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12/3/2020                                *** ATTO COMPLETO ***




 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020



 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
 territorio nazionale. (20A01605)

 (GU n.64 del 11-3-2020)

                     IL PRESIDENTE
                  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
 urgenti in materia di contenimento e    gestione   dell'emergenza
 epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti     in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
 febbraio 2020, recante «Ulteriori   disposizioni   attuative  del
 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
 materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
 COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti     in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti     in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
 applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato     nella
 Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti     in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti     in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
 applicabili sull'intero territorio   nazionale  pubblicato   nella
 Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
  Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
 sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
 con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
 all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Considerati l'evolversi della   situazione  epidemiologica,   il
 carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
 casi sul territorio nazionale;
  Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale,
 ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
 epidemiologica da COVID-19;
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  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
 epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
 rendono  necessarie  misure  volte  a  garantire   uniformita'
 nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in     sede
 internazionale ed europea;
  Su proposta del Ministro della salute, sentiti     i  Ministri
 dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
 Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello     sviluppo
 economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni
 e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle
 politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari
 regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della
 Conferenza dei presidenti delle regioni;

                         Decreta:

                         Art. 1

 Misure urgenti di contenimento del contagio              sull'intero  territorio
                nazionale

  Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
 COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti
 misure:
   1) Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta
 eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
 necessita' inpiduate nell'allegato 1, sia    nell'ambito  degli
 esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e
 grande distribuzione, anche ricompresi nei centri     commerciali,
 purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono
 chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i
 mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi
 alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
 parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di
 sicurezza interpersonale di un metro.
   2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
 bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
 mense e del catering continuativo su base     contrattuale,  che
 garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
 Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
 rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di
 confezionamento che di trasporto. Restano, altresi', aperti gli
 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree
 di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,
 autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali,
 lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza
 interpersonale di un metro.
   3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra
 cui parrucchieri, barbieri, estetisti) perse da quelle inpiduate
 nell'allegato 2.
   4)  Restano   garantiti,  nel  rispetto   delle   norme
 igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,    assicurativi
 nonche'  l'attivita'  del  settore agricolo,   zootecnico  di
 trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
 beni e servizi.
   5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3,
 comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puo' disporre la
 programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto
 pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e
 alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari
 necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle
 effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
 essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
 concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di
 contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con
 riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e
 di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle
 effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
 essenziali.

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   6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera
 e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
 marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla
 gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo
 svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma
 agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi
 inpiduali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a
 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e inpiduano le attivita'
 indifferibili da rendere in presenza.
   7) In ordine alle attivita' produttive e     alle  attivita'
 professionali si raccomanda che:
    a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
 modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte
 al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
    b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
 dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
 collettiva;
    c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non
 indispensabili alla produzione;
    d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove
 non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
 come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
 protezione inpiduale;
    e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
 di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
 sociali;
   8) per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che
 siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
 contingentato l'accesso agli spazi comuni;
   9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si
 favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra
 organizzazioni datoriali e sindacali.
   10) Per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo
 utilizzo delle modalita' di lavoro agile.

                         Art. 2

                     Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
 data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
 cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni
 del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del
 Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del
 Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
 statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
 compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
 attuazione.

    Roma, 11 marzo 2020

            Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
 Il Ministro della salute: Speranza

 Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020
 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
 affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429

                                            Allegato 1

                   COMMERCIO AL DETTAGLIO

    Ipermercati
    Supermercati
    Discount di alimentari
    Minimercati ed altri esercizi          non  specializzati   di  alimentari
 vari
    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
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   Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
 periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
 consumo audio e video, elettrodomestici
   Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
 in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
   Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
 specializzati
   Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le
 telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:
 47.4)
   Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
 materiale elettrico e termoidraulico
   Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
   Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
   Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
   Farmacie
   Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati     di
 medicinali non soggetti a prescrizione medica
   Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
 esercizi specializzati
   Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
 toletta e per l'igiene personale
   Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
   Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
   Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
 riscaldamento
   Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
 lucidatura e affini
   Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato
 via internet
   Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato
 per televisione
   Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto     per
 corrispondenza, radio, telefono
   Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

                                            Allegato 2

                   SERVIZI PER LA PERSONA

    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
    Attivita' delle lavanderie industriali
    Altre lavanderie, tintorie
    Servizi di pompe funebri e attivita' connesse




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