sentenza n.62/2022 Corte Costituzionale

        Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale


               Comunicato del 10 marzo 2022


  PICCOLI COMUNI: VANNO ESCLUSE LE LISTE DI CANDIDATI
    CHE NON ASSICURANO LA PARITA’ DI GENERE


     È incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000
abitanti, dell’esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i
sessi.

     Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 62, depositata oggi
(redattrice la Vicepresidente Daria de Pretis).

     La presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali
costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive.
Quest’obbligo vale anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, ma per essi la
disciplina sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel
caso di violazione. La misura di riequilibrio della rappresentanza di genere nei
comuni più piccoli – che rappresentano il 17% della popolazione italiana – è dunque
ineffettiva e perciò inadeguata a corrispondere a quanto prescritto dall’articolo 51,
primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

     Gli articoli 71, comma 3-bis, del Dlgs n. 267 del 2000 e 30, primo comma,
lettere d-bis) ed e), del Dpr n. 570 del 1960, relativi alla presentazione delle liste dei
candidati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, sono quindi incostituzionali nella
parte in cui non prevedono rimedi per il caso di liste che non assicurano la
rappresentanza di entrambi i sessi.

   Riscontrato il vulnus, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’esclusione delle
liste che non rispettino il vincolo costituisca una soluzione costituzionalmente
adeguata a porvi rimedio. Si tratta infatti della soluzione prevista dalla stessa
normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei comuni
maggiori, sia per quello delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli
stessi comuni con meno di 5.000 abitanti.

   Essa si inserisce dunque coerentemente nel tessuto normativo senza alterarne
in particolare il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei comuni.


Roma, 10 marzo 2022



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