STATUTO DELLA PROVINCIA

           STATUTO

PROVINCIA DI VICENZA
Ad o t t a to co n d eli b er az i one de ll' As se mb lea d ei Sin da ci
          n. 3 del 13 novembre 2015
                 S TAT U T O
               INDICE GENERALE



PREAMBOLO                            pag. 3



TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
  Art. 1  I valori della Comunità               pag. 3
  Art. 2  Compiti e principi                 pag. 3
  Art. 3  Rapporti con la Regione, le Città Metropolitane,
       i Comuni,le Comunità Montana, le Unioni di Comuni  pag. 4
  Art. 4  Sede, stemma e segno distintivo del Presidente   pag. 5



TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO
  Art. 5  Organi istituzionali                pag. 6


CAPO I – IL PRESIDENTE
  Art. 6  Elezioni e competenze                pag. 6
  Art. 7  Dimissioni del Presidente              pag. 7


CAPO II – L'ASSEMBLEA DEI SINDACI
  Art. 8  Assemblea dei Sindaci - Composizione        pag. 8
  Art. 9  Assemblea dei Sindaci - Competenze         pag. 8
  Art. 10  Assemblea dei Sindaci – Funzionamento        pag. 9


CAPO III – IL CONSIGLIO PROVINCIALE
  Art. 11  Elezioni                      pag. 10
  Art. 12 Consiglio Provinciale – Ruolo e composizione     pag. 10
  Art. 13 Consiglio Provinciale – Competenze          pag. 11
  Art. 14 Nomine e designazioni                 pag. 12
  Art. 15 Prima seduta del Consiglio Provinciale        pag. 13
  Art. 16 Convocazione                     pag. 13
  Art. 17 Consiglieri Provinciali                pag. 14
  Art. 18 Commissioni Consiliari Speciali            pag. 15




                     1
TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
  Art. 19  Ammissione di petizioni e di proposte          pag. 16
  Art. 20  Petizione                        pag. 16
  Art. 21  Proposte                         pag. 16
  Art. 22  Procedure per la presentazione di petizioni e proposte  pag. 17
  Art. 23  Referendum                        pag. 17
  Art. 24  Disciplina del referendum                pag. 17


TITOLO IV – RAPPORTI TRA PROVINCIA ED ALTRI ENTI TERRITORIALI
  Art. 25  Collaborazione con i Comuni               pag. 18
  Art. 26  Avvalimento da parte della Provincia di uffici
       e personale dei Comuni                  pag. 18
  Art. 27  Accordi, intese e altre forme di collaborazione
       tra Provincia e Comuni                  pag. 19
  Art. 28  Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e
       cooperazione in materia di gestione e valorizzazione
       delle risorse umane                   pag. 19
  Art. 29  Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e
       cooperazione in materia di prevenzione
       della corruzione e promozione della trasparenza     pag. 20
  Art. 30  Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e
       cooperazione in materia di appalti e acquisti      pag. 20



TITOLO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
  Art. 31  Principi                         pag. 21
  Art. 32  Segretario Generale e Vicesegretario Generale -
       Funzioni                         pag. 21
  Art. 33  Direttore Generale                    pag. 22
  Art. 34  Posizioni dirigenziali                  pag. 22
  Art. 35  Contabilità e Bilancio                  pag. 23




TITOLO VI – FUNZIONI DI CONTROLLO
  Art. 36  Organo di revisione economico-finanziario        pag. 24




TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
  Art. 37  Modifiche allo Statuto                  pag. 25
  Art. 38  Entrata in vigore                    pag. 25



                     2
                 PREAMBOLO

La Provincia di Vicenza, quale ente autonomo, rinnovando la sua tradizio-
ne costituzionale, si dà il presente Statuto come norma fondamentale del
proprio ordinamento.
La Provincia di Vicenza si riconosce nella Costituzione repubblicana.




                 TITOLO I
             PRINCIPI FONDAMENTALI




                  - Art. 1 -
              (I valori della Comunità)

Le donne e gli uomini che compongono la comunità vicentina si riconosco-
no nei valori primari della libertà, della famiglia, della onestà, della sicurez-
za interna ed esterna, della operosità e spirito di iniziativa, della promozio-
ne della identità storica, culturale, linguistica veneta e delle minoranze, del
rispetto dell’ambiente e della autonomia nella gestione finanziaria ed am-
ministrativa delle risorse prodotte dal lavoro della propria popolazione.
Essi riconoscono inoltre il valore della solidarietà che deve essere finaliz-
zata a rendere il cittadino progressivamente più libero e più indipendente,
in modo che la sua personalità sia liberata da tutti gli impedimenti che ne
limitano il pieno sviluppo.




                 - Art. 2 -
               (Compiti e principi)

     1. La Provincia di Vicenza è l’ente che rappresenta il territorio e la
comunità vicentina, ne cura gli interessi, ne promuove e ne tutela le speci-
ficità territoriali, culturali, storiche, linguistiche, sociali ed economiche; essa
coordina la propria attività con quella dei comuni singoli ed associati.
   2. La Provincia di Vicenza si attiva a difesa della propria potestà di
azione e della libertà dei propri cittadini, e nel pieno rispetto del contratto

                    3
sociale stipulato con pari dignità con gli altri organi della Repubblica, ispi-
randosi nella propria azione al principio di sussidiarietà.
     3. La Provincia di Vicenza ha come fine unificante delle proprie
scelte amministrative quello di tutelare e di valorizzare la dignità umana di
tutti i cittadini, specialmente dei più deboli.
    4. La Provincia di Vicenza orienta ogni sua iniziativa alla promozio-
ne della libertà e della solidarietà in ogni articolazione familiare, economi-
ca, culturale, religiosa e politica della comunità locale.
    5. La Provincia si ispira al principio della parità tra uomo e donna in
ogni campo della vita civile e sociale, promuove la rappresentanza di en-
trambi i generi negli organi decisionali e nella gestione dei servizi pubblici.
    6. La Provincia garantisce la salvaguardia dell'ambiente con iniziati-
ve rivolte a prevenire e ad eliminare l'inquinamento, favorisce il risparmio
delle risorse naturali ed ambientali, tutela i valori del paesaggio e del patri-
monio naturale, storico ed artistico.
    7. La Provincia garantisce alle entità fisiche, giuridiche e alle asso-
ciazioni registrate, residenti nel territorio amministrato, uguaglianza di trat-
tamento.
    8. La Provincia promuove pari opportunità ai cittadini residenti
nell’accesso ai servizi organizzati o controllati dalla pubblica Amministra-
zione locale.
    9. La Provincia assicura a tutti l'informazione sui propri atti e sulla
propria attività, attraverso il proprio sito istituzionale.




               - Art. 3 -
   (Rapporti con la Regione, le Città Metropolitane, i Comuni,
      le Comunità Montane e le Unioni di Comuni )

    1. La Provincia, in qualità di ente di secondo livello, impronta la pro-
pria attività a criteri di cooperazione con la Regione Veneto, la Città Metro-
politana di Venezia, le altre Province, i Comuni e le Unioni dei Comuni del-
la circoscrizione provinciale, al fine di realizzare un efficiente sistema delle
Autonomie Locali nel rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà. D'inte-
sa con la Regione può costituire zone omogenee per l'esercizio associato
delle funzioni comunali e l'eventuale decentramento delle funzioni provin-
ciali. La Provincia di Vicenza può altresì concorrere con le Province confi-

                    4
nanti alla determinazione di obiettivi contenuti in piani e programmi dello
Stato e della Regione Veneto provvedendo, per quanto di competenza,
alla loro specificazione ed attuazione.
     2. La Provincia, in particolare, si impegna a favorire lo sviluppo e
l'attività degli enti locali, anche tramite l'ascolto delle necessità e dei biso-
gni degli stessi (utilizzando, tra gli altri, lo strumento dell'Assemblea dei
Sindaci), la fornitura di servizi associati ai Comuni nonché di assistenza
tecnica e amministrativa, la predisposizione di appositi accordi e conven-
zioni; il coordinamento amministrativo e politico tra i Comuni della Provin-
cia al fine di favorire lo svolgimento in forma associata di funzioni (attra-
verso Unioni o Consorzi) da parte dei Comuni, o la formazione di piani e
programmi unitari (anche allo scopo di ottenere riconoscimenti e finanzia-
menti in ambito regionale, statale o europeo).




               - Art. 4 -
      (Sede, stemma e segno distintivo del Presidente)

    1. Ha sede nella città di Vicenza. Gli organi della Provincia possono
riunirsi anche in luoghi persi dalla sede.
    2. Il Consiglio provinciale, previo accordo con i Comuni del territorio
sancita nell’ambito dell’Assemblea dei Sindaci, può stabilire l’utilizzo di
sedi decentrate per favorire l’esercizio associato delle funzioni comunali e
il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento
delle rispettive funzioni.
    3. La Provincia ha come propri segni distintivi uno stemma e un
gonfalone, quali risultano dall'atto originale di concessione. Eventuali va-
riazioni, concesse con decreto del Presidente della Repubblica, non com-
portano la revisione dello Statuto. Il gonfalone viene esibito nelle cerimo-
nie e in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentan-
te dell'Amministrazione in conformità delle direttive emanate in proposito
dal Presidente della Provincia.
    4. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore
azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma del proprio Ente, da
portare a tracolla.




                    5
                TITOLO II
              ORGANI DI GOVERNO



                 - Art. 5 -
              (Organi istituzionali)

    1. Sono organi istituzionali della Provincia: il Presidente della Pro-
vincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.




                  CAPO I
                IL PRESIDENTE

                 - Art. 6 -
             (Elezione e competenze)

   1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri
dei Comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e
assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
    2. Il Presidente rappresenta la Provincia e ne assicura l’unità di in-
dirizzo politico- amministrativo.
    3. Nell’esercizio delle proprie competenze il Presidente in particola-
re:
a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci;
b) nomina il Segretario Generale e, nel caso, il Direttore Generale;
c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
  esterna sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
d) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli Enti,
  Aziende, Consorzi, Istituzioni, Società e organismi partecipati, o comun-
  que rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei ri-
  spettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
e) esercita le funzioni attribuite dalle leggi e dallo Statuto;
f) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e
  organismi al Vice Presidente o ai Consiglieri;


                    6
g) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri Enti
  convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo
  svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi;
h) promuove, tramite il Segretario Generale e il Direttore Generale, se no-
  minato, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;
i) adotta, in via d’urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sot-
  toporre alla ratifica del Consiglio Provinciale, entro 60 giorni;
j) autorizza la resistenza in giudizio e l’instaurazione di azioni giudiziarie,
  conferendo mandato ad un legale;
k) concede il patrocinio ad iniziative meritevoli per le loro finalità sociali,
  culturali, artistiche e scientifiche.
    4. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente assumono le
denominazioni di “decreto”. Il decreto è provvedimento definitivo e imme-
diatamente esecutivo, pertanto efficace sin dal momento della sottoscrizio-
ne. Il decreto è pubblicato per 15 giorni all’albo on line della Provincia.
    5. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo,
deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del respon-
sabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del re-
sponsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile e il visto di con-
formità, alla normativa che disciplina l'Ente, del Segretario Generale.
   6. Il Presidente eletto può nominare un Vice Presidente, scelto tra i
Consiglieri provinciali, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.
    7. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, il Presidente può
assegnare deleghe specifiche a uno o più Consiglieri, definendo i contenu-
ti delle deleghe, anche per un tempo determinato. Il Presidente può revo-
care le deleghe conferite a Consiglieri, dandone motivata comunicazione
al Consiglio.



                 - Art. 7 -
            (Dimissioni del Presidente)
    1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio pentano ef-
ficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione
al Consiglio.
    2. Spetta al Segretario Generale comunicare al Prefetto, per i prov-
vedimenti di competenza, l’avvenuta presentazione delle dimissioni e
l’eventuale tempestiva revoca delle stesse.




                    7
               CAPO II
           L’ASSEMBLEA DEI SINDACI




               - Art. 8 -
        (Assemblea dei Sindaci - Composizione)

    1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dal Presidente che la pre-
siede e da tutti i Sindaci dei Comuni della provincia di Vicenza.




                - Art. 9 -
        (Assemblea dei Sindaci – Competenze)

   1. L’Assemblea dei Sindaci:
- approva o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue
 modificazioni con un numero di voti che rappresentino almeno un terzo
 dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione
 complessivamente residente.
- esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine allo schema di
 bilancio adottato dal Consiglio Provinciale con un numero di voti che rap-
 presentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la
 maggioranza della popolazione complessivamente residente.
    2. Il parere dell'Assemblea dei Sindaci, di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, è obbligatorio ma non vincolante per il Consiglio Provincia-
le. Qualora l'Assemblea dei Sindaci, regolarmente convocata, non esprima
il parere di competenza o non possa esprimerlo per mancanza del numero
legale nella seduta assembleare, il Consiglio Provinciale può deliberare in
materia prescindendo da tale parere, facendone menzione nell'atto delibe-
rativo.
   3. Ai fini di esercitare le funzioni loro attribuite, i componenti
l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei consiglieri provinciali in
materia di accesso agli atti.


                   8
    4. L’Assemblea dei Sindaci può tenere specifiche sedute in cui di-
battere le relazioni presentate dal Presidente e dal Consiglio Provinciale,
facendone emergere gli indirizzi e favorendo la più ampia pubblicità agli
esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei Comuni che nei con-
fronti dell’intera popolazione.
    5. Gli atti amministrativi di competenza dell’Assemblea assumono
la denominazione di “deliberazioni assembleari” e vengono pubblicati per
quindici giorni all'Albo Pretorio on-line della Provincia.




               - Art. 10 -
        (Assemblea dei Sindaci - Funzionamento)

    1. L'Assemblea dei Sindaci, convocata in un termine non inferiore ai
5 giorni, è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine
del giorno e l'ora di prima e seconda convocazione.
    2. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia
presente un numero di comuni pari ad un terzo dei comuni compresi nella
provincia che rappresentino la maggioranza della popolazione complessi-
vamente residente. In seconda convocazione la riunione è valida se sono
presenti almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia che rappre-
sentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente
nella Provincia. Sono fatte salve perse maggioranze strutturali o delibe-
rative laddove previste.
    3. Nel caso in cui l’assemblea dei Sindaci sia chiamata a deliberare
modifiche allo Statuto o a fornire il parere sugli schemi di bilancio, essa è
convocata in un termine non inferiore a venti giorni dalla data della convo-
cazione. Il deposito degli atti portati all’esame dell’assemblea deve avveni-
re nello stesso termine.
    4. Il Presidente, nella sua funzione di presidente dell'Assemblea, è
assistito dal Segretario che redige i verbali dell'adunanza o, in caso di sua
assenza, dal Vicesegretario.
    5. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea del Sindaco
partecipa il Vicesindaco o, in via del tutto eccezionale, un componente del-
la Giunta o del Consiglio Comunale con delega scritta.




                   9
                CAPO III
            IL CONSIGLIO PROVINCIALE



                  - Art. 11 -
                 (Elezioni)

    1. L'elezione dei Consiglieri Provinciali, la loro durata in carica, il
numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla leg-
ge, così come la loro surrogazione e sospensione.
    2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo. Nel perio-
do intercorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali all'atto della proclamazione del nuovo, si limita ad adottare gli atti
urgenti e improrogabili.
    3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero,
in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera-
zione.
    4. Le dimissioni contestuali di metà più uno dei Consiglieri compor-
tano lo scioglimento del Consiglio.




                - Art. 12 -
      (Consiglio Provinciale – Ruolo e composizione)

     1. Il Consiglio Provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e control-
lo politico- amministrativo della Provincia.
    2. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provin-
cia, che lo convoca, ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede, e dal numero
di consiglieri stabilito della legge.
    3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia,
il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
    4. Il funzionamento del Consiglio, ispirato a principi di pubblicità,
trasparenza e legalità, è disciplinato da apposito regolamento.
   5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nei
modi e nelle forme stabilite dal Regolamento per il suo funzionamento.

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                - Art. 13 -
         (Consiglio Provinciale - Competenze)

    1. Il Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo della Provin-
cia, esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presen-
te statuto.
     2. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:
a) approvare lo Statuto dell’ente e proporlo all’assemblea dei sindaci per
l'adozione;
b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
c) approvare indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e
  servizi, regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, re-
  lative variazioni e rendiconti di gestione;
d) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi par-
  tecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazio-
  ni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite
  con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di
  alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
e) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bi-
  lancio ai sensi di legge;
f) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bi-
  lancio e dello stato di attuazione dei programmi;
g) approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, co-
  munque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia,
  nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello
  Stato o della Regione, con particolare riferimento a:
  - strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
  - cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in for-
    ma associata;
  - mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianifi-
   cazione dei servizi di trasporto, l’autorizzazione e il controllo in mate-
   ria di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale,
   nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione
   della circolazione stradale a essa inerente;
  - programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell’edili-
    zia scolastica;
  - raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli
    enti locali;
  - tutela e valorizzazione dell’ambiente;
  - controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e pro-
    mozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;



                    11
 - convenzioni-tipo con i Comuni interessati per lo svolgimento, da parte
   della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di
   gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e
   di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 - convenzioni-tipo tra i Comuni, le loro forme associative e la Provincia,
   nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme as-
   sociative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provin-
   ciale;
 - approvare lo statuto delle persone giuridiche di diritto pubblico e priva-
   to, comunque denominate, istituite per soddisfare bisogni di interesse
   generale e partecipate dalla Provincia, nonché le loro modifiche;
 - istituire e adottare i Regolamenti relativi ai tributi di competenza della
   Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all’utilizza-
   zione di beni e servizi;
  - adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi
   partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, compresi le opera-
   zioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle per-
   dite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli
   atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
 - designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri Enti e or-
   ganismi per i quali la legge riservi la nomina al Consiglio.
Sono esclusi casi che rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigen-
za.
    4. Il Consiglio approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore del pre-
sente Statuto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Rego-
lamento per il funzionamento del Consiglio, con il quale si definiscono an-
che le modalità attraverso le quali vanno inpiduati i servizi, le attrezzatu-
re, le eventuali risorse di cui dotare il Consiglio.




                - Art. 14 -
             (Nomine e designazioni)

    1. Il Consiglio Provinciale stabilisce, con regolamento, gli indirizzi,
sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione
presso enti, aziende, istituzioni, società ed organismi partecipati.
    2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a defi-
nire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i
requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rap-

                    12
presentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si
intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompati-
bilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi,
ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
    3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente
della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle mo-
dalità previste nel regolamento.




                - Art. 15 -
        (Prima seduta del Consiglio Provinciale)

    1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal
Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione
degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazio-
ne.
    2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l’eventuale ineleggi-
bilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause pre-
viste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
    3. I Consiglieri Provinciali, entro 60 giorni dalla convalida, sono te-
nuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi
vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato
patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.




                 - Art. 16 -
                (Convocazione)

    1. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso indican-
te la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare, da in-
viarsi con un preavviso non inferiore a 5 giorni prima dell'adunanza. L'avvi-
so di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati
all'albo on line.
    2. Il Consiglio si riunisce abitualmente in pubblica adunanza nella
sala a tale scopo destinata presso la sede della Provincia. Può riunirsi an-
che in altri luoghi adeguati, nell’ambito del territorio, anche per trattare ar-
gomenti di particolare interesse per le comunità locali.



                    13
    3. Il Consiglio può deliberare in prima convocazione, se intervengo-
no almeno metà dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione,
da tenersi almeno un’ora dopo il primo appello nominale, il Consiglio può
deliberare qualora intervenga un terzo dei Consiglieri assegnati.
    4. Le convocazioni vengono effettuate mediante posta elettronica
certificata nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il fun-
zionamento del Consiglio.
   5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla trattazione del
Consiglio se non viene, almeno 24 ore prima, depositata agli atti con tutti i
documenti necessari per poter essere esaminata.
    6. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole
della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto e i
regolamenti prevedano una maggioranza qualificata. Non si computano
per la determinazione del numero dei votanti coloro che non partecipano
al voto o che dichiarino espressamente di non voler partecipare alla vota-
zione.




                 - Art. 17 -
             (Consiglieri Provinciali)

   1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo svi-
luppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
    2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scrit-
ta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte im-
mediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazio-
ne. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono imme-
diatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il
Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibil-
mente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e
comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.
    3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento,
a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene,
senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive decade. La
decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata
dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di alme-
no dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
    4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla
carica comunale, sono regolate dalla legge.


                    14
    5. Ai Consiglieri possono essere assegnate dal Presidente, in via
temporanea o permanente per la durata del mandato, specifiche deleghe
in ordine a materie determinate. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di
deleghe non possono, in alcun modo, impegnare l'Amministrazione verso
l'esterno.
    6. Il Consigliere Provinciale ha diritto di iniziativa deliberativa su
ogni questione di competenza del Consiglio; ha diritto altresì a ottenere
dagli uffici, dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie, le informa-
zioni, gli atti e i documenti in loro possesso utili all’espletamento del suo
mandato.




               - Art. 18 -
          (Commissioni Consiliari Speciali)

    1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata a maggio-
ranza dei voti dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni speciali
incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche
problematiche.
    2. I poteri, l’organizzazione, il funzionamento nonché le forme di
verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle Commissioni speciali sono
disciplinati dal regolamento.




                    15
               TITOLO III
        ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE



                -Art. 19 -
         (Ammissione di petizioni e di proposte)

    1. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini e delle asso-
ciazioni all’amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa.
    2. I cittadini singoli o differentemente associati, possono presentare
petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di interes-
si collettivi.
    3. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia rispondono
alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro i termini previsti
dal regolamento.



                 - Art. 20 -
                 (Petizione)

    1. La petizione è una richiesta diretta a promuovere interventi da
parte degli organi politici, per la migliore tutela di interessi collettivi.
   2. La petizione deve essere presentata in forma scritta e deve es-
sere sottoscritta da almeno 500 elettori.



                 - Art. 21 -
                 (Proposte)

   1. I cittadini possono farsi promotori di una proposta di deliberazio-
ne da sottoporre al Consiglio provinciale.
    2. La proposta di deliberazione non può avere per oggetto il bilan-
cio annuale e/o il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, piani e program-
mi.
    3. La richiesta, da sottoscriversi da parte di almeno 2000 elettori
dovrà indicare l’elettore che assume la qualifica di presentatore ufficiale, la
cui firma dovrà essere autenticata.

                   16
                - Art. 22 -
    (Procedure per la presentazione di petizioni e proposte)

    1. Le procedure per la presentazione di petizioni e proposte, per la
raccolta delle firme, per il controllo del numero delle firme, per l’esame del-
le stesse sono disciplinate da apposito regolamento che ne garantisce il
tempestivo esame.



                 - Art. 23 -
                (Referendum)

    1. Può chiedere l'indizione di referendum consultivi o abrogativi su
materie nelle quali il consiglio provinciale ha competenza deliberativa il 5%
dei cittadini elettori, risultati dall'ultimo censimento effettuato.
    2. E' comunque inammissibile il referendum sulle seguenti materie:
a) documento programmatico preliminare;
b) piani;
c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in
  generale deliberazioni e questioni concernenti persone;
d) personale della Provincia, delle istituzioni, delle aziende speciali;
e) regolamento di funzionamento del Consiglio provinciale;
f) istituzioni ed ordinamento dei tributi;
g) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
h) oggetto su cui il Consiglio provinciale o il Presidente ha già assunto
  provvedimenti deliberativi, di impegno di spesa e che hanno già dato
  luogo a rapporti negoziali con i terzi;
i) procedimenti già iniziati o oggetti già sottoposti a referendum nei prece-
  denti cinque anni.



                 - Art. 24 -
            (Disciplina del referendum)

    1. La legittimazione alla promozione del referendum, la composizio-
ne ed i compiti del comitato promotore, la composizione ed il funziona-
mento della commissione competente ad esprimere il giudizio di ammissi-
bilità dello stesso, le modalità di svolgimento e gli effetti dello stesso sono
disciplinati da apposito regolamento.



                    17
             TITOLO IV
   RAPPORTI TRA PROVINCIA ED ALTRI ENTI TERRITORIALI



                - Art. 25 -
           (Collaborazione con i Comuni )

     1. La collaborazione con i Comuni (o Unioni di Comuni) si attua
nell'ambito delle funzioni attribuite alla Provincia mediante convenzioni per
la realizzazione di progetti e lo svolgimento di attività in forma associata,
l'istituto dell'avvalimento, accordi generali di programma, erogazione di so-
stegni finanziari, o ogni altra modalità ritenuta idonea e sostenibile sotto il
profilo tecnico, finanziario e gestionale, nei limiti e secondo le modalità in-
dicate da regolamenti o atti attuativi.
    2. Eventuali funzioni di supporto assicurate ai Comuni e enti del ter-
ritorio devono essere garantite secondo principi di trasparenza, efficienza
ed efficacia, anche in rapporto alla scelta degli enti a cui assicurare colla-
borazione nei casi in cui la stessa non possa essere garantita in modo dif-
fuso.



               - Art. 26 -
       (Avvalimento da parte della Provincia di uffici
           e personale dei Comuni)

    1. Il Presidente della Provincia può stabilire che la Provincia si av-
valga di uffici o servizi dei Comuni e delle unioni di comuni comprese nella
circoscrizione territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni
dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni.
   2. Dei decreti di cui al comma 1 e delle relative convenzioni attuati-
ve è data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale.
    3. Ai decreti adottati ai sensi dei commi precedenti è data attuazio-
ne attraverso apposite convenzioni con i Comuni interessati o le loro unio-
ni, stipulate dal Presidente della Provincia. Di tali convenzioni è data tem-
pestiva comunicazione al Consiglio provinciale.
    4. La convenzione inpidua la "Amministrazione capofila" presso la
cui sede opererà l'ufficio e definisce:

                   18
-  la durata e i compiti dell’ufficio;
-  le modalità di assegnazione del personale;
-  le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio;
-  i rapporti finanziari e contabili tra le amministrazioni coinvolte
-  le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle ammi-
  nistrazioni coinvolte circa le attività dell'ufficio.




                 - Art. 27 -
       (Accordi, intese e altre forme di collaborazione
             tra Provincia e Comuni)

    1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di coope-
razione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le
loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della
gestione coordinata e conpisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o
ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
    2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adotta-
ti dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente della Provincia.




                - Art. 28 -
(Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in ma-
    teria di gestione e valorizzazione delle risorse umane)

    1. La Provincia promuove la cooperazione tra le Amministrazioni lo-
cali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e
servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazio-
ne e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti attraverso
convenzioni-tipo approvate dal Consiglio Provinciale.
   2. A titolo esemplificativo la Provincia può curare nell'interesse dei
Comuni e delle unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti
b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo inde-
  terminato nonché per-la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e
  dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili
c) specifici. adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavo-
  ro, compresa i servizi di pagamento delle retribuzioni
d) l'assistenza legale in tutte le materie afferenti alle funzioni dei Comuni.

                    19
     3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa
di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa
ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali.




               - Art. 29 -
  (Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione
       in materia di prevenzione della corruzione
         e promozione della trasparenza)

    1. La Provincia può fornire, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni
di Comuni, che aderiscano a specifiche convenzioni approvate dal Consi-
glio Provinciale, Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e coopera-
zione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della tra-
sparenza.
A titolo esemplificativo, essa può curare, nei termini di cui sopra:
a) l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che po-
  tranno essere integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti;
b) l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferi-
  mento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "ammini-
  strazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia;
c) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma
  dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.




                - Art. 30 -
       (Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni
       e cooperazione in materia di appalti e acquisti)

    1. La Provincia, previa convenzione approvata dal Consiglio Provin-
ciale, può curare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni, le
funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.




                    20
              TITOLO V
           ORDINAMENTO DEGLI UFFICI




                 - Art. 31 -
                 (Principi)

    1. La Provincia disciplina la propria organizzazione amministrativa
con apposito regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei ser-
vizi, improntandolo ai criteri generali fissati dal Consiglio.




               - Art. 32 -
   (Segretario Generale e Vicesegretario Generale – Funzioni)

    1. Il Segretario Generale ha il ruolo ed esercita le funzioni che gli
sono attribuite dalla legge vigente, dallo statuto, dai regolamenti o che gli
sono conferite dal Presidente della Provincia. Svolge inoltre compiti di col-
laborazione e di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti
dell’Assemblea dei Sindaci, del Consiglio e del Presidente.
     2. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, che lo sceglie
tra gli iscritti all’albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.
   3. Per l’adempimento delle sue funzioni il Segretario Generale si
avvale di tutte le strutture organizzative dell’Ente.
    4. Il Segretario Generale può essere coadiuvato da un Vice Segre-
tario Generale, che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedi-
mento. Il Vice Segretario Generale è nominato dal Presidente, su proposta
del Segretario Generale, fra i Dirigenti dell’Ente.




                   21
                 - Art. 33 -
              (Direttore Generale)

     1. Il Presidente può conferire le funzioni di Direttore Generale al Se-
gretario della Provincia o può nominare un Direttore Generale al di fuori
della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo
i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione nel rispetto delle previ-
sioni di legge.
    2. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato
elettorale del Presidente.
    3. Il Direttore Generale viene nominato con decreto del Presidente
in cui vengono fissati obiettivi e limiti dell’incarico, compenso e durata
dell’incarico. Sovraintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli otti-
mali di efficacia, efficienza ed economicità, attuando gli indirizzi e gli obiet-
tivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, ai sensi della normativa vi-
gente.




                 - Art. 34 -
              (Posizioni dirigenziali)

    1. La direzione delle strutture organizzative, secondo i criteri e le
norme dettati dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, è attribuita ai dirigenti della Provincia, in conformità all’assetto or-
ganizzativo dell’Ente.
    2. La ripartizione tra gli ambiti di competenza degli organi di gover-
no della Provincia e quelli di competenza della Dirigenza è definita dalla
normativa di legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi.
    3. Ai dirigenti, il cui incarico è conferito dal Presidente con apposito
provvedimento nei termini di legge, spettano comunque tutti i compiti di at-
tuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli
atti adottati dagli organi dell’Ente.
    4. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti e revocati dal
Presidente secondo criteri di competenza professionale, tenuto conto delle
attitudini e capacità personali del singolo dirigente ed in relazione alle ca-
ratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare.


                    22
    5. Il regolamento stabilisce le procedure per il conferimento di detti
incarichi ed i requisiti da richiedere ai candidati.




                - Art. 35 -
             (Contabilità e Bilancio)

    1. L’ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplina-
to dalla legge e dall’apposito regolamento di attuazione approvato dal
Consiglio Provinciale.




                   23
               TITOLO VI
            FUNZIONI DI CONTROLLO




                - Art. 36 -
       (Organo di revisione economico-finanziario)

   1. L'organo di revisione economico finanziario della Provincia è
composto da tre membri, scelti mediante le modalità previste dalla legge.
   2. L'organo di revisione svolge le funzioni previste dalla legge e dal
regolamento di contabilità.
   3. Il funzionamento dell'Organo di revisione è disciplinato dal rego-
lamento di contabilità.
   4. Il regolamento di contabilità prevede altresì i mezzi in dotazione
del Collegio per l’esercizio delle funzioni.




                  24
                TITOLO VII
              DISPOSIZIONI FINALI



                 - Art. 37 -
             (Modifiche allo Statuto)

    1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio
Provinciale e adottate dall’Assemblea dei Sindaci con le medesime moda-
lità previste per la sua prima adozione.




                 - Art. 38 -
               (Entrata in vigore)

    1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale del Ve-
neto e trasmesso al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta
ufficiale degli Statuti. E’ pubblicato sul sito istituzionale della Provincia ed
entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.




                   25