Autorizzazione paesaggistica per interventi Comuni non idonei
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI NON IDONEI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
L'art 8 della Legge Regionale 10/2011 assegna alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in sostituzione dei comuni non inseriti nell'elenco regionale degli enti idonei all'esercizio di tale funzione. I Comuni della provincia di Vicenza che alla data del 1 giugno 2011 non risultano inseriti nell'elenco degli enti idonei sono: Agugliaro, Arcugnano, Camisano Vicentino, Castegnero, Foza, Gambellara, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Marano Vicentino, Montebello Vicentino, Montegaldella, Rotzo, Sossano, Torri di Quartesolo, Zermeghedo, Zovencedo.
L'elenco degli enti idonei viene aggiornato periodicamente dalla Regione Veneto.
Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio dei comuni sopraelencati soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.).
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dalla Provincia, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
- il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010;
- il procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 9/7/2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10/9/2010.
L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
L'autorizzazione paesaggistica semplifica viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato 1 del DPR 9/7/2010 n. 139. Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 4 del DPR 139/2010. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla domanda. Il tecnico deve attestare la conformità urbanistico edilizia dell’intervento ed allegare una relazione paesaggistica in forma semplificata, secondo il modello allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005. Se l’intervento contrasta con la normativa urbanistico edilizia viene comunicata l’improcedibilità della domanda. L’autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata. Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 105 giorni dalla domanda. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto. L’autorizzazione diviene efficace 30 giorni dopo il rilascio.
Autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti
Per l'autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cioè dopo aver già realizzato, anche parzialmente, gli interventi progettati. Solo in alcuni casi è possibile rilasciare un provvedimento di sanatoria in via successiva all'esecuzione dei lavori, che viene chiamato "accertamento di compatibilità paesaggistica". Le ipotesi sono espressamente previste dalla legge (art. 167, commi 4 e 5 del D.lgs.42/2004) e riguardano lavori di modesta entità o puramente conservativi, che non determinano aumento di volumi o superfici utili, impiego di materiali difformi dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ovvero opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. Viene richiesto un preventivo parere positivo della Soprintendenza e, solo se il parere risulta favorevole, viene rilasciato il provvedimento, che comporta anche il pagamento di una sanzione pecuniaria. In caso di rigetto della domanda viene ordinata la demolizione delle opere abusive. Presentazione domanda La domanda di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, in forma ordinaria ed a lavori già eseguiti, deve essere presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia del comune ove viene realizzato l'intervento utilizzando il modulo di domanda scaricabile alla sezione del sito: Modulistica dell'Ente – Urbanistica – Paesaggio. Alla domanda è necessario allegare tutta la documentazione prevista. Lo Sportello Unico dell'Edilizia del comune ove viene realizzato l'intervento invia la documentazione alla Provincia la quale provvede all'accettazione della domanda, all’istruttoria paesaggistica ed al relativo procedimento.
Documentazione tecnica e amministrativa da allegare in ogni caso:
- Domanda di autorizzazione paesaggistica su apposito modulo in bollo;
- N. 3 COPIE ELABORATI GRAFICI;
- N. 3 COPIE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI MANUFATTI O COMPLESSO EDILIZIO IN PROGETTO, estesa al contesto ambientale circostante, corredata da planimetria grafica di riferimento ai coni ottici di ripresa. (si invita ad allegare alche una elaborazione grafico-fotografica a simulazione dell’inserimento dell’opera nei luoghi destinati).
Solo per richieste di interventi di autorizzazione ORDINARIA:
- N. 3 COPIE RELAZIONE PAESAGGISTICA, redatta in base alle finalità (punto n. 1), ai criteri (punto n. 2) e contenuti (punto n. 3) definiti nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, - individuazione della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei bei culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Solo per richieste di interventi di autorizzazione/compatibilità SEMPLIFICATA:
- N. 3 COPIE SCHEDA PER OPERE / O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA allegata al D.P.C.M. 12.12.2005; trattasi degli interventi minori interventi in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi;
- N. 3 COPIE DI ASSEVERAZIONE DEL TECNICO che il progetto e’ conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia. Fonti normative D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6/07/2002 n. 137", come successivamente modificato. Dpcm del 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004", in vigore dal 31/07/2006. D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010, in vigore dal 10.9.2010.




