Elettrodotti
Autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000 volt
Chi può effettuare la richiesta
L'ENEL, le aziende elettriche municipalizzate, le imprese aventi titolo all'esercizio dell'attività elettrica.
Come fare
Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, devono essere presentate in bollo e indirizzate alla Provincia di Vicenza, Dipartimento Ambiente e Territorio contrà SS. Apostoli n. 18, 36100 Vicenza.
Qualora l'impianto interessi il territorio di più Province, la domanda deve essere indirizzata alle Province sul cui territorio ricade il tracciato prevalente della linea e trasmessa, per conoscenza, alle altre Province interessate.
La Provincia competente provvederà ad attivare la procedura d'intesa con le altre Province il cui territorio sia interessato dalla linea elettrica.
Procedimento ordinario
La Provincia. entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, ove non vi abbia provveduto il richiedente, dispone:
- la pubblicazione mediante affissione per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato, dell'avviso, unitamente alla relativa corografia. L'avviso contiene per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonchè l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni possono essere presentate.
- l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al Ministero delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 111 del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, chiunque vi abbia interesse può presentare alla Provincia eventuali osservazioni ed opposizioni.
La Provincia comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute, mediante raccomandata con avviso di ricevimento invitandolo a formulare, nei successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto l'accettazione totale o parziale di tali condizioni.
Procedimento abbreviato
Il richiedente può dichiarare nella domanda, producendo la relativa documentazione, di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati e il parere favorevole delle competenti amministrazioni pubbliche e dell'ENEL, obbligandosi per iscritto ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determina a tutela di interessi pubblici o privati.
In particolare, purché l'opera non ricada in zone soggette a vincolo ai sensi dell'articolo dell'articolo 151 del T.U. in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.Lgs. 490/1999, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora la Provincia non si sia pronunciata entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda unitamente alla richiesta documentazione.
Autorizzazione provvisoria
Nei casi d'urgenza, previa motivata richiesta, la Provincia competente può autorizzare l'inizio della costruzione dell'elettrodotto, ai sensi dell'articolo 113 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Il richiedente si obbliga, con congrua cauzione, da depositarsi presso la tesoreria della Provincia, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso in cui l'autorizzazione sia negata.
Ulteriori informazioni sono disponibili anche presso gli Uffici Decentrati.
Riferimenti normativi
art. 89 L.R. 11/2001- L.R. 24/91 - L.R. 27/2001 - R.D. 11.12.1933, n. 1775.




