconoscere l'esistenza di una discriminazione, decidere
   quali siano i lavoratori che devono servire da termine di paragone appropriato ("lavoratori di
   riferimento"), valutare la proporzionalità e determinare, se del caso, il livello del risarcimento
   concesso o delle sanzioni imposte. Un caso particolare di tale intersezionalità riguarda la
   situazione delle donne migranti che possono essere esposte a molteplici forme di
   discriminazione fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni
   personali.
   Articolo 4 — Stesso lavoro e lavoro di pari valore
   Il rispetto del diritto alla parità retributiva tra donne e uomini, sancito dal trattato, richiede che
   i datori di lavoro dispongano di strutture retributive volte ad assicurare che le donne e gli
   uomini ricevano pari retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Al fine di
   consentire ai lavoratori e ai datori di lavoro di valutare ciò che costituisce lavoro di pari
   valore, questa disposizione impone agli Stati membri di stabilire strumenti o metodologie per
   valutare e raffrontare il valore del lavoro, rispetto a una serie di criteri oggettivi che includono
   i requisiti professionali, di istruzione e di formazione, le competenze, l'impegno e le
   responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati. Ciò fornisce la base per
   valutare se i lavoratori si trovino in una situazione analoga e svolgano un lavoro di pari valore
   e aiuterà i datori di lavoro a classificare e remunerare meglio le posizioni lavorative sulla base
   di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.
   La presenza di criteri chiari a livello nazionale aiuterà i lavoratori a inpiduare un valido
   termine di paragone e a valutare se sono trattati in modo meno favorevole rispetto al loro
   omologo che svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.




IT                          11                           IT
   Tale disposizione integra inoltre due precisazioni stabilite nella giurisprudenza della Corte di
   giustizia dell'Unione europea. Innanzitutto la Corte ha chiarito32 che, al fine di stabilire se i
   lavoratori si trovino in una situazione analoga, il raffronto non è necessariamente limitato alle
   situazioni in cui uomini e donne lavorano per lo stesso datore di lavoro. I lavoratori possono
   trovarsi in una situazione analoga anche quando non lavorano per lo stesso datore di lavoro se
   le differenze rilevate nelle condizioni retributive possono essere ricondotte ad un'unica fonte
   che stabilisce le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione (ad esempio, derivanti dalle
   disposizioni di legge o da contratti salariali collettivi applicabili a perse imprese, o quando
   le condizioni di lavoro sono stabilite centralmente per più organizzazioni o imprese all'interno
   di una holding o di un conglomerato). La Corte ha inoltre chiarito che il confronto non si
   limita a situazioni nelle quali i lavoratori di riferimento svolgano simultaneamente mansioni
   uguali alla parte ricorrente33. L'integrazione di questi chiarimenti migliorerà l'applicazione
   pratica del principio della parità retributiva.
   Inoltre, nel caso in cui non esista un lavoratore di riferimento reale, dovrebbe essere
   consentito un confronto con un lavoratore di riferimento ipotetico o l'utilizzo di altre prove
   (statistiche o altre informazioni disponibili) che consentano di presumere eventuali
   discriminazioni. La possibilità di ricorrere a un lavoratore di riferimento ipotetico consentirà
   al lavoratore di dimostrare che non è stato trattato allo stesso modo di un omologo ipotetico
   dell'altro sesso.
   Infine questa disposizione richiama l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
   rifusa, secondo cui, qualora si utilizzino sistemi di valutazione e classificazione professionale
   per determinare la retribuzione, essi dovrebbero basarsi sugli stessi criteri, neutri sotto il
   profilo del genere per uomini e donne, al fine di escludere qualsiasi discriminazione fondata
   sul sesso. Ciò significa che i criteri per valutare il valore di un lavoro o di una posizione
   devono essere descritti e definiti in modo obiettivo e neutrale, applicabili sia ai posti di lavoro
   degli uomini che a quelli delle donne.
   Capo II — Trasparenza retributiva
   Articolo 5 — Trasparenza retributiva prima dell'assunzione
   Ad oggi non esistono norme minime in materia di trasparenza retributiva prima
   dell'assunzione a livello dell'UE. Questa disposizione prevede che i datori di lavoro indichino
   il livello retributivo iniziale o la relativa fascia (sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il
   profilo del genere) da corrispondere al futuro lavoratore per una specifica posizione o
   mansione. Tale informazioni può essere fornita nell'avviso di posto vacante o in altro modo
   prima del colloquio di lavoro senza che il candidato debba richiederlo (ad esempio nell'invito
   al colloquio o direttamente dalle parti sociali).
   Inoltre vieta ai datori di lavoro di chiedere ai potenziali lavoratori informazioni sulla
   retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro.
   L'obiettivo di questa disposizione è garantire che i lavoratori dispongano delle informazioni
   necessarie per negoziare in modo equilibrato ed equo le loro retribuzioni all'inizio di un
   rapporto di lavoro. Questa disposizione garantirebbe inoltre che le discriminazioni e i
   pregiudizi retributivi esistenti non si perpetuino nel tempo, in particolare quando i lavoratori
   cambiano lavoro. Ciò non limita il potere contrattuale del datore di lavoro, del lavoratore o



   32
     Causa C-320/00 Lawrence, ECLI:EU:C:2002:498.
   33
     Causa 129/79 Macarthys, ECLI:EU:C:1980:103.




IT                           12                           IT
   delle parti sociali di negoziare una retribuzione al di fuori della fascia indicata. Questa misura
   di trasparenza affronterebbe anche il problema della discriminazione intersezionale, in quanto
   la mancanza di trasparenza nella determinazione delle retribuzioni lascia spazio a pratiche
   discriminatorie basate su persi motivi.


   Articolo 6 — Trasparenza della determinazione delle retribuzioni e dei criteri per
   l'avanzamento di carriera
   Al fine di garantire la neutralità di genere nella determinazione delle retribuzioni e
   nell'avanzamento di carriera, questa disposizione impone ai datori di lavoro di rendere
   accessibile ai lavoratori una descrizione dei criteri neutri sotto il profilo del genere utilizzati
   per definire la loro retribuzione e il loro avanzamento di carriera. Ove opportuno, per evitare
   oneri eccessivi a carico delle microimprese e delle piccole imprese, un datore di lavoro può
   disporre di una certa flessibilità nel modo in cui ottempera a tale obbligo tenendo conto delle
   sue dimensioni e in funzione del numero di dipendenti.

   Articolo 7 - Diritto di informazione
   Questa disposizione mira a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie per valutare se
   sono retribuiti in modo non discriminatorio rispetto ad altri lavoratori della stessa
   organizzazione che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, e per far valere il loro
   diritto alla parità retributiva, se necessario.
   Questa disposizione si basa sulla vigente raccomandazione della Commissione del 2014 sulla
   trasparenza retributiva. Conferisce ai lavoratori il diritto di chiedere al datore di lavoro
   informazioni sul livello retributivo inpiduale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso
   e categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
   Il datore di lavoro è tenuto a informare annualmente tutti i lavoratori del loro diritto a ricevere
   tali informazioni e a fornire le informazioni richieste entro un periodo di tempo ragionevole e
   in formati accessibili ai lavoratori con disabilità su loro richiesta.
   Per far fronte ad eventuali ritorsioni o al timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro,
   questa disposizione consente loro di richiedere le informazioni tramite i loro rappresentanti o
   tramite un organismo per la parità.
   Per assistere ulteriormente le eventuali vittime della discriminazione retributiva di genere, la
   disposizione vieta le clausole di riservatezza nella misura in cui la pulgazione delle
   informazioni sulle retribuzioni mira a far rispettare il diritto alla parità retributiva tra uomini e
   donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. D'altro canto, i datori di lavoro
   possono chiedere che l'uso delle informazioni ottenute sia limitato all'applicazione del diritto
   alla parità retributiva.
   Articolo 8 — Informazioni sul pario retributivo tra lavoratori di sesso femminile e di sesso
   maschile
   Questa disposizione impone ai datori di lavoro con almeno 250 lavoratori di rendere
   pubblicamente disponibili e accessibili determinate informazioni quali il pario retributivo
   tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile nella loro organizzazione, anche per
   quanto riguarda le componenti complementari o variabili (si rimanda alla spiegazione fornita
   nell'articolo 3), oltre allo stipendio normale di base.

   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo si basano su
   informazioni prontamente disponibili all'interno di un'organizzazione e forniscono un quadro



IT                          13                           IT
   generale delle differenze retributive di genere all'interno dell'organizzazione, ad esempio la
   distribuzione dei lavoratori per genere nei quartili retributivi dà informazioni sulla percentuale
   di donne nelle posizioni retributive più alte/più basse. La pubblicazione di queste
   informazioni consente un certo confronto tra datori di lavoro, il che incentiva i datori di
   lavoro a prevenire potenziali pari retributivi, stimola il dibattito sulla parità retributiva e
   stimola ad agire.

   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, concernenti il pario
   retributivo tra i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile per categorie di lavoratori
   che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, sono specifiche per il datore di lavoro
   e sono più sensibili delle cifre generali sul pario retributivo. La categorizzazione dei
   lavoratori che svolgono un lavoro di pari valore si basa su una combinazione e una
   ponderazione di criteri pertinenti per lo specifico datore di lavoro interessato. Le differenze di
   retribuzione per categoria non sono pertanto comparabili tra i datori di lavoro, motivo per cui
   tali informazioni non dovrebbero essere rese pubbliche. I datori di lavoro dovrebbero fornire
   tali informazioni a tutti i lavoratori e ai loro rappresentanti e l'ispettorato del lavoro e gli
   organismi per la parità dovrebbero poter ottenere le informazioni su richiesta. Le informazioni
   sul pario retributivo tra i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile per categorie di
   lavoratori saranno fondamentali per rafforzare un approccio di autoregolamentazione da parte
   dei datori di lavoro e consentire ai lavoratori e ai loro rappresentanti di esigere il rispetto del
   principio della parità retributiva. Tali informazioni servono anche da incentivo per avviare la
   valutazione congiunta delle retribuzioni di cui all'articolo 9.

   Come misura alternativa alla comunicazione di informazioni sulle retribuzioni da parte dei
   datori di lavoro, in particolare per limitare l'eventuale onere connesso, gli Stati membri
   possono scegliere di incaricare un organismo esistente di raccogliere le informazioni richieste
   sulla base di dati amministrativi quali i dati forniti dai datori di lavoro alle autorità fiscali o di
   sicurezza sociale e di mettere a disposizione le informazioni al posto dei datori di lavoro. La
   disposizione impone inoltre all'organismo di monitoraggio designato a norma dell'articolo 26
   di raccogliere i dati ricevuti dai datori di lavoro, garantendo ampio accesso a tali dati e
   consentendo un confronto tra i dati di singoli datori di lavoro, settori e regioni all'interno dello
   Stato membro interessato.

   Sulla base delle informazioni fornite, i lavoratori e i loro rappresentanti, gli ispettorati del
   lavoro e gli organismi per la parità hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro chiarimenti e
   dettagli in merito a dette informazioni, comprese spiegazioni su eventuali disparità retributive
   di genere. Il datore di lavoro è tenuto a rispondere a tali richieste entro un termine ragionevole
   fornendo una risposta motivata. Qualora le disparità retributive di genere non siano
   giustificate da fattori oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, il datore di lavoro è tenuto a
   porre rimedio alla situazione in stretta collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori,
   l'ispettorato del lavoro e/o l'organismo per la parità.

   Articolo 9 — Valutazione congiunta delle retribuzioni
   Se dalle informazioni sulle retribuzioni comunicate a norma dell'articolo 8 emerge una
   disparità della retribuzione media tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile
   nell'organizzazione pari ad almeno il 5 % in una qualsiasi categoria di lavoratori che svolgono
   lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, non giustificata da fattori oggettivi e neutri sotto il
   profilo del genere, il datore di lavoro interessato è tenuto a effettuare una valutazione delle
   retribuzioni. Il datore di lavoro è tenuto a giustificare qualsiasi differenza di retribuzione in
   qualsiasi categoria di lavoratori, comprese le differenze inferiori al 5 %, sulla base di fattori



IT                          14                           IT
   oggettivi e neutri dal punto di vista del genere e a porre rimedio alla situazione a norma
   dell'articolo 8, paragrafo 7.
   La valutazione congiunta delle retribuzioni dovrebbe essere effettuata dai datori di lavoro in
   collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori. Se i rappresentanti formali dei lavoratori
   non sono presenti nell'organizzazione, il datore di lavoro dovrebbe designare uno o più
   lavoratori a tal fine.
   L'obbligo di una valutazione congiunta delle retribuzioni mira a far in modo che i datori di
   lavoro avviino l'esame obbligatorio delle loro prassi di determinazione delle retribuzioni e
   affrontino eventuali pregiudizi di genere nelle strutture retributive che violano il principio
   della parità retributiva. La cooperazione tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori
   garantisce un approccio conpiso e conduce ad azioni comuni.
   Le disparità nei livelli retributivi medi tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in
   ciascuna categoria di lavoratori che svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore devono
   essere oggettivamente giustificate, come stabilito congiuntamente dai rappresentanti dei
   lavoratori e dal datore di lavoro. Se le disparità non possono essere giustificate da fattori
   oggettivi, il datore di lavoro deve adottare misure correttive; qualora siano state effettuate
   valutazioni precedenti, il datore di lavoro deve includere una relazione sull'efficacia delle
   misure adottate a seguito di tali valutazioni. Le misure dovrebbero essere adottate in stretta
   collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro e/o l'organismo per
   la parità e dovrebbero comprendere l'istituzione di un sistema di valutazione e classificazione
   professionale neutro sotto il profilo del genere per garantire l'esclusione di qualsiasi
   discriminazione retributiva diretta o indiretta basata sul sesso.
   Articolo 10 - Protezione dei dati
   La disposizione prevede che il potenziale trattamento e/o pulgazione dei dati personali ai
   sensi delle misure di trasparenza retributiva di cui alla presente direttiva avvengano in
   conformità del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)34.
   La disposizione specifica che i dati personali raccolti dai datori di lavoro a norma degli
   articoli 7, 8 o 9 non possono essere utilizzati per scopi persi dall'attuazione del principio
   della parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
   È prevista un'ulteriore garanzia nel caso in cui la pulgazione di informazioni a norma degli
   articoli 7, 8 e 9 comporti la pulgazione, diretta o indiretta, della retribuzione di un collega di
   lavoro identificabile. Gli Stati membri possono decidere che in tal caso l'accessibilità delle
   informazioni sia limitata ai rappresentanti dei lavoratori o all'organismo per la parità. Questi
   ultimi forniranno consulenza al lavoratore in merito a un eventuale reclamo, senza rivelare i
   livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di
   pari valore. Poiché talune informazioni sui livelli salariali possono essere già pubblicamente
   disponibili, ad esempio nel settore pubblico, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare
   tale salvaguardia conformemente alle prassi nazionali.




   34
     Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
     protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
     circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).




IT                           15                            IT
   Articolo 11 - Dialogo sociale
   Il coinvolgimento delle parti sociali nella promozione della parità di genere nei rapporti di
   lavoro è importante. Le parti sociali si trovano nella posizione migliore per inpiduare i punti
   di forza e di debolezza degli interventi a livello nazionale, regionale e locale al fine di
   prevenire e combattere la discriminazione retributiva basata sul sesso. Esse svolgono un ruolo
   fondamentale, ad esempio, nell'elaborazione di metodi di valutazione e classificazione
   professionale neutri sotto il profilo del genere. Pertanto questo articolo impone agli Stati
   membri, fatta salva l'autonomia delle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi
   nazionali, di garantire che i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano
   discussi con le parti sociali. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso perse misure
   politiche volte a sviluppare un partenariato sociale attivo.
   Capo III - Mezzi di tutela e applicazione

   Articolo 12 – Tutela dei diritti

   Sulla base dell'articolo 17 della direttiva rifusa, questa disposizione impone agli Stati membri
   di garantire la disponibilità di procedure giudiziarie per l'applicazione dei diritti e degli
   obblighi derivanti dalla presente direttiva. Rafforza l'accesso alla giustizia chiarendo che il
   previo ricorso a procedimenti extragiudiziali può consistere in una conciliazione o in un
   procedimento dinanzi a un organismo per la parità. In ogni caso, l'accesso alla giustizia non
   dovrebbe essere ostacolato da procedimenti amministrativi intermedi obbligatori.

   Articolo 13 — Procedure per conto o a sostegno dei lavoratori

   Questa disposizione prevede che le associazioni, le organizzazioni, gli organismi per la parità
   e i rappresentanti dei lavoratori o altri soggetti giuridici interessati a garantire la parità tra
   uomini e donne possano avviare procedimenti giudiziari o amministrativi per far rispettare gli
   obblighi previsti dalla presente proposta. Tali soggetti dovrebbero avere il diritto di agire per
   conto o a sostegno di un lavoratore, con l'approvazione del lavoratore, nell'ambito di tali
   procedure. In particolare gli organismi per la parità non hanno attualmente il diritto di adire le
   vie legali in tutti gli Stati membri.

   Inoltre tale disposizione introduce anche il diritto per gli organismi per la parità e i
   rappresentanti dei lavoratori di presentare ricorsi per conto di più di un lavoratore, con
   l'approvazione dei lavoratori stessi. Ciò mira a superare gli ostacoli procedurali e relativi ai
   costi che le vittime di discriminazioni retributive di genere incontrano quando cercano di far
   valere il loro diritto alla parità retributiva e di far rispettare le misure di trasparenza previste
   dalla presente proposta. La possibilità di presentare ricorsi collettivi è limitata agli organismi
   riconosciuti, ossia gli organismi per la parità e i rappresentanti dei lavoratori.

   Articolo 14 - Diritto al risarcimento

   Il rafforzamento dell'obbligo di risarcimento incentiverà le vittime di discriminazioni
   retributive di genere affinché cerchino giustizia e difendano il loro diritto alla parità
   retributiva. Tale disposizione impone agli Stati membri di garantire che ogni lavoratore che
   abbia subito un danno causato da una violazione di un diritto o di un obbligo connesso al
   principio della parità retributiva abbia il diritto di chiedere e ottenere il pieno risarcimento del
   danno causato in modo dissuasivo e proporzionato al danno subito.




IT                          16                           IT
   Sulla base dell'articolo 18 della direttiva rifusa, tale disposizione prevede, conformemente alla
   giurisprudenza della Corte di giustizia, che il lavoratore discriminato sia inserito nella
   posizione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificata alcuna discriminazione. Ciò
   comprende il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in
   natura, il risarcimento per le opportunità perse e per il pregiudizio morale. Prevede infine che
   il risarcimento o la riparazione non possano essere limitati mediante la previa fissazione di un
   massimale.

   Articolo 15 — Altri mezzi di tutela

   Per rafforzare l'applicazione del diritto alla parità retributiva, questo articolo garantisce che gli
   organi giurisdizionali o le autorità competenti possano emettere ingiunzioni che accertino la
   violazione di qualsiasi diritto o obbligo relativo al principio della parità retributiva tra uomini
   e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e per porre fine a tale violazione.
   Inoltre gli organi giurisdizionali o le autorità competenti devono poter imporre al convenuto
   di adottare misure strutturali o organizzative per conformarsi ai suoi obblighi in materia di
   parità retributiva.

   Al fine di garantire la rapida conformità alle norme, gli organi giurisdizionali o le autorità
   competenti possono imporre una pena pecuniaria reiterabile.

   Articolo 16 — Trasferimento dell'onere della prova

   Come già indicato nell'articolo 19 della direttiva rifusa, questa disposizione prevede che, nei
   casi in cui si può ragionevolmente presumere che vi sia stata discriminazione, spetti al
   convenuto provare l'insussistenza della violazione del principio di parità retributiva. Inoltre,
   nei procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti la discriminazione diretta o indiretta,
   e in linea con la giurisprudenza esistente35, la presente direttiva rafforza la posizione del
   lavoratore: nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato gli obblighi di trasparenza
   retributiva stabiliti dalla direttiva, l'onere della prova dovrebbe essere trasferito al convenuto
   senza imporre al lavoratore l'obbligo di dimostrare l'esistenza di una discriminazione, anche
   quando essa può essere ragionevolmente presunta.

   Il rafforzamento del trasferimento dell'onere della prova non solo agevolerà i lavoratori
   nell'esercizio del loro diritto alla parità retributiva, ma fornirà anche un ulteriore incentivo per
   i datori di lavoro a rispettare i loro obblighi in materia di trasparenza ai sensi della presente
   direttiva.

   Articolo 17- Accesso alle prove

   Questo articolo prevede che nel corso di un procedimento riguardante un ricorso in materia di
   discriminazione retributiva di genere, gli organi giurisdizionali nazionali o altre autorità
   competenti abbiano la facoltà di ordinare al convenuto di pulgare le prove pertinenti che
   sono sotto il loro controllo. In particolare, gli organi giurisdizionali nazionali avranno la
   facoltà di ordinare la pulgazione delle prove che contengono informazioni riservate ove le



   35
     Causa C-109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark       contro  Dansk
     Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Danfoss, ECLI:EU:C:1989:383.




IT                          17                           IT
   ritengano pertinenti al ricorso, adottando al contempo misure efficaci per proteggere tali
   informazioni. Le informazioni riservate potrebbero assumere la forma di una consulenza
   legale fornita alla dirigenza, di un protocollo di un'assemblea degli azionisti, di dati personali
   ecc., necessari per l'esercizio o la difesa di ricorsi legali in materia di discriminazione
   retributiva di genere.

   Articolo 18 - Termini di prescrizione

   I termini di prescrizione brevi e i relativi ostacoli procedurali sono stati inpiduati come uno
   degli ostacoli che impediscono alle vittime di discriminazioni retributive di far valere il loro
   diritto alla parità retributiva. Per questo motivo la presente direttiva stabilisce norme comuni
   sui termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi in materia di discriminazione
   retributiva di genere.
   Prevede che il termine di prescrizione per la presentazione dei ricorsi ai sensi della presente
   proposta sia di almeno tre anni e non inizi a decorrere prima che sia cessata la violazione del
   principio della parità retributiva o qualsiasi violazione dei diritti o degli obblighi derivanti
   dalla presente direttiva e che la parte ricorrente sia a conoscenza della violazione. Inoltre un
   termine di prescrizione dovrebbe essere sospeso o interrotto non appena una parte ricorrente
   intraprenda un'azione presentando un ricorso o sottoponendo la propria rivendicazione
   all'attenzione del datore di lavoro, dei rappresentanti dei lavoratori, dell'ispettorato del lavoro
   o dell'organismo per la parità.

   Articolo 19 — Spese legali e giudiziarie

   Le spese processuali costituiscono un ostacolo procedurale fondamentale che rappresenta un
   grave disincentivo per le vittime di discriminazioni retributive di genere a rivendicare il loro
   diritto alla parità retributiva, il che si traduce in una protezione e un'applicazione insufficienti
   del diritto alla parità retributiva. Per garantire un maggiore accesso alla giustizia e incentivare
   i lavoratori a far valere il loro diritto, questa disposizione riconosce alle parti ricorrenti
   vittoriose in un ricorso in materia di discriminazione retributiva il diritto di recuperare i costi e
   le spese legali e peritali presso il convenuto. Specifica, d'altro canto, che i convenuti vittoriosi
   in una causa in materia di discriminazione retributiva non godono di un diritto analogo, ossia
   di recuperare presso le parti ricorrenti i costi e le spese legali e peritali, salvo nel caso in cui il
   ricorso sia stato presentato in malafede, sia stato futile o qualora il mancato recupero sia
   considerato irragionevole nelle circostanze di specie (ad esempio nel caso di microimprese
   con una situazione finanziaria debole).

   Articolo 20 - Sanzioni

   Questa disposizione rafforza le norme minime esistenti in materia di sanzioni da applicare a
   qualsiasi violazione dei diritti e degli obblighi relativi alla parità retributiva tra uomini e
   donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, favorendo l'effetto deterrente per i
   datori di lavoro che adottano comportamenti illeciti. Allo stesso tempo, sanzioni significative
   hanno un effetto preventivo nell'incoraggiare i datori di lavoro a rispettare proattivamente i
   loro obblighi.

   Le sanzioni stabilite negli Stati membri dovrebbero comprendere ammende il cui importo
   deve tener conto di una serie di elementi aggravanti quali la gravità e la durata della
   violazione, nonché l'eventuale dolo o negligenza grave del datore di lavoro.




IT                           18                           IT
   L'articolo impone inoltre agli Stati membri di stabilire sanzioni specifiche applicabili alle
   violazioni ripetute dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità retributiva tra
   uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Tali sanzioni potrebbero
   includere, ad esempio, la revoca di benefici pubblici o l'esclusione, per un certo periodo, da
   qualsiasi ulteriore riconoscimento di incentivi finanziari o di credito.

   Articolo 21 — Parità retributiva negli appalti pubblici o nelle concessioni

   Conformemente alla direttiva 2014/23/UE36, alla direttiva 2014/24/UE37 e alla direttiva
   2014/25/UE38, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire che,
   nell'esecuzione di appalti pubblici o concessioni, gli operatori economici (compresa la catena
   di subappalto successiva) rispettino gli obblighi relativi alla parità retributiva tra uomini e
   donne. Dovrebbero in particolare garantire che gli operatori economici dispongano di
   meccanismi di determinazione delle retribuzioni che non comportino un pario retributivo tra
   lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che non possa essere giustificato da fattori
   neutri sotto il profilo del genere in nessuna categoria di lavoratori che svolgono uno stesso
   lavoro o un lavoro di pari valore.

   Inoltre, nell'attuazione di tali obblighi, gli Stati membri dovrebbero prendere in
   considerazione la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici introducano, se del caso,
   sanzioni e condizioni di risoluzione che garantiscono il rispetto del principio della parità
   retributiva nell'esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni. Tale disposizione
   chiarisce inoltre che i motivi di esclusione facoltativi esistenti a norma della direttiva
   2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE possono essere utilizzati
   per escludere un operatore che viola il principio della parità retributiva.

   Gli obblighi di cui alla presente disposizione rientrano negli obblighi applicabili in materia di
   diritto sociale e del lavoro di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 71, paragrafo 1,
   della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 88,
   paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
   settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e all'articolo 30, paragrafo 3, e
   all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
   concessione. Il chiarimento delle disposizioni di cui sopra, e l'esplicito riferimento ad esse,
   sono intesi a sostenerne e rafforzarne l'attuazione per quanto riguarda il diritto alla parità
   retributiva.

   Articolo 22 — Vittimizzazione e protezione contro trattamenti meno favorevoli

   I lavoratori e i loro rappresentanti non dovrebbero essere trattati in modo meno favorevole
   dopo aver esercitato il loro diritto alla parità retributiva o qualsiasi altro diritto previsto dalla
   presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero introdurre, a livello nazionale, misure volte a



   36
     Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
     contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
   37
     Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e
     che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
   38
     Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
     d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
     abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).




IT                             19                               IT
   proteggere i lavoratori, compresi i rappresentanti dei lavoratori, dal licenziamento o da
   qualsiasi altro trattamento sfavorevole da parte dei datori di lavoro a seguito di un reclamo o
   di un'azione giudiziaria volta a ottenere il rispetto di qualsiasi diritto o obbligo relativo alla
   parità retributiva per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

   Articolo 23 - Rapporto con la direttiva 2006/54/CE

   Questa disposizione chiarisce il rapporto con la direttiva 2006/54/CE per quanto riguarda le
   misure di applicazione. Le misure di applicazione della presente direttiva si applicano ai
   procedimenti riguardanti diritti o obblighi connessi al principio della parità retributiva tra
   uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore di cui all'articolo 4 della
   direttiva 2006/54/CE anziché agli articoli 17, 18, 19, 24 e 25 di tale direttiva.

   Capo IV – Disposizioni orizzontali

   Articolo 24 – Livello di protezione

   Si tratta di una disposizione standard che permette agli Stati membri di offrire un livello di
   protezione più elevato di quello garantito dalla direttiva. Questa disposizione impedisce
   inoltre agli Stati membri di ridurre il livello di protezione in materia di parità retributiva tra
   uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

   Articolo 25 – Organismi per la parità

   Gli organismi nazionali per la parità svolgono un ruolo cruciale nell'applicazione della
   legislazione contro la discriminazione e in materia di parità nell'Unione europea. La direttiva
   rifusa prevede già che gli Stati membri designino uno o più organismi per la promozione,
   l'analisi, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza
   discriminazioni fondate sul sesso, anche per quanto riguarda le retribuzioni. Tale disposizione
   stabilisce che gli organismi nazionali per la parità dovrebbero essere ugualmente competenti
   per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Impone
   inoltre agli Stati membri di intervenire attivamente per garantire una stretta cooperazione e
   coordinamento tra gli organismi nazionali per la parità e gli ispettorati del lavoro e per
   garantire che gli organismi per la parità dispongano di risorse adeguate per svolgere le loro
   funzioni in relazione al diritto alla parità retributiva. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero
   prendere in considerazione la possibilità di assegnare agli organismi per la parità gli importi
   recuperati a titolo di ammende a norma dell'articolo 20.

   Articolo 26 – Monitoraggio e sensibilizzazione

   Per garantire un adeguato monitoraggio dell'attuazione del diritto alla parità retributiva tra
   uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, gli Stati membri
   dovrebbero istituire un apposito organismo di monitoraggio. Tale organismo, che può far
   parte di un organismo esistente che persegue obiettivi analoghi, dovrebbe svolgere compiti
   specifici in relazione all'attuazione delle misure di trasparenza retributiva previste dalla
   presente direttiva e raccogliere determinati dati per monitorare le disparità retributive e
   l'impatto delle misure di trasparenza retributiva. Gli Stati membri dovranno adottare le
   disposizioni necessarie per il corretto funzionamento di tale organismo.




IT                         20                          IT
   Le funzioni principali dell'organismo di monitoraggio dovrebbero consistere nell'aggregare i
   dati e le relazioni prodotti nel quadro delle misure di trasparenza retributiva previste dalla
   presente direttiva e, se del caso, nel garantirne una pubblicazione facilmente fruibile.
   Dovrebbe inoltre affrontare le cause del pario retributivo tra i lavoratori di sesso femminile
   e di sesso maschile e fornire gli strumenti per analizzare e valutare le disparità retributive.
   Inoltre, dovrebbe essere incaricato di fornire alla Commissione dati annuali sul numero e sul
   tipo di cause in materia di discriminazione retributiva portate dinanzi agli organi
   giurisdizionali e sulle denunce presentate alle autorità pubbliche competenti, compresi gli
   organismi per la parità. Infine, il suo compito dovrebbe essere quello di sensibilizzare le
   imprese e le organizzazioni pubbliche e private, le parti sociali e i cittadini al fine di
   promuovere il principio della parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
   valore e la trasparenza retributiva.

   Articolo 27 — Contrattazione e azioni collettive

   La presente direttiva riconosce la persità dei modelli di mercato del lavoro nell'UE,
   compreso il ruolo delle parti sociali nei persi Stati membri per quanto riguarda le questioni
   relative all'oggetto della presente direttiva. Questa disposizione ribadisce pertanto che la
   direttiva non pregiudica minimamente il diritto delle parti sociali di negoziare, concludere e
   applicare contratti collettivi, nonché di intraprendere azioni collettive.

   Articolo 28 - Statistiche

   A norma del regolamento (CE) n. 530/199939 del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti a
   elaborare ogni quattro anni statistiche sulla struttura delle retribuzioni (SES) a microlivello
   che forniscano dati armonizzati per il calcolo del pario retributivo di genere. Nell'intervallo
   quadriennale tra due statistiche sulla struttura delle retribuzioni, gli Stati membri trasmettono,
   su base volontaria, dati annuali sul pario retributivo di genere ripartiti per genere, settore
   economico, orario di lavoro (tempo pieno/tempo parziale), controllo economico (proprietà
   pubblica/privata) ed età. Anche se la discriminazione retributiva è solo una componente del
   pario retributivo di genere, è necessario migliorare la frequenza dei dati disponibili per
   consentire un monitoraggio annuale. Questa disposizione rende pertanto obbligatoria
   l'elaborazione di dati annuali sul pario retributivo di genere per garantire una serie completa
   di dati ogni anno.

   Articolo 29 – Diffusione di informazioni

   La disposizione mira a garantire la sensibilizzazione negli Stati membri sui diritti riconosciuti
   dalla presente direttiva e su altri diritti già esistenti nello stesso settore.

   Articolo 30 — Attuazione

   Questo articolo stabilisce che, tenuto conto della persità dei modelli del mercato del lavoro
   nell'UE e del livello di coinvolgimento delle parti sociali in alcuni Stati membri per quanto




   39
     Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle
     retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6).




IT                             21                              IT
   riguarda la definizione di norme pertinenti alle materie disciplinate dalla presente direttiva, gli
   Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione delle pertinenti disposizioni della
   direttiva, a condizione che i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano sempre garantiti.

   Articolo 31 – Recepimento

   Questa disposizione stabilisce la durata massima del periodo che gli Stati membri hanno a
   disposizione per recepire la direttiva nel diritto nazionale e comunicare alla Commissione le
   corrispondenti disposizioni. Tale periodo è fissato a due anni dall'entrata in vigore della
   presente direttiva.

   Articolo 32 – Comunicazione di informazioni e riesame

   Questa disposizione stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione
   tutte le informazioni relative all'applicazione della direttiva entro otto anni dall'entrata in
   vigore, consentendo alla Commissione di riesaminare l'applicazione della direttiva.

   Articolo 33 - Entrata in vigore

   Si tratta di una disposizione standard che stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo
   giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

   Articolo 34 - Destinatari

   Si tratta di una disposizione standard sui destinatari, che precisa che la direttiva è indirizzata
   agli Stati membri.




IT                          22                          IT
                                  2021/0050 (COD)

                           Proposta di

         DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

     volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e
      donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza
                 delle retribuzioni e meccanismi esecutivi


   IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 157,
   paragrafo 3,

   vista la proposta della Commissione europea,

   previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo40,

   deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

   considerando quanto segue:

   (1)    L'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea sanciscono il
        diritto alla parità tra donne e uomini quale valore e compito fondamentale dell'Unione.
   (2)    Conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento
        dell'Unione europea ("TFUE"), l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a
        promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul
        sesso in tutti i suoi settori di attività.
   (3)    L'articolo 157, paragrafo 1, TFUE pone l'obbligo per ciascuno Stato membro di
        assicurare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso
        maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
        valore.
   (4)    L'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che la
        parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia
        di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
   (5)    Il pilastro europeo dei diritti sociali41, proclamato congiuntamente dal Parlamento
        europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, include tra i suoi principi la parità di




   40
      GU C [...], pag. [...].
   41
      https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-
      pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it




IT                             23                          IT
       trattamento e di opportunità tra donne e uomini e il diritto alla parità retributiva per un
       lavoro di pari valore.
   (6)   La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 stabilisce che, per
       quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, occorre eliminare la
       discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto
       o condizione delle retribuzioni. In particolare, qualora si utilizzi un sistema di
       classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo dovrebbe basarsi
       su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile ed
       essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso.
   (7)   Dalla valutazione del 202043 è emerso che l'attuazione del principio della parità
       retributiva è ostacolata da una mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, da una
       mancanza di certezza giuridica sul concetto di "lavoro di pari valore" e da ostacoli
       procedurali incontrati dalle vittime di discriminazione. I lavoratori non dispongono
       delle informazioni necessarie per presentare un ricorso in materia di parità retributiva
       che abbia buone possibilità di successo, in particolare delle informazioni sui livelli
       retributivi delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di
       pari valore. Dalla relazione è emerso che una maggiore trasparenza consentirebbe di
       rivelare pregiudizi e discriminazioni di genere nelle strutture retributive di un'impresa
       o di un'organizzazione. Consentirebbe inoltre ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle
       parti sociali di intervenire adeguatamente per far rispettare il diritto alla parità
       retributiva.
   (8)   A seguito di una valutazione approfondita del quadro esistente in materia di parità
       retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore 44 e di un processo di
       consultazione ampio e inclusivo45, nella strategia per la parità di genere 2020-202546
       sono state annunciate misure vincolanti sulla trasparenza retributiva.
   (9)   Il pario retributivo di genere è causato da vari fattori, in parte riconducibili alla
       discriminazione retributiva di genere diretta e indiretta. Una generale mancanza di
       trasparenza sui livelli retributivi all'interno delle organizzazioni mantiene una
       situazione in cui la discriminazione retributiva e il pregiudizio basati sul genere
       possono non essere inpiduati o, in caso di sospetto, sono difficili da dimostrare. Sono
       pertanto necessarie misure vincolanti per migliorare la trasparenza retributiva,
       incoraggiare le organizzazioni a rivedere le loro strutture salariali per garantire la
       parità retributiva tra donne e uomini che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari
       valore e consentire alle vittime di discriminazione di far valere il loro diritto alla parità
       retributiva. Tali misure devono essere integrate da disposizioni che chiariscano i
       concetti giuridici esistenti (quali il concetto di "retribuzione" e di "lavoro di pari



   42
      Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione
      del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
      occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
   43
      SWD(2020) 50. Cfr. anche la relazione del 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione
      della direttiva 2006/54/CE, COM(2013) 861 final.
   44
      Evaluation of the relevant provision in Directive 2006/54/EC implementing the Treaty principle on "equal
      pay for equal work or work of equal value", SWD(2020) 50; relazione sull'attuazione del piano d'azione
      dell'UE 2017-2019 "Affrontare il problema del pario retributivo di genere", COM(2020) 101.
   45
      https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-33490_it
   46
      Comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere
      2020-2025", del 5 marzo 2020, COM(2020) 152 final.




IT                            24                             IT
        valore") e da misure volte a migliorare i meccanismi di applicazione e l'accesso alla
        giustizia.
   (10)   L'applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne dovrebbe essere
        rafforzata eliminando la discriminazione retributiva diretta e indiretta. Ciò non
        impedisce ai datori di lavoro di retribuire in modo perso i lavoratori che svolgono lo
        stesso lavoro o un lavoro di pari valore sulla base di criteri oggettivi, neutri sotto il
        profilo del genere e privi di pregiudizi, come le prestazioni e le competenze.
   (11)   La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a
        tempo parziale, i lavoratori a tempo determinato o le persone che hanno un contratto di
        lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, che hanno un contratto di
        lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle
        prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della
        Corte di giustizia dell'Unione europea ("la Corte"). Nella sua giurisprudenza, la Corte
        ha stabilito criteri per determinare lo status di lavoratore47. I lavoratori domestici, i
        lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori
        tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti rientrano nell'ambito di
        applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino tali criteri. È
        opportuno che la determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui
        fatti connessi all'effettiva prestazione di lavoro e non sul modo in cui le parti
        descrivono il rapporto.
   (12)   Per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle vittime di discriminazioni retributive
        di genere di far valere il loro diritto alla parità retributiva e orientare i datori di lavoro
        nel garantire il rispetto di tale diritto, i concetti fondamentali relativi alla parità
        retributiva, quali "retribuzione" e "lavoro di pari valore", dovrebbero essere chiariti
        conformemente alla giurisprudenza della Corte. Ciò dovrebbe facilitare l'applicazione
        di tali concetti, in particolare per le piccole e medie imprese.
   (13)   Il principio della parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore
        per donne e uomini dovrebbe essere rispettato per quanto riguarda il salario e tutti gli
        altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
        lavoro al lavoratore a motivo dell'impiego di quest'ultimo. In conformità della
        giurisprudenza della Corte48, la nozione di "retribuzione" dovrebbe comprendere non



   47
      Causa C-66/85, Deborah Lawrie-Blum contro Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:1986:284; causa
      C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère contro Premier ministre e altri, ECLI:EU:C:2010:612; causa
      C-229/14, Ender Balkaya contro Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, ECLI:EU:C:2015:455;
      causa C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media contro Staat der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411;
      causa C-216/15, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH contro Ruhrlandklinik gGmbH,
      ECLI:EU:C:2016:883; causa C-658/18, UX contro Governo della Repubblica italiana,
      ECLI:EU:C:2020:572.
   48
      Ad esempio, causa C-58/81, Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo,
      ECLI:EU:C:1982:215; causa C-171/88 Ingrid Rinner-Kühn contro FWW Spezial-Gebäudereinigung GmbH
      & Co. KG, ECLI:EU:C:1989:328; causa C-147/02, Michelle K. Alabaster contro Woolwich plc e Secretary
      of State for Social Security, ECLI:EU:C:2004:192; causa C-342/93, Joan Gillespie e altri contro Northern
      Health and Social Services Boards, Department of Health and Social Services, Eastern Health and Social
      Services Board e Southern Health and Social Services Board ECLI:EU:C:1996:46; causa C-278/93, Edith
      Freers e Hannelore Speckmann contro Deutsche Bundespost, ECLI:EU:C:1996:83; causa C-12/81, Eileen
      Garland contro British Rail Engineering Limited, ECLI:EU:C:1982:44; causa C-360/90, Arbeiterwohlfahrt
      der Stadt Berlin e.V. contro Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246; causa C-33/89, Maria Kowalska contro
      Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: EU:C:1990:265.




IT                             25                             IT
        solo il salario, ma anche prestazioni complementari quali bonus, indennità per gli
        straordinari, servizi di trasporto (comprese le autovetture fornite dal datore di lavoro e
        le tessere dei mezzi di trasporto), indennità di alloggio, compensazioni per la
        partecipazione a corsi di formazione, indennità di licenziamento, indennità di malattia
        previste dalla legge, indennità obbligatorie e pensioni aziendali o professionali.
        Dovrebbe inoltre includere elementi di remunerazione dovuti per legge o per contratto
        collettivo.
   (14)   L'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che, nella
        definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le
        discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le
        convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'articolo 4 della
        direttiva 2006/54/CE stabilisce che non deve sussistere alcuna discriminazione diretta
        o indiretta fondata sul sesso, in particolare per quanto riguarda la retribuzione. La
        discriminazione retributiva basata sul genere, in cui il genere della vittima svolge un
        ruolo cruciale, può assumere forme perse nella pratica. Può implicare un'intersezione
        di vari assi di discriminazione o disuguaglianza qualora il lavoratore appartenga a uno
        o più gruppi protetti contro la discriminazione fondata sul sesso, da un lato, e la razza
        o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o
        l'orientamento sessuale, dall'altro (quali tutelati dalla direttiva 2000/43/CE o dalla
        direttiva 2000/78/CE). Le donne migranti rientrano tra i gruppi che subiscono queste
        molteplici forme di discriminazione. La presente direttiva dovrebbe pertanto chiarire
        che, nel contesto della discriminazione retributiva basata sul genere, tale combinazione
        dovrebbe essere presa in considerazione, eliminando in tal modo ogni dubbio che
        possa emergere al riguardo nell'ambito del quadro giuridico esistente. Ciò dovrebbe
        garantire che gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti tengano
        debitamente conto di qualsiasi situazione di svantaggio derivante da una
        discriminazione intersezionale in particolare a fini sostanziali e procedurali, compreso
        riconoscere l'esistenza di una discriminazione, decidere quali siano i lavoratori che
        devono servire da termine di paragone appropriato ("lavoratori di riferimento"),
        valutare la proporzionalità e determinare, se del caso, il livello del risarcimento
        concesso o delle sanzioni imposte.
   (15)   Per rispettare il diritto alla parità retributiva tra i lavoratori di sesso maschile e quelli
        di sesso femminile, i datori di lavoro devono disporre di meccanismi di
        determinazione delle retribuzioni o strutture retributive che assicurino che esistono
        differenze retributive tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che
        svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore che non possa essere giustificato
        da fattori neutri dal punto di vista del genere. Tali strutture retributive dovrebbero
        consentire di confrontare il valore dei persi posti di lavoro all'interno della stessa
        struttura organizzativa. In linea con la giurisprudenza della Corte, il valore del lavoro
        dovrebbe essere valutato e paragonato sulla base di criteri oggettivi quali i requisiti
        professionali e in materia di istruzione e formazione, le competenze, l'impegno e le
        responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati49.




   49
      Ad esempio, causa C-400/93, Royal Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; causa C-309/97,
      Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, ECLI:EU:C:1999:241; causa C-381/99,
      Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358; causa C-427/11, Margaret Kenny a altri contro Minister for Justice,
      Equality and Law Reform e altri [2013] ECLI:EU:C:2013:122, punto 28.




IT                            26                            IT
   (16)   L'inpiduazione di un lavoratore di riferimento valido è un parametro importante per
        determinare se il lavoro possa essere considerato di pari valore. Consente al lavoratore
        di dimostrare di essere stato trattato meno favorevolmente rispetto al suo omologo
        dell'altro sesso che svolge uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Nelle situazioni
        in cui non esiste un lavoratore di riferimento reale, dovrebbe essere consentito il
        ricorso a un lavoratore di riferimento ipotetico che consenta al lavoratore di dimostrare
        di non essere stato trattato allo stesso modo del suo omologo ipotetico dell'altro sesso.
        Ciò eliminerebbe un importante ostacolo cui si trovano a far fronte le potenziali
        vittime di discriminazioni retributive di genere, in particolare nei mercati del lavoro
        fortemente segregati per genere, in cui l'obbligo di trovare un lavoratore di riferimento
        di sesso opposto renderebbe quasi impossibile presentare un ricorso in materia di
        parità retributiva. Inoltre ai lavoratori non dovrebbe essere impedito di utilizzare altri
        elementi di fatto in base ai quali si possa presumere una discriminazione, quali
        statistiche o altre informazioni disponibili. Ciò consentirebbe di affrontare in modo più
        efficace le disparità retributive basate sul genere nei settori e nelle professioni
        segregati per genere.
   (17)   La Corte ha chiarito50 che, al fine di stabilire se i lavoratori si trovino in una situazione
        analoga, il raffronto non è necessariamente limitato alle situazioni in cui uomini e
        donne lavorano per lo stesso datore di lavoro. I lavoratori possono trovarsi in una
        situazione analoga anche quando non lavorano per lo stesso datore di lavoro se le
        condizioni retributive possono essere ricondotte ad un'unica fonte che le stabilisce. Ciò
        può verificarsi quando le condizioni retributive sono disciplinate da disposizioni di
        legge o da contratti salariali collettivi applicabili a perse imprese, o quando le
        condizioni di lavoro sono stabilite centralmente per più organizzazioni o imprese
        all'interno di una holding o di un conglomerato. La Corte ha inoltre chiarito che il
        confronto non si limita a situazioni nelle quali i lavoratori di riferimento svolgano
        simultaneamente mansioni uguali alla parte ricorrente51.
   (18)   Gli Stati membri dovrebbero sviluppare strumenti e metodologie specifici per
        sostenere e orientare la valutazione di ciò che costituisce lavoro di pari valore. Ciò
        dovrebbe facilitare l'applicazione di tale concetto, in particolare per le piccole e medie
        imprese.
   (19)   I sistemi di classificazione e valutazione professionale possono dar luogo a
        discriminazione retributiva basata sul genere se non utilizzati in modo neutro sotto il
        profilo del genere, in particolare quando si basano su stereotipi di genere tradizionali.
        In tal caso, contribuiscono e perpetuano il pario retributivo valutando in modo
        perso i lavori a prevalenza femminile o maschile in situazioni in cui il lavoro svolto
        è di pari valore. Laddove sono utilizzati sistemi di valutazione e classificazione
        professionale neutri sotto il profilo del genere, essi risultano tuttavia efficaci per
        l'istituzione di un sistema retributivo trasparente e sono fondamentali per garantire
        l'esclusione della discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso. Tali sistemi
        consentono di inpiduare la discriminazione retributiva indiretta legata alla
        sottovalutazione di lavori generalmente svolti dalle donne. A tal fine misurano e
        confrontano i lavori con contenuto perso ma di pari valore, sostenendo in tal modo il
        principio del lavoro di pari valore.



   50
      Causa C-320/00 Lawrence, ECLI:EU:C:2002:498.
   51
      Causa 129/79 Macarthys, ECLI:EU:C:1980:103.




IT                           27                           IT
   (20)   La mancanza di informazioni sulla fascia retributiva prevista di una posizione
        lavorativa crea un'asimmetria informativa che limita il potere contrattuale dei
        richiedenti. La garanzia della trasparenza dovrebbe consentire ai potenziali lavoratori
        di prendere una decisione informata in merito al salario previsto senza limitare in
        alcun modo il potere contrattuale del datore di lavoro o del lavoratore di negoziare una
        retribuzione anche al di fuori della fascia indicata. Garantirebbe inoltre una base
        esplicita e non discriminatoria sotto il profilo del genere per la determinazione delle
        retribuzioni e porrebbe fine alla sottovalutazione delle retribuzioni rispetto alle
        competenze e all'esperienza. Questa misura di trasparenza affronterebbe anche il
        problema della discriminazione intersezionale, in quanto la mancanza di trasparenza
        nella determinazione delle retribuzioni lascia spazio a pratiche discriminatorie basate
        su persi motivi. Tale informazione, se non pubblicata nell'avviso di posto vacante,
        può essere fornita al candidato prima dell'assunzione o prima del colloquio di lavoro
        dal datore di lavoro o in altro modo, ad esempio dalle parti sociali.
   (21)   Al fine di interrompere la persistenza di un pario retributivo tra lavoratori di sesso
        femminile e di sesso maschile che nuoce ai singoli lavoratori nel corso del tempo, i
        datori di lavoro non dovrebbero poter ottenere informazioni sulle retribuzioni
        percepite dal candidato in precedenti posti di lavoro.
   (22)   Le misure in materia di trasparenza retributiva dovrebbero tutelare il diritto dei
        lavoratori alla parità retributiva limitando al contempo, per quanto possibile, i costi e
        gli oneri per i datori di lavoro, con particolare attenzione alle microimprese e alle
        piccole imprese. Se del caso, le misure dovrebbero essere adattate ai datori di lavoro,
        in funzione delle dimensioni, tenendo conto del numero di dipendenti.
   (23)   I datori di lavoro dovrebbero rendere accessibile ai lavoratori una descrizione dei
        criteri utilizzati per determinare i livelli retributivi e l'avanzamento di carriera. Il
        datore di lavoro dovrebbe godere di flessibilità per quanto riguarda il modo in cui
        ottempera a tale obbligo, tenendo conto delle dimensioni dell'organizzazione.
   (24)   Tutti i lavoratori dovrebbero avere il diritto, dietro loro richiesta, di ottenere
        informazioni sul loro livello retributivo e sul livello retributivo, ripartito per sesso,
        della categoria di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. I
        datori di lavoro devono informare i lavoratori di tale diritto su base annua. I datori di
        lavoro possono anche decidere, di propria iniziativa, di fornire tali informazioni senza
        che i lavoratori debbano richiederle.
   (25)   I datori di lavoro con almeno 250 lavoratori dovrebbero riferire periodicamente in
        merito alle retribuzioni, in modo adeguato e trasparente, ad esempio includendo le
        informazioni nella loro relazione sulla gestione. Le imprese soggette ai requisiti della
        direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio52 possono anche
        scegliere di riferire in merito alle retribuzioni unitamente ad altre questioni relative ai
        lavoratori nella loro relazione sulla gestione.
   (26)   La comunicazione di informazioni sulle retribuzioni dovrebbero consentire ai datori di
        lavoro di valutare e monitorare le loro strutture e politiche salariali, dando loro modo



   52
      Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della
      direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di
      informazioni sulla persità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330
      del 15.11.2014, pag. 1).




IT                              28                              IT
        di rispettare proattivamente il principio della parità retributiva. Allo stesso tempo, i
        dati disaggregati per genere dovrebbero aiutare le autorità pubbliche competenti, i
        rappresentanti dei lavoratori e gli altri portatori di interessi a monitorare il pario
        retributivo di genere tra settori (segregazione orizzontale) e funzioni (segregazione
        verticale). I datori di lavoro possono decidere di corredare i dati pubblicati di una
        spiegazione di eventuali differenze o pari retributivi di genere. Nei casi in cui le
        differenze retributive medie per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra
        lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile non possano essere giustificate da
        fattori oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, il datore di lavoro dovrebbe
        adottare misure per eliminare tali disparità.
   (27)   Per ridurre l'onere gravante sui datori di lavoro, gli Stati membri potrebbero decidere
        di raccogliere e collegare i dati necessari tramite le rispettive amministrazioni
        nazionali, in modo da calcolare il pario retributivo tra lavoratori di sesso femminile e
        di sesso maschile per datore di lavoro. Tale raccolta di dati potrebbe rendere
        necessario incrociare i dati provenienti da perse amministrazioni pubbliche (come gli
        ispettorati fiscali e gli uffici di sicurezza sociale) e sarebbe possibile se fossero
        disponibili dati amministrativi che consentono di collegare i dati dei datori di lavoro
        (livello aziendale/organizzativo) a quelli dei lavoratori (livello inpiduale), comprese
        le prestazioni in denaro e in natura. Gli Stati membri potrebbero decidere di
        raccogliere tali informazioni non solo per i datori di lavoro soggetti all'obbligo di
        comunicare informazioni sulle retribuzioni ai sensi della presente direttiva, ma anche
        per le piccole e medie imprese. La pubblicazione da parte degli Stati membri delle
        informazioni richieste dovrebbe sostituire l'obbligo di comunicare informazioni sulle
        retribuzioni per i datori di lavoro che sono compresi nei dati amministrativi, a
        condizione che sia ottenuto il risultato perseguito dall'obbligo di comunicazione.
   (28)   Per rendere ampiamente disponibili le informazioni sul pario retributivo tra
        lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile a livello organizzativo, gli Stati
        membri dovrebbero incaricare l'organismo di monitoraggio designato a norma della
        presente direttiva di aggregare i dati sul pario retributivo ricevuti dai datori di lavoro
        senza gravare ulteriormente su questi ultimi. L'organismo di monitoraggio dovrebbe
        rendere pubblici tali dati, in modo che sia possibile confrontare i dati dei singoli datori
        di lavoro, di settori e regioni dello Stato membro interessato.
   (29)   Le valutazioni congiunte delle retribuzioni dovrebbero innescare il riesame e la
        revisione delle strutture retributive nelle organizzazioni con almeno 250 lavoratori che
        presentano disparità retributive. La valutazione congiunta delle retribuzioni dovrebbe
        essere effettuata dai datori di lavoro in collaborazione con i rappresentanti dei
        lavoratori; se non sono presenti rappresentanti dei lavoratori, dovrebbero essere
        designati a tal fine. Le valutazioni congiunte delle retribuzioni dovrebbero portare
        all'eliminazione della discriminazione retributiva di genere.
   (30)   Qualsiasi trattamento o pubblicazione di informazioni a norma della presente direttiva
        dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
        del Consiglio53. Dovrebbero essere aggiunte garanzie specifiche per impedire la



   53
      Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
      protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
      circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
      (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).




IT                              29                              IT
      pulgazione diretta o indiretta di informazioni di un collega di lavoro identificabile.
      D'altro canto, ai lavoratori non dovrebbe essere impedito di pulgare volontariamente
      la loro retribuzione ai fini dell'applicazione del principio della parità retributiva tra
      uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito lo stesso
      valore.
   (31)  È importante che nella contrattazione collettiva le parti sociali discutano e prestino
      particolare attenzione agli aspetti relativi alla parità retributiva. In tutta l'Unione
      dovrebbero essere rispettate le perse caratteristiche dei sistemi nazionali di dialogo
      sociale e contrattazione collettiva, come pure l'autonomia e la libertà contrattuale delle
      parti sociali, nonché la loro capacità di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
      lavoro. Gli Stati membri, conformemente ai rispettivi sistemi e prassi nazionali,
      dovrebbero pertanto adottare misure adeguate, quali programmi di sostegno alle parti
      sociali, orientamenti pratici e una partecipazione attiva del governo al dialogo sociale a
      livello nazionale. Tali misure dovrebbero incoraggiare le parti sociali a prestare la
      dovuta attenzione alle questioni relative alla parità retributiva, comprese le discussioni
      al livello appropriato della contrattazione collettiva e lo sviluppo di sistemi di
      valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere.
   (32)  I lavoratori dovrebbero disporre delle procedure necessarie per facilitare l'esercizio del
      loro diritto di accesso alla giustizia. La legislazione nazionale che rende il ricorso alla
      conciliazione o all'intervento di un organismo per la parità obbligatorio o soggetto a
      incentivi o sanzioni non dovrebbe impedire alle parti di esercitare il loro diritto di
      accesso alla giustizia.
   (33)  Il coinvolgimento degli organismi per la parità, oltre a quello di altri portatori di
      interessi, è un fattore essenziale per un'applicazione efficace del principio della parità
      retributiva. I poteri e i mandati degli organismi nazionali per la parità dovrebbero
      pertanto essere tali da coprire pienamente la discriminazione retributiva di genere,
      inclusa la trasparenza retributiva o qualsiasi altro diritto e obbligo di cui alla presente
      direttiva. Al fine di superare gli ostacoli procedurali e relativi ai costi che i lavoratori
      che ritengono di essere discriminati incontrano quando cercano di far valere il loro
      diritto alla parità retributiva, gli organismi per la parità, nonché le associazioni, le
      organizzazioni, gli organismi e i rappresentanti dei lavoratori o altre entità giuridiche
      interessate a garantire la parità tra uomini e donne, dovrebbero essere in grado di
      rappresentare le persone. Essi dovrebbero poter decidere di rappresentare o assistere i
      lavoratori, il che consentirebbe ai lavoratori che hanno subito una discriminazione di
      far valere effettivamente i loro diritti e il principio della parità di retribuzione.
   (34)  Gli organismi per la parità e i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero inoltre poter
      rappresentare uno o più lavoratori che ritengono di essere discriminati in base al sesso
      in violazione del principio della parità retributiva per lo stesso lavoro o per un lavoro
      di pari valore. La facoltà di agire per conto o a sostegno di persi lavoratori permette
      di agevolare i procedimenti che altrimenti non sarebbero avviati a causa di ostacoli
      procedurali e finanziari o del timore di vittimizzazione o anche quando i lavoratori
      subiscono molteplici discriminazioni i cui motivi possono essere difficili da districare.
      I ricorsi collettivi possono far emergere la discriminazione sistemica e dare visibilità
      alla parità retributiva e alla parità di genere nell'intera società. La possibilità di ricorso
      collettivo incoraggerebbe il rispetto proattivo delle misure in materia di trasparenza
      retributiva, creando pressioni tra pari e sensibilizzando i datori di lavoro e rendendoli
      più propensi ad agire in modo preventivo.




IT                          30                           IT
   (35)   Gli Stati membri dovrebbero garantire l'assegnazione di risorse sufficienti agli
       organismi per la parità affinché possano svolgere in modo efficace e adeguato le loro
       mansioni in materia di discriminazione retributiva basata sul sesso. Qualora le
       mansioni siano assegnate a più organismi, gli Stati membri dovrebbero garantirne
       l'adeguato coordinamento.
   (36)   Il risarcimento dovrebbe coprire integralmente le perdite e i danni subiti a causa della
       discriminazione retributiva di genere54. Dovrebbe comprendere il recupero integrale
       delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, il risarcimento
       per le opportunità perse e per il pregiudizio morale. Non dovrebbe essere autorizzato
       alcun massimale prestabilito per tale risarcimento.
   (37)   Oltre al risarcimento, dovrebbero essere previsti altri mezzi di tutela. Gli organi
       giurisdizionali dovrebbero avere, ad esempio, la facoltà di imporre al datore di lavoro
       l'adozione di misure strutturali o organizzative per rispettare i propri obblighi in
       materia di parità retributiva. Tali misure possono includere, ad esempio, l'obbligo di
       rivedere il meccanismo di determinazione delle retribuzioni sulla base di una
       valutazione e classificazione neutre sotto il profilo del genere; di elaborare un piano
       d'azione per eliminare le discrepanze riscontrate e ridurre eventuali pari retributivi
       ingiustificati; di fornire informazioni e sensibilizzare i lavoratori in merito al loro
       diritto alla parità retributiva; di introdurre la formazione obbligatoria per il personale
       delle risorse umane sulla parità retributiva e sulla valutazione e classificazione
       professionale neutre sotto il profilo del genere.
   (38)   Sulla base della giurisprudenza della Corte55, la direttiva 2006/54/CE ha stabilito
       disposizioni per garantire che l'onere della prova sia a carico del convenuto quando si
       può ragionevolmente presumere che vi sia stata discriminazione. Agli Stati membri
       non dovrebbe essere impedito di introdurre, in qualunque fase del procedimento, un
       regime probatorio più favorevole ai lavoratori ricorrenti. Qualora il datore di lavoro
       non abbia rispettato gli obblighi di trasparenza retributiva stabiliti dalla direttiva,
       l'onere della prova dovrebbe essere automaticamente trasferito al convenuto senza
       imporre al lavoratore l'obbligo di dimostrare, in qualsiasi procedimento giudiziario o
       amministrativo riguardante una discriminazione diretta o indiretta, l'esistenza di una
       discriminazione, anche quando essa può essere ragionevolmente presunta.
   (39)   Sebbene sia necessario solo stabilire una presunzione di discriminazione prima che
       l'onere della prova sia trasferito al datore di lavoro, non è sempre facile per le vittime e
       per i giudici sapere come stabilire tale presunzione. Le misure di trasparenza
       retributiva possono potenzialmente sostenere il ricorso all'inversione dell'onere della
       prova, aiutando i lavoratori a determinare i livelli retributivi medi per le donne e gli
       uomini che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Permettendo ai
       lavoratori di fornire elementi di prova che consentano di presumere l'esistenza di una
       discriminazione, si attiverebbe immediatamente l'inversione dell'onere della prova a
       vantaggio del lavoratore.




   54
      Causa C-407/14, María Auxiliadora Arjona Camacho v Securitas Seguridad España SA,
      ECLI:EU:C:2015:831, punto 45.
   55
      Causa C-109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark contro Dansk
      Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Danfoss, ECLI:EU:C:1989:383.




IT                          31                           IT
   (40)  Conformemente alla giurisprudenza della Corte, i termini previsti dalle norme
      nazionali per l'applicazione dei diritti ai sensi della presente direttiva dovrebbero
      essere tali da non poter essere ritenuti atti a rendere praticamente impossibile o
      eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti stessi. I termini di prescrizione creano
      ostacoli specifici per le vittime di discriminazioni retributive di genere. A tal fine è
      opportuno stabilire norme minime comuni. Tali norme dovrebbero determinare il
      momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, la sua durata e le
      circostanze in cui è interrotto o sospeso e prevedere che i termini di prescrizione per
      presentare ricorso siano di almeno tre anni.
   (41)  Le spese processuali per rivendicare il diritto alla parità retributiva rappresentano un
      forte disincentivo per le vittime di discriminazioni retributive di genere e di
      conseguenza la protezione e l'applicazione di tale diritto pengono insufficienti. Per
      eliminare questo ingente ostacolo procedurale alla giustizia, si dovrebbe prevedere che
      le spese processuali sostenute dalle parti ricorrenti vincitrici incombano al convenuto.
      D'altro canto, qualora sia il convenuto a vincere la causa le spese processuali di
      quest'ultimo non dovrebbero incombere alle parti ricorrenti, a meno che il ricorso non
      sia stata presentato in malafede, sia palesemente futile o se nelle circostanze di specie
      sia irragionevole che il convenuto debba sostenere tali spese, ad esempio in
      considerazione della situazione finanziaria delle microimprese.
   (42)  Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
      in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente
      direttiva o delle disposizioni nazionali già vigenti alla data di entrata in vigore della
      presente direttiva e che riguardano il diritto alla parità retributiva tra uomini e donne
      per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Tali sanzioni dovrebbero
      comprendere ammende da stabilire a un livello minimo tenendo debitamente conto
      della gravità e della durata della violazione, dell'intenzione di discriminare o della
      negligenza grave e di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti che possono
      applicarsi nelle circostanze del caso, ad esempio qualora la discriminazione retributiva
      basata sul sesso si intersechi con altri motivi di discriminazione. Gli Stati membri
      dovrebbero considerare la possibilità di assegnare gli importi recuperati a titolo di
      ammende agli organismi per la parità affinché possano svolgere efficacemente le loro
      funzioni in relazione all'applicazione del diritto alla parità retributiva, compresi la
      presentazione di ricorsi in materia di discriminazione retributiva, l'assistenza e il
      sostegno alle vittime nella presentazione di tali ricorsi.
   (43)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni specifiche per le violazioni ripetute di
      diritti o obblighi relativi alla parità retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o
      per un lavoro di pari valore, tali da rispecchiare la gravità dell'atto e dissuadere dal
      commettere ulteriori violazioni. Tali sanzioni potrebbero includere persi tipi di
      disincentivi finanziari, quali la revoca di benefici pubblici o l'esclusione, per un certo
      periodo, da qualsiasi ulteriore riconoscimento di incentivi finanziari o da qualsiasi gara
      d'appalto pubblica.
   (44)  Gli obblighi dei datori di lavoro derivanti dalla presente direttiva rientrano tra gli
      obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui gli Stati
      membri devono garantire il rispetto a norma della direttiva 2014/23/UE del




IT                          32                           IT
        Parlamento europeo e del Consiglio56, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
        europeo e del Consiglio57 e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
        Consiglio58 per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di appalto pubblico.
        Al fine di rispettare tali obblighi per quanto riguarda il diritto alla parità retributiva, gli
        Stati membri dovrebbero in particolare garantire che gli operatori economici,
        nell'esecuzione di un appalto pubblico o di una concessione, dispongano di
        meccanismi di determinazione delle retribuzioni che non comportino un pario
        retributivo tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che non possa essere
        giustificato da fattori neutri dal punto di vista del genere in nessuna categoria di
        lavoratori che svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Inoltre gli Stati
        membri dovrebbero considerare la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici di
        introducano, se del caso, sanzioni e condizioni di risoluzione che garantiscono il
        rispetto del principio della parità retributiva nell'esecuzione degli appalti pubblici e
        delle concessioni. Possono anche tener conto del mancato rispetto del principio della
        parità retributiva da parte dell'offerente o di uno dei suoi subappaltatori nel valutare
        l'applicazione dei motivi di esclusione o la decisione di non aggiudicare un appalto
        all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa.
   (45)   Per un'efficace attuazione del diritto alla parità retributiva occorre un'adeguata tutela
        giudiziaria e amministrativa contro qualsiasi trattamento sfavorevole in risposta a un
        tentativo di esercitare i diritti dei lavoratori in materia di parità retributiva tra uomini e
        donne, a qualsiasi reclamo presentato al datore di lavoro o a qualsiasi procedimento
        giudiziario o amministrativo volto a far rispettare il diritto alla parità retributiva.
   (46)   Al fine di migliorare l'applicazione del principio della parità retributiva, la presente
        direttiva dovrebbe rafforzare gli strumenti e le procedure di applicazione esistenti per
        quanto riguarda i diritti e gli obblighi da essa stabiliti e le disposizioni in materia di
        parità retributiva di cui alla direttiva 2006/54/CE.
   (47)   La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, rispettando in tal modo la
        prerogativa degli Stati membri di introdurre e mantenere disposizioni più favorevoli. I
        diritti acquisiti a norma del quadro giuridico vigente dovrebbero continuare ad
        applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli.
        L'attuazione della presente direttiva non può essere utilizzata per ridurre i diritti
        vigenti stabiliti dall'attuale diritto nazionale o dell'Unione in materia, né può costituire
        un motivo valido per ridurre i diritti dei lavoratori per quanto riguarda la parità
        retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
   (48)   Al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'attuazione del diritto alla parità
        retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, gli
        Stati membri dovrebbero istituire o designare un apposito organismo di monitoraggio.
        Tale organismo, che può far parte di un organismo esistente che persegue obiettivi
        analoghi, dovrebbe svolgere compiti specifici in relazione all'attuazione delle misure



   56
      Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
      contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
   57
      Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e
      che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
   58
      Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
      d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
      abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).




IT                              33                               IT
        di trasparenza retributiva previste dalla presente direttiva e raccogliere determinati dati
        per monitorare le disparità retributive e l'impatto delle misure di trasparenza
        retributiva.
   (49)   Per poter analizzare e monitorare le variazioni del pario retributivo di genere a
        livello di Unione è fondamentale che gli Stati membri compilino statistiche salariali
        sudpise per genere e trasmettano dati completi e accurati alla Commissione
        (Eurostat). A norma del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio59, gli Stati
        membri sono tenuti a elaborare ogni quattro anni statistiche sulla struttura delle
        retribuzioni a microlivello che forniscano dati armonizzati per il calcolo del pario
        retributivo di genere. Statistiche annuali di elevata qualità potrebbero aumentare la
        trasparenza e migliorare il monitoraggio e la consapevolezza delle disparità retributive
        di genere. La disponibilità e la comparabilità di questi dati è fondamentale per poter
        valutare gli sviluppi realizzati a livello nazionale e in tutta l'Unione.
   (50)   La presente direttiva mira a un'attuazione migliore e più efficace del principio della
        parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è
        attribuito lo stesso valore mediante la definizione di prescrizioni minime comuni che
        dovrebbero applicarsi a tutte le imprese e organizzazioni in tutta l'Unione europea.
        Poiché tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati
        membri e dovrebbe pertanto essere conseguito a livello di Unione, quest'ultima può
        intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato
        sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato
        nell'anzidetto articolo, la presente direttiva si limita a stabilire prescrizioni minime,
        ossia a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
   (51)   Il ruolo delle parti sociali è di fondamentale importanza nel definire le modalità di
        attuazione delle misure di trasparenza retributiva negli Stati membri, in particolare in
        quelli in cui la contrattazione collettiva è ampiamente diffusa. Gli Stati membri
        dovrebbero quindi avere la possibilità di affidare alle parti sociali l'attuazione totale
        della direttiva o di parte di essa, a condizione che adottino tutte le misure necessarie
        affinché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano sempre garantiti.
   (52)   Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre
        vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e
        lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese. Gli Stati membri sono pertanto invitati
        a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle piccole e medie imprese per
        accertarsi che non siano colpite in modo sproporzionato, riservando particolare
        attenzione alle microimprese, a limitare gli oneri amministrativi, e a pubblicare i
        risultati di tali valutazioni.
   (53)   Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/172560, il Garante europeo
        della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XX XXXX,




   59
      Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle
      retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6).
   60
      Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela
      delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e
      degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE)
      n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).




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   HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
                         CAPO I

                      Disposizioni generali

                         Articolo 1
                         Oggetto

   La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l'applicazione del
   principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro
   di pari valore sancito dall'articolo 157 TFUE e del pieto di discriminazione di cui
   all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, in particolare tramite la trasparenza retributiva e il
   rafforzamento dei meccanismi di applicazione.

                         Articolo 2
                     Ambito di applicazione

   1.    La presente direttiva si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e privato.
   2.    La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o
       un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi
       in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo in considerazione la giurisprudenza
       della Corte di giustizia.

                         Articolo 3
                        Definizioni

   1.    Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
       (a)  retribuzione: salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri
          vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal
          datore di lavoro al lavoratore ("componenti complementari o variabili") a
          motivo dell'impiego di quest'ultimo;
       (b)  livello retributivo: retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione
          oraria lorda;
       (c)  pario retributivo: differenza tra i livelli retributivi medi corrisposti dal datore
          di lavoro ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di sesso maschile, espressa
          in percentuale del livello retributivo medio dei lavoratori di sesso maschile;
       (d)  livello retributivo mediano: retribuzione del lavoratore rispetto alla quale una
          metà dei lavoratori guadagna di più e l'altra metà guadagna di meno;
       (e)  pario retributivo mediano: la differenza tra il livello retributivo mediano dei
          lavoratori di sesso femminile e il livello retributivo mediano dei lavoratori di
          sesso maschile, espressa in percentuale del livello retributivo mediano dei
          lavoratori di sesso maschile;
       (f)  quartile retributivo: ciascuno dei quattro gruppi uguali in cui i lavoratori sono
          sudpisi in base al loro livello retributivo, dal più basso al più elevato;




IT                          35                           IT
        (g)  categoria di lavoratori: lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di
           pari valore raggruppati dal datore di lavoro sulla base dei criteri di cui
           all'articolo 4 della presente direttiva e specificati dal datore di lavoro
           interessato;
        (h)  discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno
           favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o
           sarebbe trattata in una situazione analoga;
        (i)  discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o
           una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di
           particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone
           dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano
           oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il
           suo conseguimento siano appropriati e necessari;
        (j)  organismo per la parità: organismo od organismi designati a norma
           dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE per la promozione, l'analisi, il
           monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza
           discriminazioni fondate sul sesso;
        (k)  ispettorato del lavoro: organismo od organismi nazionali che svolgono una
           funzione ispettiva sul mercato del lavoro in uno Stato membro.
   2.    Ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende:
        (a)  le molestie e le molestie sessuali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della
           direttiva 2006/54/CE e qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una
           persona per il fatto di avere rifiutato tali comportamenti o di esservisi
           sottomessa, qualora tali molestie o trattamenti riguardino l'esercizio dei diritti
           di cui alla presente direttiva o derivino da tale esercizio;
        (b)  l'ordine di discriminare persone a motivo del loro sesso;
        (c)  qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni
           collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva
           92/85/CEE del Consiglio61.
   3.    La discriminazione salariale a norma della presente direttiva comprende la
        discriminazione fondata su una combinazione di discriminazioni fondate sul sesso e
        su qualunque altro motivo di cui alla direttiva 2000/43/CE o alla direttiva
        2000/78/CE.




   61
     Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a
     promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o
     in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
     89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).




IT                              36                               IT
                       Articolo 4
               Stesso lavoro e lavoro di pari valore

   1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro
     dispongano di strutture retributive che assicurino che le donne e gli uomini godano di
     parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
   2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare lo sviluppo di
     strumenti o metodologie volti a valutare e confrontare il valore del lavoro
     conformemente ai criteri di cui al presente articolo. Tali strumenti o metodologie
     possono includere sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il
     profilo del genere.
   3.  Gli strumenti o le metodologie consentono di valutare, in relazione al valore del
     lavoro, se i lavoratori si trovano in una situazione analoga, sulla base di criteri
     oggettivi che includono i requisiti professionali e in materia di istruzione e
     formazione, le competenze, l'impegno e le responsabilità, il lavoro svolto e la natura
     dei compiti assegnati. Non includono criteri basati, direttamente o indirettamente, sul
     sesso dei lavoratori, né si basano su tali criteri.
   4.  Qualora le differenze di retribuzione possano essere attribuite a un'unica fonte che
     stabilisce le condizioni retributive, la valutazione che determina se i lavoratori
     svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore non si limita alle situazioni in cui
     i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile lavorano per lo stesso datore di
     lavoro, ma può essere estesa a quell'unica fonte. La valutazione inoltre non è limitata
     ai lavoratori impiegati contemporaneamente al lavoratore interessato. Nel caso in cui
     non sia possibile inpiduare un lavoratore di riferimento reale, è consentito un
     confronto con un lavoratore di riferimento ipotetico o il ricorso ad altre prove che
     consentano di presumere l'esistenza di una discriminazione.
   5.  Qualora si utilizzi un sistema di valutazione e classificazione professionale per
     determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di
     sesso maschile e per quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da
     escludere le discriminazioni fondate sul sesso.

                       CAPO II

                   Trasparenza retributiva

                       Articolo 5
            Trasparenza retributiva prima dell'assunzione

   1.  I candidati ad un posto di lavoro hanno il diritto di ricevere dal potenziale datore di
     lavoro informazioni sul livello retributivo iniziale o sulla relativa fascia da attribuire
     alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo di
     genere. Tali informazioni sono indicate nell'avviso di posto vacante pubblicato o
     altrimenti fornite al candidato prima del colloquio di lavoro, senza che egli debba
     richiederle.
   2.  Il datore di lavoro non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni
     percepite nei precedenti rapporti di lavoro, né oralmente né per iscritto, né
     personalmente né tramite un suo rappresentante.


IT                        37                          IT
                         Articolo 6
        Trasparenza della determinazione delle retribuzioni e dei criteri per
                  l'avanzamento di carriera

   Il datore di lavoro rende facilmente accessibile ai propri lavoratori una descrizione dei criteri
   utilizzati per determinare i livelli retributivi e l'avanzamento di carriera dei lavoratori. Tali
   criteri sono neutri sotto il profilo del genere.

                         Articolo 7
                     Diritto di informazione

   1.    I lavoratori hanno il diritto di ricevere informazioni sul loro livello retributivo
       inpiduale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso e categorie di lavoratori
       che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, conformemente alle
       disposizioni dei paragrafi 3 e 4.
   2.    I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere
       le informazioni di cui al paragrafo 1.
   3.    Su richiesta del lavoratore, i datori di lavoro forniscono le informazioni di cui al
       paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole. Le informazioni sono fornite in
       formati accessibili ai lavoratori con disabilità su loro richiesta.
   4.    I lavoratori hanno la possibilità di richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1
       tramite i loro rappresentanti o un organismo per la parità.
   5.    Nulla osta a che i lavoratori pulghino la loro retribuzione ai fini dell'applicazione
       del principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un
       lavoro di pari valore.
   6.    I datori di lavoro possono esigere che ogni lavoratore che abbia ottenuto
       informazioni a norma del presente articolo non utilizzi tali informazioni per fini
       persi dalla difesa del proprio diritto alla parità retributiva per lo stesso lavoro o per
       un lavoro di pari valore e non pulghi altrimenti le informazioni.

                         Articolo 8
   Informazioni sul pario retributivo tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile

   1.    I datori di lavoro con almeno 250 lavoratori forniscono le seguenti informazioni
       relative alla loro organizzazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 5:
       (a)  il pario retributivo tra tutti i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile;
       (b)  il pario retributivo tra tutti i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile
          nelle componenti complementari o variabili;
       (c)  il pario retributivo mediano tra tutti i lavoratori di sesso femminile e di sesso
          maschile;
       (d)  il pario retributivo mediano tra tutti i lavoratori di sesso femminile e di sesso
          maschile nelle componenti complementari o variabili;
       (e)  la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che ricevono
          componenti complementari o variabili;



IT                          38                           IT
     (f)  la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ogni
        quartile retributivo;
     (g)  il pario retributivo tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso
        maschile per categorie di lavoratori ripartito in base allo stipendio normale di
        base e alle componenti complementari o variabili.
   2.  L'esattezza delle informazioni è confermata dalla dirigenza del datore di lavoro.
   3.  Il datore di lavoro pubblica annualmente le informazioni di cui al paragrafo 1,
     lettere da a) a f), sul proprio sito web in modo facilmente accessibile o le rende
     altrimenti pubblicamente disponibili. Anche le informazioni dei quattro anni
     precedenti, se disponibili, sono accessibili su richiesta. Il datore di lavoro comunica
     tali informazioni anche all'organismo di monitoraggio di cui al paragrafo 6.
   4.  Gli Stati membri possono decidere di redigere essi stessi le informazioni di cui al
     paragrafo 1, lettere da a) a f), sulla base di dati amministrativi quali, ad esempio, i
     dati forniti dai datori di lavoro alle autorità fiscali o di sicurezza sociale. Tali
     informazioni sono rese pubbliche conformemente al paragrafo 6.
   5.  Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), a tutti i
     lavoratori e ai loro rappresentanti, nonché all'organismo di monitoraggio di cui al
     paragrafo 6. Le trasmette all'ispettorato del lavoro e all'organismo per la parità su
     loro richiesta. Anche le informazioni relative ai quattro anni precedenti, se
     disponibili, sono fornite su richiesta.
   6.  Gli Stati membri incaricano l'organismo di monitoraggio designato a norma
     dell'articolo 26 di raccogliere i dati ricevuti dai datori di lavoro a norma del
     paragrafo 1, lettere da a) a f), e di provvedere affinché tali dati siano pubblici e
     consentano un confronto agevole tra datori di lavoro, settori e regioni dello Stato
     membro interessato.
   7.  I lavoratori e i loro rappresentanti, gli ispettorati del lavoro e gli organismi per la
     parità hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro chiarimenti e dettagli ulteriori in
     merito a qualsiasi dato fornito, comprese spiegazioni su eventuali disparità
     retributive di genere. Il datore di lavoro risponde a tale richiesta entro un termine
     ragionevole fornendo una risposta motivata. Qualora le disparità retributive di genere
     non siano giustificate da fattori oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, il datore
     di lavoro deve porre rimedio alla situazione in stretta collaborazione con i
     rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro e/o l'organismo per la parità.

                       Articolo 9
              Valutazione congiunta delle retribuzioni

   1.  Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i datori di lavoro con
     almeno 250 lavoratori effettuino, in cooperazione con i loro rappresentanti dei
     lavoratori, una valutazione congiunta delle retribuzioni qualora siano soddisfatte
     entrambe le seguenti condizioni:
     (a)  le informazioni sulle retribuzioni comunicate a norma dell'articolo 8 rivelano
        una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e
        di sesso maschile pari ad almeno il 5 % in una qualsiasi categoria di lavoratori;
     (b)  il datore di lavoro non ha giustificato tale differenza di livello retributivo medio
        con fattori oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.



IT                        39                           IT
   2.  La valutazione congiunta delle retribuzioni comprende i seguenti elementi:
     (a)  un'analisi della percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile
        in ciascuna categoria di lavoratori;
     (b)  informazioni dettagliate sui livelli retributivi medi dei lavoratori di sesso
        femminile e maschile e sulle componenti complementari o variabili, per
        ciascuna categoria di lavoratori;
     (c)  l'inpiduazione delle eventuali differenze nei livelli retributivi tra lavoratori di
        sesso femminile e di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;
     (d)  le ragioni di tali differenze nei livelli retributivi e, se del caso, giustificazioni
        oggettive, neutre sotto il profilo del genere, stabilite congiuntamente dai
        rappresentanti dei lavoratori e dal datore di lavoro;
     (e)  misure volte ad affrontare tali differenze se non sono giustificate sulla base di
        criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;
     (f)  una relazione sull'efficacia delle misure menzionate nelle precedenti
        valutazioni congiunte delle retribuzioni.
   3.  I datori di lavoro mettono le valutazioni congiunte delle retribuzioni a disposizione
     dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori, dell'organismo di monitoraggio
     designato a norma dell'articolo 26, dell'organismo per la parità e dell'ispettorato del
     lavoro.
   4.  Se dalla valutazione congiunta delle retribuzioni emergono differenze di retribuzione
     media per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra lavoratori di sesso
     femminile e di sesso maschile che non possono essere giustificate da criteri oggettivi
     e neutri sotto il profilo del genere, il datore di lavoro pone rimedio alla situazione, in
     stretta collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro e/o
     l'organismo per la parità. Tali azioni comprendono l'istituzione di un sistema di
     valutazione e classificazione professionale neutro sotto il profilo del genere per
     garantire l'esclusione di qualsiasi discriminazione retributiva diretta o indiretta basata
     sul sesso.

                      Articolo 10
                    Protezione dei dati

   1.  Nella misura in cui le informazioni fornite in applicazione delle misure adottate a
     norma degli articoli 7, 8 e 9 comportano il trattamento di dati personali, esse sono
     fornite in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
   2.  I dati personali raccolti dai datori di lavoro a norma degli articoli 7, 8 o 9 non
     possono essere utilizzati per scopi persi dall'attuazione del principio della parità
     retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
   3.  Gli Stati membri possono decidere che, qualora la pulgazione di informazioni a
     norma degli articoli 7, 8 e 9 comporti la pulgazione, diretta o indiretta, della
     retribuzione di un collega di lavoro identificabile, solo i rappresentanti dei lavoratori
     o l'organismo per la parità abbiano accesso a tali informazioni. I rappresentanti o
     l'organismo per la parità forniscono consulenza ai lavoratori in merito a un eventuale
     reclamo a norma della presente direttiva senza pulgare i livelli retributivi effettivi
     dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.



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       L'organismo di monitoraggio di cui all'articolo 26 ha accesso alle informazioni senza
       restrizioni.

                         Articolo 11
                        Dialogo sociale

   Fatta salva l'autonomia delle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, gli
   Stati membri provvedono affinché i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva
   siano discussi con le parti sociali.

                         CAPO III

                    Mezzi di tutela e applicazione

                         Articolo 12
                       Tutela dei diritti

   Gli Stati membri provvedono affinché dopo un eventuale tentativo di conciliazione, tutte i
   lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità retributiva
   per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore possano disporre di procedure giudiziarie
   volte a far valere i diritti e gli obblighi connessi al principio della parità retributiva tra uomini
   e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Tali procedure sono facilmente
   accessibili ai lavoratori e a coloro che agiscono per loro conto, anche dopo la cessazione del
   rapporto di lavoro nell'ambito del quale si sarebbe verificata la discriminazione.

                         Articolo 13
              Procedure per conto o a sostegno dei lavoratori

   1.    Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni, gli
       organismi per la parità e i rappresentanti dei lavoratori o altri soggetti giuridici che,
       conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, hanno un legittimo interesse a
       garantire la parità tra uomini e donne, possano avviare qualsiasi procedimento
       giudiziario o amministrativo finalizzato all'applicazione dei diritti o degli obblighi
       connessi al principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro
       o per un lavoro di pari valore. Possono agire per conto o a sostegno di un lavoratore
       che è vittima di una violazione di qualsiasi diritto o obbligo connesso al principio
       della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di
       pari valore, con l'approvazione di quest'ultimo.
   2.    Gli organismi per la parità e i rappresentanti dei lavoratori hanno inoltre il diritto di
       agire per conto o a sostegno di più lavoratori, con l'approvazione di questi ultimi.

                         Articolo 14
                     Diritto al risarcimento

   1.    Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi lavoratore, che abbia subito un
       danno a seguito di una violazione di un diritto o di un obbligo connesso al principio
       della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di



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       pari valore, abbia il diritto di chiedere e ottenere il pieno risarcimento o la piena
       riparazione, come stabilito dallo Stato membro, per tale danno.
   2.   Il risarcimento o la riparazione di cui al paragrafo 1 garantiscono un risarcimento
       reale ed effettivo per la perdita e il danno subiti, che sia dissuasivo e proporzionato al
       danno stesso.
   3.   Il risarcimento pone il lavoratore che ha subito un danno nella posizione in cui la
       persona si sarebbe trovata se non fosse stata discriminata in base al sesso o se non si
       fosse verificata alcuna violazione dei diritti o degli obblighi relativi alla parità
       retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Il
       risarcimento comprende il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi
       bonus o pagamenti in natura, il risarcimento per le opportunità perse e per il
       pregiudizio morale. Esso comprende altresì il diritto agli interessi di mora.
   4.   Il risarcimento o la riparazione non possono essere limitati dalla fissazione a priori di
       un massimale.

                        Articolo 15
                     Altri mezzi di tutela

   Gli Stati membri provvedono affinché, nelle azioni giudiziarie volte a garantire l'applicazione
   di diritti e obblighi connessi al principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno
   stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, gli organi giurisdizionali o altre autorità
   competenti possano emettere, su richiesta della parte ricorrente e a spese del convenuto:

       (a)  un decreto ingiuntivo che accerti la violazione di un qualsiasi diritto o obbligo
          connesso al principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso
          lavoro o per un lavoro di pari valore e ponga fine alla violazione;
       (b)  un decreto ingiuntivo che imponga al convenuto di adottare misure strutturali o
          organizzative per rispettare i diritti o gli obblighi connessi al principio della
          parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di
          pari valore o per farne cessare la violazione.
   Il mancato rispetto di uno qualsiasi di questi decreti ingiuntivi è soggetto, se del caso, a una
   pena pecuniaria reiterabile al fine di garantirne l'esecuzione.

                        Articolo 16
                 Trasferimento dell'onere della prova

   1.   Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano le misure necessarie
       affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della discriminazione
       diretta o indiretta in relazione alla retribuzione ove i lavoratori che si ritengono lesi
       dalla mancata osservanza nei propri confronti del principio della parità retributiva
       abbiano prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, o dinanzi ad un altro organo
       competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata
       discriminazione diretta o indiretta.
   2.   Qualora un datore di lavoro non abbia rispettato uno qualsiasi dei diritti o degli
       obblighi in materia di trasparenza retributiva di cui agli articoli da 5 a 9 della
       presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché spetti al datore di lavoro



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     dimostrare, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo riguardante una
     discriminazione diretta o indiretta, che non vi è stata discriminazione.
   3.  La parte ricorrente beneficia di qualsiasi dubbio residuale.
   4.  La presente direttiva non osta a che gli Stati membri introducano norme probatorie
     più favorevoli alla parte ricorrente in procedimenti avviati per far valere i diritti o gli
     obblighi relativi alla parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per
     un lavoro di pari valore.
   5.  Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle procedure nelle quali
     l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente.
   6.  Salvo persa disposizione del diritto nazionale, il presente articolo non si applica ai
     procedimenti penali.

                      Articolo 17
                    Accesso alle prove

   1.  Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a ricorsi in materia
     di parità retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari
     valore, gli organi giurisdizionali nazionali o le autorità competenti possano ordinare
     al convenuto di pulgare qualsiasi elemento di prova pertinente che rientri nel loro
     controllo.
   2.  Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di
     ordinare la pulgazione delle prove che contengono informazioni riservate ove le
     ritengano rilevanti ai fini del ricorso. Essi provvedono affinché, allorquando
     ordinano la pulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di
     misure efficaci per tutelarle.
   3.  Il presente articolo non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano un
     regime probatorio più favorevole alla parte ricorrente.

                      Articolo 18
                   Termini di prescrizione

   1.  Gli Stati membri stabiliscono norme applicabili ai termini di prescrizione per
     presentare ricorsi in materia di parità retributiva tra uomini e donne per lo stesso
     lavoro o per un lavoro di pari valore. Tali norme determinano quando inizia a
     decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze in cui il
     termine è interrotto o sospeso.
   2.  I termini di prescrizione non iniziano a decorrere prima che sia cessata la violazione
     del principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un
     lavoro di pari valore o la violazione dei diritti o degli obblighi derivanti dalla
     presente direttiva e la parte ricorrente sia a conoscenza o si possa ragionevolmente
     presumere che sia a conoscenza della violazione.
   3.  Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per la presentazione
     di ricorsi sia di almeno tre anni.
   4.  Gli Stati membri provvedono affinché un termine di prescrizione sia sospeso o
     interrotto, in base al diritto nazionale, non appena una parte ricorrente intraprenda



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       un'azione presentando un ricorso o sottoponendo la rivendicazione all'attenzione del
       datore di lavoro, dei rappresentanti dei lavoratori, dell'ispettorato del lavoro o
       dell'organismo per la parità.

                        Articolo 19
                    Spese legali e giudiziarie

   Le parti ricorrenti che vincono un ricorso in materia di discriminazione retributiva hanno il
   diritto di recuperare dal convenuto, oltre a qualsiasi altro risarcimento, ragionevoli costi e
   spese legali e peritali. I convenuti che vincono un ricorso in materia di discriminazione
   retributiva non hanno il diritto di recuperare dalla parte ricorrente i costi e le spese legali e
   peritali, a meno che il ricorso sia stato presentato in malafede, sia palesemente futile o qualora
   il mancato recupero sia considerato manifestamente irragionevole nelle circostanze di specie.

                        Articolo 20
                         Sanzioni

   1.    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di
       violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e
       adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni
       previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
       notificano senza indugio alla Commissione tali norme e misure così come ogni
       eventuale modifica successiva che le riguardi.
   2.    Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate ammende alle violazioni dei
       diritti e degli obblighi relativi alla parità retributiva per uno stesso lavoro o per un
       lavoro di pari valore. Fissano un livello minimo per tali ammende, garantendo un
       reale effetto deterrente. Il livello delle ammende tiene conto:
       (a)  della gravità e della durata della violazione;
       (b)  del dolo o della negligenza grave da parte del datore di lavoro;
       (c)  di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del
          caso.
   3.    Gli Stati membri stabiliscono sanzioni specifiche da irrogare in caso di violazioni
       ripetute dei diritti e degli obblighi relativi alla parità retributiva tra uomini e donne,
       quali la revoca di benefici pubblici o l'esclusione, per un certo periodo, da qualsiasi
       riconoscimento di incentivi finanziari.
   4.    Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le sanzioni
       previste siano applicate con efficacia nella pratica.

                        Articolo 21
           Parità retributiva negli appalti pubblici o nelle concessioni
   1.   Le misure appropriate che gli Stati membri adottano a norma dell'articolo 30,
      paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
      2014/24/UE e dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE comprendono
      misure volte a garantire che, nell'esecuzione di appalti pubblici o concessioni, gli




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      operatori economici rispettino gli obblighi relativi alla parità di retribuzione tra uomini
      e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
   2.   Gli Stati membri considerano la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici
      introducano, se del caso, sanzioni e condizioni di risoluzione che garantiscono il
      rispetto del principio della parità retributiva nell'esecuzione degli appalti pubblici e
      delle concessioni. Qualora agiscano in conformità dell'articolo 38, paragrafo 7,
      lettera a), della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della
      direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE in
      combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva
      2014/24/UE, le autorità degli Stati membri possono escludere, o possono essere
      obbligate dagli Stati membri a escludere, dalla partecipazione a una procedura di
      appalto pubblico qualsiasi operatore economico se sono in grado di dimostrare con
      qualsiasi mezzo adeguato la violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 in relazione
      al mancato rispetto degli obblighi di trasparenza retributiva o a un pario retributivo
      superiore al 5 %, non giustificato dal datore di lavoro sulla base di criteri oggettivi di
      genere, in una qualsiasi categoria di lavoratori. Ciò non pregiudica eventuali altri
      diritti o obblighi di cui alla direttiva 2014/23/UE, alla direttiva 2014/24/UE o alla
      direttiva 2014/25/UE.

                        Articolo 22
         Vittimizzazione e protezione contro trattamenti meno favorevoli

   1.   I lavoratori e i loro rappresentanti non sono trattati in modo meno favorevole per il
       fatto di aver esercitato i loro diritti in materia di parità retributiva tra i lavoratori di
       sesso maschile e quelli di sesso femminile.
   2.   Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni
       necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i rappresentanti dei lavoratori previsti
       dalle leggi e/o prassi nazionali, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole
       da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all'interno dell'impresa o
       ad un'azione giudiziaria volta ad ottenere il rispetto dei diritti o degli obblighi relativi
       alla parità retributiva tra uomini e donne.

                        Articolo 23
                Rapporto con la direttiva 2006/54/CE

   Il capo III della presente direttiva si applica ai procedimenti riguardanti diritti o obblighi
   connessi al principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un
   lavoro di pari valore di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE.




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                       CAPO IV

                   Disposizioni orizzontali

                      Articolo 24
                    Livello di protezione

   1.  Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai
     lavoratori rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.
   2.  L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di
     riduzione del livello di protezione nei settori contemplati dalla presente direttiva.

                      Articolo 25
                   Organismi per la parità

   1.  Fatta salva la competenza degli ispettorati del lavoro o di altri organismi che fanno
     rispettare i diritti dei lavoratori, comprese le parti sociali, gli organismi nazionali per
     la parità istituiti a norma della direttiva 2006/54/CE sono competenti per le questioni
     che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
   2.  Gli Stati membri adottano misure attive per garantire una cooperazione e un
     coordinamento intensi tra gli organismi nazionali per la parità e altri organismi
     nazionali con funzioni ispettive sul mercato del lavoro.
   3.  Gli Stati membri forniscono agli organismi per la parità le risorse adeguate
     necessarie per svolgere efficacemente le loro funzioni in relazione al rispetto del
     diritto alla parità retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di
     pari valore. Gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di assegnare
     agli organismi per la parità gli importi recuperati a titolo di ammende a norma
     dell'articolo 20.

                      Articolo 26
                Monitoraggio e sensibilizzazione

   1.  Gli Stati membri garantiscono un monitoraggio costante dell'attuazione del principio
     della parità retributiva tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di
     pari valore e l'applicazione di tutti i mezzi di tutela disponibili.
   2.  Ciascuno Stato membro designa un organismo ("organismo di monitoraggio")
     incaricato di monitorare e sostenere l'attuazione delle disposizioni giuridiche
     nazionali che attuano la presente direttiva e adotta le disposizioni necessarie per il
     corretto funzionamento di tale organismo. L'organismo di monitoraggio può far parte
     di organismi o strutture esistenti a livello nazionale.
   3.  Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo di monitoraggio espleti i seguenti
     compiti:
     (a)  sensibilizzare le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, le parti sociali
        e i cittadini al fine di promuovere il principio della parità retributiva e il diritto
        alla trasparenza retributiva;


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       (b)  affrontare le cause del pario retributivo di genere e mettere a punto strumenti
          che contribuiscano ad analizzare e valutare le disparità retributive;
       (c)  aggregare i dati ricevuti dai datori di lavoro a norma dell'articolo 8,
          paragrafo 6, e pubblicarli in modo che siano facilmente fruibili;
       (d)  raccogliere le relazioni di valutazione congiunta delle retribuzioni a norma
          dell'articolo 9, paragrafo 3;
       (e)  aggregare i dati sul numero e sul tipo di ricorsi in materia di discriminazione
          retributiva presentati dinanzi agli organi giurisdizionali e sulle denunce
          presentate alle autorità pubbliche competenti, compresi gli organismi per la
          parità.
   4.    Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati di cui al
       paragrafo 3, lettere c), d) ed e).


                         Articolo 27
                  Contrattazione e azioni collettive

   La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il diritto di negoziare, concludere ed
   applicare contratti collettivi e di intraprendere azioni collettive conformemente al diritto o
   prassi nazionali.

                         Articolo 28
                         Statistiche

   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati aggiornati sul pario
   retributivo di genere ogni anno e in modo tempestivo. Tali statistiche, calcolate su base annua,
   sono sudpise per genere, settore economico, orario di lavoro (tempo pieno/tempo parziale),
   controllo economico (pubblico/privato) ed età.

                         Articolo 29
                    Diffusione di informazioni

   Gli Stati membri adottano misure attive affinché le disposizioni adottate a norma della
   presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate con tutti i
   mezzi opportuni a conoscenza delle persone interessate in tutto il territorio nazionale.

                         Articolo 30
                        Attuazione

   Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva,
   laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente, e a condizione che gli Stati membri
   adottino tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati
   prescritti dalla presente direttiva.




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                        Articolo 31
                       Recepimento
   1.    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
       amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni
       dalla sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
   2.    Nell'informare la Commissione, gli Stati membri forniscono anche una sintesi dei
       risultati della loro valutazione relativa all'impatto dell'atto di recepimento sulle
       piccole e medie imprese e un riferimento circa il luogo di pubblicazione di tale
       valutazione.
   3.    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente
       direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
       modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

                        Articolo 32
               Comunicazione di informazioni e riesame

   1.    Entro [otto anni dall'entrata in vigore] gli Stati membri comunicano alla
       Commissione tutte le informazioni sulle modalità di applicazione della presente
       direttiva e sul suo impatto pratico.
   2.    Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al
       Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente
       direttiva e propone, se del caso, modifiche legislative.

                        Articolo 33
                      Entrata in vigore

   La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

                        Articolo 34
                        Destinatari

   Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

   Fatto a Bruxelles, il



   Per il Parlamento europeo          Per il Consiglio
   Il presidente                Il presidente




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