B - I vincoli di spesa ed assunzionali per gli Enti Locali

       GIAMPIERO PIZZICONI
       MAGISTRATO DELLA
       CORTE DEI CONTI
       Collaboratore della Rivista
       www.lagazzettadeglientilocali.
       it e 1della Rivista Comuni
       d’Italia.
       Docente di Contabilità
       pubblica presso la Challenge
       School dell’Università Ca’
       Foscari di Venezia.
LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
EE.   LL..   PROBLEMATICHE
APPLICATIVE   E   SOLUZIONI
INTERPRETATIVE.  PROVINCIA DI
VICENZA, 21 FEBBRAIO 2020. B
1




       GIAMPIERO PIZZICONI
       MAGISTRATO DELLA
       CORTE DEI CONTI
       Collaboratore della Rivista
       www.lagazzettadeglientilocali.i
       t e della Rivista Comuni
         2
       d’Italia.
       Docente di Contabilità pubblica
       presso la Challenge School
       dell’Università Ca’ Foscari di
       Venezia.

  I VINCOLI DI SPESA ED
  ASSUNZIONALI PER GLI
  ENTI LOCALI.
2




                        1
      SALVE A TUTTI




3




  LA SPESA PER IL PERSONALE
  PUBBLICO. QUALCHE DATO.


                4


4




                  2
  IL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO IN
  ITALIA
  (Tratto da Sezioni Riunite in sede di
  controllo Relazione sul costo del
  lavoro pubblico 2016 – anni dal 2010
  al 2014- Maggio 2016)
                                                                 5


5




DIPENDENTI PER COMPARTO 2014                                 Varia-  Varia-
                                                            Contri- Contri-
                                               zione  zione
                                                             buto  buto
                                               %    %
           COMPARTO               2008    2013    2014                 2014  2014
                                               2014   2014
                                                             su   su
                                               su    su
                                                            2008  2013
                                               2013   2008
Scuola                          1.129.863  1.027.863  1.038.606   1,0  -8,1        -2,7    0,3
Corp i di p olizia                     330.816   316.717   313.987   -0,9  -5,1        -0,5    -0,1
Forz e armate                       191.940   185.325   187.388   1,1  -2,4        -0,1    0,1
Vigili del fuoco                      31.982   32.231   33.139   2,8   3,6         0,0    0,0
M inisteri                         183.414   161.401   157.808   -2,2  -14,0        -0,7    -0,1
Agenzie fiscali                       55.238   52.529   52.570   0,1  -4,8        -0,1    0,0
Presidenza del Consiglio dei ministri            2.425    2.272    2.209   -2,8  -8,9        -0,0    -0,0
AFAM (2)                           9.008    9.153    9.365   2,3   4,0         0,0    0,0
M agistratura                        10.410   10.425   10.588   1,6   1,7         0,0    0,0
Carriera p refettizia                    1.478    1.277    1.232   -3,5  -16,6        -0,0    -0,0
Carriera dip lomatica                     935     910     933   2,5  -0,2        -0,0    0,0
Carriera p enitenziaria                    473     356     349   -2,0  -26,2        -0,0    -0,0
TOTALE S ETTORE S TATALE                 1.947.982  1.800.459  1.808.174   0,4  -7,2        -4,1    0,2
Servizio sanitario nazionale                689.856   670.240   663.793   -1,0  -3,8        -0,8    -0,2
Regioni ed Autonomie locali                522.319   484.063   472.523   -2,4  -9,5        -1,5    -0,4
Regioni a statuto sp eciale e
             (N.B .)                                       (N.B .)
Province autonome                     72.597   93.605   93.427   -0,2   0,5         0,0    -0,0
Università                        119.869   103.695   101.383   -2,2  -15,4        -0,5    -0,1
Enti p ubblici non economici                56.235   46.961   45.739   -2,6  -18,7        -0,3    -0,0
        (N.B .)                                            (N.B .)
Enti di ricerca                      17.421   20.909   20.810   -0,5  4,5         0,0    -0,0
                       (N.B .)                             (N.B .)
Enti dell'art. 60, c. 3, d.lgs. n. 165/2001         4.902    9.780    9.588   -2,0  7,8         0,0    -0,0
                       (N.B .)                             (N.B .)
Enti dell'art. 70, c. 4, d.lgs. n. 165/2001         4.200    1.295    1.256   -3,0  -12,3        -0,0    -0,0
               (N.B .)                                     (N.B .)
Autorità indip endenti                   1.428    2.043    2.085    2,1  46,0         0,1    0,0
                        (N.B .)                            (N.B .)
TOTALE S ETTORE NON S TATALE               1.488.827  1.432.591  1.410.604   -1,5  -6,8        -3,0    -0,7
      (N.B .)                                              (N.B .)
TOTALE                          3.436.809  3.233.050  3.218.778   -0,4  -7,0        -7,0    -0,4
                                                                 6
                    (3)
Altri enti dell'elenco S13 ISTAT                          34.289


6




                                                                       3
  RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
  TRA CATEGORIE - ANNO 2014




                                                           7


7




  Concentrazione fasce di eta nei comparti
  2014 (in %)
                         PIU' di 50 ANNI  PIU' di 60 ANNI   MENO di 50 ANNI  MENO di 35 ANNI
         COMPARTO
                         2008   2014   2008    2014   2008  2014   2008  2014

Ministeri                      52    71      8   18    48    29    3     2
Agenzie fiscali                   53    60      9   17    47    40    8     5
Presidenza del Consiglio dei ministri        58    73     13   18    42    27    3     3
Scuola                        50    58      9   15    50    42    7     5
Corpi di polizia                   10    25      0    0    90    75    24     18
Forze armate                     8    12      0    0    92    88    56     41
Vigili del fuoco                   20    33      0    2    80    67    14     13
Magistratura                     44    50     20   17    56    50    7     8
Carriera diplomatica                 35    31     18    6    65    69    19     23
Carriera prefettizia                 60    78     15   25    40    22    3     1
Carriera penitenziaria                44    56     11   13    56    44    -     -
TOTALE SETTORE STATALE                39    48      7   11    61    52    15     11
Enti pubblici non economici             48    66      7   15    52    34    6     1
Enti di ricerca                   45    52     11   12    55    48    4     2
Università                      47    56     17   18    53    44    8     2
Servizio sanitario nazionale             40    52      5   11    60    48    9     6
Regioni e Autonomie locali              47    61      5   15    53    39    8     4
Regioni a statuto speciale e Province autonome    32    53      2    9    68    47    11     5
TOTALE SETTORE NON STATALE              43    56      6   12    57    44    8     5
                                                           8
TOTALE                       40    51      6    12    60    49    12     8

8




                                                               4
   INNALZAMENTO ETA’ ANAGRAFICA

  Il progressivo innalzamento dell’età anagrafica si riflette
   negativamente sulla propensione all’innovazione ed al
   cambiamento, sulla necessaria reingegnerizzazione delle
   procedure, sull’utilizzo di nuove tecnologie, sulla
   auspicata introduzione di metodi manageriali di gestione.
  Più volte la Corte ha sottolineato come le politiche di
   personale non sono mai state correlate al miglioramento
   della produttività del settore pubblico, attraverso
   l’introduzione di un reale meccanismo incentivante e
   premiale, basato sull’introduzione di un effettivo sistema
   di valutazione della produttività inpiduale e collettiva.
                                 9


9




    IL CONTENIMENTO DELLA
    SPESA DI PERSONALE LE
    LIMITAZIONI ALLE ASSUNZIONI
    E I BLOCCHI DEL TURN OVER.
    L’EVOLUZIONE STORICA.
    BREVI CENNI.                     10


10




                                   5
   IL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI
   PERSONALE
Come è noto, le politiche concernenti le assunzioni di
personale nelle pubbliche amministrazioni adottate nel
corso dell’ultimo decennio hanno avuto quale elemento
caratterizzante il contenimento della spesa per il
personale, in particolare quella conseguente
all’immissione di nuovo personale, che aveva raggiunto
livelli rilevanti nel corso degli anni ’90. Secondo un
disegno oramai affermato, infatti, il legislatore ha
inpiduato nel settore del personale uno dei principali
ambiti di intervento al fine del controllo e della
razionalizzazione della spesa pubblica.        11


11




   I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  A causa di tali rigidi vincoli normativi, per poter
   assicurare una continuità allo svolgimento dei propri
   compiti sovente le pubbliche amministrazioni hanno
   fatto ricorso al lavoro a termine e alle altre forme di
   lavoro flessibile non secondo un criterio di efficiente
   gestione del personale bensì per “aggirare” il pieto
   di effettuare assunzioni di personale di ruolo
  Ciò ha condotto, anche a causa delle reiterate
   proroghe dei rapporti di lavoro temporanei, alla
   formazione nel settore pubblico di un personale non
   di ruolo di dimensioni sempre più consistenti.    12


12




                                6
   I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  l’impianto normativo volto al contenimento delle spese
   per il personale delle amministrazioni dello Stato, anche
   ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
   pubblici non economici, delle università e degli enti di
   ricerca (sostanzialmente tutto il personale pubblico ad
   eccezione di quello delle regioni ed enti locali), negli ultimi
   anni è rimasto formalmente inalterato: la norma di
   riferimento, infatti, è rimasta l'articolo 39 del
   provvedimento collegato alla manovra finanziaria per
   il 1998 (L. 449/1997) che ha introdotto un nuovo sistema di
   programmazione triennale delle assunzioni, cui è
   assegnato un obiettivo di riduzione complessiva e progressiva
   del personale in servizio.                  13


13




   I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  a cominciare dalla legge finanziaria per il 2002 (L.
   448/2001), si è introdotto anno per anno, il pieto di
   procedere a nuove assunzioni, salvo tassative eccezioni
   (cd. blocco del turn over).
  Da tale momento, quindi, le politiche di controllo delle
   assunzioni hanno fatto ricorso, in maniera pressoché
   costante, al blocco delle assunzioni, con il duplice scopo:
   limitare gli oneri finanziari a carico del bilancio
   pubblico
  avviare una graduale riduzione del personale
   contestuale all’incremento dell’efficienza dei servizi
   resi.                           14


14




                                    7
   I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  per le regioni e gli enti locali,, con la L. 448/2001, è stato
   previsto il blocco delle assunzioni solamente per gli enti
   locali che non avessero rispettato il patto di stabilità
   interno.
  Con le successive leggi finanziarie (a partire dalla L.
   289/2002) si sono invece introdotti vincoli più stringenti
   anche per gli enti locali “virtuosi” e per le regioni,
   prevedendosi che per tali enti valeva il pieto di effettuare
   assunzioni (salve specifiche deroghe) sino all’entrata in vigore
   di appositi D.P.C.M. (adottati previo accordo tra Governo,
   regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza
   unificata) che regolamentassero dettagliatamente i criteri e i
   limiti per effettuare assunzioni.               15


15




LE LIMITAZIONI DI SPESA   E
ASSUNZIONALI QUALI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA. RINVIO ALLE
SLIDES G.

                                 16


16




                                     8
    LE NORME SUL PERSONALE
    DEGLI ENTI TERRITORIALI NEL
    MILLEPROROGHE 2019
    (D.L. 162/2019)


                          17


17




ART. 1 COMMA 1. SINTESI.

  Il termine per effettuare le stabilizzazioni di cui
   all’articolo 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017
   viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 31
   dicembre 2021.

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto
   legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole
   «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle
   seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
                           18


18




                              9
  ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 75/2017.

  1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai
   contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale
   con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-
   2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,
   comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a
   tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i
   seguenti requisiti:
  a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge
   n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione
   che procede all'assunzione;
  b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime
   attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso
   amministrazioni pubbliche perse da quella che procede all'assunzione;
  c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
   dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, 19
   anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
19




  ART. 1 COMMA 6. MILLEPROROGHE

  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6
   luglio 2012, n. 95, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
   135, le parole «31 dicembre 2018» sono
   sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
   La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo
   19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
   165, può essere elevata dall'8 per cento al 10
   per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di
   ciascuna amministrazione.           20


20




                                             10
ART. 1 COMMA 6 MILLEPROROGHE.
SINTESI.
  Le assunzioni di dirigenti da parte delle PA ai
   sensi dell’articolo 19 comma 6 del d.lgs
   165/2001 possono essere elevate dall’8% al
   10% utilizzando tuttavia le facoltà assunzionali
   complessive dell’amministrazione. In pratica il
   2% delle facoltà assunzionali da cessazioni per
   tempo indeterminato può essere consumato
   per le assunzioni di cui al comma 6.

                              21


21




ART. 1 COMMA 1 MILLEPROROGHE.
EMENDAMENTI AL DL (AC 2325)
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  « 1-bis. All’articolo 20, comma 1, lettera c), del
   decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole:
   “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31
   dicembre 2020”.
  1-ter. All’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo
   25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole:
   “Per il triennio 2018-2020” sono sostituite dalle
   seguenti: “Per il triennio 2020-2022” e, al secondo
   periodo, le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle
   seguenti: “30 per cento”.               22


22




                                 11
ART. 1 COMMA 1 MILLEPROROGHE.
EMENDAMENTI AL DL (AC 2325)
 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 1-quater. All’articolo 1, comma 497, della
 legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:
 “31 marzo 2020” sono sostituite dalle
 seguenti: “30 giugno 2020” e le parole:
 “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle
 seguenti: “30 aprile 2020” »;
                         23


23




ART. 1 COMMA 1 MILLEPROROGHE.
EMENDAMENTI AL DL (AC 2325)
  al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
   periodo: « La percentuale del 30 per cento di
   cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del
   decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere
   elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà
   assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca
   indicati nel predetto comma 6-quater e ferma
   restando la disciplina ivi prevista »;

                         24


24




                            12
   LE NORME SUL PERSONALE
   DELLE PROVINCE E DELLE
   CITTA’ METROPOLITANE (ART.
   17).


                 25


25




ART. 17 MILLEPROROGHE

  1. All'articolo 33 del decreto-
   legge 30 aprile 2019, n. 34,
   convertito con modificazioni,
   dalla legge 28 giugno 2019, n.
   58, dopo il comma 1 sono
   inseriti i seguenti:
                  26


26




                    13
ART. 17 MILLEPROROGHE
1
  «1-bis. A decorrere dalla data inpiduata dal decreto di cui al
   presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le
   province e le città metropolitane possono procedere ad
   assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza
   con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
   restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
   asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa
   complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli
   oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
   valore soglia definito come percentuale, differenziata per
   fascia demografica, della media delle entrate correnti
   relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al
   netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel
   bilancio di previsione fondo crediti dubbia esigibilità  27
   stanziato in bilancio di previsione. ………………..
27




ART. 17 MILLEPROROGHE

  «1-bis. ……….Con decreto del Ministro della pubblica
   amministrazione, di concerto con il Ministro
   dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
   previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
   autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
   entrata in vigore della presente disposizione sono
   inpiduati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
   prossimi al valore medio per fascia demografica e le
   relative percentuali massime annuali di incremento del
   personale in servizio per le province e le città
   metropolitane che si collocano al di sotto del predetto 28


28
   valore soglia………………..




                                    14
ART. 17

  …I predetti parametri possono essere aggiornati con le
   modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le
   province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la
   spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
   dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti
   relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al
   valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso
   di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino
   al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore
   soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per
   cento. A decorrere dal 2025 le province e le città
   metropolitane che registrano un rapporto superiore al
   valore soglia applicano un turn over pari al trenta per
   cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. 29
29




ART. 17 MILLEPROROGHE

  ………Il limite al trattamento accessorio del
   personale di cui all'articolo 23, comma 2, del
   decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è
   adeguato, in aumento o in diminuzione, per
   garantire l'invarianza del valore medio pro capite,
   riferito all'anno 2018, del fondo per la
   contrattazione integrativa nonché delle risorse per
   remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
   prendendo a riferimento come base di calcolo il
   personale in servizio al 31 dicembre 2018.
                                  30


30




                                     15
ART. 17 MILLEPROROGHE

  1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge
   23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
   Fermo restando quanto previsto dal
   comma 1-bis, le province possono
   avvalersi di personale a tempo
   determinato nel limite del 50 per
   cento della spesa sostenuta per le
   stesse finalità nell'anno 2009.».
                       31


31




   MISURE URGENTI PER IL
   RICAMBIO GENERAZIONALE E
   LA FUNZIONALITÀ NELLA
   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
   NEI PICCOLI COMUNI
   (ART. 17) integrato in sede di
   conversione AC 2325           32


32




                          16
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
  All’articolo 17:
  al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo,
   le parole: « fondo crediti dubbia esigibilità
   stanziato in bilancio di previsione » sono
   sostituite dalle seguenti: « fondo crediti di
   dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
   previsione » e, al secondo periodo, le parole: «
   Ministro della pubblica amministrazione » sono
   sostituite dalle seguenti: « Ministro per la
   pubblica amministrazione ».          33


33




ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
  All’articolo 17:
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Per
   l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni del
   personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30
   marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere
   allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la
   copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche
   in deroga a quanto previsto dal comma dell’articolo 91
   del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
   locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
   267.                          34


34




                                 17
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
  All’articolo 17:
  1-ter. All’articolo 33, comma 2, terzo periodo,
   del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 28
   giugno 2019, n. 58, le parole: “la spesa di
   personale registrata nell’ultimo” sono sostituite
   dalle seguenti: “il valore del predetto rapporto
   rispetto a quello corrispondente registrato
   nell’ultimo”.
                             35


35




ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
  All’articolo 17:
  1-quater. Al comma 3-bis dell’articolo 12 del decreto-
   legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo
   le parole: “come modificato dai commi 3-ter e 8,
   lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le
   province autonome,” sono inserite le seguenti: “anche
   attraverso le società a partecipazione pubblica,” »; la
   rubrica è sostituita dalla seguente: « Personale delle
   province, delle città metropolitane e dei comuni ».
                             36


36




                                18
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
  All’articolo 17:
  al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo,
   le parole: « fondo crediti dubbia esigibilità
   stanziato in bilancio di previsione » sono
   sostituite dalle seguenti: « fondo crediti di
   dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
   previsione » e, al secondo periodo, le parole: «
   Ministro della pubblica amministrazione » sono
   sostituite dalle seguenti: « Ministro per la
   pubblica amministrazione ».          37


37




   MISURE URGENTI PER IL
   RICAMBIO GENERAZIONALE E
   LA FUNZIONALITÀ NELLA
   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
   NEI PICCOLI COMUNI
   (ART. 18)
                         38


38




                            19
  ART. 18 MILLEPROROGHE

  1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56,
   dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di accelerare le procedure
   assunzionali per il triennio 2020-2022, il
   Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro
   il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le
   procedure concorsuali con tempestività e
   omogeneità di contenuti e gestisce le procedure
   concorsuali   e   le  prove  selettive delle
   amministrazioni pubbliche che ne facciano
                            39
   richiesta.».
39




  ART. 18 MILLEPROROGHE

  2. All'articolo 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 (3), dopo il
   comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e
   fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce,
   attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
   legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle
   azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche
   amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche
   mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni
   di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ne facciano
   richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali.»
   Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo
   30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le
   tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche
   amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi
   strutturali e di investimento europei;».                 40


40




                                           20
   LE NORME SUL PERSONALE
   NELLA LEGGE DI BILANCIO
   2020. (LEGGE 160/2029).


                         41


41




ART. 1 C0MMI DA 147 A 149. SINTESI

Le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono
utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza da
parte degli idonei di corsi di formazione e previo
superamento di un esame colloqui per accertae che
siano ancora idonei;
approvate dal 2012 al 2017: utilizzabili fino al 30
settembre 2020;
approvate nel 2018 e 2019: valide entro 3 anni
dalla approvazione.
dal 1 gennaio 2020: le graduatorie rimangono
valide per 2 anni                  42


42




                             21
  ART. 1 C0MMA 147

  147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
   30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi
   pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel
   rispetto dei seguenti limiti:
  a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al
   30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti
   nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da
   ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità
   ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e
   previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la
   perdurante idoneità;
  b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono
   utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
  c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili
   entro tre anni dalla loro approvazione.                     43


43




  ART. 1 C0MMA 148


  148. I commi da 361 a 362-
   ter e il comma 365
   dell'articolo 1 della legge 30
   dicembre 2018, n. 145,
   sono abrogati.
                                           44


44




                                               22
ART. 1 C0MMA 148

  148. I commi da 361 a 362-ter e il comma
   365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
   2018, n. 145, sono abrogati.
  SI TRATTA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
   FINALIZZATE A DISCIPLINARE LA VALIDITA’
   DELLE GRADUATORIE APPROVATE NEL CORSO
   DEGLI ANNI CHE VANNO DAL 2011 IN POI (LA
   145 ERA STATA INTEGRATA IN TAL SENSO DAL
   DL 101/2019)
                       45


45




ART. 1 C0MMA 149

 149. All'articolo 35, comma 5-ter, del
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165, le parole: « tre anni dalla data di
 pubblicazione» sono sostituite dalle
 seguenti: « due anni dalla data di
 approvazione».
 (durata validità graduatorie).
                       46


46




                          23
  ART. 1 C0MMA 160. SINTESI.

Ai dipendenti assunti da PA, sulla base di
specifiche previsioni dettate da norme, con il
contratto dei giornalisti prima della stipula dei
CCNL del triennio 2016/2018, può essere
mantenuto il trattamento economico più
favorevole in godimento con un assegno ad
personam riassorbibile sulla base delle regole
dettate dai CCNL

                                          47


47




  ART. 1 C0MMA 160.

  160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il
   seguente comma:
  « 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle
   amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in
   vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018,
   risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per
   effetto di contratti inpiduali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli
   specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere
   riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più
   favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali
   di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad
   personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2,
   comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
   le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di
   lavoro».
                                          48


48




                                              24
ART. 1 C0MMI 161 E 162. SINTESI.

In deroga ai vigenti vincoli legislativi,
per il 2019 viene consentita la proroga
dei contratti a tempo determinato
stipulati con LSU ed LPU e delle
convenzioni per l’utilizzo di LSU
rientranti nell’ampio novero della
cosiddetta consistenza storica.
                              49


49




ART. 1, C0MMA 161.

  161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre
   2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
  « h) per consentire il completamento delle procedure di
   assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi
   dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27
   dicembre    2013,  n.   147,   da   concludere
   inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è
   autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato
   fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui
   all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27
   dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni
   di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. ….. 50
50




                                 25
ART. 1, C0MMA 161.

  161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30
   dicembre 2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla
   seguente:
  « h)……….. Le proroghe sono effettuate in
   deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del
   decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
   all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
   2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di
   cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
   267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto
   legislativo 25 maggio 2017, n. 75».         51


51




ART. 1, C0MMA 162.

162. Le convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 78, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione
di lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31
dicembre 2020 nei limiti della spesa già
sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
                             52


52




                                26
  ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000

  2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo
   8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei
   conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17
   maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
   autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
   nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in
   riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno
   2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
   1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal
   fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
   decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 31 dicembre 2007 (158) e il
   rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà
   avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni
   prevedono:

                                         53


53




  ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000

  2. ……. a) la realizzazione, da parte della Regione, di
   programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui
   all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n.
   81 del 2000, con l'indicazione di una quota
   predeterminata di soggetti da avviare alla
   stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà
   essere inferiore al 30 per cento del numero dei
   soggetti appartenenti al bacino regionale; le
   convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a
   condizione che vengano definiti, anche in base ai
   risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei
                              54
   soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
54




                                            27
  ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000

  2. ……. b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non
   stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in
   attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che
   maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la
   copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato
   decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per
   prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno
   al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché,
   nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un
   ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad
   incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di
   straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse
   destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto
   legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti
   dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del
   1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;     55


55




  ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000

  2. ……. c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo
   scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di
   cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del
   2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il
   cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di
   prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno
   per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo
   familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio
   2001 e sino al 31 dicembre 2001;
  d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del
   citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente
   utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure
   aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il
                                     56
   sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
56




                                            28
ART. 1, C0MMI DA 495 A 497. SINTESI.

Si può procedere alla stabilizzazione degli LSU ed LPU
anche con assunzioni part time che, per il 2020, possono
andare in deroga al piano del fabbisogno ed ai vincoli
assunzionali utilizzando le risorse incrementate di 9 mln
all’anno, già previste dalla legge 296/2006.
La ripartizione delle risorse verrà effettuata in relazione
alle domande presentate entro il 31.1.2020. Le regioni
provvedono per l’assunzione dei LSU con utilizzo delle
risorse proprie. Rimane confermato che esse saranno
disposte mediante selezioni riservate con prove di
idoneità per le categorie A e B e con concorsi riservati 57
57




ART. 1, C0MMA 495.

Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici
dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante
contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali,
possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno
2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al
piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla
vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo
                                     58
periodo.
58




                                        29
ART. 1, C0MMA 496.

  497. A decorrere dall'anno 2020,
   le risorse di cui all'articolo 1,
   comma 1156, lettera g-bis), della
   legge 27 dicembre 2006, n. 296,
   sono incrementate di 9 milioni di
   euro annui.

                                     59

59




ART. 1, C0MMA 497.

497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate
provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31
marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31
gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a
tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica
utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal
fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
                                     60
giugno 2019, n. 58.
60




                                        30
ART. 1, C0MMA 540. SINTESI

FONDO PER LA SICUREZZA URBANA.
Incrementato di 5 mln di euro da
ripartire con decreto del Ministero
dell’Interno con il quale si possono
finanziare  assunzioni   a   tempo
determinato di vigili in deroga al tetto
della spesa per le assunzioni flessibili.
                                61


61




LE ASSUNZIONI DELLA POLIZIA
LOCALE CON FONDO SICUR. URBANA
540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai
comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il
finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita
e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la
sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è
incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è
determinata la misura del contributo spettante a ciascun
comune ai sensi del presente comma.               62


62




                                    31
ART. 1, C0MMA 546. SINTESI.

Come i comuni, le regioni in
regola con il tetto di spesa del
personale, possono elevare la
spesa per assunzioni flessibili
sostenuta nel 2009 dal 50% al
100%.
                   63


63




ART. 1, C0MMA 545.

545. All'articolo 9, comma 28, settimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio
2010,   n.   78,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le parole: « non si
applicano» sono inserite le seguenti: «
alle regioni e».
                   64


64




                     32
ART. 1, C0MMA 853. SINTESI.

I comuni con un rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti superiore a quello
degli enti virtuosi come inpiduati dall’art.33 del
D.L. 34/2019 debbono ridurre     la spesa un
valore fissato dal DPCM da emanarsi ai sensi del
richiamato articolo.
Viene tuttavia prevista una deroga per i piccoli
comuni con pieto di superamento della spesa
del personale dell’ultimo rendiconto approvato
                         65


65




ART. 1, C0MMA 853.

  853. All'articolo 33, comma 2, del
   decreto-legge 30 aprile 2019, n.
   34, convertito con modificazioni,
   dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
   sono   apportate   le seguenti
   modificazioni:
                        66


66




                            33
  ART. 1, C0MMA 853.

  853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,
   n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
   n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia» sono
   sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore
   medio, nonché un valore soglia superiore cui
   convergono i comuni con una spesa di personale
   eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che
   registrano un rapporto compreso tra i due predetti
   valori soglia non possono incrementare la spesa di
   personale registrata nell'ultimo rendiconto della
   gestione approvato…….
                                       67


67




  ART. 1, C0MMA 853.

  …..a) ………………..I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
   che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
   periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
   dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
   agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di
   almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a
   tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non
   superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
   collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni
   con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti
   disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale»;
  b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo» sono sostituite
   dalla seguente: « superiore»;
  c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia» è aggiunta la
   seguente: « superiore».                         68


68




                                          34
  ART. 1, C0MMA 853.

  a) ………………..I comuni con popolazione fino a 5.000
   abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di
   cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei
   comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
   consentire l'assunzione di almeno una unità possono
   incrementare la spesa di personale a tempo
   indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non
   superiore a quello stabilito con decreto di cui al
   secondo periodo, collocando tali unità in comando
   presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle
   medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
   contenimento della spesa di personale»;         69


69




  ART. 1, C0MMA 853.

 ….. b) al quarto periodo, le parole: «
 di cui al primo periodo» sono
 sostituite  dalla  seguente:   «
 superiore»;
 c) al quinto periodo, dopo le parole:

 « al valore soglia» è aggiunta la
 seguente: « superiore».
                               70


70




                                  35
   L’ATTUALE FORMULAZIONE
   DELL’ART. 33 DEL D. L. 34/2019 E
   LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE.
   RINVIO INFRA.
                  71


71




    I DUE MODELLI DI
    OPERATIVITA’ DEI VINCOLI
    SULLA SPESA DI PERSONALE.


                  72


72




                    36
IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE
DELLA SPESA DI PERSONALE
  CONTENIMENTO       DELLA   SPESA:   il
   legislatore inpidua la spesa sostenuta (in
   genere impegnata) in un dato anno quale tetto
   massimo non superabile da parte delle
   amministrazioni destinatarie del vincolo.
  RIDUZIONE DELLA SPESA: il legislatore
   inpidua la spesa sostenuta (in genere
   impegnata) nell’esercizio precedente dalla quale
   partire per ridurla di almeno un euro
   nell’esercizio finanziario considerato.    73


73




    PREMESSA.
    I VINCOLI DI SPESA DEL
    PERSONALE DELLE
    AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


                          74


74




                              37
   SPESA DEL PERSONALE:
   ACCEZIONI
La spesa di personale è un aggregato     che può
assumere perse definizioni a seconda del fine.
Bilancio (macroaggregato 01)
Tendenziale riduzione della spesa

Conto annuale
salario accessorio

Monte salari

Enti strutturalmente deficitari

Rapporto spese del Personale su spese correnti
Conto economico


                                  75


75




   I RIFERIMENTI NORMATIVI
  A) NORMATIVA PRIMARIA
  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
  B) PER I VINCOLI SULLA SPESA ED ASSUNZIONALI REGIONI ED
   ENTI OCALI
  art. 1, commi da 557 a 564 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  D.L. 95/2012 art. 2.
  D.L. 101/2013 art. 3, 4 e 5.
  art. 3, comma 5 D.L. 90/2014
  art. 1 comma 228 Legge 208/2015
  art. 22, comma 2 D.L. 50/2017
  art. 20 D.lgs 75/2017
  Art. 14 bis DL 4/2019
  Da Art. 33 DL 34/2019
  art.9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78.         76


76




                                     38
   SPESE DEL PERSONALE               E
   VERIFICHE CONTABILI


                            77


77




   LE VERIFICHE
  L’attività di controllo circa il rispetto dei limiti in
   materia di spesa di personale deve esplicarsi
   nell’ambito delle variazioni di bilancio
   in corso d’esercizio
  e nella fase di rendicontazione finale.
  deve riguardare anche la fase gestionale
   relativamente alla verifica che le scelte operate
   dai responsabili degli enti non determinino uno
   sforamento, nel corso della gestione, dei limiti
   previsti per l’aggregato spesa di personale
   correttamente quantificato.             78


78




                                39
   LE VERIFICHE
  spesso l’aggregato spesa di personale,
   inpiduato ai fini dei limiti di finanza
   pubblica, non coincide con la spesa di
   personale come codificata a livello di
   bilancio definibile, con qualche
   approssimazione, come il costo delle
   prestazioni dei dipendenti assunti
   con contratto di lavoro subordinato.
                       79


79




   LE VERIFICHE
  I limiti di finanza pubblica, nella maggior
   parte dei casi hanno come parametro un
   aggregato più ampio, che include, oltre
   alla spesa per il lavoro subordinato, anche
   le   consulenze,   le  collaborazioni
   coordinate e continuative, il lavoro
   interinale e le forme di tassazione e
   contribuzione legate al lavoro stesso,
   quale l’Irap e gli oneri previdenziali.
                       80


80




                          40
   FOCUS: GLI ADEMPIMENTI IN
   ORDINE AL CONTENIMENTO
   DELLA SPESA DEL PERSONALE.

                             81


81




   GLI ADEMPIMENTI DEI REVISORI IN
   MERITO ALL’ART.3 DEL D.L. 90/2014
  10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle
   prescrizioni di cui al presente articolo da parte
   degli enti locali viene certificato dai revisori dei
   conti nella relazione di accompagnamento alla
   delibera di approvazione del bilancio annuale
   dell'ente. In caso di mancato adempimento, il
   prefetto presenta una relazione al Ministero
   dell'interno. Con la medesima relazione viene
   altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui
   al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.
                              82


82




                                41
ADEMPIMENTI CIRCA LA SPESA
DI PERSONALE
  bilancio di previsione, il rispetto programmatico del
   vincolo di contenimento delle spese di personale oltre
   che il rispetto tendenziale del limite nell’esercizio
   precedente dandone atto nell’ambito dello specifico
   parere richiesto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (di
   seguito Tuel);
   in corso di gestione, il permanere del rispetto
   programmatico del vincolo di contenimento delle spese
   di personale, soprattutto in relazione ai provvedimenti
   (come le variazioni di bilancio) che sono destinati a
   produrre un impatto sulle spese correnti;
                             )83


83




ADEMPIMENTI CIRCA LA SPESA
DI PERSONALE
  In ordine al rendiconto, l’effettivo rispetto
   del vincolo di contenimento delle spese di
   personale, dandone atto nell’ambito della
   relazione al rendiconto prevista dall’art. 239
   del Tuel;
  nell’esercizio finanziario successivo, in
   caso di violazione del vincolo di contenimento
   delle spese di personale, la verifica
   dell’effettiva applicazione dell’art. 1 comma
   557 ter della legge 296/2006.        )84


84




                                42
ALA SPESA DI PERSONALE: LE
MODALITA’ DI VERIFICA
  CONFRONTARE:      il   valore   storico
   dell’ammontare della spesa di personale
   sostenuta dall’ente locale, come risultante da
   documenti ufficiali dell’ente o dai documenti
   già predisposti dall’Organo di revisione.
  CONFRONTARE: il valore conseguito dalla
   corrispondente grandezza dell’esercizio di
   riferimento, sulla base delle risultanze contabili
   e previo riscontro della sua correttezza,
   congruità e completezza.            )85


85




LA SPESA DI PERSONALE: LE
MODALITA’ DI VERIFICA
  Ad esempio rispetto ad entrambi i valori assunti e
   considerati, l’Organo di revisione provvede allo
   svolgimento di controlli campionari:
  in relazione alla congruità delle componenti
   incluse:;
  in relazione all’attendibilità delle componenti
   escluse dalla determinazione quantitativa (ad
   esempio legate agli arretrati contrattuali
   ovvero alle spese etero-finanziate) oltre che in
   relazione alla loro conformità normativa.
                           )86


86




                              43
LE ALTRE VERIFICHE IN ORDINE
ALLA SPESA DI PERSONALE
  Nell’ambito della verifica della regolarità della
   gestione il responsabile finanziario può compiere dei
   riscontri tanto campionari quanto relativi ai processi
   in ordine:
  a) alla gestione dei buoni pasto;
  b) alla rilevazione delle presenze e delle assenze;
  c) all’elaborazione cedolini;
  d) alla gestione straordinario e ferie;
  e) agli adempimenti legati alla presentazione del
   conto annuale del personale.            )87


87




   I VINCOLI ASSUNZIONALI
   GENERALI (ORDINARI) ATTUALI
   AI QUALI SONO SOGGETTE
   TUTTE LE PUBBLICHE
   AMMINISTRAZIONI.

                            88


88




                                44
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

  ……. In tale ambito si deve distinguere tra
   obblighi e vincoli di carattere generale, in
   quanto riguardanti tutte le amministrazioni
   pubbliche e vincoli specifici per gli enti locali,
   previsti da varie disposizioni normative……..il
   cui mancato rispetto determina come
   conseguenza il pieto di assunzione, con
   contratti di lavoro sia a tempo indeterminato
   che flessibile, si rammentano:
                          )89


89




VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

A. la dichiarazione annuale da parte
  dell’ente, con apposito atto ricognitivo da
  comunicare al Dipartimento della
  funzione pubblica, dalla quale emerga
  l’assenza    di   personale    in
  sovrannumero o in eccedenza (art.
  33 del d.lgs 165/2001 come riscritto
  dall’articolo 16 della legge 183/2011);
                          )90


90




                             45
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

  B. Adozione del Piano      triennale dei fabbisogni
   del personale nel rispetto degli equilibri di finanza
   pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo (per
   gli enti territoriali concertate in sede di Conferenza
   Unificata), ed eventuale rimodulazione della
   dotazione organica -ai sensi del combinato disposto dei
   rimodulati commi 2, 3 e 6 ter dell’art. 6 del dl.gs 165/2001
   (a seguito della riscrittura dell’articolo da parte dell’art. 4 del
   d.lgs 75/2017)
  Al mancato adempimento ……..consegue, ai sensi del
   comma 6 del medesimo articolo, il pieto di assumere
   nuovo personale (non è più compreso quello           )91
   appartenente alle categorie protette);
91




VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

C. l’approvazione del Piano triennale di azioni positive in
  materia di pari opportunità di cui all’articolo 48, comma 1,
  del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante “Codice delle pari
  opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
  legge 28 novembre 2005, n. 246". Il mancato
  adempimento della disposizione in esame determina il
  pieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del
  d.lgs n. 165/2001.




                                  )92


92




                                      46
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

  D. Adozione entro il     31 gennaio di ogni anno
   di “un documento programmatico triennale,
   denominato Piano della performance (ART. 10
   comma 5 del dlgs 150/2009) In base all’art. 169,
   comma 3-bis, del TUEL, per gli Enti locali il piano della
   performance è unificato nel PEG.
  E. Mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il
   diniego non motivato di certificazione, di un credito
   anche parziale verso la P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L.
   185/2008 come aggiunto dall’art. 27, comma 2.lettera c)
   del D.L. 66/2014)
                             )93


93




VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

  F. verificata impossibilità di ricollocare il personale
   in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per
   avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a
   tempo indeterminato o determinato per un periodo
   superiore a dodici mesi (ART 34, COMMA 6 D-LGS
   165/2001)
  G. Mancato utilizzo dei lavoratori collocati in
   mobilità ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 95/2012 e
   dell’art. 3 dl D.L. 101/2013, che a domanda ha
   chiesto la ricollocazione (art. 2 comma 13 D.L.
   95/2012) RINVIO
                             )94


94




                                 47
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

  H. Mancata trasmissione alla funzione pubblica,
   entro 30 giorni dalla loro adozione, dei
   contenuti dei Piani triennali del fabbisogno di
   personale (prevista dall’art. 6 comma 4 bis ai
   sensi dell’art. 60 del dlgs 165/2001)




                         )95


95




VINCOLI   DI   SPESA E
ASSUNZIONALI DEL PERSONALE
DI REGIONI ED ENTI LOCALI

                        96


96




                            48
IL  PRIMA:  IL  VINCOLO
DELL’OSSERVANZA     DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO (ERA IL
RISPETTO DEI SALDI DEL PATTO
DI STABILITA’).

                             97


97




   I PRINCIPI DI COORDINAMENTO
   DELLA FINANZA PUBBLICA
 Legge 232/2016. Art. 1 - Comma 465
465. Ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane,
le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che
costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 98
98




                                49
   IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO DI
   BILANCIO NELLA 232/2016
  entrate finali: sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2,
  3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal
  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3
  del medesimo schema di bilancio.
  Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle
  spese finali in termini di competenza è
  considerato il fondo pluriennale vincolato, di
  entrata e di spesa, al netto della quota
  riveniente dal ricorso all'indebitamento.       99


99




   IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO DI
   BILANCIO NELLA 232/2016
  A decorrere dall'esercizio 2020, tra le
  entrate e le spese finali è incluso il fondo
  pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
  finanziato dalle entrate finali.
  Non rileva la quota del fondo pluriennale
  vincolato di entrata che finanzia gli
  impegni cancellati definitivamente dopo
  l'approvazione del rendiconto dell'anno
  precedente.                      100


100




                                50
   IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO DI
   BILANCIO NELLA 232/2016
Art. 1 - Comma 470 470. Ai fini della verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando
il  sistema   web,   appositamente  previsto   nel   sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati
conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 101
469 del presente articolo.
101




   IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO DI
   BILANCIO NELLA 232/2016
 Art. 1 - Comma 470
La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore
giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
all'obbligo del pareggio di bilancio.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici
mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al
comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato.                      102


102




                                     51
   MANCATO RISPETTO
   DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO
 ART. 1, COMMA 475 LETTERA e) DELLA LEGGE
  232/2016
nell'anno successivo a quello di inadempienza
l'ente non può procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione
in atto. E' fatto altresì pieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi della presente disposizione.
                               103


103




    DEROGHE
ART. 1, COMMA 475 LETTERA e) ULTIMO PERIODO DELLA
LEGGE 232/2017

 Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono
comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo
determinato, con contratti di durata massima fino al 31
dicembre del medesimo esercizio (quello successivo allo
sforamento), necessari a garantire l'esercizio delle
funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di
cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122; (50% o 100% spesa sostenuta
nel 2009 per contratti a t.d. e di collaborazione).      104


104




                                   52
NULLITA’ DA ELUSIONE
DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO 2
   ART. 1 comma 460 legge 232/2016
   480. I contratti di servizio e gli altri
   atti posti in essere dagli enti, che si
   configurano come elusivi delle regole
   di cui ai commi da 463 a 484, sono
   nulli.

                                  105


105




CASI DI ELUSIONE CIRCOLARE MEF
5/2016
   non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai
   pertinenti capitoli di bilancio (ad esempio, all’allocazione tra
   le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di poste
   che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le
   spese correnti o in c/capitale)
   non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale
   vincolato).
   evidente sovrastima delle entrate correnti
   accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati
   dall’articolo 179 tuel e dai principi applicati della contabilità
   finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al DLGS 118/2011.
   l’imputazione delle spese di competenza di un esercizio
   finanziario ai bilanci degli esercizi successivi
                                  106


106




                                     53
IL DOPO: GLI EFFETTI DELLA
LEGGE DI BILANCIO 2019.




                            107


107




   ABOLIZIONE DEL SALDO DI
   COMPETENZA. COMMA 819
   819. Ai fini della tutela economica della
   Repubblica, le regioni a statuto speciale, le
   province autonome di Trento e di Bolzano, le città
   metropolitane, le province e i comuni concorrono
   alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
   nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
   820 a 826 del presente articolo, che costituiscono
   princìpi fondamentali di coordinamento della
   finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo
   comma, e 119, secondo comma, della
                             108
   Costituzione.
108




                                54
   ABOLIZIONE DEL SALDO DI
   COMPETENZA. COMMA 820
   820. A decorrere dall’anno 2019, in attuazione
   delle sentenze della Corte costituzionale n. 247
   del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio
   2018, le regioni a statuto speciale, le province
   autonome di Trento e di Bolzano, le città
   metropolitane, le province e i comuni utilizzano
   il risultato di amministrazione e il fondo
   pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel
   rispetto delle disposizioni previste dal decreto
   legislativo 23 giugno 2011, n. 118      109


109




   ABOLIZIONE DEL SALDO DI
   COMPETENZA. COMMA 821
   821. Gli enti di cui al comma 819 si
   considerano in equilibrio in presenza di un
   risultato di competenza dell’esercizio non
   negativo. L’informazione di cui al periodo
   precedente è desunta, in ciascun anno, dal
   prospetto della verifica degli equilibri allegato al
   rendiconto della gestione previsto dall’allegato
   10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
   118.
                            110


110




                               55
   ABOLIZIONE DEL SALDO DI
   COMPETENZA. COMMA 823
   823. A decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i
   commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a
   509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi
   da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
   e l’articolo 6-bis del decreto legge20 giugno 2017, n. 91,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
   Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018
   restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di
   monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a
   474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma
   l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato
   conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017,
   accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1
                                   111
   della legge n. 232 del 2016.
111




   ABOLIZIONE DEL SALDO DI
   COMPETENZA: DA NOTA IFEL
   I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento
   del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale
   – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali
   sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un
   ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte
   costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali
   (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno
   utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di
   entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di
   bilancio (co. 820).


                                   112


112




                                      56
   ABOLIZIONE DEL SALDO DI
   COMPETENZA: DA NOTA IFEL
   Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il
   vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli
   equilibri       ordinari     disciplinati
   dall’armonizzazione      contabile   (D.lgs.
   118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite
   fissato dal saldo finale di competenza non negativo.
   Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio
   in presenza di un risultato di competenza non
   negativo”, desunto “dal prospetto della verifica
   degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato
   10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).         113


113




   ABOLIZIONE DEL SALDO DI
   COMPETENZA: DA NOTA IFEL
   Il comma 822 richiama la clausola di
   salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della
   legge 196/2009) che demanda al Ministro
   dell'economia l'adozione di iniziative legislative
   finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo
   81 della Costituzione qualora, nel corso
   dell’anno, risultino andamenti di spesa degli
   enti non coerenti con gli impegni finanziari
   assunti con l'Unione europea.
                            114


114




                               57
   ABOLIZIONE DEL SALDO DI
   COMPETENZA: DA NOTA IFEL
   Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli
   avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo
   pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da
   indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei soli limiti
   stabiliti all’art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore
   determinante per una maggiore autonomia nella gestione
   finanziaria dell’ente, che potrà fare pieno affidamento non solo
   sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi
   disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le
   potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme
   vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno
   pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a
   supporto.                          115


115




   IL MUTATO QUADRO DEI
   VINCOLI DI SPESA E
   ASSUNZIONALI PER LE (SOLE)
   REGIONI E PER I (SOLI) COMUNI
   CONSEGUENTE AL DL 34/2019..
                                116


116




                                     58
   IL MUTATO QUADRO DEI
   VINCOLI DI SPESA E
   ASSUNZIONALI PER LE (SOLE)
   REGIONI E PER I (SOLI) COMUNI
   CONSEGUENTE AL DL 34/2019.
   LA FORMULAZIONE ORIGINARIA.
                 117


117




   IL DISPOSTO NORMATIVO

   Articolo 33 (Assunzione di
   personale nelle Regioni a
   statuto ordinario e nei
   Comuni in base alla
   sostenibilità finanziaria)
                 118


118




                    59
    IL DISPOSTO NORMATIVO

   Articolo 33 (Assunzione di
   personale nelle Regioni a
   statuto ordinario e nei Comuni
   in base alla sostenibilità
   finanziaria) . Comma 1 norme
   per le regioni
                                             119


119




    IL DISPOSTO NORMATIVO
   1. A decorrere dalla data inpiduata dal decreto di cui al presente comma, anche al
   fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare
   riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale,
   manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri
   programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto
   ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
   coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
   pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una
   spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
   carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come
   percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai
   primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene
   prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata,
   ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative al servizio
   sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in
   bilancio di previsione.
                                             120


120




                                                 60
    IL DISPOSTO NORMATIVO
   Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di
   concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
   intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
   regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro
   sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto, sono inpiduate le fasce demografiche, i relativi valori
   soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le
   relative percentuali massime annuali di incremento del
   personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto
   del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
   aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
   cinque anni.
                                   121


121




    IL DISPOSTO NORMATIVO
   Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo
   degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette
   entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta
   superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un
   percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto
   fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore
   soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per
   cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un
   rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari
   al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore
   soglia.

                                   122


122




                                      61
    IL DISPOSTO NORMATIVO
   Il limite al trattamento accessorio del personale di cui
   all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27
   maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in
   diminuzione, per garantire l'invarianza del valore
   medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per
   la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
   remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
   prendendo a riferimento come base di calcolo il
   personale in servizio al 31 dicembre 2018.

                              123


123




    IL DISPOSTO NORMATIVO

   Articolo 33 (Assunzione di
   personale nelle Regioni a
   statuto ordinario e nei Comuni
   in base alla sostenibilità
   finanziaria) .I COMUNI
                              124


124




                                 62
    ARTICOLO 33 COMMA 2 DL
    34/2019
   L'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle
   Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma
   2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti
   che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per
   il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto.
   Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un
   percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla
   sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo
   non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno
   eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.


                                   125


125




  ARTICOLO 33 COMMA 2 DL
  34/2019 VINCOLI PER I COMUNI
   I COMUNI possono procedere ad
   assumere in coerenza con piani
   triennali  di  fabbisogno   di
   personale   e  nel  rispetto
   dell'equilibrio   di   bilancio
   asseverato    dall'organo   di
   revisione.
                                   126


126




                                       63
   ARTICOLO 33 COMMA 2 DL
   34/2019 VINCOLI PER I COMUNI
IL VALORE SOGLIA= TETTO DI SPESA
CHE NON SI SOSTITUISCE AI VINCOLI DEI
COMMI 557 E 562 MA CHE COSTITUISCE UNA
PARZIALE DEROGA AD ESSI. (DESUMIBILE DA
INTERPRETAZIONE ART. 6 Decreto PCM 3/9/2019
RELATIVO ALLE REGIONI)
IL  VALORE   SOGLIA   =  percentuale
"differenziata per fascia demografica" delle
entrate relative ai primi tre titoli delle
entrate del rendiconto dell'anno precedente,
al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilità.               127


127




 IL MUTATO QUADRO DEI VINCOLI
 DI SPESA E ASSUNZIONALI PER
 LE (SOLE) REGIONI
 CONSEGUENTE AL DL 34/2019.
 COSA DICE IL DECRETO PCM
 ADOTTATO PER LE REGIONI.
                      128


128




                         64
 SPESA DEL PERSONALE REGIONI
 EX ART. 2 Decreto PCM 3/9/2019
 a) spesa del personale: impegni di competenza per
 spesa complessiva per tutto il personale dipendente a
 tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di
 collaborazione coordinata e continuativa, per la
 somministrazione di lavoro, nonche' per tutti i soggetti
 a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
 pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
 denominati partecipati o comunque facenti capo
 all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto
 dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della
 gestione approvato;                   129


129




   SPESA DEL PERSONALE REGIONI
   EX SECONDO IL COMMA 557 BIS
 Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono
 spese di personale anche quelle sostenute per i
 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
 per la somministrazione di lavoro, per il personale di
 cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
 utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
 impiego, in strutture e organismi variamente
 denominati partecipati o comunque facenti capo
 all'ente.
                             130


130




                                65
   DIFFERENZE TRA COMMA 557
   BIS E ART. 2 DPCM 3/9/2019
       COMMA 557 BIS              ART. 2 DPCM 4/9/2019
spese di personale tempo indeterminato e (impegni di) spesa complessiva per
determinato                   tutto il personale dipendente a tempo
                         indeterminato e determinato (rispetto
                         all’ultimo rendiconto approvato)
(con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi (con inclusione degli oneri relativi ai
contrattuali)                  rinnovi contrattuali)
oneri riflessi a carico delle amministrazioni  oneri riflessi
IRAP
Spesa per rapporti di collaborazione per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa            coordinata e continuativa,
somministrazione di lavoro           per la somministrazione di lavoro,
Spesa per il personale di cui all'articolo 110 LE REGIONI NON HANNO IL 110
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,
Spesa per tutti i soggetti a vario titolo per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di utilizzati, senza estinzione del rapporto
pubblico impiego, in strutture e organismi di pubblico impiego, in strutture e
                                            131
variamente    denominati   partecipati  o organismi variamente denominati
comunque facenti capo all'ente.         partecipati o comunque facenti capo
131




   ART. 6 Decreto PCM 3/9/2019
1. La maggior spesa per assunzioni di
personale a tempo indeterminato
derivante da quanto previsto dagli
articoli 4 e 5, non rileva ai fini del
rispetto del limite di spesa previsto
dall'art. 1, comma 557-quater della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                                          132


132




                                               66
   IL MUTATO QUADRO DEI
   VINCOLI DI SPESA E
   ASSUNZIONALI PER PER I
   COMUNI CONSEGUENTE AL DL
   34/2019.
   LA FORMULAZIONE ORIGINARIA.
                              133


133




ARTICOLO 33 COMMA 2 DL 34/2019
VINCOLI PER I COMUNI
   2. ………….. Con    decreto   del   Ministro  della
   pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
   dell'economia   e  delle finanze   e  il  Ministro
   dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza
   Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni
   dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
   inpiduate le fasce demografiche, i relativi valori soglia
   prossimi al valore medio per fascia demografica e le
   relative percentuali massime annuali di incremento del
   personale in servizio per i comuni che si collocano al
   di sotto del predetto valore soglia……..
                               134


134




                                  67
ARTICOLO 33 COMMA 2 DL 34/2019
VINCOLI PER I COMUNI
   2. ……I predetti parametri possono essere aggiornati con le
   modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni
   in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli
   oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette
   entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta
   superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un
   percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto
   fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore
   soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per
   cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un
   rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari
   al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore
   soglia. ……..                        135


135




    Articolo 33 DL 34/2019
   I COMUNI che intraprendono tale percorso
   sono chiamate ad attuare un turnover di
   personale "anche inferiore al 100 per cento".
   Ci si chiede se la percentuale del 100 per
   cento   debba   essere   intesa  con
   riferimento al personale cessato dal
   servizio nell'anno precedente ovvero con
   riferimento alla spesa sostenuta per il
   personale cessato nell'anno precedente.
                                 136


136




                                    68
   Articolo 33 DL 34/2019
A decorrere dal 2025, I COMUNI che continueranno a registrare
 un rapporto superiore al “valore soglia” - fintanto che tale
 differenza non sia riassorbita - saranno tenute ad applicare un
 turn over del personale "pari al 30 per cento" (comma 2,
 quinto periodo).
La disposizione, nonostante il tenore letterale, parrebbe doversi
 intendere come diretta ad imporre un tetto alle assunzioni, e
 non un vincolo di applicare un turn over necessariamente
 "pari" al 30 per cento.
Ci si chiede se il riferimento al limite assunzionale, pari al 30 per cento per le
Regioni che non saranno state in grado di assicurare una spesa di personale
sostenibile entro il 2025 dobba essere intesa con riferimento al personale
cessato dal servizio nell'anno precedente ovvero con riferimento alla spesa
                                       137
sostenuta per il personale cessato nell'anno precedente.
137




RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE
SEZ VENETO 113/2019/PAR
La questione oggetto del presente parere, pertanto, va
analizzata alla luce del ricostruito quadro normativo
evidenziando, tuttavia che, lo stesso ha di recente subito
un radicale mutamento a seguito dell’entrata in vigore del
D.L. 34/2019 recante Misure urgenti di crescita economica
che, all’art. 33 riscrive l’intera disciplina dei vincoli di
spesa ed assunzionali cui sono sottoposti i comuni (ed
anche le regioni). Detto articolo rubricato “Assunzione di
personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni
in base alla sostenibilità finanziaria), infatti, dispone al
comma 2 dedicato ai comuni che ……………
                                       138


138




                                           69
RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE
SEZ VENETO 113/2019/PAR
La norma appena richiamata, come emerge da una sua
attenta lettura, muta quindi le modalità di inpiduazione del
limite cui sono sottoposti i comuni nell’ambito dell’esercizio
delle facoltà inerenti il soddisfacimento del fabbisogno di
personale mediante il ricorso al reclutamento. Tuttavia,
l’applicazione della nuova disposizione rimane legata
all’adozione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore
di un apposito Decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
                              139


139




RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE
SEZ VENETO 113/2019/PAR
Si pone, pertanto, in questa sede, la
necessaria valutazione della disciplina
applicabile  nelle  more  dell’effettiva
adozione di detto decreto interministeriale,
la cui mancanza non consente di poter
orientare le scelte degli enti verso una
eventuale persa valutazione delle proprie
politiche del personale.
                              140


140




                                 70
RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE
SEZ VENETO 113/2019/PAR
Si ritiene, in questa sede per le motivazioni
addotte in precedenza in relazione all’importanza
che assume il controllo della spesa corrente di
personale come anche affermato e ben
evidenziato sopra, dalla Corte costituzionale che
gli enti, in attesa dell’adozione del suddetto atto
prodromico alla compiuta applicazione della
nuova disciplina, debbano far riferimento ai
vincoli assunzionali sopra richiamati: ovverosia
quelli previsti dall’art. 1 commi 557 e 562 della
legge 296/2006                  141


141




CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 1
I vincoli di spesa di cui ai commi 557
quater e 562 permangono.
Vengono consentiti per le regioni ex art.33
e Decreto PCM 3/9/2019 sforamenti di
spesa in relazione all’applicazione del
criterio del valore di soglia massima per
fascia demografica.
Lo sforamento si sostanzia in una
eccedenza della spesa rispetto al limite del
557 quater e del 562.           142


142




                            71
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 2
Analogalmente verranno consentiti
per i comuni ex art.33 e adottando
Decreto PCM sforamenti di spesa in
relazione all’applicazione del criterio
del valore di soglia massima per fascia
demografica.
Lo sforamento si sostanzierà in una
eccedenza della spesa rispetto al
limite del 557 quater e del 562.   143


143




 L’ATTUALE FORMULAZIONE
 DELL’ART. 33 DEL D.L. 34/2019 E
 LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE
 PER I COMUNI.


                  144


144




                      72
ATTUALE ART. 33 DEL D.L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
2. A decorrere dalla data inpiduata dal decreto di cui al
presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i
comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio
di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una
spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore
al valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del
fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
previsione……….PERIODO UGUALE                 145


145




ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
2. ………. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono inpiduate le fasce
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per
fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di
incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano
al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio,
nonché un valore soglia superiore cui convergono i
comuni con una spesa di personale eccedente la predetta
soglia superiore……MODIFICA APPORTATA DA LEGGE
160/2019                            146


146




                                   73
ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
   2. ……I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due
   predetti valori soglia non possono incrementare il valore del
   predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato
   nell’ultimo- AC 2523 la spesa di personale registrata nell'ultimo
   rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino
   a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui
   al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
   dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
   agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di
   almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a
   tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non
   superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
   collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni
   con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti
   disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
   MODIFICA APPORTATA DA LEGGE 160/2019               147


147




ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
2. ……I  predetti parametri possono essere aggiornati con le
modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in
cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi
a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta
superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di
graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal
2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore
soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino
al conseguimento del predetto valore soglia superiore.
MODIFICHE APPORTATE DA LEGGE 160/2019                  148


148




                                        74
ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
2. …… Il limite al trattamento accessorio del personale di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la
contrattazione integrativa nonché delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. PERIODO
UGUALE.
                            149


149




ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019.
RINVIO INFRA.

CORENZA CON PTFP
RISPETTO PLURIENNALE EQUILIBRI EX 118
AASEVERATO DA ORGANI DI REVISIONE

SPESA DEL    PERSONALE    (A  LORDO   ONERI
RIFLESSI)
        = O INFERIORE
VALORE SOGLIA QUALE % DELLA MEDIA
ENTRANTE CORRENTI DEGLI ULTIMI TRE
RENDICONTI APPROVATI, AL NETTO DEL FCDE
                    150
DELL’ULTIMO BILANCIO DI PREVISIONE
150




                               75
      FACOLTA’ ASSUNZIONALI
      Modifiche art. 33 del 34 del 2019 (co. 853)




Il comma 853 modifica la disciplina in materia di facoltà
assunzionali dei Comuni di cui all'art. 33, comma 2, del DL n.
34 del 2019 (cd decreto Crescita), che ha introdotto il
principio di sostenibilità finanziaria per le assunzioni a tempo
indeterminato degli enti locali in una logica di superamento
della regolazione basata sulla copertura del turn over.
La norma modifica – ai fini del relativo decreto ministeriale
attuativo – la disciplina del valore soglia introducendo un
ulteriore valore soglia superiore a quello prossimo al valore
medio cui convergono i Comuni con una spesa di personale
eccedente la suddetta soglia.
151




      FACOLTA’ ASSUNZIONALI
      Modifiche art. 33 del 34 del 2019 (co. 853)




Per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e facenti
parte di Unioni di Comuni, è prevista la possibilità di
derogare al valore soglia stabilito dal decreto al fine di
consentire comunque l’assunzione di almeno una unità di
personale a tempo determinato.
Le nuove disposizioni saranno applicabili solo in seguito alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
attuativo, che è stato oggetto di intesa nella seduta di
Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell’11 dicembre
u.s., sulla base di criteri ora espressamente previsti dalla
legge.
152




                                  76
    Nuove regole assunzionali per il
    personale a tempo indeterminato


 Dal 2020 (ex art. 33 DL Crescita n. 34 del 2019), ma
 sulla base del DPCM da emanare, si applicherà un
 nuovo sistema di determinazione delle facoltà
 assunzionali dei Comuni (decreto attuativo in fase
 conclusiva)
  basato sul limite del + 4% di un valore soglia per
 classe demografica dato dal rapporto
  spesa per personale / entrate correnti complessive
          al netto del FCDE
 
153




    Nuove regole assunzionali per il
    personale a tempo indeterminato


  a sostegno del recupero di personale per gli enti con
   risorse adeguate e minore dotazione di personale
  al di sotto di una soglia più elevata (+ 8%rispetto alla
 media) i Comuni continueranno con un turn over al 100%
  La legge di bilancio (comma 853) adegua la norma alla
 «doppia soglia».
  Gli enti fuori-soglia massima dovranno adeguarsi con un
 percorso pluriennale di rientro (circa 1.000 enti stimati)
  Ulteriori capacità assunzionali riservate ai piccoli Comuni
 in Unione
154




                                 77
    Nuove regole assunzionali per il
   personale a tempo indeterminato


 Il decreto legge 34/2019, nella
 versione modificata dalla legge di
 bilancio 2020, affida a un decreto
 ministeriale l’inpiduazione della
 fasce nelle quali collocare i Comuni in
 base al rapporto fra spesa di
 personale ed entrate correnti.
155




    Nuove regole assunzionali per il
   personale a tempo indeterminato


 Prima fascia: il rapporto è
 poco elevato. E’ possibile
 assumere liberamente, seppur
 nel limite di percentuali di
 incremento della spesa di
 personale prestabilite.
156




                      78
    Nuove regole assunzionali per il
   personale a tempo indeterminato


 Terza fascia: il rapporto fra spesa di
 personale ed entrate correnti risulta
 molto elevato.
 Si deve programmare, entro il 2025, una
 tendenziale riduzione della spesa di
 personale fino ad arrivare ad un valore
 soglia stabilito nello stesso decreto.
157




    Nuove regole assunzionali per il
   personale a tempo indeterminato


 Seconda fascia: compresa fra le
 prime due, i Comuni non possono
 incrementare la spesa di personale
 rispetto a quella registrata
 nell’ultimo  rendiconto   della
 gestione approvato.
158




                      79
 LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE.


                         159


159




     Nuove regole assunzionali:
     problematiche applicative 1.

NEl 2020 LE AMMINISTRAZIONI LOCALE IN CARENZA DEL
DECRETO PCM COME DEVONO PROCEDERE?
 PREDISPORRE IL PTFP SULLA SCORTA DELLA DISCIPLINA
  VIGENTE (ART. 1, COMMI 557 E 562 LEGGE 296/2006 E
  PERCENTUALI ASSUNZIONALI    OPERANTI: 100%
  CESSAZIONI ESERCIZIO PRECEDENTE + RESTI CUMULATI
  NEL QUINQUENNIO SUCCESSIVO).
 MODIFICARE IN CORSO DI 2020 IL PTFP ADOTTATO
  TENENDO IN CONSIDERAZIONE I CRITERI DELL’ART. 33 E
  DEL DPCM CON ALCUNE CONSEGUENZE PRATICHE CHE
  DI SEGUITO SI SVILUPPANO? .
160




                             80
      Nuove regole assunzionali:
     problematiche applicative 1.

 PRIMA RIFLESSIONE:
 IL CALCOLO DELLA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI:
 ATTENZIONE ALLE    EVENTUALI PLUSVALENZE
  REALIZZATE NEL TRIENNIO CONSIDERATO. LE STESSE,
  INFATTI,  INFLUENZANO   IL  CALCOLO   E,
  CONSEGUENTEMENTE, RISCHIANO DI CONSENTIRE
  SPESE PER ASSUNZIONI CHE A REGIME POTREBBERO
  NON ESSERE SOSTENIBILI.
 IN QUESTO IL PARERE DEL REVISORE SUL PTFP DEVE
  ESSERE MOLTO PONDERATO.

161




      Nuove regole assunzionali:
     problematiche applicative 1.

 ESEMPIO: MULTE DA AUTOVELOX TOTALE TRIENNALE 10 MLN
  EURO SU TOTALE ENTRATE PRIMI 3 TITOLI 58 MLN EURO
 2016: 2 MLN EURO SU TOTALE ENTRATE 18 MLN
 2017: 5 MLN DI EURO SU TOTALE ENTRATE 21 MLN
 2018: 3 MLN DI EURO SU TOTALE ENTRATE 19 MLN
 L’INCIDENZA DELL’ANNUALITA’ 2017 SUL TOTALE DEL TRIENNIO
  E’ PARI AL 36% MA SE IO MI BASO SULLA MEDIA DELLE DUE
  ANNUALITA’ INFERIORI LA STESSA INCIDENZA E’ PARI A 31% IL
  5% DI DIFFERENZA OVE IL MAGGIORE INTROITO DELL’ANNO
  CONSIDERATO COSTITUSCA ECCEZIONE RIVERBERA      UNA
  CORRISPONDENTE RIDUZIONE DLL’INCIDENZA FUTURA DELLA
  PERCENTUALE DEL VALORE SOGLIA SUL TOTALE ENTRATE

162




                                81
      Nuove regole assunzionali:
     problematiche applicative 1.


SE SI PROCEDE IN BASE ALLE «VECCHIE»
REGOLE COSA POTREBBE ACCADERE SE, NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO, SI DEVE POI PASSARE
ALLE NUOVE?
POSSONO ESSERVI EFFETTI AMPLIATIVI DELLA
SPESA CHE SI DOVRANNO CONSIDERARE
ONDE   VALUTARE   SCELTE  COMPIUTE
NELL’OPERATIVITA’ DEL REGIME PRECEDENTE.

163




      Nuove regole assunzionali:
     problematiche applicative 2.

Oltre ai consueti dubbi interpretativi, è emerso che per i
Comuni che si collocano nella seconda fascia si realizza un
blocco delle assunzioni.
Il pieto di incrementare la spesa di personale, ad una prima
lettura, sembrerebbe consentire un turn over al 100% in
quanto si compensa l’uscita di un dipendente con
l’assunzione di un nuovo lavoratore.
La quantità da tenere sotto controllo, però, non è
rappresentata, come in passato, dalla spesa per cessazioni,
ma da tutta la spesa di personale. E questa, nel 2020, si
incrementerà per sua natura almeno per due fattori:
.
164




                                 82
        Nuove regole assunzionali:
       problematiche applicative 2.


1. Gli oneri a regime che si riversano nel corrente
anno per le assunzioni effettuate nel 2019
(numerose a seguito dell’entrata in vigore della
disposizione che consentiva di utilizzare i resti dei 5
anni precedenti e la spesa per cessazioni verificatesi
nella stessa annualità)
2. Gli aumenti di stipendio che il nuovo contratto
collettivo di lavoro dovrà prevedere. La bozza di
decreto ministeriale, infatti, non stabilisce, per il
calcolo della spesa di personale, alcuna esclusione.
165




       Nuove regole assunzionali:
      problematiche applicative 3.

 A fronte di questi incrementi, rispetto ai quali non vi è
 discrezionalità delle amministrazioni, i Comuni devono mettere in
 atto azioni volte ad evitare l’aumento della spesa di personale.
 1. potranno ridurre le assunzioni a tempo determinato e/o di
   lavoro flessibile (i valori a disposizione sono già esigui a causa
   dei relativi tetti di spesa) e i Comuni prossimi a elezioni
   potranno incontrare problemi non indifferenti nel ricorso ad
   assunzioni ai sensi degli articoli 90 e 110 del Tuel.
 2. dovranno rinunciare alla sostituzione del personale che
   cesserà dal servizio. Le nuove assunzioni verrebbero azzerate,
   con una situazione peggiore rispetto ai Comuni che si collocano
   in terza fascia e che possono avere i conti anche molto meno in
   ordine.
166




                                      83
   Il contenuto dello schema di DECRETO
            PCM.

I COMUNI SONO SUDDIVISI IN 9 FASCE
DEMOGRAFICHE in relazione alle quali sono
inpiduati i relativi valori soglia del rapporto della
spesa del personale rispetto alle entrate correnti.
AL DI SOTTO DEL VALORE SOGLIA:
si potrà incrementare la spesa di personale
registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per
assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino
ad una spesa complessiva rapportata alle entrate
correnti non superiore al valore soglia.
167




   Il contenuto dello schema di DECRETO
            PCM.


In sede di prima applicazione e
fino al 31 dicembre 2024,
l’incremento annuale è autorizzato
in misura non superiore a valori
percentuali indicati in apposita
tabella.
168




                             84
   Il contenuto dello schema di DECRETO
            PCM.

RAPPORTO FRA LA SPESA DI PERSONALE E ENTRATE
CORRENTI SUPERIORE AI VALORI DI SOGLIA PER
FASCIA DEMOGRAFICA, INDIVIDUATA IN APPOSITA
TABELLA:
 va adottato un percorso di graduale riduzione annuale
 del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno
 2025 del predetto valore soglia anche applicando un
 turn over inferiore al 100 per cento.
 a decorrere dal 2025 si applica un turn over pari al 30
 per cento fino al conseguimento del predetto valore
 soglia.
169




   IL CONTENUTO DEL D.M. E LA LEGGE
        DI BILANCIO

LA LEGGE DI BILANCIO 2020
 ha recepito un’intesa, già esistente nel D.M.,       che prevede
 l'inserimento di due valori soglia all'interno all'articolo 33, comma 2
 del decreto legge n. 34/2019
 prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
 collocano al di sotto del primo dei due valori soglia e che fanno parte
 di Unioni di comuni, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno
 una unità, possono incrementare la spesa di personale a tempo
 indeterminato oltre la soglia concernente la massima spesa di
 personale per fascia demografica di un valore non superiore a quello
 stabilito nello schema di decreto (pari a 38.000 euro), collocando tale
 unità in comando presso le corrispondenti Unioni, con oneri a carico
 delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
 contenimento della spesa di personale.
170




                                      85
    Il contenuto del D.M.: nello stesso
         sono inpiduate:

 le fasce demografiche,
 i relativi valori soglia prossimi al valore medio per
 fascia demografica
 le relative percentuali massime annuali di
 incremento del personale in servizio per i comuni
 che si collocano al di sotto del valore soglia
 prossimo al valore medio,
 un valore soglia superiore cui convergono i comuni
 con la spesa di personale eccedente la predetta
 soglia superiore.
171




        IL CONTENUTO DEL D.M.
           DEFINIZIONI

SPESA DEL PERSONALE: impegni di competenza per spesa complessiva:
 per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e
 determinato
 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
 per la somministrazione di lavoro,
 per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
 2000, n. 267.
 Per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto
 di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
 partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri
 riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della
 gestione approvato;
172




                                         86
       IL CONTENUTO DEL D.M.
          DEFINIZIONI

ENTRATE CORRENTI:
media degli accertamenti di competenza
riferiti alle entrate correnti relative agli
ultimi   tre  rendiconti  approvati,
considerate al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione relativo all'ultima annualità
considerata
173




      Il contenuto del D.M. LE FSCE
         DEMOGRAFICHE

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n.
34 del 2019, i comuni sono sudpisi nelle seguenti fasce
demografiche:
  a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
  b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
  c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
  d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
  e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
  f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
  g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
  h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti;
  i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.
174




                                     87
    I VALORI SOGLIA: TABELLA 1 DEL
        DECRETO PCM

FASCE DEMOGRAFICHE               VALORE SOGLIA
a) comuni con meno di 1.000 abitanti        29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti         28,6%
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti         27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti         27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti         26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti        27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti       27,6%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti     28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre     25,3%
175




      COMUNI SOTTO IL VALORE SOGLIA


A decorrere dal 1° gennaio 2020, i comuni che si collocano al
di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 5, possono incrementare la
Spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto
approvato, per assunzioni di personale a tempo
indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni
di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione,
sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate
correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2, non superiore
al valore soglia inpiduato dalla Tabella 1 del comma 1 di
ciascuna fascia demografica.
176




                                  88
                 Il contenuto del D.M.



   In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre
   2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore
   soglia possono incrementare annualmente, per
   assunzioni di personale a tempo indeterminato, la
   spesa del personale registrata nel 2018, in misura non
   superiore al valore percentuale indicato dalla
   seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei
   fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
   pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
   dall'organo di revisione e del valore soglia di cui
   all'articolo 4 comma 1:
177




         Il contenuto del D.M.: LA TABELLA 2.


              Comuni          2020   2021  2022    2023   2024
a)
    comuni con meno di 1.000 abitanti     23,0%  29,0%   33,0%  34,0%   35,0%
b)
    comuni da 1.000 a 1.999 abitanti      23,0%  29,0%   33,0%  34,0%   35,0%
e)
    comuni da 2.000 a 2.999 abitanti      20,0%  25,0%   28,0%  29,0%   30,0%
d)
    comuni da 3.000 a 4.999 abitanti      19,0%  24,0%   26,0%  27,0%   28,0%
e)
    comuni da 5.000 a 9.999 abitanti      17,0%  21,0%   24,0%  25,0%   26,0%
t)
    comuni da 10.000 a 59.999 abitanti     9,0%  16,0%   19,0%  21,0%   22,0%
g)
    comuni da 60.000 a 249.999 abitanti    7,0%   12,0%   14,0%  15,0%   16,0%
h)
    comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.     3,0%   6,0%    8,0%  9,0%   10,0%
i)
    comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre  1,5%   3,0%    4,0%  4,5%   5,0%

178




                                                 89
           Il contenuto del D.M.


Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare
le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti
al 2020 in deroga agli incrementi percentuali
inpiduati dalla tabella 2 del comma 1, fermo
restando
 il limite di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4 comma
  1 di ciascuna fascia demografica,
 i piani triennali dei fabbisogni di personale e
 il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
  asseverato dall'organo di revisione.
179




           Il contenuto del D.M.

.
Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di 5 mila abitanti, che
si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1
dell'articolo 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, che fanno
parte dell' "Unione di comuni" prevista dall'art. 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per
personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente
all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato,
possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per
il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000
euro non cumulabile, fermi restando
 I piani triennali dei fabbisogni di personale
 il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
  dall'organo di revisione.

180




                                     90
        Il contenuto del D.M.



La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del
presente comma è destinata all'assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale purché
collocata in comando obbligatorio presso la
corrispondente Unione con unità di personale
purché collocata in comando obbligatorio presso la
corrispondente Unione con oneri a carico della
medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa di personale
previsto  per   le  Unioni   di  comuni.
181




   Il contenuto del D.M.IL VALORE SOGLIA DI
            RIENTRO


I comuni in cui il rapporto fra Spesa del
personale e le Entrate correnti risulta superiore
al valore soglia per fascia demografica
inpiduato dalla tabella 3 adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento
nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn aver inferiore al 100 per
cento.
182




                           91
      IL VALORE SOGLIA DI RIENTRO: LA TABELLA 3


   Fasce demografiche                Valore soglia

   a)  comuni con meno di 1.000 abitanti     33,5%

   b)  comuni da 1.000 a 1.999 abitanti      32,6 %

   e)  comuni da 2.000 a 2.999 abitanti      31,6 %

   d)  comuni da 3.000 a 4.999 abitanti      31,2%

   e)  comuni da 5.000 a 9.999 abitanti      30,9%

    f)  comuni da 10.000 a 59.999 abitanti     31,0%

   g)  comuni da 60.000 a 249.999 abitanti    31,6%

   h)  comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti  32,8%

   i)  comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre  29,3%


183




   LO SFORAMENTO DEL VALORE SOGLIA DELLA TABELLA 3



A decorrere dal 2025, i comuni in cui il
rapporto fra Spesa del personale e le Entrate
correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2,
risulta superiore al valore soglia per fascia
demografica inpiduato dalla tabella 3 del
presente comma, applicano un turn over pari
al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia.

184




                                    92
 LO SFORAMENTO DEL VALORE SOGLIA DELLA TABELLA 3



 I comuni in cui il rapporto fra Spesa del
 personale e le Entrate correnti, secondo le
 definizioni dell'articolo 2, risulta compreso fra i
 valori soglia per fascia demografica
 inpiduati dalla tabella 1 del comma 1
 dell'articolo 4 e dalla tabella 3 del presente
 comma non possono incrementare la spesa di
 personale, rilevata nell'ultimo rendiconto
 della gestione approvato.
185




    LA VALUTAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE




La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo
indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5
non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto
dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27
dicembre 2006 n. 296.
I parametri inpiduati dal presente decreto possono essere
aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

186




                                  93
                  ESEMPIO 1




Ente di 11.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale e
entrate correnti al 26,67%
4.000.000,00 spese personale ultimo rendiconto approvato /
15.000.000,00 entrate correnti al netto FCDE= Rapporto 26,67%
Soglia più alta    31%
Soglia più bassa    27%
L'ente si colloca tra quelli più virtuosi
L'ente ha una capacità assunzionale residua di 90.000 euro riferita
al periodo 2015/2019
L'ente può solamente applicare il max teorico di 50.000 per non
superare la soglia del 27% e quindi non può utilizzare i resti di
capacità assunzionale.
187




                  ESEMPIO 1




 Con il nuovo DPCM


 Spesa di personale 2018              4.000.000,00


 Valore max incremento per rispettare il 27%     50.000,00




 Valore di incremento graduale 9% spesa personale  360.000,00




188




                                   94
                    ESEMPIO 2
   :



 Ente di 11.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale e entrate correnti al
 30%
 4.500.000,00 spese personale ultimo rendiconto approvato
 15.000.000,00 entrate correnti al netto FCDE
 30,00%
 Soglia più alta            31%
 Soglia più bassa            27%
 L'ente si colloca tra le due fasce
 L'ente non deve avere una spesa di personale superiore a quella dell'ultimo
 rendiconto.
 Prima: l'ente non poteva superare la media 2011/2013      4.800.000,00
 Con il nuovo DPCM, l'ente non può superare il valore di spesa dell'ultimo rendiconto
 approvato Spesa di personale 2018     4.500.000,00
 L'ente si trova quindi peggiorata la situazione rispetto la normativa precedente.
189




     Programmazione del fabbisogno del
      personale, senza decreti valgono i
           vecchi tetti
 Gli enti locali possono prevedere nella programmazione del fabbisogno del
 personale assunzioni entro i tetti delle proprie capacità per effetto della mancata
 emanazione dei decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione di attuazione
 dell'articolo 33 del dl 34/2019 per i comuni e per le province e città metropolitane.
 L’11 dicembre era stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato città per i
 comuni, ma il testo non è stato ancora pubblicato.
 I Comuni che hanno avviato le procedure per le assunzioni in base alle vecchie
 regole potranno portarle al traguardo senza inciampare nella riforma che manda in
 soffitta il turn over. L'assicurazione è arrivata dal governo nella Conferenza Stato-
 Città del 30 gennaio. E sarà tradotta in una circolare applicativa che vedrà la luce
 nelle prossime settimane per chiarire i tanti aspetti ancora incerti collegati alla
 riforma delle assunzioni.
 Tra i documenti di programmazione è compreso quello delle assunzioni, da
 includere nel DUP. Si ricorda che tutte le assunzioni di personale, anche quelle
 flessibili, devono essere previste nella programmazione annuale e triennale del
 fabbisogno del personale.

190




                                             95
    Programmazione del fabbisogno del
    personale, senza decreti valgono i
          vecchi tetti
L'art. 33 del decreto crescita (Dl 34/2019) abbandona la regola del turn over, che
misura i nuovi ingressi in base ai risparmi ottenuti con le uscite dell'anno prima e
parametra le facoltà assunzionali in base al principio che chi ha entrate più solide ha
più possibilità di sostenere la spesa fissa per il personale.
Il decreto fissa le soglie di virtuosità, basate sul rapporto fra entrate stabili e spese di
personale, per pidere i Comuni in tre famiglie: quelli che spendono meno, e che
possono accelerare sulle assunzioni, quelli mediani, che devono tenere sotto
controllo la situazione, e quelli che spendono troppo e che devono mettere in campo
le misure per rientrare nei parametri.
Il problema sorge soprattutto per la seconda fascia, che raggruppa la maggioranza
degli enti.
Per una serie di effetti collaterali sui calcoli, a partire da un concetto di «spesa di
personale» più ampio, per molti Comuni le nuove regole sarebbero peggiorative
rispetto alle attuali e l'incertezza sull'entrata in vigore delle nuove regole rischia di
determinare una paralisi anche nelle assunzioni già avviate.


191




    Programmazione del fabbisogno del
    personale, senza decreti valgono i
          vecchi tetti
Anche perché la riforma cancellerebbe la possibilità di sfruttare i «resti assunzionali»,
cioè gli spazi di turn over inutilizzati negli anni precedenti.
I provvedimenti attuativi dell’articolo 33 del Dl 34/2019, dando applicazione testuale
alle previsioni dettate dal legislatore, stabiliscono infatti che la spesa del personale,
su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia quella consolidata (comma
557 della legge 296/2006), ma sia molto più alta. Essa infatti comprende: «Gli
impegni di competenza… per tutto il personale», il costo dei Co.co.co, gli oneri per le
assunzioni ex articolo 110 e quelli per i dipendenti dell’ente utilizzati dalle società
partecipate «al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’Irap».
A differenza della nozione di spesa del personale prevista dalla Finanziaria 2007,
mancano infatti le voci che vanno in deroga, tra cui ricordiamo i maggiori oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali di personale, dirigenti e segretari. Così come
mancano anche: la spesa per il personale delle categorie protette, i rimborsi di altri
enti in caso di convenzioni e di comandi, i diritti di rogito dei segretari, gli incentivi di
legge, gli oneri coperti integralmente da finanziamenti della Ue o di privati etc.


192




                                                 96
    Programmazione del fabbisogno del
    personale, senza decreti valgono i
          vecchi tetti
Per cui l’aumento della spesa del personale che ciò determina (per una percentuale
che in molti enti sfiora il 20%) porta numerose amministrazioni a superare i parametri
di virtuosità e, quindi, a non potere dare corso ad assunzioni aggiuntive. Neppure
attraverso la mobilità volontaria che, pur essendo neutre ai fini delle capacità
assunzionali, determinano comunque aumenti della spesa per il personale.
Gli enti virtuosi nei rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti stanno
concedendo molto più facilmente i nulla osta ai trasferimenti in mobilità volontaria. In
queste amministrazioni, infatti le cessazioni per mobilità determinano una
diminuzione della spesa del personale, quindi margini aggiuntivi di assunzione sia
ricorrendo ai concorsi che allo scorrimento delle graduatorie.
La fascia intermedia avrà un effetto positivo sui Comuni che hanno un rapporto assai
elevato tra spesa del personale ed entrate correnti: queste amministrazioni non sono
obbligate entro il 2025 a rientrare nel rapporto previsto per gli enti «virtuosi», ma in
quello più elevato previsto per le amministrazioni comprese in questa fascia.



193




    Programmazione del fabbisogno del
    personale, senza decreti valgono i
          vecchi tetti
 Di qui l'idea del salvagente arrivata dal governo in Conferenza Stato-
 Città. Il decreto attuativo della riforma è all'ultimo giro di boa prima
 della Gazzetta Ufficiale. Ma il testo finale dovrebbe indicare una
 decorrenza posticipata, probabilmente al 20 aprile secondo quanto
 riferito dagli amministratori locali. La mossa sarebbe accompagnata
 dalla salvaguardia delle procedure già avviate: per sfruttare la finestra
 non sarà sufficiente aver previsto le assunzioni nei documenti di
 programmazione, ma bisognerà aver avviato almeno i primi passi
 dell'iter per il reclutamento vero e proprio.Il tutto in attesa di una
 circolare che si annuncia impegnativa, perché dovrà chiarire i tanti
 aspetti ancora incerti sui calcoli da effettuare per pidere gli enti
 virtuosi da quelli che non lo sono.


194




                                              97
    Portale reclutamento e trasparenza
               (commi 145-146)



Le disposizioni in commento modificano la disciplina in materia di
pubblicità dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale,
prevedendo, al comma 145, il collegamento ipertestuale del
Dipartimento della Funzione pubblica ai dati pubblicati sui siti degli Enti
Locali relativi ai concorsi stessi, alle tracce delle prove e alle graduatorie
finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Il comma 146 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata,
per la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti
ipertestuali.


195




   LA RIESPANSIONE DEI RAPPORTI
   DI LAVORO A TEMPO PARZIALE:
   EFFETTI SULLA SPESA E
   PROBLEMI GESTIONALI.

                                     196


196




                                         98
 LEGGE 244/2007
 ART. 3, COMMA 101.
   Per il personale assunto con contratto di
   lavoro a tempo parziale la trasformazione del
   rapporto a tempo pieno può avvenire nel
   rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle
   disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
   In caso di assunzione di personale a
   tempo pieno è data precedenza alla
   trasformazione del rapporto di lavoro per
   i dipendenti assunti a tempo parziale che
   ne abbiano fatto richiesta.????????       197


197




 ART. 1, COMMA 59
 LEGGE N. 662/1996
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio.
Un quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo'
essere utilizzata per incentivare la mobilita' del personale
delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le
procedure per la mobilita', per nuove assunzioni, anche in
deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore
quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al
miglioramento della produttivita' inpiduale e collettiva.
I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita'
costituiscono ulteriori economie di bilancio.
198




                                  99
DAL TEMPO PARZIALE AL TEMPO
PIENO ABRUZZO 12/2017/PAR
«…in caso di trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a
tempo parziale, che il citato articolo 3, comma 101, legge n. 244/2007
equipara a nuova assunzione, l’incremento di spesa che l’ente locale
sostiene, e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di
assunzioni annuali effettuabili è pari alla differenza fra la spesa
sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella
discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno
anche al fine di evitare comportamenti “elusivi” dei vigenti
vincoli in materia di turn over. Trattandosi, infatti, di un limite
quantitativo mai preso in considerazione prima, neanche in occasione
degli incrementi di orario con cui è stata integrata la prestazione
lavorativa part time, in questa fase di trasformazione del rapporto la
differenza oraria fra l’originario contratto di lavoro ed il contratto a
tempo pieno va ad incidere integralmente sugli spazi assunzionali
                                   199
dell’Ente"
199




DAL TEMPO PARZIALE AL PIENO
CASSAZIONE SS UU. 27440 /2017
A) l'ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di avviare una
procedura di assunzione di personale a tempo pieno valida ai fini
dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 101, cit. soltanto dopo aver
inpiduato nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano triennale
dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di
quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo
pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno (applicabile
ratione temporis anche ai Comuni con più di mille abitanti) e, in particolare,
con il principio del contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione (vedi: art. 6 del d.lgs. n.
165 del 2001 e art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre
2006, n. 296) nonché con la direttiva di non creare posizioni
soprannumerarie;

                                        200


200




                                           100
DAL TEMPO PARZIALE AL PIENO
CASSAZIONE SS UU. 27440 /2017
B) se l'ente datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di
assunzione di personale a tempo pieno - nel rispetto degli indicati presupposti
- deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time
potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi
C) in particolare il datore di lavoro pubblico deve esercitare il suddetto potere
che condiziona il nascere del diritto di precedenza alla trasformazione in
argomento - in modo non arbitrario, trattandosi di un potere necessariamente
ancorato   alla  presenza   oggettiva  di  esigenze   di  funzionalità
dell'Amministrazione oltreché condizionato dal rispetto dei canoni generali di
correttezza e buona fede ex art. 97 Cost.(arg. ex Corte Cost. sentenza n. 224
del 2013 n. 224);
D) di conseguenza l'ente, nel rispetto dei suddetti canoni, ha l'onere di fornire
adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, in
ipotesi, negativa;                               201


201




DAL TEMPO PARZIALE AL PIENO
CASSAZIONE SS UU. 27440 /2017
E) d'altra parte, perché l'esercizio del diritto di cui si discute non dia luogo ad
abusi, come regola generale, è necessario che la procedura assunzionale si
riferisca all'espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle
oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per ragioni organizzative
sia perché questo speciale diritto non deve tradursi in un irragionevole
privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni
lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore
part-time, intendendosi per tali quelle che comportano un inquadramento
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione  stabiliti dai contratti
collettivi di lavoro, differenziandosene solo per l'orario di lavoro (arg. ex art.
4, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000 e art. 7 d.lgs. n. 81 del 2015);
F) in altri termini, non si deve trattare dell'avvio di una qualunque procedura
di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il
dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare,
anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto
                                         202
rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.
202




                                             101
DAL PIENO AL PARZIALE E
VICEVERSA DL 79/1997 ART. 6.
   2. ...  (21).  3. ...  (22).

   4. I dipendenti che trasformano il rapporto di
   lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno
   diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla
   scadenza di un biennio dalla trasformazione,
   nonché alle successive scadenze previste dai
   contratti collettivi. La trasformazione del
   rapporto a tempo pieno avviene anche in
   sovrannumero, riassorbibile con le successive
   vacanze.
                           203


203




  I VINCOLI DI SPESA VIGENTI
  (FEBBRAIO 2020) PER GLI ENTI
  LOCALI (CHE INCIDONO ANCHE
  SULLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI SIA
  A TEMPO INDETERMINATO CHE PER
  LAVORO FLESSIBILE). ENTI GIA’
  SOGGETTI A PATTO.                204


204




                              102
   OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA
   SPESA L. 296/2006 segue
   1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
   locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
   enti sottoposti al patto di stabilità interno
   assicurano la riduzione delle spese di personale,
   al lordo degli oneri riflessi a carico delle
   amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
   relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il
   contenimento    della  dinamica   retributiva   e
   occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito
   della propria autonomia e rivolte, in termini di
   principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 205
205




   OBBLIGO DI RIDUZIONE
   TENDENZIALE DELLA SPESA
   ART. 91, COMMA 2 DEL TUEL.
   Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline
   autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie
   politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
   complessiva della spesa di personale, in particolare per
   nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter
   dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n.
   449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
   l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con
   altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
   assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione
   e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
                                206
   funzioni e competenze.
206




                                   103
   OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA
   SPESA L. 296/2006 segue
   1.557……..
   a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
   rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
   reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
   lavoro flessibile] ABROGATA DL 113/2016;
   b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-
   amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
   l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
   dirigenziali in organico;
   c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
   integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
   dettate per le amministrazioni statali (257).
                                   207


207




OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA
SPESA L. 296/2006 segue
   1.557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono
   spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
   collaborazione   coordinata   e  continuativa, per   la
   somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo
   110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per
   tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del
   rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
   variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
   all'ente (258).
   1.557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
   applica il pieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge
   25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
   legge 6 agosto 2008, n. 133                  208


208




                                      104
 OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA
 SPESA L. 296/2006 segue
1. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO :

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto
  al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione
  dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;RINVIO
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-
  amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
  l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
  in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
  integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
  dettate per le amministrazioni statali (art. 1 c. 194 L. n. 266/2005: A
  decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini
  del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei
  processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti
  delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo
  indeterminato).                            209


209




 VIOLAZIONE OBBLIGO RIDUZIONE
 SPESE PERSONALE: SANZIONI

IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO DI RIDURRE
LE SPESE DEL PERSONALE SI APPLICA LA SANZIONE
PREVISTA DALL’ARTICOLO 76, COMMA 4, DEL DL 112/2008
PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO:


E’ FATTO DIVIETO AGLI ENTI DI PROCEDERE AD ASSUNZIONI
DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO, CON QUALSIVOGLIA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE, IVI COMPRESI I RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE CONTINUATA E CONTINUATIVA E DI
SOMMINISTRAZIONE,   ANCHE  CON RIFERIMENTO  AI
PROCESSI DI STABILIZZAZIONE IN ATTO.
                                     210


210




                                         105
   LE  MODIFICHE  DEL  DL
   90/2014: DALLA RIDUZIONE
   TENDENZIALE ANNO DOPO
   ANNO AL CONTENIMENTO IN
   BASE ALLA MEDIA TRIENNALE
   2011- 2013.
                            211


211




MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 1
   “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
   sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad
   assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
   limite  di  un   contingente   di  personale
   complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
   60 per cento di quella relativa al personale di ruolo
   cessato nell'anno precedente.
   Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma
   9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
                            212


212




                                106
MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 2
   La predetta facoltà ad assumere è
   fissata nella misura dell'80 per cento
   negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
   cento a decorrere dall'anno 2018.
   Restano ferme le disposizioni previste
   dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e
   557 ter, della legge 27 dicembre
   2006, n. 296.                 213


213




MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 3
   A decorrere dall'anno 2014 è consentito il
   cumulo delle risorse destinate alle assunzioni
   per un arco temporale non superiore a cinque
   anni, nel rispetto della programmazione del
   fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è
   altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora
   disponibili delle quote percentuali delle facoltà
   assunzionali riferite al quinquennio precedente.

                          214


214




                             107
MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 4
   L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
   2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
   agosto 2008, n. 133 è abrogato.
   Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano
   le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18,
   comma 2 bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al
   fine di garantire anche per i medesimi soggetti una
   graduale riduzione della percentuale tra spese di
   personale e spese correnti, fermo restando quanto
   previsto dal medesimo articolo 18, comma 2 bis, come
   da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del
                                 215
   presente articolo”.
215




MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 5
   “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
   sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad
   assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
   limite  di  un   contingente   di  personale
   complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
   60 per cento di quella relativa al personale di ruolo
   cessato nell'anno precedente.
   Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma
   9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
                                216


216




                                    108
MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 6
   La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura
   dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
   cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le
   disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557 bis
   e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
   decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle
   risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
   non superiore a cinque anni, nel rispetto della
   programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria
   e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui
   ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà
   assunzionali riferite al quinquennio precedente.   217


217




MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 6
   L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
   2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
   agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di
   cui al presente comma coordinano le politiche
   assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2
   bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di
   garantire anche per i medesimi soggetti una graduale
   riduzione della percentuale tra spese di personale e
   spese correnti, fermo restando quanto previsto dal
   medesimo articolo 18, comma 2 bis, come da ultimo
   modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”.
                              218


218




                                  109
 DALLA RIDUZIONE AL
CONTENIMENTO DELLA SPESA
   1.557-quater. Ai fini dell'applicazione del
   comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli
   enti   assicurano,    nell'ambito  della
   programmazione triennale dei fabbisogni di
   personale, il contenimento delle spese di
   personale con riferimento al valore medio
   del triennio precedente alla data di entrata
   in vigore della presente disposizione . (ARCO
   TEMPORALE FISSO E NON MOBILE EX
   6/SEZAUT/2016/QMIG)                      219


219




COMPONENTI INCLUSE SPESA DI
PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR
QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.2
retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato;
spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di
somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai
lavoratori socialmente utili;
spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione
(ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di
costo effettivamente sostenuto;
spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel;

compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e
comma 2, del Tuel; - spese per il personale con contratto di
                                   220
formazione e lavoro;
220




                                      110
COMPONENTI INCLUSE SPESA DI
PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR
QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.2
spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all’ente (compresi i consorzi, le
comunità montane e le unioni di comuni);
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;

spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed
ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con
proventi del codice della strada;
Irap;

oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo

indennizzo;
somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in
posizione di comando
                                    221
spesa per il segretario comunale

221




COMPONENTI ESCLUSE SPESA DI
PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR
QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.3
spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delibera n. 21/2014);
spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente
connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno;
spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per
l’esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse
corrispondentemente assegnate;
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;

spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite
della quota d’obbligo;
spese sostenute per il personale comandato presso altre
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle
amministrazioni utilizzatrici;
                                   222


222




                                       111
COMPONENTI ESCLUSE SPESA DI
PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR
QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014.
PUNTO 6.3
 spese per il personale stagionale a progetto nelle forme
 di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile
 finanziato con quote di proventi per violazioni al codice
 della strada;
 incentivi per la progettazione;

 incentivi per il recupero ICI;

 diritti di rogito;

 spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei
 Monopoli di Stato;
                             223


223




COMPONENTI ESCLUSE SPESA DI
PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR
QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014.
PUNTO 6.3
maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai
sensi dell’art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;
spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale
direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate
dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n.
16/2012);
altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da
specificare con il relativo riferimento normativo;
- spese per assunzioni di personale con contratto
dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa
ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012.        224


224




                                 112
   LE       CONFERME
   INTERPRETATIVE
   ALL’AFFERMAZIONE DEL SOLO
   PRINCIPIO       DEL
   CONTENIMENTO.
                                225


225




Sezione delle Autonomie, deliberazione
n. 25/SEZAUT/2014/QMIG
     “A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1,
     comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il
     contenimento della spesa di personale va
     assicurato rispetto al valore medio del triennio
     2011/2013, prendendo in considerazione la
     spesa effettivamente sostenuta in tale periodo,
     senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a
     conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali
     oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se
     causate da contingenze e da fattori non controllabili
     dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore
     medio pluriennale e nell’ampliamento della base
     temporale di riferimento”.


226




                                    113
  LA CONFERMA NORMATIVA AL
  PRINCIPIO DEL CONTENIMENTO
   D.LGS 75/2017 ARTICOLO 20. Superamento del precariato
   nelle pubbliche amministrazioni
3. Ferme  restando  le  norme  di
contenimento della spesa di personale, le
pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le
risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a
regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle
correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-
bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di  227
tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al
predetto articolo 9, comma 28.
227




  LA CONFERMA NORMATIVA AL
  PRINCIPIO DEL CONTENIMENTO
   D.LGS 75/2017 ARTICOLO 11. comma 1 lettera f) Modifiche
   all’art. 40 del d.lgs 165/2001.
   Il sesto periodo del comma 3 quinquies è sostituito dal
   seguente:
   …..omissis In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le
   regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al
   recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore
   a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le
   misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4,
   comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
   dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle
   predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa
   derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori
   anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o
                                         228
   agenzie strumentali.
228




                                                  114
LA CONFERMA DELLA
CASSAZIONE: SS UU. 27440 /2017
A) l'ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di
avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno
valida ai fini dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 101, cit. soltanto dopo
aver inpiduato nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano
triennale dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai
profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in
rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità
interno (applicabile ratione temporis anche ai Comuni con più di mille
abitanti) e, in particolare, con il principio del contenimento
delle spese di personale con riferimento al valore medio
del triennio precedente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione (vedi: art. 6 del d.lgs. n. 165
del 2001 e art. 1, comma 557-quater, della legge 27
dicembre 2006, n. 296) nonché con la direttiva di non
                             229
creare posizioni soprannumerarie;
229




   IL CALCOLO DELLE QUOTE
   ASSUNZIONALI RESIDUE DOPO IL
   DL 4/2019. PER COMUNI EX
   SOGGETTI A PATTO E REGIONI.
                                      230


230




                                          115
MODALITA’ CALCOLO GENERALE
CAPACITA’ ASSUNZIONALE DOPO IL
DL 50/2017
   TOTALE DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE 2019:
   A. QUOTA ASSUNZIONALE 2018 IN BASE ALLA
   FASCIA DI APPARTENENZA (SULLA BASE DEI
   CESSATI DEL 2018) +
   B. QUOTA    RESIDUA (RESTI RIFERITI AL
   TRIENNIO PRECEDENTE (ORA QUINQUENNIO EX
   ART. 14 BIS DL 4/2019): QUINQUENNIO (ERA
   TRIENNIO) DINAMICO EX DELIBERAZIONE 28/2015
   DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI
   CONTI).
                         231231


231




QUOTA RESIDUA

   B. QUOTA     RESIDUA: BUDGET
   DEGLI ANNI 2013-2014-2015-2016-
   2017 QUINQUENNIO PRECEDENTE
   (EX ART. 14 BIS DL 4/2019 ERA
   TRIENNIO) DINAMICO CALCOLATO
   SULLE  RISPETTIVE CESSAZIONI
   DEGLI ANNI 2013-2014-2015-2016-
   2017.
                      232
                          232


232




                             116
MODALITA’ DI CALCOLO QUOTA
RESIDUA: SEZ. AUTON 25/2017/AUT

   LE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DEL
   QUINQUENNIO PRECEDENTE SI
   CALCOLANO CON LE REGOLE IN
   VIGORE NELL’ANNO IN CUI SONO
   MATURATE E NON CON QUELLE
   IN VIGORE NELL’ANNO IN CUI
   SONO UTILIZZATE     233
                   233


233




  ALCUNI APPRODI
 INTERPRETATIVI DELLA SEZIONE
 DELLE AUTONOMIE SULLE
 MODALITA’ DI COMPUTO DELLE
 CESSAZIONI AI FINI
 ASSUNZIONALI E SULLA
 GESTIONE DEI RESTI        234


234




                      117
SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109

   QUESITO: se i valori economici delle capacità
   assunzionali 20192021 per il personale dirigenziale e non
   dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell’anno precedente,
   nonché ai resti assunzionali del triennio precedente
   l’annualità di riferimento, possano essere cumulati fra
   loro al fine di determinare un unico budget complessivo
   utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad
   entrambe le tipologie di personale (dirigenziale e non)
   oppure se, per ognuna delle suddette due categorie,
   possa essere utilizzato ai fini assunzionali esclusivamente
   il budget calcolato per la categoria considerata. 235
                                235


235




SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109

   ……l’articolo 3, comma 5, del d.l. n.
   90/2014 reca la disciplina normativa delle
   facoltà assunzionali, ancorandola ad una
   percentuale di spesa parametrata a quella
   relativa al personale di ruolo cessato
   nell'anno precedente (cd. turn over),
   senza prevedere alcuna distinzione di
   budget tra le tipologie di personale.
                             236
                                236


236




                                   118
SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109

   Non sembra ragionevole, dunque, prevedere vincoli
   ulteriori, quali la creazione di budget differenziati per
   personale dirigente e non dirigente, atteso che, quando
   il Legislatore ha inteso porre limiti e vincoli agli enti lo ha
   fatto esplicitamente.
   La stessa previsione di cui all’art. 1, comma 228, della
   legge n. 208/2015, difatti, che poneva vincoli espressi
   alle assunzioni di personale di qualifica non dirigenziale,
   va contestualizzata e circoscritta al solo triennio 2016-
   2018 e, dunque, può considerarsi, ai fini che ci
   occupano, come norma transitoria, ormai superata. 237 237



237




SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109

   ….anche in logica prospettica e di sistema,
   l’interesse del Legislatore sulle capacità
   assunzionali si concentra sulla “tenuta
   finanziaria” degli enti, con un riferimento
   espresso   al  “personale  a   tempo
   indeterminato”, nonché ad una spesa
   complessiva per “tutto il personale
   dipendente”.
                              238
                                 238


238




                                    119
SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109
PRINCIPIO DI DIRITTO
“I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il
personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno
precedente, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014,
possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget
complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad
entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la
programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’articolo 6 del
d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell’utilizzo dei cd.
resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti
novità legislative di cui all’ art. 14-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n.
4/2019, il riferimento “al quinquennio precedente” è da intendersi in
senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto
all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”.       239
                                     239


239




SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015

   “1) Il riferimento “al triennio precedente” inserito
   nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha
   integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è
   da intendersi in senso dinamico, con scorrimento
   e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in
   cui si intende effettuare le assunzioni.
   2) Con riguardo alle cessazioni di personale
   verificatesi  in  corso  d’anno,  il  budget
   assunzionale di cui all’art. 3, comma 5 quater, del
   d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa
   “a regime” per l’intera annualità”.       240
                                240

240




                                        120
SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015

   Deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG,  che  enuncia    il
   seguente principio di diritto:
   i resti assunzionali sono rappresentati dalle
   capacità assunzionali maturate e quantificate
   secondo le norme vigenti ratione temporis
   dell’epoca di cessazione dal servizio del
   personale ma non utilizzate entro il triennio
   successivo   alla  maturazione.    Detta
   quantificazione rimane cristallizzata nei predetti
   termini”.                    241
                          241


241




SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015

   Deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, che in
   parte motiva evidenzia come “la normativa di
   cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 che,
   allo stato attuale, deve reputarsi sostituita e da
   disapplicare, ai sensi dell’art. 1, comma 228,
   della l. n. 208/2015 ove si prevede una forte
   limitazione alla possibilità di turn-over rispetto
   alle previsioni indicate dal d.l. n. 90/2014”.
                           242
                              242


242




                                    121
SEZIONE AUTONOMIE N.16/2016

   “la normativa di cui all’art. 3, comma 5,
   del d.l. n. 90/2014 che, allo stato attuale,
   deve reputarsi sostituita e da disapplicare,
   ai sensi dell’art. 1, comma 228, della l. n.
   208/2015 ove si prevede una forte
   limitazione alla possibilità di turn-over
   rispetto alle previsioni indicate dal d.l. n.
   90/2014”.
                          243
                             243


243




SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015

   “1) Il riferimento “al triennio precedente” inserito
   nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha
   integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è
   da intendersi in senso dinamico, con scorrimento
   e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in
   cui si intende effettuare le assunzioni.
   2) Con riguardo alle cessazioni di personale
   verificatesi  in  corso  d’anno,  il  budget
   assunzionale di cui all’art. 3, comma 5 quater, del
   d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa
   “a regime” per l’intera annualità”.      244
                            244


244




                                122
  SEZIONE AUTONOMIE N.25/2017

   Deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG, che enuncia il seguente
   principio di diritto:
   “a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto
   legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente
   correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di
   spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
   la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della
   utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di
   competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile
   secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e
   sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
   i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate
   e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di
   cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio
   successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei
   predetti termini”.                      245
                                         245


245




  I VINCOLI DI   SPESA VIGENTI
  (FEBBRAIO 2020) DEGLI ENTI
  LOCALI (CHE INCIDONO ANCHE
  SULLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI SIA
  A TEMPO INDETERMINATO CHE PER
  LAVORO FLESSIBILE). ENTI NON
  SOGGETTI A PATTO.                             246


246




                                             123
  OBBLIGO DI CONTENIMENTO
  DELLA SPESA L. 296/2006
Art. 1. Comma 562. Per gli enti non sottoposti alle
regole del patto di stabilità interno, le spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti
di cui al primo periodo possono procedere
all'assunzione di personale nel limite delle
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel
precedente anno, ivi compreso il personale di cui al
comma 558                      247


247




  DESTINATARI E VINCOLI
   Enti già non soggetti al patto di stabilità
   (comuni fino a 1.000 abitanti)
   Unioni dei Comuni
   Comunità montane
   possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato
   nel tetto del 100% dei dipendenti cessati nel 2018 o nel
   tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni 2018.
   (Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 4/2019)
   possono utilizzare tutte le capacità assunzionali
   maturate dal 2007, ovviamente a condizione che non
   siano già state utilizzate.
                             248


248




                                 124
    SEZIONE AUTONOMIE
    N.4/2019/QMIG
“Sebbene non vengano meno i vincoli assunzionali già
previsti, la valorizzazione del piano del fabbisogno a
scapito della dotazione organica (concetto introdotto
dall’art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato
dall’art.4 del d.lgs. n. 75/2017), costituisce, tuttavia,
uno degli elementi che più caratterizzano la riforma,
nell’ambito della quale quest’ultima non viene meno ma
penta una conseguenza delle scelte compiute dalle
amministrazioni nel piano del fabbisogno, strumento
dinamico e flessibile e, altresì, modificabile sulla scorta
delle esigenze dell’ente (Linee di indirizzo, cap. 2, par.
                            249
2.1)……..
249




    SEZIONE AUTONOMIE
    N.4/2019/QMIG
   “………Secondo l’impostazione definita dal d.lgs. n. 75/2017 e dalle
   successive Linee di indirizzo ministeriali, la “nuova” dotazione organica, che
   viene espressa in termini finanziari, per le Amministrazioni Centrali, si
   traduce di fatto nella definizione di una “dotazione di spesa potenziale
   massima” per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.
   Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali, invece, l’indicatore di spesa
   potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente (….) Da
   quanto esposto, dunque, si conferma che il concetto di dotazione organica
   viene superato da quello di “dotazione” di spesa potenziale, che
   rappresenta esclusivamente un valore finanziario di spesa potenziale
   massima sostenibile e non valicabile, imposta come vincolo esterno dalla
   legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti. (Corte dei
   conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.
   111/2018/PAR e n. 141/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il
   Veneto deliberazione n. 548/2018/PAR).
                                        250


250




                                            125
    SEZIONE AUTONOMIE
    N.4/2019/QMIG
   ……….Pertanto, le amministrazioni, all’interno del limite
   finanziario massimo (spesa potenziale massima),
   “ottimizzando   l'impiego  delle risorse  pubbliche,
   perseguendo obiettivi di performance organizzativa,
   efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini
   mediante l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di
   personale (in coerenza con la pianificazione pluriennale
   delle attività e della performance, nonché con le apposite
   linee di indirizzo) possono procedere all’eventuale
   rimodulazione della dotazione organica in base ai
   fabbisogni programmati “garantendo la neutralità
   finanziaria della rimodulazione”            251


251




SEZ. AUTONOMIE N.4/2019/QMIG.
PRINCIPIO DI DIRITTO
“Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che
disciplinano l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche e
ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall’art. 1,
comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti
assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza
numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione
che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato
il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008.
Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite
assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di
un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l’Ente,
nell’esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più
assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il  252

monte ore”
252




                                   126
   I VINCOLI ASSUNZIONALI
   ULTERIORI AI QUALI SONO
   SOGGETTI GLI ENTI
   TERRITORIALI.

                            253


253




VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI TERRITORIALI
   I. Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci
   di previsione, rendiconti,    bilancio consolidato
   e del termine per l'invio alla Banca dati    delle
   Amministrazioni Pubbliche     ex art. 13, legge
   n.196/2009), dei relativi dati, nei trenta giorni
   dalla loro approvazione, D.L. n. 113/2016, art. 9,
   comma 1 quinquies.
   L. Mancata trasmissione delle informazioni richieste
   da parte degli Enti beneficiari di spazi finanziari
   concessi in attuazione delle intese e    dei patti
   di solidarietà ai sensi del DPCM 243/2012 (art. 1,
   comma 508, Legge n. 232/2016)           )254


254




                                127
VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI TERRITORIALI
   M. Solo per enti ex soggetti al patto: obbligo di
   contenimento della spesa di personale con
   riferimento al triennio 2011-2013 (triennio statico
   ex DEL 6/SEZAUT/2016/QMIG) art. 1 comma 557
   quater legge 296/2006 aggiunto dall’art. 3, comma 5
   DL90/2014)
   N. mancato conseguimento di almeno il 3 per cento
   degli accertamenti delle entrate finali nell’esercizio:
   determinano in quello successivo a quello
   dell'inadempienza la sanzione solo per assunzioni
   di personale a tempo indeterminato); (art. 1, comma
   466 e 475, Legge n. 232/2016)           )255


255




VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI TERRITORIALI
   O. Per gli enti che non erano soggetti al
   patto di stabilità e per le Unioni di comuni
   e comunità montane: sforamento del
   tetto di spesa di personale riferito all’anno
   2008 (art. 1, comma 562, Legge 296/2006)
   P.  Assenza   della   condizione   di
   deficitarietà strutturale e di dissesto (art.
   243 comma 1 TUEL).
                             )256


256




                                128
 I VINCOLI    ASSUNZIONALI
VIGENTI FINO AL 2018. TABELLA
DI         RIEPILOGO.
L’EVOLUZIONE  NEGLI  ANNI:
RINVIO A SLIDES SUCCESSIVE.

               257


257




RIEPILOGO AL 2018 DEI VINCOLI
ASSUNZIONALI PER GLI EE LL




               )258


258




                   129
 I VINCOLI DI SPESA ED
ASSUNZIONALI PER LE PROVINCE
PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE
DEL   DECRETRO   162/2019
(MILLEPROPROGHE)

                              259


259




  I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
  PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
   ART. 1 COMMA 844.
   Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni
   organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1,
   comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai
   fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città
   metropolitane e le province delle regioni a statuto
   ordinario definiscono un piano di riassetto
   organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle
   funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile
   2014, n. 56.
                               260


260




                                  130
  I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
  PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
   ART. 1 COMMA 845.
   A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto
   ordinario possono procedere, nel limite della dotazione
   organica di cui al comma 844 e di un contingente di
   personale complessivamente corrispondente a una spesa pari
   al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo
   cessato nell'anad assunzioni di personale a tempo
   indeterminato,    no   precedente,   da   destinarsi
   prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di
   edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese
   complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a
   carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle
   entrate correnti relative ai titoli I, II e III.       261


261




  I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
  PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
   ART. 1 COMMA 845.
   Per le restanti province, la percentuale
   assunzionale     stabilita  al   periodo
   precedente è fissata al 25 per cento. È
   consentito l'utilizzo dei resti delle quote
   percentuali assunzionali come definite dal
   presente comma riferite a cessazioni di personale
   intervenute nel triennio precedente non
   interessato dai processi di ricollocazione di cui
   all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23
                            262
   dicembre 2014, n. 190.
262




                                     131
  I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
  PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
   ART. 1 COMMA 845.

   Nell'anno 2018, le città metropolitane
   possono procedere, nei termini previsti
   dal presente comma, ad assunzioni di
   personale a tempo indeterminato nel
   rispetto dei limiti di spesa definiti in
   applicazione del citato articolo 1, comma
   421, della legge n. 190 del 2014.
                           263


263




  I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
  PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
   ART. 1 COMMA 846.
   Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6
   luglio 2012, n. 95, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
   135, le lettere da c) a g) del comma 420
   dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
   190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-
   legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
   96, sono abrogati.              264


264




                              132
  I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
  PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
   ART. 1 COMMA 847.

   Le province delle regioni a statuto
   ordinario possono avvalersi di
   personale con rapporto di lavoro
   flessibile nel limite del 25 per
   cento della spesa sostenuta per
   le stesse finalità nell'anno 2009
                                  265


265




  LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

   Il piano di riassetto è un passaggio obbligatorio poiché
   costituisce il presupposto per procedere a nuove assunzioni. Si
   ritiene pertanto che il piano debba essere approvato da tutte
   le amministrazioni anche da quelle che già ne sono dotate con
   una conferma o un aggiornamento del medesimo. Ciò in
   quanto la norma prevede espressamente che “ai fini del
   ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e
   le province delle regioni a statuto ordinario “definiscono” un
   piano di riassetto organizzativo…..” disponendo per il futuro e
   non consentendo un utilizzo dei piani già adottati in un
   contesto storico e per finalità non adeguate a quelle richieste
   dalla nuova disposizione normativa.
                                  266


266




                                     133
  LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

   I contratti dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del
   TUEL, comma 1, invece, non rientrano in questa fattispecie
   poiché coprono fabbisogni continuativi previsti nelle dotazioni
   organiche e sono possibili entro il limite del 30% della
   dotazione organica dirigenziale fermi restando l’obbligo della
   definizione del piano di riassetto organizzativo e i limiti previsti
   dai commi 844 e 845. L’art. 9 comma 28 della legge 78/2010
   infatti prevede espressamente che “Sono in ogni caso escluse
   dalle limitazioni previste dal presente comma le spese
   sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
   dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto
   legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
                                    267


267




  LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

   Viene inoltre stabilita la possibilità di avvalersi
   di personale con rapporti di lavoro flessibile
   nel limite del 25% delle spesa sostenuta per le
   stesse finalità nel 2009. Tale limite è riferito ai
   rapporti di lavoro a tempo determinato,
   comprensivi di quelli in attuazione dell’art. 90
   e dell’articolo 110, comma 2, del TUEL, che
   restano al di fuori delle dotazioni organiche.
                                    268


268




                                       134
  LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

   Coerentemente con il ripristino delle
   facoltà di assunzione delle Province sono
   infine abrogati:
   l’articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012
   il quale ha stabilito che nelle more
   dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e
   razionalizzazione delle province, sia fatto
   pieto di procedere ad assunzioni di personale
   a tempo indeterminato;
                              269


269




  LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

   l’articolo 1, comma 420, lettere da c) a g),
   della L. 190/2014, che hanno introdotto il pieto,
   a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province
   delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad
   assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le
   procedure di mobilità; acquisire personale attraverso
   l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro
   inerenti il supporto agli organi di direzione politica o
   incarichi a contratto per la copertura dei posti di
   responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare
   rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di
   studio e consulenza;                 270


270




                                 135
 LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

   l’articolo 22, comma 5, del D.L.
   50/2017, che consente la copertura
   delle posizioni dirigenziali che
   richiedono professionalità tecniche e
   tecnico-finanziarie e contabili non
   fungibili in relazione allo svolgimento
   delle funzioni fondamentali delle
   Province.              271


271




   I VINCOLI DI SPESA DEL
   PERSONALE PER LE PROVINCE E
   DELLE PROVINCE E DELLE CITTA’
   METROPOLITANE (ART. 17 D.L.
   162/2019).
                     272


272




                         136
ART. 17 MILLEPROROGHE

   1. All'articolo 33 del decreto-
   legge 30 aprile 2019, n. 34,
   convertito con modificazioni,
   dalla legge 28 giugno 2019, n.
   58, dopo il comma 1 sono
   inseriti i seguenti:
                                 273


273




ART. 17 MILLEPROROGHE
1
   «1-bis. A decorrere dalla data inpiduata dal decreto di cui al
   presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le
   province e le città metropolitane possono procedere ad
   assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza
   con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
   restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
   asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa
   complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli
   oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
   valore soglia definito come percentuale, differenziata per
   fascia demografica, della media delle entrate correnti
   relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al
   netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel
   bilancio di previsione fondo crediti dubbia esigibilità  274
   stanziato in bilancio di previsione. ………………..
274




                                     137
ART. 17 MILLEPROROGHE

   «1-bis. ……….Con decreto del Ministro della pubblica
   amministrazione, di concerto con il Ministro
   dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
   previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
   autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
   entrata in vigore della presente disposizione sono
   inpiduati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
   prossimi al valore medio per fascia demografica e le
   relative percentuali massime annuali di incremento del
   personale in servizio per le province e le città
   metropolitane che si collocano al di sotto del predetto275


275
   valore soglia………………..




ART. 17

   …I predetti parametri possono essere aggiornati con le
   modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le
   province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la
   spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
   dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti
   relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al
   valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso
   di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino
   al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore
   soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per
   cento. A decorrere dal 2025 le province e le città
   metropolitane che registrano un rapporto superiore al
   valore soglia applicano un turn over pari al trenta per
   cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. 276
276




                                      138
ART. 17 MILLEPROROGHE

   ………Il limite al trattamento accessorio del
   personale di cui all'articolo 23, comma 2, del
   decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è
   adeguato, in aumento o in diminuzione, per
   garantire l'invarianza del valore medio pro capite,
   riferito all'anno 2018, del fondo per la
   contrattazione integrativa nonché delle risorse per
   remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
   prendendo a riferimento come base di calcolo il
   personale in servizio al 31 dicembre 2018.
                            277


277




ART. 17 MILLEPROROGHE

   1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge
   23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
   Fermo restando quanto previsto dal
   comma 1-bis, le province possono
   avvalersi di personale a tempo
   determinato nel limite del 50 per
   cento della spesa sostenuta per le
   stesse finalità nell'anno 2009.».
                            278


278




                               139
   MISURE URGENTI PER IL
   RICAMBIO GENERAZIONALE E
   LA FUNZIONALITÀ NELLA
   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
   NEI PICCOLI COMUNI
   (ART. 17) integrato in sede di
   conversione AC 2325             279


279




ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
   All’articolo 17:
   al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo,
   le parole: « fondo crediti dubbia esigibilità
   stanziato in bilancio di previsione » sono
   sostituite dalle seguenti: « fondo crediti di
   dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
   previsione » e, al secondo periodo, le parole: «
   Ministro della pubblica amministrazione » sono
   sostituite dalle seguenti: « Ministro per la
   pubblica amministrazione ».         280


280




                             140
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
   All’articolo 17:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Per
   l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni del
   personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30
   marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere
   allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la
   copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche
   in deroga a quanto previsto dal comma dell’articolo 91
   del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
   locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
   267.                          281


281




ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
   All’articolo 17:
   1-ter. All’articolo 33, comma 2, terzo periodo,
   del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 28
   giugno 2019, n. 58, le parole: “la spesa di
   personale registrata nell’ultimo” sono sostituite
   dalle seguenti: “il valore del predetto rapporto
   rispetto a quello corrispondente registrato
   nell’ultimo”.
                              282


282




                                  141
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
   All’articolo 17:
   1-quater. Al comma 3-bis dell’articolo 12 del decreto-
   legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo
   le parole: “come modificato dai commi 3-ter e 8,
   lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le
   province autonome,” sono inserite le seguenti: “anche
   attraverso le società a partecipazione pubblica,” »; la
   rubrica è sostituita dalla seguente: « Personale delle
   province, delle città metropolitane e dei comuni ».
                             283


283




ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
   All’articolo 17:
   al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo,
   le parole: « fondo crediti dubbia esigibilità
   stanziato in bilancio di previsione » sono
   sostituite dalle seguenti: « fondo crediti di
   dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
   previsione » e, al secondo periodo, le parole: «
   Ministro della pubblica amministrazione » sono
   sostituite dalle seguenti: « Ministro per la
   pubblica amministrazione ».         284


284




                                142
    I VINCOLI DI SPESA E
    ASSUNZIONALI ORDINARI
    PER GLI ENTI TERRITORIALI
    RELATIVI AL LAVORO
    FLESSIBILE.

                                   285


285




I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28 DL
78/2010 1
   28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato,
   anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie
   fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
   luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
   non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo
   70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
   successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio,
   industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli
   articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
   n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o
   con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
   coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della
   spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.    286286


286




                                       143
I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28
DL78/2010 2
   28. …….Per le medesime amministrazioni la
   spesa per personale relativa a contratti di
   formazione lavoro, ad altri rapporti formativi,
   alla somministrazione di lavoro, nonche' al
   lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma
   1, lettera d) del decreto legislativo 10
   settembre 2003, n. 276, e successive
   modificazioni ed integrazioni, non puo' essere
   superiore al 50 per cento di quella sostenuta
   per le rispettive finalita' nell'anno 2009. 287      287


287




I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28
DL78/2010 3
   28. …..I limiti di cui al primo e al secondo periodo non
   si applicano, anche con riferimento ai lavori
   socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai
   cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale
   sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
   fondi   dell'Unione   europea;     nell'ipotesi   di
   cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano
   con riferimento alla sola quota finanziata da altri
   soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma
   costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della
   finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
   autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
                                288288
   nazionale.
288




                                     144
I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28
DL78/2010 4
   28………Per gli enti locali in sperimentazione di cui
   all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
   118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
   fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
   decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare
   il predetto limite per le assunzioni strettamente
   necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
   polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
   sociale nonche' per le spese sostenute per lo
   svolgimento di attivita' sociali mediante forme di
   lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del
   decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. 289289
289




I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28
DL78/2010 5
28………Le limitazioni previste dal presente comma non
si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. ((Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese
sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
                           290290
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
290




                                    145
I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28
DL78/2010 6
28……………..Il mancato rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale. Per le
amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi
del presente comma, il limite di cui al primo
periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-
2009.
                                  291291


291




LIMITI AL LAVORO FLESSIBILE 1
ADEMPIMENTO/  NORMA DI    PREVISIONE NORMATIVA
OBBLIGO     RIFERIMENTO


Limite     Art. 36, comma 2. Per rispondere ad esigenze di
ordinamentale  2, del d.lgs. carattere esclusivamente temporaneo
         30.3.2001, n. o eccezionale le amministrazioni
         165      pubbliche possono avvalersi delle forme
                contrattuali flessibili di assunzione e di
                impiego del personale previste dal
                codice civile e dalle leggi sui rapporti di
                lavoro subordinato nell'impresa, nel
                rispetto   delle   procedure    di
                reclutamento vigenti. ….…
                                   292


292




                                       146
  LIMITI AL LAVORO FLESSIBILE 2
  ADEMPIME NORMA DI  PREVISIONE NORMATIVA
  NTO/   RIFERIMENTO
  OBBLIGO
  Limite di spesa:  Art. 9, comma 28, del A decorrere dall'anno 2011 … omissis … possono avvalersi di personale a tempo
    50% del 2009 DL.   78/2010   78, determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
            convertito in legge continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
    100% 2009 se
            122/2010     come nell'anno                                  2009.
     in regola con
            modificato dall’art, 3, Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
     art. 1, commi
            comma 5, e dall’art. formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
     557 o 562
            11, comma 4-bis, del nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto
     legge
            d.l. 90/2014, n. 90 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni,
     27.12.2006 n.
            convertito in   legge non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
     296
            114/2014.        finalità nell'anno 2009.
    in ogni caso al
     netto di etero             I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con
     finanziamenti             riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai
     (terzo                 cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da
     periodo)                finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi
                        di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla
                        sola quota finanziata da altri soggetti.
                        Art. 9 c comma 9 lettera a) DL 90/2014
                                                            293


293




  LIMITI AL LAVORO FLESSIBILE 3 a
ADEMPIMENTO NORMA DI                  PREVISIONE NORMATIVA
/OBBLIGO  RIFERIMENTO
Limite di spesa:      Art. 9, comma 28, del … A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
  50% del 2009      d.l. 31.5.2010, n. 78, predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
              convertito nella legge garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
    100% 2009 se in
              30.7.2010, n. 122 istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese
    regola con art. 1,
              come     modificato sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante
    commi 557 o 562
              dall’art, 3, comma 5, forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,
    legge 27.12.2006
              e dall’art. 11, comma del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
    n. 296
              4-bis,   del   d.l.
    in ogni caso al 24.6.2014,     n.  90 Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
    netto di etero convertito nella legge agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese
    finanziamenti   11.8.2014, n. 114    di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
    (terzo periodo)               legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
                          nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
                          Art 11 comma 4 bis dl 90/2014
                          Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere
                          superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno
                          2009………                        294


294




                                                                  147
    RICAPITOLANDO: GLI
    ADEMPIMENTI DEGLI ENTI
    LOCALI IN ORDINE AL
    CONTENIMENTO DELLA SPESA
    DEL PERSONALE PER LAVORO
    FLESSIBILE.
                      295


295




ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA
SPESA PER LAVORO FLESSIBILE
   personale a tempo determinato o in
   convenzione;
   contratti di collaborazione coordinata e
   continuativa;
   contratti di formazione lavoro e ad altri
   rapporti formativi;
   somministrazione di lavoro;
   lavoro accessorio.
                       )296


296




                          148
ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA
SPESA PER LAVORO FLESSIBILE
   I vincoli non si applicano agli enti locali
   in regola con l'obbligo di riduzione delle
   spese di personale di cui ai commi 557 e
   562 dell'articolo 1 della 296/2006,
   nell'ambito delle risorse disponibili a
   legislazione vigente.
   La spesa complessiva non può essere
   superiore all’ammontare sostenuto, per
   le stesse finalità, nell'anno 2009.
                         )297


297




ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA
SPESA PER LAVORO FLESSIBILE
   Il mancato rispetto dei limiti in materia
   di rapporti di lavoro flessibile costituisce
   illecito  disciplinare   e  determina
   responsabilità erariale.
   l’Organo di revisione è tenuto a
   verificarne il rispetto in occasione del
   rilascio del parere sul provvedimento di
   programmazione    di  fabbisogno   di
   personale e nella relazione al rendiconto
   della gestione.              )298


298




                            149
SPESA PER LAVORO FLESSIBILE:
MODALITA’ DI VERIFICA
   CONFRONTO:
   tra il valore storico dell’ammontare della spesa
   di personale sostenuta dall’ente locale, come
   risultante da documenti ufficiali dell’ente o dai
   pareri dell’Organo di revisione
   E il valore conseguito dalla corrispondente
   grandezza dell’esercizio di riferimento, sulla
   base delle risultanze contabili e previo
   riscontro della sua correttezza, congruità e
                          )299
   completezza.
299




   L’EVOLUZIONE NORMATIVA NON
   TROPPO RECENTE E LA
   MODIFICA DELLE PERCENTUALI
   ASSUNZIONALI DEGLI ENTI
   LOCALI. IL D.L. 90/2014. RINVIO
   ALLE SLIDES SUCCESSIVE
                          300


300




                              150
   I VINCOLI ASSUNZIONALI PER E
   REGIONI E GLI ENTI LOCALI
   PER IL 2015 E 2016 DOPO LA
   LEGGE 208/2017 (LEGGE DI
   BILANCIO 2018).

                                   301


301




I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
anno  Tipo di       % turn over       Condizioni Qualifiche

     ente

                           No
   Enti fino a
         100% cessazioni anno precedente        Non
2018 1.000
         cumulabili dal 2007              dirigenziali
   abitanti
                           No
   Unioni di
          Regime più favorevole tra:
   comuni ed
          100% cessazioni anno precedente
   enti istituti                       Non
2018        cumulabili da 2007 o 2011
   a seguito                         dirigenziali
          100% costo delle cessazioni anno
   di fusione
          precedente
   nel 2011                            302

                                    302


302




                                        151
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
                         Se il rapporto dipendenti-popolazione
                         dell'anno precedente sia uguale o
                         superiore al rapporto medio dipendenti-
Oltre 1.000                   popolazione per classe demografica,
(esclusi gli enti tra 25% costo delle cessazioni come definito triennalmente con il
1.000 e 5.000 di   anno precedente      decreto del Ministro dell'interno di cui
cui sopra)                    all'articolo 263, comma 2, del d.lgs
                         267/2000(articolo 1, comma 228, legge
                         208/2015)

                         Se il rapporto dipendenti-popolazione
                         dell'anno precedente sia inferiore al
                         rapporto medio dipendenti-popolazione
Oltre 1.000                   per classe demografica, come definito
(esclusi gli enti tra 75% costo delle cessazioni triennalmente con il decreto del Ministro
1.000 e 5.000 di   anno precedente      dell'interno di cui all'articolo 263, comma
cui sopra)                    2, del d.lgs 267/2000 (articolo 1, comma
                                            303
                         228, legge 208/2015)
                                           303


303




I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
             Se la spesa per il personale non è inferiore
             al 24% della media delle entrate correnti
        25% costo registrate nei conti consuntivi dell'ultimo
    Da   delle   triennio (articolo 1, comma 228, leggeNon
    1.000 a cessazioni 208/2015, come modificato dall’articolodirigenzi
    5.000 anno     22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertitoali
        precedente in legge 96/2017, modificato dall’articolo
             1, comma 863, della legge 205/2017)
2018
             Se la spesa per il personale è inferiore al
             24% della media delle entrate correnti
        100% costoregistrate nei conti consuntivi dell'ultimo
    Da   delle   triennio (articolo 1, comma 228, leggeNon
    1.000 a cessazioni 208/2015, come modificato dall’articolodirigenzi
    5.000 anno     22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertitoali
        precedente in legge 96/2017, modificato dall’articolo 304
             1, comma 863, della legge 205/2017)      304


304




                                                152
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
           Se:
           1) rispettano il pareggio di bilancio,
           lasciando   spazi   finanziari  inutilizzati
           inferiori  all’1%   delle  entrate   (cd
           overshooting)
           2) il rapporto dipendenti-popolazione
   Oltre 1.000   dell'anno precedente sia inferiore al
   (esclusi gli   rapporto medio dipendenti-popolazione perNon
   enti tra
2018       90% classe   demografica,    come   definitodirigenzial
   1.000 e     triennalmente con il decreto del Ministroi
   5.000 di cui   dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2,
   sopra)      del d.lgs 267/2000 (art. 1, comma 479,
           lettera d), legge 232/2016, come modificato
           dall’articolo 22, comma 3, del d.l. 50/2017,
           convertito in legge 96/2017, modificato
           dall’articolo 1, comma 863, della legge        305

           205/2017)                        305


305




I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
                    L’entrata in vigore del decreto
                    legislativo attuativo della riforma
                    Madia dovrebbe sbloccare le ha
                    abolito l’articolo 1, comma 219
   Enti fino a  100% costo     della legge 208/2015.
2018 1.000     cessazioni anno                    Dirigenziali
   abitanti    precedente




                    L’entrata in vigore del decreto
                    legislativo attuativo della riforma
   Unioni di
                    Madia dovrebbe sbloccare le ha
   comuni ed
           100% costo    abolito l’articolo 1, comma 219
   enti istituti a
2018         cessazioni anno  della legge 208/2015.        Dirigenziali
   seguito di
           precedente
   fusione nel
   2011                                   306

                                         306


306




                                             153
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
                     L’entrata in vigore del decreto
                     legislativo  attuativo  della
                     riforma   Madia  ha  abolito
                     l’articolo 1, comma 219 della
    Da 1.000 a  100% costo cessazioni legge 208/2015.
2018                                    Dirigenziali
    5.000    anno precedente




                     L’entrata in vigore del decreto
                     legislativo  attuativo  della
          100% costo cessazioni riforma   Madia  ha  abolito
          anno precedente, ove l’articolo 1, comma 219, della
          sia già disapplicato legge 208/2015.
2018  Oltre 5.000                            Dirigenziali
          l’articolo 1, comma
          219, della legge
          208/2015                          307

                                         307


307




I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
                     L’entrata in vigore del decreto
                     legislativo  attuativo  della
                     riforma   Madia  ha  abolito
                     l’articolo 1, comma 219 della
    Da 1.000 a  100% costo cessazioni legge 208/2015.
2018                                    Dirigenziali
    5.000    anno precedente




                     L’entrata in vigore del decreto
                     legislativo  attuativo  della
          100% costo cessazioni riforma   Madia  ha  abolito
          anno precedente, ove l’articolo 1, comma 219, della
          sia già disapplicato legge 208/2015.
2018  Oltre 5.000                            Dirigenziali
          l’articolo 1, comma
          219, della legge
          208/2015                          308

                                         308


308




                                             154
   RECENTI QUESTIONI
   INTERPRETATIVE IN
   RELAZIONE AI VINCOLI DI
   SPESA E ASSUNZIONALI PER
   GLI ENTI TERRITORIALI.
   RINVIO

                 309


309




   LE QUESTIONI INTERPRETATIVE
   CONSEGUENTI AL NUOVO
   PERIODO DELL’ART. 9, COMMA
   28. SEZIONE AUTONOMIE N.
   2/2015. RINVIO ALLE SLIDES.
                 310


310




                    155
     LA LEGGE DI BILANCIO 2019
     (LEGGE 145/2018). LE
     DISPOSIONI GENERALI IN
     MATERIA DI PERSONALE-


                                  311


311




   LEGGE DI BILANCIO 2019 E
  PUBBLICO IMPIEGO: SINTESI
   Contrattazione collettiva (ART. 1 COMMI 436-444)
   oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la
   contrattazione collettiva triennio 2019-2021. vengono destinati
   alla copertura degli oneri per ammin pubbliche statali e personale
   statale in regime di diritto pubblico 1.100 milioni di euro per
   il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 che
   corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a:
   1,3 per cento per il 2019; 1,65 per
   cento per il 2020; 1,95 per cento per il 2021 (commi 436-
   444).
   Restano a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed
   enti pubblici persi dall'amministrazione statale, gli oneri per i
   rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro
   dipendente, professori e ricercatori universitari.       312


312




                                       156
     FINANZIAMENTO ONERI
     RINNOVO CONTRATTI
   Contrattazione collettiva (ART. 1 COMMI 436-444)
   Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei
   provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono,
   inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse):
   l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore
   del personale destinatario dei suddetti contratti e
   provvedimenti negoziali;
   l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto
   per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi
   CCNL 2016- 2018;
   l’incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed
   ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze
   di polizia, elle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
                                 313
   del fuoco.
313




  L’UTILIZZO DEL PERSONALE DA
  PARTE DEGLI ENTI LOCALI: 124
   124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
   istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse,
   gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori
   interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il
   contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali
   per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
   d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di
   appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di
   lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario
   settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli
   altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si
   applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 14 del
   contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e
   delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.             314


314




                                         157
  L’UTILIZZO DEL PERSONALE DA
  PARTE DEGLI ENTI LOCALI
   Il comma 124 autorizza gli enti locali ad utilizzare
   personale assegnato da altri enti cui si applica il
   CCNL. A tal fine, occorre: i) il consenso dei lavoratori
   interessati, ii) che tale utilizzo sia circoscritto a
   periodi predeterminati; iii) che riguardi una parte
   del tempo di lavoro d'obbligo; iv) che sia
   effettuato sulla base di una convenzione; v) che sia
   disposto previo assenso dell'ente di appartenenza.
   La finalità è quella di "soddisfare la migliore
   realizzazione dei servizi istituzionali" dell'ente
                                   315


315




  IL PERSONALE DEI CENTRI PER
  L’IMPIEGO
   il comma 270 dispone che, in alternativa a quanto
   attualmente previsto (vedi infra), nell’ambito delle deleghe
   delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il
   personale a tempo indeterminato delle città metropolitane e
   delle province già in servizio presso i centri per l'impiego resti
   inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e
   province, in deroga all’art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (che
   definisce la dotazione organica delle città metropolitane e
   delle province delle regioni ordinarie rispetto alla spesa del
   personale di ruolo15), limitatamente alla spesa di personale
   finanziata dalla predetta legislazione regionale.

                                   316


316




                                      158
  IL PERSONALE DEI CENTRI PER
  L’IMPIEGO
   Si ricorda che, in materia, l’art. 1, c. 793, della L. 205/2017,
   prevede che il personale delle città metropolitane e delle
   province, già collocato in soprannumero (rispetto alla
   dotazione organica delle stesse16), con rapporto di lavoro a
   tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per
   l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente
   regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego -
   (con esclusione dei dipendenti già collocati a riposo alla data
   di entrata in vigore della presente legge). I trasferimenti di
   personale alla regione (o altro soggetto, come sopra indicato)
   si hanno con corrispondente incremento della dotazione
   organica.
                                  317


317




  IL PERSONALE DEI CENTRI PER
  L’IMPIEGO
   Il comma 271, modificando l’art. 1, c. 795, della L.
   205/2017, dispone che le regioni (ovvero le agenzie
   o gli enti regionali) costituiti per la gestione dei
   servizi  per  l'impiego  succedono   alla  città
   metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a
   tempo determinato o di collaborazione coordinata e
   continuativa in essere, per lo svolgimento dei
   medesimi servizi, qualora la funzione non sia
   delegata a province e città metropolitane con
   legge regionale.
                                  318


318




                                     159
  IL PERSONALE DEI CENTRI PER
  L’IMPIEGO
   Il comma 272, modificando l’art. 1, c. 796, della L.
   205/2017, prevede che non solo la regione (ovvero
   l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione
   dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia nazionale per le
   politiche attive del lavoro (ANPAL) possano
   stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine
   operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti
   sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente,
   ma anche le province e città metropolitane se
   delegate nell’esercizio della funzione.
                                          319


319




  IL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO
  PER LE ASSUNZIONI.
   COMMI 298 E 299.
   rifinanziano il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle
   nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica
   amministrazione, inpiduate nell’ambito delle vacanze di organico e in
   aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.
   Più nel dettaglio, la parte del suddetto Fondo destinata al finanziamento di
   assunzioni nella P.A. (di cui all’art. 1, c. 365, lett. b), della L. 232/2016) è
   rideterminata, nella nuova formulazione approvata dal Senato, nel
   modo seguente (comma 298):
    130,725 milioni di euro per il 2019;
    328,385 milioni di euro per il 2020;

    433,913 milioni di euro dal 2021   .
                                          320


320




                                             160
  IL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO
  PER LE ASSUNZIONI.
   Ai sensi dei commi 298 e 299, le assunzioni a
   favore dei predetti soggetti sono inpiduate, in
   aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito
   decreto interministeriale, con conseguente ripartizione
   delle risorse (tenendo conto, tra l’altro, delle indifferibili
   esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
   relazione agli effettivi fabbisogni), da destinarsi
   prioritariamente per il reclutamento di professionalità
   con competenze in specifiche materie (tra cui
   digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti
   amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto
   della regolamentazione, ecc.)               321


321




  CONCORSI PUBBLICI UNICI
   Articolo 1, comma 300
   Il comma in esame, come modificato nel
   corso dell’esame al Senato, dispone che le
   procedure concorsuali autorizzate a valere
   sulle risorse del Fondo per il pubblico
   impiego, per la parte relativa alle nuove
   assunzioni a tempo indeterminato presso
   la pubblica amministrazione, come rifinanziato
   dal provvedimento in esame, si svolgano
   mediante concorsi pubblici unici      322


322




                                    161
  CONCORSI PUBBLICI UNICI
   Articolo 1, comma 300
   le suddette procedure concorsuali sono svolte,
   secondo i piani di fabbisogno di ciascuna
   amministrazione, mediante concorsi pubblici unici
   (per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure
   professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento
   della funzione pubblica per il tramite della
   Commissione Interministeriale per l’attuazione del
   Progetto  di  Riqualificazione  delle  Pubbliche
   Amministrazioni (RIPAM).
                                    323


323




  CONCORSI PUBBLICI UNICI
   Articolo 1, comma 300
   i concorsi possono svolgersi secondo modalità semplificate
   definite con apposito Decreto del Ministro per la pubblica
   amministrazione (da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
   vigore del provvedimento in esame), anche in deroga alla disciplina in
   materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
   delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (ex D.P.R.
   487/1994), di accesso alla qualifica di dirigente (ex D.P.R. 272/2004)
   e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole
   pubbliche di formazione (ex D.P.R. 70/2013).
   le suddette procedure concorsuali (e le conseguenti assunzioni) sono
   effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in
   materia di mobilità volontaria.
                                    324


324




                                        162
   AUTORIZZAZIONI ALLE
  ASSUNZIONI
   commi 301 e 302, introdotti nel corso dell’esame al
   Senato, autorizzano assunzioni a tempo indeterminato in
   alcune amministrazioni entro determinati limiti di spesa, a
   valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la
   parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato
   presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal
   provvedimento in esame, disponendo nel contempo che
   vengano comunicati ai Dipartimenti della funzione pubblica e
   della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le
   relative procedure concorsuali, nonché la spesa annua lorda per
   il trattamento economico complessivo.

                                 325


325




  PROCEDURE CONCORSUALI
  NELLE PA
   360-367, introdotti al Senato, concernono le modalità
   delle procedure concorsuali per il reclutamento del
   personale nelle pubbliche amministrazioni, l'esclusione della
   possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine
   di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei
   termini di vigenza delle graduatorie medesime.
   I commi in esame riguardano tutte le pubbliche
   amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30
   marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), con esclusione
   delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i
   dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione
   artistica, musicale e coreutica.
                                 326


326




                                    163
  PROCEDURE CONCORSUALI
  NELLE PA
   Il comma 360 estende a tutte le procedure concorsuali delle
   summenzionate pubbliche amministrazioni le modalità semplificate che
   verranno definite con il regolamento ministeriale di cui al precedente
   comma 163.
   I commi 361 e 365 prevedono, con riferimento alle procedure concorsuali
   delle summenzionate pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio
   2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la
   copertura dei posti messi a concorso - senza, quindi, possibilità di
   assunzione di idonei -, fermi restando i termini di vigenza delle medesime
   graduatorie.
   Tali termini sono modificati, in via transitoria, dal successivo comma 362,
   che pone termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione
   della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene
   confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a
   decorrere dal 1° gennaio 2019. Viene inoltre esplicitamente confermata la
                                           327
   possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori.
327




  PROCEDURE CONCORSUALI
  NELLE PA
   Il comma 399, introdotto nel corso dell’esame al Senato,
   pone un pieto (temporaneo) di assunzioni per
   determinate amministrazioni.
   Più nel dettaglio, il comma in esame dispone che, per il 2019, la
   Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici
   non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione
   alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo
   anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo
   indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore
   al 15 novembre 2019.


                                          328


328




                                              164
  PROCEDURE CONCORSUALI
  NELLE PA
   Per le Università la suddetta limitazione si applica
   con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle
   ordinarie facoltà di assunzione dello stesso anno.
   Sono inoltre fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di
   professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma
   5, della legge 240/2010, che possono essere disposti
   nel corso dell’anno 2019 al termine del contratto di
   ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24,
   comma 3, lettera b), della stessa legge.

                                         329


329




  PROCEDURE CONCORSUALI
  NELLE PA
   L’articolo 1, comma 401, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza
   le università statali, per il 2019, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione,
   a stipulare contratti per ricercatori a tempo determinato di “tipo b” e a
   bandire procedure per la chiamata di professori universitari di
   seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in
   possesso di abilitazione scientifica nazionale.
   In particolare, si stabilisce che – a valere sulle risorse del Fondo per il
   finanziamento ordinario delle università (FFO), come integrato dalla stessa
   legge di bilancio (v. articolo 1, commi 400 e 979), – le università sono
   autorizzate, anzitutto, a stipulare contratti con ricercatori di “tipo b” (art.
   24, co. 3, lett. b), L. 240/2010), nel limite di € 10 mln per il 2019 e di €
   30 mln annui dal 2020. Le risorse sono ripartite tra le università con
   decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da
   adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

                                         330


330




                                             165
  PROCEDURE CONCORSUALI
  NELLE PA
   sempre a valere sulle risorse del FFO, come integrato dalla
   stessa legge di bilancio, la disposizione in esame autorizza le
   università a bandire, nel limite di spesa di € 10 mln annui dal
   2020, procedure per la chiamata di professori di seconda
   fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo
   indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L.
   240/2010) in possesso di abilitazione scientifica nazionale
   (ASN), tenuto conto di quanto previsto all’art. 29, co. 9, della L.
   240/201025. Anche tali risorse sono ripartite tra le università
   con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
   ricerca, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
   legge.
                                   331


331




  PROCEDURE CONCORSUALI
  NELLE PA
   Per la copertura dei posti di professori di seconda
   fascia, la norma in esame stabilisce che si provvede:
   per almeno la metà dei posti, mediante espletamento
   di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a
   tempo indeterminato, bandite ai sensi dell’art. 18 della
   L. 240/2010.
   per non più della metà dei posti, mediante valutazione
   dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio
   presso il medesimo ateneo, ai sensi dell’art. 24, co. 6,
   della stessa L. 240/2010, da effettuarsi entro il 31
   dicembre 2021.                   332


332




                                      166
   UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
   361. Fermo quanto previsto dall’articolo
   35, comma 5-ter, del decreto legislativo
   30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei
   concorsi per il reclutamento del personale
   presso le amministrazioni pubbliche di cui
   all’articolo 1, comma 2, del medesimo
   decreto   legislativo sono   utilizzate
   esclusivamente per la copertura dei posti
   messi a concorso.                            333


333




   UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
   362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità
   delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i
   periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle
   graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di
   seguito indicati:
   a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31
   dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere
   utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
   1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di
   corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna
   amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed
   economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
   2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un
   apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
                                       334


334




                                           167
   UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
   b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30
   settembre 2019;
   c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31
   marzo 2020;
   d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30
   settembre 2020;
   e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31
   marzo 2021;
   f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31
   dicembre 2021;
   g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1°
   gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del
   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di
   approvazione di ciascuna graduatoria.
                                       335


335




   UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
   363. All’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
   n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
   ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i
   commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.
   364. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
   2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è
   abrogata, fermo restando quanto previsto dall’articolo
   400, comma 15, del testo unico di cui al decreto
   legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto
   legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
                                       336


336




                                           168
   UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
   365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie
   delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di
   entrata in vigore della presente legge.
   366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del
   personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni
   di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
   367. In analogia a quanto previsto al comma 359, i bandi per le
   procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli
   valorizzando l’esperienza lavorativa in materia di valutazione della
   rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti
   normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e
   della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di
   finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli
   investimenti pubblici.                         337


337




    STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
   446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche
   utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2,
   comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
   all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
   280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7
   del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
   lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche
   mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di
   collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre
   tipologie contrattuali, possono procedere all’assunzione a
   tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti
   di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e
   del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle     338
   seguenti condizioni:
338




                                           169
   STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
   a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall’articolo
   4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto
   legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di
   pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
   b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da
   inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il
   titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la
   professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i
   requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo
   indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell’articolo 36,
   comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso
   dall’esterno;
   c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori
   da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il
   titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, che abbiano la
   professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata,339 i e
   requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;
339




   STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
   ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell’adeguato accesso
   dall’esterno;
   e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse
   previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo
   9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura
   corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto
   dell’utilizzo dello stesso in applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo
   25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano
   in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa
   certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
   dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del
   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri
   bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato
   per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo
                                            340
   9, comma 28;
340




                                                  170
 STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
   f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente
   stanziate da leggi regionali e dell’eventuale contributo statale
   concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in
   deroga alla vigente normativa in materia di facoltà
   assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo
   positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all’articolo 1,
   commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006,
   n. 296;
   g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti
   territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle
   disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562,
   della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell’eventuale
                                  341
   cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
341




   STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
   h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici
   interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a
   tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del
   completamento delle procedure di assunzione a tempo
   indeterminato a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma
   1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
   proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui
   all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
   all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
   all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
   agosto 2000, n. 267, e all’articolo 20, comma 4, del decreto
   legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
                                  342


342




                                     171
  FINANZIAMENTO DELLE
 STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
 Articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27
 dicembre 2006, n. 296.
   g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo
   stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro
   annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e
   per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in
   favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di
   convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea
   attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il
   Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul
   Fondo di cui al presente comma.

                                  343


343




  FINANZIAMENTO DELLE
 STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
 Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di
 cui all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
 n. 81 1. Salvo persa disposizione dei contratti collettivi non
 possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura
 superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
 indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con
 un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso
 sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel
 corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei
 lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
 dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a
 tempo determinato.                       344


344




                                      172
  FINANZIAMENTO DELLE
 STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
 Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui
 all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   Articolo 36 Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro
   flessibile
   1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
   amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
   tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo
   35.
   2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a
   tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione
   di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili
   previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa,
   esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle
   amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
   contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate
   esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle
                                           345
   condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35

345




  FINANZIAMENTO DELLE
 STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
   Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni
   di cui all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto
   legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
   Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente
   riequilibrato
   Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni
   di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
   25 maggio 2017, n. 75.
   4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
   essere applicate dai comuni che per l'intero
   quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli
   di finanza pubblica.
                                           346


346




                                               173
    VINCOLI  DI  SPESA  E
    DISPOSIZIONI      SUL
    SUPERAMENTO      DEL
    PRECARIATO.  LE VERIFICHE
    CONTABILI.
                             347


347




  ART.20 DEL D.LGS 75/2017
  COMMA 1
   1. Le amministrazioni, al fine di superare il
   precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
   valorizzare la professionalità acquisita dal personale
   con rapporto di lavoro a tempo determinato,
   possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il
   piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,
   comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura
   finanziaria, assumere a tempo indeterminato
   personale non dirigenziale che possegga tutti i
   seguenti requisiti:
                              348


348




                                 174
  ART.20 COMMA 1 DEL D.LGS
  75/2017
   a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in
   vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo
   determinato presso l'amministrazione che procede
   all'assunzione;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
   medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche
   espletate presso amministrazioni pubbliche perse da
   quella che procede all'assunzione;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
   dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre
   anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto
   anni.                            349


349




  ART.20 DEL D.LGS 75/2017
  COMMA 2
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le
amministrazioni, possono bandire, in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno,
previa indicazione della relativa copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in
misura non superiore al cinquanta per cento dei
posti disponibili, al personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:   350


350




                                    175
 ART.20 DEL D.LGS 75/2017
 COMMA 2
   a) risulti titolare, successivamente alla data di
   entrata in vigore della legge n. 124 del 2015,
   di un contratto di lavoro flessibile presso
   l'amministrazione che bandisce il concorso;
   b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre
   2017, almeno tre anni di contratto, anche non
   continuativi, negli ultimi otto anni, presso
   l'amministrazione che bandisce il concorso.

                                           351


351




 ART.20 DEL D.LGS 75/2017
 COMMA 3,
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le
pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1
e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari
per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al
netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per
reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse
previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura
corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a
condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime
la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate
risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione
di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto
di cui al predetto articolo 9, comma 28.                       352


352




                                              176
   ART.20 DEL D.LGS 75/2017
   COMMA 3: CONDIZIONI
1.   Elevazione degli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo
   indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse
   destinate alle assunzioni a tempo indeterminato
2.  utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro
   flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28
3.   calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel
   triennio 2015-2017
4.  a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di
   sostenere a regime la relativa spesa di personale
5.  previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse
   finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
   40-bis, comma
6.  Che sia prevista la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di
   spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di
   cui al predetto articolo 9, comma 28.
                                      353


353




   ART.20 DEL D.LGS 75/2017
   COMMA 8
   8. Le amministrazioni possono prorogare
   i corrispondenti rapporti di lavoro
   flessibile con i soggetti che partecipano
   alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
   alla loro conclusione, nei limiti delle
   risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9,
   comma 28, del decreto-legge 31 maggio
   2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
                                      354


354




                                         177
ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA
8 CIRCOLARE 3/2017 PUNTO 3.2.5.
   Il pieto non opera, invece, nel caso e nella misura
   in cui le amministrazioni mantengano disponibili le
   risorse per l'utilizzo secondo il predetto articolo 9,
   comma 28, anche al fine di sopperire ad esigenze
   sostitutive di personale assente dal servizio con
   diritto  alla  conservazione   del  posto.   Le
   amministrazioni che hanno necessità di ricorrere a
   tipologie di lavoro flessibile dovranno quindi
   privilegiare, per il reclutamento speciale, l'utilizzo di
   risorse di turn over ordinario nel rispetto del principio
   dell'adeguato accesso dall'esterno.          355


355




  ART.20 DEL D.LGS 75/2017
  COMMA 4. PRECLUSIONE
4. Le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 non possono essere applicate
dai comuni che per l'intero
quinquennio 2012-2016 non hanno
rispettato i vincoli di finanza
pubblica…………………(PERIODO CONSIDERATO
NELLA SUA INTEREZZA DICE LA CIRCOLARE 3/2017
FUNZIONE PUBBLICA)            356


356




                                  178
 ART.20 DEL D.LGS 75/2017
 COMMA 5. PRECLUSIONE
5. Fino al termine delle procedure di cui ai
commi 1 e 2, è fatto pieto alle amministrazioni
interessate di instaurare ulteriori rapporti di
lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per le professionalità
interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, è abrogato.           357


357




 ART.20 DEL D.LGS 75/2017
 COMMA 7. PRECLUSIONE
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli
organi politici delle regioni, secondo i
rispettivi ordinamenti, né quello prestato
in virtù di contratti di cui agli articoli
90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.                     358


358




                               179
 ART.20 D.LGS 75/2017 PROROGA
 REGIME ASSUNZIONALE LSU
14. Le assunzioni a tempo indeterminato
disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211
e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono consentite anche nel triennio 2018-
2020. Per le finalità di cui al presente
comma le amministrazioni interessate
possono utilizzare, altresì, le risorse di cui
ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalità, dei
limiti e dei criteri previsti nei commi citati.
                       359


359




 REGIME ASSUNZIONALE LSU E
 STERILIZZAZIONE DELLA SPESA
14. Ai fini delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al
netto   dell'eventuale  cofinanziamento
erogato dallo Stato e dalle regioni. Le
amministrazioni interessate possono applicare la
proroga degli eventuali contratti a tempo
determinato secondo le modalità previste
dall'ultimo periodo del comma 4.       360


360




                          180
    LE   DISPOSIZIONI SUL
    SUPERAMENTO      DEL
    PRECARIATO. GLI INDIRIZZI
    OPERATIVI NELLA CIRCOLARE
    DELLA FUNZIONE PUBBLICA
    3/2017.
                              361


361




  LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART.
  20 COMMI 1 E 2
   PERIODO   TEMPORALE    DELLA   PROCEDURA    DI
   RECLUTAMENTO SPECIALE E TRANSITORIA: triennio
   2018-2020,
   COMMA 2 PROCEDURE CONCORSUALI RISERVATE: per
   personale non dirigenziale (salvo dirigenza SSN) in misura
   non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili:
   CALCOLO DISPONIBILITA’ COMMA 2: riferita non ai posti
   della dotazione organica, che è comunque suscettibile di
   rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili
   nell'ambito delle facoltà di assunzione (destinate al
   reclutamento speciale nella misura massima del 50 per
   cento). Le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l.
   78/2010 sono, invece, per intero destinabili alle finalità
                              362
   dell'articolo 20, commi 1 e 2, d.lvo n. 75/2017.
362




                                  181
  MOBILITA’ E PROCEDURE ART. 20
  COMMI 1 E 2 (PUNTO 3.2.2.)
   Le procedure speciali di reclutamento finalizzate al
   superamento del precariato hanno una disciplina
   che sottende un interesse prevalente rispetto alla
   mobilità prevista dall'articolo 30 del d.lgs.
   165/2001 che, conseguentemente, non è da
   svolgere in via propedeutica all'avvio delle relative
   procedure. Rimane, invece, prevalente la
   posizione giuridica alla ricollocazione del
   personale in disponibilità ed è, pertanto,
   necessario   adempiere   a  quanto previsto
                            363
   dall'articolo 34- bis del d.lgs. 165/2001.
363




  AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE
Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le   amministrazioni   pubbliche   non
richiamate dall'articolo 1, comma 2, del
d.lgs.  165/2001,   quali  le  autorità
indipendenti, valuteranno la compatibilità
delle disposizioni ……con i rispettivi
ordinamenti e i vincoli di spesa.           364


364




                               182
  LAVORATORI PUBBLICI ESCLUSI
   i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
   procuratori dello Stato;
   il personale militare e delle Forze di polizia di Stato e il Corpo
   nazionale dei vigili del fuoco;
   il personale della carriera diplomatica e della carriera
   prefettizia;
   i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
   materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del
   Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
   leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
   integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;
   il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
                                   365
   universitari, a tempo indeterminato o determinato.
365




  LAVORATORI PUBBLICI ESCLUSI
   il  personale   docente,   educativo  e
   amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
   presso le istituzioni scolastiche ed educative
   statali;
   le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
   musicale e coreutica, salvo quanto sarà
   previsto nel regolamento di cui all'articolo 2,
   comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
   1999, n. 508.
                                   366


366




                                      183
  PROCEDURE ART. 20 COMMA 1
  SOGGETTI AMMESSI (PUNTO 3)
   a) risulti in servizio, anche per un solo giorno,
   successivamente alla data del 28 agosto 20152, con contratto
   di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve
   procedere all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di
   assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere
   più in servizio;
   ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di
   entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017);
   tale ultimo criterio, è prioritario rispetto ad altri
   eventualmente fissati dall'amministrazione per definire
   l'ordine di assunzione a tempo indeterminato;
   i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a
   coloro che sono ín servizio alla predetta data del 22 giugno
   2017;                             367


367




  PROCEDURE ART. 20 COMMA 1
  SOGGETTI AMMESSI (PUNTO 3)
   b) sia stato assunto a tempo determinato
   attingendo ad una graduatoria, a tempo
   determinato o indeterminato, riferita ad una
   procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o
   titoli, ovvero anche prevista in una normativa di
   legge3 - in relazione alle medesime attività
   svolte e intese come mansioni dell'area o
   categoria professionale di appartenenza,
   procedura anche espletata da amministrazioni
   pubbliche perse da quella che procede
   all'assunzione;                368


368




                                     184
  PROCEDURE ART. 20 COMMA 1
  SOGGETTI AMMESSI (PUNTO 3)
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle
   dipendenze della stessa amministrazione che procede
   all'assunzione, salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e
   gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non
   continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da
   conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato
   direttamente con l'amministrazione, anche con perse
   tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività
   svolte o riconducibili alla medesima area o categoria
   professionale che determina poi il riferimento per
   l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza
   necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di
                                 369
   assegnazione.
369




  LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART.
  20 COMMA 2: DESTINATARI
A) risulti titolare, successivamente alla data del
28 agosto 20155,    un   contratto  di   lavoro
flessibile presso l'amministrazione che bandisce il
concorso: l'ampiezza dell'ambito soggettivo di
applicazione della norma, consente di ricomprendere nel
reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-
2020 i titolari di varie tipologie di contratto flessibile,
quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate
e continuative;

                                 370


370




                                     185
  LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART.
  20 COMMA 2: DESTINATARI
   B) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017,
   almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
   negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che
   bandisce il concorso. In tale requisito di anzianità è
   possibile sommare periodi riferiti a contratti persi,
   anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla
   medesima amministrazione e alla medesima attività,
   analogamente a quanto indicato al superiore punto
   1. lett. c), sempre fatto salvo quanto si dirà per gli
   enti del SSN e per gli enti di ricerca.
                                    371


371




  LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART.
  20 COMMA 2: ESCLUSI
   i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il
   conferimento di incarichi dirigenziali, salvo quanto previsto per il
   personale, anche dirigenziale, del Servizio Sanitario Nazionale
   il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
   all'articolo 14 del decreto legislativo 165/2001 o degli organi
   politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché
   quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 7);
   il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e
   ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative
   statali, nonché - fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo
   2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - le
   Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica6;
   i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
   amministrazioni (comma 9).                     372


372




                                        186
LINEE DI INDIRIZZO E
ORIENT.NTO E STABILIZZAZIONI
CIRCOLARE FUNZIONE            PUBBLICA     3/2017
PUNTO 3.2.2:
   nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di
   orientamento nella predisposizione dei piani dei
   fabbisogni di personale', le amministrazioni
   possono comunque procedere all'attuazione delle
   misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018,
   tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse
   finanziarie a disposizione e delle figure
   professionali già presenti nella pianta organica. 373
373




LINEE DI INDIRIZZO E
ORIENT.NTO E STABILIZZAZIONI
   ART. 22 COMMA 1 D.LGS 75/2017:
   Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di
   cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del
   2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro
   novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto.
   In sede di prima applicazione, il pieto di cui all'articolo 6,
   comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
   modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal
   30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine
   di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di
                                  374
   indirizzo di cui al primo periodo.
374




                                     187
 ART.20 DEL D.LGS 75/2017
 COMMA 3 (PUNTO 3.2.3)
Il piano di reclutamento speciale previsto
in via transitoria dall'articolo 20 consente di
utilizzare, in deroga all'ordinario regime
delle assunzioni e per finalità volte
esclusivamente    al   superamento   del
precariato, le risorse dell'articolo 9, comma
28, del d.l. 78/20108, calcolate in misura
corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017.                 375


375




 ART.20 DEL D.LGS 75/2017
 COMMA 3 (PUNTO 3.2.3)
Tali risorse, quindi, possono elevare gli ordinari limiti
finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti
dalle norme vigenti, purché siano destinate per intero alle
assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 20 e nel rispetto delle
relative procedure.
Le risorse del predetto comma 28 dovranno
coprire anche il trattamento       economico
accessorio e conseguentemente, solo ove
necessario, andranno ad integrare i relativi fondi
oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2,
del d.lgs. 75/2017.                376


376




                                188