E - La mobilità. Nuova valenza dell'istituto
GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.
it e 1della Rivista Comuni
d’Italia.
Docente di Contabilità
pubblica presso la Challenge
School dell’Università Ca’
Foscari di Venezia.
LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
EE. LL.. PROBLEMATICHE
APPLICATIVE E SOLUZIONI
INTERPRETATIVE. PROVINCIA DI
VICENZA, 21 FEBBRAIO 2020. E
1
GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.i
t e della Rivista Comuni
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d’Italia.
Docente di Contabilità pubblica
presso la Challenge School
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
LA MOBILITA’. NUOVA
VALENZA
DELL’ISTITUTO.
2
1
SALVE A TUTTI
3
L’OTTIMALE DISTRIBUZIONE
DELLE RISORSE UMANE NELLA
PA ED IL SODDISFACIMENTO
DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE
4
4
2
ART. 6 DEL D.LGS 165/2001.
D.LGS 165/2001. ART. 6. Organizzazione e disciplina
degli uffici e fabbisogni di personale (prima del dlgs
75/2017 si parlava di dotazione organica). Comma 2,
terzo periodo:
«Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale, anche con
riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. ».
QUINDI COORDINATA ATTUAZIONE DEI:
1. PROCESSI DI MOBILITA’
2. PROCESSI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
5
5
IL RAPPORTO TRA
RECLUTAMENTO E MOBILITA’
6
6
3
MOBILITA’ QUALE VINCOLO
ASSUNZIONALE PRODROMICO
AL RECLUTAMENTO
7
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ART. 6 DEL D.LGS 165/2001.
D.LGS 165/2001. ART. 6. Organizzazione e disciplina
degli uffici e fabbisogni di personale (prima del dlgs
75/2017 si parlava di dotazione organica). Comma 2,
terzo periodo:
«Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale, anche con
riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. ».
QUINDI COORDINATA ATTUAZIONE DEI:
1. PROCESSI DI MOBILITA’
2. PROCESSI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
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4
LA MOBILITA’ NEL COMPARTO
REGIONI ED ENTI LOCALI.
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9
I DIVERSI TIPI DI MOBILITA’’
A. MOBILITA’ (IMPOSTA) PER RICOLLOCAZIONE (artt. 34 e 34
bis del d.lgs 165/2001 e 2 comma 13 del DL 95/2012)
B. MOBILITA’ OBBLIGATORIA (NECESSARIO PRESUPPOSTO DEL
CONCORSO) art. 30 comma 2 bis
C. MOBILITA’ VOLONTARIA O CONCORDATA O RECIPROCA
art. 30 comma 1
D. MOBILITA’ INTERNA ora art. 30 comma 2 dlgs 165/2001 ex
art. 1, comma 29 LEGGE 148/2011 (abrogato dal d.l. 24 giugno
2014, n. 90) (PRODROMICA ALLA MOBILITA’ IMPOSTA).
E. MOBILITA’ COLLETTIVA (ART. 6 comma 1 terzo periodo e
riscritto ART. 33 del D.LGS 165/2011).
F. MOBILITÀ (IMPOSTA) PER RICOLLOCAZIONE del personale
delle Province (Art. 1 commi da 422 a 428 della Legge 190/2014)
10
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5
NORME CHE FAVORISCONO IL
RICORSO ALLA MOBILITA’
art. 39, comma 3 ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 “Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di
personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono
essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori
carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311
(finanziaria per il 2005) attualmente vigente, “i comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti
servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di
comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno
di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di
provenienza
(circa i caratteri e l’applicabilità di detta disposizione cfr. Sezione Veneto,
deliberazione n. 17/Par/2008/Cons.) 11
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NORME CHE FAVORISCONO IL
RICORSO ALLA MOBILITA’
Articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre
2004 n. 311 “
In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità,
anche intercompartimentale, tra amministrazioni
sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle
disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti
locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità
interno per l’anno precedente”.
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LA MOBILITA’ DEL COMPARTO
REGIONI ED ENTI LOCALI.
NEI RAPPORTI ANNUALI
DELL’ARAN (2012 E 2013).
13
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I DIVERSI TIPI DI MOBILITA’
COME RISULTANO DAL RAPPORTO
A. mobilità temporanea, cioè i casi in cui il
dipendente è assegnato provvisoriamente presso
altra amministrazione, continuando il suo rapporto di
lavoro con l’isitituzione di provenienza. È una mobilità
di breve periodo e gli istituti utilizzati sono il
comando, il distacco, il fuori ruolo e le convenzioni;
B. mobilità permanente, in cui il trasferimento del
lavoratore comporta il passaggio nei ruoli della nuova
amministrazione e la cessione del contratto di lavoro.
In tale ambito le norme e le procedure distinguono:
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I DIVERSI TIPI DI MOBILITA’
COME RISULTANO DAL RAPPORTO
A. mobilità temporanea, cioè i casi in cui il
dipendente è assegnato provvisoriamente presso
altra amministrazione, continuando il suo rapporto di
lavoro con l’isitituzione di provenienza. È una mobilità
di breve periodo e gli istituti utilizzati sono il
comando, il distacco, il fuori ruolo e le convenzioni;
B. mobilità permanente, in cui il trasferimento del
lavoratore comporta il passaggio nei ruoli della nuova
amministrazione e la cessione del contratto di lavoro.
In tale ambito le norme e le procedure distinguono:
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I DIVERSI TIPI DI MOBILITA’
COME RISULTANO DAL RAPPORTO
la cd. mobilità volontaria cioè il passaggio
diretto di personale tra amministrazioni
perse, richiesto dal dipendente e disciplinato
dall’art. 30 D.Lgs. 165/2001,
la mobilità imposta dall’amministrazione a
seguito di rilevazione di soprannumero o eccedenza di
personale, ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 165/2001;
la mobilità intracomparto quando avviene tra due
amministrazioni dello stesso comparto;
la mobilità extracomparto quando le
amministrazioni appartengono a due comparti 16
differenti.
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A. LA MOBILITA’ VOLONTARIA
COME ISTITUTO DI SISTEMA.
(A PRESCINDERE DALLE
DEROGHE EX ART. 1 COMMA
424 LEGGE 190/2014)
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LA MOBILITA’ VOLONTARIA
PRIMA DEL DL 90/2014
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LA MOBILITA’ VOLONTARIA ART.
30 DLGS 165/2001
Art. 49, comma 1, del decreto n. 150 del 2009
modifica ed integrazione dell'art. 30 del D.1.,gs.
n. 165 del 2001.
Le pubbl. amm.ni possono ricoprire posti
vacanti in organico, mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni che facciano domanda di tra-
sferimento.
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MOBILITA’ VOLONTARIA
D.LGS 165/2001. ART. 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni perse.
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le
amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le
disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici
cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da
ricoprire. 20
20
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ELEMENTI DELLA MOBILITA
VOLONTARIA’ ANTE DL 90/2014
Trattandosi di cessione di contratto, a termini del 1406
del c.c., è necessario per il suo perfezionamento:
il consenso del cedente,
il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza
il "previo parere favorevole dei dirigenti responsabili
dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso
del dipendente in relazione al posto ricoperto o da
ricoprire‘.
Tale potere finalizza l'istituto alle esigenze effettive
dell'amministrazione. 21
21
QUESITO E RINVIO
E’ NECESSARIA ANCHE
L’AUTORIZZAZIONE DEL
DIRIGENTE DELL’ENTE
CEDENTE?
22 22
22
11
LE POSIZIONI IN DOTTRINA
CONTRARIA (GIANNOTTI PERSONALE.IT) E MOTIVI:
1. l’attivazione della procedura del nulla osta richiede tempi non
spesso compatibili con i termini dell’avviso pubblico. Il
dipendente, in assenza della certezza al trasferimento deve
richiedere al Dirigente il rilascio preventivo de nulla osta ed il
dirigente deve richiederlo preventivamente alla Giunta.
2. In caso di successivo mancato trasferimento il dipendente,
anche occupante posizioni di prestigio all’interno
dell’amministrazione, potrebbe trovarsi in difficoltà sia nei
confronti del dirigente che ne ha fornito il nulla osta sia della
stessa amministrazione che lo considererà non più affidabile
per il futuro in quanto dipendente destinato all’uscita.
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23
LE POSIZIONI IN DOTTRINA
FAVOREVOLE (NOBILE - PERSONALE.IT) E MOTIVI:
1. la lettera dell’art. 30, comma 1 del d.lgs. 30.3.2001,
n. 165 in base al quale “il trasferimento [del
dipendente] è disposto previo parere favorevole dei
dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
personale è o sarà assegnato”. ….l’ente cedente e
l’amministrazione cessionaria, fra le quali deve
espresso un chiaro e definito incontro di volontà
significativamente manifestato.
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24
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LE POSIZIONI IN DOTTRINA
FAVOREVOLE (NOBILE - PERSONALE.IT) E MOTIVI:
2. la mobilità del dipendente pubblico si perfezione solo per
effetto dell’assenso dell’ente cedente al trasferimento del
lavoratore ceduto all’amministrazione cessionaria. Il tutto con
l’avvertenza che la prima non è in alcun modo vincolata dalla
mera partecipazione ad esito vittorioso del proprio dipendente
……la volontà negoziale (dell’ente) è indisponibile per la
volontà del proprio dipendente, essendo piuttosto frutto
dell’esercizio di una potestà organizzatoria rispetto alla quale
quest’ultimo è titolare di mere aspettative di fatto e giammai di
diritti soggettivi o di altre posizioni soggettive…
25
25
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
LA SECONDA TESI APPARE PREFERIBILE
NON SOLO IN BASE ALLE MOTIVAZIONI
ILLUSTRATE MA ANCHE PERCHE’
L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ HA ASSUNTO
UN RUOLO ANCOR PIU’ PREGNANTE A
SEGUITO DELLE MODIFICHE NORMATIVE
INTRODOTTE DAL BRUNETTA E DELLA
RECENTE RISCRITTURA DELL’ARTICOLO 33
DEL D.LGS 165/2001. 26
26
13
I DIVERSI TIPI DI MOBILITA’’
Il passaggio tra amministrazioni è tra "dipendenti appartenenti alla
stessa qualifica» ART. 30 COMMA 1
Tale precisazione impedisce di realizzare un trasferimento con
passaggio da una posizione D3, o B3, ad un nuovo inquadramento
nella posizione giuridica inferiore realizzandosi in tal modo una
dequalificazione del personale;
allo stesso modo non si può ipotizzare un trasferimento ad una
posizione giuridica superiore, che comporterebbe di fatto una
promozione ad una qualifica superiore.
Ora però il trasferimento può essere disposto anche se la
vacanza sia presente in area persa da quella di
inquadramento assicurando la necessaria neutralità
finanziaria. (ultimo periodo comma 2 bis art.30, inserito
dall’articolo 1 comma 19 D.L. 13 agosto 2011, n. 138) 27
27
LE RAGIONI CHE RENDEVANO
OBBLIGATORIO IL CONSENSO
DEL DIRIGENTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
CEDENTE.
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28
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1. IL POTERE DIRIGENZIALE DI
MICRO ORGANIZZAZIONE
ALL'ART. 6, COMMA 2, DELLA LEGGE DELEGA 15/2009 TRA I
PRINCIPI CRITERI DIRETTIVI SI RINVIENE LA "piena
autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di
soggetto che esercita í poteri del datore di lavoro
pubblico, nella gestione delle risorse umane", con "il
riconoscimento in capo allo stesso della competenza"
anche nell'ambito riferito all'utilizzo "dell'istituto della mobilità
inpiduale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo
criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza
delle scelte operate", nonché all'inpiduazione "dei profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'ufficio al quale è preposto". 29
29
1. IL POTERE DIRIGENZIALE DI
MICRO ORGANIZZAZIONE segue
Art. 40, comma 1, secondo periodo, del
d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'
art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009.
"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari,
alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della
mobilità e delle progressioni economiche, la
contrattazione collettiva è consentita negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge".
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30
15
IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE
PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013
Prima di verificare se l'espressione richiesta del parere -
favorevole o contrario - da parte dei "dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato" valga
quale unica e definitiva manifestazione di assenso al
trasferimento, si può già notare che l'interpretazione proposta,
facendo leva sul rafforzamento della posizione del dirigente di
una sola delle amministrazioni procedenti conduce all'opposta
conclusione di degradare, fino a sopprimere, sulla base
dell'asserita prevalenza della volontà del dirigente responsabile
del servizio presso cui il dipendente sarà assegnato, le
prerogative datoriali delle altre posizioni dirigenziali coinvolte
nel procedimento.
31
31
IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE
PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013
Iniziando dalla mera interpretazione letterale, si nota
che l'ipotesi applicativa che si contesta esalta la
congiunzione disgiuntiva semplice "o", escludendone
aprioristicamente la valenza cumulativa. Il testo va
correttamente letto ricomprendendo le due locuzioni "é
assegnato", "sarà assegnato". Una lettura persa
avrebbe l'effetto di elidere dal testo la locuzione "è
assegnato", disattendendo, come adesso vedremo, il
senso fatto palese dal "significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del
legislatore". 32
32
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IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE
PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013
La norma, infatti, stabilisce che "il trasferimento è disposto previo
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
personale è o sarà assegnato ...", ai quali non spetta, dunque, il potere
di decidere il trasferimento, la cui titolarità va inpiduata alla stregua
dell'assetto organizzativo vigente per l'amministrazione interessata
(conformemente al precetto costituzionale dell'art. 97, comma 2:
"Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari"), bensì solo di
esprimere un parere, che assume rilievo, secondo l'intenzione del
legislatore, qualora sia negativo e sia opposto al dipendente assegnato
che intenda accedere alla mobilità esterna, ferma restando la valenza
ermeneutica del ricorso a "criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la
trasparenza delle scelte operate", come richiesto dal precitato art. 6,
comma 2, della legge n. 15 del 2009.
33
33
IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE
PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013
Ne consegue che per la definizione del trasferimento
restano inalterate le potestà delle amministrazioni
coinvolte per l'assorbente ragione che l'istituto della
mobilità volontaria si compendia, in ogni caso, nella
cessione del contratto di lavoro del dipendente,
contratto che non fa capo ai singoli "dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici" e meno ancora al
dirigente responsabile del servizio e dell'ufficio presso cui
il dipendente sarà assegnato. Il contratto fa, invece,
capo all'ente da cui il soggetto dipende e nei cui ruoli è
inquadrato. 34
34
17
LA MOBILITA VOLONTARIA
EX ARTICOLO 30, COMMA 1
DEL D.LGS 165/2001.
DELIBERAZIONE SEZIONE
VENETO N. 162/2013/PAR
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35
MOBILITA’ EX ART. 30. DELIB
SEZIONE VENETO 162/2013/PAR
Il ricorso alla mobilità ex articolo 30, infatti, è su base
volontaria ed è finalizzato ad una migliore distribuzione del
personale delle pubbliche amministrazioni in base ai principi
di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 più volte
richiamato ”…… strumento che non risponde solo
all'interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma
garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 165/2001, nonché economie di spesa di personale
complessivamente intesa, dal momento che consente una
stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico" (Parere
UPPA, Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0013731 P-
36
1. 2. 3. 4 del 19 marzo 2010 citato).
36
18
MOBILITA’ EX ART. 30. DELIB
SEZIONE VENETO 162/2013/PAR
…..Inoltre, la procedura prevista al
successivo comma 2 bis, si pone come
necessariamente prodromica
all’espletamento delle procedure di
reclutamento mediante concorsi e riguarda,
analogamente a quella del comma 1, il
personale delle amministrazioni cedenti
non collocato in disponibilità. ……
37
37
LA MOBILITA’ VOLONTARIA.
(ART. 30 DLGS 165/2001) DOPO
DL 90/2014 (ART 4).
38
38
19
ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
(COMMA 1 BIS DELL’ART. 30)
1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: “1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le
competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando
in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con 39
indicazione dei requisiti da possedere.
39
ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 segue
(COMMA 1 BIS DELL’ART. 30)
In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali
di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici
nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.
Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale
finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
40
40
20
ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
( COMMA 1 BIS DELL’ART. 30)
1-bis. L'amministrazione di destinazione
provvede alla riqualificazione dei dipendenti la
cui domanda di trasferimento è accolta,
eventualmente avvalendosi, ove sia necessario
predisporre percorsi specifici o settoriali di
formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente
comma si provvede utilizzando le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. 41
41
ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
(COMMA 2 DELL’ART. 30)
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo
2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa
amministrazione o, previo accordo tra le
amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio
dello stesso comune ovvero a distanza non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui
sono adibiti. Ai fini del presente comma non si
applica il terzo periodo del primo comma
dell'articolo 2103 del codice civile……… 42
42
21
ART. 2103 CODICE CIVILE
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta [Cost. 36], e l'assegnazione
stessa piene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può
essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se
non per comprovate ragioni tecniche, organizzative 43 e
produttive . Ogni patto contrario è nullo
43
ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
SEGUE (COMMA 2 DELL’ART. 30)
……..Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, previa consultazione con le
confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa,
ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere fissati criteri per realizzare i
processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni
senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte
delle amministrazioni che presentano carenze 44 di
organico.
44
22
ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
SEGUE (COMMA 2 DELL’ART. 30
………………………Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di età inferiore a tre
anni, che hanno diritto al congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso
degli stessi alla prestazione della propria
attività lavorativa in un'altra sede.
45
45
ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
segue (COMMI 2.1 e 2.2 ART. 30)
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i
quali sia necessario un trasferimento di
risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le
clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2.
46
46
23
ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
segue (COMMA 2.3 ART. 30)
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con
una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti
processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per
cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante
versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei
trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di
gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le
richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino
rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della
riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono
assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva
permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 47 2.
47
ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
segue (COMMA 2.4 ART. 30)
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere
dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo. 48
48
24
LA MOBILITA’ VOLONTARIA.
(ART. 30 DLGS 165/2001).
IL PRIMA E IL DOPO DL 90/2014
(ART 4).
49
49
ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMA 1 ART. 30 COMMA 1 ATTUALE
PREVIGENTE
1. Le amministrazioni possono “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
mediante cessione del contratto appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
di lavoro di dipendenti altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,
appartenenti alla stessa qualifica previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le
in servizio presso altre amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze
amministrazioni, che facciano professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
domanda di trasferimento. Le periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che
amministrazioni devono in ogni intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre
caso rendere pubbliche le amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via
disponibilità dei posti in organico sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione
da ricoprire attraverso passaggio dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il
diretto di personale da altre trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti
amministrazioni, fissando pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso
preventivamente i criteri di dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
scelta. Il trasferimento è disposto trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di
previo parere favorevole dei destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
dirigenti responsabili dei servizi e l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti
degli uffici cui il personale è o vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare
sarà assegnato sulla base della le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
professionalità in possesso del della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la
dipendente in relazione al posto domanda e l'offerta di mobilità
ricoperto o da ricoprire. 50 50
50
25
ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMA 1 PREVIGENTE ART. 30 COMMA 1 ATTUALE
1-bis. Fermo restando quanto 1-bis. L'amministrazione di
previsto al comma 2, con decreto del destinazione provvede alla
Ministro per la pubblica riqualificazione dei dipendenti la cui
amministrazione e l'innovazione, di domanda di trasferimento è accolta,
concerto con il Ministro dell'economia eventualmente avvalendosi, ove sia
e delle finanze e previa intesa con la necessario predisporre percorsi
conferenza unificata, sentite le specifici o settoriali di formazione,
confederazioni sindacali della Scuola nazionale
rappresentative, sono disposte le dell'amministrazione. All'attuazione del
misure per agevolare i processi di presente comma si provvede
mobilità, anche volontaria, per utilizzando le risorse umane,
garantire l'esercizio delle funzioni strumentali e finanziarie disponibili a
istituzionali da parte delle legislazione vigente e, comunque,
amministrazioni che presentano senza nuovi o maggiori oneri per la
carenze di organico. finanza pubblica.
51 51
51
ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMA 2 ART. 30 COMMA 2 ATTUALE
PREVIGENTE
2. I contratti 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i
collettivi nazionali dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa
possono definire le amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni
procedure e i criteri interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel
generali per territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a
l'attuazione di quanto cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente
previsto dal comma comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103
1. In ogni caso sono del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
nulli gli accordi, gli pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
atti o le clausole dei sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di
contratti collettivi volti conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
ad eludere 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al
l'applicazione del presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
principio del previo amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle
esperimento di funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
mobilità rispetto al di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
reclutamento di dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo
nuovo personale. parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli 52 52
stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.
52
26
ART. 30, COMMA 2, DLGS 165/2001
A. i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della
stessa amministrazione
B. o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in
altra amministrazione,
C. in sedi collocate nel territorio dello stesso comune
D. ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla sede cui sono adibiti.
E. possono essere fissati criteri per realizzare i processi di
cui al presente comma, anche con passaggi diretti di
personale tra amministrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che
presentano carenze di organico.
53 53
53
ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMI 2.1 E 2.2 ATTUALI.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i
quali sia necessario un trasferimento di
risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le
clausole dei contratti collettivi in contrasto
con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
54 54
54
27
ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMA 2.3 ATTUALE.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con
una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al
fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento
all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali
all’amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse
del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima applicazione,
nell’assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste
finalizzate all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti
carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle
procedure di cui ai commi 1 e 2.
55 55
55
ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMI 2.4 ATTUALI
2.4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di
euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si
provvede, quanto a 6 milioni di euro per l’anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal
2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall’anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
per l’attuazione del presente articolo.”.
56 56
56
28
B. LA MOBILITA’
OBBLIGATORIA.
57
57
MOBILITA’ OBBLIGATORIA
ART. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni perse.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica
corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la
vacanza sia presente in area persa da quella di inquadramento
assicurando la necessaria neutralità finanziaria. (periodo aggiunto
dal comma 19 dell'art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138) 58
58
29
LA MOBILITA’ OBBLIGATORIA’
(ART 30 COMMA 2 BIS CHE
PERMANE DOPO IL DL
90/2014)
59
59
LA MOBILITA’ OBBLIGATORIA EX
ART. 30 COMMA 2 BIS
COMMA 2-BIS RENDE COGENTE LA PREVENTIVA
ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ
PRIMA DI ESPLETARE I CONCORSI PER LA
COPERTURA DI POSTI VACANTI IN ORGANICO.
L'INOSSERVANZA DEL PREVIO ESPERIMENTO DELLE
PROCEDURE DI MOBILITÀ, PRIMA DI ESPLETARE LE
PROCEDURE CONCORSUALI, VIENE AD INTEGRARE
UNA VIOLAZIONE DI LEGGE.
60
60
30
LA MOBILITA’ OBBL.RIA EX ART. 30
co. 2 bis : GIUR.ZA CONSOLIDATA
A. NECESSITÀ DEL PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLA
PROCEDURA DI MOBILITÀ RISPETTO AD OGNI
ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE AI FINI DELLA
COPERTURA DI POSTI VACANTI;
B. IMMISSIONE IN RUOLO, IN VIA PRIORITARIA, DI
DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.
TAR Sardegna, Cagliari sent. 1348/2009, TAR
Bologna sent. 2634/2009., TAR Firenze, sent.
12.12.2009, Consiglio di Stato, cori sentenza
5830/2010.
61
61
LA MOBILITA’ OBBL.RIA EX ART. 30
co 2 bis: GIUR.ZA CONSOLIDATA
A. NECESSITÀ DEL PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLA
PROCEDURA DI MOBILITÀ RISPETTO AD OGNI
ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE AI FINI DELLA
COPERTURA DI POSTI VACANTI;
B. IMMISSIONE IN RUOLO, IN VIA PRIORITARIA, DI
DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.
TAR Sardegna, Cagliari sent. 1348/2009, TAR
Bologna sent. 2634/2009., TAR Firenze, sent.
12.12.2009, Consiglio di Stato, cori sentenza
5830/2010.
62
62
31
LE DIVERSE MOBILITA’ PRIMA DELLA
LEGGE DI STABILITA’ 2015.
MOBILITA’ MOBILITA’ MOBILITA’
COLLETTIVA VOLONTARIA RICOLLOCAZIONE
RISCRITTO ART. 30 ART. 33 34 E 34
ART. 33 COMMA 1
BIS 165
E 2 COMMA 13
DL 95
MOBILITA’
OBBLIGATORIA
MOBILITA’ INTERNA
ART. 30 COMMA 2 ART. 30
EX ART. 1 COMMA COMMA 2 BIS
29 LEGGE 148/2011 63
63
MOBILITA’ PER UTILIZZO DEL
DIPENDENTE
D.LGS 165/2001.
ART. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni perse.
2-quinquies. Salvo persa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel
comparto della stessa amministrazione (
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti
all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo
restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il
regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente 64
decreto (
64
32
LA MOBILITA’ NELLE
PRONUNCE DELLA CORTE DEI
CONTI
65
65
LA NEUTRALITA’
FINANZIARIA DELLA
MOBILITA’
66
66
33
QUESITO
Il significato da attribuire
all’espressione “nel limite
delle cessazioni dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute
nel precedente anno”
contenuta nel comma 562 va
intesa anche con riferimento
alle cessazioni per mobilità?
67 67
67
SEZIONI RIUNITE
DELIBERAZIONE N. 59/2010
......l’articolo 1, comma 47 della legge 30
dicembre 2004 n. 311 dispone: “In vigenza
di disposizioni che stabiliscono un regime di
limitazione delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, sono consentiti
trasferimenti per mobilità, anche
intercompartimentale, tra amministrazioni
sottoposte al regime di limitazione, nel
rispetto delle disposizioni sulle dotazioni
organiche e, per gli enti locali, purché
abbiano rispettato il patto di stabilità interno
per l’anno precedente”.
68
34
SEZIONI RIUNITE
DELIBERAZIONE N. 53/2010
In applicazione dell’articolo 1, comma 47 della
legge 30 dicembre 2004 n. 311.......
Poiché l’ente che riceve personale in esito alle
procedure di mobilità non imputa tali nuovi
ingressi alla quota di assunzioni normativamente
prevista, per un ovvio principio di parallelismo e
al fine di evitare a livello complessivo una
crescita dei dipenderti superiore ai limiti di
legge, l’ente che cede non può considerare la
cessazione per mobilità come equiparata a
quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti
a riposo».
69
SEZIONI RIUNITE
DELIBERAZIONE N. 53/2010
.........In tale ricostruzione, consentire all’ente cedente di
procedere a propria volta alla sostituzione del personale
trasferito significherebbe, in definitiva, autorizzare l’ingresso
dall’esterno, nel complessivo insieme di tutte le amministrazioni
sottoposte a limiti assunzionali, di un numero di dipendenti
maggiore di quello complessivamente consentito.
Il Comune che ha assentito al trasferimento, al fine anche di
favorire e legittime aspettative dei propri dipendenti richiamate
nella delibera delle Sezione Sardegna, potrà, comunque,
beneficiare del relativo risparmio di spesa - che rappresenta pur
sempre una delle imprescindibili condizioni per procedere a
nuove assunzioni - e, ove ritenga necessaria la sostituzione
delle unità cedute potrà a sua volta avviare una procedura di
mobilità in entrata attraverso il previsto interpello......
70
35
SEZIONI RIUNITE
DELIBERAZIONE N. 53/2010
......La mobilità si configura, dunque, come
strumento per una più razionale distribuzione
del personale tra le perse amministrazioni
preliminare alla decisione di bandire procedure
concorsuali in ossequio al principio che, prima
di procedere alla immissione, nei limiti
consentiti dall’ordinamento, di nuovo
personale, appare opportuno sperimentare
iniziative volte ad una migliore e più razionale
collocazione dei dipendenti già in servizio
presso amministrazioni perse.
71
CONCLUSIONI SEZIONI RIUNITE
DELIBERAZIONE N. 53/2010
“..........relativamente agli enti locali non
sottoposti al patto di stabilità interno, nei
confronti dei quali operano i vincoli in materia
di assunzione previsti dall’articolo 1, comma
562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni
per mobilità volontaria possono essere
considerate come equiparabili a quelle
intervenute per collocamento a riposo nella
sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a
sua volta sottoposto a vincoli assunzionali”. 72
72
36
CONCLUSIONI SEZIONI RIUNITE
DELIBERAZIONE N. 59/2010
.......Diverso il caso in cui un ente sottoposto a limitazioni dia
l’assenso al trasferimento di un proprio dipendente presso
amministrazioni non soggette vincoli assunzionali. In tal caso
per l’ente ricevente la mobilità in entrata si configura a tutti gli
effetti come ingresso di una nuova unità di personale, risultato
che potrebbe essere alternativamente ottenuto attraverso il
ricorso alle normali procedure di reclutamento, non ponendosi il
problema dell’imputazione del trasferimento ad un non previsto
contingente di nuove assunzioni. In tale ipotesi non osterebbe
alla neutralità finanziaria dell’operazione considerare la cessione
per mobilità come utile ai fini del calcolo delle nuove assunzioni
consentite all’ente di provenienza del dipendente.....(
(CONCLUSIONE ANTERIORE ALLA MODIFICA DEL REGIME DELLE
ASSUNZIONI DI CUI AL DL 78/2010)
73
MOBILITA’ E NEUTRALITA’ DELLA
SPESA
«........L’esclusione dal novero delle cessazioni di lavoro
di quelle derivanti da trasferimento per mobilità deve
essere riconducibile esclusivamente ai casi in cui si
intenda procedere alla relativa sostituzione con una
nuova assunzione dall’ esterno e quindi con un
aumento numerico del personale e del complessivo
onere. Mentre la sostituzione con una corrispondente
mobilità in entrata non genera alcuna variazione della
spesa pubblica complessiva...».
(SEZIONE LOMBARDIA DEL. n.524/2010/PAR).
74
37
MOBILITA’ E NEUTRALITA’ DELLA
SPESA
«.........né la normativa sulla mobilità disciplinata dal d. lgs.
n. 165 del 2001, né la disciplina sulla finanza pubblica che
ha introdotto particolari limitazioni alla spesa di personale
hanno limitato la possibilità di ricorrere a mobilità all’interno
di categorie di enti che debbono applicare le stesse regole di
finanza pubblica. La mobilità può essere attuata anche
fra enti che debbono rispondere a limiti differenziati
purché a conclusione dell’operazione non vi sia stata
alcuna variazione nella consistenza numerica e
nell’ammontare della spesa di personale, fatte salve le
specifiche possibilità di incremento accordate dalla disciplina
di settore a ciascun ente.....» (SEZIONE LOMBARDIA DEL.
n.521/2010/PAR).
75
MOBILITA’ E CESSAZIONE.
DIFFERENZE.
“.........la mobilità di personale in uscita, comporta che, a seguito
del trasferimento, il rapporto di lavoro prosegue con un altro
datore di lavoro per cui l’amministrazione cedente può solo
beneficiare, in termini di risparmio di spesa, dell’avvenuta
cessazione del contratto (…), spesa che rimane inalterata in
termini globali nell’ambito dell’intero settore pubblico”
......................“corrisponde ad un principio di carattere generale
che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di
un soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente
venire meno della remunerazione, caratteristica che non si
attaglia al fenomeno della mobilità”.
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n.
21 del 9.11.2009.
76
38
POSIZIONI DELLA CORTE: SS.RR.
53 E 59/2010 AUTONOMIE 21/2009
Dal 2011 tutti gli enti avranno vincoli sulle
assunzioni (76 c. 7 DL 112 per gli enti soggetti al
patto), per cui prevale l’art. 1 comma 47
richiamato da parere FP 46078/2010;
la mobilità non verrà considerata né nella base di
calcolo del 20%(ora 40) della spesa dei cessati,
né nel costo degli assunti;
La mobilità è neutra, e serve per una migliore
distribuzione delle risorse umane (fermi,
ovviamente, tutti i vincoli). SS.RR. 53 E 59/2010
Sez. controllo Piemonte 59/2010/PAR.
77
CONCLUSIVAMENTE:
Dal 2011 vincoli sulle assunzioni per tutti;
La mobilità non è assunzione per
l’amministrazione ricevente;
Non è cessazione per l’amministrazione
cedente (dal punto di vista
giuslavoristico);
Pertanto, una mobilità in uscita non potrà
essere sostituita con una nuova
assunzione, ma al limite con una mobilità
in entrata.
78
39
LA CONFERMA NORMATIVA AI
PRINCIPI INTERPRETATIVI
DELLA CORTE DEI CONTI
79
79
L’ARTICOLO 14 COMMA 7 DEL
DL.95/2012 ORIGINARIO.
Le cessazioni dal servizio per processi di
mobilità nonché a seguito
dell'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a), non
possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l'ammontare delle
disponibilità finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unità
sostituibili in relazione alle limitazioni del
turn over.
80
40
RINVIO ALL’ART. 72 COMMA 11
DEL DL 112/2008
Obbligo di collocamento a riposo a decorrere dal
compimento dell’anzianità massima contributiva
di quaranta anni) ai dipendenti che abbiano
maturato il diritto all’accesso e alla decorrenza
del trattamento pensionistico entro il 31
dicembre 2014 applicando le disposizioni vigenti
prima della riforma delle pensioni (D.L. n.
201/2011);
81
L’ARTICOLO 14 COMMA 7 DEL
DL.95/2012 DOPO IL DL 101/2013.
"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché
quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione
di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al
periodo di tempo necessario al raggiungimento dei
requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (ALINEA
AGGIUNTO) non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie
da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili
in relazione alle limitazioni del turn over.". DL 101 ART. 2
COMMA 1 LETTERA b)
82
41
ESISTE ANCORA LA
MOBILITA’ BILATERALE,
CONCORDATA O RECIPROCA?
83
83
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
QUESITO: possibilità di attivare una
procedura di mobilità per interscambio
(per compensazione) tra Enti dello stesso
comparto pur in costanza di abrogazione
(con decorrenza 05/06/2012 ex art. 62 del
D.L. 9/2/2012, n. 5, convertito con
modificazioni nella L. 35/2012), dell'art. 6
comma 20 del D.P.R. 268/87 che
prevedeva il ricorso a detta procedura.
84
42
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
il D.P.R. 13-5-1987 n. 268 recante “Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio
1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti
locali”, all’articolo 6 comma 20 prevedeva che “Oltre alla
mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra
enti persi, a domanda del dipendente motivata e documentata e
previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di
contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente
livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data
preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. È consentito
altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del
presente decreto e tra questi e gli enti del comparto sanità, a
domanda motivata e documentata del dipendente interessato,
previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni
sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di
corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di
destinazione”.
85
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
…… nella strutturazione del D.lgs 165/2001 l’istituto della
mobilità vada visto come un ottimale strumento di
distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle
amministrazioni pubbliche. Recita infatti l’articolo 6 comma
1 ultimo periodo che “Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.” Come è dato rilevare dal dato
testuale della norma, al fine di garantire l’ottimale
distribuzione delle risorse umane, ancor prima di ricorrere a
procedure di reclutamento del personale va
necessariamente attivato l’istituto della mobilità.
86
43
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
….. L’abrogazione delle disposizioni contrattuali
contemplate nel D.P.R 268/1987, tra le quali quella
che consentiva la cosiddetta mobilità reciproca o
bilaterale (articolo 6, comma 20), deve essere letta
alla luce della centralità che il legislatore ricollega
all’istituto……(E LA STESSA) non precluda alle
amministrazioni locali di poter attivare una
mobilità reciproca o bilaterale con altre
amministrazioni locali in applicazione del
principio generale contenuto nell’articolo 6 del
D.lgs 165/2001 ……
87
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
……Tuttavia, il ricorso a detta procedura deve essere
accompagnato da una serie di cautele tese ad evitare che
possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore
in materia di riduzione della spesa per il personale delle
amministrazioni pubbliche e di turn over, sopra richiamati.
In particolare:
l’ente deve osservare i vincoli di spesa del personale
imposti dalla normativa vigente (art. 1, comma 557, per
gli enti soggetti al patto e comma 562 per gli enti minori
ed articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 - vincoli ben
evidenziati nella deliberazione della Sezione delle
autonomie n. 12/SEZAUT/2012/INPR ai cui contenuti si
rinvia);
88
44
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 2013/PAR
la mobilità deve avvenire tra enti soggetti entrambi ai
medesimi vincoli assunzionali (nel caso in specie enti locali);
l’interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla
stessa qualifica funzionale;
l’interscambio deve avvenire entro un periodo di tempo
congruo (contestualità) che consenta agli enti di non
abbattere le spese di personale (derivanti dalla cessione del
contratto del dipendente transitato in mobilità ad altro ente)
qualora l’assunzione del dipendente in entrata slitti dal
punto di vista temporale rischiando di traslarsi all’esercizio
successivo (vedasi deliberazioni di questa Sezione nn. 49 e
227/2010/PAR);
89
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
il personale soggetto ad interscambio non deve
essere stato dichiarato in eccedenza o
sovrannumero ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs
165/2001 e dell’articolo 2 commi 11, 12 e 13
del D.L. 95/2012.
l’interscambio deve assicurare ad entrambe le
amministrazioni interessate una necessaria
neutralità finanziaria;
90
45
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
vanno osservati tutti gli adempimenti imposti per il
ricorso in generale alle procedure di mobilita volontaria
di cui all’articolo 30, comma 1, del D.lgs 165/2001 quali:
il consenso dei dipendenti che verranno reciprocamente
ceduti; il nulla osta delle amministrazioni di
appartenenza; il previo parere favorevole dei “dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o
sarà assegnato sulla base della professionalità in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto
o da ricoprire” (circostanze, nel caso in specie,
apparentemente integrate, in base a quanto delineato
dall’amministrazione richiedente il parere).
91
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
PUGLIA DELIB. 79/PAR/2017
QUESITO: Il presidente di una provincia chiede se sia
possibile "…attivare una procedura di mobilità per
interscambio con altro Comune per cui verrebbe a
concretizzarsi, previo accordo e rilascio dei relativi nulla
osta da parte delle amministrazioni interessate,
l’accesso presso questa Provincia di una dipendente di
categoria B-B7 (profilo professionale di Esecutore) ed
al tempo stesso, il trasferimento presso altro Ente di un
dipendente di categoria C-C1 (profilo professionale di
Istruttore) dando luogo, inoltre, ad un connesso
differenziale annuo di spesa a carico dell’Ente scrivente
pari circa a € 1.380,00…".
92
46
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
PUGLIA DELIB. 79/PAR/2017
la giurisprudenza della Corte dei conti, secondo un
univoco orientamento ha avuto già occasione di
pronunciarsi in merito ai medesimi profili esegetici
richiamati dall’Ente istante e, per di più, con riferimento
a congeneri fattispecie concrete (cfr. Sezione di
controllo per il Veneto n. 65/2013/PAR, Sezione di
controllo Lombardia, deliberazioni n. 390/2015/PAR e n.
342/2015/PAR, Sezione di controllo Toscana,
deliberazione n. 444/ 2015/PAR, Sezione di controllo
Umbria, deliberazioni n. 147/PAR/2015 e n.
71/2016/PAR).
93
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
PUGLIA DELIB. 79/PAR/2017
Pertanto, al quesito formulato dalla Provincia di
Brindisi non può che darsi risposta negativa in
conformità alla consolidata giurisprudenza di
questa Corte sopra citata, all’uopo richiamando e
facendo proprio, nello specifico, quanto
affermato dalla Sezione di controllo per la
Lombardia con la deliberazione n. 342/2015,
pure indicata dallo stesso interpellante, da cui il
Collegio non ha ragioni per discostarsi.
94
47
MOBILITA’ E PROGRESSIONI
ORIZZONTALI MATURATE
NELL’ENTE DI PROVENIENZA.
95
95
ART.30 DEL D.LGS, MOBILITA’ E
PROGRESSIONI MATURATE
Può un ente riconoscere ad un lavoratore,
transitato presso lo stesso per mobilità in data
1.10.2008, la progressione economica
orizzontale attribuita al suddetto lavoratore
dall’ente di provenienza, con atto successivo
alla mobilità (1.3.2010), applicativo del
contratto integrativo del fondo del salario
accessorio, e con decorrenza retroattiva al
2.1.2008?
96
96
48
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
A. la scrivente Agenzia ha sempre espresso perplessità sulla
possibilità di selezioni per la progressione economica
orizzontale effettuate con riferimento a periodi o anni
precedenti a quello nel quale si determina la disponibilità di
risorse finanziarie e viene conseguentemente decisa
l’attivazione dell’istituto e che rappresenta, poi, l’arco
temporale preso in considerazione ai fini della valutazione delle
prestazioni e dei risultati del personale. Si ritiene, infatti, che
l’attivazione delle selezioni per la progressione economica
orizzontale, per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e
correttezza dei comportamenti, debba essere sempre
preventivamente portata a conoscenza di tutti i lavoratori, in
modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di
97
partecipazione (orientamento applicativo RAL270);
97
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
B. le prestazioni rese ed i risultati conseguiti nell’anno cui si
riferisce la procedura selettiva della progressione economica
orizzontale; conseguentemente, anche quelli assenti per lunghi
periodi di tempo o quelli in servizio in quell’anno e, poi, cessati
per decesso o collocamento a riposo o comunque non più
dipendenti dell’ente da una certa data del medesimo anno
(perché ad esempio trasferito) dovrebbero essere presi in
considerazione a tali fini. Anche il dipendente trasferito per
mobilità, quindi, aveva diritto ad essere valutato in quanto nel
corso del 2008, cui si riferisce la valutazione per la
progressione orizzontale, ha comunque prestato servizio
presso l’ente di provenienza;
98
98
49
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
C. pur rilevando l’anomalia del riconoscimento di una nuova
posizione economica, ai sensi dell’art. 5 del CCNL del
31.3.1999, ad un dipendente che ha già lasciato
l’amministrazione conferente da tempo, si evidenzia che,
tuttavia, il vostro ente non può non tenerne conto; infatti, con
la mobilità volontaria, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
il rapporto di lavoro del personale trasferito non si estingue
ma, più semplicemente, prosegue con il nuovo ente con le
medesime caratteristiche e con gli identici contenuti che aveva
presso il precedente datore di lavoro pubblico;
99
99
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
D. le progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 5 del CCNL
dell’1.4.1999, come ribadito dall’art. 34 del CCNL del
22.1.2004, possono essere finanziate esclusivamente con le
risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell’art.
31, comma 2, del medesimo CCNL del 22.1.2004. Come già
specificato nell’orientamento applicativo RAL265, in caso di
mobilità volontaria del personale, ai sensi dell’art.30 del
D.Lgs.n.165/2001, l’onere per il pagamento della posizione
economica (o delle posizioni economiche) riconosciuta dall’ente
di appartenenza al dipendente trasferito grava sempre sulle
risorse decentrate stabili dell’ente di destinazione, secondo le
regole generali.
100
100
50
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
D. SEGUE Nessuna disposizione legale o clausola contrattuale
autorizza una deroga alle previsioni del citato art.34 del CCNL
del 22.1.2004, nel senso di consentire, nel caso di mobilità del
personale, di porre la spesa per la progressione economica
orizzontale del personale trasferito a carico dei bilanci degli
enti che ricevono tale personale. Pertanto, tale vincolo
generale non può non trovare applicazione anche
relativamente all’onere per il pagamento della posizione
economica riconosciuta dall’ente di appartenenza al
dipendente trasferito. Proprio in considerazione di tale
situazione che può derivare dall’attuazione di processi di
mobilità, si consiglia, in occasione di questi, di valutare
attentamente, in via preventiva, il “peso" del trattamento 101
economico del personale che si intende assumere per mobilità.
101
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
APRILE 2012
D. SEGUE Le risorse stabili necessarie per il pagamento della
progressione orizzontale del dipendente trasferito dovranno
essere reperite tra quelle generali disponibili presso l’ente
stesso. In proposito, si ricorda che questa tipologia di
risorse può essere legittimamente incrementata solo nel
rispetto delle precise disposizioni contrattuali in materia.
Infatti, nessuna clausola contrattuale legittima un
automatico incremento delle risorse stabili per il solo fatto di
dover fronteggiare il maggior costo di una progressione
economica orizzontale a seguito di un processo di mobilità.
Diversamente ritenendo, si finirebbe per collocare, sia pure
indirettamente, questo costo a carico del bilancio dell’ente;
102
102
51
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
E. piuttosto, per il futuro, al fine di evitare il reiterarsi di
situazioni analoghe, che, sempre più spesso, si
verificano nella realtà degli enti del Comparto, si
ritiene che l’ente interessato all’acquisizione di
personale per mobilità volontaria possa richiedere
all’ente di attuale appartenenza del dipendente una
specifica dichiarazione, secondo i principi di
correttezza e buona fede, circa la effettiva situazione
economico normativa dello stesso, anche con
riferimento a progressioni orizzontali o verticali in atto
o ancora da attivare, specialmente se con efficacia 103
retroattiva
103
QUESITO
LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE EX ARTICOLO
2, COMMA 13 DEL DL 95/2012 SI
AFFIANCA ALLA MOBILITA’
OBBLIGATORIA EX ART. 30
COMMA 1 DEL DLGS 165/2001?
COME SI PONE RISPETTO A
QUELLA PREVISTA DAGLI ART.
34 E 34 BIS DELLO STESSO
D.LGS 165/2001?
104104
104
52
QUESITO
Il significato da attribuire
all’espressione “nel limite
delle cessazioni dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute
nel precedente anno”
contenuta nel comma 562 va
intesa anche con riferimento
alle cessazioni per mobilità?
105105
105
C. LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE.
FATTISPECIE.
106
106
53
LA MOBILITA’ QUALE
OTTIMALE STRUMENTO DI
DISTRIBUZIONE DELLE
RISORSE UMANE O
ANTICAMERA DEL
LICENZIAMENTO?
107
107
LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE EX ARTICOLI
34 E 34 BIS D.LGS 165/2001 E
2, COMMA 13 DL 95/2012
108
108
54
LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE EX ARTICOLI
34 E 34 BIS D.LGS 165/2001.
LA SITUAZIONE ANTE DL
90/2014.
109
109
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 D.LGS 165/2001
Gestione del personale in disponibilità”
“1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi
secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto
di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi
anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della
collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando
opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma
3.
110
110
55
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 D.LGS 165/2001
Gestione del personale in disponibilità”
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle
quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e
ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le
leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale
per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata
massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad
altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma
8”. 111
111
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 D.LGS 165/2001
Gestione del personale in disponibilità”
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi
fondi per la riqualificazione professionale del personale
trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e
per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del
personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni
sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il
personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7
112
112
56
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 D.LGS 165/2001
Gestione del personale in disponibilità”
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità
restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale
nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità
presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.
113
113
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS D.LGS 165/2001
Disposizioni in materia di mobilità del personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare
le procedure di assunzione di personale, sono tenute
a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi
2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i
quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche
idoneità richieste. 114
114
57
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS D.LGS 165/2001
Disposizioni in materia di mobilità del personale
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e
provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla
comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il
personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette
strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso,
comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco
previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione
destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di
lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il115
concorso. (144)
115
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS D.LGS 165/2001
Disposizioni in materia di mobilità del personale
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del
comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento
della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni
dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali,
comprese le università, e per conoscenza per le altre
amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta
l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. (145)
116
116
58
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS D.LGS 165/2001
Disposizioni in materia di mobilità del personale
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo
sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva
ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco
di cui all’ articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione
pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni
pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità
dei medesimi dipendenti. Si applica l’ articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. 117
117
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
La mobilità per ricollocazione ex articoli 34 e
34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ……di converso,
appare caratterizzata:
da una pregressa posizione di disponibilità dei
dipendenti pubblici interessati a seguito di
esuberi conseguenti alla loro mancata
ricollocazione all’interno della propria
amministrazione o di altre amministrazioni in
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 del
decreto 165/2001 e dell’articolo 2 commi 11 e 12 del
decreto legge 95/2012; 118
118
59
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
dalla sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto
di lavoro tra il lavoratore e l’amministrazione (che comunque
verrà automaticamente risolto solo alla scadenza del periodo
di disponibilità – cfr., fra tutte, Cassazione sezione lavoro 23
maggio 2006 n. 1298) e dalla previsione che in luogo della
retribuzione contrattuale il lavoratore ha diritto ad
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale (somme riconosciute ai fini
della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa), nonché dell'assegno per il nucleo
familiare, con esclusione di qualsiasi altro emolumento
retributivo comunque denominato, per la durata massima di
ventiquattro mesi (articolo 33, comma 8); 119
119
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013..
dal conseguente mantenimento, in carico
all’amministrazione presso la quale il dipendente
collocato in disponibilità prestava servizio, degli oneri
conseguenti allo stato giuridico di disponibilità da
imputarsi, comunque, a spesa di personale al fine della
determinazione della relativa voce della spesa corrente;
dalla possibilità che, per gli enti pubblici territoriali, le
economie derivanti dalla minore spesa per effetto del
collocamento in disponibilità (differenza tra trattamento
retributivo ex ante e voci spettanti ex articolo 33, comma 8)
restino a disposizione del loro bilancio e possano essere
utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale
nell'esercizio successivo (articolo 34, comma 7); 120
120
60
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
dalla contestuale esigenza di alcune amministrazioni di
sopperire alla vacanza di personale nella propria dotazione
organica;
dall’obbligo di formazione di un apposito elenco del personale
in disponibilità che viene tenuto dal Dipartimento della
funzione pubblica per le Amministrazioni dello Stato e dagli
Enti pubblici non economici nazionali (art. 34, comma 2,
D.Lgs. n. 165/2001) e dalle strutture regionali e provinciali di
cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per le
altre amministrazioni (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001);
dall’obbligo in capo alle amministrazioni che abbiano
personale collocato in disponibilità di comunicare ai due
soggetti preposti l’elenco del proprio personale in disponibilità;
121
121
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
dall’obbligo in capo alle amministrazioni di inviare le
comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire al
Dipartimento della funzione pubblica o alle strutture regionali;
dalla necessaria ricollocazione, da parte delle strutture
regionali, del personale in diponibilità presso le
amministrazioni, dell’ambito regionale di riferimento che
hanno dichiarato di voler bandire concorsi o, in assenza di
detto personale nel bacino regionale di riferimento, del
personale delle amministrazioni centrali (mediante intervento
della Funzione pubblica – vedasi nota UPPA Servizio
mobilità, prot. n. 1440/9/S.P. del 17 marzo 2003);
122
122
61
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
dalla necessaria previsione nell’ambito della programmazione
triennale del personale che le eventuali nuove assunzioni
siano subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il
personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (articolo
34, comma 6);
dall’obbligo di assegnazione dei dipendenti in disponibilità
presso le amministrazioni che hanno comunicato di voler
bandire entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione ove
“l’acquisizione del dipendente avviene in modo concordato e
l’assegnazione è disposta con decreto del Dipartimento, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze” (nota
circolare della Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche
Amministrazioni (UPPA) dell’11 aprile 2005); 123
123
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
dalla possibilità per le amministrazioni di procedere all'avvio
delle procedure concorsuali, osservando l’eventuale regime di
autorizzazione delle assunzioni e il regime dei vincoli di spesa
ed assunzionali vigente, decorsi due mesi dall’invio della
comunicazione di voler bandire in mancanza di risposte delle
strutture regionali o della Funzione pubblica;
dall’assunta non volontarietà della mobilità da parte del
dipendente collocato in disponibilità che a fronte della rinuncia
avrebbe solo l’alternativa a rimanere collocato nella posizione
di disponibilità con il rischio che, decorso il termine massimo,
cessi il suo rapporto di lavoro;
dalla nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione
dei richiamati obblighi. 124
124
62
LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE EX
ARTICOLO 2 COMMA 13 DEL
DL 95/2012. RINVIO
125
125
LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE ART 2 CO. 13
DL 95/2012 ART.2 COMMA 13:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso
le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul
relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità
può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad accogliere le suddette domande inpiduando
criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico,
fermo restando il regime delle assunzioni previsto
mediante reclutamento. Le amministrazioni che non
accolgono le domande di ricollocazione non possono
procedere ad assunzioni di personale.
126
63
IL RAPPORTO TRA LA MOBILITA’
PER RICOLLOCAZIONE EX
ARTICOLI 34 E 34 BIS D.LGS
165/2001 E LA MOBILITA’
OBBLIGATORIA E VOLONTARIA EX
ART 30 PRIMA DEL DL 90/2014.
DELIBERAZIONE SEZ. VENETO
162/2013/PAR. 127
127
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 E 34 BIS DEL D.LGS 165/2001
le citate disposizioni di cui agli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001 sono tese ad introdurre misure atte a risolvere crisi
occupazionali originate da sovrannumero o eccedenze nelle
amministrazioni pubbliche. Ma, si differenziano da quelle previste
dall’articolo 33 e dall’articolo 2 del decreto legge n. 95/2012
perché intervengono in una fase successiva: quella che ha già
visto l’impossibilità delle amministrazioni di risolvere con altri
strumenti, crisi occupazionali che hanno portato
necessariamente a collocare dei dipendenti nella posizione
giuridica di disponibilità. Le dette disposizioni, infatti, disciplinano
compiutamente le procedure da seguire per la ricollocazione dei
dipendenti posti in disponibilità, presso altre amministrazioni.
L’iter previsto si pone come necessariamente prodromico
all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale
che possono essere soggette a nullità nel caso non vengano
rispettati i richiamati adempimenti (richiamato art, 34 bis, 128
comma 5).” SEZIONE VENETO DEL. 162/2013/PAR
128
64
RAPPORTO TRA MOBILITA’ EX ART 30
E PER RICOLLOCAZIONE DELIB. NE
VENETO 162/2013/PAR
Ritiene il Collegio, proprio in relazione al caso concreto posto dal
comune di Villaverla, che un eventuale ricorso alla procedura di
mobilità ex articolo 30 D.Lgs. n. 165/2001 debba essere
considerato prevalente rispetto alla procedura di cui agli articoli
34 e 34 bis del medesimo decreto. Milita a favore di tale lettura
il dato testuale del comma 6 dell’articolo 34 ove si prevede
espressamente che: “Nell'àmbito della programmazione triennale
del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove
assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di
ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito
elenco”. ……….
129
129
RAPPORTO TRA MOBILITA’ EX ART 30
E PER RICOLLOCAZIONE DELIB. NE
VENETO 162/2013/PAR
Vincolo assunzionale quest’ultimo, imposto alle
amministrazioni che intendano assumere, reiterato peraltro
dal comma 5 dell’articolo 34 bis ove si dispone che: “Le
assunzioni effettuate in violazione del presente articolo (sul
ricollocamento del personale in disponibilità presso le
amministrazioni che intendono bandire) sono nulle di diritto.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.
.
130
130
65
RAPPORTO TRA MOBILITA’ EX ART 30
E PER RICOLLOCAZIONE DELIB. NE
VENETO 162/2013/PAR
Le richiamate disposizioni lasciano intendere che la
procedura per la ricollocazione del personale in
disponibilità vada esperita necessariamente prima di
bandire una procedura di reclutamento, mediante
apposita comunicazione al soggetto inpiduato dalla norma;
mentre la procedura di mobilità, sia essa volontaria (ex
art. 30 comma 1) sia essa obbligatoria (ex articolo 30,
comma 2 bis), va effettuata ben prima della
comunicazione di voler bandire la procedura di
reclutamento. Anzi, quest’ultima appare necessaria proprio
perché l’amministrazione che lamenta vacanze di personale in
organico non è riuscita con la mobilità volontaria ex articolo
30 a sopperire al proprio fabbisogno. 131
131
LE MODIFICHE ALL’ART. 34
APPORTATE DAL DL 90/2014.
132
132
66
ART. 5 COMMA 1 LETTERA a) DL
90/2014
. 1. All'articolo 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il
seguente: “3-bis. Gli elenchi di cui ai
commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito
istituzionale delle amministrazioni
competenti.”;
133
133
ART. 5 COMMA 1 LETTERA b) DL
90/2014
. 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei
sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui
all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può
presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3,
istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del
codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico,
anche in una qualifica inferiore o in posizione
economica inferiore della stessa o di inferiore area o
categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette
fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di
ricollocazione……………….. 134
134
67
ART. 5 COMMA 1 LETTERA b) DL
90/2014 segue
………………..In tal caso la ricollocazione non può
avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di
scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il
personale ricollocato ai sensi del periodo precedente
non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33,
comma 8, e mantiene il diritto di essere
successivamente ricollocato nella propria originaria
qualifica e categoria di inquadramento, anche
attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui
all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.”; (18) 135
135
LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE EX ART. 34
VA’ ATTIVATA ANCHE NEL
CASO DI PROCEDURE DI
RECLUTAMETO PER IL TEMPO
DETERMINATO?
136
136
68
ART. 5 COMMA 1 LETTERA c) DL
90/2014
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Nell'ambito
della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, l'avvio di procedure
concorsuali e le nuove assunzioni a tempo
indeterminato o determinato per un periodo superiore
a dodici mesi, sono subordinate alla verificata
impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
iscritto nell'apposito elenco……….
137
137
ART. 5 COMMA 1 LETTERA c) DL
90/2014 segue
. ……….I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente
articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti
vacanti in organico, in posizione di comando presso
amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle
inpiduate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli
stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di
cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti
sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo
determinato o in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il
termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere
retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza
il dipendente.”. 138
138
69
ART. 23 bis d.lgs 165/2001
Articolo 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato (93)
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti. (95) (96)
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente
articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. (97)
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva
per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti persi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i
cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato
pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una
impresa, il pieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate,
possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni inpiduate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli
disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di
assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese
medesime. (94)
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. (99)
139
[10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono inpiduati i soggetti privati e gli organismi internazionali di
cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo. (98) ]
139
LA MOBILITA’ QUALE
ANTICAMERA DEL
LICENZIAMENTO?
LA MOBILITA’ PER
RCOLLOCAZIONE EX ART. 33
DEL D.LGS 165/2001.
140
140
70
LEGGE 183/2011 (LEGGE DI
STABILITÀ 2012) ART. 16
Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in
disponibilità dei dipendenti pubblici
«1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è sostituito dal seguente:….......
2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1
del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti
dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. (LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISSESTATI)
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla
141
data di entrata in vigore della presente legge».
141
NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
1. Le pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni che
che rilevino eccedenze di hanno situazioni di
personale sono tenute ad soprannumero o rilevino
informare preventivamente le comunque eccedenze di
organizzazioni sindacali di cui personale, in relazione alle
al comma 3 e ad osservare le esigenze funzionali o alla
procedure previste dal situazione finanziaria, anche in
presente articolo. Si applicano, sede di ricognizione annuale prevista
salvo quanto previsto dal dall'articolo 6, comma 1, terzo e
presente articolo, le disposizioni di quarto periodo, sono tenute ad
cui alla legge 23 luglio 1991, n. osservare le procedure previste
223, ed in particolare l'articolo 4, dal presente articolo dandone
comma 11 e l'articolo 5, commi 1 immediata comunicazione al
e 2, e successive modificazioni ed Dipartimento della funzione
integrazioni. pubblica.
142
142
71
NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
2. Il presente articolo trova applicazione quando 2. Le amministrazioni
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il pubbliche che non
numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di adempiono alla
dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di
ricognizione annuale
eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si
applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8. di cui al comma 1
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, non possono
della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle effettuare
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni assunzioni o
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto instaurare rapporti
o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi di lavoro con
che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e qualunque
organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure
tipologia di
idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del contratto pena la
personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, nullità degli atti
delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e posti in essere.
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione 143
delle proposte medesime.
143
NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
1-bis. La mancata 3. La mancata attivazione
inpiduazione da parte delle procedure di cui al
del dirigente responsabile presente articolo da parte
delle eccedenze delle del dirigente responsabile
unità di personale, ai è valutabile ai fini della
sensi del comma 1, è responsabilità disciplinare.
valutabile ai fini della
responsabilità per danno
erariale.
.
144
144
72
NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di 4. Nei casi previsti dal
cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di comma 1 del presente
cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che articolo il dirigente
hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale responsabile deve
e delle possibilità di persa utilizzazione del personale dare un'informativa
eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a preventiva alle
verificare le possibilità di pervenire ad un accordo rappresentanze
sulla ricollocazione totale o parziale del personale unitarie del
eccedente o nell'àmbito della stessa personale e alle
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme organizzazioni
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a sindacali firmatarie
contratti di solidarietà, ovvero presso altre del contratto collettivo
amministrazioni comprese nell'àmbito della nazionale del
Provincia o in quello perso determinato ai sensi comparto o area.
del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie 145
ad un utile confronto.
145
NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
5. La procedura si conclude decorsi 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di
quarantacinque giorni dalla data del cui al comma 4, l'amministrazione applica
ricevimento della comunicazione di cui al l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25
comma 3, o con l'accordo o con apposito giugno 2008, n. 112, convertito, con
verbale nel quale sono riportate le perse modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
posizioni delle parti. In caso di disaccordo, in subordine, verifica la ricollocazione
le organizzazioni sindacali possono richiedere
totale o parziale del personale in
che il confronto prosegua, per le
situazione di soprannumero o di eccedenza
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nell'ambito della stessa amministrazione,
nazionali, presso il Dipartimento della funzione anche mediante il ricorso a forme flessibili
pubblica della Presidenza del Consiglio dei di gestione del tempo di lavoro o a
ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la contratti di solidarietà, ovvero presso altre
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, previo accordo con le
amministrazioni - ARAN, e per le altre stesse, comprese nell'ambito della regione
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del tenuto anche conto di quanto previsto
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13
e successive modificazioni ed integrazioni. La agosto 2011, n. 138, convertito, con
procedura si conclude in ogni caso entro modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
sessanta giorni dalla comunicazione di 148, nonché del comma
cui al comma 1. 146
146
73
ARTICOLO 72 COMMA 11
DL 112/2008
11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di
quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il
rapporto di lavoro e il contratto inpiduale, anche del personale dirigenziale, con un
preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri,
sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione
di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed
esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato
dell’ articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati,
ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
147
147
NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
7. Conclusa la procedura di cui ai 7. Trascorsi novanta giorni dalla
commi 3, 4 e 5, comunicazione di cui al comma 4
l'amministrazione colloca in l'amministrazione colloca in
disponibilità il personale disponibilità
che non sia possibile impiegare il personale che non sia possibile
persamente nell'àmbito della impiegare persamente
medesima amministrazione e nell'ambito della medesima
che non possa essere amministrazione e
ricollocato presso altre che non possa essere ricollocato
amministrazioni, presso altre amministrazioni
ovvero che non abbia preso nell'ambito regionale,
servizio presso la persa ovvero che non abbia preso
amministrazione che, secondo gli servizio presso la persa
accordi intervenuti ai sensi dei amministrazione secondo gli
commi precedenti, ne avrebbe accordi di mobilità.
148
consentito la ricollocazione.
148
74
NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
8. Dalla data di collocamento in 8. Dalla data di collocamento in
disponibilità restano sospese tutte le disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro obbligazioni inerenti al rapporto di
e il lavoratore ha diritto ad un'indennità lavoro e il lavoratore ha diritto ad
pari all'80 per cento dello stipendio e un'indennità pari all'80 per cento dello
dell'indennità integrativa speciale, con stipendio e dell'indennità integrativa
esclusione di qualsiasi altro emolumento speciale, con esclusione di qualsiasi altro
retributivo comunque denominato, per la emolumento retributivo comunque
durata massima di ventiquattro mesi. I denominato, per la durata massima di
periodi di godimento dell'indennità sono ventiquattro mesi. I periodi di godimento
riconosciuti ai fini della determinazione dei dell'indennità sono riconosciuti ai fini della
requisiti di accesso alla pensione e della misura determinazione dei requisiti di accesso alla
della stessa. È riconosciuto altresì il diritto pensione e della misura della stessa. È
all'assegno per il nucleo familiare di cui riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
13 maggio 1988, n. 153, e successive convertito, con modificazioni, dalla legge 13
modificazioni ed integrazioni maggio 1988, n. 153
VEDASI ORA ART 2 COMMA 12149 DL
95/2012
149
IL RAPPORTO TRA LA MOBILITA’
PER RICOLLOCAZIONE EX ART. 33
D.LGS 165/2001 E LE
LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
ALLA LUCE DEL DL 101/2013.
150
150
75
PREVALENZA DELLA PROCEDURA EX
ART 33 SUL RECLUTAMENTO
DL 101/2013 ART. 4 COMMA 3-bis.
Per la copertura dei posti in organico, è
comunque necessaria la previa attivazione
della procedura prevista dall'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale
eccedentario.
151
151
DL 101/2013 ART. 2 COMMA 3
ESTENSIONE DELL’ART 2 DL
95/2012
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale
previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2,
comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non
possono essere ripristinate nella dotazione organica di
ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
152
2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.
152
76
DL 101/2013 ART. 3 COMMA 1
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n.
165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale
eccedentario, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici
giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di
eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è
consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto a
domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti
vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti
uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il
passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa
selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in
apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11,
lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012,153
n.
95.
153
3 QUESITI ULTERIORI
Le nuove disposizioni ex articolo 2
del DL 95 fanno sorgere problemi
applicativi di non poco conto
154154
154
77
1) LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE EX ART.2,
COMMA 13 DEL DL 95/2012
ASSORBE LE FORME DI
GESTIONE DELLE ECCEDENZE
EX ART. 33 DEL DLGS 165/2001?
155
155
2) NELLA GESTIONE DELLE
ECCEDENZE IL PROCEDIMENTO
EX ARTICOLO 2 DEL DL 95/2012
E’ QUALCOSA DI DIVERSO DAL
PROCEDIMENTO EX ART. 33 DEL
DLGS 165/2001?
156
156
78
L’ARTICOLO 2 COMMI 11, 12 E
13 SONO NORME SPECIALI O DI
SISTEMA?
157
157
LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE EX ART.2,
COMMA 13 DEL DL 95/2012
ASSORBE LE FORME DI
GESTIONE DELLE ECCEDENZE
EX ART. 33 DEL DLGS 165/2001?
158
158
79
LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE EX ART. 33
DEL DLGS 165/2001 E LA
GESTIONE DELLE ECCEDENZE.
159
159
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
A. OBBLIGO DI RILEVAZIONE ANNUALE
DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO
E DI QUELLO ECCEDENTE.
B. LA MANCATA APPLICAZIONE DI
QUESTA PRESCRIZIONE È
SANZIONATA CON LA NULLITÀ DEGLI
ATTI ADOTTATI, IL CHE DETERMINA
INEVITABILMENTE L’INSORGERE DI
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA. 160
160
80
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
CONDIZIONI DI SOVRANNUMERO: presenza di
personale e/o di dirigenti extra dotazione organica.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO: confronto tra il
personale a tempo indeterminato in servizio con
quello previsto nella dotazione organnica «in
relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria». più genericamente
andrebbero applicate le previsioni della legge n.
223/1991, cioè la norma dettata per la inpiduazione
delle condizioni di eccedenza nel settore privato,
anche se la stessa non è più richiamata dal comma 1611.
161 .
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
A) VERIFICA DELLE ESIGENZE FUNZIONALI:
si dovrà tenere conto della pianta organica ricalcolata
ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs 165/2001 e verificare,
in base ai carichi di lavoro di ogni singolo ufficio che
il relativo personale sia necessario per l’espletamento
della funzione.
La verifica va fatta prima a livello di singolo ufficio
poi tra uffici (circolarità informativa e decisionale tra
dirigenti) e poi a livello di intera amministrazione.
Andranno valutate ipotesi compensative tra
eccedenze di uffici e carenze di altri. 162
162
81
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
B) VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA
MEDIANTE UTILIZZO DI INDICATORI OGGETTIVI
QUALI:
Rispetto patto di stabilità;
Rispetto del rapporto spesa personale/corrente;
Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale;
Conseguimento dei parametri di virtuosità;
Rispetto degli indicatori relativi alla regolarità della gestione
amministrativo contabile (ripetuto utilizzo dell'anticipazione di
tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del
bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di
terzi) ex art. 5 dlgs 149/2011.
CHE FACCIANO EMERGERE LA NON SOSTENIBILITA’
163
DELLA SPESA CORRENTE DI PERSONALE
163
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
IPOTESI DI SOVRANNUMERO
1. ASSUNZIONI EFFETTUATE IN REGIME DI DEROGA?
2. ASSUNZIONI DI PERSONALE PRECARIO IN BASE A
ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA?
3. ASSUNZIONI EXTRA (EX) DOTAZIONE ORGANICA?
4. ASSUNZIONI A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DI
DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL REINSERIMENTO
LAVORATIVO?
5. ASSUNZIONI DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
SOGGETTI A PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE.
164
164
82
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
VERIFICA DELLE EVENTUALI ECCEDENZE: è
necessario il coinvolgimento di tutti i dirigenti
nella definizione della proposta: essi sono infatti
chiamati ad attivare questa procedura; il
mancato rispetto di tale vincolo, sulla base di
una esplicita previsione, «è valutabile ai fini
della responsabilità disciplinare».
ADOZIONE DELL'ATTO: appartiene alla compe-
tenza della Giunta.
165
165
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
ACCER.NTO DELLE ECCEDENZE
ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ECCEDENZA:
A. in relazione alle attività svolte da ogni unità
organizzativa, quindi con riferimento ai procedimenti, al
loro numero e alla loro complessità.
B. Verosimilmente, al momento in cui saranno determinati
i fabbisogni standard, ogni ente dovrà tenerne conto.
C. sulla base della condizione finanziaria anzi della tenuta
finanziaria (e chi ha violato il tetto alla spesa del
personale o il rapporto massimo del 50% tra spesa del
personale e corrente o i parametri di deficitarietà?).
166
166
83
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
TEMPISTICA: effettuata unitamente alla
programmazione annuale e triennale del
fabbisogno del personale e anche in caso di
esito negativo, deve essere comunicata alla fun-
zione pubblica.
DOPO ACCERTAMENTO DEL SOVRANNUMERO:
1. Informazione ai soggetti sindacali.
2. le amministrazioni devono attivarsi per
superare tali condizioni. 167
167
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33:
LA GESTIONE DELLE ECCEDENZE
RISOLUZIONE: dopo almeno 10 giorni dalla comunicazione ai
soggetti sindacali, l'ente deve verificare se questa condizione
può essere risolta attraverso il ricorso:
al collocamento in quiescenza del personale che ha
raggiunto 40 anni di anzianità contributiva;
a forme flessibili;
al contratti di solidarietà;
all'eventuale mobilità presso amministrazioni della
stessa regione.
In caso negativo, decorsi 90 giorni dalla comunicazione
ai soggetti sindacali, sono collocati in disponibilità i
dipendenti inpiduati come eccedenti. 168
168
84
LA PRESENZA DI PERSONALE IN
SOVRANNUMERO O IN
ECCEDENZA QUALE
PRESUPPOSTO PER LE
ASSUNZIONI?
IL RUOLO DELLA RILEVAZIONE
169
169 .
LA DELIBERA DI MONITORAGGIO
(ITALIA OGGI)
Visto l'articolo 33 del dlgs n. 165/2001 nel testo modificato da
ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità
2012;
Ricordato che questa disposizione impone a tutte le
amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale
delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e
dei dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale
procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a.
inadempienti con il pieto di effettuare assunzioni di personale a
qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare
per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in
soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre
amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione
170
del rapporto di lavoro;
170
85
LA DELIBERA DI MONITORAGGIO
(ITALIA OGGI)
Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza
di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione
organica;
Assunto che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità
dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di
spesa del personale (cioè l'anno 2004 per gli enti non soggetti al
patto e l'anno precedente per quelli soggetti al patto) e dal
superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del
personale e spesa corrente. Si dà atto, come da comunicazione del
dirigente del settore economico finanziario, che la spesa del
personale è stata nell'anno 2011 pari ad €... , mentre nell'anno
2010 (ovvero nell'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto) era
stata pari ad €..., quindi quella del 2012 è inferiore. 171
171
LA DELIBERA DI MONITORAGGIO
(ITALIA OGGI)
Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla
presenza di personale in servizio a tempo indeterminato
extra dotazione organica;
Preso atto della comunicazione del dirigente del settore
economico finanziario che nell'anno 2011 la spesa
corrente è stata pari ad €... , quindi che il rapporto tra
spesa del personale e spesa corrente, considerando
anche - sulla base delle previsioni del dl n. 98/2011 - la
spesa sostenuta per il personale delle società cd in house
e di quelle controllate che svolgono compiti di supporto,
per cui tale rapporto è stato inferiore al 50%. 172
172
86
LA DELIBERA DI MONITORAGGIO
(ITALIA OGGI)
Preso atto dalla assenza di personale dipendente non
trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di
esternalizzazione, nonché dalla rilevazione del numero e della
complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli settori;
Valutate le relazioni presentate dai dirigenti dell'ente sulla
assenza di tali condizioni nei singoli settori da essi diretti;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal
dirigente del settore personale e da quello del settore
economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali dlgs 18/08/2000,
n. 267;
173
173
LA DELIBERA DI MONITORAGGIO
(ITALIA OGGI)
DELIBERA
nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti
né dirigenti in soprannumero;
nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti
né dirigenti in eccedenza;
l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2012 procedure per la
dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di
personale per l'anno 2012 e per il triennio 2012/2014
di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della
presente deliberazione;
di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione. 174
174
87
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
CHI EFFETTUA LA RICOGNIZIONE?
NEI COMUNI SENZA DIRIGENZA SI PONE IL
PROBLEMA DI CHI DEBBA EFFETTUARE LA
RICOGNIZIONE DELLE EFFETTIVE COMPATIBILITA’
FINANZIARE DELL’ENTE RISPETTO ALLA DOTAZIONE
ORGANICA.
APPARE NECESSARIO RILEVARE CHE DETTO
COMPITO NON PUO’ CHE ESSERE AFFIDATO A QUEI
SOGGETTI CHE RIVESTONO UN RUOLO APICALE
NELL’ENTE SEPPUR A SEGUITO DI INCARICO DI
NATURA TEMPORANEA.
AD ESEMPIO LE P.O.
175
175
2) NELLA GESTIONE DELLE
ECCEDENZE IL PROCEDIMENTO
EX ARTICOLO 2 DEL DL 95/2012
E’ QUALCOSA DI DIVERSO DAL
PROCEDIMENTO EX ART. 33 DEL
DLGS 165/2001?
SEZIONE VENETO 162/2013/PAR 176
176
88
LA DELIB.NE SEZIONE VENETO
N.162/2013/PAR
come si evince dalla lettura del comma 11
dell’articolo 2 del decreto 95/2012 la procedura di cui
all’articolo 33 viene integrata e specificata.
Nel comma 11 infatti si prevede:
analogamente a quanto previsto dall’articolo 33 del
D.Lgs. n. 165/2001, il collocamento in quiescenza dei
dipendenti, che tuttavia “risultano o che risulteranno
in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi a
condizione che il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico venga conseguito entro il
31 dicembre 2014”; 177
177
DELIB.NE SEZIONE VENETO
N.162/2013/PAR. L’ART 2 DL 95
ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del
D.Lgs. n. 165/2001, la predisposizione entro il 31
dicembre 2012 , da parte di tutte le amministrazioni
interessate dalle rideterminazioni delle dotazioni
organiche di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, di
una previsione delle cessazioni di personale, anche
tenuto conto dei pensionamenti da eccedenze, al fine
di verificare i tempi di assorbimento delle posizioni
soprannumerarie (comma 11, primo periodo, lettera
a));
178
178
89
DELIB.NE SEZIONE VENETO
N.162/2013/PAR. L’ART 2 DL 95
ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n.
165/2001, l’inpiduazione da parte delle amministrazioni
interessate, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013,
dei soggetti soprannumerari non riassorbibili, al netto dei
collocamenti a riposo per eccedenza (comma 11, primo
periodo lettera b));
ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n.
165/2001, l’inpiduazione da parte delle amministrazioni
interessate, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013,
dei soggetti soprannumerari non riassorbibili, al netto dei
collocamenti a riposo per eccedenza (comma 11, primo
periodo, lettera c)); 179
179
DELIB.NE SEZIONE VENETO
N.162/2013/PAR. L’ART 2 DL 95
ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n.
165/2001 l’avvio, previo esame con le organizzazioni sindacali, dei
processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, diretta
alla ricollocazione presso altre amministrazioni che presentano
vacanze di organico, non riassorbibili, al netto dei collocamenti a
riposo per eccedenza (comma 11, primo periodo, lettera d));
ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n.
165/2001, che il personale trasferito mantenga il trattamento
economico fondamentale ed accessorio (limitatamente alle voci
fisse e continuative che, qualora risulti più elevato rispetto a
quello previsto, ammette la corresponsione di specifico assegno
ad personam), corrisposto al momento del trasferimento nonché
l'inquadramento previdenziale (comma 11, primo periodo, lettera
180
d));
180
90
DELIB.NE SEZIONE VENETO
N.162/2013/PAR. L’ART 2 DL 95
ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del
D.Lgs. n. 165/2001, previo esame con le
organizzazioni sindacali, la possibilità che le
amministrazioni interessate fissino i criteri per l'utilizzo
di forme contrattuali a tempo parziale (definiti in
proporzione alle eccedenze con graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni del restante
personale e portati a compensazione) del personale
non dirigenziale in eccedenza che presenti maggiore
anzianità contributiva non ricollocabile con le modalità
di cui ai punti precedenti (comma 11, primo periodo,
lettera e)). 181
181
3) L’ARTICOLO 2 COMMI 11, 12
E 13 SONO NORME SPECIALI O
DI SISTEMA? SEZIONE VENETO
162/2013/PAR
182
182
91
DELIB.NE SEZIONE VENETO
N.162/2013/PAR.
……..la stessa Funzione pubblica sembrerebbe avvalorare la tesi della
specialità della disposizione laddove tra le altre considerazioni sulla
operatività delle nuove norme afferma come “Il titolo del decreto-legge
sottolinea l'esigenza di una riduzione della spesa realizzata secondo
criteri razionali che, senza sacrificare lo svolgimento delle funzioni
istituzionali che fanno capo a ciascuna amministrazione, determinino una
migliore allocazione delle risorse, eliminando gli eccessi di spesa e gli
sprechi e garantendo il livello dei servizi. Si tratta di una misura che si
muove in coerenza con l'obiettivo del Governo di operare interventi
selettivi e strutturali al fine di migliorare la produttività della pubblica
amministrazione e garantire l'effettiva invarianza della quantità dei
servizi”. (Funzione pubblica- Direttiva n. 10/2012. “Spending review -
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni -
Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi”). 183
183
DELIB.NE SEZIONE VENETO
N.162/2013/PAR.
La Sezione, perviene a persa conclusione ritenendo che le disposizioni di
cui ai commi 11, 12 e 13 dell’articolo 2 di cui trattasi, non siano da
considerarsi norme speciali ma che le stesse concorrano ad integrare la
disciplina ordinamentale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
Tale tesi trova un supporto interpretativo nella disposizione di cui al comma
14 del medesimo articolo 2, ove si prevede che “Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per
ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione”. In base alla esposta
previsione le procedure del collocamento in pensione da eccedenze, la
mobilità collettiva ed il prolungamento del periodo di disponibilità di cui ai
commi 11 e 12 e la mobilità per ricollocazione del successivo comma 13, si
applicano a tutte quelle situazioni nelle quali l’eccedenza del personale sia
dichiarata per ragioni funzionali e finanziarie: in pratica le stesse ipotesi
contemplate dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, norma di sistema,
184
esaminate in precedenza.
184
92
LA CONFERMA NORMATIVA ALLA
TESI INTERPRETATIVA DELLA
SEZIONE DEL VENETO.
L’ART. 2 COMMA 3 DEL DL
101/2013.
185
185
DL 101/2013 ART. 2 COMMA 3
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale
previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2,
comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non
possono essere ripristinate nella dotazione organica di
ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
186
n. 135, come modificato dal presente articolo.
186
93
LE NOVITA’ APPORTATE
DALL’ART. 2 COMMA 13
RISPETTO ALLA PROCEDURA
DELL’ARTICOLO 33 DEL D.LGS
165/2001.
SEZIONE DEL VENETO N.
162/2013/PAR
187
187
LE NOVITA DELL’ART.2 COMMA
13 DEL DL 95/2012
La Sezione, premesso che, comunque tutte le
procedure di mobilità e reclutamento del
personale vadano subordinate al rispetto dei
vincoli di spesa ed assunzionali previsti
dall’ordinamento giuridico (richiamati, peraltro,
nella delibera della Sezione delle Autonomie n.
12/INPR/AUT/2012), evidenzia che la
disposizione sopra richiamata presenta i
seguenti elementi di novità:
188
188
94
LE NOVITA DELL’ART.2 COMMA
13 DEL DL 95/2012
la Funzione Pubblica dopo aver avviato apposito monitoraggio
deve redigere un apposito elenco dei posti vacanti presso
tutte le amministrazioni pubbliche e pubblicarlo sul proprio
sito web;
i dipendenti collocati in disponibilità ed inseriti negli appositi
elenchi di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, siano
essi tenuti dai soggetti regionali sia dalla Funzione pubblica,
possono (non devono) presentare domanda di ricollocazione
nei posti disponibili cui al medesimo elenco;
dette domande, sembrerebbe possano essere presentate a
tutte le amministrazioni incluse nell’elenco senza una
limitazione territoriale (come invece lasciano intendere gli
articoli 34 e 34 bis); 189
189
LE NOVITA DELL’ART.2 COMMA
13 DEL DL 95/2012
le amministrazioni pubbliche alle quali pervengano dette
domande sono tenute ad accoglierle inpiduando, tuttavia,
criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo
restando il regime delle assunzioni previsto mediante
reclutamento;
non sembra che in detta procedura, al contrario della mobilità
per ricollocazione ex artt. 34e 34 bis, “l’acquisizione del
dipendente avviene in modo concordato e l’assegnazione è
disposta con decreto del Dipartimento, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze” (nota circolare della
Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
(UPPA) dell’11 aprile 2005);
190
190
95
LE NOVITA DELL’ART.2 COMMA
13 DEL DL 95/2012
né vi sono specifiche tempistiche superate le quali la norma pone
alcune particolari conseguenze (come nell’articolo 34 bis, comma 2,
ove a fronte della comunicazione di voler bandire, sorge l’obbligo di
assegnazione dei dipendenti in disponibilità presso le
amministrazioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione o
come nel caso previsto dall’articolo 34 bis, comma 4, ove il silenzio
da parte della Funzione Pubblica sull’esito della comunicazione di
voler bandire autorizza le amministrazioni a procedere all'avvio della
procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia
intervenuta l'assegnazione di personale in disponibilità);
le amministrazioni che non accolgano le domande di ricollocazione
non possono procedere ad assunzioni di personale venendosi quindi
ad affermare un ulteriore vincolo assunzionale per gli enti che
vogliano procedere ad espletare una procedura di reclutamento. 191
191
LE NOVITA DELL’ART.2 COMMA 13
SEZIONE VENETO 62/2013/PAR
……la norma anzidetta non sembra presentare incompatibilità con il sistema
delineato dagli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ma che vada ad
integrarsi con esso, giova evidenziare che, rispetto a detto impianto caratterizzato
come visto dalla presenza di un elenco (nazionale o regionale) di dipendenti collocati
in disponibilità, viene ora in essere un analogo elenco relativo alle vacanze presenti
presso tutte le amministrazioni pubbliche. In pratica, mentre il sistema delineato dagli
articolo 34 e 34 bis prevede la possibilità di ricollocare da parte degli organi preposti
(regionali e nazionali) il personale in disponibilità presso le amministrazioni che,
avendo vacanze in organico, intendono bandire procedure concorsuali (che vanno
necessariamente comunicate alla Funzione Pubblica), la nuova procedura permette
direttamente ai dipendenti inseriti nell’elenco di formulare domanda di
ricollocazione (mobilità per ricollocazione) presso le amministrazioni che
dichiarano vacanze in organico. Queste inpiduando “criteri di scelta nei limiti
delle disponibilità in organico”, criteri che in base al dato testuale della disposizione
sembrano porsi come modalità di selezione oggettivizzate (anzianità di servizio,
anzianità nella qualifica, eventuali titoli di studio, cronologia della domanda di
ricollocazione ecc.): con la conseguenza che il mancato accoglimento della domanda 192
determina quale sanzione per l’ente il pieto di assunzioni.
192
96
QUALE MOBILITA’ VA’ ESPERITA
PER PRIMA: QUELLA
VOLONTARIA EX ART. 30 DEL
D.LGS 165/2001 O QUELLA PER
RICOLLOCAZIONE EX ART. 2
COMMA 13 DEL DL 95/2012.
SEZIONE VENETO 162/2013/PAR 193
193
RAPPORTO TRA MOBILITA’ EX
ART 30 E ART. 2 COMMA 13
Ritiene la Sezione che, in mancanza di una norma di
coordinamento, la mobilità per ricollocazione di cui comma
13, dell’articolo 2, intesa quale norma di sistema che si
integra alle procedure previste dal D.Lgs. n. 165/2001 nella
soluzione delle crisi da eccedenze o sovrannumero, vada
esperita prima della mobilità volontaria ex articolo 30 del
D.Lgs. n. 165/2001.
Quest’ultima dovrà essere attivata solo successivamente
alla mancata presentazione da parte del personale collocato
in disponibilità della domanda di ricollocazione presso la o
le amministrazioni che presentino vacanze di organico
appositamente evidenziate presso il sito web attivato (o 194
da
attivarsi) della Funzione Pubblica.
194
97
RAPPORTO TRA MOBILITA’ EX
ART 30 E ART. 2 COMMA 13
La procedura assunzionale finalizzata alla
copertura delle vacanze in organico, si
pone dunque come ipotesi eventuale e
residuale rispetto alla mobilità per
ricollocazione a domanda, del personale
posto in posizione di disponibilità ed
inserito negli appositi elenchi di cui
all’articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001. 195
195
LA MANCATA ATTUAZIONE
DELLA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE.
PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
CONSEGUENZE SUI VINCOLI
ASSUNZIONALI.
SEZIONE VENETO 162/2013/PAR 196
196
98
PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
COORDINAMENTO NORMATIVO
Il Collegio, tuttavia, pur persuaso dal punto di vista
interpretativo dalla soluzione prospettata, è consapevole
che dal punto di vista applicativo, sorgono una serie di
problematiche non di poco conto di seguito sintetizzabili:
la nuova procedura, al pari di quelle ex articolo 34 e 34 bis, prevede
la presenza di personale collocato in disponibilità che può formulare
domanda di ricollocazione presso le amministrazioni che abbiano
comunicato vacanze (ex art. 34 e 34 bis) o che siano indicate
nell’elenco di Funzione Pubblica (ex art. 2 comma 13): come deve
comportarsi l’amministrazione che, presentando vacanze di
organico, non riceva apposite domande da parte dei dipendenti
collocati in disponibilità perché non ve ne sono o perché l’elenco
delle vacanze non risulta ancora adottato da parte di Funzione
Pubblica? 197
197
PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
COORDINAMENTO NORMATIVO
In tali circostanze, l’assunta prevalenza della mobilità per ricollocazione
cede il passo alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
165/2001 che, come già evidenziato dal Collegio, prevale invece sulla
procedura ex artt. 34 e 34 bis?
In quest’ultima ipotesi quanto tempo deve aspettare l’amministrazione a
fronte della mancata presentazione di istanze da parte dei soggetti
collocati in disponibilità prima di attuare la procedura di mobilità ex
articolo 30, tenendo conto che gli effetti di una mancata conclusione
della stessa entro l’esercizio finanziario rischierebbe di incidere sulla
spesa di personale precludendo all’ente di riproporla nell’anno successivo
(cfr., sul punto, le deliberazioni di questa Sezione nn. 45 e 46/2013/PAR
)?
L’amministrazione che presenta vacanze in organico è ancora tenuta ad
effettuare la comunicazione all’ente regionale o alla Funzione Pubblica al
198
fine di attivare la mobilità per ricollocazione ex art. 34 e 34 bis?
198
99
LA MANCATA ATTUAZIONE
DELLA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE.
PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
SOLUZIONI INTERPRETATIVE.
SEZIONE VENETO 162/2013/PAR 199
199
SOLUZIONI INTERPRETATIVE E
COORDINAMENTO NORMATIVO
in mancanza di personale collocato in posizione di disponibilità
o di domande pervenute (anche a seguito della mancata
attivazione dell’apposito elenco), le amministrazioni con
vacanze in organico dovranno necessariamente attivare la
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
165/2001;
solo dopo che la mobilità volontaria non sia andata a buon fine
le amministrazioni potranno attivare la comunicazione alla
funzione pubblica ex articolo 34 bis (prodromica assieme a
quella dell’articolo 2, comma 13 del decreto 95/2012 allo
svolgimento delle procedure di reclutamento);
200
200
100
SOLUZIONI INTERPRETATIVE E
COORDINAMENTO NORMATIVO
nell’incertezza circa l’effettiva attivazione dell’elenco di cui all’articolo 2, comma
13 del decreto legge 95/2012, le amministrazioni sono comunque tenute:
qualora abbiano personale collocato in disponibilità, a comunicare ai due
soggetti preposti l’elenco dello stesso (in attesa che Funzione pubblica
chiarisca se vada ancora effettuata la comunicazione alle strutture
regionali data la centralizzazione della tenuta dell’elenco prevista
dall’articolo 2, comma 13 del decreto legge 95/2012);
qualora abbiano vacanze di personale, ad inserire nella
programmazione triennale la previsione che le eventuali nuove
assunzioni siano subordinate, oltre che alla sussistenza dei
presupposti di spesa ed assunzionali normativamente previsti,
alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in
disponibilità iscritto nell'apposito elenco (ai sensi dell’articolo 2
comma 13 del decreto legge 95/2012 e dell’articolo 34, comma
8, del D.Lgs. n. 165/2001 e tenendo conto della riflessione di cui al 201
precedente punto);
201
SOLUZIONI INTERPRETATIVE E
COORDINAMENTO NORMATIVO
qualora debbano coprire dette vacanze, ad inviare alla
Funzione Pubblica ed alle strutture regionali,
contestualmente alla comunicazione di voler attivare le
procedure di mobilità ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire
qualora detta procedura non vada a buon fine;
di procedere, qualora la procedura di mobilità ex articolo 30
non abbia sortito gli effetti sperati, all'avvio delle procedure
concorsuali, osservando l’eventuale regime di autorizzazione
delle assunzioni ed il regime dei vincoli di spesa ed
assunzionali vigente, decorsi due mesi dall’invio della
comunicazione di voler bandire in mancanza di risposte delle
strutture regionali o della Funzione pubblica. 202
202
101
LE MODIFICHE ALL’ART. 2 COMMI
11, 12, 13 E 14 APPORTATE DAL
DL 101/2013.
203
203
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12, E 16 COMMA 8. RINVIO
IL QUADRO APPARE ULTERIORMENTE SPECIFICATO
DALLA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLE
OPERAZIONI CHE PORTANO ALLA CESSAZIONE DAL
SERVIZIO IN CASO DI SOVRANNUMERO.
DISPOSIZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 2
COMMA 11 DEL DL 95/2012 E VALIDA PER LE
AMMINISTRAZIONI STATALI, MA CHE PER
ESPRESSO RICHIAMO DELL’ARTICOLO 16 COMMA 8
DELLO STESSO DECRETO PUO’ ESSERE APPLICATA
DI FATTO ANCHE AGLI ENTI TERRITORIALI
QUANDO SUPERINO LE PERCENTUALI PREVISTE.204
204
102
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 ALINEA ANTE 101/2013
COMMA 11:Per le unità di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito
delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni, fermo restando per la durata
del soprannumero il pieto di assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, compresi i
trattenimenti in servizio, avviano le procedure di
cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorità: 205
205
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 ALINEA DOPO 101/2013
COMMA 11:Fermo restando il pieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree
interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a
qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni
possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto
di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al
complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della
compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di
personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le
organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal 206
comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di
206
103
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
A. applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e
alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo entro il 31 dicembre 2016 (era 31 dicembre
2014), dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva
nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di
appartenenza della certificazione di tale diritto.
207
207
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, si interpreta nel
senso che l'amministrazione, nei limiti del
soprannumero, procede alla risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro nei
confronti dei dipendenti in possesso dei
requisiti indicati nella disposizione. 208
208
104
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
B. predisposizione, entro il 31 dicembre 2013 (era
31 dicembre 2012), di una previsione delle
cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera a) del presente
comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
C. inpiduazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni (erano due anni) a decorrere
dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a
riposo di cui alla lettera a); 209
209
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
D. avvio di processi di mobilità guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione,
presso uffici delle amministrazioni di cui al comma
1 che presentino vacanze di organico, del
personale non riassorbibile secondo i criteri del
collocamento a riposo da disporre secondo la
lettera a). in base alla verifica della compatibilità
e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e
del regime delle assunzioni, in coerenza con la
programmazione del fabbisogno.
210
210
105
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
D. avvio di processi di mobilità guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione,
presso uffici delle amministrazioni di cui al comma
1 che presentino vacanze di organico, del
personale non riassorbibile secondo i criteri del
collocamento a riposo da disporre secondo la
lettera a). in base alla verifica della compatibilità
e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e
del regime delle assunzioni, in coerenza con la
programmazione del fabbisogno.
211
211
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
D. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse
e continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti più elevato
rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato;
212
212
106
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
E. definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro
trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti
in proporzione alle eccedenze, con graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque
titolo ed in ogni caso portando a compensazione i
contratti di tempo parziale del restante personale. 213
213
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16, COMMA 8. RINVIO
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e
con le modalità di cui al comma 11, le
amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 31 dicembre 2013 (era 30 giugno
2013). Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001 può essere aumentato fino a 48 mesi
laddove il personale collocato in disponibilità
maturi entro il predetto arco temporale i requisiti
per il trattamento pensionistico. 214
214
107
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
13,. RINVIO
1. La PCM - funzione pubblica avvia un monitoraggio dei
posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige
un elenco, da pubblicare sul relativo sito web.
2. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può
presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad accogliere le suddette domande inpiduando
criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico,
fermo restando il regime delle assunzioni previsto
mediante reclutamento.
3. Le amministrazioni che non accolgono le domande
di ricollocazione non possono procedere ad
215
assunzioni di personale.
215
Il DL 95/2012: L’ ART. 2, COMMI
14 E 15
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata
per ragioni funzionali o finanziarie
dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese
le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis
del DLGS 165/2001 .(Accesso alla qualifica di dirigente
della prima fascia)
216
216
108
LE MODIFICHE APPORTATE
DALL’ARTICOLO 2 DEL DL
101/2013
217
217
ART 14 COMMA 7 DEL DL 95/2012
ANTE DL 101/2013
Art. 14 Riduzione delle spese di personale.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di
mobilità nonché a seguito dell'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 11,
lettera a), non possono essere calcolate come
risparmio utile per definire l'ammontare delle
disponibilità finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unità sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over.
218
218
109
COMMA 7 ART 14 POST ARTICOLO
2 DEL DL 101/2013
1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate
le seguenti modifiche:
b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché
quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, non possono essere calcolate come risparmio utile per
definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione 219 alle
limitazioni del turn over.".
219
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti
dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del
medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non
possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato
dal presente articolo
220
220
110
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal
seguente:
"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità,
nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione
della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11,
lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al
raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
possono essere calcolate come risparmio utile per
definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da
destinare alle alle assunzioni o il numero delle unità
sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."
221
221
L’APPLICAZIONE DELL’ART. 33 A
TUTTE LE PP.AA.
L’ART. COMMA 3 DEL DL
101/2013.
222
222
111
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale
previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo
2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono
essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dal presente articolo. 223
223
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che il conseguimento da
parte di un lavoratore dipendente delle
pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto
a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta
obbligatoriamente l'applicazione del regime di
accesso e delle decorrenze previgente rispetto
all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
224
224
112
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle
pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli
settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è
modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la
pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non
per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di
conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia
immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far
cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha
conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. 225
225
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra
i lavoratori ivi inpiduati sono da intendersi inclusi anche i
lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende
sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4
dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio
ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto,
dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
226
226
113
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che
l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di
domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei
limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei
requisiti indicati nella disposizione.
227
227
QUESITO
L’art.2 comma 14 sostituisce di fatto
la procedura ex art. 33? Oppure le
disposizioni vanno modulate al fine
di salvaguardare comunque i livelli
occupazionali?
228228
228
114
Il DL 95/2012: L’ ART. 2, COMMI
15 bis E 16
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del DLGS 165/2001,
dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale»
sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili,
ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di
posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parità di data di maturazione, della
maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilità di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate
possono avviare percorsi di formazione nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili. 229
229
QUESITO
MA LE PROCEDURE DI CUI
ALL’ARTICOLO 2 COMMI 11,12 E 13
DEL DL 95/2012 SONO INNOVATIVE
OPPURE GIA’ NOTE
NELL’ORDINAMENTO?
230230
230
115
DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E
CONTABILITA’ PUBBLICA
16-bis. Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti
locali.
1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente
rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica,
vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di
appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno
deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono
assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette
all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la
procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto
termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione 231
231
DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E
CONTABILITA’ PUBBLICA
16-bis. Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti
locali.
1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente
rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica,
vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di
appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno
deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono
assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette
all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la
procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto
termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione 232
232
116
DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E
CONTABILITA’ PUBBLICA
16-ter. Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali.
1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei
comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed
aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.
2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:
a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e
profilo o figura pro 8/1993fessionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle
retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;
b) la consistenza, sudpisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze,
degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;
c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la
funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la
organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1 233
233
DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E
CONTABILITA’ PUBBLICA
16-ter. Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali.
1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei
comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed
aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.
2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:
a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e
profilo o figura pro 8/1993fessionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle
retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;
b) la consistenza, sudpisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze,
degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;
c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la
funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la
organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1 234
234
117
LA DISARMANTE CHIUSURA
DEL SISTEMA
QUAL’E’ IL RAPPORTO TRA IL
NUOVO ARTICOLO 33 E L’ARTICOLO
55 DEL D.LGS 165/2001?
235235
235
IPOTESI TIPIZZATE DI ILLECITO
DISCIPLINARE CON SANZIONE
ESPULSIVA
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE.
(ART. 55, QUATER D. LGS. 165/2001,
INTRODOTTO DALL’ART. 69 DEL D.LGS
150/2009).
INGIUSTIFICATO RIFIUTO DEL
TRASFERIMENTO DISPOSTO
DALL'AMMINISTRAZIONE PER MOTIVATE
ESIGENZE DI SERVIZIO;
236
236
118
IL RAPPORTO TRA POTERE
DISCIPLINARE E NUOVO ART. 33
IL POTERE DATORIALE ESCE RAFFORZATO
DALLA FORMULAZIONE DEL NUOVO ART.33 IN
QUANTO QUASI AL PARI DELL’AZIENDA PRIVATA
LE ESIGENZE DI NATURA ECONOMICA
(RECTIUS FINANZIARIA PER GLI ENTI
LOCALI) DIVENGONO GIUSTO MOTIVO DI
RIDUZIONE DEGLI ONERI DEL PERSONALE E,
QUINDI, RENDONO IPOTIZZABILE LA
DICHIARAZIONE DI SOVRANNUMERO CON
TUTTE LE CONSEGUENZE VISTE.
237
237
LA DISARMANTE CHIUSURA
DEL SISTEMA
QUANDO SI APPLICA LA
PROCEDURA DEL 33 E QUANDO
QUELLA DEL 55 DEL D.LGS
165/2001?
238238
238
119
IL RAPPORTO TRA POTERE
DISCIPLINARE E NUOVO ART. 33
L’ARTICOLO ART. 55, QUATER D. LGS.
165/2001 REGOLA L’ESERCIZIO DEL POTERE
DISCIPLINARE DATORIALE LADDOVE PER
MOTIVI PERSONALI IL DIPENDENTE NON
ABBIA ACCETTATO LA MOBILITA’ INTERNA
L’ARTICOLO 33 REGOLA INVECE LA CRISI
OCCUPAZIONALE LEGATA A ESIGENZE
FUNZIONALI O FINANZIARIE.
I DUE STRUMENTI POSSONO INTERSECARSI
239
239
SIPARIETTO ALL’ITALIANA O
DURA REALTA’?
240
240
120
APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
CHI PARLA DI APPLICARE O MENO L’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI AI PUBBLICI
DIPENDENTI DIMENTICA CHE, PER EFFETTO
DELL'ARTICOLO 51, COMMA 2, DEL D.LGS 165/2001, LO
STESSO STATUTO E’ GIA APPLICABILE.
INFATTI DETTO ARTICOLO 51 RECANTE DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI LAVORO, RECITA :
«LA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N.300, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI,
SI APPLICA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI DIPENDENTI».
241
241
APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
MENTRE ALL’ARTICOLO 2 DEL DLGS 165/2001
RUBRICATO «FONTI», AL COMMA 2 SI PREVEDE CHE :
«I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le
perse disposizioni contenute nel presente decreto, che
costituiscono disposizioni a carattere imperativo…..»
242
242
121
APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori implementa la
cosiddetta tutela reale disciplinando il caso di licenziamento
illegittimo (perché effettuato senza comunicazione dei motivi,
perché ingiustificato o perché discriminatorio) di un singolo
lavoratore:
nelle unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole);
nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti (5 se
agricole) se l'azienda occupa nello stesso comune più di 15
dipendenti (5 se agricola);
nelle aziende con più di 60 dipendenti.
243
243
APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO L'ARTICOLO
18 IMPONE ALL'AZIENDA SIA IL REINTEGRO DEL
LAVORATORE CHE UNA SANZIONE PECUNIARIA,
RENDENDO DI FATTO NULLO IL LICENZIAMENTO
STESSO.
VIENE DISPOSTA LA REINTEGRAZIONE DEL
LAVORATORE E NON LA RIASSUNZIONE, PERCHÉ
ALTRIMENTI IL DIPENDENTE PERDEREBBE
L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E I DIRITTI ACQUISITI CON
IL PRECEDENTE CONTRATTO.
. 244
244
122
APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
L'ONERE DELLA PROVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL
LICENZIAMENTO SPETTA ALL'AZIENDA, CHE
DEVE DIMOSTRARE AL GIUDICE DEL LAVORO
(NON AL NORMALE GIUDICE CIVILE) LA
FONDATEZZA DEI MOTIVI ALLA BASE DEL
PROVVEDIMENTO PRESO.
LA DISCIPLINA DEL LAVORO DEGLI ALTRI PAESI
EUROPEI NON PREVEDE IN GENERALE
L'OBBLIGO DEL REINTEGRO, MA SOLO UN
245
RISARCIMENTO AL LAVORATORE.
245
APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
PER CONTRO I SOSTENITORI DELLA CONSERVAZIONE
DI QUESTA NORMA OBIETTANO CHE IN ITALIA I
LICENZIAMENTI SONO LARGAMENTE POSSIBILI PER
VARIE CAUSE E CHE QUESTA GARANTISCE SOLTANTO
CHE IL SINGOLO LAVORATORE NON VENGA
ESTROMESSO PER MOTIVI DI CARATTERE PRIVATO O
IDEOLOGICO E PER EVITARE CHE LE AZIENDE SIANO
TENTATE DI LIBERARSI DI LAVORATORI ANZIANI
"MENO PRODUTTIVI" E SOPRATTUTTO CON UNA
BUSTA PAGA PIÙ ONEROSA.
246
246
123
LE PROCEDURE TIPIZZATE PER
IL COLLOCAMENTO IN
ESUBERO. LE CONSEGUENZE
PER LA MANCATA OSSERVANZA.
247
247
ORDIN. GIUDICE LAVORO DI
PADOVA 30/11/2012 N. 2685
Annullamento del provvedimento con cui un comune
ha collocato in disponibilità un ex responsabile di
posizione organizzativa, che poco prima non era
stato confermato nel suo incarico e che era stato
trasferito ad un altro settore.
Nel caso concreto è stato collocato in esubero un
dipendente di categoria D a cui in precedenza era
stata revocata la posizione organizzativa, a seguito
dell’affidamento al segretario dell’incarico svolto dallo
stesso in precedenza.
248
248
124
ORDIN. GIUDICE LAVORO DI
PADOVA 30/11/2012 N. 2685
Finalità del municipio era quella di
sopprimere il posto di lavoro.
Detta procedura non era avvenuta
secondo i canoni previsti dalla
legge.
L’ente responsabile non aveva
contattato preventivamente le sigle
sindacali interessate.
249
249
ORDIN. GIUDICE LAVORO DI
PADOVA 30/11/2012 N. 2685
A. Anche se il legislatore ha voluto rendere più
snello il ricorso a questa procedura non può
essere attribuita ampia facoltà ad
amministratori ed ai dirigenti nella scelta dei
dipendenti.
B. E’ necessario che le amministrazioni utilizzino
i criteri dettati dal legislatore.
C. Occorre prestare particolare attenzione alla
scelta del personale da collocare in esubero
nel caso in cui si registri una eccedenza.
250
250
125
ORDIN. GIUDICE LAVORO DI
PADOVA 30/11/2012 N. 2685
C. E’ necessario che le amministrazioni
utilizzino i criteri dettati dal legislatore.
D. L’ utilizzazione di criteri arbitrari
determina la illegittimità della scelta ed il
conseguente annullamento.
251
251
LA CONFERMA: SENTENZA TRIB
LAVORO DI PADOVA 6/2/2013
Il comune presenta istanza di reclamo contro il reintegro
del dipendente imposto dall’ordinanza. Il tribunale
respinge il reclamo:
Afferma la competenza del giudice lav. e non quella del
giudice amministrativo, anche in presenza di un atto
amministrativo di riorganizzazione degli uffici in base dei
principi affermati dalla Cassazione per i quali “tutti gli atti
di gestione del rapporto di lavoro, che incidono come tali
su diritti soggettivi del lavoratore, sono oggetto di
valutazione da parte del Giudice ordinario, non residuando
nell’ambito di tale rapporto situazioni di interesse legittimo
del dipendente” (SS.UU 28806/2011). 252
252
126
LA CONFERMA: SENTENZA TRIB
LAVORO DI PADOVA 6/2/2013
per il mancato rispetto sotto molteplici profili dei
principi di correttezza e buona fede” (che) “imprime
al provvedimento adottato– come già rilevato dal
primo giudice – un carattere ad personam, certamente
contrario allo spirito e alla lettera della legge”.
Per l’erroneo carattere “mirato” del provvedimento
emanato contro il lavoratore, il quale, dunque, ha ora
piena facoltà di riprendersi il posto.
253
253
LA CONFERMA: SENTENZA TRIB
LAVORO DI PADOVA 6/2/2013
perché non è stata fatta alcuna comparazione
con la condizione di altri dipendenti. Ci si è
limitati a constatare che nell’area specifica vi
era una posizione di categoria D in eccedenza
e si è collocata questa figura in esubero. il
comune avrebbe dovuto ricercare una
collocazione persa al dipendente, anche in
una categoria inferiore, visto che nell’ente vi
sono posizioni di categoria C che risultano
essere vacanti. 254
254
127
LA CONFERMA: SENTENZA TRIB
LAVORO DI PADOVA 6/2/2013
perché il comune non ha effettuato alcuna spiegazione
del motivo per cui il lavoratore non possa essere
adibito a posizioni vacanti di livello inferiore”. Se ciò
deve essere valido per il datore di lavoro privato a
maggior ragione deve valere per il settore pubblico, lì
dove i principi di trasparenza e correttezza assumono
«una valenza ed una connotazione particolare,
intrecciandosi con la necessità di un’azione
coerente, uniforme e trasparente della PA in
ossequio al principio costituzionale di cui
all’articolo 97 della Costituzione». 255
255
LA BUONA FEDE DELLA PA
DATORE E IL NUOVO
ARTICOLO 97 COST.
IL PRINCIPIO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO IN
COST. CONSEGUENZE.
256
256
128
Art. 1 legge costituzionale
1/2012 -1
1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate
e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle
fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o
maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le
Camere ogni anno approvano con legge il bilancio 257 ile
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. …….
257
Art. 1 legge costituzionale
1/2012 -2
………………L'esercizio provvisorio del bilancio non puo'
essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto
della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri
volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni sono
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi
definiti con legge costituzionale».
258
258
129
Art. 2
1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma e' premesso il
seguente:
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico».
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la
imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
259 Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
259
Art. 3
1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema
tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le
seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole:
«armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono
soppresse.
260
260
130
ARTICOLO 117 COST.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e
segg.] e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
……..e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;
perequazione delle risorse finanziarie (1);
261
261
ARTICOLO 119 COST..
COMMA 1
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di
spesa, nel rispetto dell'equilibrio
dei relativi bilanci, e concorrono
ad assicurare l'osservanza dei
vincoli economici e finanziari
derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea (1).
262
262
131
ARTICOLO 119
COST..COMMA 6
Possono ricorrere
all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento,
con la contestuale definizione
di piani di ammortamento e a
condizione che per il
complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato
l'equilibrio di bilancio.
263
263
I VINCOLI DI SPESA DEGLI
ENTI LOCALI E LE
CONSEGUENZE DELLA LORO
VIOLAZIONE
264
264
132
LA DEROGA AL SISTEMA
ORDINARIO DELLA MOBILITA’ E AL
MECCANISMO DELLE ASSUNZIONI
PER RECLUTAMENTO:
L’ART. 1, COMMI 424 E 425 DELLA
LEGGE 190/2014. RINVIO. 265
265
UN CASO APPLICATIVO: GLI
INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE.
266
266
133
SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
6/2018/QMIG
nelle pronunce della Sezione delle autonomie non è stata
rinvenuta una specificità nei compensi previsti per le funzioni
tecniche, tale da far ritenere non applicabile il limite stabilito per
i trattamenti accessori. Ciò anche in funzione della rilevata
difformità della fattispecie introdotta dall’art. 113, comma 2,
d.lgs. n. 50/2016, rispetto all’abrogato istituto degli incentivi alla
progettazione, nonché per il fatto che tali emolumenti essendo
erogabili anche per gli appalti di servizi e forniture, si
configuravano, ai sensi delle disposizioni normative all’epoca
vigenti, come spesa di funzionamento e, dunque, come spese
correnti (e di personale).
267
267
SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
6/2018/QMIG
Si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare
prestazioni tipiche di soggetti inpiduati e inpiduabili,
direttamente correlati all’adempimento dello specifico compito
affidato ai potenziali beneficiari dell’incentivo.
3. Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è
intervenuto l’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017
(legge di bilancio 2018) per specificare che il finanziamento
del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo
di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture. Il
nuovo comma 5-bis dell’art. 113 in esame precisa, infatti, che
“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi
e forniture”. 268
268
134
SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
6/2018/QMIG
Anche se l’allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell’ambito del
“medesimo capitolo di spesa” previsto per i singoli lavori, servizi o forniture
potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - trattandosi, in senso
oggettivo, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale la
contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere
l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il
trattamento accessorio. Al riguardo è da considerare, come rilevato dalla
Sezione remittente lombarda, che gli incentivi per le funzioni tecniche sono, per
loro natura, estremamente variabili nel corso del tempo e, come tali,
difficilmente assoggettabili a limiti di finanza pubblica a carattere generale, che
hanno come parametro di riferimento un predeterminato anno base (qual è
anche l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017). Il riferimento, infatti, ad un
esercizio precedente piene, in modo del tutto casuale, favorevole o
penalizzante per i dipendenti dei vari enti pubblici.
269
269
SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
6/2018/QMIG
Proprio alla luce dei suesposti orientamenti, va considerato che, sul
piano logico, l’ultimo intervento normativo, pur mancando delle
caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra
cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell’intento
di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti
relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi
tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che
possono apparire non compatibili con la natura delle spese da
sostenere. La ratio legis è quella di stabilire una diretta
corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in
termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello
svolgimento di attività tecniche e amministrative
analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione 270di
specifiche procedure.
270
135
SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
6/2018/QMIG
In altre parole, con un intervento volto a tipizzare espressamente
l’allocazione in bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche, si
deve ritenere che il legislatore (che, in tal modo, ha reso
“ordinamentale” il disposto di cui all’art. 113 citato) abbia voluto
dare maggiore risalto alla finalizzazione economica degli interventi
cui accedono tali risorse, nonostante i possibili dubbi che ne
potrebbero conseguire sul piano della gestione contabile. Pur
permanendo l’esigenza di chiarire le specifiche modalità
operative di contabilizzazione, la novella impone che
l'impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel
titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e
forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con
qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di 271
riferimento.
271
SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
6/2018/QMIG
“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n.
50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1,
comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati
su risorse finanziarie inpiduate ex lege facenti
capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri
per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono
soggetti al vincolo posto al complessivo
trattamento economico accessorio dei dipendenti
degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del
d.lgs. n. 75 del 2017”. 272
272
136
QUESTIONI APPLICATIVE:
QUESITO.
“Leggendo la deliberazione delle Autonomie n° 6/2018 ho
capito che la spesa fa capo allo stesso capitolo sul quale
grava l’onere per i lavori, servizi o forniture, e, presumo,
neanche transiterà nel fondo (“la contabilizzazione prescritta
dal legislatore sembra consentire di desumere l’esclusione di
tali risorse dalal spesa del eprsonale e dalla spesa per il
trattamento accessorio”).
Pertanto se appalto la raccolta dei rifiuti (titolo I) la spesa
sarà codificata 1.03.02.15.004, se investo (titolo II) per un
fabbricato istituzionale la codifica sarà 2.02.01.09.002.
Tutto ciò come potrà essere gestito “in armonizzazione” con
il piano dei conti? 273
273
QUESTIONI APPLICATIVE:
QUESITO.
“ A fronte di un pagamento di un incentivo pari a 100
maturano anche oneri previdenziali (23,80), assicurativi
Inail (1,1) e fiscali Irap (8,5). Tali costi dovranno essere
codificati come 1.03 anziché come 1.01 o 1.02.
Al termine dell’esercizio avrò una codifica SIOPE
persa da quella che viene generata dalla gestione del
personale anche per migliaia di euro…..
Problemi sorgeranno anche per la gestione del CONTO
ANNUALE del Mef.
274
274
137
QUESTIONI APPLICATIVE:
QUESITO.
“ e tabelle 13 e 14 chiedono informazioni sugli incentivi per
L
spese tecniche (tab. 13) e sugli oneri obbligatori (tab. 14).
Questi dati poi devono (dovrebbero) quadrare con il piano
dei conti elaborato dal Mef (piattaforma Siope) che
ovviamente avrà una spesa per il personale (1.01) e per
irap (1.02) persa (cioè minore) da quella certificata nelle
tabelle in quanto alcune spese saranno pagate con codice
1.03 o addirittura con codice 2……. ma, trattandosi
comunque di spesa per il personale, verranno inserite nelle
prescritte tabelle.
275
275
QUESTIONI APPLICATIVE:
QUESITO.
“ n’ultima riflessione riguarda la gestione economico-
U
patrimoniale.
Di norma il principio contabile prevede che le spese di
personale (all. 4/3 punto 4.1.7) comprendono tutti i costi
sostenuti nell’esercizio per retribuzioni, oneri,ect. In questo
caso non potrà essere rispettato il principio contabile se non
con apposite modifiche manuali che vedo complesse e di
difficile attuazione e pertanto si correrà il rischio di:
• Certificare un costo di servizio maggiore perché
comprensivo di spese di personale.
• Considerare la spesa di personale del titolo II come onere
accessorio di investimento. 276
276
138
QUESTIONI APPLICATIVE:
QUESITO.
“’unica certezza sulla gestione rimane il controllo sul tetto
L
del 50% del trattamento economico complessivo per singolo
dipendente.
Se ho interpretato bene la norma avremo perse gestioni
(e controlli) del personale:
• Il cedolone del dipendente per rispettare il tetto del 50%
• Una spesa di personale che non è spesa di personale
perché gira con codifiche non previste dall’armonizzazione
contabile
• Una spesa di personale che dal punto di vista economico
non è spesa di personale
• Una spesa esclusa dal fondo. 277
277
QUESTIONI APPLICATIVE:
QUESITO.
“
Forse era meglio aggiungere un
piano dei conti di spesa di
personale “dedicato” che avrebbe
consentito anche una linearità dei
conti economico – patrimoniale, e
gestire le limitazioni di spesa nella
vecchia maniera delle voci escluse. 278
278
139