tobaldini_spa_allegato_2_2023.pdf
PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 08/2023
ALLEGATO 2
Il presente allegato, definito come “Allegato 2” e costituente parte integrante e sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 08/2023, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni
da osservare nell’esercizio dell’attività svolta dalla ditta Tobaldini SpA, nell’installazione di Via
Olmo S.R.11, n 64 – Comune di Altavilla Vicentina (VI)
Prescrizioni per singole matrici ambientali
Emissioni in atmosfera
1. La ditta dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia e all’ARPAV, la
data di messa in esercizio dei nuovi impianti (comunicazione di avvio impianto). Per le
operazioni meccaniche il termine per la messa a regime coincide con la messa in esercizio.
2. Ad ogni avvio dovrà seguire un controllo analitico nei primi dieci giorni, trasmettendone gli
esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (comunicazione esiti primo controllo) e
dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende
effettuare i prelievi.
3. I controlli periodici delle emissioni in atmosfera sono richiesti con frequenza annuale , come
indicato nel piano di monitoraggio; tali controlli dovranno essere effettuati, nelle condizioni
di esercizio più gravose degli impianti produttivi.
4. La ditta dovrà effettuare i controlli di cui al precedente punto dando comunicazione a questa
Amministrazione e ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende
effettuare i prelievi.
5. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (registro controlli
analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell’autorità competente al
controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI
parte V del D.Lgs. 152/06. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere
vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
6. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6
alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito
di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori
passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in
allegato; in caso di impossibilità tecnica, l’azienda dovrà procedere a formulare una
proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere
accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
7. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle utilizzate dal Servizio
Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico http://www.arpa.veneto.it/servizi-
ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche Le metodiche utilizzate dal
Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio.
L’azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale
può esprimersi in merito.
8. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi
di abbattimento, secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo. In caso di
anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al
dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di
funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà
procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in
efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore (anche di un
singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio), devono essere comunicate alla
Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli abbattitori, comprese manutenzione
ordinaria e straordinaria, dovrà essere annotata in apposito registro, da tenere a disposizione
dell’autorità di controllo.
10. Per quanto riguarda i generatori di vapore si richiamano le disposizioni previste
dall’art.273-bis del D.Lgs.152/06 e smi in materia di medi impianti di combustione, in
particolare per le tempistiche di adeguamento.
Scarichi idrici/gestione acque meteoriche
1. La ditta è autorizzata allo scarico
• delle acque industriali e meteoriche di prima pioggia previo trattamento nel depuratore
aziendale tramite il punto di scarico SF1.1 in Roggia Poletto
• delle acque seconda pioggia tramite il punto SF1.2 nel medesimo recettore
2. Le acque igienico sanitarie saranno convogliate alla fognatura tramite il punto SF2.
3. L’avvio del nuovo impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale
33/85, è subordinato alla presentazione, all’autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del
certificato di regolare esecuzione dell’opera rilasciato dal direttore dei lavori, in conformità
al progetto presentato.
4. La ditta deve effettuare i controlli analitici comunicando al Dipartimento Provinciale
ARPAV, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare i prelievi. Nel
caso dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia tale comunicazione deve essere
effettuata nei medesimi termini in cui viene contattato il laboratorio incaricato.
5. I pozzetti fiscali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il
prelievo manuale o con l’attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre
accessibili da parte delle Autorità competenti al controllo, idonei per i prelievi dei reflui
oggetto del presente provvedimento e indipendenti da altri eventuali apporti di acque reflue.
6. Le analisi e il prelievo dei campioni, realizzati al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei
limiti, dovranno essere effettuati da personale qualificato, che redigerà anche un apposito
verbale di prelievo. Quest’ultimo dovrà essere allegato al rapporto di prova che dovrà
indicare, oltre agli esiti delle analisi condotte sui campioni prelevati anche il metodo di
campionamento e le metodiche analitiche adottate. I rapporti di prova con i relativi verbali
di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità
competenti al controllo.
7. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio
Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico http://www.arpa.veneto.it/servizi-
ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche. L’azienda può cambiare le
metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito.
Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase
di contraddittorio
8. La ditta dovrà registrare, su apposito quaderno (o dedicato supporto informatico) messo a
disposizione dell’autorità di controllo, le operazioni di manutenzione programmate e
straordinarie effettuate sul sistema di depurazione.
9. La ditta dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione del sistema di depurazione e
segnalare tempestivamente alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell’ARPAV
eventuali inconvenienti che si dovessero verificare.
10. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Emissioni sonore
14. L’azienda deve verificare, con cadenza triennale e ogni qualvolta vi siano delle modifiche
che comportano delle variazioni sostanziali del livello di rumore, l’attualità della
Valutazione di Impatto Acustico, aggiornando lo studio agli atti ed eseguendo i rilievi
fonometrici necessari, utilizzando le professionalità di un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale. Devono essere valutati i livelli di emissione, immissione e differenziale e
confrontati con i relativi limiti. Le misure per valutare i livelli di immissione e differenziale
devono essere effettuate presso i ricettori più esposti al rumore; qualora ciò non fosse
possibile deve essere inpiduata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in
prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore. I parametri da
misurare sono i livelli acustici per i quali è stata evidenziata la potenziale criticità. Si
segnalano, per l’elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo
8 della Legge n. 447 del 1995, le Linee Guida approvate con Deliberazione del Direttore
Generale ARPAV (DDG n.3 del 29.01.2008) e consultabili nel sito internet dell’Agenzia,
all’indirizzo https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rumore/documentazione-di-
impatto-acustico.
15. In caso di superamento, da comunicarsi tempestivamente a questo Ente, al Comune ed
all’ARPAV, dovranno essere realizzate opportune mitigazioni acustiche concordandole con
Comune ed ARPAV. Tali interventi dovranno essere comunicati a questa Amministrazione
per gli aspetti di competenza.
16. Le campagne di misura dovranno essere effettuate durante lo svolgimento delle attività
rumorose, con comunicazione preventiva di almeno 15 giorni, al Comune ed ad ARPAV,
che potranno presenziare allo stesso. Per i limiti dovrà essere fatto riferimento al piano di
zonizzazione acustica dei comuni relativi ai recettori di riferimento.
17. La prima campagna di misure a seguire il presente provvedimento dovrà essere effettuata
come da prescrizioni VIA.
Gestione rifiuti
18. Al report sulla produzione dei rifiuti di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo che riporta
un elenco limitato ai rifiuti caratteristici dello specifico comparto produttivo, dovrà essere
allegata copia del MUD.
19. I rifiuti prodotti dovranno essere raggruppati in aree dotate di apposita cartellonistica,
indicante il relativo codice C.E.R. e l’eventuale caratteristica di pericolosità.
20. La gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla parte IV
Titolo I D.Lgs. 152/06; in particolare la loro gestione dovrà avvenire nella modalità di
deposito temporaneo così come definito dall’art. 183 c. 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006.
Altro
21. Entro 90 giorni la ditta dovrà presentare una relazione in merito alla presenza di PFAS nelle
materie prime e additivi utilizzati, procedendo ad un’analisi di caratterizzazione entro la
medesima tempistica dello scarico e dell’acqua prelevata da pozzo. Tale documentazione
dovrà essere trasmessa anche ad Arpav e, sulla base degli esiti riscontrati, ci si riserva
ulteriori determinazioni in merito alla modalità e periodicità dei controlli.
22. La ditta dovrà costantemente vigilare sul buono stato di conservazione delle pavimentazioni
impermeabilizzate ed effettuare, in presenza di eventuali fessurazioni, le relative
manutenzioni.
23. Richiamando il cronoprogramma presentato nella domanda di AIA e richiamato in allegato
1, la ditta dovrà comunicare preventivamente la data di inizio dell’installazione delle nuove
linee galvaniche e del depuratore, nonché la successiva comunicazione di fine lavori e avvio
impianti.
24. Nel termine di 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà
presentare, sottoscritta da un professionista abilitato, una proposta per un piano di
monitoraggio delle acque sotterranee proprio dello stabilimento con minimo 3 punti di
controllo, posti uno a monte e due a valle non escludendo la possibilità di utilizzo di pozzi
esistenti, prestando attenzione a non interferire con la procedura di bonifica in corso.
25. Sulla proposta per il pianto di monitoraggio delle acque sotterranee presenta dalla ditta
questa Amministrazione si riserva una valutazione nel termine di 60 giorni dalla
presentazione, trascorsi i quali la proposta si intende accolta;
26. Il sistema di monitoraggio della falda dovrà essere reso operativo prima dell’avvio
dell’impianto; entro i successivi 90 giorni la ditta dovrà procedere ad un’analisi a set esteso.
I referti analitici dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione e ad Arpav nel
termine di 30 giorni dal prelievo con una proposta di set analitico per i successivi controlli.
27. Successivamente è richiesta un'analisi con frequenza quinquennale per i parametri oggetto di
proposta, eventualmente integrati sulla base di determinazioni di questa Amministrazione.
28. Le date di prelievo dovranno essere comunicate a questa Amministrazione e ad ARPAV con
anticipo di almeno 15 giorni.
29. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere delle anomalie dovrà esserne data tempestiva
comunicazione a questa Amministrazione, al Comune ed ARPAV.
30. La ditta, ad esclusione dei periodi di chiusura per ferie, dovrà comunicare eventuali fermi
prolungati – oltre 15 gg - di attività e qualora tali periodi superino trenta giorni dovrà essere
contestualmente presentato un piano con le attività di controllo e monitoraggio da condursi
durante gli stessi e perse rispetto alla normale attività nonché le azioni da mettere in atto
anche dal punto di vista strutturale per garantire la sicurezza dell’impianto.
31. Dovrà altresì essere comunicata il fine esercizio dell’attività. Con tale comunicazione dovrà
essere presentato un Piano di ripristino ambientale che descriva gli interventi che verranno
attuati al fine della restituzione del sito agli usi originari e i relativi accertamenti analitici per
verificare l’assenza di eventuale contaminazione del sito.
32. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano monitoraggio e controllo dovranno seguire le
seguenti indicazioni:
Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo
ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, Rapporti di prova etc.)
devono essere conservati almeno per 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato
stesso.
Eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuate da laboratori
esterni o direttamente dall’impianto di destino devono essere conservati presso lo
stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, almeno per 5 anni.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, il gestore dovra'
trasmettere, alla Provincia di Vicenza, all’ ARPAV, al Comune di Altavilla Vicentina entro il 30
aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente
costituito da:
a) un report informatico sul modello fornito dall’Autorità competente
(https://www.arpa.veneto.it/servizi/ippc/servizi-alle-aziende/report-annuale) dove
inserire i dati previsti dalle tabelle del “PIANO DI MONITORAGGIO E
CONTROLLO” ossia quelli a cui è stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'
dell’Allegato 3; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
b) una relazione esplicativa dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in
questione e i risultati nel monitoraggio. La relazione, che può essere corredata da grafici
esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei
dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissioni è da giustificare, ove
possibile, specificando la causa dell’incidente (es. manutenzione straordinaria, guasto,
malfunzionamento, avaria o interruzione degli impianti di abbattimento, condizioni
meteo-climatiche avverse etc.) e gli interventi risolutivi adottati. Variazioni significative
tra i persi anni di monitoraggio vanno giustificate. La suddetta relazione dovrà essere
trasmessa su supporto informatico.
Limiti alle emissioni
Aria
La seguente tabella riporta, in relazione al processo produttivo, i limiti per le emissioni in atmosfera
ritenute significative.
Fase Punto di Tecnologie di Quota (m) Portata Limiti
emissione contenimento
[Nmc/h](***) inquinanti Valore
concentrazio
ne mg/Nmc
Lavametalli 5 - 14,5 / Percloroetilene 100 g/h
Pulitura 24 - 14,5 3000 Cromo VI 0,1
Polveri 20
Ossidazione 35 - 8,5 4000 Acido Solforico 2
Anodica
Nichel 0,1
IMPLA roto 55+56 scrubber 15,5 45000 Nichel 0,1
Stagno 2
Rame 1
Zinco 0,5
Acido Solforico 2
Cianuri 3
IMPLA statico 57 scrubber 16 6500 Cromo VI 0,1
IMPLA statico 58+59 scrubber 15,5 45000 Nichel 0,1
Acido Solforico 2
Denichelatura 65 scrubber 15,5 8500 Cromo VI 0,1
Nichel 0,1
Sabbiatura 68 - - 1200 Polveri 20
Multitrattamento 75 scrubber 15,5 75000 Nichel 0,1
Stagno 2
Cromo tot. 0,1
Acido Solforico 2
Acido Nitrico 5
Polveri alcaline 5
(NaOH)
Multitrattamento 76 scrubber 15,5 60000 Nichel 0,1
Stagno 2
Rame 1
Cianuri 3
Acido Nitrico 5
Acido Solforico 2
Acido Fluoridrico 2
Multitrattamento 77 scrubber 15,5 10000 Cromo VI 0,1
Cromo tot. 0,1
Decapaggi esterni 80 scrubber 15,5 12000 Cromo VI 0,1
Acido Nitrico 5
Acido Fluoridrico 2
Acido Cloridrico 5
Cromo spessore 81 scrubber 15,5 17000 Cromo VI 0,1
Zinco roto 82-83 scrubber 14,5 60000 Nichel 0,1
Zinco 0,5
NaOH 1 5
Zinco roto 84 -85 scrubber 14,5 60000 Acido Nitrico 5
Acido Fluoridrico 2
Acido Acetico 150
Acido Cloridrico 5
Cromo 0,1
Cobalto 1
Nichel 0,1
Zinco 0,5
Ammoniaca 30
Acido Solforico 2
Alcool Metilico 1 150
Zinco roto 86 scrubber 14,5 15000 Polveri alcaline 5
Zinco 0,5
Zinco statico 87 -90 Scrubber 14,5 65000 Acido Nitrico 5
Acido Fluoridrico 2
Acido Solforico 2
Acido Acetico 150
Ammoniaca 30
Trietilammina 20
Cromo 0,1
Cobalto 1
Nichel 0,1
Zinco 0,5
Zinco statico 88-89 scrubber 14,5 45000 Zinco 0,5
Zinco statico 91-92 scrubber 14,5 55000 Polveri alcaline 5
Acido Solforico 2
Acido Fluoridrico 2
Acido Cloridrico 5
Nichel 0,1
Zinco 0,5
Alcool Metilico 1 150
Caldaia 1 CT1 14 Ossidi di azoto 350
Caldaia 2 CT2 14 Ossidi di azoto 350
Caldaia 3 (nuova) CT3 14 Ossidi di azoto 200
(***) ammesso con un range di variabilità di ±20%. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà
essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell’art.271 comma 13.
1
l’azienda dovrà eseguire una caratterizzazione per questi parametri nella prima analisi. Sulla base degli esiti verrà valutato se escluderli dal
monitoraggio.
Scarichi
Recapito Limiti
Punto di
fase Tecnologie di contenimento (fognatura, corpo
campionamento idrico) Parametro Valore SF
Industriali e (Tab 3 colonna scarico in acque
Corpo idrico
SF1.1 meteoriche prima Chimico-fisico biologico superficiali all. 5 alla parte II del
superficiale D.Lgs 152/06
pioggia
(Tab 3 colonna scarico in acque
Meteoriche Corpo idrico
SF1.2 - superficiali all. 5 alla parte II del
seconda pioggia superficiale D.Lgs 152/06
Rumore
La seguente tabella riporta i limiti alle emissioni sonore.
Limiti
Tipologia Punto di emissione
Paramento Valore
Punti inpiduati nel
documento di
Emissioni sonore Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Altavilla Vicentina
previsione di impatto
acustico
SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(importante considerare le indicazioni so o riportate)
Di a:
A vità produ va svolta:
Camino n.__________________Rela vo all'impianto di _________________________________________
Portata delle emissioni __________________ Temperatura fumi_______________________________
Portata delle emissioni secca______________ Portata delle emissioni normalizzata________________
Tenore di ossigeno* _______________________ Umidità **____________________
*(da riportare solo per processi di combus one) **(da esprimere in percentuale Volume/Volume)
Parametro___________________ Data__________________
1) dalle ore____________________________ alle ore__________
2) dalle ore____________________________ alle ore__________
3) dalle ore___________________________ alle ore__________
Tipo e quan tà di materie prime u lizzate nell'impianto durate il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni
Metodiche u lizzate per il campionamento e/o analisi________________________________________________
Risultati analitici
Risultato prelievo 1 Valore di concentrazione
Risultato prelievo 2 Valore di concentrazione
Risultato prelievo 3 Valore di concentrazione
Risultato Valore di concentrazione medio
Tu i da grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni anali che dovranno essere
de agliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del
professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rappor di prova rela vi:
1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile
(contestualizzato) od, eventualmente, mo vare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, dl eventuali impian di abba mento ed eventuali modifiche
fa e;
3. la mo vazione sulla scelta degli inquinan analizza e giudizio sulla loro rappresenta vità rispe o alla globalità
dell'emissione ed al ciclo produ vo esaminato;
4. da grezzi rela vi alle misure e ai campionamen effe ua ;
5. mo vazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto
determinato al momento dell’analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente da grezzi, curve delle misure effe uate con
analizzatori in con nuo.
(*)
Nelle more dei decre a u vi richiama al punto 17 dell’art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle
emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimen in merito effe ua con ARPAV si dispone quanto segue:
• il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del
calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media o enuta da ques 3 campioni;
• il numero di prelievi o campioni è rela vo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il
valore limite;
• il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un’ora, tenuto conto che la concentrazione media è
riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di
campionamento persi devono essere motivati;
• eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche rela ve ad un singolo campionamento) devono essere comunicate
entro 24 ore dall’accertamento.