dl-cura-italia-pdf.pdf

                     E D I ZS E R IE S TE N E R A LIE A R I A
                        ION E G RAORD N

Spediz. abb. post. - art. 1, - art. 2, comma 20/b
     abb. post. 45% comma 1                                         Anno 161° - Numero 70
Legge 27-02-2004, n.n. 662 - Filiale di Roma
    23-12-1996, 46 - Filiale di Roma




GAZZETTA                                        UFFICIALE
              DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                                                 SI PUBBLICA TUTTI I
PA R T E P R I M A                Roma - Martedì, 17 marzo 2020                          GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL POLIGRAFICO E ZECCAGIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E - DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 STATO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO MINISTERO DELLA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO ROMA
PIAZZA G. VERDI, 1 -PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081
AMMINISTRAZIONE 00198 ROMA
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
   da autonoma numerazione:
   1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
   2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
   3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
   4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
   5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni” è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
                                     ,


                       AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
   Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
   Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it


                           SOMMARIO

                         LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI


DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.

  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) ........................................ Pag. 1
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70


         LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.


  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.



                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

   Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

   Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

   Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

   Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

   Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica
COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e pri-
vato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

   Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per
i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università;

   Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per
tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;

   Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autoriz-
zato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di
medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica
COVID-19;

   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;


                             EMANA



                         il seguente decreto-legge:



                             — 1 —
17-3-2020                  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA               Serie generale - n. 70



                               Titolo I
                    Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale


                                  Art. 1
         (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario
                                 nazionale)
      1. Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di
      lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
      nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal
      diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria
      dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto
      sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23,
      comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell’importo indicato per ciascuna di esse nella
      tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
      2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento
      sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province
      autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
      speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
      d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella
      tabella di cui all’allegato A.
      3. Per le finalità di cui all’articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, è
      autorizzata l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per
      l’anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella di cui all’allegato A.

                                  Art. 2
                  (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)
      1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi
      svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle
      nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad
      assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di
      dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il
      profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del
      comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da
      altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.
      2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per
      l’anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l’anno 2023. Ai relativi
      oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l’anno 2020, a 5.369.000 euro per l’anno 2021, a 2.000.000
      di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
      fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
      «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
      dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
      al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l’anno 2020, a 1.421.659 euro per l’anno 2021 e a
      4.790.659 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
      stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
      2009, n. 196.

                                  Art. 3
                     (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)
      1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai
      sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di ulteriori
      prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26
      ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
      a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel territorio
      regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;




                                 — 2 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo
   2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di
   pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e
   in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29
   febbraio 2020, emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati
   dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate,
   mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.
   2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi
   del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga
   alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
   autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai
   sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.
   3. Al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in
   conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato
   contumaciale a causa dell’infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle
   regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il
   personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività
   rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
   4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia
   al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
   5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far fronte
   all’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.
   6. Per l’attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020
   e per l’attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo
   onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo
   finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
   disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
   finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
   rilevate per l'anno 2019. L’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di
   cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

                               Art. 4
                    (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
   1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di
   accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura,
   accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-
   19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I
   requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di
   emergenza.
   2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per
   le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del
   Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
   regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
   Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto
   2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni
   del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione
   della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si
   applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
   alle strutture accreditate ed autorizzate.
   3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza
   maggiore per far fronte all’emergenza COVID-19.
   4. All’attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell’importo di 50 milioni di euro, a valere
   sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall’articolo 1,
   comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.
   Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
   Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di


                             — 3 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno
   sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo
   20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avviene secondo
   la tabella di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con uno o più decreti
   dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo,
   fino a concorrenza degli importi di cui all’allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a
   seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di
   avanzamento dei lavori.

                                Art. 5
               (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)
   1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione
   inpiduale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli
   stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all’articolo 122 è autorizzato
   a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti
   agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.
   2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
   e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a
   carico delle risorse di cui al comma 6.
   3. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 122, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente
   decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.
   4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi
   dell’articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
   5. I dispositivi di protezione inpiduale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e
   sociosanitari.
   6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per
   contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa
   europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all’Agenzia, aperto
   presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al
   controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
   rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
   7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                               Art. 6
                       (Requisizioni in uso o in proprietà)
   1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
   gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, nel limite delle risorse
   disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all’articolo 122, con
   proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e
   medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta
   emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende
   sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto
   specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
   2. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al
   termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la
   scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso
   luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si
   trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga del
   termine.
   3. I beni mobili che con l’uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà.
   4. Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al proprietario di detti
   beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla,
   essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata.
   Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del
   31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della
   domanda o dell’offerta, come segue:


                             — 4 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   a) in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;
   b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della
   requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.
   5. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità
   corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi
   intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza di cui al comma 1, comunque
   nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.
   6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli di sua trasformazione in requisizione
   in proprietà, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo, ovvero
   quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 4, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla
   scadenza del termine indicato per l’uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell’uso dei beni,
   si procede ai sensi della lettera a) del comma 4.
   7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili
   esigenze connesse con l’emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della
   protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con
   proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe
   caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in
   permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona
   interessata.
   8. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi
   delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo
   di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione
   mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L’indennità di requisizione è
   liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle entrate, alla
   stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche
   analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione,
   allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al
   termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel
   decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al
   proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti
   tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di
   prolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per
   l’ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente
   indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero
   fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma
   1.
   9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l’esecutorietà dei
   provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall’articolo 458 del decreto
   legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
   10. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per
   l’anno 2020, cui si provvede ai sensi dell’articolo18, comma 4.

                               Art. 7
                 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)
   1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l’anno 2020,
   l’arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una
   ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di
   personale:
   a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
   b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.
   2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d’avanzamento, i cittadini italiani
   in possesso dei seguenti requisiti:
   a) età non superiore ad anni 45;
   b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il
   personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione
   professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);


                             — 5 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



   c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
   d) non essere stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;
   e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
   richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto
   imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
   3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite portale on-line sul sito
   internet del Ministero della difesa “www.difesa.it” e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata
   in vigore del presente decreto.
   4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d’impiego e presta servizio attivo per la durata
   della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.
   5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di
   ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all’articolo 937, comma 1,
   lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
   6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l’anno 2020 e a euro 5.662.000 per l’anno
   2021 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                                Art. 8
    (Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie
                               militari)
   1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di
   garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di
   qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell’incremento esponenziale delle prestazioni
   a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze
   biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata
   l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, può conferire incarichi inpiduali a tempo determinato,
   previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente
   all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la
   chimica e la fisica.
   2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure
   comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
   3. Le attività professionale svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure
   concorsuali per l’assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.
   4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni
   2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:
   - per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei
   capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all’articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
   - per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse
   al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio
   infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi,
   dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l`Arma dei Carabinieri,
   nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare
   il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all’articolo
   619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.


                              Art. 9
                  (Potenziamento delle strutture della Sanità militare)
   1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, è
   autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e
   per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di
   biocontenimento.
   2. Per l’anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e
   distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000
   euro.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni per l’anno 2020 di provvede ai sensi
   dell’articolo 126.


                              — 6 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70




                             Art. 10
                     (Potenziamento risorse umane dell’INAIL)
   1. Per le medesime finalità di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l’Istituto nazionale per
   l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione
   civile ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.
   630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100
   infermieri con le medesime modalità di cui all’articolo 1 del predetto decreto legge, conferendo incarichi di
   lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi,
   eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31
   dicembre 2020, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 9,
   comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
   2010, n. 122.
   2. Alla copertura dei degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 15.000.000, si provvede a valere sul bilancio
   dell’Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti
   ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari
   a euro 7.725.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                               Art. 11
    (Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore
                              di Sanità)
   1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione
   dell’emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui
   all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente
   dell’Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
   Per le finalità di cui al primo periodo l’Istituto è altresì autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il
   triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così sudpise:
   a) 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;
   b) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
   c) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
   d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.
   2.   Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
   provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del
   Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

                              Art. 12
            (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)
   1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
   garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al
   perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata
   l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli
   articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e
   sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in
   deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
   2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del
   settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle
   disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

                             Art. 13
        (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
   1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del
   Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al
   decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo
   di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una
   professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli
   interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle


                             — 7 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai
   sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

                              Art. 14
                 (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)
   1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica
   ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei
   dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i
   subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia
   respiratoria o esito positivo per Covid -19

                              Art. 15
      (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
                            inpiduale)
   1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione
   dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
   ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine
   chirurgiche e dispositivi di protezione inpiduale in deroga alle vigenti disposizioni.
   2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in
   commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una
   autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche
   delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
   normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori
   devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle
   mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla
   ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine
   chirurgiche alle norme vigenti.
   3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione inpiduale di cui al comma 1 e coloro che li
   immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una
   autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche
   dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
   normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori
   devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione
   inpiduale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel
   presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione inpiduale alle norme
   vigenti
   4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti
   norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne
   cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto pieto di immissione in commercio.

                              Art. 16
             (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
   1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
   delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori
   che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza
   interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione inpiduale (DPI), di cui all’articolo 74,
   comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il
   cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
   2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
   in data 31 gennaio 2020, gli inpidui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di
   mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in
   commercio.




                             — 8 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



                              Art. 17
     (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza
                         epidemiologica da COVID)
   1.Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31
   gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e
   dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze
   scientifiche disponibili, è affidata ad AIFA, la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e
   degli usi compassionevoli di cui al comma 2.
   2. I dati delle sperimentazioni di cui al comma 1 riguardano esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi
   compassionevoli dei medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli di studio sono preliminarmente
   valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell’AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato
   tecnico scientifico dell’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.
   3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31
   gennaio 2020, il comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma,
   quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso
   umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base
   della valutazione della CTS dell’AIFA.
   4. Il Comitato Etico di cui al comma 3, acquisisce dai promotori tutti i protocolli degli studi sperimentali sui
   medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti e le
   richieste dei medici per gli usi compassionevoli.
   5. Il Comitato Etico di cui al comma 3 comunica il parere alla CTS dell’AIFA, quest’ultima ne cura la
   pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e
   limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle
   vigenti procedure in materia di acquisizione dei dati ai fini della sperimentazione, l’AIFA, sentito il Comitato
   etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto una
   circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione dati nonché per le modalità di
   adesione agli studi.
   6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
   amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
   umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

                              Art. 18
                          (Rifinanziamento fondi)
   1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in
   relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,
   è incrementato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e
   Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell’anno 2020,
   all’apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, garantendo
   pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza che in ogni caso
   confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è
   tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 da approvarsi
   da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e da
   monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.
   2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le
   verifiche dell’equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all’anno 2019, per l’anno 2020
   il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al
   31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.
   3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
   dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2
   gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all’articolo 6,
   comma 10.
   4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.




                             — 9 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                             Titolo II
                        Misure a sostegno del lavoro

                             Capo I
      Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

                               Art. 19
      (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
   1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili
   all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento
   ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,
   per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il
   mese di agosto 2020.
   2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo
   14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15,
   comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo
   restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via
   telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso,
   deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
   sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo
   11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma
   1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3,
   30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
   successive richieste. Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
   salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
   legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
   sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5,
   29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020,
   anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
   occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere
   concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
   6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione
   dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri
   finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di
   euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
   sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
   7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto
   legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1,
   con le medesime modalità del presente articolo.
   8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di
   lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
   disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all’articolo 21 sono riconosciute nel
   limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del
   limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è
   stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori
   domande.
   10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.




                              — 10 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70




                              Art. 20
    (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione
                            straordinaria)
   1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un
   trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del
   trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove
   settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione
   straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare
   anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario
   di lavoro.
   2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli
   effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
   periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato
   ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre
   2015, n. 148.
   3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e
   in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto
   legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza
   sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze
   per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del
   decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.
   5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
   spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
   cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto
   anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
   6. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole “all’interruzione” sono sostituite
   dalle seguenti: “alla sospensione”.
   7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


                              Art. 21
    (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in
                              corso)
   1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-
   legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di
   concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.
   La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La
   concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di
   solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
   2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non
   sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del
   decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
   dall’articolo 19, comma 9.
   4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
   relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
   legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.




                             — 11 —
17-3-2020                GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA              Serie generale - n. 70



                               Art. 22
                 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)
   1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli
   agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non
   trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di
   orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza
   epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le
   organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
   trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e
   comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione
   figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del
   settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a
   lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma
   non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
   2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
   3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per
   l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
   Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
   uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
   delle finanze.
   4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome
   interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui
   efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
   e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
   provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei
   limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le
   istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del
   rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
   alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
   raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri
   provvedimenti concessori.
   5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
   e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige,
   costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
   relative prestazioni.
   6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo
   periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di
   pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma
   6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
   7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
   8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


                           Capo II
        Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

                              Art. 23
     (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione
      separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per
                         emergenza COVID -19)
   1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi
   educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del
   Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque
   non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai
   sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di
   uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,


                              — 12 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
   eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
   2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26
   marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono
   convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di
   congedo parentale.
   3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
   legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma
   1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
   congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento
   di 1/365 del reddito inpiduato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
   dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS
   ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale
   giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
   4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori,
   per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi
   sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
   dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
   5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui
   ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
   dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
   ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
   6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con
   figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
   genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
   lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di
   sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
   senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con pieto di
   licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
   7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
   8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai
   commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione
   di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare
   per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
   di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
   9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS,
   subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
   10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8
   sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio
   comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e
   delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10,
   l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
   11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro
   annui per l’anno 2020.
   12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                              Art. 24
           (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
   1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma
   3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei
   mesi di marzo e aprile 2020.
   2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze
   organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e
   del comparto sanità.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.



                             — 13 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70




                              Art. 25
     (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di
    servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza
                             COVID -19)
   1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per
   l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del
   Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori
   dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui
   all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i
   casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
   2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura
   dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
   3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria
   dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli
   operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei
   figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al
   comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente
   comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le
   esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
   4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici
   dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al
   momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero
   di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande
   pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle
   politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il
   superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle
   domande presentate.
   5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per
   l’anno 2020.
   6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
   connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri
   del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci
   previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati
   in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma
   sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
   7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


                              Art. 26
      (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
   1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
   sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai
   lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla
   normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
   2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con
   connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai
   lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una
   condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
   svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del
   1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero
   ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
   3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del
   provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare



                             — 14 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



   fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio
   2020, n. 6.
   4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente
   disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità
   pubblica.
   5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente
   previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a
   carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali
   provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
   predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti
   previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande
   6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante
   nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità
   pubblica.
   7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                               Art. 27
      (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
   1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di
   rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata
   di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad
   altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
   L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
   Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
   complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
   limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
   Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
   scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
   provvedimenti concessori.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


                              Art. 28
             (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
   1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
   forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
   legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di
   cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
   Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
   complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
   limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
   ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
   scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
   provvedimenti concessori.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                              Art. 29
             (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)
   1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
   involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
   vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
   data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a
   600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
   del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


                              — 15 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
   complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
   limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
   Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
   scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri
   provvedimenti concessori.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


                               Art. 30
                     (Indennità lavoratori del settore agricolo)
   1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno
   50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600
   euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
   Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
   complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
   di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal
   predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite
   di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126..


                             Art. 31
                       (Incumulabilità tra indennità)
   1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì
   riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito
   con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.


                             Art. 32
      (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020)
   1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo
   determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334,
   ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di
   disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito
   con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate
   in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

                              Art. 33
          (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)
   1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in
   considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
   dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di
   decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile
   2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
   2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2,
   e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal
   sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
   3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo
   all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i
   termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e
   di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.




                             — 16 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                             Art. 34
             (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)
   1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino
   al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e
   assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
   2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i
   termini di prescrizione.

                              Art. 35
                      (Disposizioni in materia di terzo settore)
   1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le
   parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il
   31 ottobre 2020”.
   2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla
   data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
   3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto
   legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei
   registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di
   promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
   cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei
   bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri
   del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche
   in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

                               Art. 36
                       (Disposizioni in materia di patronati)
   1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da
   COVID-19, possono:
        a) in deroga all’articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30
   marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio
   in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della
   normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della
   formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
        b) in deroga all’articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione
   degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale
   presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenza può essere modulato,
   assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione
   dell’attività con modalità a distanza;
   c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 14, della legge
   30 marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
   rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di
   controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi
   alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

                              Art. 37
     (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
                 l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)
   1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
   l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio
   2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
   per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
   per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020,
   senza applicazione di sanzioni e interessi
   2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per
   il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di



                              — 17 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine
   del periodo.

                              Art. 38
                      (Indennità lavoratori dello spettacolo)
   1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri
   versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari
   di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente
   articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
   dicembre 1986, n. 917.
   2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
   data di entrata in vigore della presente disposizione.
   3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
   complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
   di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
   dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
   in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti
   concessori.
   4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                              Art. 39
                     (Disposizioni in materia di lavoro agile)
   1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3,
   comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con
   disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a
   svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
   2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
   2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è
   riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in
   modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81


                              Art. 40
                    (Sospensione delle misure di condizionalità)
   1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio
   nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con
   delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la
   diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo
   2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per
   due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di
   cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di
   condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto
   legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del
   decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7
   della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge
   28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la
   partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto
   legislativo 14 settembre 2015, n. 150.




                             — 18 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                               Art. 41
     (Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e
                             ricostituzione)
   1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps nonché
   l’efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
   2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo
   14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite
   dalla legge ai Comitati medesimi.
   3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già
   costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

                              Art. 42
                          (Disposizioni INAIL)
   1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino
   al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL
   è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il
   medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine,
   sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti
   dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini
   riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
   2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico
   certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai
   sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di
   infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di
   permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti
   eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione
   dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto
   Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

                               Art. 43
            (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
   1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito
   dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia
   l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di
   protezione inpiduale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso
   istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n.
   81.
   2.Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni
   di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
   lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo
   indeterminato, a decorrere dall’anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un
   contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo
   livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
   3.Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal
   1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a
   euro 821.126 per l’anno 2020, 4.926.759 per l’anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall’anno 2022, si provvede
   a valere sul bilancio dell’INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
   indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l’anno 2020, euro 2.538.000 per l’anno 2021 e euro 5.075.000
   annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 126.




                              — 19 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                                Art. 44
      (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus
                              COVID-19)
   1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in
   conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o
   il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
   un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai
   medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per
   l’anno 2020.
   2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
   dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
   definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale
   quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della
   situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto
   privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
   103.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                               Art. 45
      (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)
   1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino
   del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale
   conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i
   moduli di aggiornamento pratico.
   2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a
   distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

                              Art. 46
               (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)
   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4,
   5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le
   procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto
   termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per
   giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

                               Art. 47
       (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)
   1. Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e
   tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali,
   comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
   polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l’attività dei
   medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
   del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli
   enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili
   in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni
   e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni
   caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio
   2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non
   sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
   2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020,
   l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può
   costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a
   condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con
   disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.



                              — 20 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                               Art. 48
                        (Prestazioni inpiduali domiciliari)
   1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile
   2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e
   durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per
   persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata
   l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono,
   avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che
   operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme inpiduali domiciliari o a distanza o
   resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza
   ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità inpiduate dall’amministrazione
   competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari
   destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole
   contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure
   necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
   2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di
   cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori
   privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio
   preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate
   al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per
   l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente
   alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata
   alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione
   complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla
   persa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta
   previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture
   attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare
   immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle
   emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività.
   3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale
   e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di
   cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola
   primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti
   assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti
   che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.


                            Titolo III
              Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

                              Art. 49
                      (Fondo centrale di garanzia PMI)
   1.  Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti
      disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si
      applicano le seguenti misure:
     a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
     b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5
      milioni di euro;
     c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento
      dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per
      singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è
      pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che
      le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e
      per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;




                             — 21 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



     d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del
        debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo
        soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del
        debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
     e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne
        integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della
        percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del
        90 percento in riassicurazione;
     f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
        iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in
        connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla
        garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
     g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
        economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini
        dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata
        esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla
        parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per
        l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo
        economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni
        classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che
        rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE)
        n. 651/2014.
     h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
        all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
     i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività
        immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo
        può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
     j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate
        dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti
        dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento,
        ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
     k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in
        riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila
        euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del
        1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e
        concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui
        attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione
        autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari
        l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e
        senza valutazione;
     l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono
        conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere
        l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
     m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
       operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
   2. All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
     dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole “organismi pubblici” sono inserite le parole “e privati”.
   3. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
     modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono
     concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di
     un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni
     finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.
   4. Gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo III del Testo unico bancario di cui al
     decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa,
     beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento
     e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni


                             — 22 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



     prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci
     approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma
     100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari
     finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in
     favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell’economia e
     delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.
   5. All’articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “euro
     25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”. Il Ministero dell’economia e delle finanze
     adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.
   6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima
     della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito
     dalla disciplina dell’Unione Europea qualora quest’ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla
     data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del
     Ministro dell’economia e delle finanze possono essere inpiduate ulteriori tipologie di operazioni, anche
     per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del
     Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell’Unione Europea, tenendo
     conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull’economia.
   7. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
     legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l’anno 2020.
   8. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
     all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e
     della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di euro per
     l’anno 2020.
   9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
     Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle
     imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore
     delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il
     medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei
     finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse
     necessarie ai fini dell’attuazione delle suddette misure possono essere inpiduate dal decreto nell’ambito
     delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell’articolo 126, commi 5 e 8, del
     presente decreto legge.
   10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                              Art. 50
                       (Modifiche alla disciplina FIR)
   1. All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «All’azionista, in attesa della
   predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento
   dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame
   istruttorio»;
   b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: « All’obbligazionista, in attesa della
   predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento
   dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame
   istruttorio »;
   2. All’art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole: “18 aprile 2020” sono sostituite con le
   seguenti: “18 giugno 2020”.

                             Art. 51
     (Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB)
   1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi
   all’Organismo di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili
   dai contributi previsti al comma 22 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito
   con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.




                             — 23 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si
   applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
   385.

                              Art. 52
      (Attuazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del
    Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio
              delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))
   1. All’articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal
   seguente:
   “9. A decorrere dall’esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 36-octies, comma 1,
   l’aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo
   spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.”

                              Art. 53
                      (Misure per il credito all’esportazione)
   1. Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione nel settore turistico interessato in settori
   interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a
   rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge
   30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per
   operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente
   decreto, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
   2. La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su istanza di
   SACE Spa, sentito il Comitato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
   proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19
   novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge
   30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti
   delle risorse disponibili.

                               Art. 54
           (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)
   1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria
   disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
        a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che
          autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre
          successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della
          domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato
          dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività
          operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza
          coronavirus;
        b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE).
   2.    Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:
     “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475,
     su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il
     tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura
     pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.
   3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere
     adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26
     del decreto legge n. 9/2020.
   4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono
     assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del
     regolamento di cui al DM 132/2010.
   5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.



                             — 24 —
17-3-2020                GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                              Art. 55
                     (Misure di sostegno finanziario alle imprese)
   L’articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno
   2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
                              Art. 44-bis
    1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei
   confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per
   imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del
   reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
   Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento
   nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre
   2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né
   fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non
   si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini
   della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati
   per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente
   articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro,
   determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate
   da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche
   indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati
   possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in
   credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia
   della cessione dei crediti, per il cedente:
   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico
     delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in
     credito d’imposta ai sensi del presente articolo;
   b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
     reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
     con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate
     complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo.
   2. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere
   utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
   1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter
   del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a
   rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione
   del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
   3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da
   parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n.
   59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve
   essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti;
   l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini
   dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
   legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività
   per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti
   d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
   4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di
   dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di
   insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera
   b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
   5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre
   novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
   6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro
   legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche
   indirettamente, dallo stesso soggetto.




                              — 25 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                               Art. 56
    (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)
   1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento
   eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento
   dell’Unione Europea.
   2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come
   definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei
   confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
   (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti
   misure di sostegno finanziario:
   a)   per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla
       data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi
       accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in
       tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
   b)   per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono
       prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre
       2020 alle medesime condizioni;
   c)   per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
       agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è
       sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione
       è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che
       assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere
       di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
   3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica
   ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza
   diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
   4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla
   data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
   disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
   5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come
   definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede
   in Italia.
   6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le
   operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla
   garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23
   dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:
   a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo
   utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
   b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi
   del comma 2, lettera b);
   c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o
   dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del
   comma 2, lettera c).
   Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al
   comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
   con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di
   finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti
   agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le
   eventuali integrazioni alle modalità operative.
   7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo
   gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi
   delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti
   prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura
   del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione
   speciale.



                              — 26 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



   8. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto
   mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a:
   (i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato
   pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi
   del comma 2, lettera b); (iii) l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi
   del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
   richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),
   b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,
   lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o
   dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della
   richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.
   9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca,
   entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione
   speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
   comma 8.
   10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle
   procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del
   Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di
   garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.
   11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all’autorizzazione della Commissione
   europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Entro 30
   giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative
   del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


                               Art. 57
     (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di
                              garanzia)
   1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le
   esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su
   portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito
   che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del
   fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori inpiduati con decreto ministeriale ai sensi del
   comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100,
   lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia
   dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento
   dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e
   irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.
   2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
   economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e
   la relativa procedura di escussione e sono inpiduati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1,
   assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, della
   legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle
   garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per
   l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del
   Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 19 comma 5 del
   DL78/2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l’accesso alla
   garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni
   statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all’entrata
   del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.
   4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.




                              — 27 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



                             Art. 58
                (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)
   1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del
   decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
   394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e
   degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del
   piano di ammortamento per un periodo corrispondente.



                              Art.59
   (Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza
   Covid-19)
   1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando
   l’operatività di sostegno all’esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa è
   autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia
   dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza
   sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali,
   nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di
   organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e
   destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali. Le modalità
   operative degli interventi sopra descritti sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e
   nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.




                            Titolo IV
             Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

                              Art. 60
                     (Rimessione in termini per i versamenti)
   1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
   previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono
   prorogati al 20 marzo 2020.
                               Art. 61
     (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
                         l’assicurazione obbligatoria)
   1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono
   sostituite da “e 24”;
   2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai
   seguenti soggetti:
        a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,
   professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
   strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
        b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di
   biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-
   club, sale gioco e biliardi;
        c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di
   macchine e apparecchi correlati;
        d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,
   ludico, sportivo e religioso;
        e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;


                             — 28 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



        f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti
   botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
        g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi
   educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione
   professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di
   guida professionale per autisti;
        h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
        i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
        l) soggetti che gestiscono parchi pertimento o parchi tematici;
        m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
        n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,
   fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
        o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,
   lacuale e lagunare;
        p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e
   attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
        q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
        r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
   dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
   regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di
   promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
   cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più
   attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
   3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di
   cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di
   marzo 2020 sono sospesi.
   4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020,
   n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020
   o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio
   2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
   5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società
   sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al
   medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono
   effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
   mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno
   2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

                               Art. 62
          (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)
   1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
   sono sospesi gli adempimenti tributari persi dai versamenti e persi dall’effettuazione delle ritenute alla
   fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra
   l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2
   marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata
   2020.
   2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
   la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo
   di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi
   i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
         a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
   Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i
   predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
         b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
         c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
   3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a
   prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o


                             — 29 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



   professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo,
   Cremona, Lodi e Piacenza.
   4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni inpiduati
   nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le
   disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020,
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
   5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle
   finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione
   entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
   decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
   6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione
   di sanzioni.
   7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con
   ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data
   di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data
   di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute
   d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
   600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per
   prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione,
   rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai
   sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate
   dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5
   rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.


                              Art. 63
                        (Premio ai lavoratori dipendenti)
   1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte
   sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono
   un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000
   euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100
   euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
   2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
   1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione
   corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di
   fine anno.
   3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui
   all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


                               Art. 64
             (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del
   contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il
   periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli
   ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun
   beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
   finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti
   i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto
   del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi
   dell’articolo 126.




                             — 30 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70




                              Art. 65
                     (Credito d’imposta per botteghe e negozi)
   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
   all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per
   l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione,
   relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
   2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
   Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi
   dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


                              Art. 66
      (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto
                    dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
   1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti
   non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
   pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare
   gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una
   detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a
   30.000 euro.
   2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza
   epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica
   l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le
   erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
   3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto
   compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
   sociali del 28 novembre 2019.
   4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                               Art. 67
            (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)
   1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
   accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì,
   sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese
   quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della
   legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del
   decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto
   dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di
   interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del
   decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
   n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi
   alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i
   termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro
   regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a
   decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di
   sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita
   esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del
   Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si
   avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica
   ordinaria p.contr.interpello@agenziaentrate.it.
   3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed
   urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater,
   155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe


                             — 31 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici
   delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e
   dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
   4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
   si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
   l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.


                               Art. 68
         (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
   1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel
   periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
   riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono
   essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si
   procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto
   legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-
   sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
   44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli
   atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   3. E’ differito al 31maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2,
   lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del
   decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il
   termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n.
   145.
   4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle
   disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni
   di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e
   nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro
   il 31 dicembre 2025.

                               Art. 69
                     (Proroga versamenti nel settore dei giochi)
   1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
   lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio
   in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere
   versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La
   prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata
   entro il 18 dicembre 2020.
   2. A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio
   dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui
   all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo
   e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.
   3. I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e
   27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono
   prorogati di 6 mesi.
   4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                            Art. 70
               (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
   1. Per l’anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
   personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti
   dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione


                             — 32 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   dall’emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti
   dell'Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla
   compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di
   euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                             Art. 71
                   (Menzione per la rinuncia alle sospensioni)
   1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti
   i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e
   dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero
   dell’economia e delle finanze.


                             Titolo V
                          Ulteriori disposizioni

                            Capo I
        (Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)

                              Art. 72
                  (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)
   1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il
   fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150
   milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
   a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
   l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori
   colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana
   per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
   b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero,
   dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per
   l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
   c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni
   pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di
   apposite convenzioni;
   d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai
   sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato
   agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono
   concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di
   importanza minore (de minimis).
   2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi
   sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di
   cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12
   settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano,
   fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
   a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63,
   comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per
   l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità
   definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
   dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
   3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
   strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all’articolo
   14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
   2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le perse finalità con decreto del Ministro degli affari


                             — 33 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il
   Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti
   variazioni di bilancio.
   4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                               Art. 73
                    (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
   1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
   stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
   province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di
   svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
   trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché
   siano inpiduati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità
   dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le
   modalità inpiduate da ciascun ente.
   2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali,
   anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono
   disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia
   prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei
   partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
   3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui
   all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei
   sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli
   altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
   4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni
   che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
   secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano
   inpiduati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle
   sedute, ove previsto, secondo le modalità inpiduate da ciascun ente.
   5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
   finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente
   articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

                             Art. 74
    (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del
      Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno)
   1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di novanta
   giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al
   contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per
   l’anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro
   25.557.840 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.
   2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo
   svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle
   Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria
   degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione
   di dispositivi di protezione inpiduale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è
   autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l’anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di
   sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di
   protezione inpiduale, euro 4.000.000 per l’acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il
   pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto –
   Guardia Costiera.
   3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la
   sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno 2020, la
   spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
   straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e


                             — 34 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di
   protezione inpiduali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e inpiduali del
   personale nelle sedi di servizio, nonché per l’acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.
   4. Al fine di assicurare l’azione del Ministero dell’interno, anche nell’articolazione territoriale delle
   Prefetture – U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all’emergenza
   epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per il periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza
   del periodo indicato nell’articolo 22, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva di
   euro 6.636.342 di cui euro 3.049.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro
   1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto
   dispositivi di protezione inpiduale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il
   lavoro agile. La spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all’art. 6, comma 12, del decreto
   legge 31 maggio 2010, n.78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso
   le Prefetture - U.t.G.
   5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
   presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all’amministrazione della pubblica
   sicurezza in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di
   euro 2.081.250 per l’anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
   dell’amministrazione civile dell’interno di cui all’art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n.
   121.
   6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
   epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure
   precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo,
   assicurando l’immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto
   previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l’accesso
   alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto
   ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”,
   numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in
   via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-
   pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza.
   Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico-
   formative. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della
   Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità
   di valutazione dei partecipanti al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196,
   sono adeguate al corso di cui al presente articolo. L’esito favorevole della valutazione comporta il
   superamento del periodo di prova e l’inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in
   ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il
   giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 19
   maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove
   mesi presso le strutture centrali dell’amministrazione dell’interno per il passaggio alla qualifica di
   viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalità previste dal presente
   comma è autorizzata la spesa di euro 837.652 per l’anno 2020 e di euro 2.512.957 per l’anno 2021.
   7.Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione
   emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di
   polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti
   penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il
   contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l’anno 2020 di cui
   euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro
   straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del
   personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli
   ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
   8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 105.368.367 nel 2020 e a euro 2.512.957
   nel 2021, si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell’articolo 126 e quanto a euro
   2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
   corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
   speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle


                             — 35 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando      l'accantonamento relativo al Ministero
   dell’interno.

                               Art. 75
            (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro
                 agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese)
   1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8,
   favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali
   ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le
   amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
   nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la
   borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge persa da
   quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
   prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre
   2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a
   service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
   bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
   selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o
   un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di
   cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
   dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
   2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.
   2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della
   funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure
   negoziate.
   3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione
   dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la
   regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario
   Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del
   codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
   159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano
   l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del
   2016.
   4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per
   l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi
   informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti
   previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione
   vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
   pubblica.


                               Art. 76
             (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri
              per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19.)
   1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi
   del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e
   di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
   delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata
   competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai
   sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio
   dei ministri, sono inpiduati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.
   2. Al comma 1-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi
   conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
   scadenza prevista nell’atto di conferimento».


                             — 36 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui
   all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n.
   160.



                               Art. 77
                   (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)
   1. In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle
   istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole
   paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e
   igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel
   2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del
   sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 601,
   della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
   sensi dell’articolo 126.



                              Art. 78
                  (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
   1. Al comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni
   nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “50 per cento” sono sostituite con le parole “70 per cento”.
   2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità
   aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle
   politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per
   l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale
   circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli
   ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di
   pesca. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
   sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del
   Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n.
   1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
   Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
   3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione
   del virus Covid-19, il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per
   l’anno 2020.
   4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                             Art. 79
                      (Misure urgenti per il trasporto aereo)
   1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale
   ed evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento
   dell’Unione Europea.
   2. In considerazione dei danni subiti dall’intero settore dell’aviazione a causa dell’insorgenza dell’epidemia
   da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che, alla
   data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
   misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al fine di
   consentire la prosecuzione dell’attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
   economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
   applicazione della presente disposizione. L’efficacia della presente disposizione è subordinata
   all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
   Funzionamento dell’Unione Europea.


                             — 37 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   3. In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di
   Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria dall’epidemia da COVID-19, è
   autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle
   Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.
   4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con uno o più Decreti del Ministro
   dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei
   Conti, che rappresentano l’atto costitutivo della nuova società, sono definiti l’oggetto sociale, lo Statuto e il
   capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle rilevanti disposizioni vigenti in
   materia, nonché è definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società.
   Il Commissario Straordinario delle società di cui al comma 3 è autorizzato a porre in essere ogni atto
   necessario o conseguente nelle more dell’espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali
   delle due società in amministrazione straordinaria e fino all’effettivo trasferimento dei medesimi complessi
   aziendali all’aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l’attuazione della
   presente norma. Ai fini del presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a
   partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e
   anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente
   partecipazione pubblica anche indiretta.
   5.    Alla società di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19
   agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.
   6.    Ai fini dell’eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali
   delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi
   dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni dalla
   legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l’articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre
   2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra
   disciplina eventualmente applicabile.
   7.    Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di
   500 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare di
   concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità
   previste dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per gli interventi
   previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota
   degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di
   pidendi o riserve patrimoniali
   8.    Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                              Art. 80
                 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)
   1.   Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall’articolo
   1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro
   per l’anno 2020.
   2.   Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


                              Art. 81
          (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020)
   1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
   all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
   ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a
   quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale
   è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e
   59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta
   Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla
   comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.




                             — 38 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                               Art. 82
                    (Misure destinate agli operatori che forniscono
                     reti e servizi di comunicazioni elettroniche)
   1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla
   crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue.
   2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai
   sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a
   potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi
   3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le
   misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza
   4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta
   ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando
   priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della
   PdC o dalle unità di crisi regionali.
   5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di
   pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme
   igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
   6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all’Autorità per le garanzie nelle
   comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto
   delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente
   articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               ART. 83
    (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
                 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
   1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli
   uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
   2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
   procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase
   delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
   per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in
   genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,
   l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o
   in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da
   consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini
   per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo
   17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .
   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
     a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori
     stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
     cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
     matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della
     persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di
     sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di
     indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame
     diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le
     sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
     procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di
     ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento
     e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351
     e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può
     produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo
     dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile
     e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio,
     egualmente non impugnabile;
     b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione


                              — 39 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



     scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono
     applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza
     detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si
     proceda, altresì i seguenti:
        1)    procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle
             misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
        2)    procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
        3)    procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di
             prevenzione.
     c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei
     casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice
     o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
   4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi,
   per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di
   procedura penale.
   5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli
   uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).
   6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
   svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli
   uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione,
   e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione
   degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal
   Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
   Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con
   decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio
   giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici persi dalla Corte suprema di cassazione e dalla
   Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte
   d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
   7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti
   misure:
    a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle
    persone che debbono svolgervi attività urgenti;
    b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in
    deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e
    solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
    c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione
    telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché
    l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
    d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
    e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di
    tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura
    civile, delle udienze civili pubbliche;
    f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti persi dai
    difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto inpiduati e regolati con provvedimento del
    Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento
    dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
    partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al
    pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza
    il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove
    trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
    g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e
    penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
    h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti persi dai difensori delle
    parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,
    e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
   8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della


                             — 40 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



   domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono
   essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
   9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9,
   311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27,
   comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il
   procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
   10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a
   norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
   11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito
   telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre
   2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le
   modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di
   cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché
   l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le
   modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la
   piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30
   giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia
   cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto inpiduati e
   regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
   giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del
   decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
   13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti
   penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono
   effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16
   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
   221, o attraverso sistemi telematici inpiduati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
   sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
   14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e
   alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del
   difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio.
   15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
   telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e
   14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18
   ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
   16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla
   data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli
   internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del
   Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono
   svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione
   penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui
   all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo
   19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
   17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può
   sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi
   premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi
   dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
   18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile
   1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30
   giugno 2020.
   19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno
   2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
   di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.
   20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei
   procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di
   negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,


                             — 41 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



   dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle
   controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9
   marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono
   conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
   21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi
   alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
   22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

                               Art. 84
           (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
                e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)
   1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le
   disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo
   quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.
   Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa,
   fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi
   o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato
   da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa
   trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia
   emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo,
   salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti
   monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio
   di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo
   56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi
   due periodi di detto articolo 56, comma 4.
   2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la
   trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale,
   sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è
   depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso
   termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato
   decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in
   camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, del
   codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare
   secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una
   delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è
   rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
   3. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo
   svolgimento dell’attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020,
   i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa
   per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate,
   sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio,
   adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di
   Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure
   organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il
   rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e
   le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3
   del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e
   contatti ravvicinati tra le persone.
   4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
   a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
   b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non
   erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
   c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di
   comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari
   fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
   d) l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali


                             — 42 —
17-3-2020                GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA              Serie generale - n. 70



   disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
   e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con
   priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di
   consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
   pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con
   decreto non impugnabile.
   5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del
   processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza
   pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la
   possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo,
   omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data
   fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia
   avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per
   effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente
   provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo
   73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito
   ordinario.
   6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da
   cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
   7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali
   implicano la rimessione in termini delle parti stesse.
   8. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l’esercizio di diritti costituisce causa di
   sospensione della prescrizione e della decadenza.
   9. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a
   norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
   10. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
   legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a
   mezzo del servizio postale,». Dall’8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l’obbligo di cui al predetto
   articolo 7, comma 4.
   11. È abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.


                           Articolo 85
          (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
               e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

   1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le
   disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.
   2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
   svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30
   giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per
   le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in
   coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della
   Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione
   degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
   salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
   Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti
   ravvicinati tra le persone.
   3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
      a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che
   debbono svolgervi attività urgenti;
      b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero,
   in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
      c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di
   comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari
   fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;


                              — 43 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



      d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
   coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la
   eventuale celebrazione a porte chiuse;
      e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti persi dai
   difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti persi dai
   rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare
   il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture
   informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione
   all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;
      f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le
   cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
   4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo
   intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno
   2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono
   sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle
   attività istruttorie e di verifica relative al controllo.
   5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di
   giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in
   sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione
   orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due
   giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente
   sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta
   elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi
   dell’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La
   sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni
   compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
   successive modificazioni.
   6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di
   deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino
   al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei
   consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di
   dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente
   anche in via telematica.
   7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le
   udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo
   2020 e il 30 giugno 2020.
   8. È abrogato l’articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.


                              Art. 86
     (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della
                         diffusione del COVID-19)
   1.    Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare
   la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso
   delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale
   del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi
   urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per
   l’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera u) del
   decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.
   2.    In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli
   interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di
   somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in
   deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione
   della perizia giustificativa dei lavori.
   3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede: quanto a euro 10.000.000,
   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del


                             — 44 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
   da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo
   parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai
   sensi dell’articolo 126.

                            Art. 87
    (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

   1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
   antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
   pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
   nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
   che, conseguentemente:
   a)    limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
   indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione
   dell’emergenza;
   b)    prescindono dagli accordi inpiduali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
   della legge 22 maggio 2017, n. 81.
   2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
   disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma
   2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
   3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,
   lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
   rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le
   amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione
   dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde
   l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37,
   terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti,
   ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
   pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al
   presente articolo.
   5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in
   cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
   telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta
   ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la
   possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle
   pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si
   possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le
   procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
   n. 75.
   6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020,
   fuori dei casi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del
   livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali
   e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle
   Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato
   temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a
   rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con
   provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato
   secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli
   effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità
   sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del
   decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
   Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del
   decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in


                             — 45 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, comma 3,
   del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza
   straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di
   assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di
   recepimento dell’accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non
   dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce
   servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di
   mensa, ove prevista.
   8. Al comma 4 dell’articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola “provvedono” è sostituita
   dalle seguenti “possono provvedere”.

                                Art. 88
            (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto
                di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)
   1 Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai
   contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei
   provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
   2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del
   Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e
   per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione
   dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi
   quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
   3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
   apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro
   trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un
   voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
   4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal
   decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai
   sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

                                Art. 89
                  (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
   1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di
   contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
   turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori
   dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva
   di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per
   gli interventi in conto capitale.
   2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
   dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di
   ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed
   esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di
   contenimento del COVID-19.
   3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 126;
   b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
   coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con
   Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l’anno 2020, le somme già assegnate
   con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del
   Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
   c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui
   all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.




                             — 46 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



                              Art.90
                 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)
   1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-
   19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, dei
   compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione
   privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed
   esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un
   contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della
   legge 22 aprile 1941, n. 633.
   2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro
   dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
   conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del
   reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

                              Art. 91
     (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di
            contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
   1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo
   2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui
   presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223
   c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali
   connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.
    All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le
   parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in
   via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,”.

                               Art. 92
           (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)
   1. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di
   persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto
   fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’articolo
   1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema
   Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell’articolo 1, comma 982, della legge 27
   dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla
   disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l’anno 2020. Agli
   oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126.
   2. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di
   persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
   relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31
   luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31
   dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità
   stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.
   3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti
   dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020
   ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23
   gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.
   4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31
   gennaio 2020, è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio
   2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
   ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.




                             — 47 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                               Art. 93
                (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)
   1.    Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire
   maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei
   soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi
   servizi di paratie pisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari
   certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero
   delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le
   agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al
   primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta
   per cento del costo di ciascun dispositivo installato.
   2.    Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
   e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene
   determinata l’entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione
   delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
   3.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                             Art. 94
              (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore areo)
    1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale,
     costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
     modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno
     2020.
    2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di
     entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato nel limite
     complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo
     stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza
     dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione
     interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda
     operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di
     cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai
     sensi del comma 1.
    3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                                Art. 95
                 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
   1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive,
   professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
   territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio
   2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti
   sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
   2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica
   soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
   importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

                               Art.96
                       (Indennità collaboratori sportivi)
   1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni
   di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive
   nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67,
   comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla
   data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
   decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni
   di euro per l’anno 2020.



                              — 48 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



   3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di
   collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e
   Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,
   convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di
   apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
   4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di
   sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inpiduate le
   modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al
   comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
   5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                              Art. 97
                        (Aumento anticipazioni FSC)
   1.    Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020
   nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni
   finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
   economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016,
   possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora
   questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel
   caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi
   gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

                              Art. 98
              (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)
   1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21
   giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
     "1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse
     condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli
     investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti
     dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito
     d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le
     norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,
     n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è
     presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite
     nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31
     marzo 2020 restano comunque valide.
   2. All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
   modificazioni:
     a) al secondo periodo, le parole “2.000 euro” sono sostituite con le seguenti “2.000 per l’anno 2019 e
     4.000 euro per l’anno 2020”;
     b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di
     distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni
     con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere,
     altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di
     collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali”.

                              Art. 99
        (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19)
   1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile
   è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle
   donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
   2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del
   decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.




                              — 49 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   3.Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in
   ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli
   enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19,
   qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi
   dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori
   economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
   50 , a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
   4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
   5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua
   apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il
   proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da
   COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione
   beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la
   trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità.

                              Art. 100
              (Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione
                  artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)
   1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
   dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze
   emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e
   degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del
   Ministero dell’università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca
   sono inpiduati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le
   università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi
   universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo
   126.
   2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del
   decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT,
   sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante
   il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al
   perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui
   all’articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
   3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca a valere
   sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.
   297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su
   richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio
   2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel
   rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di
   sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli
   oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                              Art. 101
            (Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e
               delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)
   1.    In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il
   conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E’
   conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o
   amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
   2.    Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e
   3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi
   l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a
   distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei
   compiti di cui all’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione
   degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del



                             — 50 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 3, comma 3, del D.P.R.
   15 dicembre 2011, n. 232, per l’attribuzione della classe stipendiale successiva.
   3.    Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell’attività svolta
   dai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai
   fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica
   integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di
   cui all’art. 24, comma 3, lett. b).
   4.    Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati
   con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini
   dell’assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
   5.    Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti
   formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della
   frequenza obbligatoria.
   6.    Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore
   universitario di prima e di seconda fascia, di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4
   aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del
   decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018,
   i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all’articolo 8 del
   citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E’ conseguentemente differita al 11 luglio 2020 la data
   di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per
   il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le
   Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato
   dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall’articolo 16, comma 3, lettera
   f) della Legge 240/2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all’articolo 6, comma 1 del
   D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale
   per la tornata di dell’abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.
   7.    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni
   dell’alta formazione artistica musicale e coreutica.

                              Art. 102
                (Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo
                e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)
   1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita
   all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui
   all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.
   Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all’articolo
   17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l’ordinamento didattico della Classe LM/41-
   Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo
   2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle
   procedure di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono
   l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della
   Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
   risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi,
   secondo l’ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso
   resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione
   di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.
   2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi, in
   applicazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del
   2018, si abilitano all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione
   del tirocinio, prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca
   19 ottobre 2001, n. 445.
   3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di
   abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di
   idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro
   dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione



                             — 51 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del
   2001, sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo.
   4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente
   decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
   decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto
   del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all’organizzazione, alla
   modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.
   5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di
   laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui
   all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la
   prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico
   svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero
   della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.
   Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva
   2005/36/CE e successive modificazioni di una qualifica professionale per l’esercizio di una professione
   sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato allo svolgimento di una prova
   compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le
   modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione,
   dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. È abrogato l’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020,
   n. 9

                               Art. 103
    (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
    1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
   esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti
   alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
   tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
   organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti,
   con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono
   prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
   dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
   2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
   scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
   3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni
   del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11,
   nonché dei relativi decreti di attuazione.
   4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per
   lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo,
   indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali,
   comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
   5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del
   medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
   sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
   6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30
   giugno 2020.
                               Art. 104
                  (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)
   1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,
   lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
   amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente
   decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza
   indicata nel documento.




                             — 52 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



                             Art. 105
                     (Ulteriori misure per il settore agricolo)
   1. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite
   dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                                Art. 106
                 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
   1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle
   perse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura
   dell’esercizio.
   2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in
   accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue
   assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle perse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in
   via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le
   predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
   di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio
   del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e
   2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove
   previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
   3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto
   dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle perse disposizioni statutarie, che l’espressione del
   voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
   4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il
   rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove
   lo statuto disponga persamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di
   convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai
   sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante
   designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto
   legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
   5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
   negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
   6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici,
   anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art.
   135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice
   civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso
   soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo
   135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere
   nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto
   rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24
   febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del
   decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima
   convocazione dell’assemblea.
   7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero
   entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
   al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
   8. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19
   agosto 2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle
   risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per
   la finanza pubblica.




                             — 53 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



                               Articolo 107
                      (Differimento di termini amministrativo-contabili)
   1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
   dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
   organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di
   adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile
   2020:
      a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici persi dalle società destinatari delle
      disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi
      pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte
      dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di
      esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre
      2020;
      b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo
      primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e
      di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del
      rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
   2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
   previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31
   maggio 2020.
   3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per
   l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di
   cui al comma 7 dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per
   l’anno 2020:
     -    i bilanci d'esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
     dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30
     giugno 2020;
     -    il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta
     regionale entro il 31 luglio 2020.
   4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto
   dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
   5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
   approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,
   provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
   finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
   2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
   6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’articolo 170, comma 1,
   del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020
   7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-
   bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18
   agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.
   8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30
   settembre 2020.
   9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
   fissato al 31 dicembre 2020.
   10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla
   data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti
   termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
       a) il termine di cui all’articolo 141, comma 7, è fissato in centottanta giorni;
       b) il termine di cui all’articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni;
       c) il termine di cui all’articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta giorni;
       d) il termine di cui all’articolo 143, comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.




                             — 54 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                              Art. 108
                 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
   1.    Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare
   l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in
   materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del
   servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui
   all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi
   di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto
   legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi
   mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza
   raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza
   dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato
   contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale
   sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
   2.    Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente
   diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire
   il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi
   della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto
   legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è
   ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della
   violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del
   Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

                              Art. 109
          (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19)
    1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità
   di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto
   legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e
   alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
   limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di
   amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.
   2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di
   amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme
   restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di
   bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera
   dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.
   Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente
   all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese
   correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal
   testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
   della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis,
   del medesimo testo unico.

                             Art. 110
                         (Rinvio questionari Sose)
   1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,
   relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario
   SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni.

                            Art. 111
               (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)
   1.Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020
   successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero
   dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle
   finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,



                              — 55 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate
   nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
   2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi
   dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori
   economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
   3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di
   Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni
   maggiormente colpite.
   4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3,
   comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
   giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
   5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni in termini di
   saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

                             Art. 112
                    (Sospensione quota capitale mutui enti locali)
   1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in
   vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti
   al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
   settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito
   all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base
   della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
   2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte
   all’emergenza COVID-19.
   3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma
   10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
   successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di
   ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori
   sono stati colpiti da eventi sismici.
   4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell’articolo
   126.

                              Art. 113
              (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
   1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
   a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della
   legge 25 gennaio 1994, n. 70;
   b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato
   nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.
   188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori
   portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20
   novembre 2008, n. 188;
   c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del
   decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
   d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24,
   comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

                              Art. 114
         (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)
   1.    In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo
   svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione
   di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e
   disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è
   destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.
   2.    Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
   Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato


                             — 56 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto
   della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
   3.    Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi
   dell’articolo 126.

                               Art. 115
                        (Straordinario polizia locale)
   1.    Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del
   personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato
   per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19,
   e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma
   1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del
   trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,
   fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
   2.    Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di
   euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di
   cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione inpiduale del medesimo personale. Al riparto
   delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di
   concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali,
   adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione
   residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
   3.    Agli oneri derivanti dal comma 2 per l’anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi
   dell’articolo 126.


                              Art. 116
                      (Termini riorganizzazione Ministeri)
   1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
   all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
   ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, i termini previsti
   dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del
   Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre
   mesi rispetto alla data inpiduata dalle rispettive disposizioni normative.

                            Art. 117
       (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle
                           comunicazioni)
   1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
   legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti:
   «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio
   nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
   trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella
   Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

                             Art. 118
   (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati
   personali)
   1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge
   4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: « entro i 60 giorni
   successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
   connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
   Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».




                             — 57 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



                              Art. 119
                  (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
   1. In favore dei magistrati onorari di cui all’articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in
   servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile
   pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui
   all’articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito
   ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è
   cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.
   3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari
   interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa
   complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione
   vigente nell’anno 2020, nel Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria”
   Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

                               Art. 120
                      (Piattaforme per la didattica a distanza)
   1.    Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85
   milioni per l’anno 2020.
   2.    Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
   a)    per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi
   immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare
   quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
   b)    per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato
   d’uso, dispositivi digitali inpiduali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la
   necessaria connettività di rete;
   c)    per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la
   didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della
   legge 13 luglio 2015, n. 107.
   3.    Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b),
   mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto
   delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del
   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
   4.    Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia,
   nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione
   informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni
   scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti
   tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del
   decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio2011, n. 111.
   5.    Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni
   scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di
   ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al
   comma 4, tenuto conto del numero di studenti.
   6.    Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate
   in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all’emergenza sanitaria di cui
   al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo
   svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse
   finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
   7.    All’onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l’anno 2020 di euro, con riguardo ai
   commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l’anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi
   dell’articolo 126.




                             — 58 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 70



                               Art. 121
         (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)
   1.    Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e
   saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza
   sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le
   risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e
   nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
   e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale
   amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento
   dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le
   attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in
   materia.

                              Art. 122
       (Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento
                 e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19)
   1.    Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per
   l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza
   epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di
   assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
   intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di
   ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in
   relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa,
   inpiduando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, inpiduando i
   fabbisogni, e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei
   dispositivi medici e di protezione inpiduale. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori
   e di società in house, nonché delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le
   province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente
   decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante
   l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-
   intensiva, Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e,
   ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto, la
   requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente
   competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per
   preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento
   dell’emergenza anche ai sensi dell’articolo 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di
   nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il
   commissariamento di rami d’azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le
   modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza, organizzandone la
   raccolta e controllandone l’impiego secondo quanto previsto dall’art. 99. Le attività di protezione civile sono
   assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione
   civile in raccordo con il Commissario.
   2.    Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le
   supporta nell’esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può
   adottare in via d’urgenza, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a
   fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente
   comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono
   chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel
   rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione
   europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.



                              — 59 —
17-3-2020                GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA              Serie generale - n. 70



   3. Al Commissario compete altresì l’organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla
   concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed
   europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure, provvede
   altresì alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), di cui al regolamento
   (CE) 2012/2002 e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza.
   4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali
   proroghe. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella
   Gazzetta Ufficiale.
   5. Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di
   interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.
   L’incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito,
   eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
   6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della
   Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio
   nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del
   dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l’esercizio delle funzioni di cui al
   presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche,
   nel numero da lui definito.
   7. Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o
   un Ministro da lui delegato.
   8. In relazione ai contratti relativi all’acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto
   negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza di cui al comma 1, posto in essere
   dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l’articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio
   dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
   del Consiglio” e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di
   rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli
   casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha dato
   esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed
   esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le
   valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle
   operazioni negoziali di cui al presente comma.
   9. Il Commissario, per l’acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per le attività di cui al presente articolo fa
   fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
   emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1; le risorse sono versate
   su apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Il Commissario è altresì autorizzato all’apertura di
   apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il
   pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi
   esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

                            Art. 123
                 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

   1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di
   entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza,
   presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove
   non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
   a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
   successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;




                              — 60 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge
   26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima
   legge;
   d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77,
   comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
   e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto
   del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a
   far data dal 7 marzo 2020;
   f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone
   offese dal reato.
   2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il
   domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
   3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi
   è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i
   singoli istituti penitenziari.
   4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata
   quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
   5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della
   giustizia, d’intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il
   termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è inpiduato il
   numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse
   finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l’esecuzione della pena con le
   modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle
   autorità competenti. L’esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da
   eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena
   residua inferiore.
   6. Ai fini dell’applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell’istituto penitenziario può
   omettere la relazione prevista dall’art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni
   caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte
   residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia
   fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di
   accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il
   condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di
   cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
   1990, n. 309, e successive modificazioni.
   7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva con le modalità
   di cui al comma 1, l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di
   domicilio, in raccordo con l’equipe educativa dell’istituto, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta
   comunicazione dell’avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo
   secondo le modalità indicate dall’articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al
   magistrato di sorveglianza per l’approvazione.
   8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove
   compatibili.
   9. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle risorse umane,
   finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.




                             — 61 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



                             Art. 124
             (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
   1. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all’art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al
   complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al
   condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020.



                             Art. 125
         (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e
                  sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni )

   1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
   2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
   2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il
   contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
   3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
   n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un
   perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di
   ulteriori 60 giorni.
   4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria
   derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie
   delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, nell’anno in
   corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi,
   anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia,
   nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di
   commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione
   di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di
   crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle
   corrispondenti erogazioni effettuate.


                            Art. 126
                        (Disposizioni finanziarie)

   1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della
   relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e
   successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente
   decreto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno
   2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di
   Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito
   dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente
   decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e
   della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.
   2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al
   presente decreto.
   3. All’articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “58.000 milioni di euro” sono
   sostituite dalle seguenti “83.000 milioni di euro”.
   4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti
   sull’indebitamento netto delle PA di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, è
   incrementata di 2.000 milioni per l’anno 2020.
   5. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per
   interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle
   disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con


                            — 62 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70



   modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica
   economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di
   competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
   6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del
   debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni
   di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno
   2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580
   milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per
   l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a
   492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli
   effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a
   451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di
   euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a
   556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di
   euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a
   decorrere dall'anno 2031, si provvede:
   a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni
   di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a
   67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per
   l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che
   aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a
   273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l’anno 2023, mediante
   corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7,
   8, 11, 55, 66 e 74;
   b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di
   euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a
   401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per
   l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l’anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni
   di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
   interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
   2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai
   sensi del comma 5 del presente articolo;
   c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per
   l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro
   per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di
   euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
   la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
   contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
   7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio
   effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
   degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse
   disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti
   variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente
   decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
   8. Nel caso in cui, dopo l’attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le
   stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma precedente entro il 20 dicembre
   2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
   al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
   9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono
   tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
   10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili,
   nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020,
   alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all’infezione
   epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI,


                             — 63 —
17-3-2020               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA           Serie generale - n. 70


   come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie
   a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.
   11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more
   dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
   apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad
   anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
   capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.


                            Art. 127
                          (Entrata in vigore)

   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
   della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

     Dato a Roma, addì 17 marzo 2020


                          MATTARELLA

                               CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
                               GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE




                            — 64 —
17-3-2020             GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA        Serie generale - n. 70


                                                  Allegato 1
                                            (articolo 1, comma 1)
                                          (importi in milioni di euro)

                    RISULTATI DIFFERENZIALI


                       - COMPETENZA -


         Descrizione risultato differenziale           2020    2021     2022



  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto
                                    -104.500   -56.500   -37.500
  degli effetti derivanti dalla presente legge




  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto
                                    339.340   311.366    301.350
  conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)



                         - CASSA -


         Descrizione risultato differenziale           2020    2021     2022



  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto
  degli effetti derivanti dalla presente legge            -154.000  -109.500   -87.500




  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto
  conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)       388.840   364.366    351.350




   (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare
  passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.




                          — 65 —
17-3-2020              GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                     Serie generale - n. 70


                              TABELLA A


        quote d'accesso
       fabbisogno sanitario   articolo 1, c. 1  articolo 1, c. 2  articolo 3, c. 1 e 2  articolo 3, c. 3      TOTALE
          anno 2019

PIEMONTE          7,39%      18.462.820      7.385.128      17.724.308      11.816.205       55.388.461

V D'AOSTA         0,21%        526.051       210.421       505.009        336.673       1.578.154

LOMBARDIA         16,58%      41.451.232     16.580.493      39.793.183      26.528.788      124.353.695

BOLZANO          0,85%       2.128.555       851.422      2.043.413      1.362.275       6.385.664

TRENTO           0,89%       2.215.305       886.122      2.126.693      1.417.795       6.645.916

VENETO           8,12%      20.310.880      8.124.352      19.498.445      12.998.963       60.932.640

FRIULI           2,06%       5.154.555      2.061.822       4.948.373      3.298.915       15.463.664

LIGURIA          2,69%       6.726.896      2.690.759       6.457.821      4.305.214       20.180.689

E ROMAGNA         7,44%      18.598.263      7.439.305      17.854.332      11.902.888       55.794.788

TOSCANA          6,30%      15.760.280      6.304.112      15.129.868      10.086.579       47.280.839

UMBRIA           1,49%       3.726.843      1.490.737       3.577.770      2.385.180       11.180.530

MARCHE           2,57%       6.422.635      2.569.054       6.165.729      4.110.486       19.267.905

LAZIO           9,68%      24.205.615      9.682.246      23.237.391      15.491.594       72.616.846

ABRUZZO          2,19%       5.480.293      2.192.117       5.261.081      3.507.387       16.440.878

MOLISE           0,52%       1.292.027       516.811      1.240.346        826.897       3.876.080

CAMPANIA          9,32%      23.288.405      9.315.362      22.356.869      14.904.579       69.865.215

PUGLIA           6,63%      16.582.736      6.633.095      15.919.427      10.612.951       49.748.209

BASILICATA         0,94%       2.347.965       939.186      2.254.047      1.502.698       7.043.896

CALABRIA          3,20%       7.993.950      3.197.580       7.674.192      5.116.128       23.981.849

SICILIA          8,18%      20.457.765      8.183.106      19.639.454      13.092.969       61.373.294

SARDEGNA          2,75%       6.866.929      2.746.771       6.592.252      4.394.834       20.600.786

TOTALE          100,00%      250.000.000     100.000.000      240.000.000     160.000.000      750.000.000




                              — 66 —
17-3-2020                  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA            Serie generale - n. 70


                               TABELLA B


                               quote d'accesso
                              fabbisogno sanitario   articolo 4
                                anno 2019

                  PIEMONTE               7,39%     3.692.564

                  V D'AOSTA               0,21%      105.210

                  LOMBARDIA              16,58%     8.290.246

                  BOLZANO                0,85%      425.711

                  TRENTO                0,89%      443.061

                  VENETO                8,12%     4.062.176

                  FRIULI                2,06%     1.030.911

                  LIGURIA                2,69%     1.345.379

                  E ROMAGNA               7,44%     3.719.653

                  TOSCANA                6,30%     3.152.056

                  UMBRIA                1,49%      745.369

                  MARCHE                2,57%     1.284.527

                  LAZIO                 9,68%     4.841.123

                  ABRUZZO                2,19%     1.096.059

                  MOLISE                0,52%      258.405

                  CAMPANIA               9,32%     4.657.681

                  PUGLIA                6,63%     3.316.547

                  BASILICATA              0,94%      469.593

                  CALABRIA               3,20%     1.598.790

                  SICILIA                8,18%     4.091.553

                  SARDEGNA               2,75%     1.373.386

                  TOTALE               100,00%     50.000.000




20G00034



M ARIO D I I ORIO , redattore                                    DELIA CHIARA, vice redattore


              (WI-GU-2020-GU1-070) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




                               — 67 —
pa
 gin
   a  bia
       nca
          pa
           gin
            ab
              ian
               ca
                  pa
                   gin
                    ab
                      ian
                       ca
                         p  ag
                            in  ab
                                 ian
                                    ca
                          G A Z Z E T TA                     UFFICIALE
                                 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                            CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
                                validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

                                 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
                                                                         CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A   Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
        (di cui spese di spedizione € 257,04)*                                               - annuale   € 438,00
        (di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               - semestrale  € 239,00
Tipo B   Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
        (di cui spese di spedizione € 19,29)*                                               - annuale   €  68,00
        (di cui spese di spedizione € 9,64)*                                                - semestrale  €  43,00
Tipo C   Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
        (di cui spese di spedizione € 41,27)*                                               - annuale   € 168,00
        (di cui spese di spedizione € 20,63)*                                               - semestrale  € 91,00
Tipo D   Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
        (di cui spese di spedizione € 15,31)*                                               - annuale   €  65,00
        (di cui spese di spedizione € 7,65)*                                                - semestrale  €  40,00
Tipo E   Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
        (di cui spese di spedizione € 50,02)*                                               - annuale   € 167,00
        (di cui spese di spedizione € 25,01)*                                               - semestrale  € 90,00
Tipo F   Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
        (di cui spese di spedizione € 383,93)*                                               - annuale   € 819,00
        (di cui spese di spedizione € 191,46)*                                               - semestrale  € 431,00

 N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili


                                    PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
                                      (Oltre le spese di spedizione)
      Prezzi di vendita: serie generale                                          €   1,00
               serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione                   €   1,00
               fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico                         €   1,50
               supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione                 €   1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
    (di cui spese di spedizione € 129,11)*                                                  - annuale    € 302,47
    (di cui spese di spedizione € 74,42)*                                                  - semestrale  € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
   (di cui spese di spedizione € 40,05)*                                                   - annuale    €  86,72
   (di cui spese di spedizione € 20,95)*                                                   - semestrale  €  55,46

      Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)             €   1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.


                               RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
      Abbonamento annuo                                                                   € 190,00
      Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%                                             € 180,50
      Volume separato (oltre le spese di spedizione)                                    €   18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

                RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
          € 1,00

*45-410100200317*