Determina n.36 del 14/01/2021

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                    PROVINCIA DI VICENZA
                   Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA  C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINA N° 36 DEL 14/01/2021

                         AREA TECNICA
                    SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS



OGGETTO: D.LGS. 152/2006 E SMI, ART. 29-QUATER E ART. 208.MODIFICA
SOSTANZIALE DELL’AIA N.19/2016 PER MODIFICA IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI
(R.A.E.E.)    -     APPROVAZIONE      PROGETTO
DITTA:   S.E.A.  S.P.A.  SERVIZI  ECOLOGICI   AMBIENTALI
SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE: VIA NARDI, 50 IN COMUNE DI ROMANO
D’EZZELINO



                          IL DIRIGENTE



Premesso che:
  la società S.E.A. S.P.A. Servizi Ecologici Ambientali
  - è titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 19/2016 per l’attività di messa in riserva
  (R13), selezione, separazione e macinazione (R12) e recupero di carta e plastica (R3), metalli
  (R4) e vetro (R5) da rifiuti R.A.E.E., effettuata presso l’installazione produttivo in via Nardi n.
  50, in comune di Romano d’Ezzelino;
  - ha presentato, con nota agli atti in data 08/10/2020 registrata al prot. n. 42231, l’istanza di
  modifica sostanziale dell’AIA citata, ai sensi dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, con i relativi
  allegati;
  - contestualmente, in relazione all’attività di recupero rifiuti, ha presentato, con nota agli atti in
  data 08/10/2020 registrata al prot. n.42232, la domanda di approvazione progetto definitivo di
  modifica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con relativa documentazione tecnica
  allegata.
Considerato che il progetto relativo alla modifiche di cui alle precedenti richieste è stato oggetto di
verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), il cui procedimento si è
concluso con l’esclusione dalla procedura di V.I.A. come da Determinazione dirigenziale n. 1069
dell’11/09/2020 di cui costituisce parte integrante il parere favorevole n. 17/2020 espresso dal
Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.) per la V.I.A. con esplicite prescrizioni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Dato atto che nel progetto presentato in dato 8/10/2020 sono state recepite ed attuate le prescrizioni
di cui ai punti 2) e 3) del parere n. 17/2020 espresso dal Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.) per
la V.I.A.
Dato atto che questo Servizio ha comunicato, con nota agli atti di cui al prot. provinciale n. 45533
del 29/10/2020, l’avvio del procedimento, con richiesta di integrazioni, per l’approvazione progetto
in questione, prendendo atto del parere espresso dal C.T.P. per la V.I.A. n. 17/2020, e
contestualmente ha indetto una Conferenza di Servizi semplificata e in modalità asincrona ai sensi
dell’art. 14 bis della L. 241/1990, chiedendo agli Enti coinvolti di esprimere il proprio parere entro
30 giorni e procedendo, altresì, alla pubblicazione dell’avviso sul sito web della Provincia.
Viste le integrazioni fornite dalla ditta con note agli atti prot.n.49849 del 23/11/2020, prot.n. 50646
del 27/11/2020 e prot.n. 54737 del 22/12/2020.
Considerato che non risultano pervenute osservazioni o pareri ostativi da parte degli Enti coinvolti
nel procedimento e che pertanto, trascorsi i termini di cui sopra, la mancata comunicazione equivale
all’espressione di parere favorevole alla modifica richiesta dalla Ditta, ai sensi dell’art. 14 bis della
L. 241/1990.
Ritenuto quindi di procedere con l’approvazione del progetto definitivo richiesto per la modifica
dell’installazione della Ditta S.E.A. S.P.A. Servizi Ecologici Ambientali, nel sito di Via Nardi n.50
in Comune di Romano d’Ezzelino.
Dato atto che il provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora
richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e
dell’art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.
Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino
all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la
Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i.,
nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli
articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”.
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”.
Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimento amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 150 ID PROC 711.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

                         DETERMINA

1.  Di approvare il progetto presentato dalla Ditta S.E.A. S.P.A. Servizi Ecologici Ambientali,
  con sede legale e sito produttivo in comune di Romano d’Ezzelino in via Nardi n. 50, così come
  descritto nel parere favorevole n.17/2020 espresso dal C.T.P. per la V.I.A. con esplicite
  prescrizioni, ed approvato dalla Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità
  asincrona, convocata con nota di avvio procedimento di cui al prot. n. 45533 del 29/10/2020.
2.  Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
  autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti
  dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000,


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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   limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività oggetto del
   presente provvedimento.
3.    Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, i lavori,
   nella configurazione così come approvata, dovranno iniziare entro 12 mesi e se ne dovrà dare
   espressa comunicazione alla Provincia. L’impianto, inoltre, dovrà essere messo in esercizio
   entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento. Il mancato rispetto delle suddette
   condizioni comporta la decadenza dello stesso.
4.    Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova
   configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione a
   questo Servizio della seguente documentazione:
   ◦ dichiarazione scritta del Direttore Lavori attestante la realizzazione delle opere di
     allestimento del sito in conformità al progetto approvato correlata da apposita
     documentazione tecnica e planimetrica,
   ◦ comunicazione della data di inizio attività,
   ◦ nominativo del Tecnico Responsabile dell’impianto,
5.    Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
   DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente
   della Provincia, per via telematica tramite PEC e con firma digitale, il file di adeguamento delle
   polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del
   rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite PEC. Si
   ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell’Allegato A alla
   DGRV n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie aggiornate, a seguito di
   quanto previsto con la presente modifica, non consente l’avvio dell’attività nella nuova
   configurazione.
6.    Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e
   funzionale dell’impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R.
   3/2000, per il quale, anche per quanto prescritto dal parere del C.T.P. per la V.I.A. n. 17/2020
   ricompreso nella Determinazione dirigenziale n. 1069 dell’11/09/2020, la Ditta dovrà
   adempiere a tali prescrizioni:
     a) effettuare una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio
     differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai
     ricettori presenti in prossimità dell’impianto con modalità di effettuazione delle
     misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti di misura), sia
     con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), comunicate con
     congruo preavviso ad ARPAV;
     b) nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi
     necessari, mediante una specifica progettazione da presentare all’Amministrazione
     comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi;
     c) l’indagine dovrà essere condotta da un soggetto qualificato terzo, rispetto all’estensore
     dello Studio Previsionale di Impatto Acustico;
     d) presentazione di un nuovo PMC integrato, tra l’attività in essere e quella oggetto della
     presente approvazione.
7.    Il documento di collaudo dovrà altresì dare conto della gestione dei rifiuti oggetto di
   approvazione, così come riportati in Allegato 1 al presente provvedimento, nonchè della
   gestione degli End of Waste, a seguito della recente emanazione delle Linee Guida di SNPA al
   fine del loro eventuale riconoscimento nella successiva autorizzazione all’esercizio:
   ◦ verifica di conformità rispetto alle Linee Guida di SNPA, riguardanti la gestione degli End
     of Waste (tabella 4.1 per quanto riguarda i criteri e per quanto riguarda le condizioni tabella
     4.3);
   ◦ la quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio;
   ◦ specificare la deteriorabilità, o meno, del prodotto in stoccaggio definendo, nel caso di
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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     prodotto deteriorabile, un limite temporale massimo di stoccaggio (ad es. “n” mesi);
   ◦ adozione di un sistema di gestione che attesti il rispetto dei criteri di cessazione della
     qualifica di rifiuto, che la ditta deve tenere il manuale del sistema di gestione a disposizione
     degli Enti di controllo.
     I contenuti minimi del SG sono:
       a) procedura sull’accettazione del rifiuto e modalità di stoccaggio,
       b) procedura sulla modalità di trattamento e sulla verifica dei parametri di processo se
       previsti,
       c) procedura sulle modalità di verifica atte a garantire la conformità del materiale
       recuperato (ad es. analisi su lotti funzionali di “tot.” mc, o analisi con cadenza periodica
       di “n” mesi, o analisi previste dalla norma UNI EN ISO “xxxxxx”, definizione del lotto,
       metodi e frequenza di analisi, modalità di stoccaggio dell’EoW etc.),
       d) modello di dichiarazione della conformità del prodotto, i cui contenuti minimi
       dovranno essere riferiti a:
       • Ragione sociale del produttore
       • Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
       • Lotto di riferimento o periodo temporale di riferimento,
       • riferimento ai rapporti analitici di prova (effettuati per ogni lotto funzionale o
         temporale) per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti,
       • procedura sulle non conformità del prodotto (e relativa gestione);
   e dei seguenti dati definitivi:
   ◦ quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso), espressa in tonnellate,
     specificando la quantità eventuale di rifiuti pericolosi;
   ◦ quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso), espressa in tonnellate,
     specificando la quantità eventuale di rifiuti pericolosi;
   ◦ quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività), espressa in tonnellate,
     specificando la quantità eventuale di rifiuti pericolosi;
   ◦ quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento, espressa in tonnellate,
     specificando la quantità eventuale di rifiuti pericolosi;
   ◦ quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento, espressa in tonnellate,
     specificando la quantità eventuale di rifiuti pericolosi;
   ◦ quantità massima istantanea di EoW/MPS in stoccaggio, specificando la quantità per ogni
     tipologia di materiale recuperato.
                          AVVERTE CHE
Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente Decreto e nel parere
del C.T.P. per la V.I.A. n. 17/2020 comporta l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 29-
decies, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all’art. 29-
quattordecies del medesimo decreto.
Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna
durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di
Vicenza per le valutazioni di competenza.

                         INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
come modificato dalla legge 213/2012).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
       Protocollo p_vi/aooprovi GE/2021/0001612 del 15/01/2021 - Pag. 5 di 5


Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Copia del presente provvedimento viene inviata alla società SEA S.P.A., al Sindaco del Comune di
Romano d’Ezzelino, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.,
all’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, al Consorzio di Bonifica Brenta, al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco.


                                       Sottoscritta dal Dirigente
                                         Filippo Squarcina
                                         con firma digitale



Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.