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Scelta esclusiva di caccia

 

Scelta esclusiva di caccia


Comunicazione dell'opzione di caccia, in via esclusiva, ai sensi art. 19 della Legge regionale n. 50/1993

Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

  1. vagante in zona Alpi;
  2. da appostamento fisso;
  3. nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla Legge regionale n. 50/1993 e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

 

Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino venatorio regionale.

L'opzione sulla forma di caccia ha validità annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non è presentata richiesta di modifica.