Decreto Ministro Bonetti_29 aprile 2022

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE
PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 29 aprile 2022

Parametri per il conseguimento della certificazione della parita' di
genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali
aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali
di parita'. (22A03808)

(GU n.152 del 1-7-2022)


                     IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
                           E LA FAMIGLIA

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della    Presidenza  del
Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunita' dell'8
aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le
pari opportunita';


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  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata
Ministro senza portafoglio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
febbraio 2021, con il quale e' stato conferito alla prof.ssa Elena
Bonetti l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono state delegate le funzioni del
Presidente del Consiglio dei   ministri  in  materia  di  pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in
particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il
Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, e'
delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di
studio, commissioni e gruppi di lavoro;
  Vista la «Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026»
presentata dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia in
data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri, previa informativa in
sede di conferenza unificata;
  Considerate le indicazioni della strategia nazionale per la parita'
di genere sul rafforzamento della governance a presidio delle
politiche sulla parita' di genere e la previsione, all'interno della
sezione lavoro, della certificazione della parita' di genere;
  Visto il progetto del PNRR «Sistema di certificazione della parita'
di genere» (missione 5, componente 1, investimento 1.3) il cui
obiettivo e' la definizione di un sistema nazionale di certificazione
della parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese ad
adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere e nel cui ambito
e' prevista l'istituzione di un Tavolo di lavoro sulla certificazione
di genere nelle imprese;
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunita'
del 1° ottobre 2021 di costituzione del Tavolo di lavoro sulla
certificazione di genere delle imprese in attuazione del citato
progetto del PNRR;
  Visto l'art. 46-bis, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, che stabilisce che con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo
economico sono stabiliti «i parametri minimi per il conseguimento
della certificazione della parita' di genere da parte delle aziende
di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento
alla retribuzione corrisposta, alle opportunita' di progressione in
carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche
con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di
gravidanza»;


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  Visto l'art. 46-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, che stabilisce che con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabilite «le modalita' di coinvolgimento delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere     e dei
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel
controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla
lettera a)»;
  Vista la successiva legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ed in particolare
l'art. 1, comma 147, che stabilisce: «Con decreto del Presidente del
Consiglio o dell'Autorita' politica delegata sono altresi' stabiliti
i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della
parita' di genere, con particolare riferimento alla retribuzione
corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
nonche' le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali
aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e
regionali di parita' nel controllo e nella verifica del rispetto dei
requisiti necessari al loro mantenimento»;
  Ritenuto di dover dare attuazione alle    citate  disposizioni
dell'art. 1, comma 147 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  Considerato il lavoro di inpiduazione dei parametri per la
certificazione della parita' di genere alle imprese svolto dal citato
Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese;
  Considerato che all'esito del confronto svoltosi nel citato Tavolo
e' stata pubblicata dall'UNI, organismo nazionale di normazione, la
bozza di Prassi di riferimento per la parita' di genere UNI e che la
stessa, aggiornata sulla base degli esiti della     consultazione
pubblica conclusasi il 22 gennaio 2022, e' stata conpisa dal Tavolo
di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese sopra citato;
  Preso atto dell'entrata in vigore in data 16 marzo 2022, a seguito
di ratifica del Presidente di UNI, della Prassi di riferimento
UNI/PdR 125:2022 contenente «Linee guida sul sistema di gestione per
la parita' di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key
Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti
alle politiche di parita' di genere nelle organizzazioni»;
  Considerato che la conformita' alla UNI/PdR 125:2022 puo' essere
verificata da organismi di valutazione della conformita' accreditati
ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, in conformita' alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17021-1;

                                     Decreta:


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                                     Art. 1

           I parametri per il conseguimento della certificazione
               della parita' di genere alle imprese

  1. I parametri minimi per il conseguimento della certificazione
della parita' di genere alle imprese sono quelli di cui alla Prassi
di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022,
contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parita' di
genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance
Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche
di parita' di genere nelle organizzazioni» e successive modifiche o
integrazioni.

                                     Art. 2

                      Il rilascio della certificazione
                     della parita' di genere alle imprese

  1. Al rilascio della certificazione della parita' di genere alle
imprese in conformita' alla UNI/PdR 125:2022 provvedono gli organismi
di valutazione della conformita' accreditati in questo ambito ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
  2. Il certificato di accreditamento degli organismi che certificano
la parita' di genere deve essere rilasciato in conformita' alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022.

                                     Art. 3

                L'informativa annuale sulla parita' di genere

  1. Ai fini del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali
aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali
di parita' e per consentire loro di esercitare il controllo e la
verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei
parametri minimi per il conseguimento della certificazione della
parita' di genere alle imprese, il datore di lavoro fornisce
annualmente, anche sulla base delle risultanze dell'audit interno,
un'informativa aziendale sulla parita' di genere, che rifletta il
grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022.
  2. Le rappresentanze sindacali aziendali e le consigliere e
consiglieri territoriali e regionali di parita', qualora sulla base
dell'informativa aziendale di cui al precedente comma e dei dati
risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale
maschile e femminile di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 , per le aziende che siano tenute a presentarlo,


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rilevassero anomalie o criticita', potranno segnalarle all'organismo
di valutazione della conformita' che ha rilasciato la certificazione
della parita' di genere, previa assegnazione all'impresa di un
termine, non superiore a centoventi giorni, per la rimozione delle
stesse.
   Roma, 29 aprile 2022

                                                 Il Ministro: Bonetti

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1606




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