Inps_reddito di libertà per le donne vittime di violenza_circolare n°166 del 8/11/2021

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali


Roma, 08/11/2021             Ai Dirigenti centrali e territoriali
                      Ai Responsabili delle Agenzie
                      Ai Coordinatori generali, centrali e
                       territoriali delle Aree dei professionisti
                      Al Coordinatore generale, ai coordinatori
                       centrali e ai responsabili territoriali
                       dell'Area medico legale
Circolare n. 166
                      E, per conoscenza,

                      Al Presidente
                      Al Vice Presidente
                      Ai Consiglieri di Amministrazione
                      Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
                      Indirizzo
                       di Vigilanza
                      Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
                      Sindaci
                      Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
                       all'esercizio del controllo
                      Ai Presidenti dei Comitati amministratori
                       di fondi, gestioni e casse
                      Al Presidente della Commissione centrale
                       per l'accertamento e la riscossione
                       dei contributi agricoli unificati
                      Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.3



OGGETTO:    Reddito di Libertà. Ripartizione  delle risorse del "Fondo per il reddito
        di libertà per le donne vittime  di violenza" per l'anno 2020. Decreto
        del Presidente del Consiglio    dei Ministri del 17 dicembre 2020
        (Gazzetta Ufficiale n. 172 del   20 luglio 2021). Istruzioni contabili.
        Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:     Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020
          definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di
          libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall’articolo 105-bis del
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l'incremento del "Fondo per le politiche
          relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 19, comma 3, del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto 2006, n. 248. Il Reddito di Libertà, volto a favorire, attraverso
          l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle
          donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di
          povertà, è riconosciuto dall’INPS. Con la presente circolare si illustra nel
          dettaglio la disciplina del Reddito di Liberta e si forniscono indicazioni per la
          presentazione della relativa domanda.



INDICE

1.  Premessa
2.  Requisiti di accesso al Reddito di Libertà
3.  Modalità di compilazione e presentazione della domanda
4.  Funzionalità della procedura Reddito di libertà
5.  Regime fiscale e compatibilità del Reddito di Libertà con le altre misure di sostegno
6.  Istruzioni operative
7.  Istruzioni contabili




1. Premessa


Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità,
nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di
emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, l’articolo 105-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, rubricato “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, ha previsto,
per l’anno 2020, l’incremento di 3 milioni di euro del “Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità” di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, secondo periodo, del citato articolo
105-bis, con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
generale n. 172 del 20 luglio 2021, si è provveduto alla definizione dei criteri per la ripartizione
delle risorse stanziate, come anticipato, pari a 3 milioni di euro.

In particolare, al comma 1 dell’articolo 3 del D.P.C.M. in parola è previsto un contributo,
denominato “Reddito di Libertà”, per le donne vittime di violenza seguite dai centri
antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine a tale misura, erogata dall’INPS,
previa richiesta tramite il modello di domanda predisposto dall’Istituto (Allegato n. 1) da
presentare secondo le modalità di seguito illustrate, entro il limite delle risorse assegnate a
ciascuna Regione/Provincia autonoma dal citato D.P.C.M. del 17 dicembre 2020.
2. Requisiti di accesso al Reddito di Libertà


Il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, come anticipato in premessa, definisce i criteri per la
ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”
istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 77/2020, mediante l’incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro, per l’anno
2020, del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all’articolo 19,
comma 3, del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
248/2006.

La misura denominata Reddito di Libertà, volta a contenere i gravi effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in
condizione di maggiore vulnerabilità, nonché con l’obiettivo di favorire, attraverso
l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di
violenza in condizione di povertà, istituita dall’articolo 3 del citato D.P.C.M., consiste in un
contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso
in un’unica soluzione per massimo dodici mesi.

Il contributo in riferimento è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli
minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi
di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

A tale riguardo, l’articolo 3, comma 5, del citato D.P.C.M. prevede che il Reddito di Libertà sia
finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la
riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle
figlie minori; inoltre non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il
Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem,
NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine
italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di
regolare permesso di soggiorno.

Ai fini del presente beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status
di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251).

Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS, è stata predisposta
una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare
l’istanza redatta dalla cittadina interessata.

Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente
compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in considerazione,
ai fini dell’inoltro, l’istanza non conforme allo schema di modello allegato alla presente circolare
ovvero incompleta. Gli operatori comunali referenti per l’inoltro della istanza potranno
richiedere l’esibizione del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si
renda necessario.

Le istanze di richiesta del Reddito di Libertà non conformi ai criteri indicati nel D.P.C.M. non
saranno prese in carico dall’INPS, che in ogni caso può procedere eventualmente alla revoca
del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello
stesso (cfr. l’art. 3, comma 8, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020).
3. Modalità di compilazione e presentazione della domanda


La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o
mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per
residenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L’operatore comunale è tenuto
a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di
presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it, digitando nel
motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio
“Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

Nel servizio “Prestazioni Sociali”, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di
Assegno al nucleo Familiare e Maternità, sarà infatti presente un’apposita sezione dedicata
all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Il rilascio del servizio, accessibile se si
è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di
una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sarà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto.

Ai fini della regolare trasmissione della domanda, si precisa che dovranno essere compilati tutti
i campi esposti in procedura, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per
l’ammissione al beneficio, ossia l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la
condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M.
del 17 dicembre 2020, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e
la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna,
rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.

Ai fini dell’erogazione della prestazione dovranno essere inserite, inoltre, le modalità di
pagamento prescelte, selezionandole dall’apposito menu a tendina in cui è possibile scegliere il
pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla
richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata).
In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del
beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, reperibile sul sito istituzionale
dell’INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un
estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca
emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del
conto corrente.

In sede di acquisizione della domanda, il servizio svolgerà dei controlli sulla correttezza
formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), consentendo, al
termine, l’invio e la registrazione sul sistema informativo dell’Istituto, nonché la stampa di una
ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata.

Ai fini della prenotazione degli importi della prestazione, si terrà conto della data di
acquisizione dei dati da parte dell’INPS mediante il servizio online, a nulla rilevando, per
l’eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo.

Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettuerà una breve istruttoria
automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di
pagamento (codice IBAN) indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:

   “Accolta in pagamento”;
   “Non accolta per insufficienza di budget”;
   “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo).


L’esito dell’istruttoria sarà reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni, che,
all’occorrenza, potranno procedere alla stampa della domanda recante l’esito dell’istruttoria;
l’esito verrà altresì comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda
(il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail), ai quali, pertanto, occorre prestare particolare
attenzione in fase di compilazione della domanda cartacea, nonché al momento
dell’inserimento in procedura.

Si rappresenta, infine, che le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno
essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di
domande già presentate.

Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per
insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.




4. Funzionalità della procedura Reddito di Libertà


Nella sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà, all’interno del
servizio “Prestazioni Sociali”, sarà reso disponibile il manuale della procedura, in cui saranno
illustrate le perse funzionalità utilizzabili dagli operatori e gli stati possibili della domanda
stessa.

In particolare, oltre all’acquisizione, sono presenti le funzioni di:

- consultazione delle domande inserite (in cui la ricerca può avvenire per codice fiscale o per
nominativo);
- annullamento delle domande presentate;
- rettifica dell’IBAN.

In particolare, la funzione di annullamento delle domande andrà utilizzata nell’ipotesi di errori
di compilazione e sarà disponibile dopo breve tempo dall’inserimento delle domande in
procedura e, comunque, non oltre il termine in cui le stesse domande sono state inviate al
sistema di pagamento. Decorso tale termine, infatti, la situazione delle domande verrà
consolidata e non sarà più possibile annullarle.

Per quanto riguarda la funzione di rettifica dell’IBAN, si evidenzia che l’Istituto, oltre a
effettuare dei controlli formali sul medesimo, procede a un controllo di natura sostanziale volto
a verificare che lo stesso IBAN sia intestato alla richiedente. Qualora i controlli automatizzati
restituiscano un esito negativo sulla coincidenza fra i dati della richiedente la prestazione e
quelli dell’intestataria/cointestataria dello strumento di riscossione, dichiarati all’atto della
domanda, la prestazione non verrà posta in pagamento.

In quest’ultimo caso, la richiedente la prestazione riceverà una notifica sui contatti forniti al
momento della domanda e potrà chiedere al Comune di riferimento di procedere alla rettifica
dell’IBAN, che dovrà avvenire tempestivamente, entro il termine di 30 giorni dalla
comunicazione dell’Istituto. Nell’eventualità in cui il Comune non effettui la rettifica, i fondi non
utilizzati torneranno a essere disponibili.
5. Regime fiscale e compatibilità del Reddito di Libertà con le altre misure di
sostegno


Il contributo in questione è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi
dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente
pubblico a titolo assistenziale.

Sulla base di quanto previsto all’articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, il
Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia
abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo
dei figli/delle figlie minori. Inoltre, non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al
reddito, come il Reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con la fruizione di eventuali
altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di
Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, o di altri sussidi economici a sostegno del reddito (Rem,
NASpI, ecc.).




6. Istruzioni operative


La ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di
violenza, per un importo pari a 3 milioni di euro tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020, riferiti alla popolazione
femminile residente nei Comuni di ciascuna Regione/Provincia autonoma, appartenente alla
fascia di età 18-67 anni, secondo la Tabella 1 allegata al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020
(Allegato n. 2).

Il pagamento dei contributi avviene sulla base delle domande pervenute all’INPS, inoltrate
attraverso la piattaforma dedicata all’acquisizione delle domande di Reddito di Libertà, alla
quale possono accedere gli operatori degli sportelli comunali. Il pagamento verrà effettuato
centralmente, a cura della Direzione generale dell’Istituto; a tal fine, i limiti di budget che sono
attribuiti alle singole Regioni/Province autonome vengono verificati dalla procedura mediante
apposito monitoraggio. Al raggiungimento del limite regionale/provinciale non sarà consentito
l’accoglimento di nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budget con risorse
aggiuntive statali o regionali.

Del raggiungimento dei limiti di budget regionali/provinciali sarà data tempestiva
comunicazione da parte dell’INPS ai referenti inpiduati dalle Regioni/Province autonome.
Periodicamente potranno, inoltre, essere trasmesse informazioni di tipo statistico sui soggetti
interessati dalla misura e sui fondi utilizzati (cfr. l’art. 4 del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, le risorse attribuite a
ciascuna Regione/Provincia autonoma potranno essere incrementate dalle medesime Regioni
con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS.

Al fine di consentire l’applicazione del meccanismo di cui all’articolo 2, comma 2, del citato
D.P.C.M., le istanze di incremento del budget dovranno essere trasmesse dai competenti Uffici
regionali/provinciali al seguente indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e
invalidità civile: dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it.

Il budget aggiuntivo potrà essere assegnato alla Regione/Provincia autonoma di riferimento
mediante l’apposita funzionalità procedurale, previo trasferimento al conto corrente di tesoreria
centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, con la seguente causale “Reddito di
Libertà Dpcm 17 dicembre 2020”.




7.  Istruzioni contabili


La rilevazione contabile degli oneri per il Reddito di Libertà avverrà in maniera automatizzata
attraverso la procedura in uso per i pagamenti accentrati, nei limiti delle disponibilità attribuite
a ciascun Ente territoriale, nell’ambito della contabilità GAT – Gestione degli oneri per
trattamento di famiglia, con imputazione ai conti di nuova istituzione di seguito elencati:


   GAT30208 per l’imputazione dell’onere “Reddito di Libertà” ai sensi dell’art.105-bis del
   decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020,
   n. 77, Dpcm 17/12/2020;



   GAT10208 per la rilevazione del debito relativo dell’erogazione del “Reddito di Libertà” ai
   sensi dell’art.105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni,
   dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, Dpcm 17/12/2020.


Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate nell’ambito
del partitario contabile GPA 10031 con il nuovo codice “3263” – “Somme non riscosse dai
beneficiari – Reddito di Libertà art.105-bis D.L. n.34 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77- Dpcm 17/12/2020 – GAT”.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il conto:

GAT24208 – per il recupero e reintroito del “Reddito di Libertà” erogato ai sensi dell’art.105-
bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020,
n. 77- Dpcm 17/12/2020.

Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti”, il codice bilancio
di nuova istituzione:

“1204– “Recupero del Reddito di Libertà art.105-bis D.L. n.34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77- Dpcm 17/12/2020 – GAT”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAT00030 mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti penuti inesigibili,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati direttamente dalla Direzione generale
dell’Istituto.
Per il pagamento del Reddito di Libertà da parte dell’Istituto con le risorse proprie delle Regioni
e delle Province autonome, saranno fornite successive istruzioni contabili.

Si riportano nell’Allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.


                    Il Direttore Generale
                    Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3



Cliccare sull'icona "ALLEGATI"    per visualizzarli.
                   Modello di domanda del Reddito di libertà
    Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2020, n. 455)

Con DPCM del 17 dicembre 2020 (nella G.U. n. 172 del 20 luglio 2021), è stata introdotta la misura denominata Reddito
di libertà (Rdl) per le donne vittime di violenza. La presentazione della domanda avviene per il tramite del Comune
competente per residenza. Il beneficio corrisposto da INPS è pari ad euro 400 per un massimo di dodici mensilità. Si
ricorda che per beneficiare della misura è necessario essere in possesso:

  1) della cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea, del diritto di soggiorno o diritto di
    soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in
    possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno
    per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
  2) della residenza in Italia;
  3) della dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima
    di violenza;
  4) della dichiarazione firmata dal responsabile del Servizio sociale professionale di riferimento territoriale
    attestante lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

1) DATI DEL RICHIEDENTE O DEL SOGGETTO RAPPRESENTATO (SE MINORE O INCAPACE)

(compilare la presente sezione a cura del richiedente o del soggetto delegato che ne ha la rappresentanza)

Io sottoscritta ______________________, consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver intrapreso un percorso di autonomia e di
emancipazione e di essere seguita dal Centro Antiviolenza ___________________________________________.

Sono consapevole altresì che, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati contenuti nelle domande
di Reddito di libertà sono trasmessi all'Inps per la finalizzazione dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici
richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Inps e dagli altri soggetti che prendono parte al procedimento
(enti gestori dei centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni, i Comuni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Pari Opportunità) è effettuato per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi
del DPCM 17 dicembre 2020, in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei
limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così
come modificato e integrato dal predetto d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il conferimento dei dati relativi al telefono e
alla posta elettronica nel presente modello è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all'Inps di porre
in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi
nella definizione dei procedimenti. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono
riconosciuti possono essere reperite sul sito istituzionale www.inps.it, “Informazioni sul trattamento dei dati personali
degli utenti dell’Inps, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679” oppure sul sito
www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.

Tanto considerato chiedo che mi venga corrisposto il beneficio Reddito di Libertà e, a tal fine, dichiaro quanto segue:

____________________      __________________      ______________________     ____________________

  (Nome)              (Cognome)         (Data e luogo di nascita)      (codice fiscale)
_____________________________         ________________________________        ______________________

(indirizzo di residenza)           (n.ro e tipo permesso di soggiorno)           (data di scadenza)



_____________________________         __________________________________________________________

(eventuale e -mail/cellulare)             (Iban o in alternativa n.ro Libretto postale)


___________________________          ______________________        ______________________

  (documento di identità)               (numero)               (scadenza)



                                      ___________________________________
                                             Firma

2) DICHIARAZIONE CHE ATTESTA IL PERCORSO DI EMANCIPAZIONE E AUTONOMIA INTRAPRESO
                     (compilare a cura del Centro antiviolenza)

Il/La sottoscritto/a_______________________ C.F. _____________________in qualità di legale rappresentante del
centro antiviolenza_____________________, riconosciuto dalla Regione ____________________

                              ATTESTO

che la sig.ra____________________, nata il _________________ a______________ CF______________________
residente a __________________ in via _________________cittadinanza_______________________

è inserita in un percorso di emancipazione e autonomia intrapreso per la fuoriuscita dalla violenza di genere.



_________________________________________
           (Luogo e Data)



__________________________________________________
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA


3) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO E DELLO STATO DI BISOGNO STRAORDINARIO ED URGENTE AI SENSI
  DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL DPCM 17 dicembre 2020 (art. 47, D.P.R. 445/2000)

                  (compilare a cura del Servizio sociale professionale)



La sig.ra_____________________C.F. ____________________ nata a ________________il ___________ residente in
_____________alla via ______________________n. _________            tel/mail. ___________________ha chiesto di
accedere ai benefici previsti per “le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza
riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza”, al fine di favorirne l’indipendenza
economica.

                            PRESO ATTO

Delle evidenze consultabili nella gestione dei servizi sociali e di quanto autocertificato nel modulo di domanda, anche a
seguito del colloquio tenutosi in data__________________
1. Che il nucleo familiare della richiedente, è costituito da n. ___componenti di cui minori n____, disabili n____,
ultrasessantacinquenni n_________;

2. Che la richiedente:

  o  è in carico dal Servizio Sociale Professionale;

  o  non è in carico dal Servizio Sociale Professionale.

Nel caso di cittadine di stato extracomunitario barrare la voce corrispondente:

  o  in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto
     legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

  o  in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea
     previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Ai fini del presente beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o
lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

3. Che, benché la richiedente sia percettore di altra forma di sostegno pubblico (NASPI, CASSA INTEGRAZIONE,
PENSIONE DI INVALIDITÀ, ALTRO _____________________) con importo pari a €_________mensili, sussiste comunque
l’esigenza in relazione alla straordinaria ed urgente condizione di bisogno legata alla condizione di violenza nonché alla
situazione temporanea di grave necessità.

IL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI _________

ATTESTA

o    LO STATO DI BISOGNO

o    LO STATO DI BISOGNO STRAORDINARIO ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL DPCM 20/12/2020)



_____________________                                    ________________________

(Luogo e Data)                                        L’ASSISTENTE SOCIALE
20-7-2021  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  Serie generale - n. 172




21A04402

               — 9 —
                                    Allegato n. 3


             VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI




Tipo variazione       I


Codice conto         GAT30208

Denominazione completa    Onere per l’erogazione del “Reddito di libertà” da parte
               delle  Regioni/Province  autonome,    ai  sensi
               dall’art.105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020,
               convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio
               2020, n. 77- Dpcm 17 dicembre 2020

Denominazione abbreviata ON. REDDITO DI LIBERTA’ DPCM 17 12.2020
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2021 /M. P.



Tipo variazione       I

Codice conto         GAT10208

Denominazione completa    Debito per l’erogazione del “Reddito di Libertà”
               da parte delle Regioni/Province autonome, ai
               sensi dall’art.105-bis del decreto-legge n. 34 del
               2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge
               17 luglio 2020, n. 77- Dpcm 17 dicembre 2020

Denominazione abbreviata DEB. REDDITO DI LIBERTA’ DPCM 17.12.2020

Validità e Movimentabilità  Mese 11 Anno 2021 /M. P.



Tipo variazione       I

Codice conto         GAT24208

Denominazione completa    Entrate Varie – recupero e reintroito del “Reddito
               di  libertà”  erogato   da   parte  delle
               Regioni/Province   autonome,    ai   sensi
               dall’art.105-bis del decreto-legge n. 34 del
               2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge
               17 luglio 2020, n. 77- Dpcm 17 dicembre 2020

Denominazione abbreviata E.V. REC. REDDITO DI LIBERTA’ DPCM 17.12.2020

Validità e Movimentabilità  Mese 11 Anno 2021 /M. P.