Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nell'ambito territoriale dell'azienda Ulss 8 Berica nella provincia di Vicenza - anno 2022

Prefettura Vicenza - Area Gabinetto - Prot. Interno N.0016594 del 17/02/2022




                                        PROTOCOLLO DI RETE PER IL CONTRASTO
                                         ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
                                          NELL’AMBITO TERRITORIALE
                                          DELL’AZIENDA ULSS 8 BERICA
                                          NELLA PROVINCIA DI VICENZA
                                              anno 2022
   •  Premesso che la violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, è una violazione dei
     diritti umani e delle libertà fondamentali come riconosciuto e sancito nella “Convenzione del
     Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
     violenza domestica” (c.d. Convenzione di Istanbul), ove all’art. 3 si evidenzia cosa si intende per
     violenza nei confronti delle donne1:
   •  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro
     le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999);
   •  Vista la Dichiarazione di Pechino e la relativa Piattaforma d’Azione del 1995;
   •  Vista la Raccomandazione generale n. 35 del CEDAW (2017) sulla violenza di genere contro le donne
     che aggiorna e integra la Raccomandazione generale n. 19 (1992) sulla violenza contro le donne;
   •  Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
     confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) adottata l’11 maggio
     2011 e ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
   •  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009,
     n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
     nonché in tema di atti persecutori”;
   •  Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge15 ottobre 2013,
     n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere
     nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province”;
   •  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice
     di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”;
   •  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
   •  Vista la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la
     violenza contro le donne”;
   •  Visto l’art. 1, comma 790, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale è istituito, nelle
     aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato “Percorso di tutela delle vittime
     di violenza”;
   •  visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2018, recante “Linee guida


1
 In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di Istanbul «a) con l’espressione “violenza nei confronti delle
donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente
tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura
fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti
gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo
familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti conpida o abbia
conpiso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e
attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l’espressione
“violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che
colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i
comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno
di 18 anni».
  nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-
  sanitaria alle donne vittima di violenza”;
•  vista la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
  e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
                     TUTTO CIÒ PREMESSO


La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Vicenza
Il Tribunale di Vicenza
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
Il Comune di Vicenza
L’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale VIII di Vicenza
L’Azienda ULSS 8 “Berica” di Vicenza
La Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 8 “Berica”
L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vicenza
L’Ordine provinciale degli Avvocati di Vicenza
La Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza
L’Associazione “Donna Chiama Donna” - Ente Gestore del Centro Antiviolenza di Vicenza
La Casa Rifugio “Villaggio Sos” di Vicenza
La Casa Rifugio “Meneghini” - “Villa Savardo” di Breganze


promuovono e sottoscrivono il presente Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne
nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 8 Berica nella Provincia di Vicenza, convenendo quanto segue.


Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente Protocollo ha come oggetto la costituzione di una rete tra Istituzioni, Enti locali e strutture di
sostegno alle donne vittime di violenza di cui alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, per il contrasto alla
violenza contro le donne nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 8 “Berica” nella provincia di Vicenza (nel
prosieguo, “la Rete”).
Il presente Protocollo, attraverso la Rete costituita, intende promuovere strategie operative conpise per la
realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti delle donne, con o
senza figli/e minori, al fine di inpiduare le più idonee ed efficaci metodologie di intervento da adottare da
parte dei soggetti coinvolti, ciascuno secondo le rispettive priorità, professionalità e ambiti di competenza.


Art. 2 – Ambito territoriale della Rete
L’ambito territoriale della Rete coincide con l’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 8 “Berica”, come definito
dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.


Art. 3 - Soggetti della Rete
La Rete è costituita dai seguenti soggetti che aderiscono al Protocollo:


• Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Vicenza;
• Forze dell'Ordine e Forze di Polizia Locali;
• Tribunale di Vicenza;
• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
• Centri Antiviolenza, Case rifugio, Case di secondo livello;
• Servizio Protezione e Tutela dei Minori del Comune di Vicenza;
• Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ambito territoriale VIII di Vicenza;
• Azienda ULSS 8 “Berica” di Vicenza;
• Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Vicenza;
• Ordine degli Avvocati di Vicenza;
• Comuni costituenti l’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 8 “Berica”, rappresentati dalla Conferenza dei
Sindaci;
• Consigliera di Parità della Provincia.


Viene inpiduato come soggetto capofila il Comune di Vicenza, che si coordina allo scopo con il Comune di
Arzignano, nei rispettivi Ambiti Territoriali Sociali definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1191
del 18 agosto 2020.


Art.4 - Obiettivi
La Rete si pone quali obiettivi:
• la promozione della conoscenza dei servizi e degli interventi anche già esistenti nell’ambito della rete
medesima al fine di garantire una risposta omogenea, efficace e coordinata da parte di tutti gli operatori;
• la conpisione di procedure codificate di accoglienza e presa in carico delle vittime, di invio delle donne a
prestazioni specialistiche e/o a servizi territoriali e di monitoraggio dei percorsi delle donne al fine di
sviluppare strategie operative di intervento che permettano azioni efficaci ed integrate a tutela della sicurezza,
della salute e della protezione delle donne e dei loro figli;
• l’avvio e il rafforzamento di interventi rivolti agli autori di violenza al fine di prevenire i comportamenti
maltrattanti e ridurne il rischio di recipa;
• la realizzazione di interventi di formazione e di aggiornamento professionale al fine di specializzare gli
operatori della rete territoriale nella prevenzione e contrasto della violenza e nel sostegno alle donne;
• la creazione, il mantenimento e il rafforzamento di sinergie e collaborazioni con soggetti esterni a coloro
che hanno sottoscritto il presente protocollo;
• la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per far emergere fenomeni di disagio,
maltrattamento, violenza nei confronti delle donne;
• la promozione di percorsi educativi rivolti alle scuole per prevenire e contrastare la violenza contro le donne
attraverso l’educazione ai diritti umani e al rispetto della pari dignità delle persone;
• l’organizzazione di momenti di studio e confronto sugli sviluppi normativi internazionali, nazionali e
regionali in materia di diritti umani, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, protezione delle
vittime;
• la promozione e l’incremento della raccolta dei dati sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne,
nel rispetto della privacy, della riservatezza e della sicurezza delle donne.


Art. 5 - Funzioni e compiti degli aderenti al Protocollo
I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo mettono in rete le proprie competenze e in particolare si
impegnano, rispettivamente, a:


- coordinare gli interventi di accoglienza e assistenza delle donne vittime di violenza, monitorandone gli esiti
al fine di realizzare una integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari educativi e sociali per assicurare una
globalità di sostegno;
- definire le procedure da attivare in caso di riconoscimento di segnali di violenza;
- sostenere la vittima nella trasmissione della segnalazione alle Forze dell’Ordine;
- curare la raccolta continua e la elaborazione dei dati relativi al fenomeno, allo scopo di collaborare all'attività
di monitoraggio costante dello stesso e del presente Protocollo;
- promuovere la progettazione e l’organizzazione di specifici eventi formativi finalizzati ad aumentare la
sensibilità e le conoscenze in argomento di tutti gli operatori socio-sanitari, al fine anche di fornire adeguate
informazioni per poter riconoscere la violenza;
- cooperare con gli altri soggetti aderenti al Protocollo per l’organizzazione di corsi di formazione per gli
operatori della rete e di iniziative di sensibilizzazione sulla violazione dei diritti fondamentali delle donne e
dei minori;
- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire le pari opportunità;
- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire la cultura della non violenza e in particolare il
contrasto delle violenze intra-familiari su donne e minori;
- sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne, dei diritti
umani e della non discriminazione di genere;
- definire le modalità di segnalazione dell'eventuale presenza di figli minori;
- promuovere primi livelli di ascolto e accoglienza;
- promuovere la conoscenza degli indicatori che aiutino ad inpiduare sul nascere situazioni di
maltrattamento;
- concorrere all'inpiduazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che
possono portare ad agire e a subire comportamenti di violenza.


Enti gestori delle strutture regionali per il contrasto alla violenza sulle donne (Centri Antiviolenza e
Case Rifugio e Case di secondo livello):
Centro Antiviolenza
- sostenere la vittima nella trasmissione della segnalazione alle Forze dell’Ordine;
- coordinare gli interventi di accoglienza e assistenza, sociale e sanitaria, delle donne vittime di violenza,
monitorandone gli esiti, effettuando la valutazione del rischio;
- adottare una specifica e coordinata procedura per l’accoglienza e la presa in carico delle vittime adottando
un piano personalizzato;
- realizzare una accoglienza protetta della donna garantendone la privacy;
- sviluppare e migliorare le competenze degli operatori sia delle strutture sia della rete attraverso specifici
corsi di formazione;
- garantire la collaborazione in rete del Centro Antiviolenza con i servizi e le strutture già esistenti sul
territorio che si occupano di violenza, come i servizi sociali e sociosanitari locali, le Forze dell’Ordine e le
strutture protette;
- attivare le procedure per la richiesta di inserimento presso strutture di accoglienza una volta verificata la
situazione di emergenza come previsto dalla specifica procedura;
- attivare le procedure operative per segnalazione alle Forze dell’Ordine e servizi sociali dell'eventuale
presenza di figli minori;
- verificare e monitorare il percorso di uscita dalla violenza;
- realizzare attività di sensibilizzazione relativa al fenomeno;
- collaborare alla raccolta e alla elaborazione dei dati relativi al fenomeno.


Case rifugio/struttura protetta
- adottare una specifica e coordinata procedura per l’accoglienza e la presa in carico delle vittime (adottando
un piano personalizzato);
- realizzare una accoglienza protetta della donna;
- sviluppare e migliorare le competenze degli operatori attraverso specifici corsi di formazione;
- garantire la collaborazione della Casa Rifugio con i servizi ospedalieri, i servizi sociali del Comune e le
Forze dell’Ordine;
- verificare e monitorare il percorso assistenziale;
- offrire l’accoglienza in situazione di emergenza, per il tempo massimo previsto dalla normativa, garantendo
l’anonimato e la segretezza dell’ubicazione. In tale periodo sono assicurati alla donna e agli eventuali figli
minori il vitto, l’alloggio, il supporto dell’educatore, dello psicologo/psicoterapeuta, ove presente, l’eventuale
kit per l’accoglienza;
- in caso di inserimento in emergenza, verificare la disponibilità all’accoglienza direttamente presso le proprie
unità d’offerta e, in caso di disponibilità, accogliere direttamente le persone;


Prefettura:
- promuovere il monitoraggio, la verifica e l’analisi sull’andamento del fenomeno;
- assicurare il coordinamento delle attività delle Forze dell'Ordine per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno anche attraverso la definizione di buone prassi e modalità operative;
- collaborare con i soggetti aderenti al presente Protocollo, identificando una figura referente che sia di
raccordo;
- favorire la partecipazione di propri rappresentanti alle iniziative di formazione ed aggiornamento inter-
istituzionale;
- promuovere e collaborare a campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;
- collaborare fattivamente per quanto di competenza alla protezione delle donne vittime di particolari e gravi
maltrattamenti.


Forze dell’Ordine e Forze di Polizia Locali:
- identificare una figura referente al fine del raccordo e applicazione del presente protocollo;
- partecipare alla sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza alle donne e sulla protezione e tutela
dei minori;
- promuovere l’attivazione di procedure omogenee in tutto il territorio in riferimento al raccordo con i Servizi
sociali del territorio, con i Centri Antiviolenza, con le Case Rifugio per l’accoglienza, e alla presa in carico
delle donne vittime di violenza;
- favorire la presenza di personale specializzato per l’accoglienza della donna vittima di violenza.


Tribunale:
- aderire al presente Protocollo per quanto di competenza per il conseguimento delle finalità del Protocollo
medesimo;
- provvedere a dare comunicazione periodica del numero di procedimenti di separazione giudiziale, porzio
e procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio contenziosi, nel corso dei quali siano emersi concreti
elementi circa la ricorrenza di episodi di reiterata violenza nei confronti dei componenti del nucleo familiare.
La rilevazione dei dati avverrà in forma anonima con indicazione del numero dei procedimenti interessati dal
fenomeno e della eventuale specificazione del tipo di misure di protezione adottate al fine di consentire alle
competenti Istituzioni territoriali di elaborare adeguati programmi di interventi sociali.


Procura della Repubblica presso il Tribunale:
- aderire al presente Protocollo e sostenerne le finalità, fatte salve le proprie prerogative costituzionali di
indipendenza e di autonomia nell’esercizio della direzione e coordinamento della Polizia giudiziaria secondo
le norme processuali vigenti;
- promuovere la circolazione delle informazioni utili al coordinamento degli aderenti affinché sia
salvaguardato il corretto svolgimento delle indagini;
- provvedere ad aggiornare periodicamente sul numero dei procedimenti per maltrattamenti, stalking,
violenza sessuale e sulle misure cautelari richieste;
- collaborare a iniziative di formazione degli operatori sugli specifici ambiti di competenza.


Comuni costituenti l’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 8 “Berica”:
- promuovere le finalità del presente Protocollo al fine di migliorare la qualità dell'accoglienza e la risposta
dei servizi territoriali e di estendere la rete dei soggetti aderenti;
- collaborare attraverso i propri Servizi sociali ed educativi con l'Ufficio scolastico territoriale e le singole
Direzioni scolastiche nell’attività di promozione ed educazione all'affettività.


Servizio per la Protezione e Tutela dei Minori
- garantire la collaborazione con i Centri Antiviolenza, le Forze dell'Ordine, i Servizi sociali di base in modo
da assicurare, nel rispetto delle esigenze connesse alla attività di indagine e delle indicazioni del P.M., la
comunicazione tra servizi, in caso di violenza assistita da minori;
- sensibilizzare e formare i propri operatori sul tema della violenza alle donne.


Azienda ULSS:
Impegni di carattere generale
- collaborare con la finalità di sviluppare un sistema di rete unitario per le politiche di promozione della cultura
della non violenza e di protezione delle donne e dei bambini.
- promuovere il miglioramento della qualità dell'accoglienza e della risposta dei servizi territoriali alle donne
vittime di violenza;
- promuovere azioni rivolte al trattamento degli abusanti orientate alla prevenzione in termini di educazione
e trasformazione di atteggiamenti, comportamenti e valori.


Pronto Soccorso e presidi di emergenza dell’AULSS 8 “Berica” dell’Ospedale di Vicenza, Arzignano, Noventa
e Valdagno
- garantire l’aggiornamento delle procedure in tema di “codice rosa” e la collaborazione fra i servizi
ospedalieri, i Centri Antiviolenza/Case Rifugio, i servizi sociali del Comune e le Forze dell’Ordine;
- promuovere una organizzazione diretta ad agevolare le procedure per l’attivazione della richiesta di
inserimento presso strutture di accoglienza una volta verificata la situazione di emergenza;
- sensibilizzare e formare i propri operatori sul tema della violenza alle donne;
- attuare procedure operative per segnalazione alle Forze dell’Ordine e servizi sociali dell’eventuale presenza
di figli minori.


Consultori familiari
- attuare interventi psicosociali a favore della donna e, per eventuali figli minori, in collegamento con il
Tribunale per i minorenni;
- contribuire a far emergere il fenomeno della violenza, mettendo in discussione stereotipi culturali,
stimolando una persa consapevolezza tra le giovani generazioni;
- migliorare la qualità dell’accoglienza e della risposta alle donne vittime di violenza;
- promuovere azioni rivolte a trattamenti degli abusanti orientate alla prevenzione in termini di educazione e
trasformazione di atteggiamenti, comportamenti e valori;
- integrare i propri servizi aziendali per la presa in carico istituzionale delle donne e dei minori vittime di
violenza, su segnalazione del Centro Antiviolenza;
- collaborare con il Centro Antiviolenza per la consulenza, la valutazione e la presa in carico delle vittime di
violenza dallo stesso segnalate, conpidendo il progetto di intervento e garantendo l’interfaccia con le équipe
consultoriali;
- sensibilizzare e formare i propri operatori sul tema della violenza alle donne;
- sostenere e potenziare i servizi finalizzati all'accoglienza tramite l’ascolto e il trattamento di situazioni di
conflittualità intra-familiari, favorendo la creazione di una rete fra servizi socio-sanitari, Forze dell’Ordine e
terzo settore;
- garantire che l’operato dei consultori rispetti i principi della Convenzione di Istanbul relativamente al
“pieto di metodi alternativi alla risoluzione dei conflitti”, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte
le forme di violenza elencate sopra2.


Ordine dei Medici Chirurghi:
- attivare un percorso di formazione volto a far comprendere il ruolo di responsabilità del medico di medicina
generale rispetto ai temi della violenza nei confronti della donna e della violenza assistita dai minori;
- sensibilizzare e formare i propri operatori sul tema della violenza alle donne;
- definire con i Centri Antiviolenza e gli altri servizi socio-sanitari territoriali la procedura da attivare in caso
di riconoscimento di segnali di violenza: invio della donna ai servizi; certificazione della violenza
diagnosticata.


Ufficio scolastico territoriale:
- pulgare alle Istituzioni scolastiche l'esistenza del Protocollo e della rete di interventi in caso di violenza;
- realizzare incontri formativi per Docenti e personale ATA sul tema;
- promuovere con gli atri soggetti aderenti al presente Protocollo la realizzazione di eventi di sensibilizzazione
e informazione sul contrasto alla violenza sulle donne;
- accogliere le indicazioni e raccomandazioni dalle Forze dell'Ordine su prevenzione e modalità di
comportamento da adottare in situazioni critiche;
- promuovere incontri di formazione/informazione per gli studenti sui temi degli stereotipi e pregiudizi nei
confronti delle donne ed educazione all'affettività;
- collaborare con i servizi sociali ed educativi del Comune e le singole Direzioni scolastiche per favorire
l’emersione dei casi.


Ordine degli Avvocati:
- pulgare presso i propri iscritti la conoscenza del presente Protocollo e degli interventi dallo stesso
predisposti in caso di violenza di genere;

2
 Segnatamente, ai sensi dell’art. 48 della Convenzione in parola «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo
destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le
forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».
- collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione degli operatori del diritto con riferimento
alle aree di competenza degli altri operatori della rete anche con funzioni di formazione attiva, per accrescere
la conoscenza dell’ambito di intervento degli altri operatori al fine di meglio integrare il singolo intervento,
definire i rispettivi ambiti ed intensificare le collaborazioni in esecuzione al presente Protocollo;
- promuovere incontri periodici di formazione giuridica sul tema;
- redigere un elenco di avvocati che abbiano adeguata formazione ed esperienza in materia di violenza di
genere che aderiscano al Protocollo e ai suoi principi e che siano disponibili ad operare all’interno della rete
operativa con le modalità previste dal Protocollo stesso;
- prevedere l’apertura di uno sportello presso i locali da inpiduare in accordo con gli Enti di cui al presente
Protocollo, adeguatamente pubblicizzato che consenta di fornire all’utenza le più ampie informazioni circa il
diritto al gratuito patrocinio svincolato dal reddito.


Consigliera di Parità:
- favorire e partecipare attivamente alle azioni di prevenzione e di educazione in coordinamento con gli altri
soggetti firmatari del Protocollo;
- valorizzare i progetti realizzati dai soggetti aderenti volti a contrastare la violenza nei confronti delle donne
e a favorirne il loro inserimento lavorativo;
- agevolare il servizio per le donne provenienti dal Centro Antiviolenza relativamente all’informazione di
quali sono i loro diritti lavorativi;
- promuovere in sinergia con gli altri soggetti firmatari del Protocollo ogni iniziativa utile per lo sviluppo
della rete antiviolenza a livello locale.


Art. 6 - Attuazione del Protocollo
L’attuazione del Protocollo è demandata ai soggetti firmatari, i quali sottoscrivendo il presente documento,
che ha validità triennale (con rinnovo tacito alla scadenza, salvo perse intese tra le parti), si impegnano ad
attivare in maniera coordinata e continuativa quanto necessario per la realizzazione di quanto previsto dai
precedenti articoli 4 e 5.
In particolare, viene sin d’ora prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro ristretto, diretto alla predisposizione
della documentazione relativa alle procedure specifiche necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi
nella collaborazione tra tutti i firmatari e nel rispetto delle disposizioni relative alle indagini penali,
documentazione che sarà successiva conpisa e approvata da tutti gli aderenti al presente protocollo.
Parteciperanno a tale gruppo: un delegato del Prefetto, in qualità di coordinatore, un rappresentante della
Procura, un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati, un rappresentante dell’Azienda ULSS 8 Berica, un
rappresentante dei Centri Antiviolenza, un rappresentante dei Servizi sociali e un rappresentante del Servizio
Protezione e Tutela dei Minori. I soggetti che non parteciperanno direttamente al gruppo potranno, ad ogni
modo, far pervenire da subito le loro eventuali indicazioni al delegato del Prefetto, fermo l’apporto
nell’approvazione finale della menzionata documentazione.
I soggetti firmatari del presente Protocollo si impegnano altresì ad adottare nel proprio ordinamento interno
ogni provvedimento che garantisca la piena attuazione di quanto sottoscritto, prestando la massima
collaborazione reciproca.
La Rete, attraverso l’attuazione del presente Protocollo, dovrà elaborare:
• elenchi, aggiornati con cadenza annuale, relativi dati inerenti alla rete dei servizi territoriali (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, indicazioni utili, sedi, referenti, recapiti telefonici, orari di apertura, tipologia
del servizio offerto, etc.);
• procedure di reperibilità h24 tra i soggetti della Rete territoriale.


Il Comune di Vicenza, in qualità di soggetto capofila, si impegna altresì a comunicare alla Regione del Veneto,
sia in considerazione delle funzioni ad essa assegnate dalla normativa vigente (art. 117 Cost., legge 8 novembre
2000, n. 328) sia in relazione all’esigenza di connessione tra il governo centrale e l’ambito regionale, la
sottoscrizione del presente Protocollo di rete territoriale e ogni successiva modifica e/o integrazione.


Art. 7 - Modifiche e integrazioni
Il presente Protocollo potrà essere modificato, in forma scritta e in termini non sostanziali, a seguito di accordo
tra le parti sottoscriventi.
Potranno essere definite e sottoscritte procedure operative tra i persi soggetti della Rete territoriale al fine di
dare seguito operativo a quanto previsto dal presente Protocollo.
Potrà altresì essere integrato con funzioni e compiti riferiti ad altri soggetti che intendano in futuro aderire.




Vicenza, 11 febbraio 2022