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Servizi e uffici

Autoscuole

pubblicato il 19/04/2010, ultima modifica 18/07/2016

SCUOLA GUIDALe Autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti dei veicoli a motore.

La Provincia è competente alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole, all'irrogazione delle sanzioni, allo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'abilitazione di insegnante e istruttore di autoscuola.

L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria (art. 123 del codice della Strada in vigore dal 13 agosto 2010).

Per poter esercitare l'attività occorre presentare alla Provincia di Vicenza una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) previo possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La S.C.I.A. deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Autoscuole della Provincia di Vicenza.

La Provincia di Vicenza provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A, ed a verificare l'idoneità dei locali con sopralluogo effettuato da propri funzionari.

L'attività NON può essere iniziata prima della verifica da parte della Provincia di Vicenza dei suddetti requisiti (art. 123 comma 7 bis del codice della Strada).

CENTRI D'ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

È data facoltà a due o più autoscuole di consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile agli art. 2602 e seguenti e costituire centri d'istruzione automobilistica ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317.

Al centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente nel centro.

REQUISITI DEL TITOLARE

ai sensi dell'art. 123 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della strada, il titolare dell'impresa o i legali rappresentanti della società, devono:

 

    • avere la proprietà diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento

    • aver compiuto gli anni ventuno

    • risultare di buona condotta

    • essere in possesso di adeguata capacità finanziaria

    • possedere un diploma di istruzione di secondo grado

    • possedere l'abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida con almeno una esperienza biennale maturata negli ultimi 5 anni.

 

TESSERINO INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI GUIDA

Ai sensi della normativa vigente, per esercitare la professione, gli Insegnanti di Teoria e gli Istruttori di Guida della Autoscuole devono essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia. Per ottenerlo le autoscuole devono fare domanda in carta semplice presso il Settore Trasporti (MOD. 05).

L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni.

L'autoscuola può' utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
E' possibile utilizzare a tempo parziale presso le autoscuole personale avente già un altro rapporto di lavoro pubblico o privato purché il datore di lavoro primario rilasci apposito nulla osta (MOD.06). Per detto personale dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi previdenziali e tributari.
L'organico dell'autoscuola può essere costituito anche esclusivamente da insegnanti ed istruttori a tempo parziale.

Presso le autoscuole può essere impiegato a tempo parziale anche personale dipendente di pubblica amministrazione purché non eserciti funzioni incompatibili con l'attività svolta dalle autoscuole.
Per dismettere personale insegnante dall'autoscuola è necessaria una comunicazione scritta da parte del titolare dell'autoscuola indirizzata alla Provincia, corredata dall'originale della tessera che si vuole revocare.

ISTRUTTORI DI GUIDA

Gli istruttori di guida possono esercitare le proprie funzioni (con titolarità patente A CEDE o A CD) finché non superano i 65 anni purché non siano sopraggiunte limitazioni.
Superato detto limite gli istruttori possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermo restando il limite dei 68 anni previsto per la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate.

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

 

REGOLAMENTI:

- Regolamento insegnanti / istruttori

 

AUTOSCUOLE AUTORIZZATE DALLA PROVINCIA:

- Elenco Autoscuole Aggiornato al 01 ottobre 2015

 

APERTURA NUOVA AUTOSCUOLA / ULTERIORE SEDE / VARIAZIONE SOCETARIA

DOCUMENTAZIONE:

 

MODELLO SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA'

MOD. 01 – ATTESTAZIONE CAPACITA' FINANZIARIA

MOD. 02 – DICH. REQUISITI PERSONALI E MORALI

MOD. 03 - DICH. ACCETTAZIONE INCARICO INSEGNANTE/ISTRUTTORE

MOD. 04 – VERIFICA ESPERIENZA BIENNALE

MOD. 05 – DOMANDA PER RILASCIO TESSERINO

MOD. 06 – NULLA -OSTA DATORE DI LAVORO

MOD. 07 – VARIAZIONE ASSETTO SOCIETARIO

MODELLO PROCURA INSTITORIA

 

RILASCIO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER PERSONALE AUTOSCUOLA

DOCUMENTAZIONE:

 

MOD. 05 – DOMANDA PER RILASCIO TESSERINO

MOD. 02 – DICH. REQUISITI PERSONALI E MORALI

MOD. 03 - DICH. ACCETTAZIONE INCARICO INSEGNANTE/ISTRUTTORE

MOD. 06 – NULLA-OSTA DATORE DI LAVORO

MOD. 04 – VERIFICA ESPERIENZA BIENNALE (nel caso di sostituzione del Responsabile didattico)