vademecum_lavoro e diritti lgbt

Vademecum
LAVORO E DIRITTI LGBT
                                              Indice
                                               5......................INTRODUZIONE
                                               7......................1. Conoscere per rispettare
                                               13......................2. Che cosa significa discriminare
                                               15......................3. La discriminazione sul lavoro
                                               19......................4. La discriminazione: qualche numero
                                               23......................5. Cosa dice la legge
                                               27......................6. Le persone transgender e transessuali
                                               29......................7. Cosa fare se si viene discriminati sul posto di lavoro
                                               31......................FAQ
Prima edizione, novembre 2017                                35......................Accordi integrativi
Progetto grafico e realizzazione: Dalidea Communications                   39......................Approfondimento: “l’ideologia gender”
Coordinamento Torino Pride GLBT
Via B. Lanino 3
10138 Torino
CF 97710760014
segreteria@torinopride.it


AGEDO Torino - Arcigay “Ottavio Mai” Torino - Associazione Culturale e Ricreativa “Sauna
011 Club” - Associazione di Volontariato LAMBDA - Associazione Famiglie Arcobaleno -
Associazione GattoNero - Associazione GeCO - Associazione LGBT Quore - Associazione
TeSSo - Associazione Viottoli, Pinerolo - Centro Studi Calamandrei- Centro Studi e
Documentazione “Ferruccio Castellano” - COOGEN coordinamento genitori Torino -
Gruppo Gayitineris - L’Altra Comunicazione - La scala di Giacobbe, Pinerolo - Maurice
GLBTQ - Polis Aperta - RGR Rete Genitori Rainbow - Ufficio Nuovi Diritti CGIL Asti - UISP
Torino - Tessere Le Identità, Alessandria - Wequal




                                                                                         3
  Introduzione
  I
    l Coordinamento Torino Pride glbt (gay, lesbiche, bisessuali, transessuali/
    transgender) nel corso del 2014-15 ha avviato un percorso di confronto con
    CGIL CISL UIL Torino sui temi dell’identità sessuale, dell’omofobia, della le-
  sbofobia, della transfobia, dei pregiudizi, degli stereotipi e della peculiarità delle
  discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere.

  Dal confronto e dai percorsi formativi di molti anni sulle discriminazioni sono
  emerse le modalità per saperle riconoscere ed inpiduare gli strumenti ade-
  guati per difendersi da esse, specialmente nei luoghi di lavoro.
  Secondo stime prudenti dell’OMS, le persone LGBT sono almeno il 5% della
  popolazione mondiale: questo significa che più di un milione dei ventitre mi-
  lioni di persone che lavorano in Italia è omosessuale, bisessuale o transessuale.
  Un milione di lavoratori di cui però si sa davvero poco. Il fortissimo stigma so-
  ciale legato al perso orientamento sessuale e all’identità di genere costringe
  ancora la stragrande maggioranza dei lavoratori LGBT a non palesarsi sui luo-
  ghi di lavoro. Vivere una vita “nascosta” sul lavoro è una condizione enorme-
  mente stressante e la paura di essere scoperti, discriminati può avere un im-
  patto significativo sulla qualità delle prestazioni lavorative e l’indisponibilità a
  conpidere notizie e informazioni su di sé può essere spesso interpretata come
  un’incapacità di costruire rapporti e lavorare in team.

  Come verrà meglio espresso nel vademecum, persi sono i pregiudizi e le di-
  scriminazioni che le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, trans) subiscono
  nel mondo del lavoro: questo vuole esser dunque uno strumento utile a favorir-
  ne il superamento ampliando la conoscenza. Più precisamente, le finalità sono
  quelle di creare un clima accogliente per le persone LGBT, di migliorare il loro




4                                          5
                                              1. Conoscere
benessere e dunque il clima aziendale; di accrescere la possibilità di conoscere
e far rispettare i propri diritti e di migliorare le relazioni tra azienda e lavoratori/
lavoratrici LGBT.


Gli obiettivi si situano nell’accrescere la possibilità di “coming out” sul posto
del lavoro in modo da vivere in trasparenza e più serenamente la propria con-
dizione; di migliorare la comunicazione sulle tematiche/diritti LGBT attraver-
so uno strumento specifico e di accrescere il numero di persone LGBT che
                                              per rispettare
segnalano e risolvono i problemi di discriminazioni sul posto di lavoro, e di
mettere nelle mani delle lavoratrici e dei lavoratori uno strumento di ricono-
scimento dei casi di discriminazione, accrescendone la consapevolezza.


                                              U
                                                 n primo passo per avvicinarsi alla comprensione e ad un corretto approc-
                                                 cio nei confronti delle vite di persone LGBT è conoscere i principali con-
                                                 cetti che permettono di inquadrare i temi di cui parliamo.



                                              GLOSSARIO

                                              Il presente glossario fornisce una sintetica definizione dei termini più frequen-
                                              temente usati quando si trattano le tematiche dell’identità sessuale e alcune
                                              questioni LGBT, allo scopo di offrire un vocabolario conpiso. È da considerarsi
                                              situato nel tempo e nello spazio: geograficamente e storicamente, ovvero alle
                                              conoscenze scientifiche del “mondo occidentale” a oggi.
                                              Le voci del glossario non seguono l’ordine alfabetico ma uno sviluppo tematico.

                                              IDENTITÀ SESSUALE è una dimensione soggettiva e personale del proprio essere
                                               sessuato, che risponde a una esigenza di classificazione e stabilità, ma che
                                               contiene in sé anche elementi di imprevedibilità ed incertezza poiché rappresenta
                                               l’esito di complessi processi evolutivi derivanti dall’interazione tra aspetti biologici,
                                               psicologici, socioculturali ed educativi, nonché in parte dal caso. È composta da 4
                                               fattori: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale,

                                              SESSO BIOLOGICO riguarda i cromosomi sessuali (XX e XY), gli aspetti ormonali,
                                               la fisiologia degli apparati genitali e i caratteri sessuali secondari (peluria, seno
                                               ecc.) che si sviluppano durante la pubertà. In base a una dicotomia ormai classica,
                                               nata in seno ai women’s studies, il sesso può essere distinto dal GENERE (di sotto
                                               specificato meglio in identità di genere e ruolo di genere, che è il complesso di
                                               elementi psicologici, sociali e culturali che determinano l’essere uomo o donna.




 6                                                                                       7
IDENTITÀ DI GENERE è il senso intimo, profondo e soggettivo di appartenenza        GAY uomo omosessuale (il termine viene usato anche per indicare le donne
 alle categorie sociali e culturali di uomo e donna, ovvero ciò che permette a un     omosessuali nei Paesi di lingua anglosassone).
 inpiduo di dire: “Io sono un uomo, io sono una donna”, indipendentemente dal
 sesso anatomico di nascita.                               VARIANZA DI GENERE espressione usata dalla medicina per descrivere una forte e
                                              persistente identificazione con il genere opposto rispetto a quello assegnato alla
RUOLO DI GENERE riguarda invece l’insieme delle caratteristiche (atteggiamenti,       nascita.
gesti, abbigliamento, linguaggio, interazioni sociali ecc.) che sono riconosciuti in
una data società e cultura come propri di uomini e donne. È quindi il modo in cui    TRANSESSUALE persona che ha una forte e persistente identificazione con il
una persona esprime l’adattamento alle norme conpise su ciò che è appropriato      genere opposto a quello assegnatole alla nascita e per questo compie un percorso
a un genere. Fin dall’infanzia ci si aspetta, per esempio, che una bambina giochi     di cambiamento anche fisico (detto “percorso di transizione”) che può concludersi
alle bambole e che un bambino giochi ai robot o che faccia giochi violenti e        con la riassegnazione chirurgica del sesso. Il termine si declina al femminile (la
competitivi.                                        donna transessuale) per indicare persone di sesso biologico maschile che sentono
                                              di essere donne (MtF - Male to Female) e al maschile (l’uomo transessuale) per
ORIENTAMENTO SESSUALE indica invece la direzione della attrazione sessuale e        indicare persone di sesso biologico femminile che sentono di essere uomini (FtM -
dell’affettività: verso persone dello stesso sesso (omosessualità), di sesso opposto    Female to Male).
(eterosessualità) o di ambo i sessi (bisessualità). È quindi un concetto relazionale,
riguarda le relazioni intime, sessuali, romantiche, sentimentali, e può attualizzarsi  TRANSGENDER termine “ombrello” che comprende tutte le persone che non si
nei comportamenti oppure no, rimanendo solo un desiderio. L’orientamento          riconoscono nei modelli correnti di identità e di ruolo di genere, ritenendoli troppo
omosessuale o bisessuale, così come quello eterosessuale, non è una scelta, e       restrittivi rispetto alla propria esperienza.
pretendere di modificarlo può causare gravi conseguenze sul piano psichico alle
persone coinvolte.                                    TRAVESTITO persona che abitualmente indossa abiti del sesso opposto,
È importante distinguere tra loro gli elementi descritti: sesso biologico, identità di   indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere.
genere, orientamento sessuale, ruolo di genere. Sono tutti elementi dell’identità
inpiduale che si possono combinare in modi molteplici, dando luogo a
                                             DRAG QUEEN/DRAG KING uomo che si veste da donna (queen) o donna che si
configurazioni inaspettate. C’è l’abitudine diffusa a pensare che, per esempio, ai
                                              veste da uomo (king) accentuandone le caratteristiche con finalità artistiche o
cromosomi XY corrisponda il sentimento di appartenenza al genere maschile, con
                                              ludiche.
atteggiamenti e comportamenti corrispondenti, e un orientamento eterosessuale.
Questo accade molto spesso, ma è solo una delle possibilità. Perché succede
anche che invece un maschio biologico si senta donna, assuma atteggiamenti e       INTERSESSUALE termine ombrello che comprende perse variazioni fisiche
comportamenti tipicamente femminili e provi attrazione sessuale verso le donne.      che riguardano elementi del corpo considerati “sessuati”, principalmente
                                              cromosomi, marker genetici, gonadi, ormoni, organi riproduttivi, genitali,
                                              e l’aspetto somatico del genere di una persona (le caratteristiche di sesso
ETEROSESSUALE persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone
                                              secondarie, come ad esempio barba e peli).
 dell’altro sesso.
                                              Le persone intersessuali sono nate con caratteri sessuali che non rientrano
                                              nelle tipiche nozioni binarie del corpo maschile o femminile. Nonostante queste
OMOSESSUALE persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone dello        variazioni, generalmente non minaccino la salute fisica (solo in certe circostanze
stesso sesso.                                       ci sono correlati problemi di salute), spesso le persone con queste variazioni
                                              biologiche subiscono o hanno subito una pesante medicalizzazione per via delle
BISESSUALE persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone di entrambi      implicazioni della loro condizione rispetto al genere sociale.
 i sessi.                                         Secondo gli esperti, tra lo 0,05% e il 1,7% della popolazione nasce con tratti
                                              intersessuati: 30.000.000 di persone nel mondo, una stima simile al numero di
LESBICA donna omosessuale.                                 persone con i capelli rossi.




8                                                                                      9
QUEER termine inglese (strano, insolito) che veniva usato in senso spregiativo        in ricordo del 17 maggio 1990 quando l’Organizzazione mondiale della Sanità
nei confronti delle persone omosessuali, in specie maschi gay. Ripreso più         eliminò l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali.
recentemente in senso politico/culturale, e in chiave positiva, per indicare tutte
le sfaccettature dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, rifiutandone    OMONEGATIVITÀ il termine omofobia oggi è in parte superato e sostituito con
al tempo stesso le categorie più rigidamente fissate ancora presenti nel termine      il termine omonegatività per indicare che gli atti di discriminazioni e violenza
LGBT e rivendicandone il superamento. Sessualmente o socialmente eccentrico        nei confronti delle persone omosessuali non sono necessariamente irrazionali
rispetto alle definizioni di normalità codificate dalla cultura egemone.          o il frutto di una paura, ma piuttosto l’espressione di una concezione negativa
                                              dell’omosessualità che nasce da una cultura e una società eterosessista.
LGBT acronimo di origine anglosassone utilizzato per indicare le persone lesbiche,
 gay, bisessuali, transessuali e transgender. A volte si declina anche come LGBTQI,    TRANSFOBIA/TRANSNEGATIVITÀ il pregiudizio, la paura e l’ostilità nei confronti
 comprendendo e il termine queer e le persone che vivono una condizione           delle persone transessuali e transgender (e di quelle viste come trasgressive
 intersessuale.                                       rispetto ai ruoli di genere) e le azioni che da questo pregiudizio derivano. La
                                               transfobia può portare ad atti di violenza nei confronti delle persone transessuali
COMING OUT espressione usata per indicare la decisione di dichiarare la propria       e transgender. Il 20 novembre è riconosciuto a livello internazionale come il
omosessualità. Deriva dalla frase inglese “coming out of the closet” (uscire        “Transgender Day of Remembrance” (T-DOR) per commemorare le vittime della
dall’armadio a muro), cioè uscire allo scoperto, venir fuori. In senso più allargato il   violenza transfobica, in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998 diede avvio
coming out rappresenta tutto il percorso che una persona compie per prendere        al progetto “Remembering Our Dead”.
coscienza della propria omosessualità, accettarla, iniziare a vivere delle relazioni
sentimentali e dichiararsi all’esterno.                          OMOTRANSFOBIA INTERIORIZZATA forma di omo/transfobiafobia spesso non
                                              consapevole, risultato dell’educazione e dei valori trasmessi dalla società, a
OUTING espressione usata per indicare la rivelazione dell’omosessualità di         cui sono sottoposte anche le persone omosessuali, bisessuali e transessuali/
qualcuno da parte di terze persone senza il consenso della persona interessata. Il     transgender che possono, appunto, interiorizzarli e farli propri.
movimento di liberazione omosessuale ha utilizzato a volte l’outing come pratica
politica per rivelare l’omosessualità di esponenti pubblici (politici, rappresentanti   MINORITY STRESS elevato stress a cui è sottoposta una persona causato
delle Chiese, giornalisti) segretamente omosessuali, che però assumono           dall’appartenenza ad un gruppo sociale sottoposto ad uno stigma
pubblicamente posizioni omofobe.
                                              PRIDE espressione che indica la manifestazione e le iniziative che si svolgono
VISIBILITÀ è il risultato del percorso di autoaccettazione che permette a una        ogni anno in occasione della Giornata mondiale dell’orgoglio LGBT, nei giorni
 persona omosessuale di vivere la propria identità alla luce del sole.           precedenti o successivi alla data del 28 giugno, che commemora la rivolta di
                                               Stonewall, culminata appunto il 28 giugno 1969. I cosiddetti moti di Stonewall
ETEROSESSISMO visione del mondo che considera come naturale solo               furono una serie di violenti scontri fra persone transgender e omosessuali e la
 l’eterosessualità, dando per scontato che tutte le persone siano eterosessuali.      polizia a New York. La prima notte degli scontri fu quella di venerdì 27 giugno
 L’eterosessismo rifiuta e stigmatizza ogni forma di comportamento, identità        1969, quando la polizia irruppe nel locale chiamato Stonewall Inn, un bar gay in
 e relazione non eterosessuale. Si manifesta sia a livello inpiduale sia a livello    Christopher Street, nel Greenwich Village. “Stonewall” (così è di solito definito
 culturale, influenzando i costumi e le istituzioni sociali, ed è la causa principale    in breve l’episodio) è generalmente considerato da un punto di vista simbolico
 dell’omofobia.                                       il momento di nascita del movimento di liberazione LGBT moderno in tutto il
                                               mondo.
OMOFOBIA il pregiudizio, la paura e l’ostilità nei confronti delle persone omosessuali
e le azioni che da questo pregiudizio derivano. Può portare ad atti di violenza
nei confronti delle persone omosessuali. Il 17 maggio è stato scelto a livello
internazionale come la “Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia”,
                                                 (Fonte: Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone LGBT - UNAAR -
                                                 Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento pari opportunità)




10                                                                                        11
2. Che cosa
significa
discriminare
“Adottare in singoli casi o verso singole persone o gruppi di persone un compor-
 tamento perso da quello stabilito per la generalità, o che comunque rivela una
 disparità di giudizio e di trattamento” (www.treccani.it)




D
    iscriminare significa mettere in atto una disparità di trattamento, nei con-
    fronti di certi inpidui, sulla base di alcune caratteristiche quali l’età, la
    religione, la razza, le convinzioni personali, la disabilità, l’orientamento
sessuale, l’origine sociale, il sesso o l’identità di genere. A seconda dei casi e
degli ambiti, le persone nei confronti delle quali viene attuato un atto discrimi-
natorio si vedono ridurre le proprie possibilità di partecipazione sociale, cultu-
rale, economica, lavorativa e politica. Tale forma di discriminazione è illegale nel
nostro ordinamento giudiziario ed in quello europeo.

In questo periodo esiste un salto logico tra il discriminare in generale ed il di-
scriminare per motivi connessi a situazioni soggettive. Infatti la disparità di trat-
tamento esiste ed è codificata, anche da sentenze della Corte Costituzionale
(altezza o parametri fisici per alcune professioni, lo status di straniero, ecc.).

La discriminazione può venire attuata in quasi ogni ambito della vita di una
persona, che può vedersi negare o limitare l’accesso ai servizi, al lavoro, all’i-
struzione, alla sanità ecc.




                                        13
3. La
discriminazione
sul lavoro
 Il lavoro è una dimensione fondamentale della vita e dell’identità di tutte e di
 tutti. L’art.1 della Costituzione Italiana sancisce che “L’Italia è una Repubblica
 democratica, fondata sul lavoro.”




N
   onostante tutto, sono ancora molte le persone che si vedono negare la
    possibilità di usufruire appieno di questo diritto.
   Le discriminazioni sul luogo di lavoro possono manifestarsi in maniera
più o meno palese e diretta e in persi modi e situazioni: accesso al lavoro;
condizioni lavorative: retribuzione, avanzamenti di carriera, accesso a corsi di
orientamento e formazione, demansionamento ecc.; espulsione dal lavoro a
causa di licenziamento illegittimo.


La discriminazione può essere diretta quando una persona è trattata meno
favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazio-
ne analoga. La discriminazione è indiretta quando una disposizione, un crite-
rio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri
mettono le persone di un orientamento sessuale o identità di genere in una
situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.


Sono considerate discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comporta-
menti indesiderati, posti in essere, intenzionalmente o non intenzionalmente,
per l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona che violano la
dignità di una persona e creano un clima sul posto di lavoro intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo. Anche ordinare ad un/una dipendente o ad
un/una sottoposto/a di discriminare un/una altro/a collega o un/una dipenden-




                                          15
te rappresenta una discriminazione (D.lgs 216/2003, art. 2).              collo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006 e l’istituzione dell’Os-
Il mobbing, per esempio, racchiude tutte quelle condotte vessatorie, reiterate e    servatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”; e la Legge 1°
durature, inpiduali o collettive, rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera   marzo 2006, n. 67, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità
di superiori gerarchici (mobbing verticale) e/o colleghi (mobbing orizzontale),     vittime di discriminazioni.
oppure anche da parte di sottoposti nei confronti di un superiore (mobbing
ascendente). In alcuni casi si tratta di una precisa strategia finalizzata all’estro-  La discriminazione per razza ed origine etnica si sostanzia in un trattamento
missione del lavoratore dall’azienda.                          differenziato di un inpiduo o di un gruppo di inpidui a causa dei suoi/loro
                                            tratti somatici, dell’appartenenza culturale e di quella linguistica. Esistono nor-
Una discriminazione ancora molto diffusa è quella nei confronti delle donne.      me di perso livello che affrontano il contrasto a tali discriminazioni in ambito
Nonostante siano numerose le leggi che tutelano le donne in molti ambiti e,       politico, economico, sociale e culturale e anche lavorativo (art. 13, Trattato sulla
nello specifico, quelle che vietano le discriminazioni tra i due sessi sul luogo    Comunità Europea del 1999, Direttiva 2000/43/CE, recepita a livello nazionale
di lavoro (Legge n. 903/1977; Legge n. 125/1991; D.lgs 198/2006; D.lgs 5/2010;     attraverso il D.lgs. n. 215/2003, Testo unico sull’immigrazione). Spesso infatti
ecc.), si riscontrano ancora casi di discriminazione nei confronti delle lavoratri-   la discriminazione si manifesta soprattutto nell’accesso al lavoro o nelle sue
ci. Infatti pur applicando per tutti/e il contratto collettivo nazionale di lavoro   condizioni.
(CCNL), nella quotidianità le donne spesso subiscono un trattamento economi-
co ed organizzativo che produce disparità (turnistica poco favorevole, riunioni     Il Testo unico sull’immigrazione istituisce e disciplina l’azione in sede civile con-
in orari proibitivi, premi di produzione legati alla presenza, colloqui pre-assun-   tro gli atti di discriminazione. Quando la discriminazione è di natura collettiva
tivi in cui vengono chieste informazioni private in relazione al desiderio di ma-    e avviene nel luogo di lavoro, il ricorso può essere presentato anche dalle mag-
ternità, matrimonio ecc.).                               giori organizzazioni sindacali.
La figura della Consigliera di parità (capo IV Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, Legge 198/2006) si occupa di parità tra uomo e donna sul po-
                                            Il licenziamento discriminatorio è quello nei confronti di una lavoratrice o di
sto di lavoro dunque di discriminazioni di genere, spesso anche di quelle legate
                                            un lavoratore “a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della
alla identità di genere intesa come transessualità/transgenderismo
                                            sua partecipazione ad uno sciopero” o “a fini discriminazione politica, religio-
                                            sa, razziale, di lingua e di sesso” (secondo l’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori).
Il contrasto alla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità è
                                            Se un/a lavoratore/trice LGBT o non LGBT ritiene di essere stata licenziata per
tutelata dalla Legge 68/99, che ha come obiettivo quello di promuovere l’inse-
                                            motivi discriminatori, deve rivolgersi alle associazioni LGBT o direttamente
rimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
                                            agli uffici vertenze dei sindacati. Se riesce a dimostrare che il licenziamento
attraverso un collocamento mirato. La legge stabilisce un obbligo di assunzio-
                                            è illegittimo - proprio perché discriminatorio- viene considerato nullo e il/la
ne dei soggetti disabili presso datori di lavoro in rapporto al numero dei di-
                                            lavoratore/trice ha diritto alla tutela reale secondo la norma vigente (D.lgs n.
pendenti delle singole imprese, anche se l’attuazione della normativa è ancora
                                            23/2015, c.d. Jobs act). Questa prevede il reintegro al proprio posto di lavoro
molto difficoltosa.
                                            o, a scelta del/lla lavoratore/trice, un indennizzo pari a 15 mensilità oltre al
Permangono discriminazioni non solo in ingresso, ma anche sul posto di lavoro,
                                            pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della rein-
che vanno considerate in maniera differente a seconda che si tratti di disabilità
                                            tegrazione, compresi i contributi maturati.
intellettive, psichiche, fisiche o motorie.

Seguono poi la Legge 3 marzo 2009, n. 18, “Ratifica ed esecuzione della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Proto-




 16                                                                                  17
4. La
discriminazione:
qualche numero
N
    el caso specifico di un lavoratore o lavoratrice LGBT, discriminarlo/a si-
    gnifica trattarlo/a in maniera sfavorevole rispetto ad altri lavoratori e
    lavoratrici, in ragione del suo orientamento sessuale o della sua identità
di genere.
La discriminazione nei confronti delle persone LGBT è una delle tante manife-
stazioni dell’omo-bi-lesbo-transfobia, ossia quell’insieme di comportamenti e
atteggiamenti – basati su stereotipi e pregiudizi – di avversione, disgusto e in-
tolleranza nei confronti di persone LGBT.


Prima del 2011 nessuna indagine scientifica di rilievo si era occupata di stu-
diare le condizioni lavorative delle persone LGBT. Le uniche fonti informative
disponibili erano (e in parte sono tuttora) quelle giornalistiche e personali.




  Quant’è estesa la discriminazione dei/lle lavoratori/trici LGBT? Si tratta
  di un problema dilagante?

La risposta a questi interrogativi è un giudizio che dipende dalle aspettative
e dal punto di vista del rispondente. Indipendentemente dalla sua gravità, la
discriminazione coinvolge direttamente una parte minoritaria delle persone
LGBT: non tutti sono infatti vittime di molestie, demansionamento, vessazioni e
mobbing. Il suo impatto indiretto è invece molto più ampio, al punto che è legit-
timo ipotizzare che tutte le persone LGBT si ritrovano, prima o poi, a farci i conti
– in termini di esperienza diretta e/o di aspettative e previsioni. Di certo, si tratta
di un fenomeno di “sottobosco”, complesso dal punto di vista delle reazioni




                                         19
psicosociali che provoca, e quindi nella maggior parte dei casi pubblicamente       posizione di punti di vista anche molto pergenti tra di loro: semplificando, se
invisibile. Io Sono Io Lavoro ne ha stimato l’entità ed i confini, nei limiti delle sue  da un lato c’è chi difende l’assoluto diritto alla privacy, dall’altro lato c’è chi sot-
possibilità. Altrettanto certamente, i dati a nostra disposizione rilevano come      tolinea che i/le lavoratori/lavoratrici LGBT invisibili non sono in grado di essere
le sue forme prevalenti non attengono tanto agli aspetti formali e comporta-       protagonisti/e delle scelte fondamentali che li/le riguardano. L’impressione è
mentali, che abbiamo visto essere relativamente limitati, quanto invece a quelli     che, mentre la comunità LGBT pare abituata a convivere con tale molteplicità
informali e di clima, che sono assai più pervasivi.                    di opinioni, che peraltro è penuta uno degli argomenti topici di riflessione
                                             personale e di comunità, gli stakeholder, viceversa, sembrano talvolta ‘bloccati’,
A rendere più complicato, e per molti versi più doloroso, il quadro è poi la man-     di fronte a tale eterogeneità; le loro proposte in fatto di soluzioni realistiche al
canza o carenza – percepite – di forme di sostegno esplicite e ufficiali su cui      problema delle discriminazioni LGBT sul lavoro paiono, in molti casi, fondate
poter contare – sia in generale sia nel momento del bisogno. Come si è visto,       su stereotipi o semplificazioni. Questo può fungere da ostacolo nella costru-
la rilevazione dei dati statistici non è particolarmente estesa, e i provvedimenti    zione di alleanze e di network con soggetti di perso tipo e provenienza, che,
che vengono messi in atto si rivelano efficaci solo in una minoranza dei casi. Se     secondo tutte le persone interpellate, è proprio la strada maestra da percorrere
e quando la discriminazione si manifesta, le vittime si ritrovano spesso sole a      per ottenere assieme un miglioramento nella società e nelle sue istituzioni. Nei
gestire problematiche così complesse, senza tutele.                    riguardi delle persone LGBT; pur nel rispetto delle singole posizioni, rimane
                                             forte l’esigenza, secondo molti, di continuare a promuovere l’empowerment e
Sorprende il fatto che la zona geografica non risulti quasi mai significativa       la visibilità.
nell’incrocio con le variabili di questo tipo: Io Sono Io Lavoro ci restituisce infatti
un panorama relativamente omogeneo a livello territoriale. Altri sono i fattori      Significativamente, sono di quest’opinione soprattutto alcune persone LGBT
determinanti: l’età, l’ambito di inserimento, il livello di inquadramento, il tipo di   discriminate sul lavoro. Con la loro vicenda, dimostrano che se, per un verso,
datore di lavoro, il titolo di studio. Non sorprende, invece, la situazione davvero    quella della invisibilità può essere una strategia vincente per evitare le discrimi-
drammatica della maggior parte delle persone trans che lavorano (specie quel-       nazioni, per lo meno nel breve-medio periodo ed in alcuni contesti, allo stesso
le MtF): il loro specifico caso merita pertanto assoluta attenzione.           tempo, per l’altro verso, essa può tramutarsi in vulnerabilità nei casi in cui si
                                             concretizzassero dei problemi di natura discriminatoria e si renderebbe quindi
                                             necessario rivolgersi a persone e uffici competenti e di fiducia per ottenere un
Non va nondimeno sottaciuta l’esistenza di una serie di buone pratiche di in-
                                             aiuto efficace. Piuttosto lungo è l’elenco dei casi provati in cui l’invisibilità non
teresse, nonché – soprattutto – l’esperienza, la forza e l’inventiva di decine di
                                             soltanto non ha protetto appieno dalle discriminazioni, ma ha anche posto de-
migliaia di gay, lesbiche, bisessuali e di trans che, nonostante l’avverso scena-
                                             gli ostacoli ai tentativi messi in atto per risolvere o minimizzare tali iniquità.
rio ed i piccoli e grandi ostacoli di ogni giorno, attestano con la propria vita
che anche le minoranze discriminate possono conseguire un inserimento nel
mercato del lavoro soddisfacente, di qualità e vantaggioso per tutte le parti.      Tutte le persone discriminate sul lavoro, comprese quelle che al tempo del caso
                                             erano invisibili, raccomandano di essere ‘out’, preferibilmente fin dall’inizio.

Come si è visto, le persone LGBT si distinguono dalle altre minoranze a rischio
di discriminazione per il fatto che hanno a propria disposizione una strategia      Secondo Io Sono Io Lavoro, il 13% delle persone LGBT intervistate ha visto re-
di adattamento in più rispetto alle perse situazioni di vita, per esempio quella    spingere la propria candidatura ad un posto di lavoro in ragione del proprio
di selezionare accuratamente il grado preferito di visibilità personale. Io Sono     orientamento sessuale, valore che sale al 45% per le persone transessuali. Ap-
Io Lavoro ha raccolto varie evidenze e rappresentazioni di questa specificità.      pare chiaro, dunque, il motivo per cui più di un quarto delle persone LGBT de-
Come atteso, il quadro emergente non è coeso bensì composto da una giustap-        cide di non rivelare il proprio orientamento sessuale sul posto di lavoro, oppure




 20                                                                                    21
                                                    5. Cosa dice
il motivo per cui la scelta professionale, nella maggior parte dei casi avviene
tramite il vocational choice (possibilità di scelta), ovvero il lavoro viene scelto in
base al proprio orientamento sessuale.

Sempre nella stessa ricerca, il 4,8% riferisce di essere stato/a ingiustamente
licenziato/a a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere;
mentre il 19,1% denuncia di aver subito un trattamento ingiusto sul luogo di
lavoro.
                                                     la legge
A parità di lavoro, gli uomini omosessuali guadagnano dal 10% al 32% in meno
dei loro colleghi eterosessuali; nella maggior parte dei casi l’ingiustizia subita
                                                       Il D.lgs 9 luglio 2003, n. 216 prevede “[…] la parità di trattamento fra le persone
resta non denunciata né segnalata, portando, tra l’altro, a una grave mancan-                indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap,
za di dati statistici e di informazioni tecniche sul fenomeno, gli autori delle               dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le
discriminazioni sono solo o soprattutto uomini.                               condizioni di lavoro”, tenendo conto anche “[…] del perso impatto che le stes-
                                                       se forme di discriminazione possono avere su donne e uomini”.



                                                    Il Decreto identifica 3 perse tipologie di discriminazione:

                                                    discriminazione diretta: si ha quando, sulla base di una caratteristica (in que-
                                                    sto caso l’orientamento sessuale) una persona viene trattata meno favorevol-
                                                    mente di quanto sia, sia stata o sarebbe;
    (Fonte: IO SONO IO LAVORO - Lotta all’omofobia e promozione della non              discriminazione indiretta: si ha quando una disposizione, un criterio o una
    discriminazione sui luoghi di lavoro come strumento di inclusione sociale finanziato
    dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della lett. f) della L. 383/2000 –
                                                    prassi apparentemente “neutri”, in ambito lavorativo, possono mettere una per-
    Direttiva annualità 2009)                                    sona LGBT in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone;
                                                    molestie: comportamenti indesiderati ostili, intimidatori, degradanti, umilianti
                                                    o offensivi che hanno lo scopo e l’effetto di violare la dignità di una persona.
                                                    Le molestie si hanno ogni qualvolta una persona è, a causa del suo orientamen-
                                                    to sessuale, costantemente offesa, insultata, minacciata od oggetto di scherno
                                                    da parte di colleghi e/o superiori.



                                                    Il Decreto “protegge” le persone dalle discriminazioni nei seguenti ambiti lavo-
                                                    rativi:
                                                    •   nell’accesso all’occupazione e al lavoro, nei criteri di selezione e nelle condi-
                                                       zioni di assunzione;




 22                                                                                             23
•   nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro;                       •   concessi per gravi motivi familiari, ex art.4 L. 53/2000 in caso di decesso
                                                   o di grave infermità del coniuge;
• nell’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento, formazione, perfeziona-
  mento e riqualificazione professionale (inclusi i tirocini professionali);         f) il congedo biennale retribuito ex lege 151/01 (articolo 42, comma 5 bis),
                                                 previsto in situazioni di gravità accertata, per il coniuge convivente di sog-
•   nell’affiliazione e nell’attività delle organizzazioni di lavoratori, di datori di la-
                                                 getto con handicap.
   voro e altro tipo, e nelle prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

                                               Inoltre la Legge sulle Unioni civili e le coppie di fatto è intervenuta anche in
La Legge 183 del 2010, che istituisce anche il CUG (che ha sostituito i vecchi
                                               materia di T.F.R.: l’indennità prevista con il trattamento di fine rapporto all’art.
Comitati per le Pari Opportunità), estende il principio di non discriminazione
                                               2118 del Codice civile, è espressamente citata nella Legge Cirinnà (L. 76/2016) e
nel mondo del lavoro pubblico e privato, anche in riferimento all’orientamento
                                               prevede che in caso di morte del/la lavoratore/trice, la stessa vada corrisposta
sessuale.
                                               alla parte dell’unione civile.

Soltanto con l’introduzione delle norme contenute nella Legge Cirinnà (L.
76/2016) si sono risolte le varie criticità legate alla discriminazione che deri-
                                               Al di là delle discriminazioni dirette vere e proprie subite dai lavoratori LGBT,
vavano dal mancato riconoscimento dei diritti delle coppie, oggi, unite civil-
                                               esistono una serie di percezioni di un clima ostile e sfavorevole al buon com-
mente.
                                               pimento del proprio lavoro: percezioni non sempre tangibili, ma che finiscono
                                               ugualmente per condizionare, in un certo numero di persone, la possibilità di
Le principali novità riguardanti il mondo del lavoro in riferimento alle unioni ci-      dichiararsi sul posto di lavoro, le decisioni professionali e la propria auto-e-
vili, L. 76/2016, art.1, commi 1-35 sono:                           sclusione da taluni incarichi rispetto ai quali si suppone di non essere all’al-
                                               tezza.
a) il congedo matrimoniale, sia quello indennizzato dall’Inps, sia quello gene-
  ralmente previsto dai contratti collettivi nazionali (CCNL);
b) la reversibilità della pensione;
c) la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF);
   • per le famiglie omogenitoriali unite civilmente, nel nucleo familiare
    per il calcolo dell’assegno rientra anche il figlio del coniuge a carico, an-
    che se il lavoratore non risulta genitore legale, come da circolare INPS
    N.84/2017;
d) le detrazioni fiscali per carichi di famiglia ex art. 12 DPR 917/86 (Tuir);
e) il riconoscimento dei tre giorni di permesso retribuito mensili, fruibili a
  giornate intere o ad ore:
   •   concessi a chi assiste il coniuge con handicap in situazione di gravità ex
     comma 3, art. 33 Legge 104/92;




   24                                                                                   25
6. Le persone
transgender e
transessuali
L
   a tutela antidiscriminatoria prevista dal D.lgs. 216/2003 riguarda solo l’o-
   rientamento sessuale, esclude quindi l’identità di genere. Per quanto
   attiene alle discriminazioni nei confronti delle persone transessuali e tran-
sgender, bisogna rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comu-
nità Europee, che con una sentenza del 1996 (C-13/94) ha riconosciuto che
si applicano le disposizioni introdotte dalla direttiva 1976/207/CE relativa alla
parità tra uomo e donna.


Rispetto ai/alle lavoratori/trici omosessuali, le persone transessuali e tran-
sgender vivono criticità e problematiche perse sul mondo del lavoro. Ad
esempio, la normativa in vigore (Legge n. 164/1982) prevede tempi troppo
lunghi per la ri-attribuzione anagrafica, difficilmente compatibili con le dina-
miche del mercato del lavoro.


Inoltre, molti sono i casi in cui i documenti anagrafici non concordano con l’a-
spetto esteriore delle persone. In Italia la legge consente il cambiamento ana-
grafico e l’indicativo di genere solo dopo l’intervento di ri-attribuzione chirurgi-
ca del sesso. Questo può creare disagio per quei/quelle lavoratori/trici transes-
suali e transgender che vorrebbero essere riconosciute/i, anche sul lavoro, per
il genere che sentono proprio.

Le Consigliere di parità intervengono anche nei casi di discriminazione motiva-
te dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, per accogliere e valutare
segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non
governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di




                                       27
                                            7. Cosa fare se
                                            si viene discriminati
trattamento e non discriminazione.
Nella massima privacy, le Consigliere di Parità sostengono la lavoratrice/ore of-
frendo consulenze, incontrando le aziende, promuovendo soluzioni transattive




                                            sul posto di lavoro
nell’ambito dell’azione conciliativa e di mediazione (tentativo di conciliazione
che consente di definire in modo veloce ed evitare onerose attività processuali)
oppure ricorrendo in giudizio innanzi al giudice del lavoro, o al Tar sia su de-
lega della lavoratrice/ore o intervenendo ad adiuvandum nei giudizi promossi
dall’interessata/o.


La persona che decide di affrontare il percorso di transizione quando già la-
vora, è spesso soggetta ad incomprensione e mobbing.


                                            A
                                              ttualmente, sussiste ancora confusione sull’esistenza di servizi a cui rivol-
                                              gersi in caso si sia vittime di discriminazione per orientamento sessuale e
La Corte di Cassazione è intervenuta nel 2015 (La sentenza numero n. 15138         identità di genere sul lavoro. Nella maggior parte dei casi l’ingiustizia resta
del 20.07.201) seguita dalla Corte Costituzionale (sentenza 05.11.2015 n. 221),    non denunciata né segnalata, portando, tra le altre cose, a una grave mancanza
sostenendo che l’operazione per cambiare sesso non era necessaria al fine di      di dati statistici sul fenomeno.
ottenere la correzione degli atti anagrafici, sottolineando dunque
l’importanza del principio del rispetto altrui e del rispetto reciproco e il benes-  Se un/a lavoratore/trice ritiene di aver subito una discriminazione a causa del
sere psicofisico della persona.” Hanno poi fatto seguito delle sentenze di alcuni   proprio orientamento sessuale può rivolgersi al/alla delegato/a sindacale, se
tribunali italiani in linea con quelle delle due Corti.                c’è in azienda la rappresentanza sindacale, oppure ai sindacati territoriali, agli
                                            sportelli contro le discriminazioni che hanno spesso sede presso le associazioni
Negli ultimi anni perse Regioni, Università, Consigli Regionali e il Comune di    LGBT o a un/una avvocato/a giuslavorista o esperto/a di antidiscriminazioni.
Torino hanno approvato la possibilità, per i/le dipendenti o studenti/tesse tran-
sessuali e transgender, di utilizzare il nome d’elezione sul tesserino di riconosci-  Nel caso in cui la persona discriminata si rivolga ad un giudice, dovrà presenta-
mento, o sul libretto universitario, prima che si concluda la transizione.       re a quest’ultimo, in modo chiaro, elementi che provano la presenza di una di-
                                            scriminazione. Spetterà poi al datore di lavoro, o comunque alla persona fisica
Nel marzo del 2011 il Tribunale di Roma, ha consentito la ri-attribuzione ana-     o giuridica cui è riferibile il comportamento o l’atto discriminatorio, provare di
grafica fidando esclusivamente sulla scelta e sul benessere di una persona       non aver discriminato il/la lavoratore/trice.
transessuale, che rifiutava l’intervento chirurgico. Recentemente, sia l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte e il Comune di Torino hanno      Se il giudice riconosce che una lavoratore/trice è stato/a discriminato/a a cau-
approvato la possibilità, per i dipendenti transessuali e transgender, di utilizza-  sa del suo orientamento sessuale, il datore di lavoro sarà condannato al risar-
re il nome d’elezione sul tesserino di riconoscimento, prima che si concluda la    cimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (in cui sono compresi il
transizione.                                      danno morale soggettivo, il danno esistenziale e il danno biologico nel caso in
                                            cui a causa del trattamento di cui è rimasto vittima il/la lavoratore/trice subisca
                                            alterazioni della sua integrità fisica e psichica medicalmente accertabili). Il giu-
                                            dice può, inoltre, ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio,
                                            se ancora sussistente, e la rimozione degli effetti della discriminazione stessa.




 28                                                                                29
8.
FAQ
  Sono un/a lavoratore/trice dipendente e vorrei cambiare sesso, quali
  diritti ho?

Hai il diritto di metterti in aspettativa per malattia, poiché l’intervento del cam-
bio di sesso è riconosciuto dalla legge, è contemplato dai protocolli sulla sanità
e quindi consente anche di richiedere un permesso per malattia. In ogni caso
non puoi essere costretto/a a perdere il lavoro a causa del cambiamento di ses-
so, potendo esperire in quel caso tutti i rimedi previsti per un/a lavoratore/trice
discriminato/a. Molto dipende, in ogni caso, da quelle che sono le condizioni
contrattuali della persona trans.



  Sono un genitore sociale in una coppia gay o lesbica (ovvero il genitore
  del minore non legalmente riconosciuto in Italia): posso disporre di
  congedi parentali o permessi per l’accudimento di mio/a figlio/a?

Purtroppo ad oggi non è prevista tale tutela dalla legge (D.lgs 151/2001) che di-
sciplina esclusivamente i congedi, i riposi e i permessi per madri e padri biologi-
ci, adottivi/e, affidatari/e e in ogni caso legalmente riconosciuti/e. Attualmente,
tuttavia, alcune aziende private iniziano a riconoscere questi e altri diritti alle
coppie omosessuali, soprattutto quando le RSU inseriscono questi permessi
all’interno di accordi di secondo livello.



  Può il datore di lavoro impormi il test HIV?

In base alla Legge 135/1990 (art. 6, comma 1) il datore di lavoro non può né im-
porti né richiederti il test per l’HIV: la legge, infatti, vieta espressamente a tutti




                                        31
i datori di lavoro di svolgere indagini tendenti ad accertare l’esistenza di uno      •   concessi a chi assiste il coniuge con handicap in situazione di gravità ex
stato di sieropositività nei confronti dei/delle dipendenti o delle persone prese        comma 3, art. 33 Legge 104/92;
in considerazione per un’eventuale assunzione.
                                              •   concessi per gravi motivi familiari, ex art.4 L. 53/2000 in caso di decesso
                                                o di grave infermità del coniuge;

  Sono sieropositivo/a: quali tutele ho rispetto al mio impiego?            b) il congedo biennale retribuito ex lege 151/01 (articolo 42, comma 5 bis),
                                              previsto in situazioni di gravità accertata, per il coniuge convivente di sog-
In base alla Legge 135/1990 in nessun caso lo stato di sieropositività può co-       getto con handicap
stituire motivo di discriminazione per ottenere o mantenere il posto di lavoro
(art.5, comma 5). Il medico non può rivelare al datore di lavoro il motivo dell’as-
senza per malattia (diagnosi), ma solo la durata presunta della malattia non-        In caso di decesso, quanto maturato nel fondo di previdenza
ché eventuali prescrizioni sulle attività che il/la lavoratore/trice può svolgere.     complementare può essere devoluto al/la mio/a convivente?
Nemmeno per l’attestazione dell’invalidità civile e l’iscrizione alle liste del collo-
camento obbligatorio per le persone disabili è necessario indicare la diagnosi      Sì. Con un ordinamento interpretativo del 15 Luglio 2008 la Commissione Na-
di sieropositività. Se ritieni di essere comunque discriminato/a in virtù del tuo    zionale di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP riconosce il diritto al/la lavorato-
stato sierologico, puoi attivare tutti gli strumenti di tutela previsti dalla legge.   re/trice iscritto/a ad un fondo negoziale di previdenza di designare tempestiva-
                                             mente, anche in carta libera, un/a beneficiario/a perso/a dagli eredi legittimi
                                             che, in caso di decesso, può riscuotere il capitale accumulato.
  In caso di assenza prolungata per la necessità di svolgere terapie per
  l’HIV il datore di lavoro può licenziarmi?

Il licenziamento dovuto alle assenze prolungate deve necessariamente seguire
le regole contrattuali. In ogni contratto nazionale di lavoro, infatti, sono stati
definiti periodi di comporto, ossia periodi massimi di malattia che una perso-
na può fare nello svolgimento di un rapporto di lavoro, senza che si incorra nel
licenziamento da parte del datore di lavoro. Nel caso invece ci sia un ingiusto
licenziamento che non segua tali periodi di comporto, e quindi dovuto ad evi-
dente discriminazione, è importante attivarsi prontamente in sede sindacale
e/o legale.



  Convivo con un/a compagno/a che ha un grave problema di salute, quali
  permessi posso richiedere per assisterlo/a?

Tra le principali novità riguardanti il mondo del lavoro in riferimento alle unioni
civili, L. 76/2016, art.1, commi 1-35 sono attualmente previsti:
a) il riconoscimento dei tre giorni di permesso retribuito mensili, fruibili a
  giornate intere o ad ore:




 32                                                                                 33
9.
Accordi integrativi
Per favorire l’inclusione e la valorizzazione delle persone LGBT presenti in
azienda, una delle strade maestre è l’inserimento negli accordi integrativi il ri-
conoscimento e l’estensione di alcuni diritti.
Alcuni punti cardine di questi accordi possono essere identificati nei seguenti
assunti:
• prevenire i favoritismi, gli abusi e le discriminazioni di genere, età, etnia, re-
  ligione, appartenenza politica e sindacale, orientamento sessuale, lingua e
  persa abilità;
•   rispettare le persità ed intervenire per eliminare le discriminazioni e garan-
   tire pari opportunità sul lavoro e nei rapporti tra le persone in azienda;
• sviluppare strumenti di conpisione delle informazioni, di scambio di espe-
  rienza e di confronto ed integrazione fra il personale.

Si riportano a seguire alcuni esempi di accordi integrativi che stabiliscono diritti
per le coppie di fatto o per le famiglie LGBT:




                                       35
ACCORDO INTESA SANPAOLO SPA                                ACCORDO DHL
 In Milano, il giorno 24 luglio 2014 tra INTESA SANPAOLO S.P.A., anche nella       Art. 25 Diversità ed inclusione
 qualità di Capogruppo e le OO.SS. premesso che:
                                              1. DHL e le OO.SS convengono sulla fondamentale importanza di costruire un
 le Parti hanno sottoscritto il Protocollo sull’inclusione e le pari opportunità     ambiente di lavoro improntato sulla tutela, dignità ed inviolabilità della persona
 nell’ambito del welfare del Gruppo Intesa Sanpaolo;                   a principi di correttezza interpersonali e i soggetti firmatari della presente inte-
 in tale contesto, in coerenza con quanto conpiso anche nel Protocollo delle      sa si impegnano a realizzare, per quanto di loro competenza, nell’applicazione
 Relazioni Industriali 24 febbraio 2014, le Parti, recependo il parere favorevole     quotidiana di questi principi. Come Azienda operante in un settore globale, in-
 del Comitato welfare, sicurezza e sviluppo sostenibile, danno atto che il presen-    fatti, la persità, intesa come di genere, di razza, di religione, di età, di disabi-
 te Accordo costituisce prima attuazione degli intenti riportati nel citato Proto-    lità e di orientamento sessuale, di nazionalità e di qualsiasi altra caratteristica
 collo Quadro;                                      tutelata dalla Legge, rappresentano un punto di forza che permette alla DHL un
                                              vantaggio competitivo in termini di massima produttività possibile, creatività
 si conviene quanto segue                                 ed efficienza.

 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;        2. Alla luce di quanto sopra le Parti conpidono che il diritto al congedo per
                                              contrarre matrimonio (ex art. 18, comma 8 del vigente CCNL) sia esteso alle
 2. al dipendente che contrarrà matrimonio riconosciuto in Italia o all’estero, con    unioni di fatto. Pertanto verrà riconosciuto analogo trattamento a quello previ-
 rito civile, cattolico o acattolico (da parte delle confessioni che hanno stipulato    sto in caso di matrimonio (art. 18, comma 8 del vigente CCNL) anche per le c.d.
 intese recepite con legge), senza trascrizione nei registi dello stato civile italia-  “unioni di fatto”, tali giorni di permesso verranno concessi una sola volta nella
 no, a condizione che ciascun coniuge sia in possesso dei requisiti richiesti dallo    vita lavorativa del dipendete e previa presentazione di stato di famiglia che at-
 Stato Italiano per poter contrarre matrimonio e che dopo il matrimonio risultino     testi lo stato di convivenza per almeno 1 anno.
 conviventi, viene concesso, in occasione del matrimonio stesso, un congedo
 straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabili     (Dall’accordo del 27 giugno 2014 firmato da DHL Express (Italy) S.r.l. - ALSEA -
 come ferie, a fronte della presentazione della certificazione rilasciata dall’auto-   FILT CGIL - FILT CISL - UILTRASPORTI)
 rità officiante. Il giorno lavorativo in cui si celebra il matrimonio è compreso nel
 periodo di fruizione del congedo in modo da costituire esso stesso o il primo
 o uno dei successivi giorni di congedo. Nel caso la celebrazione cada in gior-
 nata festiva ovvero non lavorativa, ove il congedo sia fruito dalla celebrazione,
 lo stesso, in via eccezionale, decorrerà dal primo giorno lavorativo successivo;

 3. al convivente di fatto è applicata, a decorrere dalla data odierna, la regola-
 mentazione di cui alla Regole in materia di provvidenze economiche a favore
 dei parenti portatori di handicap grave vigenti.




36                                                                                      37
10. L
   ,invenzione
  ,
dell ideologia gender
  CHE COSA SONO GLI “STUDI DI GENERE”?

Diversi studi e ricerche sono stati condotti in svariate discipline in ambito acca-
demico a proposito di questi differenti livelli, aspetti e temi delle identità ses-
suali, delle loro origini e dei rapporti tra soggetti e contesti sociali e culturali. Il
loro insieme prende il nome di studi di genere. Tali ricerche sono cominciate
negli Stati Uniti tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso e hanno iniziato
a diffondersi poi in Europa e nel resto del mondo negli anni Ottanta.

Gli studi di genere si situano dentro un contenitore molto più ampio, noto come
“studi culturali” (cultural studies), che ha contribuito anche, per esempio, a defi-
nire gli approcci contemporanei allo studio delle condizioni di disabilità. Inizial-
mente tali studi sono stati condotti soprattutto dai movimenti femministi e dai
movimenti LGBT, nonché dalle minoranze etniche e linguistiche.

Come accade nell’evoluzione di tutte le nuove visioni, hanno conosciuto molte-
plici versioni e interpretazioni, alcune moderate, altre più radicali – intreccian-
dosi con ragioni politiche, culturali, emotive legate alle rispettive condizioni di
minoranza. Come per tutti i modelli scientifici, è sempre opportuno considera-
re e riconoscere il nucleo primario ed essenziale delle teorie, distinguendolo
dalle declinazioni particolari. Non bisogna dimenticare che sono stati gli studi
di genere, infatti, a “scoprire” che l’identità sessuale si compone di molteplici
livelli e dimensioni, che possono connettersi fra di loro in forme e modi di-
versi. Per questo oggi gli studi di genere (gender studies) rappresentano un
approccio importante, riconosciuto dall’intera comunità scientifica. Sono studi
che abbracciano in modo trasversale tutte le discipline scientifiche e sociali e,
variamente articolati in indirizzi e linee di ricerca estremamente differenziati,




                                         39
rappresentano un approccio multidisciplinare allo studio dei significati sociali,     gay” penetrate nel tessuto sociale, scolastico, economico e politico del Paese)
economici, psicologici e culturali dei differenti livelli dell’identità sessuale. Co-   starebbero portando avanti per imporre:
stituiscono, anzitutto, un modo di interpretare la realtà, che può essere appli-
                                                a) la negazione delle differenze (anche biologiche) tra maschi e femmine;
cato a qualunque contesto, e consentono di analizzare il ruolo dei fattori che
intervengono nella costruzione delle maschilità e delle femminilità. È come se         b) la distruzione dei generi;
si trattasse di una sorta di “lente” attraverso cui osservare le identità sessuali e      c) la distruzione quindi della famiglia “naturale”;
i rapporti tra i sessi e i generi: c’è chi lo fa con le lenti della psicologia, chi con
                                                d) la promozione dello “stile di vita omosessualista”;
quelle della biologia, ma sempre focalizzandosi sul “genere”. È interessante os-
servare che molte di queste “lenti” sono state incrociate, così da indicare nuovi       e) la discriminazione “alla rovescia” delle persone eterosessuali.
orizzonti di pensiero e di ricerca, come è il caso della psicologia delle diffe-
renze di genere.                                     Secondo la narrazione di tali gruppi fondamentalisti, il mondo dell’associazioni-
                                             smo gay (con il quale intendono in realtà tutti i gay, tutte le lesbiche e tutte le
Gli studi di genere, infine, hanno portato gli psicologi, gli psichiatri, gli psico-   persone transessuali) propaganderebbe la “teoria del gender” allo scopo di tra-
terapeuti e gli psicoanalisti a “ripensare” le dimensioni del sesso, maschile e      sformare bambini e bambine in piccoli automi “neutri”, confusi sulle loro identi-
femminile, senza sminuire il ruolo dell’anatomia, ma ridefinendolo come “uno       tà, per sedurli, plagiarli e istigarli alla promiscuità. Per fare ciò, sosterrebbe che
dei” livelli da prendere in considerazione. Il fatto che si possa riflettere sui ruoli  ciascuno possa scegliere il genere di appartenenza a proprio gusto, a seconda
di genere dominanti e sulle relazioni di potere che ne derivano per modificarli      del capriccio del momento. Gay, lesbiche e transessuali intenderebbero cioè
non vuol dire condizionare l’orientamento sessuale, né comporta perturbazioni       annullare le differenze biologiche tra maschi e femmine, e mirerebbero con ciò
nel processo di formazione dell’identità sessuale e di genere nel bambino/a o       a sovvertire la famiglia “naturale”, quindi a favorire tutte le possibili aberrazioni
nell’adolescente.                                     sessuali, sociali ed educative. Il “gender” che vorrebbe insinuarsi nelle scuole,
                                             sotto le mentite spoglie dei progetti di educazione sessuale, rappresenterebbe
                                             infatti l’esito di un illecito sviluppo e uso delle tecnologie riproduttive (come nel
Non esiste alcuna evidenza scientifica che un bambino/a educato/a all’inter-
                                             caso della maternità surrogata, scorrettamente definita “utero in affitto”). Esso
no di un modello culturale flessibile e rispettoso dei persi modi di vivere la
                                             intenderebbe sdoganare e rendere lecita la pedofilia e aprirebbe le porte alla
maschilità-femminilità cresca con disturbi psicologici specifici.
                                             creazione di “fabbriche di bambini”.



                                               ESISTE DAVVERO LA “TEORIA DEL GENDER”?
  CHE COSA È LA “TEORIA DEL GENDER” SECONDO I SUOI INVENTORI?
                                             Alla domanda se esista una “teoria del gender” la risposta è: no. La “teoria del
Nonostante i reali obiettivi dei gender studies, è stata scatenata da persi       gender” è il modo chiaramente distorto in cui questa campagna fondamentali-
gruppi fondamentalisti una campagna contro una presunta “teoria del gender”.       sta e reazionaria fa riferimento agli studi di genere, proponendone una visione
È molto importante cercare di comprenderne gli scopi e i metodi. Essa rappre-       scorretta e falsata. Il termine “teoria del gender”, infatti, rappresenta un’alterata
senta un’invenzione dell’ultimo decennio che ha il chiaro scopo reazionario di      semplificazione e una traduzione caricaturale dell’espressione inglese gender
impedire l’emancipazione da un lato delle donne e dall’altro delle persone gay,      theory, in cui però theory non significa “una teoria” ma l’“insieme degli studi
lesbiche e transessuali. Stando ai promotori di questa campagna, l’“ideologia       teorici”.
gender” (o “teoria del gender”) sarebbe il presupposto dell’azione che soprat-
tutto le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (organizzate in “lobby     Le ricerche scientifiche, oltre che il buon senso, ci consentono di pensare a qua-




 40                                                                                   41
li potrebbero essere le conseguenze di una rinuncia alle importantissime acqui-     portamenti sanzionabili.
sizioni degli studi teorici sul genere, che hanno un impatto diretto sui contesti    Costoro stanno alimentando un odio pericoloso verso chi è portatore di “di-
di vita e di crescita in particolare degli adolescenti e dei giovani adulti. Vivere e  versità”: un ritorno ai tempi passati in cui si parlava dell’omosessualità come di
crescere in un ambiente intollerante, che propone schemi troppo rigidi, è un       una “patologia” e di qualcosa che va tenuto nascosto. I loro gruppi attaccano
fattore di rischio per il disagio psicologico, soprattutto in giovani che iniziano a   presunte “lobby gay” o “laiciste”, ma ciò a cui veramente si oppongono sono
scoprirsi omosessuali/bisessuali/transessuali. Lo stesso fattore di rischio ha in-    tutte quelle attività volte a proteggere la dignità di quegli esseri umani che non
fluenza a sua volta sull’aumento del numero di episodi di bullismo omofobico.      rientrano nello schema di un ordine che si pretende eterno e sacro, nonché il
D’altra parte il tipo di pensiero e di ragionamento che sottende gli attacchi con-    loro diritto a una piena e serena esistenza. In questa campagna “anti-gender”
tro gli studi di genere – proprio perché basato su una “tradizione intuitiva” (ov-    si riconosce il tentativo di una fede fondamentalista aggressiva e intollerante
vero uno schema di ragionamento pre-critico e pre-scientifico) che, nei secoli,     di prevenire ogni forma di tutela delle forme di relazione e di amore differenti,
per la maggior parte della gente è pentata “pensiero comune” – non fatica a      di impedire la loro espressione, oltre a quello di negare il valore di ogni libertà
convincere anche chi non può essere identificato come un fondamentalista e        personale, a partire da quella delle donne. Chi si oppone alla presunta “teoria
tuttavia reagisce istintivamente e per paura in difesa di certezze che non ha mai    del gender” ha letteralmente diffuso il panico tra genitori poco informati con
messo in discussione. Persone che, in termini generali, si definiscono “di vedute    affermazioni assurde: per esempio, negli “opuscoli informativi” sono riusciti a
aperte”, ma che nel clima emotivo creato dalla campagna fondamentalista si        sostenere, citando fuori contesto poche parole delle linee guida dell’Organizza-
sentono minacciate nella loro identità dalla presunta “teoria del gender”. Non      zione Mondiale della Sanità (un documento di 65 pagine), che l’OMS promuove
è un caso, poi, che la campagna in Italia stia puntando su ciò cui ciascuno con-     la masturbazione a quattro anni e i rapporti sessuali a nove. Affermano inoltre
centra la propria attenzione protettiva, ossia i bambini. Con slogan come “di-      che i corsi di educazione all’affettività a scuola hanno il preciso obiettivo di
fendiamo i nostri figli” si punta a risvegliare ancestrali bisogni di protezione nei  “orientare” (nel senso di indirizzare e plagiare) i desideri sessuali degli alunni;
confronti dei più deboli e indifesi, che, ovviamente, sarebbero le prime vittime     e tali corsi sarebbero addirittura “imposti” dallo Stato agli alunni per indurli a
del fantomatico complotto omosessualista.                        “cambiare sesso”, convincendoli che sia perfettamente analogo al cambiare un
                                             vestito. E queste sono solo alcune delle accuse, che talora fanno anche sorri-
                                             dere (si fa per dire), rivolte a quanti si occupano di educazione al rispetto dei
  CHI SOSTIENE E CONDUCE QUESTA CAMPAGNA?                        generi e degli orientamenti nelle scuole di ogni ordine e grado.

Gli effettivi inventori della cosiddetta “ideologia gender” sono organizzazioni e
movimenti politico-religiosi estremisti che dicono di muoversi “in difesa della
                                              DI CHE COSA SI OCCUPANO I PROGETTI PER LE SCUOLE ISPIRATI AGLI
famiglia tradizionale”. Ci sono molti piccoli gruppi che si rifanno a un pensiero      STUDI DI GENERE CONDOTTI IN ITALIA?
fondamentalista di origine sia protestante (i cosiddetti evangelici) sia cattolica,
ma esistono anche gruppi fondamentalisti islamici, ebraici, induisti. Il fonda-     Chi opera nelle scuole con progetti che fanno riferimento agli “studi di genere”
mentalismo, infatti, in particolare di questi tempi, è un gravissimo problema      di solito mira anzitutto a promuovere la non discriminazione verso ogni forma
che affligge tutte le religioni. Ci sono senz’altro persone comuni che agiscono     di espressione delle differenze umane e a prevenire il diffondersi di forme più
in buona fede, pensando di operare al fine di difendere valori e ideali nobili, ma   o meno velate di bullismo omofobico o di altri fenomeni dettati dall’ignoranza
è possibile inpiduare come promotori di questa vasta operazione mediatica       e dall’intolleranza di genere. Si punta, in pratica, a favorire il benessere di ogni
(supportata da molti organi di informazione cattolici) alcune personalità del      singolo alunno, cercando di diffondere principalmente una cultura del rispet-
mondo culturale, politico e universitario cattolico reazionario, dichiaratamente    to e dell’inclusione partecipata e attiva. Gli equivoci sorgono nel momento in
contrarie all’affermazione dei diritti delle persone gay, lesbiche e transessuali e   cui si accenna al fatto che non esiste un unico modo di essere maschi/uomini
allarmate dalla possibilità che l’omofobia e la discriminazione pentino com-     e femmine/donne, e che esistono invece molteplici identità ed esperienze, va-




 42                                                                                 43
riabili nel tempo e nello spazio. In altri termini, per esempio, si dice che essere
omosessuali è solo un altro modo di essere maschi e uomini o di essere fem-
mine e donne. I progetti educativi per la prevenzione della violenza di genere
sono elaborati su basi scientifiche da validi professionisti qualificati e spesso
sotto la supervisione degli ordini regionali di competenza (sempre che non si
presentino singoli casi di “pseudo-professionisti” che si improvvisano esperti
del settore). Progetti e percorsi tentano di scardinare stereotipi e preconcetti
legati alle differenze di genere diffondendo, per esempio, l’idea che, se un bam-
bino preferisce indossare abiti rosa piuttosto che azzurri o se una bambina ama
giocare con cavalli e macchinine piuttosto che con le bambole, ciò non influirà
sul futuro orientamento sessuale, né sull’identità di genere, né sul benessere
psicologico e relazionale dei bambini. Mentre favole, giochi e vestiario che sia-
no considerati “neutri”, o comunque praticabili da entrambi i sessi, apriranno
semplicemente la strada alla libertà di scelta e contribuiranno a evitare la for-
mazione di quegli stereotipi in base ai quali una donna deve necessariamente
occuparsi delle faccende domestiche o un uomo deve saper riparare l’auto-
mobile o la lavatrice. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
partono dal presupposto che i bambini vanno incontro a uno sviluppo sessuale
e che sarebbe bene che tale sviluppo non venisse ignorato, ma accompagnato
e assecondato, nel più assoluto rispetto sin dalla più tenera età, affinché l’iden-
tità sessuale di ciascuno possa seguire un percorso armonico e privo di forza-
ture, grazie alla comprensione dell’esistenza di percorsi persi e nel rispetto
dei compagni e delle compagne. Inoltre, come viene precisato, tali linee guida
hanno carattere soltanto indicativo, in quanto devono comunque essere com-
misurate alle perse culture che fanno capo all’Organizzazione Mondiale della
Sanità.




    (Fonte: Il genere: una guida orientativa a cura di Federico Ferrari, Enrico M. Ragaglia,
    Paolo Rigliano in collaborazione con Sipsis - Società Italiana di Psicoterapia per lo Studio
    di Identità Sessuali)




 44
         RETE REGIONALE CONTRO
       LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE
                                          Le persone che si sentono discriminate, quindi, possono ricevere accoglienza
                RETE UNAR                      presso i Nodi al fine di comprendere di che tipo di discriminazione esattamente
                                          si tratta ed in quale modo intervenire. Sia attraverso un intervento diretto del
   FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA TUTELA                      Nodo su chi ha commesso la discriminazione che attraverso la segnalazione del
GIURISDIZIONALE DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI                  caso ad altri soggetti competenti per materia o ad avvocati specializzati.

                                          L’aiuto che può arrivare dai Nodi si integra con gli ulteriori contatti e aiuti che
In Piemonte è possibile, per una persona che ritiene di essere oggetto di     possono essere attivati sul territorio (associazioni sindacali, associazioni lgbti,
discriminazione sul lavoro per motivi connessi al proprio orientamento sessuale  istituzioni pubbliche).
o identità di genere, fare riferimento ai Nodi della Rete regionale contro le
Discriminazioni.                                 I Nodi della Rete regionale sono parte integrante della Rete nazionale istituita
I Nodi sono ubicati uno per ciascun territorio provinciale.            da UNAR, Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali istituito presso la
Per descrivere cosa possono fare i Nodi riportiamo l’articolo 2 del Regolamento  Presidenza del Consiglio dei Ministri.
attuativo della Legge regionale n. 5/16 :
                                          La Regione ha inoltre creato un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale
    2. I Nodi sono parte integrante della Rete regionale contro         delle vittime di discriminazioni, che può essere utilizzato dalle vittime e dagli
    le discriminazioni in Piemonte, sono coordinati dal Centro         avvocati di fiducia (ed anche da associazioni per cause collettive) a condizione
    regionale contro le discriminazioni in Piemonte e svolgono le        che l’avvocato o l’avvocata sia inpiduata all’interno di un Elenco di specialisti
    seguenti attività:                             appositamente creato presso ciascun Ordine degli Avvocati piemontese. E solo
    a) accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone         nel caso in cui si tratti di violazione del principio di non discriminazione.
    segnalanti e gestione dei casi di discriminazione;
    b) costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le      Per avere maggiori informazioni di dettaglio sui Nodi attivi sul territorio e sulle
    discriminazioni;                              possibilità di accesso al fondo, si può fare riferimento al sito regionale:
    c) monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni a livello
    territoriale.                                http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/contro-le-discriminazioni
    d) informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle
    tematiche antidiscriminatorie nel territorio di competenza, con       Oppure fare riferimento al Centro regionale contro le discriminazioni in
    la supervisione del Centro.                         Piemonte, tel. 011.4325505/4197, antidiscriminazioni@regione.piemonte.it.




46                                                                                 47
                      un progetto di




con il sostegno
e il patrocinio di  con il patrocinio di          in collaborazione con