Art. 3 Costituzione_In ottica di genere

( Francesca Lazzari)

ART.3 Cost. In ottica di genere.


Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
La prima parte afferma l'uguaglianza come pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. Il
ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari
politici nel precedente regime fascista ha portato a specificare le persità che non possono più
essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini.
La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere l'uguaglianza sostanziale.
Sono in questo modo poste le premesse costituzionali per lo Stato sociale.
Storicamente costituiscono i principali motivi di discriminazione la disparità tra i sessi o
addirittura di persecuzione contro le minoranze politiche, razziali, linguistiche, religiose da parte del
potere politico.
Nello Stato democratico, ogni soggetto è posto su un piano di formale parità nel godimento dei
diritti civili e politici. Ma all'interno della società esistono delle situazioni di disparità
economica e sociale, tali da rappresentare un ostacolo alla realizzazione della piena
eguaglianza sociale tra cittadini e al pieno godimento delle libertà sancite dalla Costituzione.
Il principio di eguaglianza davanti alla legge rischia così di esaurirsi in un riconoscimento
meramente formale. Nel moderno Stato democratico e sociale nato dalla Costituzione, i poteri
pubblici intervengono nell'economia e nella società proprio per assicurare realmente pari
opportunità per ognuno.

Se approfondiamo l’art. 3 in ottica di genere….

L’EGUAGLIANZA, è un concetto giuridico – politico, ma anche filosofico.
Il diritto è stato costruito su un'originaria eguaglianza degli inpidui nello stato di natura,
quindi SULLA CORRISPONDENZA di senso TRA DIFFERENZA E DISEGUAGLIANZA,
come a dire che differenza e disuguaglianza rappresentano giuridicamente la stessa
situazione.
IL RISULTATO di questo ragionamento teorico posto a monte dei sistemi giuridici giunti a
noi dall’illuminismo in poi, pur affermando l’ originaria eguaglianza naturale tra tutti gli
inpidui, di fatto rende neutre le DIFFERENZE in quanto DISEGUAGLIANZE (di FEDE,
CETO, CASTA, CENSO, SEX, ….) , non le considera di per sè.
IN PARTICOLARE in questa visione, NON COMPARE, NON CONTA LA DIFFERENZA
sessuale, neanche NEI DIRITTI .
Ma la differente sessuazione tra maschi e femmine contava invece nell'immaginario dei “
giusnaturalisti ", delle classi al potere , degli illuministi che hanno fondato il sistema giuridico su
cui si basa lo Stato moderno e hanno coniato il linguaggio giuridico.
ESSI vedevano e descrivevano solo INDIVIDUI DI di SESSO MASCHILE, e questo marchio
maschile ha segnato la TEORIA dell’eguaglianza. Non considerava le donne come soggetto
pieno di diritti, non le contemplava, infatti non avevano cittadinanza politica, civile, economica,
erano giuridicamente subordinate ai padri, ai padroni, ai mariti.
LA TEORIA GIURIDICA dell’eguaglianza nasce CONNOTATA DA UN INDIVIDUO
  NEUTRO, UNIVERSALE E MASCHIO CAPACE DI OMOLOGARE, di assimilare a sé,
  nell’evoluzione del diritto, ANCHE IL SESSO FEMMINILE e le differenze di genere.
MASCHILE E UNIVERSALE COINCIDONO NEL DIRITTO, ma ATTENZIONE anche nel
LINGUAGGIO)
ex. “ l’uomo “ è soggetto di diritti (solo recentemente, dopo molte battaglie, si sostituisce la
parola uomo, intesa come universale, con la parola persona )
Che cosa pensate quando dico la governante? Che lavoro fa? E quando dico il governante?
Il linguaggio condiziona l’immaginario collettivo.
Questa impostazione e questo linguaggio sono arrivati fino a noi e le conseguenze storiche di
questa filosofia hanno condizionato il patto sociale e il dominio politico, quindi il potere
legittimato è stato a lungo solo maschile. La sfera pubblica era concepita su misura degli uomini,
la sfera della casa era il luogo delle donne, ma qui i diritti non entravano. (Ricordo che il diritto di
cittadinanza politico e pieno, le donne lo hanno acquisito solo dal 1946; con il referendum per la
Repubblica...)

Nell’art. 3, si dice TUTTI SONO UGUALI, senza distinzione di sesso, pur non essendo
specificato se MASCHILE o FEMMINILE la discriminazione E' RECEPITA, COME
DIFFERENZA SESS. FEMM.: l’immaginario ci porta automaticamente a pensare che si tratti
di differenza femminile, che si parli di discriminazione verso le donne.
Il sesso femminile, differente dal maschile in questa operazione giuridica perde la sua alterità, la
sua differenza e compare UGUALE e quindi NEGATO PERCHE’ non riconosciuto nella sua
differenza.
Le norme COSTRUITe SU QUESTA GABBIA LOGICA di fatto hnno determinato per le
differenze due tipologie di ricaduta sui diritti:
   - di ESCLUSIONE ( ti escludo perchè non sei uguale)
   - oppure di ASSIMILAZIONE( ti concedo di essere uguale a me), ma è un’uguaglianza
     asimmetrica, tollerata, omologante

NELL’ art. 3 le differenze elencate appaiono:

- considerate soprattutto come "CULTURALI" (etniche,religioni,linguistiche, ….) e in quanto
culturali sono giustamente tutelate dal diritto ugualitario, in questo caso il diritto applica LA logica
della TUTELA dell’ etnia , della lingua, della religione, delle culture minoritarie => sono diritti
da CONSERVARE, da proteggere perché minoritari nella società)
- oppure le differenze sono considerate come condizioni economico/sociali inferiori, come
  svantaggi iniqui che sono da ELIMINARE per ridurre le "disuguaglianze" attraverso lo
  Stato Sociale
per ELIMINARE e ridurre le "differenze” quindi le norme prevedono la tutela , per la
conservazione di un fattore considerato minoritario, o la logica del MIGLIORAMENTO
degli svantaggi della condizione personale per combattere le disuguaglianze economico/
sociali.


LA LOGICA DELLE P.O. HA COME OBIETTIVO quello DI MIGLIORARE GLI
SVANTAGGI. Nel moderno Stato sociale, i poteri pubblici intervengono nell'economia e nella
società per assicurare realmente pari opportunità per ognuno e la/le differenze sono cancellate
in quanto fonte di TRATTAMENTO DISEGUALE


MA DIFFERENZA NON é DISUGUAGLIANZA, è IDENTITA’ nella persità.
LA DIFFERENZA     SESSUALE    è  DISOMOGENEA     RISPETTO   ALLE   ALTRE
DIFFERENZE .
LA DIFFERENZA SESSUALE APPARE COME CONTENUTO DA TUTELARE O COME
CONDIZIONE SVANTAGGIOSA DA ELIMINARE ATTRAVERSO L’ OMOLOGAZIONE e
questo è inaccettabile perché riduce i nostri diritti.

Questo concetto di eguaglianza, in tempi recenti e grazie alle lotte di molte e di molti, ha
dovuto fare i conti con le differenza. La valorizzazione DELLA DIFFERENZA E' UN
PERCORSO, non ancora concluso,      ALL'INTERNO DELL'UGUAGLIANZA e VA
considerata COME base imprescindibile della sfera dei diritti delle persone, e per questo
non dobbiamo abbassare MAI la guardia sui diritti. La nostra IDENTITA’ sta nel valore
della nostra differenza.