determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 472 DEL 08/06/2017
Servizio VIA VINCA
OGGETTO: OGGETTO: ESCLUSIONE PROCEDURA DI VIA ART. 20, D.LGS. N.
152/2006 E S. M. E I.
DITTA: AGRIBAGNOLO SOCIETÀ' COOPERATIVA AGRICOLA.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: PROSECUZIONE STABILIMENTO PRODUTTIVO DI
ESSICCAZIONE, STOCCAGGIO E MOLITURA DI CEREALI (ART. 13 L.R. 4/2016).
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: COMUNE DI LONIGO, VIA SAN TOMA N.47
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata in data 21/12/2016 , prot. n.85865, da parte della ditta
AGRIBAGNOLO SOCIETÀ' COOPERATIVA AGRICOLA. con sede legale ed operativa in via
San Toma n.47 in Comune di Lonigo (VI) , relativa al progetto di “ Prosecuzione stabilimento
produttivo di essiccazione, stoccaggio e molitura di cereali (art. 13 L.R. 4/2016);
Dato atto che il progetto proposto rientra nella tipologia progettuale indicata nell'allegato IV della
parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i. - Punto 4. Industria dei prodotti alimentari. h) molitura
dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che
superino 5.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 m 3 di volume.
Tenuto conto che la verifica per tali progetti rientra tra le competenze inpiduate in capo alla
Provincia dalla Legge Regionale n. 4/2016, con riferimento alla tipologia degli interventi, come
inpiduati negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
Rilevato che nella documentazione trasmessa la ditta ha chiesto l'attivazione della procedura di
verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed è stata effettuata la pubblicazione sul sito
web della Provincia in data 22/12/2016 ;
Considerato che il citato art. 20 prevede che l'autorità competente, verificato che il progetto non
abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, dispone l'esclusione dalla procedura di
valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni, ovvero, se il progetto ha
possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, applica le disposizioni degli articoli da 21 a
28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Dato atto che la Comitato Tecnico Provinciale VIA, nella seduta del giorno 07/06/2017, ha disposto
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale con le prescrizioni contenute nel parere n.
14/2017 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
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Ritenuto di far proprie le citate prescrizioni al fine di mitigare gli impatti ambientali e monitorare
nel tempo la situazione aziendale;
Dato atto che non è oggetto della presente procedura la verifica della conformità urbanistica/edilizia
dell'intervento e tenuto conto che rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali
pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati necessari per l'autorizzazione
dell'intervento;
Vista l’istruttoria del Comitato tecnico conservata agli atti;
Viste le norme di procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 80 ID PROC 45;
Vista la Legge Regionale 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016;
Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG
provvisorio dell'anno 2017;
DETERMINA
1. che il progetto della ditta AGRIBAGNOLO SOCIETÀ' COOPERATIVA AGRICOLA. con
sede legale ed operativa in via San Toma n.47 in Comune di Lonigo (VI) , relativo a “
Prosecuzione stabilimento produttivo di essiccazione, stoccaggio e molitura di cereali (art.
13 L.R. 4/2016); è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al
D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 4/2016 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere n.
14/2017 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);
3. che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito di questa Provincia e, in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;
4. che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Agribagnolo società cooperativa agricola,
al comune e suap di Lonigo, ad ARPAV, all’Ulss n.8 – Berica, ai consulenti dott. Giorgio
Cocco e Paolo Grigoletto.
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INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta,
autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.
Vicenza, 08/06/2017
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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DETERMINAZIONE N° 472 DEL 08/06/2017
OGGETTO: OGGETTO: ESCLUSIONE PROCEDURA DI VIA ART. 20, D.LGS. N.
152/2006 E S. M. E I..
DITTA: AGRIBAGNOLO SOCIETÀ' COOPERATIVA AGRICOLA.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: PROSECUZIONE STABILIMENTO PRODUTTIVO DI
ESSICCAZIONE, STOCCAGGIO E MOLITURA DI CEREALI (ART. 13 L.R. 4/2016).
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: COMUNE DI LONIGO, VIA SAN TOMA N.47
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 08/06/2017.
Vicenza, 08/06/2017
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
AGRIBAGNOLO SOC.COOP. AGRICOLA
PARERE N. 14/2017
Oggetto: Prosecuzione stabilimento produttivo di essiccazione, stoccaggio e molitura di cereali (art. 13
L.R. 4/2016).
PROPONENTE: AGRIBAGNOLO SOC.COOP. AGRICOLA
SEDE LEGALE: Via Santomà n.47 – Lonigo
SEDE INTERVENTO: Via Santomà n.47 – Lonigo
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Essiccazione, stoccaggio e molitura di cereali
PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità ex art.20 del D.Lgs. 152/2006.
MOTIVAZIONE V.I.A: ALLEGATO IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - 4. Industria
dei prodotti alimentari. h) molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000
m 2 di superficie impegnata o 50.000 m 3 di volume.
COMUNE INTERESSATO: \\\
DATA DOMANDA: 21 dicembre 2016
DATA PUBBLICAZIONE: 22 dicembre 2016
DATA INTEGRAZIONI: 04 maggio 2017
DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ELABORATI GRAFICI PRESENTATI
- DOMANDA PROSECUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA
- STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
- ALLEGATO 01 CARTOGRAFIE DA 01 A 33
- ALLEGATO 02 DICHIARAZIONE NON ASSOGGETTABILITA' VINCA
- ALLEGATO 03 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
- ALLEGATO 04 PROGRAMMA DI CUSTODIA E MANUTENZIONE CEMENTO AMIANTO
- ALLEGATO 05 ANALISI AUTOCONTROLLO EMISSIONI ANNI 2015 E 2016.
PREMESSE ED UBICAZIONE
L’impianto interessato è situato in Comune di Lonigo (VI) in Via Tomà, 47.
Il progetto riguarda la “Prosecuzione attivita’ di essicazione, stoccaggio e molitura di cereali”, senza modifi -
che impiantistiche, di un impianto di lavorazione di cereali, quali mais e frumento, provenienti dalle vaste e
circostanti aree coltivate ad agricoltura intensiva, ai sensi dell’art. 281 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; l’impianto
è insediato nel territorio dal 1961.
Il mais verde viene conferito, temporaneamente depositato, successivamente essiccato e quindi stoccato; in
minima parte il prodotto essiccato viene successivamente trasformato e miscelato con altre materie prime al
fine di ottenere prodotti alimentari, esclusivamente per la zootecnia. Il frumento conferito viene solamente
stoccato.
Il ciclo produttivo è strettamente collegato alla stagionalità delle produzioni agricole dei cereali e consiste in
operazioni di lavorazione limitata alla fase temporale successiva alla raccolta/mietitura e nel successivo stoc-
caggio fino alla distribuzione presso gli allevamenti zootecnici; la fase di essiccazione è attiva per circa un
mese all’anno nelle 24 ore.
Trattasi di un impianto esistente dal 1961 e che nel tempo ha subito varie modificazioni ed integrazioni fino
a raggiungere la configurazione attuale.
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AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
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L’attività interessa un’area di superficie complessiva di 18.928,00 mq, attualmente destinata ad uso agro-
industriale.
La Ditta Agribagnolo Scarl risulta già autorizzata per le emissioni in atmosfera per l’esercizio dell’impianto
con Decreti della Provincia di Vicenza n. 1680 del 22.08.96 e n. 1929 del 28.10.96, poi sostituiti dal Decreto e
n. 246 del 13.09.05; in quest’ultima autorizzazione l’impianto è considerato a moderata significatività.
Nel P.R.G. del Comune di Lonigo, con valore di P.I. per le parti compatibili con il P.A.T., l’area in oggetto è
situata in "ZTO D4 – agroindustria”.
Ortofoto del sito
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ESAME ISTRUTTORIO
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
La ditta si colloca in un’area urbanizzata del Comune di Lonigo.
Da un analisi delle tavole del PAT si possono inpiduare delle “sensibilità” del territorio circostante che
dovrebbero essere analizzate per inpiduare se sia o meno opportuno prevedere delle opere di mitigazione
specifiche.
A titolo esemplificativo:
- l'area in questione è interessata da una fascia di rispetto di elettrodotto e da un elettrodotto di previsione;
- l'area a sud è interessata da un” ambito per interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione
ambientale”;
- nelle vicinanze è inpiduato un corridoio ecologico secondario (aree di frammentazione);
- il PAT prevede la possibilità di una espansione residenziale nella parte nord della frazione di Bagnolo, il
limite fisico alla nuova edificazione si attesta al vertice sud-ovest dell'area interessata dall'impianto;
- è previsto un itinerario ciclo-pedonale sui lati nord ed ovest dell'area;
- è' in programmazione una viabilità locale che dovrebbe interessare i vertici nordovest e sud ovest dell'area
dell'impianto;
- l'area è all'interno di un Area idonea a condizione nelle vicinanze di “aree non idonee” (lato nord);
- intorno all'area interessata il PAT inpidua Siepi e filari alberati da tutelare;
- nelle vicinanze della parte sud est è presente un manufatto inpiduato come “impianto gas con relativa
fascia di rispetto (PI).
Da tener presente che, nel verbale della C.d.S. del 21/05/2015 di approvazione del PAT, nell'esame
dell'osservazione pervenuta dalla ditta Agribagnolo relativa ad una “Richiesta inserimento area
agroindustriale per sviluppo Agribagnolo” il comune, nella controdeduzione, “ … evidenzia che l’attività
è inserita nell’ATO 6 Bagnolo a vocazione residenziale e l’ampliamento dell’area agro- industriale non è
prevista tra le strategie del PATI.
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Il processo produttivo prevede la seguenti fasi di lavorazione.
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Pulitura cereali
Il mais verde, prima di essere trattato sugli essiccatoi, subisce l’asportazione preventiva delle pule tramite
ventilazione forzata. Le pule vengono quindi raccolte in un ciclone separatore.
Essiccazione
Il mais cui è stata rimossa la pula viene introdotto negli essicatoi dall’alto e quindi scende per gravità,
obbligato ad un percorso a zig zag che ne provoca il suo mescolamento. Nella prima parte dell’essicatoio il
mais viene investito da aria calda e cede la maggior parte di umidità.
Successivamente, dopo una zona di riposo, il prodotto subisce una seconda essiccazione ove viene rimossa
l’umidità residua fino a raggiungere il valore desiderato.
L’impianto più recente prevede, dopo il raffreddamento, il riscaldamento dell’aria tiepida e non satura di
umidità, in modo da permetterne il primo processo di essicazione.
Al termine del processo l’aria è quasi satura di vapore, vengono asportate le polveri tramite un sistema
“Turboclean” ad effetto centrifugo.
Il calore necessario al funzionamento dei due essicatori è fornito da due bruciatori da 2 e 4 MW alimentati a
metano. Trattasi di impianti composti da generatori di calore a fuoco diretto: i fumi di combustione si
miscelano con l’aria di processo. Il bruciatore è costituito da un tubo con dei fori calibrati e una seri di
pannelli con foratura variabile che “dosano” la quantità di aria a seconda della portata del gas: in testa al
bruciatore è posizionato il bruciatore pilota che garantisce l’accensione; l’aria calda viene introdotta
direttamente nell’essiccatoio.
Dryerazione
Il processo di dryerazione segue l’essicazione e permette il raffreddamento dei cereali evitando quindi di
effettuarlo nell’essicatore. I cereali sono trasferiti al silo di dryerazione tramite un trasportatore orizzontale
ed un elevatore verticale: qui subiranno l’ultima fase di essicazione sfruttando il calore immagazzinato:
l’umidità residua sarà asportata mediante un flusso di aria dal basso che servirà anche al raffreddamento
della massa.
Stoccaggio su silos
Il materiale così trattato viene depositato sui solos fino alla vendita/miscelazione con altri ingredienti.
I silos sono in numero totale di 16; tali silos emettono, nel senso che viene insufflata aria dal basso, poche ore
all’anno (all’incirca 2 giorni mediamente) in quanto tale operazione viene effettuata solamente in particolare
condizioni climatiche.
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Aria
Le emissioni, che si caratterizzano per la presenza di polveri, sono così sudpise:
1)Pulitura cereali: con le pule raccolte in un ciclone sepratore e l’aria espulsa attraverso i camini nn°3/8, di
uno dotato di ciclone separatore e l’altro di maniche filtranti
2) Essicazione: le emissioni generate dal suddetto processo sono espulse in atmosfera per tramite dei camini
nn°1/2/9/10; le particelle di polvere vengono quindi condotte ad un piccolo ciclone dove vengono separate
dall’aria secondaria.
Il calore necessario al funzionamento dei due essicatori è fornito da due bruciatori da 2 e 4 MW
alimentati a metano.
3) Dryerazione: con l’aria umida espulsa in atmosfera per tramite del punto di emissione n°5.
4) Stoccaggio su silos: con emissioni sporadiche, poche ore all’anno (all’incirca 2 giorni mediamente), in
quanto tale operazione viene effettuata solmente in particolare condizioni climatiche e anche la polverosità
risulta essere molto contenuta.
Acque (Cortesi - Vicentin)
L’attività non dà luogo a scarichi di acque reflue industriali, ma le acque di dilavamento dei piazzali
risultano soggette al PTA per due aspetti:
a) estensione superiore o superiore a 5.000 mc;
b) con superficie destinata alla distribuzione dei carburanti.
L’azienda può attuare le seguenti azioni, al fine di rientrare nelle disposizioni normative in base a quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 39 del PTA:
1) frazionare la rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove
effettivamente sono eseguite le lavorazioni o l’attività all’aperto.
Sulle aree così delimitate si può intervenire con un sistema di raccolta, canalizzazione e depurazione delle
acque meteoriche di dilavamento piazzali;
2) prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici.
Suolo e sottosuolo (Sottani)
All’interno della componente “suolo e sottosuolo” sono stati analizzati gli impatti intesi come stabilità o
contaminazione del suolo; le attività previste, sottoposte ad adeguate autorizzazioni e conseguenti
prescrizioni operative di conduzione e di controllo, escludono la possibilità di determinare nelle condizioni
ordinarie inquinamenti sul suolo e nel sottosuolo, anche conseguenti a sversamenti dovuti al transito di
automezzi o guasti di macchinari, in quanto la struttura produttiva è posizionata su superfici pavimentate e
gli operatori dell’impianto sono istruiti per intervenire prontamente con le dovute misure cautelative e
procedure di emergenza atte ad evitare il possibile inquinamento di suolo e sottosuolo.
Le attività oggetto della richiesta non comportano alcuna modifica delle condizioni del suolo e del
sottosuolo dell’area.
Per la tipologia di attività svolta dalla ditta e per le misure di precauzione e prevenzione ordinariamente
adottate, l’impatto è da considerarsi non significativo.
Rumore (Milanese)
La ditta Agribagnolo Scarl, nel novembre 2016, ha commissionato uno studio di “Valutazione di impatto
acustico” alla Soveco S.r.l. di Nove (VI), allegato alla richiesta; lo studio conferma la zonizzazione effettuata
nel 2016 da parte del Comune di Lonigo (cfr. All. 32 e pagg. 7-8 dello studio commissionato).
In sintesi gli esiti evidenziano alcune criticità risolvibili con adeguati accorgimenti, concludendo che
l’attività in oggetto rispetta i parametri stabiliti dalla legislazione vigente qualora vengano adottate le
seguenti modalità operative:
Periodo diurno: messa in opera di cabinature mobili per gli aeratori dei silos che operano per tempi
prolungati, verso il confine a Sud;
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Periodo notturno: 1) pianificazione dei conferimenti per non dover utilizzare nel periodo notturno gli
impianti; 2) richiesta ed ottenimento di autorizzazione in deroga dal Comune di Lonigo per i giorni nei quali
si deve inevitabilmente effettuare l’essiccazione dei cereali.
Occorre ricordare che l’attività dell’impianto, con la fase di essiccazione e il conseguente impatto acustico, si
sviluppa in relazione alla maturazione e raccolta dei cereali e al successivo conferimento per la lavorazione;
tali operazioni sono limitate a periodi obbligati e ben precisi dell’annata agraria per la necessità di dover
lavorare il prodotto, giunto a maturazione, entro adeguati intervalli di umidità, evitando così la formazione
di aflatossine; tale periodo riguarda circa 20 giorni all’anno con cicli lavorativi continui di 24 h.
Il Comune di Lonigo ha aggiornato il Piano di zonizzazione acustica nel maggio 2016, mentre la ditta
Agribagnolo Scarl ha commissionato una “Valutazione di impatto acustico” nel novembre 2016; l’area in
oggetto è stata perimetrata come appartenente alla classe V della Classificazione acustica del territorio ed è
circondata da una fascia di rispetto appartenete alla classe IV; il contesto circostante dell’area agricola e
residenziale appartiene alla classe III (cfr. All. 32); sono stati inpiduate modalità operative per risolvere
alcune criticità evidenziate dallo studio.
Si richiede un monitoraggio atto a valutare gli impatti acustici prodotti dalle attività e sorgenti-impianti tutte
dell’azienda durante la fase di essiccazione dei cereali per inpiduare gli effettivi livelli di immissione
emissione e differenziale da confrontarsi con i limiti di legge
Paesaggio (Montanari)
Trattandosi di una prosecuzione dell’attività, senza modifiche, il presente aspetto non risulta analizzato. Si
ritiene tuttavia di richiedere una valutazione in tal senso considerando la possibilità di indirizzare su tale
aspetto le eventuali misure mitigative.
Viabilità (Franchetti)
Trattandosi di una prosecuzione dell’attività, senza modifiche, il presente aspetto non risulta analizzato,
tenendo altresì conto della saltuarietà dell’attività, legata ad una precisa stagionalità. Si ritiene utile
eseguire una stima dei veicoli generati e attratti dall’impianto nel periodo di maggiore attività,
indicando i percorsi dei mezzi in ingresso, in uscita e interni al lotto
Risorse naturali, Flora, Fauna (de Marchi - Salviati)
Dal punto di vista ecosistemico ed antropico nell’area si possono riscontrare aree prevalentemente occupate
da colture agrarie intensive, irrigue e non irrigue, intervallate da colture permanenti e vigneti, con alcuni
spazi naturaliformi fluviali e collinari, e aree variamente urbanizzate e antropizzate con attività residenziali e
industriali (cfr. All. 29).
Nel contesto delle considerazioni appena svolte nel Comune di Lonigo si riscontra un prevalente settore
planiziale, oggetto di una importante agricoltura intensiva, con presenza ad Est di aree afferenti al SIC
IT3220037 - Colli Berici (cfr. paragrafo 3.1.c.); l’area oggetto della presente Relazione si trova ad una distanza
di 4,06 km a Ovest del sito citato e a 0,51 km ad Est del corridoio secondario del Fiume Guà (cfr. all. 10 e 18).
Salute dei Lavoratori e delle persone
Sono applicate specifiche procedure a cui gli operatori devono attenersi in caso di eventi riconducibili ad
incidenti e più in generale a situazioni anomale di funzionamento dell’impianto.
Si ritiene che il rischio di incidenti (es. esplosioni da polveri organiche) sia poco significativo e comunque il
personale è formato per la gestione degli stessi..
MISURE MITIGATIVE PROPOSTE
Gli apprestamenti implementati dalla ditta fin dal suo insediamento si rilevano indubbiamente a tutt’oggi
efficaci sotto il profilo ambientale e, data l’assenza di criticità e anche considerata la concreta modesta
consistenza dell’impianto in questione, non risulterebbe necessaria l’implementazione di ulteriori interventi
di mitigazione.
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Vista la tipologia della Richiesta per “Prosecuzione attività di essiccazione, stoccaggio e molitura di cereali”
e la natura dei suoi effetti e dato che non determina impatti negativi, si propongono le seguenti misure di
mitigazione.
1) Rimozione manufatto cemento amianto, molto oneroso per la società e pertanto si propone di anticipare
l’intervento realizzandolo entro due anni rispetto ai tre previsti dalla DGRV n°265 del 15/03/2011.
Confinamento e incapsulamento delle parti scheggiate rilevate dal programma di manutenzione, prima della
prossima campagna di essiccazione.
2) Predisposizione tettoia al fine di evitare fenomeni di possibili dilavamento dell’area ove è collocata la
cisterna di gasolio, entro un anno.
3) Innalzamento della quota dei punti di emissione n°1/2/3, prima della prossima campagna di essiccazione.
4) Per l’impatto acustico:
Periodo diurno: messa in opera di cabinature mobili per gli aeratori dei silos che operano per tempi
prolungati, verso il confine a Sud, prima della prossima campagna di essiccazione.
Periodo notturno: 1) pianificazione dei conferimenti per non dover utilizzare nel periodo notturno gli
impianti oppure 2) richiesta ed ottenimento di autorizzazione in deroga dal Comune di Lonigo per i giorni
nei quali si deve inevitabilmente effettuare l’essiccazione dei cereali (al fine di evitare la formazione di
aflatossine), prima della prossima campagna di essiccazione.
In relazione alle possibili misure mitigative richieste dalla nuova procedura di verifica introdotta dall’art.13
della L.R. n.04/2016, tuttavia, la ditta non ha proposto specifiche iniziative/lavori e quanto descritto può
essere riconducibile, in parte, ad adeguamento a normative ambientali e/o prescrizioni autorizzative. Su tale
aspetto vanno richieste specifiche integrazioni.
Le integrazioni fornite hanno portato ad ulteriori proposto che prevedono:
- l’impegno a valutare e realizzare in accordo col Comune interventi mitigativi in ordine alla nuova Viabilità
7VPL ed all’inserimento paesaggistico e di mitigazione ambientale (NTA, art. 44);
- la realizzazione di specifici accorgimenti per la limitazione delle emissioni diffuse e la predisposizione di
una procedura gestionale che prevede la pulizia con spazzole dei piazzali esterni, che sarà effettuata ogni
due giorni e comunque quando si verifica un accumulo di polveri, fatte salve naturalmente avverse
condizioni metereologiche. Tutto il personale sarà quindi adeguatamente formato circa le modalità di
applicazione della succitata procedura.
VALUTAZIONE FINALE D’IMPATTO
CONCLUSIONI
La presente procedura riguarda un’attività esistente in fase di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio,
secondo quanto introdotto dall’art.13 della L.R. n.04/2016.
Il progetto in esame non si pone in contrasto ovvero in condizioni di interferenze rispetto ad altri piani,
progetti o interventi in zone limitrofe, né questi ultimi possono interagire con l’intervento oggetto del
parere.
Non si ravvedono condizioni di contrasto ovvero ostative circa i vincoli territoriali vigenti.
Il grado di approfondimento documentale, la tipologia degli elaborati e l’accuratezza degli elementi ivi
riportati possono essere considerati adeguati alle finalità che il proponente intende conseguire e conformi a
quanto previsto dalla DGRV 1020/2016.
Non sussistono osservazioni contrarie alla prosecuzione dell’attività.
La considerazione degli impatti, riferibili alle specifiche attività oggetto dell’istanza, porta a ritenere come il
progetto non comporta pressioni o effetti/impatti significativi sull'ambiente determinati dall’esercizio
dell’impianto ovvero la possibilità di interventi mitigativi particolari rispetto alla realtà esistente consolidata.
Il progetto non determina, inoltre, alcun impatto aggiuntivo e/o significativo rispetto all’esercizio corrente.
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PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Rispetto al territorio circostante l’iniziativa in esame va interpretata positivamente, sussistendo un’assenza
di rischi ambientali, sanitari ed ecologici.
Tutto ciò premesso si esprime
PARERE FAVOREVOLE
al non assoggettamento alla V.I.A. con le prescrizioni di seguito citate.
1. L’azienda è comunque impegnata ad acquisire dalla Provincia di Vicenza il rinnovo dell’A.U.A..
2. In via preliminare al rilascio dell’autorizzazione, ed entro 30 giorni dalla notifica del presente parere la
ditta dovrà provvedere ad inoltrare il dettaglio della procedura gestionale che si adotterà per prevenire la
diffusione di polveri in ambiente esterno, che preveda anche la fase di scarico orzo tostato per cui è stato
previsto un adeguato dispositivo di scarico, comprensiva della formazione del personale e della
documentazione fotografica e delle caratteristiche dei macchinari utilizzati.
3. In adeguamento a quanto previsto dal P.T.A., entro un anno dovrà essere predisposta idonea tettoia, al
fine di evitare fenomeni di possibili dilavamento dell’area ove è collocata la cisterna di gasolio; di quanto
realizzato dovrà essere dato riscontro fotografico.
4. La ditta è impegnata a collaborare con il Comune di Lonigo in ordine alla proposta di misure mitigative
a riguardo delle future ipotesi in tema di nuova Viabilità 7VPL ed all’inserimento paesaggistico e di
mitigazione ambientale (NTA, art. 44).
5. Per quanto riguarda le problematiche inerenti l’impatto acustico, dovranno essere monitorati gli esiti
delle misure adottate, procedendo successivamente, nel caso, alla richiesta di autorizzazione in deroga
dal Comune di Lonigo per i giorni nei quali si deve inevitabilmente effettuare l’essiccazione dei cereali.
6. Per quanto riguarda la rimozione manufatto cemento amianto, si dovrà provvedere alla realizzazione
entro due anni, nonch al confinamento e incapsulamento delle parti scheggiate rilevate dal programma
di manutenzione, prima della prossima campagna di essiccazione; di quanto realizzato dovrà essere dato
riscontro fotografico.
Vicenza, 07 giugno 2017
F.to Il Segretario F.to Il Presidente
Dott.ssa Silvia Chierchia Andrea Baldisseri
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