Emissioni in Atmosfera - Autorizzazione Generale
Autorizzazione generale alle Emissioni in Atmosfera

“Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Norme in materia ambientale - alla parte V nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera prevede che l'autorità competente proceda obbligatoriamente all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale ( 272 comma 2) per gli impianti relativi alle attività individuate alla parte II allegato IV.
I gestori degli impianti pervengono all'autorizzazione dovuta con una richiesta di adesione all'autorizzazione generale, con dimostrazione del possesso dei requisiti individuati nella stessa.
La Provincia, con provvedimento del Dirigente competente, ha provveduto all'adozione dell'autorizzazione generale in questione nel maggio 2007 (provvedimento247 del 29.05.2007), modificato ed integrato dall’autorizzazione n. 118 del 24.04.2008, di cui costituisce parte integrante l'allegato 1 bis, che sostituisce l'allegato 1 al provvedimento precedente.
A seguito delle modifiche introdotte dall’entrata in vigore del D.Lgs.128/2010, si è resa necessaria l’emanazione di una nuova autorizzazione di carattere generale, n.14 del 16.02.2011.
Essa stabilisce, per specifiche categorie di impianti, i requisiti tecnici, i valori limite di emissione e le relative prescrizioni cui sono soggetti.
Il gestore degli impianti, o delle attività individuate, presenta alla Provincia, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto, o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale, secondo la modulistica allegata.
La Provincia può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
Si ricorda altresì che l'autorizzazione generale ha durata per un periodo di tempo pari a 10 anni.”




