Rifiuti pericolosi e Non - Procedura semplificata per attività di recupero
Procedura semplificata per attività di recupero rifiuti pericolosi e non.
Chiunque intende effettuare le attività di recupero rifiuti pericolosi e non, avvalendosi delle procedure semplificate ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006 deve chiedere l'iscrizione.
la tipologia dei rifiuti, i codici rifiuti, l'attività di recupero e le materie prime e/o prodotti ottenuti devono essere puntualmente rispondenti a quanto previsto dal D.M.A. 5.02.98 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M.A. 12.06.2002, n. 161 per i pericolosi.
Modalità
Il D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" dal 13.02.2008, ha riportato in capo alla Provincia la competenza in merito all'iscrizione al registro delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Pertanto al fine di ottenere l'iscrizione, il rinnovo e la modifica per tale attività le ditte interessate dovranno presentare:
- entro 180 giorni dalla scadenza del certificato in corso di validità per le attività già iscritte
- entro 180 giorni dall'inizio dell'attività per le nuove comunicazioni
la domanda in 3 copie:
- Copia a: Provincia di Vicenza Area Tecnica - Ambiente U.C. Suolo Rifiuti
- Copia a: Comune in cui ha la sede l'unità operativa dell'impianto
- Copia a: Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza - via Spalato, 16 - 36100 Vicenza
Usufruendo della nuova modulistica regionale, nelle modalità previste dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2426 del 04.08.2009, presente negli allegati.
NB: Pur essendo il termine previsto dalla normativa di 90 giorni, al fine di evadere le numerose pratiche in scadenza nel 2008, si chiede si anticipare la presentazione delle istanze a 180 giorni.
In mancanza di chiarimenti nazionali e regionali, si consiglia comunque di effettuare il versamento dei diritti d'iscrizione alla Provincia di Vicenza, secondo le modalità previste dal D.M. 350/98.
L'attestazione del versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il versamento deve essere effettuato tramite bollettino sul c/c postale n. 137364 intestato all'Amministrazione Provinciale di Vicenza - Servizio di tesoreria - 36100 VICENZA, indicando nella causale del versamento i seguenti dati:
- denominazione della ditta e sede legale;
- attività di recupero effettuata e relativa classe di appartenenza (vedi tabella);
- partita IVA e codice fiscale;
- anno di riferimento.
L'importo da versare va determinato sulla base della seguente tabella:
Classe Attività Quantità Annua di Rifiuti trattati Importo
CLASSE 1 superiore o uguale a 200.000 tonnellate € 774,69
CLASSE 2 superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton. € 490,63
CLASSE 3 superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton. € 387,34
CLASSE 4 superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton. € 258,23
CLASSE 5 superiore o uguale a 3.000 ton. e inferiore a 6.000 ton. € 103,29
CLASSE 6 inferiore a 3.000 tonnellate € 51,65
Dalla data del 13.02.2008 per i nuovi impianti di recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, che effettuano operazioni di recupero di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (lettere da R1 a R9), sono sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008.




