accordo nazionale su-molestie-e-violenza-nei-luoghi-di-lavoro-25.01.2016

  ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI
              LAVORO



Tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL




preso atto dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo
  “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”, in qualità di
  organizzazioni italiane affiliate a Businesseurope e CES, hanno proceduto alla
  traduzione e recepimento dell’ articolato (All. A).



  In attuazione dell’Accordo le parti ribadiscono che:

   -  ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei
     luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo, è inaccettabile;

   -  è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei
     lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano
     molestie o violenza;

   -  i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno
     denunciati;

   -  le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al
     mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di
     ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di
     eguaglianza e di reciproca correttezza.

  Confindustria e Cgil, Cisl e Uil s'impegnano a dare un'ampia diffusione
  all'accordo, a promuovere l'inpiduazione sul territorio delle procedure di
  gestione più adeguate, e all'adozione della dichiarazione (All. B) all’interno delle
  unità produttive.
  Al fine di gestire le suddette situazioni, le parti concordano che le rispettive
  associazioni datoriali e organizzazioni sindacali sul territorio, entro tre mesi dalla
  sottoscrizione della presente dichiarazione, si incontrino per inpiduare,
  attuando se del caso anche una procedura informale ai sensi del Punto 4
  dell’Accordo, le strutture più adeguate al fine di assicurare una assistenza, sia
  dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano
  stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.

  Inoltre, alla luce di quanto previsto dall’Accordo, si allega un modello di
  dichiarazione riferito alla non tollerabilità di certi comportamenti (molestie e/o
  violenza), che potrà essere direttamente adottato in azienda.

  Resta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola impresa di adottare
  autonome procedure e      dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti
  dell’Accordo.




CONFINDUSTRIA                CGIL




                       CISL




                       UIL




Roma, 25 gennaio 2016
                                                    All. A

                         Traduzione

    ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI
                LAVORO


1. INTRODUZIONE

 Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle
 caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie e
 la violenza sono inaccettabili. BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e ETUC (nonché il comitato di
 collegamento EUROCADRES/CEC) le condannano in tutte le loro forme. Ritengono che sia interesse
 reciproco dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle lavoratrici affrontare tale questione, che può
 avere delle gravi conseguenze di carattere sociale ed economico.

 La legislazione comunitaria e quella nazionale stabiliscono l’obbligo dei datori di lavoro di proteggere i
 lavoratori e le lavoratrici dalle molestie e dalla violenza nel luogo di lavoro.

 Differenti forme di molestie e di violenza possono presentarsi sul luogo di lavoro. Queste possono:

 essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale costituire episodi isolati o comportamenti più
 sistematici avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio,
 clienti, pazienti, studenti etc.

 andare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono
 l’intervento delle pubbliche autorità.

 Le parti sociali europee riconoscono che le molestie e la violenza possono potenzialmente presentarsi
 in qualsiasi luogo di lavoro e riguardare qualunque lavoratore o lavoratrice, indipendentemente dalla
 dimensione aziendale, dal rispettivo settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di
 lavoro. Tuttavia, alcuni gruppi e settori possono essere più a rischio. Ciò non significa che tutti i posti
 di lavoro e tutti i lavoratori e le lavoratrici sono a rischio.

 Il presente accordo riguarda quelle forme di molestie e di violenza di competenza delle parti sociali
 che corrispondono alla descrizione fatta al paragrafo 3 sotto riportato.

 2. FINALITÀ

 La finalità del presente accordo è di:

 aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro
 rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro.

 fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici e ai loro rappresentanti ad ogni livello, un
 quadro di azione concrete per inpiduare, prevenire e gestire i problemi derivanti da molestie e
 violenza nei luoghi di lavoro.

 3. DESCRIZIONE
Le molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o più inpidui e possono
avere perse forme, alcune delle quali sono più facilmente identificabili di altre. L’ambiente di lavoro
può influire sull’esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.

Le molestie si verificano quando uno o più inpidui subiscono ripetutamente e deliberatamente
abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.

La violenza si verifica quando uno o più inpidui vengono aggrediti in contesto di lavoro.

Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o
lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona , di nuocere alla salute e/o di
creare un ambiente di lavoro ostile.

4. PREVENIRE, INDIVIDUARE E GESTIRE I CASI DI MOLESTIE E DI VIOLENZA

La maggiore consapevolezza e una formazione adeguata dei superiori e dei lavoratori e delle
lavoratrici possono ridurre l’eventualità di molestie e violenza nei luoghi di lavoro.

Le imprese sono chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinei che le molestie e la violenza
non verranno tollerate.

La dichiarazione specificherà le procedure da seguire qualora si verifichino dei casi.

Le procedure possono includere una fase informale nella quale una persona indicata di comune
accordo dalle parti sociali sia disponibile a fornire consulenza e assistenza. Procedure già adottate
possono essere idonee per affrontare le molestie e la violenza.

Una adeguata procedura sarà ispirata, ma non limitata, ai seguenti aspetti:

è interesse di tutte le parti procedere con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la
riservatezza di ciascuno nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso
i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo tutte le parti coinvolte devono
essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità i casi segnalati devono essere fondati su
informazioni particolareggiate le false accuse non devono essere tollerate e possono dare luogo ad
un’azione disciplinare può rivelarsi utile un’assistenza esterna

Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre adottare misure
adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Ciò può includere un’azione
disciplinare che può comprendere il licenziamento.

Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel processo di reinserimento.

I datori di lavoro, consultati i lavoratori e le lavoratrici e/o i loro rappresentanti elaborano, attuano e
verificano l’efficacia di queste procedure per prevenire e affrontare i problemi che si dovessero
presentare.

Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza
esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti, pazienti e studenti etc.
5. ATTUAZIONE E FOLLOW-UP

Ai sensi dell’articolo 139 del Trattato, il presente accordo quadro volontario a livello Europeo impegna
i membri di BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ed ETUC (nonché il comitato di collegamento
EUROCADRES/CEC) ad attuarlo in conformità alle specifiche procedure e prassi delle parti sociali in
ciascuno Stato membro e nei Paesi dello spazio economico europeo.

Inoltre, le parti firmatarie invitano le rispettive organizzazioni affiliate nei Paesi candidati ad applicare
il presente accordo.

Le organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sull’applicazione del presente accordo al Comitato
per il Dialogo Sociale. Nei primi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il Comitato
per il Dialogo Sociale predisporrà annualmente una tabella riepilogativa sull’evoluzione in corso
relativamente all’applicazione dell’accordo. Un rapporto completo sulle misure attuative adottate sarà
predisposto dal Comitato per il Dialogo Sociale e verrà adottata dalle parti sociali Europee nel corso
del quarto anno.

Le parti firmatarie valuteranno e rivedranno l’accordo in qualsiasi momento a decorrere dal quinto
anno dalla data della firma, se richiesto da una di esse.

In caso di controversie sul contenuto del presente accordo, le organizzazioni affiliate interessate
possono congiuntamente o separatamente rivolgersi alle parti firmatarie, che risponderanno
congiuntamente o separatamente.

Nell’applicazione del presente accordo, le associazioni aderenti alle parti firmatarie eviteranno oneri
superflui a carico delle piccole e medie imprese.

L’applicazione del presente accordo non costituisce valida base per ridurre il livello generale di
protezione fornito ai lavoratori e alle lavoratrici nell’ambito dello stesso.

Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a livello adeguato, incluso
quello europeo, accordi che lo adattino e/o integrino in modo da tener conto di specifiche necessità
delle parti sociali interessate.

Firme:

John Monks

Segretario generale ETUC (per conto della delegazione sindacale)

Philippe de Buck

Segretario generale BUSINESSEUROPE

Hans-Werner Müller

Segretario generale UEAPME

Rainer Plassmann

Segretario generale CEEP
                                              All.B



                   DICHIARAZIONE

  “ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”

                   del 26 aprile 2007




L’azienda ……………………………… ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che
si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure
adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.

Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e
qui di seguito riportato:


  “Le molestie si verificano quando uno o più inpidui subiscono ripetutamente e
  deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
  La violenza si verifica quando uno o più inpidui vengono aggrediti in contesto di
  lavoro.
  Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o
  più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona,
  di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.


Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli inpidui non può essere violata da atti o
comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti
molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.

Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in
cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su
principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti
sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.



                                   Firma del datore di lavoro


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