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 DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19



 Misure urgenti per            fronteggiare       l'emergenza   epidemiologica  da
 COVID-19. (20G00035)

 (GU n.79 del 25-3-2020)


  Vigente al: 26-3-2020




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
 della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
  Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita'     ha
 dichiarato la pandemia da COVID-19;
  Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
 carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
 dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della
 sanita';
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove
 disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
 adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
 alla diffusione del predetto virus;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
 riunione del 24 marzo 2020;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
 Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e
 dell'economia e delle finanze;

                          Emana
                     il seguente decreto-legge:

                              Art. 1

         Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
 diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
 nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
 adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu'
 misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati,
 ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
 modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello
 stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
 del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione
 in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico
 del predetto virus.
  2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere
 adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al
 rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio
 nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti
 misure:
   a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
 limitazioni alla possibilita'   di  allontanarsi  dalla  propria
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 residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti inpiduali
 limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative,
 da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
 specifiche ragioni;
   b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco,
 ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
   c) limitazioni o pieto di allontanamento e di ingresso in
 territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al
 territorio nazionale;
   d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai
 soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
 malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di
 fuori del territorio italiano;
   e) pieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
 dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche'
 risultate positive al virus;
   f) limitazione o pieto delle riunioni o degli assembramenti in
 luoghi pubblici o aperti al pubblico;
   g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di
 qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in
 luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
 sportivo, ricreativo e religioso;
   h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione
 dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
   i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo,
 discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,     centri
 culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
 di aggregazione;
   l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento
 sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva
 la possibilita' di svolgimento a distanza;
   m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
 ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa
 la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre,
 centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e     impianti
 sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
 svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi
 luoghi;
   n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,
 sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
   o) possibilita' di disporre o di affidare alle competenti
 autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione, la
 sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di
 merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque
 interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;
   p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui
 all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
 attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche'
 delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e
 le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di
 corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
 universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita'
 formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali
 e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative
 o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di
 attivita' in modalita' a distanza;
   q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di
 scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
 comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
 ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
   r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico
 o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
 cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
 dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
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 gratuito a tali istituti e luoghi;
   s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici
 delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita'
 indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente
 mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
   t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e
 selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di
 lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in
 cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi
 curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione
 degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla
 legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
 ultimata la valutazione dei candidati e    la  possibilita'  di
 svolgimento dei procedimenti per il conferimento di     specifici
 incarichi;
   u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di
 vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare
 la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e     di  prima
 necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti
 di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le
 condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza
 interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
 rischio di contagio;
   v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione
 al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di
 alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
   z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o
 professionali, anche ove comportanti l'esercizio    di  pubbliche
 funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione
 dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
 sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la
 distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a
 prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di
 contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione
 inpiduale;
   aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione
 di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi
 agricoli, alimentari e di prima necessita';
   bb) specifici pieti o limitazioni per gli accompagnatori dei
 pazienti nelle sale di attesa dei    dipartimenti  emergenze  e
 accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
   cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture
 di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
 hospice, strutture riabilitative e strutture    residenziali  per
 anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed
 istituti penitenziari per minorenni;
   dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
 confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
 rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale
 della sanita' o dal Ministro della salute;
   ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto
 al rischio epidemiologico;
   ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga
 alla disciplina vigente;
   gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa
 assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a
 evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le
 condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza
 interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
 rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove
 non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
 di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti
 di protezione inpiduale;
   hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle
 attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per
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 caso affidata a autorita' pubbliche specificamente inpiduate.
  3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere
 imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in
 conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo,
 ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita'
 e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto assunto dopo
 avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.

                              Art. 2

               Attuazione delle misure di contenimento

  1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu'
 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
 Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro
 della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
 ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
 interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o
 alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza
 delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino
 l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma
 possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle
 regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
 regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della
 Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui
 riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della
 salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il
 Ministro dell'economia e delle finanze e gli     altri  ministri
 competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le
 valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
 al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato
 tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
 della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
  2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente      del
 Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata
 fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per
 situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono
 essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32
 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla
 base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi     nei   termini
 originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del
 Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020,
 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti
 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure,
 ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite
 di ulteriori dieci giorni.
  4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini
 per il controllo preventivo della Corte dei     conti,  di  cui
 all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
 dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del
 presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo
 preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
 esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e
 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
 comunicati alle Camere entro il giorno successivo     alla  loro
 pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro
 da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle
 misure adottate ai sensi del presente decreto.


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                              Art. 3

        Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

  1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente      del
 Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con
 efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a
 specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del    rischio
 sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso,
 possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di
 cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito     delle
 attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita'
 produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia
 nazionale.
  2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze
 contingibili e urgenti dirette a fronteggiare    l'emergenza  in
 contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto
 cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
 altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di
 poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

                              Art. 4

                       Sanzioni e controlli

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
 misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, inpiduate e
 applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
 comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con     la  sanzione
 amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e
 non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo
 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge
 attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3,
 comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene
 mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a
 un terzo.
  2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
 v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa
 accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30
 giorni.
  3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre
 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del
 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento
 in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui
 all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
 le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle
 autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica
 l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2,
 ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
 violazione, l'autorita' procedente puo'   disporre  la  chiusura
 provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non
 superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria      e'
 scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
 irrogata, in sede di sua esecuzione.
  5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la
 sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria     e'
 applicata nella misura massima.
  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del
 codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi
 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo
 unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
  7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,

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 n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto
 fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono
 sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con
 l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
 penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
 commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate
 nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
 compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto
 legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
  9.  Il  Prefetto,  informando  preventivamente  il  Ministro
 dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle
 Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i
 competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate
 impiegato, previo provvedimento del    Prefetto  competente,  per
 assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli
 articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica
 sicurezza.

                              Art. 5

                        Disposizioni finali

  1. Sono abrogati:
   a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli
 articoli 3, comma 6-bis, e 4;
   b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
 statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
 compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
 attuazione.
  3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
 maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
 interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo
 delle risorse umane, strumentali e finanziarie    disponibili  a
 legislazione vigente.

                              Art. 6

                         Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
 quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale     della
 Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
 in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
 osservare.

      Dato a Roma, addi' 25 marzo 2020

                            MATTARELLA

                               Conte, Presidente del     Consiglio  dei
                               ministri

                               Speranza, Ministro della salute

                               Bonafede, Ministro della giustizia

                               Gualtieri, Ministro     dell'economia   e
                               delle finanze

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 Visto, il Guardasigilli: Bonafede




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