beltrame_avvio_procedimento_end_waste__2021_firmato.pdf
Protocollo p_vi/aooprovi GE/2021/0032146 del 27/07/2021 - Pag. 1 di 4
PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA - SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Data e protocollo: vedasi mail di invio.
Spett.le
AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.
Viale della Scienza 81 - VICENZA
e p.c.
Spett.le ARPAV
Spett.le ISPRA
Spett.le Regione Veneto
Direzione per l’ Ambiente - VENEZIA
Spett.le Comune di VICENZA
Spett.le Comune di ALTAVILLA VIC.NA
Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di VICENZA
Spett.le ULSS n.8 “Berica”
Dipartimento di Prevenzione di VICENZA
Oggetto D.Lgs. 152/2006 e smi. - Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.
: Ditta : AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA
Installazione sita in comune di Vicenza, Viale della Scienza 81,
ATTIVITÀ IPPC: PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI
CODICE IPPC 2.2 – IMPIANTI DI PRODUZIONE DI GHISA O ACCIAIO CON UNA
CAPACITÀ DI PRODUZIONE SUPERIORE A 2,5 TONNELLATE ALL’ORA.
CODICE IPPC 2.3 – IMPIANTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI METALLI
FERROSI MEDIANTE LAMINAZIONE A CALDO CON UNA CAPACITÀ DI
PRODUZIONE SUPERIORE A 20 TONNELLATE DI ACCIAIO GREZZO ALL’ORA.
Riscontro per comunicazione modifiche con comunicazione di avvio
procedimento ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 29-quater del D. Lgs.152/2006
per “aggiornamento AIA”.
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CONSIDERATO che AFV Acciaierie Beltrame SpA è titolare per le attività condotte
nell’installazione di Via della Scienza n. 81 in comune di Vicenza di
Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA n.17/2017 (Prot. n. 85896 del
20/12/2017).
CONSIDERATO che l’AIA autorizza, oltre alle attività principali di cui ai punti 2.2. e 2.3.a)
dell’Allegato VIII alla Parte Seconda anche delle attività accessorie tra cui:
- attività di gestione rifiuti (scorie): R13-R12-R5.;
con inpiduazione di “Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” con specifiche
destinazioni (R5).
Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto che possono essere prodotte
attualmente sono costituite dall’aggregato industriale “Beltreco”:
- aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in
opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, limitatamente ai seguenti
scopi specifici:
1. formazione di rilevati e sottofondi stradali;
2. copertura per discariche;
3. recuperi ambientali, subordinatamente a:
a. approvazione da parte dall’autorità competente di apposito progetto;
b. compatibilità con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e
geomorfologiche
dell’area di destino;
c. conformità del contenuto di contaminanti alla legislazione vigente in materia di
bonifica in funzione della specifica destinazione d’uso;
- aggregati per calcestruzzo.
CONSIDERATO che l’azienda con documentazione agli atti con prot.n. 21362-21364 del
18/05/2021 ha presentato ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. istanza di di modifica a fronte delle seguenti progettate modifiche
“1. rifacimento delle strutture ed impianti facenti parte della “piattaforma” di
recupero scorie, al fine di ottenere “Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto”
costituite da aggregati riciclati per materiali legati, ovvero da impiegare
esclusivamente per la produzione di conglomerati cementizi (compresi malte e
massetti) e per la produzione di conglomerati bituminosi in sostituzione di materie
prime naturali (sabbia, porfido, basalto, etc.); le materie che cessano la qualifica di
rifiuto non saranno più costituite da aggregati per materiali non legati (per
formazione di rilevati e sottofondi stradali, copertura per discariche, recuperi
ambientali), che pertanto si intendono da stralciare dall’autorizzazione;
2. affidamento della gestione della “piattaforma” ad un nuovo soggetto giuridico in
possesso di comprovata esperienza nel settore del recupero di scorie di acciaieria e
nella commercializzazione di aggregati da essa ottenibili.”; la costituzione del
nuovo soggetto giuridico viene data come non perfezionata;
RILEVATO che nella documentazione tecnica allegata alla predetta istanza le modifiche
oggetto di richiesta sono qualificate come non sostanziali.
RICHIAMATE le definizioni di modifica di cui all’art. 5 del D.Lgs 152/2006 ( 1) modifica: la
variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel
caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del
loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti
sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione
delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente,
producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In
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particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di
soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un
incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa (lettera così modificata dall'art. 18,
comma 1, della legge n. 167 del 2017).
Con riferimento alla modifica di cui al punto 1
RILEVATO che a prescindere dalla qualifica della modifica sulla base delle richiamate
definizioni e per la quale potrebbe anche essere conpisa quella di modifica non
sostanziale, risulta necessario un formale e preventivo aggiornamento
dell’autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto in materia di
autorizzazione rifiuti di cui l’AIA opera un effetto sostitutivo.
RITENUTO che per la necessità del richiamato aggiornamento, per la modifica presentata, non
può essere fatto valere l’istituto del silenzio assenso di cui all’art.29-nonies del
D.Lgs 152/06.
con riferimento alla modifica di cui al punto 2
CONSIDERATO che in ordine al prefigurato affidamento della gestione della “piattaforma”, alla
luce delle definizioni di cui al punto i-quater e punto o-bis) del già richiamato
articolo 5) (-i-quater) 'installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte
una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra
attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo
suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. è considerata
accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da perso
gestore; -o-bis) autorizzazione integrata ambientale: omissis....
Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o
parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui perse parti di una installazione siano gestite da gestori
differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio) lo si ritiene possibile anche se l’autorizzazione in
materia di rifiuti non attiene ad un’attività AIA; resta fermo che il tutto rimane
condizionato alla presentazione e successiva valutazione di documentazione
perfezionato nella inpiduazione del perso e nuovo soggetto gestore e relative
responsabilità.
CONSIDERATO che in data 31 maggio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge del 31 maggio
2021, n. 77, con cui il Governo, fra le altre cose, ha introdotto novità in materia
di rifiuti ed end of waste.
Con la presente si avverte che:
a) fermo restando la possibilità prefigurata ogni determinazione in ordine alla titolarità nella
gestione della “piattaforma” scorie è rimessa all’acquisizione della documentazione di cui in
premessa; AFV Acciaierie Beltrame SpA rimane, salvo perse determinazioni di questa
Amministrazione, il titolare, gestore responsabile anche dell’attività in questione;
b) per la modifica della “piattaforma”e relativa attività di gestione rifiuti con produzione di end
of waste si comunica innanzitutto che non puo’ essere fatto valere l’istituto del silenzio assenso
di cui all’art.29-nonies del D.Lgs 152/06.
Per la modifica di cui alla lettera b), con la presente
SI COMUNICA
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. l’avvio
del procedimento per “l’aggiornamento” della richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale .
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• Amministrazione competente: Provincia di Vicenza;
• Ufficio per presa visione degli atti del procedimento e per ulteriori informazioni:
SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS
• Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri. Referente istruttoria Lucia Zocca
In una lettura combinata di quanto disposto all’art.208 “Autorizzazione unica per gli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti “ e all’art.29-quater “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale richiamato anche all’29-octies. Rinnovo e riesame”
SI INFORMA CHE
- la data di avvio procedimento è la data della presente
- il procedimento sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater ;
nell'ambito di tale procedura si richiama in particolare la previsione di convocazione di apposita
conferenza di servizi nell'ambito della quale è prevista l'acquisizione delle prescrizione del
Sindaco di cui gli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché del parere
di ARPAV in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.).
- ad ARPAV ed ISPRA, essendo presente una tipologia di “End of Waste caso per caso”, si
chiede il parere di cui all’art. 34 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021, n. 77 ( modifica dell’articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sulla Cessazione della qualifica di rifiuto ).
SI INFORMA ALTRESI' CHE
per quanto disposto all'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 questa Amministrazione nel termine di
15 giorni dalla data di avvio del procedimento pubblicherà nel proprio sito
(www.provincia.vicenza.it):
- l’indicazione della localizzazione dell’impianto,
- il nominativo del gestore,
- l’indicazione del luogo inpiduato ove è possibile prendere visione degli atti Servizio Rifiuti VIA
VAS Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – VICENZA (indirizzo di posta elettronica
certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net).
- comunicazione che i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione,
in forma scritta, le eventuali osservazioni alla Provincia di Vicenza, Servizio Rifiuti VIA VAS
Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – VICENZA (indirizzo di posta elettronica certificata:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net).
Distinti saluti.
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Andrea Baldisseri
con firma digitale
Firmato digitalmente da: Andrea Baldisseri
Data: 26/07/2021 10:47:34