ordinanza_ministro_salute_20_marzo_2020.pdf

                     IL M IN IST R O


VISTI gli articoli 32,117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisee al Ministero
della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, reeante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’artieolo 32;
VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di eonferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti loeali;
VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modifiche;
VISTO il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2
maggio 1940, n. 1045;
VISTO il regolamento sanitario intemazionale 2005, adottato dalla 58a Assemblea mondiale della
sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di
sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblieata nella Gazzetta uffieiale
n. 44 del 22 febbraio 2020; nonehé le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020, in corso di
pubblicazione;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato diehiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al risehio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, reeante “Misure urgenti in materia di eontenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni nella legge 5
marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-19”;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, reeante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria”;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVlD-19”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
alTemergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
RITENUTO necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;


                EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA


                         Art. 1
  (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero
territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
   a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
   b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
     inpidualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
     rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
   c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
     stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
     esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto
     da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,
     con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
     metro;
   d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
     seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni perse da quella principale,
     comprese le seconde case utilizzate per vacanza.



                        Art. 2
                     (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 20 marzo 2020
                                IL MINISTRO