tobaldini_spa_allegato_2_2023.pdf

                    PROVINCIA DI VICENZA
                             AREA TECNICA
                            SERVIZIO AMBIENTE
                          Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
                 Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
                  Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



             Autorizzazione Integrata Ambientale n. 08/2023


                      ALLEGATO 2
Il presente allegato, definito come “Allegato 2” e costituente parte integrante e sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 08/2023, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni
da osservare nell’esercizio dell’attività svolta dalla ditta Tobaldini SpA, nell’installazione di Via
Olmo S.R.11, n 64 – Comune di Altavilla Vicentina (VI)


             Prescrizioni per singole matrici ambientali
                     Emissioni in atmosfera



  1. La ditta dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia e all’ARPAV, la
   data di messa in esercizio dei nuovi impianti (comunicazione di avvio impianto). Per le
   operazioni meccaniche il termine per la messa a regime coincide con la messa in esercizio.
  2. Ad ogni avvio dovrà seguire un controllo analitico nei primi dieci giorni, trasmettendone gli
   esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (comunicazione esiti primo controllo) e
   dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende
   effettuare i prelievi.

  3. I controlli periodici delle emissioni in atmosfera sono richiesti con frequenza annuale , come
   indicato nel piano di monitoraggio; tali controlli dovranno essere effettuati, nelle condizioni
   di esercizio più gravose degli impianti produttivi.

  4. La ditta dovrà effettuare i controlli di cui al precedente punto dando comunicazione a questa
    Amministrazione e ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende
    effettuare i prelievi.

  5.  I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (registro controlli
    analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell’autorità competente al
    controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI
    parte V del D.Lgs. 152/06. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere
    vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.

  6. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6
   alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
   presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito
   di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori
  passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in
  allegato; in caso di impossibilità tecnica, l’azienda dovrà procedere a formulare una
  proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere
  accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.

7. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle utilizzate dal Servizio
  Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico http://www.arpa.veneto.it/servizi-
  ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche Le metodiche utilizzate dal
  Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio.
  L’azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale
  può esprimersi in merito.

8. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi
  di abbattimento, secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo. In caso di
  anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al
  dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di
  funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà
  procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in
  efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore (anche di un
  singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio), devono essere comunicate alla
  Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.

9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli abbattitori, comprese manutenzione
  ordinaria e straordinaria, dovrà essere annotata in apposito registro, da tenere a disposizione
  dell’autorità di controllo.

10. Per quanto riguarda i generatori di vapore si richiamano le disposizioni previste
  dall’art.273-bis del D.Lgs.152/06 e smi in materia di medi impianti di combustione, in
  particolare per le tempistiche di adeguamento.



           Scarichi idrici/gestione acque meteoriche
1. La ditta è autorizzata allo scarico

  • delle acque industriali e meteoriche di prima pioggia previo trattamento nel depuratore
    aziendale tramite il punto di scarico SF1.1 in Roggia Poletto

  • delle acque seconda pioggia tramite il punto SF1.2 nel medesimo recettore

2. Le acque igienico sanitarie saranno convogliate alla fognatura tramite il punto SF2.
3. L’avvio del nuovo impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale
  33/85, è subordinato alla presentazione, all’autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del
  certificato di regolare esecuzione dell’opera rilasciato dal direttore dei lavori, in conformità
  al progetto presentato.
4. La ditta deve effettuare i controlli analitici comunicando al Dipartimento Provinciale
  ARPAV, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare i prelievi. Nel
  caso dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia tale comunicazione deve essere
  effettuata nei medesimi termini in cui viene contattato il laboratorio incaricato.
5. I pozzetti fiscali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il
  prelievo manuale o con l’attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre
  accessibili da parte delle Autorità competenti al controllo, idonei per i prelievi dei reflui
  oggetto del presente provvedimento e indipendenti da altri eventuali apporti di acque reflue.

6. Le analisi e il prelievo dei campioni, realizzati al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei
  limiti, dovranno essere effettuati da personale qualificato, che redigerà anche un apposito
  verbale di prelievo. Quest’ultimo dovrà essere allegato al rapporto di prova che dovrà
  indicare, oltre agli esiti delle analisi condotte sui campioni prelevati anche il metodo di
  campionamento e le metodiche analitiche adottate. I rapporti di prova con i relativi verbali
  di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità
  competenti al controllo.

7. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio
  Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico http://www.arpa.veneto.it/servizi-
  ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche. L’azienda può cambiare le
  metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito.
  Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase
  di contraddittorio

8. La ditta dovrà registrare, su apposito quaderno (o dedicato supporto informatico) messo a
  disposizione dell’autorità di controllo, le operazioni di manutenzione programmate e
  straordinarie effettuate sul sistema di depurazione.

9. La ditta dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione del sistema di depurazione e
  segnalare tempestivamente alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell’ARPAV
  eventuali inconvenienti che si dovessero verificare.

10. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
  acque prelevate esclusivamente allo scopo.


                    Emissioni sonore

14. L’azienda deve verificare, con cadenza triennale e ogni qualvolta vi siano delle modifiche
  che comportano delle variazioni sostanziali del livello di rumore, l’attualità della
  Valutazione di Impatto Acustico, aggiornando lo studio agli atti ed eseguendo i rilievi
  fonometrici necessari, utilizzando le professionalità di un Tecnico Competente in Acustica
  Ambientale. Devono essere valutati i livelli di emissione, immissione e differenziale e
  confrontati con i relativi limiti. Le misure per valutare i livelli di immissione e differenziale
  devono essere effettuate presso i ricettori più esposti al rumore; qualora ciò non fosse
  possibile deve essere inpiduata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in
  prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore. I parametri da
  misurare sono i livelli acustici per i quali è stata evidenziata la potenziale criticità. Si
  segnalano, per l’elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo
  8 della Legge n. 447 del 1995, le Linee Guida approvate con Deliberazione del Direttore
  Generale ARPAV (DDG n.3 del 29.01.2008) e consultabili nel sito internet dell’Agenzia,
  all’indirizzo     https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rumore/documentazione-di-
  impatto-acustico.

15. In caso di superamento, da comunicarsi tempestivamente a questo Ente, al Comune ed
  all’ARPAV, dovranno essere realizzate opportune mitigazioni acustiche concordandole con
  Comune ed ARPAV. Tali interventi dovranno essere comunicati a questa Amministrazione
  per gli aspetti di competenza.

16. Le campagne di misura dovranno essere effettuate durante lo svolgimento delle attività
  rumorose, con comunicazione preventiva di almeno 15 giorni, al Comune ed ad ARPAV,
  che potranno presenziare allo stesso. Per i limiti dovrà essere fatto riferimento al piano di
  zonizzazione acustica dei comuni relativi ai recettori di riferimento.

17. La prima campagna di misure a seguire il presente provvedimento dovrà essere effettuata
  come da prescrizioni VIA.



                    Gestione rifiuti
18. Al report sulla produzione dei rifiuti di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo che riporta
  un elenco limitato ai rifiuti caratteristici dello specifico comparto produttivo, dovrà essere
  allegata copia del MUD.

19. I rifiuti prodotti dovranno essere raggruppati in aree dotate di apposita cartellonistica,
  indicante il relativo codice C.E.R. e l’eventuale caratteristica di pericolosità.

20. La gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla parte IV
  Titolo I D.Lgs. 152/06; in particolare la loro gestione dovrà avvenire nella modalità di
  deposito temporaneo così come definito dall’art. 183 c. 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006.



                       Altro

21. Entro 90 giorni la ditta dovrà presentare una relazione in merito alla presenza di PFAS nelle
  materie prime e additivi utilizzati, procedendo ad un’analisi di caratterizzazione entro la
  medesima tempistica dello scarico e dell’acqua prelevata da pozzo. Tale documentazione
  dovrà essere trasmessa anche ad Arpav e, sulla base degli esiti riscontrati, ci si riserva
  ulteriori determinazioni in merito alla modalità e periodicità dei controlli.
22. La ditta dovrà costantemente vigilare sul buono stato di conservazione delle pavimentazioni
  impermeabilizzate ed effettuare, in presenza di eventuali fessurazioni, le relative
  manutenzioni.
23. Richiamando il cronoprogramma presentato nella domanda di AIA e richiamato in allegato
  1, la ditta dovrà comunicare preventivamente la data di inizio dell’installazione delle nuove
  linee galvaniche e del depuratore, nonché la successiva comunicazione di fine lavori e avvio
  impianti.
24. Nel termine di 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà
  presentare, sottoscritta da un professionista abilitato, una proposta per un piano di
  monitoraggio delle acque sotterranee proprio dello stabilimento con minimo 3 punti di
    controllo, posti uno a monte e due a valle non escludendo la possibilità di utilizzo di pozzi
    esistenti, prestando attenzione a non interferire con la procedura di bonifica in corso.
  25. Sulla proposta per il pianto di monitoraggio delle acque sotterranee presenta dalla ditta
    questa Amministrazione si riserva una valutazione nel termine di 60 giorni dalla
    presentazione, trascorsi i quali la proposta si intende accolta;
  26. Il sistema di monitoraggio della falda dovrà essere reso operativo prima dell’avvio
    dell’impianto; entro i successivi 90 giorni la ditta dovrà procedere ad un’analisi a set esteso.
    I referti analitici dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione e ad Arpav nel
    termine di 30 giorni dal prelievo con una proposta di set analitico per i successivi controlli.
  27. Successivamente è richiesta un'analisi con frequenza quinquennale per i parametri oggetto di
    proposta, eventualmente integrati sulla base di determinazioni di questa Amministrazione.
  28. Le date di prelievo dovranno essere comunicate a questa Amministrazione e ad ARPAV con
    anticipo di almeno 15 giorni.
  29. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere delle anomalie dovrà esserne data tempestiva
    comunicazione a questa Amministrazione, al Comune ed ARPAV.
  30. La ditta, ad esclusione dei periodi di chiusura per ferie, dovrà comunicare eventuali fermi
    prolungati – oltre 15 gg - di attività e qualora tali periodi superino trenta giorni dovrà essere
    contestualmente presentato un piano con le attività di controllo e monitoraggio da condursi
    durante gli stessi e perse rispetto alla normale attività nonché le azioni da mettere in atto
    anche dal punto di vista strutturale per garantire la sicurezza dell’impianto.
  31. Dovrà altresì essere comunicata il fine esercizio dell’attività. Con tale comunicazione dovrà
    essere presentato un Piano di ripristino ambientale che descriva gli interventi che verranno
    attuati al fine della restituzione del sito agli usi originari e i relativi accertamenti analitici per
    verificare l’assenza di eventuale contaminazione del sito.
  32. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano monitoraggio e controllo dovranno seguire le
    seguenti indicazioni:
    Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo
    ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, Rapporti di prova etc.)
    devono essere conservati almeno per 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato
    stesso.
    Eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuate da laboratori
    esterni o direttamente dall’impianto di destino devono essere conservati presso lo
    stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, almeno per 5 anni.


Si ricorda che ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, il gestore dovra'
trasmettere, alla Provincia di Vicenza, all’ ARPAV, al Comune di Altavilla Vicentina entro il 30
aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente
costituito da:
    a) un   report  informatico   sul  modello   fornito  dall’Autorità  competente
     (https://www.arpa.veneto.it/servizi/ippc/servizi-alle-aziende/report-annuale)     dove
     inserire i dati previsti dalle tabelle del “PIANO DI MONITORAGGIO E
     CONTROLLO” ossia quelli a cui è stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'
     dell’Allegato 3; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
    b) una relazione esplicativa dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in
     questione e i risultati nel monitoraggio. La relazione, che può essere corredata da grafici
      esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei
      dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissioni è da giustificare, ove
      possibile, specificando la causa dell’incidente (es. manutenzione straordinaria, guasto,
      malfunzionamento, avaria o interruzione degli impianti di abbattimento, condizioni
      meteo-climatiche avverse etc.) e gli interventi risolutivi adottati. Variazioni significative
      tra i persi anni di monitoraggio vanno giustificate. La suddetta relazione dovrà essere
      trasmessa su supporto informatico.


                    Limiti alle emissioni
                         Aria
La seguente tabella riporta, in relazione al processo produttivo, i limiti per le emissioni in atmosfera
ritenute significative.


    Fase      Punto di  Tecnologie di  Quota (m)   Portata          Limiti
           emissione  contenimento
                               [Nmc/h](***)   inquinanti       Valore
                                                  concentrazio
                                                   ne mg/Nmc

   Lavametalli     5       -      14,5      /     Percloroetilene     100 g/h

    Pulitura     24       -      14,5     3000     Cromo VI         0,1

                                         Polveri        20

   Ossidazione     35       -      8,5     4000    Acido Solforico       2
   Anodica
                                         Nichel         0,1

   IMPLA roto    55+56    scrubber    15,5     45000      Nichel         0,1

                                         Stagno         2

                                         Rame          1

                                         Zinco         0,5

                                       Acido Solforico       2

                                         Cianuri         3

  IMPLA statico     57     scrubber     16     6500     Cromo VI         0,1

  IMPLA statico    58+59    scrubber    15,5     45000      Nichel         0,1

                                       Acido Solforico       2

  Denichelatura    65     scrubber    15,5     8500     Cromo VI         0,1

                                         Nichel         0,1

   Sabbiatura     68       -       -     1200      Polveri        20

  Multitrattamento   75     scrubber    15,5     75000      Nichel         0,1

                                         Stagno         2

                                        Cromo tot.        0,1
                            Acido Solforico   2

                            Acido Nitrico    5

                            Polveri alcaline  5
                              (NaOH)

Multitrattamento   76   scrubber  15,5  60000    Nichel     0,1

                              Stagno     2

                               Rame      1

                              Cianuri     3

                            Acido Nitrico    5

                            Acido Solforico   2

                            Acido Fluoridrico  2

Multitrattamento   77   scrubber  15,5  10000   Cromo VI     0,1

                             Cromo tot.    0,1

Decapaggi esterni  80   scrubber  15,5  12000   Cromo VI     0,1

                            Acido Nitrico    5

                            Acido Fluoridrico  2

                            Acido Cloridrico   5

Cromo spessore    81   scrubber  15,5  17000   Cromo VI     0,1

  Zinco roto    82-83  scrubber  14,5  60000    Nichel     0,1

                               Zinco     0,5

                              NaOH 1      5

  Zinco roto    84 -85  scrubber  14,5  60000  Acido Nitrico    5

                            Acido Fluoridrico  2

                            Acido Acetico   150

                            Acido Cloridrico   5

                              Cromo     0,1

                              Cobalto     1

                              Nichel     0,1

                               Zinco     0,5

                             Ammoniaca     30

                            Acido Solforico   2

                            Alcool Metilico 1  150

  Zinco roto    86   scrubber  14,5  15000  Polveri alcaline  5

                               Zinco     0,5
  Zinco statico       87 -90       Scrubber        14,5        65000       Acido Nitrico          5

                                                       Acido Fluoridrico         2

                                                        Acido Solforico         2

                                                        Acido Acetico         150

                                                         Ammoniaca           30

                                                        Trietilammina          20

                                                           Cromo           0,1

                                                          Cobalto           1

                                                           Nichel          0,1

                                                           Zinco          0,5

  Zinco statico       88-89       scrubber        14,5        45000          Zinco          0,5

  Zinco statico       91-92        scrubber        14,5        55000       Polveri alcaline         5

                                                        Acido Solforico         2

                                                       Acido Fluoridrico         2

                                                       Acido Cloridrico         5

                                                           Nichel          0,1

                                                           Zinco          0,5

                                                       Alcool Metilico 1        150

Caldaia 1         CT1                       14                 Ossidi di azoto        350

Caldaia 2         CT2                       14                 Ossidi di azoto        350

Caldaia 3 (nuova) CT3                           14                 Ossidi di azoto        200


  (***) ammesso con un range di variabilità di ±20%. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà
     essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell’art.271 comma 13.
  1
   l’azienda dovrà eseguire una caratterizzazione per questi parametri nella prima analisi. Sulla base degli esiti verrà valutato se escluderli dal
     monitoraggio.




                                  Scarichi

                                             Recapito               Limiti
  Punto di
               fase      Tecnologie di contenimento       (fognatura, corpo
campionamento                                      idrico)         Parametro       Valore SF

           Industriali e                                       (Tab 3 colonna scarico in acque
                                            Corpo idrico
  SF1.1      meteoriche prima Chimico-fisico biologico                          superficiali all. 5 alla parte II del
                                            superficiale            D.Lgs 152/06
            pioggia

                                                         (Tab 3 colonna scarico in acque
            Meteoriche                           Corpo idrico
  SF1.2                          -                         superficiali all. 5 alla parte II del
           seconda pioggia                          superficiale            D.Lgs 152/06
                               Rumore

La seguente tabella riporta i limiti alle emissioni sonore.
                                         Limiti
   Tipologia      Punto di emissione
                                 Paramento               Valore

             Punti inpiduati nel
              documento di
 Emissioni sonore                  Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Altavilla Vicentina
             previsione di impatto
                acustico
  SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
                  (importante considerare le indicazioni so o riportate)




     Di a:

     A vità produ va svolta:

     Camino n.__________________Rela vo all'impianto di _________________________________________



    Portata delle emissioni __________________         Temperatura fumi_______________________________

    Portata delle emissioni secca______________        Portata delle emissioni normalizzata________________

    Tenore di ossigeno* _______________________ Umidità **____________________

*(da riportare solo per processi di combus one)                   **(da esprimere in percentuale Volume/Volume)




     Parametro___________________            Data__________________



     1) dalle ore____________________________ alle ore__________

     2) dalle ore____________________________ alle ore__________

     3) dalle ore___________________________ alle ore__________




     Tipo e quan tà di materie prime u lizzate nell'impianto durate il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

     Metodiche u lizzate per il campionamento e/o analisi________________________________________________




     Risultati analitici


 Risultato prelievo 1         Valore di concentrazione
 Risultato prelievo 2         Valore di concentrazione
 Risultato prelievo 3         Valore di concentrazione
 Risultato               Valore di concentrazione medio
Tu i da grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni anali che dovranno essere
de agliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del
professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rappor di prova rela vi:

  1.  che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile
     (contestualizzato) od, eventualmente, mo vare una situazione difforme;
  2.  la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, dl eventuali impian di abba mento ed eventuali modifiche
     fa e;
  3.  la mo vazione sulla scelta degli inquinan analizza e giudizio sulla loro rappresenta vità rispe o alla globalità
     dell'emissione ed al ciclo produ vo esaminato;
  4.  da grezzi rela vi alle misure e ai campionamen effe ua ;
  5.  mo vazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto
     determinato al momento dell’analisi;
  6.  a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente da grezzi, curve delle misure effe uate con
     analizzatori in con nuo.

(*)
Nelle more dei decre a u vi richiama al punto 17 dell’art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle
emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimen in merito effe ua con ARPAV si dispone quanto segue:

  •  il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del
     calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media o enuta da ques 3 campioni;
  •  il numero di prelievi o campioni è rela vo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il
     valore limite;
  •  il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un’ora, tenuto conto che la concentrazione media è
     riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di
     campionamento persi devono essere motivati;
  •  eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche rela ve ad un singolo campionamento) devono essere comunicate
     entro 24 ore dall’accertamento.