Circolare Inps - Articolo 1, comma 137, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
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Roma, 19/09/2022             Ai Dirigenti centrali e territoriali
                      Ai Responsabili delle Agenzie
                      Ai Coordinatori generali, centrali e
                       territoriali delle Aree dei professionisti
                      Al Coordinatore generale, ai coordinatori
                       centrali e ai responsabili territoriali
                       dell'Area medico legale
Circolare n. 102
                      E, per conoscenza,

                      Al Presidente
                      Al Vice Presidente
                      Ai Consiglieri di Amministrazione
                      Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
                      Indirizzo
                       di Vigilanza
                      Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
                      Sindaci
                      Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
                       all'esercizio del controllo
                      Ai Presidenti dei Comitati amministratori
                       di fondi, gestioni e casse
                      Al Presidente della Commissione centrale
                       per l'accertamento e la riscossione
                       dei contributi agricoli unificati
                      Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1



OGGETTO:    Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge
        di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi
        previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore
        privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la
        fruizione del congedo di maternità. Indicazioni operative. Istruzioni
        contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:     L’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante
         “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
         pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha introdotto, in via sperimentale, per
         il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a
         carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un
         anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione
         del congedo obbligatorio di maternità. Con la presente circolare l’Istituto
         fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti
         previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.




INDICE

1. Premessa
2. Lavoratrici che possono accedere al beneficio
2.1 Fruizione del congedo di maternità
3. Assetto e misura dell’esonero
4. Condizioni di spettanza dell’esonero
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
6. Coordinamento con altre agevolazioni
7. Istruzioni operative
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPa> del flusso
Uniemens
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso
Uniemens
11. Istruzioni contabili


1. Premessa

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo
1, comma 137, che “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50
per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle
lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di
lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un
anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche”.

Come previsto dal citato articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, l’esonero in
trattazione è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici
madri dipendenti del settore privato.

L’applicazione dell’esonero in trattazione lascia comunque ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti
di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore
agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito
del congedo di maternità.

Come anticipato, l’esonero contributivo in esame, che ha una durata complessiva pari a dodici
mesi decorrenti dalla data del suddetto rientro, si sostanzia in una riduzione del 50% della
contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice.
Di conseguenza, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con
riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra
nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non
riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla
concorrenza.

Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle
disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli
aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta
misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.


2. Lavoratrici che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di
lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che
rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità[1].

Conseguentemente, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle
lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione, inpiduabile assumendo a riferimento la
nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso
il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di
regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro
intermittente.

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del
vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.
142.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione dell’assunzione a scopo di somministrazione
ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150,
l’esonero contributivo in esame spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.


2.1 Fruizione del congedo di maternità

Come espressamente disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022,
l’esonero contributivo in oggetto spetta in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di
congedo obbligatorio di maternità. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento
dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di
maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di
seguito anche Testo unico sulla maternità).

Inoltre, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione
del congedo obbligatoriodi maternità, per un periodo massimo di un anno, laddove la
lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la
misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della
lavoratrice.

Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo
di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.

Al riguardo deve, infatti, sottolinearsi la ratio ispiratrice della misura in esame, fondata su
un’esigenza di maggiore tutela della lavoratrice madre e della prole. Diversamente ritenendo,
inoltre, si istituirebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui la lavoratrice
madre fruisca del solo congedo obbligatorio di maternità e le ipotesi in cui la stessa prolunghi
l’astensione dal lavoro per il periodo successivo al parto, in virtù del congedo facoltativo
ovvero del provvedimento di interdizione post partum.

Considerato che, per espressa previsione legislativa, l’agevolazione in trattazione costituisce
una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di
lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.


3. Assetto e misura dell’esonero

L’esonero di cui all’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, è pari, ferma restando
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale
a carico della lavoratrice.

Come espressamente previsto dalla citata disposizione, l’esonero ha una durata massima di
dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della
lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale)
di maternità.



4. Condizioni di spettanza dell’esonero

Come anticipato, la misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi a
carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore
privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga
entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto, l’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e,
conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi
all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la
lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato
al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del
documento unico di regolarità contributiva.


5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Come rilevato in premessa, l’esonero introdotto dal comma 137 dell’articolo 1 della legge di
Bilancio 2022, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a
carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto
all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato.


6. Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla contribuzione
previdenziale a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti
a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8
punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di
Bilancio 2022. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le
misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in
forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della
lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.

Analoghe considerazioni circa la cumulabilità valgono per quanto disposto dal decreto-legge 9
agosto 2022, n. 155 (c.d. Decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che:
“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i
relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi
previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo
1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali.
Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche”.


7. Istruzioni operative

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione
dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità
“Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo
“Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione
“0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137,
legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U”
deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo
periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

I datori di lavoro agricolo per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno
inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione
bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e nel campo “Annotazioni”
dell’istanza dovranno inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede
l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di
rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

La Struttura territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla
posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero, ossia la natura
privatistica del datore di lavoro e l’effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio, dopo la
fruizione del congedo di maternità. Il codice di autorizzazione dovrà essere attribuito a
decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.

Si ribadisce, al riguardo, che il rientro, al fine della legittima fruizione dell’esonero, deve
perentoriamente avvenire entro il 31 dicembre 2022, in quanto la misura di esonero in
argomento ha carattere sperimentale e trova applicazione per il solo anno 2022.

Per i datori di lavoro agricolo, dopo la verifica della spettanza dell’esonero, la Struttura
territorialmente competente inserirà nell’archivio “Cinque A” (raggiungibile al percorso
intranet: “Servizi” > “Servizi per l’agricoltura” > “Subordinati” > “Archivio Aziende Agricole”),
utilizzando la funzione “Modifica”, i codici di autorizzazione “LM” e “LP”, abbinandoli al codice
fiscale della lavoratrice, e la data di validità dell’agevolazione (12 mesi a decorrere dal mese di
rientro). I datori di lavoro agricolo potranno verificare l’attribuzione dei codici Agevolazione
“LM” e “LP”, consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” nel
“Cassetto previdenziale aziende agricole”.

Per i rapporti di lavoro domestico verranno fornite istruzioni con successivo messaggio.
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione all’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per conto della
lavoratrice interessata, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese
successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, le lavoratrici per le quali spetta
l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della sezione <DenunciaInpiduale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta
calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre  il beneficio spettante  dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaInpiduale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti
elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “ELAM”, avente il significato
di “Esonero Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di rientro in
servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel
formato AAAAMMGG (ad esempio: 20220109)
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del
conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato,
relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L558”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 137, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
- con il codice “L559”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 137, della legge
30 dicembre 2021, n. 234”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi
pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può
essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a
quelli di pubblicazione della presente circolare.

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e
vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
(Uniemens/vig).


9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPa> del
flusso Uniemens

I datori di lavoro delle lavoratrici madri iscritte alla gestione pubblica che usufruiscono
dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021, avranno cura di
compilare la ListaPosPA valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile>
e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto
dell’esonero per il periodo massimo di dodici mesi da quello di rientro della lavoratrice,
l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:


   nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
   nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
   nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “28”, avente il significato
   di “Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
   nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicata la quota della retribuzione oggetto
   dell’esonero;
   nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
   sgravio.


La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla ListaPosPA
del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, mentre quello relativo
ai mesi pregressi (da gennaio 2022 al mese precedente l’esposizione del corrente) potrà
essere dichiarato nelle denunce dei tre mesi successivi alla pubblicazione della presente
circolare, potendo esporre nell’elemento “E0” più occorrenze relativamente ai mesi suddetti.


10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del
flusso Uniemens

I datori di lavoro con riferimento alle lavoratrici autorizzate all’esonero oltre ai consueti dati
occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, dovranno valorizzare in PosAgri /
DenunciaAgriInpiduale / DatiAgriRetribuzione, per i mesi di competenza di ottobre, novembre
e dicembre 2022, i seguenti elementi come di seguito indicato:


   in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
   in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “LM”, avente il significato di “Esonero art.1
   c. 137 L.234/2021”.


Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di
giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori
interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati
occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell’elemento
<DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:


   in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
   in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “LP” che assume il significato di “Recupero
   pregresso LM”;


La valorizzazione dei predetti periodi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi
entro i termini (30 novembre 2022) previsti per il terzo periodo di emissione 2022.

Per il recupero dell’incentivo dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per i quali il relativo
periodo di trasmissione non è ancora scaduto, deve essere inviato il flusso completo
valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, i seguenti
elementi come di seguito indicato:


   in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
   in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “LM”, avente il significato di “Esonero art.1
   c. 137 L.234/2021”.
Si precisa che, nel caso in cui il flusso sia stato già inviato, il flusso completo annulla e
sostituisce il flusso inviato in precedenza.


11. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’esonero nella misura del 50% dal versamento dei contributi
previdenziali, a favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, valevole per l’anno
2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021, con onere a carico dello
Stato, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, evidenzia contabile – GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre
agevolazioni contributive) il seguente conto:

-    GAW37250 – Esonero dagli oneri contributivi nella misura del 50% dei contributi
previdenziali a favore delle lavoratrici madri del settore privato, post maternità, anno 2022, ai
sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al conto GAW37250, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM,
andranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “L558” e “L559” e
conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo 8.

I medesimi conti opereranno per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei datori di
lavoro delle lavoratrici madri iscritte alla gestione pubblica e a favore dei datori di lavoro delle
lavoratrici operanti nell’agricoltura.

La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.

In allegato si riporta la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).


                    Il Direttore Generale
                     Vincenzo Caridi




[1] Con riferimento all’inpiduazione dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare n.
32/2021, relativa all’esonero contributivo previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge
di Bilancio 2021), per l’assunzione di donne svantaggiate.
Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1



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