accordo nazionale su-molestie-e-violenza-nei-luoghi-di-lavoro-25.01.2016_ALLEGATO

                                                   Allegato A


          ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA
               NEI LUOGHI DI LAVORO

1. INTRODUZIONE

Il rispe o reciproco della dignità degli altri a tu i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle
cara eris che fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le moles e e la
violenza sono inacce abili. BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e ETUC (nonché il comitato di collegamento
EUROCADRES/CEC) le condannano in tu e le loro forme. Ritengono che sia interesse reciproco dei datori di
lavoro e dei lavoratori e delle lavoratrici affrontare tale ques one, che può avere delle gravi conseguenze di
cara ere sociale ed economico.

La legislazione comunitaria e quella nazionale stabiliscono l’obbligo dei datori di lavoro di proteggere i
lavoratori e le lavoratrici dalle moles e e dalla violenza nel luogo di lavoro.

Differen forme di moles e e di violenza possono presentarsi sul luogo di lavoro. Queste possono:

    essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale cos tuire episodi isola o comportamen più
    sistema ci avvenire tra colleghi, tra superiori e subordina o da parte di terzi, come ad esempio,
    clien , pazien , studen etc.

    andare da casi minori di mancanza di rispe o ad a    più gravi, ivi inclusi rea che richiedono
    l’intervento delle pubbliche autorità.

Le par sociali europee riconoscono che le moles e e la violenza possono potenzialmente presentarsi in
qualsiasi luogo di lavoro e riguardare qualunque lavoratore o lavoratrice, indipendentemente dalla
dimensione aziendale, dal rispe vo se ore di a vità o dalla pologia del contra o o del rapporto di
lavoro. Tu avia, alcuni gruppi e se ori possono essere più a rischio. Ciò non significa che tu i pos di
lavoro e tu i lavoratori e le lavoratrici sono a rischio.

Il presente accordo riguarda quelle forme di moles e e di violenza di competenza delle par sociali che
corrispondono alla descrizione fa a al paragrafo 3 so o riportato.

2. FINALITÀ
La finalità del presente accordo è di:

    aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro
    rappresentan sulle moles e e sulla violenza nei luoghi di lavoro.
    fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici e ai loro rappresentan ad ogni livello, un
    quadro di azione concrete per inpiduare, prevenire e ges re i problemi derivan da moles e e
    violenza nei luoghi di lavoro.

3. DESCRIZIONE
Le moles e e la violenza sono dovute a comportamen inacce abili di uno o più inpidui e possono avere
perse forme, alcune delle quali sono più facilmente iden ficabili di altre. L’ambiente di lavoro può influire
sull’esposizione delle persone alle moles e e alla violenza.

Le moles e si verificano quando uno o più inpidui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi,
minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più inpidui vengono aggredi in contesto di lavoro.
Le moles e e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o
lavoratrici, con lo scopo o l’effe o di violare la dignità della persona , di nuocere alla salute e/o di creare un
ambiente di lavoro os le.

4. PREVENIRE, INDIVIDUARE E GESTIRE I CASI DI MOLESTIE E DI VIOLENZA

La maggiore consapevolezza e una formazione adeguata dei superiori e dei lavoratori e delle lavoratrici
possono ridurre l’eventualità di moles e e violenza nei luoghi di lavoro.

Le imprese sono chiamate ad ado are una dichiarazione che so olinei che le moles e e la violenza non
verranno tollerate.

La dichiarazione specificherà le procedure da seguire qualora si verifichino dei casi.

Le procedure possono includere una fase informale nella quale una persona indicata di comune accordo
dalle par sociali sia disponibile a fornire consulenza e assistenza. Procedure già ado ate possono essere
idonee per affrontare le moles e e la violenza.

Una adeguata procedura sarà ispirata, ma non limitata, ai seguen aspe :

è interesse di tu e le par procedere con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la
riservatezza di ciascuno nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso i casi
segnala devono essere esamina e ges senza indebito ritardo tu e le par coinvolte devono essere
ascoltate e tra ate con corre ezza e imparzialità i casi segnala devono essere fonda su informazioni
par colareggiate le false accuse non devono essere tollerate e possono dare luogo ad un’azione disciplinare
può rivelarsi u le un’assistenza esterna.

Qualora venga accertato che si sono verificate delle moles e o violenze, occorre ado are misure adeguate
nei confron di colui o coloro che le hanno poste in essere. Ciò può includere un’azione disciplinare che può
comprendere il licenziamento.

Le vi me riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assis te nel processo di reinserimento.

I datori di lavoro, consulta i lavoratori e le lavoratrici e/o i loro rappresentan elaborano, a uano e
verificano l’efficacia di queste procedure per prevenire e affrontare i problemi che si dovessero presentare.

Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna
posta in essere, ad esempio, da parte di clien , pazien e studen etc.

5. ATTUAZIONE E FOLLOW-UP

Ai sensi dell’ar colo 139 del Tra ato, il presente accordo quadro volontario a livello Europeo impegna i
membri di BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ed ETUC (nonché il comitato di collegamento
EUROCADRES/CEC) ad a uarlo in conformità alle specifiche procedure e prassi delle par sociali in ciascuno
Stato membro e nei Paesi dello spazio economico europeo.

Inoltre, le par firmatarie invitano le rispe ve organizzazioni affiliate nei Paesi candida ad applicare il
presente accordo.

Le organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sull’applicazione del presente accordo al Comitato per il
Dialogo Sociale. Nei primi tre anni dalla data di so oscrizione del presente accordo, il Comitato per il
Dialogo Sociale predisporrà annualmente una tabella riepiloga va sull’evoluzione in corso rela vamente
all’applicazione dell’accordo. Un rapporto completo sulle misure a ua ve ado ate sarà predisposto dal
Comitato per il Dialogo Sociale e verrà ado ata dalle par sociali Europee nel corso del quarto anno.

Le par firmatarie valuteranno e rivedranno l’accordo in qualsiasi momento a decorrere dal quinto anno
dalla data della firma, se richiesto da una di esse.

In caso di controversie sul contenuto del presente accordo, le organizzazioni affiliate interessate possono
congiuntamente o separatamente rivolgersi alle par firmatarie, che risponderanno congiuntamente o
separatamente.

Nell’applicazione del presente accordo, le associazioni aderen alle par firmatarie eviteranno oneri
superflui a carico delle piccole e medie imprese.

L’applicazione del presente accordo non cos tuisce valida base per ridurre il livello generale di protezione
fornito ai lavoratori e alle lavoratrici nell’ambito dello stesso.

Il presente accordo non pregiudica il diri o delle par sociali di concludere, a livello adeguato, incluso
quello europeo, accordi che lo ada no e/o integrino in modo da tener conto di specifiche necessità delle
par sociali interessate.

Firme:
John Monks
Segretario generale ETUC (per conto della delegazione sindacale)

Philippe de Buck
Segretario generale BUSINESSEUROPE

Hans-Werner Müller
Segretario generale UEAPME

Rainer Plassmann
Segretario generale CEEP
                                                 Allegato B

                        DICHIARAZIONE
        “ai sensi dell’Accordo quadro sulle moles e e la violenza nei luoghi di lavoro”
                       del 26 aprile 2007


L’azienda ……………………………… ri ene inacce abile ogni a o o comportamento che si configuri come
moles e o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad ado are misure adeguate nei confron di colui o
coloro che le hanno poste in essere.

Per moles e o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito
riportato:

    “Le moles e si verificano quando uno o più inpidui subiscono ripetutamente e deliberatamente
    abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.

    La violenza si verifica quando uno o più inpidui vengono aggredi in contesto di lavoro.

    Le moles e e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori
    o lavoratrici, con lo scopo o l’effe o di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di
    creare un ambiente di lavoro os le”.

Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli inpidui non può essere violata da a o comportamen
che configurano moles e o violenza e che vanno denuncia i comportamen moles o la violenza subite
sul luogo di lavoro.

Nell’azienda tu hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia
rispe ata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e
di reciproca corre ezza, anche in a uazione dell’Accordo delle par sociali europee del 26 aprile.


                                           Firma del datore di lavoro
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