determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 472 DEL 08/06/2017

                          Servizio VIA VINCA



     OGGETTO: OGGETTO: ESCLUSIONE PROCEDURA DI VIA ART. 20, D.LGS. N.
     152/2006 E S. M. E I.
     DITTA:    AGRIBAGNOLO SOCIETÀ'  COOPERATIVA    AGRICOLA.
     TIPOLOGIA ATTIVITÀ: PROSECUZIONE STABILIMENTO PRODUTTIVO DI
     ESSICCAZIONE, STOCCAGGIO E MOLITURA DI CEREALI (ART. 13 L.R. 4/2016).
     LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: COMUNE DI LONIGO, VIA SAN TOMA N.47



                            IL DIRIGENTE

     Vista la documentazione presentata in data 21/12/2016 , prot. n.85865, da parte della ditta
     AGRIBAGNOLO SOCIETÀ' COOPERATIVA AGRICOLA. con sede legale ed operativa in via
     San Toma n.47 in Comune di Lonigo (VI) , relativa al progetto di “ Prosecuzione stabilimento
     produttivo di essiccazione, stoccaggio e molitura di cereali (art. 13 L.R. 4/2016);
     Dato atto che il progetto proposto rientra nella tipologia progettuale indicata nell'allegato IV della
     parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i. - Punto 4. Industria dei prodotti alimentari. h) molitura
     dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che
     superino 5.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 m 3 di volume.
     Tenuto conto che la verifica per tali progetti rientra tra le competenze inpiduate in capo alla
     Provincia dalla Legge Regionale n. 4/2016, con riferimento alla tipologia degli interventi, come
     inpiduati negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
     Rilevato che nella documentazione trasmessa la ditta ha chiesto l'attivazione della procedura di
     verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed è stata effettuata la pubblicazione sul sito
     web della Provincia in data 22/12/2016 ;
     Considerato che il citato art. 20 prevede che l'autorità competente, verificato che il progetto non
     abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, dispone l'esclusione dalla procedura di
     valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni, ovvero, se il progetto ha
     possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, applica le disposizioni degli articoli da 21 a
     28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
     Dato atto che la Comitato Tecnico Provinciale VIA, nella seduta del giorno 07/06/2017, ha disposto
     l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale con le prescrizioni contenute nel parere n.
     14/2017 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;




copia informatica per consultazione
     Ritenuto di far proprie le citate prescrizioni al fine di mitigare gli impatti ambientali e monitorare
     nel tempo la situazione aziendale;
     Dato atto che non è oggetto della presente procedura la verifica della conformità urbanistica/edilizia
     dell'intervento e tenuto conto che rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali
     pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati necessari per l'autorizzazione
     dell'intervento;
     Vista l’istruttoria del Comitato tecnico conservata agli atti;
     Viste le norme di procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 80 ID PROC 45;
     Vista la Legge Regionale 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto
     ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
        Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
        Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2016;

        Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG
     provvisorio dell'anno 2017;


                         DETERMINA

      1. che il progetto della ditta AGRIBAGNOLO SOCIETÀ' COOPERATIVA AGRICOLA. con
        sede legale ed operativa in via San Toma n.47 in Comune di Lonigo (VI) , relativo a “
        Prosecuzione stabilimento produttivo di essiccazione, stoccaggio e molitura di cereali (art.
        13 L.R. 4/2016); è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al
        D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 4/2016 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere n.
        14/2017 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

      2. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);

      3. che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente
        provvedimento sul sito di questa Provincia e, in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della
        Regione Veneto;

      4. che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013;

      5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line;

      6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Agribagnolo società cooperativa agricola,
        al comune e suap di Lonigo, ad ARPAV, all’Ulss n.8 – Berica, ai consulenti dott. Giorgio
        Cocco e Paolo Grigoletto.




copia informatica per consultazione
                              INFORMA
        Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo
        Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
        del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
        dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.
        Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta,
        autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.

     Vicenza, 08/06/2017



                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                       (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale




     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 472 DEL 08/06/2017


     OGGETTO: OGGETTO: ESCLUSIONE PROCEDURA DI VIA ART. 20, D.LGS. N.
     152/2006    E    S.    M.     E     I..
     DITTA:  AGRIBAGNOLO   SOCIETÀ'  COOPERATIVA   AGRICOLA.
     TIPOLOGIA ATTIVITÀ: PROSECUZIONE STABILIMENTO PRODUTTIVO DI
     ESSICCAZIONE, STOCCAGGIO E MOLITURA DI CEREALI (ART. 13 L.R. 4/2016).
     LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: COMUNE DI LONIGO, VIA SAN TOMA N.47




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 08/06/2017.


     Vicenza, 08/06/2017




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                        AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                         SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
                            Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                 Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA




            AGRIBAGNOLO SOC.COOP. AGRICOLA
                           PARERE N. 14/2017
     Oggetto: Prosecuzione stabilimento produttivo di essiccazione, stoccaggio e molitura di cereali (art. 13
     L.R. 4/2016).
     PROPONENTE:            AGRIBAGNOLO SOC.COOP. AGRICOLA
     SEDE LEGALE:           Via Santomà n.47 – Lonigo
     SEDE INTERVENTO:         Via Santomà n.47 – Lonigo
     TIPOLOGIA ATTIVITÀ:        Essiccazione, stoccaggio e molitura di cereali
     PROCEDIMENTO:           Verifica di assoggettabilità ex art.20 del D.Lgs. 152/2006.
     MOTIVAZIONE V.I.A:        ALLEGATO IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - 4. Industria
                      dei prodotti alimentari. h) molitura dei cereali, industria dei prodotti
                      amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000
                      m 2 di superficie impegnata o 50.000 m 3 di volume.
     COMUNE INTERESSATO:        \\\
     DATA DOMANDA:           21 dicembre 2016
     DATA PUBBLICAZIONE:        22 dicembre 2016
     DATA INTEGRAZIONI:        04 maggio 2017

     DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ELABORATI GRAFICI PRESENTATI
      - DOMANDA PROSECUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA
      - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
      - ALLEGATO 01 CARTOGRAFIE DA 01 A 33
      - ALLEGATO 02 DICHIARAZIONE NON ASSOGGETTABILITA' VINCA
      - ALLEGATO 03 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
      - ALLEGATO 04 PROGRAMMA DI CUSTODIA E MANUTENZIONE CEMENTO AMIANTO
      - ALLEGATO 05 ANALISI AUTOCONTROLLO EMISSIONI ANNI 2015 E 2016.

                          PREMESSE ED UBICAZIONE
     L’impianto interessato è situato in Comune di Lonigo (VI) in Via Tomà, 47.
     Il progetto riguarda la “Prosecuzione attivita’ di essicazione, stoccaggio e molitura di cereali”, senza modifi -
     che impiantistiche, di un impianto di lavorazione di cereali, quali mais e frumento, provenienti dalle vaste e
     circostanti aree coltivate ad agricoltura intensiva, ai sensi dell’art. 281 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; l’impianto
     è insediato nel territorio dal 1961.
     Il mais verde viene conferito, temporaneamente depositato, successivamente essiccato e quindi stoccato; in
     minima parte il prodotto essiccato viene successivamente trasformato e miscelato con altre materie prime al
     fine di ottenere prodotti alimentari, esclusivamente per la zootecnia. Il frumento conferito viene solamente
     stoccato.
     Il ciclo produttivo è strettamente collegato alla stagionalità delle produzioni agricole dei cereali e consiste in
     operazioni di lavorazione limitata alla fase temporale successiva alla raccolta/mietitura e nel successivo stoc-
     caggio fino alla distribuzione presso gli allevamenti zootecnici; la fase di essiccazione è attiva per circa un
     mese all’anno nelle 24 ore.
     Trattasi di un impianto esistente dal 1961 e che nel tempo ha subito varie modificazioni ed integrazioni fino
     a raggiungere la configurazione attuale.

                                                             Pag. 1 di 8


copia informatica per consultazione
                 PROVINCIA DI VICENZA
                        AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                         SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
                            Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                 Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA




     L’attività interessa un’area di superficie complessiva di 18.928,00 mq, attualmente destinata ad uso agro-
     industriale.
     La Ditta Agribagnolo Scarl risulta già autorizzata per le emissioni in atmosfera per l’esercizio dell’impianto
     con Decreti della Provincia di Vicenza n. 1680 del 22.08.96 e n. 1929 del 28.10.96, poi sostituiti dal Decreto e
     n. 246 del 13.09.05; in quest’ultima autorizzazione l’impianto è considerato a moderata significatività.
     Nel P.R.G. del Comune di Lonigo, con valore di P.I. per le parti compatibili con il P.A.T., l’area in oggetto è
     situata in "ZTO D4 – agroindustria”.




                              Ortofoto del sito



                                                             Pag. 2 di 8


copia informatica per consultazione
                 PROVINCIA DI VICENZA
                        AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                         SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
                            Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                 Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA




                         ESAME ISTRUTTORIO

     QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
     La ditta si colloca in un’area urbanizzata del Comune di Lonigo.
     Da un analisi delle tavole del PAT si possono inpiduare delle “sensibilità” del territorio circostante che
     dovrebbero essere analizzate per inpiduare se sia o meno opportuno prevedere delle opere di mitigazione
     specifiche.
     A titolo esemplificativo:
     - l'area in questione è interessata da una fascia di rispetto di elettrodotto e da un elettrodotto di previsione;
     - l'area a sud è interessata da un” ambito per interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione
     ambientale”;
     - nelle vicinanze è inpiduato un corridoio ecologico secondario (aree di frammentazione);
     - il PAT prevede la possibilità di una espansione residenziale nella parte nord della frazione di Bagnolo, il
     limite fisico alla nuova edificazione si attesta al vertice sud-ovest dell'area interessata dall'impianto;
     - è previsto un itinerario ciclo-pedonale sui lati nord ed ovest dell'area;
     - è' in programmazione una viabilità locale che dovrebbe interessare i vertici nordovest e sud ovest dell'area
     dell'impianto;
     - l'area è all'interno di un Area idonea a condizione nelle vicinanze di “aree non idonee” (lato nord);
     - intorno all'area interessata il PAT inpidua Siepi e filari alberati da tutelare;
     - nelle vicinanze della parte sud est è presente un manufatto inpiduato come “impianto gas con relativa
     fascia di rispetto (PI).
     Da tener presente che, nel verbale della C.d.S. del 21/05/2015 di approvazione del PAT, nell'esame
     dell'osservazione pervenuta dalla ditta Agribagnolo relativa ad una “Richiesta inserimento area
     agroindustriale per sviluppo Agribagnolo” il comune, nella controdeduzione, “ … evidenzia che l’attività
     è inserita nell’ATO 6 Bagnolo a vocazione residenziale e l’ampliamento dell’area agro- industriale non è
     prevista tra le strategie del PATI.

     QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
     Il processo produttivo prevede la seguenti fasi di lavorazione.




                                                             Pag. 3 di 8


copia informatica per consultazione
                 PROVINCIA DI VICENZA
                        AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                         SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
                            Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                 Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA




     Pulitura cereali
     Il mais verde, prima di essere trattato sugli essiccatoi, subisce l’asportazione preventiva delle pule tramite
     ventilazione forzata. Le pule vengono quindi raccolte in un ciclone separatore.
     Essiccazione
     Il mais cui è stata rimossa la pula viene introdotto negli essicatoi dall’alto e quindi scende per gravità,
     obbligato ad un percorso a zig zag che ne provoca il suo mescolamento. Nella prima parte dell’essicatoio il
     mais viene investito da aria calda e cede la maggior parte di umidità.
     Successivamente, dopo una zona di riposo, il prodotto subisce una seconda essiccazione ove viene rimossa
     l’umidità residua fino a raggiungere il valore desiderato.
     L’impianto più recente prevede, dopo il raffreddamento, il riscaldamento dell’aria tiepida e non satura di
     umidità, in modo da permetterne il primo processo di essicazione.
     Al termine del processo l’aria è quasi satura di vapore, vengono asportate le polveri tramite un sistema
     “Turboclean” ad effetto centrifugo.
     Il calore necessario al funzionamento dei due essicatori è fornito da due bruciatori da 2 e 4 MW alimentati a
     metano. Trattasi di impianti composti da generatori di calore a fuoco diretto: i fumi di combustione si
     miscelano con l’aria di processo. Il bruciatore è costituito da un tubo con dei fori calibrati e una seri di
     pannelli con foratura variabile che “dosano” la quantità di aria a seconda della portata del gas: in testa al
     bruciatore è posizionato il bruciatore pilota che garantisce l’accensione; l’aria calda viene introdotta
     direttamente nell’essiccatoio.
     Dryerazione
     Il processo di dryerazione segue l’essicazione e permette il raffreddamento dei cereali evitando quindi di
     effettuarlo nell’essicatore. I cereali sono trasferiti al silo di dryerazione tramite un trasportatore orizzontale
     ed un elevatore verticale: qui subiranno l’ultima fase di essicazione sfruttando il calore immagazzinato:
     l’umidità residua sarà asportata mediante un flusso di aria dal basso che servirà anche al raffreddamento
     della massa.
     Stoccaggio su silos
     Il materiale così trattato viene depositato sui solos fino alla vendita/miscelazione con altri ingredienti.
     I silos sono in numero totale di 16; tali silos emettono, nel senso che viene insufflata aria dal basso, poche ore
     all’anno (all’incirca 2 giorni mediamente) in quanto tale operazione viene effettuata solamente in particolare
     condizioni climatiche.




                                                             Pag. 4 di 8


copia informatica per consultazione
                 PROVINCIA DI VICENZA
                        AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                         SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
                            Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                 Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA




     QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
     Aria
     Le emissioni, che si caratterizzano per la presenza di polveri, sono così sudpise:
     1)Pulitura cereali: con le pule raccolte in un ciclone sepratore e l’aria espulsa attraverso i camini nn°3/8, di
     uno dotato di ciclone separatore e l’altro di maniche filtranti
     2) Essicazione: le emissioni generate dal suddetto processo sono espulse in atmosfera per tramite dei camini
     nn°1/2/9/10; le particelle di polvere vengono quindi condotte ad un piccolo ciclone dove vengono separate
     dall’aria secondaria.
     Il calore necessario al funzionamento dei due essicatori è fornito da due bruciatori da 2 e 4 MW
     alimentati a metano.
     3) Dryerazione: con l’aria umida espulsa in atmosfera per tramite del punto di emissione n°5.
     4) Stoccaggio su silos: con emissioni sporadiche, poche ore all’anno (all’incirca 2 giorni mediamente), in
     quanto tale operazione viene effettuata solmente in particolare condizioni climatiche e anche la polverosità
     risulta essere molto contenuta.
     Acque (Cortesi - Vicentin)
     L’attività non dà luogo a scarichi di acque reflue industriali, ma le acque di dilavamento dei piazzali
     risultano soggette al PTA per due aspetti:
     a) estensione superiore o superiore a 5.000 mc;
     b) con superficie destinata alla distribuzione dei carburanti.
     L’azienda può attuare le seguenti azioni, al fine di rientrare nelle disposizioni normative in base a quanto
     previsto dal comma 2 dell’art. 39 del PTA:
     1) frazionare la rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove
     effettivamente sono eseguite le lavorazioni o l’attività all’aperto.
     Sulle aree così delimitate si può intervenire con un sistema di raccolta, canalizzazione e depurazione delle
     acque meteoriche di dilavamento piazzali;
     2) prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici.
     Suolo e sottosuolo (Sottani)
     All’interno della componente “suolo e sottosuolo” sono stati analizzati gli impatti intesi come stabilità o
     contaminazione del suolo; le attività previste, sottoposte ad adeguate autorizzazioni e conseguenti
     prescrizioni operative di conduzione e di controllo, escludono la possibilità di determinare nelle condizioni
     ordinarie inquinamenti sul suolo e nel sottosuolo, anche conseguenti a sversamenti dovuti al transito di
     automezzi o guasti di macchinari, in quanto la struttura produttiva è posizionata su superfici pavimentate e
     gli operatori dell’impianto sono istruiti per intervenire prontamente con le dovute misure cautelative e
     procedure di emergenza atte ad evitare il possibile inquinamento di suolo e sottosuolo.
     Le attività oggetto della richiesta non comportano alcuna modifica delle condizioni del suolo e del
     sottosuolo dell’area.
     Per la tipologia di attività svolta dalla ditta e per le misure di precauzione e prevenzione ordinariamente
     adottate, l’impatto è da considerarsi non significativo.
     Rumore (Milanese)
     La ditta Agribagnolo Scarl, nel novembre 2016, ha commissionato uno studio di “Valutazione di impatto
     acustico” alla Soveco S.r.l. di Nove (VI), allegato alla richiesta; lo studio conferma la zonizzazione effettuata
     nel 2016 da parte del Comune di Lonigo (cfr. All. 32 e pagg. 7-8 dello studio commissionato).
     In sintesi gli esiti evidenziano alcune criticità risolvibili con adeguati accorgimenti, concludendo che
     l’attività in oggetto rispetta i parametri stabiliti dalla legislazione vigente qualora vengano adottate le
     seguenti modalità operative:
     Periodo diurno: messa in opera di cabinature mobili per gli aeratori dei silos che operano per tempi
     prolungati, verso il confine a Sud;

                                                             Pag. 5 di 8


copia informatica per consultazione
                 PROVINCIA DI VICENZA
                        AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                         SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
                            Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                 Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA




     Periodo notturno: 1) pianificazione dei conferimenti per non dover utilizzare nel periodo notturno gli
     impianti; 2) richiesta ed ottenimento di autorizzazione in deroga dal Comune di Lonigo per i giorni nei quali
     si deve inevitabilmente effettuare l’essiccazione dei cereali.
     Occorre ricordare che l’attività dell’impianto, con la fase di essiccazione e il conseguente impatto acustico, si
     sviluppa in relazione alla maturazione e raccolta dei cereali e al successivo conferimento per la lavorazione;
     tali operazioni sono limitate a periodi obbligati e ben precisi dell’annata agraria per la necessità di dover
     lavorare il prodotto, giunto a maturazione, entro adeguati intervalli di umidità, evitando così la formazione
     di aflatossine; tale periodo riguarda circa 20 giorni all’anno con cicli lavorativi continui di 24 h.
     Il Comune di Lonigo ha aggiornato il Piano di zonizzazione acustica nel maggio 2016, mentre la ditta
     Agribagnolo Scarl ha commissionato una “Valutazione di impatto acustico” nel novembre 2016; l’area in
     oggetto è stata perimetrata come appartenente alla classe V della Classificazione acustica del territorio ed è
     circondata da una fascia di rispetto appartenete alla classe IV; il contesto circostante dell’area agricola e
     residenziale appartiene alla classe III (cfr. All. 32); sono stati inpiduate modalità operative per risolvere
     alcune criticità evidenziate dallo studio.
     Si richiede un monitoraggio atto a valutare gli impatti acustici prodotti dalle attività e sorgenti-impianti tutte
     dell’azienda durante la fase di essiccazione dei cereali per inpiduare gli effettivi livelli di immissione
     emissione e differenziale da confrontarsi con i limiti di legge
     Paesaggio (Montanari)
     Trattandosi di una prosecuzione dell’attività, senza modifiche, il presente aspetto non risulta analizzato. Si
     ritiene tuttavia di richiedere una valutazione in tal senso considerando la possibilità di indirizzare su tale
     aspetto le eventuali misure mitigative.
     Viabilità (Franchetti)
     Trattandosi di una prosecuzione dell’attività, senza modifiche, il presente aspetto non risulta analizzato,
     tenendo altresì conto della saltuarietà dell’attività, legata ad una precisa stagionalità. Si ritiene utile
     eseguire una stima dei veicoli generati e attratti dall’impianto nel periodo di maggiore attività,
     indicando i percorsi dei mezzi in ingresso, in uscita e interni al lotto
     Risorse naturali, Flora, Fauna (de Marchi - Salviati)
     Dal punto di vista ecosistemico ed antropico nell’area si possono riscontrare aree prevalentemente occupate
     da colture agrarie intensive, irrigue e non irrigue, intervallate da colture permanenti e vigneti, con alcuni
     spazi naturaliformi fluviali e collinari, e aree variamente urbanizzate e antropizzate con attività residenziali e
     industriali (cfr. All. 29).
     Nel contesto delle considerazioni appena svolte nel Comune di Lonigo si riscontra un prevalente settore
     planiziale, oggetto di una importante agricoltura intensiva, con presenza ad Est di aree afferenti al SIC
     IT3220037 - Colli Berici (cfr. paragrafo 3.1.c.); l’area oggetto della presente Relazione si trova ad una distanza
     di 4,06 km a Ovest del sito citato e a 0,51 km ad Est del corridoio secondario del Fiume Guà (cfr. all. 10 e 18).
     Salute dei Lavoratori e delle persone
     Sono applicate specifiche procedure a cui gli operatori devono attenersi in caso di eventi riconducibili ad
     incidenti e più in generale a situazioni anomale di funzionamento dell’impianto.
     Si ritiene che il rischio di incidenti (es. esplosioni da polveri organiche) sia poco significativo e comunque il
     personale è formato per la gestione degli stessi..

     MISURE MITIGATIVE PROPOSTE
     Gli apprestamenti implementati dalla ditta fin dal suo insediamento si rilevano indubbiamente a tutt’oggi
     efficaci sotto il profilo ambientale e, data l’assenza di criticità e anche considerata la concreta modesta
     consistenza dell’impianto in questione, non risulterebbe necessaria l’implementazione di ulteriori interventi
     di mitigazione.



                                                             Pag. 6 di 8


copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                        AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                         SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
                             Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                  Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA




     Vista la tipologia della Richiesta per “Prosecuzione attività di essiccazione, stoccaggio e molitura di cereali”
     e la natura dei suoi effetti e dato che non determina impatti negativi, si propongono le seguenti misure di
     mitigazione.
     1) Rimozione manufatto cemento amianto, molto oneroso per la società e pertanto si propone di anticipare
     l’intervento realizzandolo entro due anni rispetto ai tre previsti dalla DGRV n°265 del 15/03/2011.
     Confinamento e incapsulamento delle parti scheggiate rilevate dal programma di manutenzione, prima della
     prossima campagna di essiccazione.
     2) Predisposizione tettoia al fine di evitare fenomeni di possibili dilavamento dell’area ove è collocata la
     cisterna di gasolio, entro un anno.
     3) Innalzamento della quota dei punti di emissione n°1/2/3, prima della prossima campagna di essiccazione.
     4) Per l’impatto acustico:
     Periodo diurno: messa in opera di cabinature mobili per gli aeratori dei silos che operano per tempi
     prolungati, verso il confine a Sud, prima della prossima campagna di essiccazione.
     Periodo notturno: 1) pianificazione dei conferimenti per non dover utilizzare nel periodo notturno gli
     impianti oppure 2) richiesta ed ottenimento di autorizzazione in deroga dal Comune di Lonigo per i giorni
     nei quali si deve inevitabilmente effettuare l’essiccazione dei cereali (al fine di evitare la formazione di
     aflatossine), prima della prossima campagna di essiccazione.
     In relazione alle possibili misure mitigative richieste dalla nuova procedura di verifica introdotta dall’art.13
     della L.R. n.04/2016, tuttavia, la ditta non ha proposto specifiche iniziative/lavori e quanto descritto può
     essere riconducibile, in parte, ad adeguamento a normative ambientali e/o prescrizioni autorizzative. Su tale
     aspetto vanno richieste specifiche integrazioni.
     Le integrazioni fornite hanno portato ad ulteriori proposto che prevedono:
     - l’impegno a valutare e realizzare in accordo col Comune interventi mitigativi in ordine alla nuova Viabilità
     7VPL ed all’inserimento paesaggistico e di mitigazione ambientale (NTA, art. 44);
     - la realizzazione di specifici accorgimenti per la limitazione delle emissioni diffuse e la predisposizione di
     una procedura gestionale che prevede la pulizia con spazzole dei piazzali esterni, che sarà effettuata ogni
     due giorni e comunque quando si verifica un accumulo di polveri, fatte salve naturalmente avverse
     condizioni metereologiche. Tutto il personale sarà quindi adeguatamente formato circa le modalità di
     applicazione della succitata procedura.

                  VALUTAZIONE FINALE D’IMPATTO
                               CONCLUSIONI
     La presente procedura riguarda un’attività esistente in fase di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio,
     secondo quanto introdotto dall’art.13 della L.R. n.04/2016.
     Il progetto in esame non si pone in contrasto ovvero in condizioni di interferenze rispetto ad altri piani,
     progetti o interventi in zone limitrofe, né questi ultimi possono interagire con l’intervento oggetto del
     parere.
     Non si ravvedono condizioni di contrasto ovvero ostative circa i vincoli territoriali vigenti.
     Il grado di approfondimento documentale, la tipologia degli elaborati e l’accuratezza degli elementi ivi
     riportati possono essere considerati adeguati alle finalità che il proponente intende conseguire e conformi a
     quanto previsto dalla DGRV 1020/2016.
     Non sussistono osservazioni contrarie alla prosecuzione dell’attività.
     La considerazione degli impatti, riferibili alle specifiche attività oggetto dell’istanza, porta a ritenere come il
     progetto non comporta pressioni o effetti/impatti significativi sull'ambiente determinati dall’esercizio
     dell’impianto ovvero la possibilità di interventi mitigativi particolari rispetto alla realtà esistente consolidata.
     Il progetto non determina, inoltre, alcun impatto aggiuntivo e/o significativo rispetto all’esercizio corrente.

                                                             Pag. 7 di 8


copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                        AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                         SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO VIA
                             Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                  Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA




     Rispetto al territorio circostante l’iniziativa in esame va interpretata positivamente, sussistendo un’assenza
     di rischi ambientali, sanitari ed ecologici.

                           Tutto ciò premesso si esprime
                           PARERE FAVOREVOLE
               al non assoggettamento alla V.I.A. con le prescrizioni di seguito citate.
     1.  L’azienda è comunque impegnata ad acquisire dalla Provincia di Vicenza il rinnovo dell’A.U.A..
     2.  In via preliminare al rilascio dell’autorizzazione, ed entro 30 giorni dalla notifica del presente parere la
       ditta dovrà provvedere ad inoltrare il dettaglio della procedura gestionale che si adotterà per prevenire la
       diffusione di polveri in ambiente esterno, che preveda anche la fase di scarico orzo tostato per cui è stato
       previsto un adeguato dispositivo di scarico, comprensiva della formazione del personale e della
       documentazione fotografica e delle caratteristiche dei macchinari utilizzati.
     3.  In adeguamento a quanto previsto dal P.T.A., entro un anno dovrà essere predisposta idonea tettoia, al
       fine di evitare fenomeni di possibili dilavamento dell’area ove è collocata la cisterna di gasolio; di quanto
       realizzato dovrà essere dato riscontro fotografico.
     4.  La ditta è impegnata a collaborare con il Comune di Lonigo in ordine alla proposta di misure mitigative
       a riguardo delle future ipotesi in tema di nuova Viabilità 7VPL ed all’inserimento paesaggistico e di
       mitigazione ambientale (NTA, art. 44).
     5.  Per quanto riguarda le problematiche inerenti l’impatto acustico, dovranno essere monitorati gli esiti
       delle misure adottate, procedendo successivamente, nel caso, alla richiesta di autorizzazione in deroga
       dal Comune di Lonigo per i giorni nei quali si deve inevitabilmente effettuare l’essiccazione dei cereali.
     6.  Per quanto riguarda la rimozione manufatto cemento amianto, si dovrà provvedere alla realizzazione
       entro due anni, nonch al confinamento e incapsulamento delle parti scheggiate rilevate dal programma
       di manutenzione, prima della prossima campagna di essiccazione; di quanto realizzato dovrà essere dato
       riscontro fotografico.

     Vicenza, 07 giugno 2017

       F.to Il Segretario                                    F.to Il Presidente
      Dott.ssa Silvia Chierchia                                  Andrea Baldisseri




                                                             Pag. 8 di 8


copia informatica per consultazione