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26/2/2020                                *** ATTO COMPLETO ***




 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020



 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278)

 (GU n.47 del 25-2-2020)

                     IL PRESIDENTE
                  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
 urgenti in materia di contenimento e     gestione  dell'emergenza
 epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
 generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti      in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23
 febbraio 2020, n. 45, che inpidua misure di contenimento della
 diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
 generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
 generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
  Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con
 il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto
 rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
  Viste, altresi', le ordinanze adottate dal Ministro della salute
 d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli
 Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
  Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute
 d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
  Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
 carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
 dei casi anche sul territorio nazionale;
  Ritenuto  di  adottare  ulteriori  misure  di   contenimento
 dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio
 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive
 di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attivita'
 scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di
 prevenzione sanitaria  presso  gli  Istituti  penitenziari,  di
 regolazione delle modalita' di accesso agli esami di guida, di
 organizzazione delle attivita' culturali e per il turismo;
  Su proposta del Ministro della salute, sentito il      Ministro
 dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e
 delle finanze, nonche' il Ministro per le politiche giovanili e lo
 sport, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e
 della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle
 infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita'
 culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle politiche
 sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonche' i Presidenti
 delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia,
 Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle
 regioni;

                         Decreta:
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                         Art. 1

           Misure urgenti di contenimento del contagio

  1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il
 diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori
 misure di contenimento:
   a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia
 Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi
 e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
 pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti
 eventi e competizioni, nonche' delle    sedute  di  allenamento,
 all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei
 comuni persi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del
 Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in
 premessa;
   b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
 le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
 programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono
 sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4,
 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto
 di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di
 viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente
 lettera;
   c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per
 assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni
 avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di
 certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
   d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita'
 didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono
 attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la
 durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto
 anche riguardo alle specifiche   esigenze  degli  studenti  con
 disabilita';
   e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio
 nazionale, non avra' luogo il libero accesso agli istituti ed ai
 luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 11
 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l'istituzione
 del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
 antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»;
   f) in relazione alle attivita' espletate dagli uffici periferici
 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle
 Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma,
 Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono
 adottate le seguenti misure:
    1) sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del
 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli
 uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette
 province;
    2) regolazione delle modalita' dell'accesso dell'utenza agli
 uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province,
 mediante predeterminazione  da  parte  del  dirigente  preposto
 all'ufficio del numero massimo degli    accessi  giornalieri  ed
 inpiduazione di idonei spazi di attesa    esterni   alla  sede
 dell'ufficio medesimo;
   g) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in favore
 dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in
 ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei
 termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30
 aprile 1992, n. 285;
   h) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
 artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per le
 esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
 la partecipazione degli studenti   alle  attivita'  didattiche o
 curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte,      ove
 possibile, con modalita' a distanza, inpiduate dalle medesime
 Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche

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 esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e      le
 Istituzioni di cui al precedente periodo,    successivamente  al
 ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
 necessario ed in ogni caso inpiduandone le relative modalita', il
 recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari
 ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che
 risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
   i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
 esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
 la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
 Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
 e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con
 modalita' a distanza, inpiduate dalle medesime Universita' e
 Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
 studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al
 precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
 caso inpiduandone le relative modalita', il    recupero  delle
 attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni
 altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
 completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli
 studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini
 della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle
 relative valutazioni;
   l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di
 appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto
 del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al
 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle
 attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita' urgenti, il
 Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo,
 puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
 in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre
 1960, n. 1196;
   m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
 salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per      il
 superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
 del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
 giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
 contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
 garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
 generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti
 penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare
 riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al
 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,
 sino al termine dello stato di emergenza.

                         Art. 2

                       Lavoro agile

  1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via
 provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi
 sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia
 Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi
 residenti o domiciliati che svolgano attivita' lavorativa fuori da
 tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto
 dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
 degli accordi inpiduali ivi previsti. Gli obblighi di informativa
 di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
 via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
 sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
  2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
 23 febbraio 2020 e' soppresso.

                         Art. 3

                     Disposizioni finali

  1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione di cui
 all'art. 1, lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze
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 adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle
 Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e
 Veneto il 23 febbraio 2020 nonche' l'ordinanza adottata dal Ministro
 della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24
 febbraio 2020.
  2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto
 dalla data odierna e sono efficaci, salve perse     previsioni
 contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto
 salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, restano ferme      le
 previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
 febbraio 2020.

    Roma, 25 febbraio 2020

                                  Il Presidente del Consiglio
                                     dei ministri
                                      Conte
 Il Ministro della salute
     Speranza

 Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020
 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
 affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 306




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