determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 1168 DEL 10/10/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA E/O
ACCORPAMENTO E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI METALLICI FERROSI E NON
FERROSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
DITTA: PIVA SILVERIO S.R.L. (P.IVA 03445520244)
SEDE LEGALE: VIA GALVANI NN.107/109 – COMUNE DI SANDRIGO.
STABILIMENTO: VIA GALVANI NN.107/109 – COMUNE DI SANDRIGO.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la ditta Piva Silverio s.r.l., con sede legale e stabilimento in Via Galvani nn.107/109, in
Comune di Sandrigo, ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio del progetto
approvato con provvedimento n.798 del 01/09/2017;
• è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I,A., a
seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot.17241, 17242, 17244 del
08/03/1017, con successive integrazioni, che si è conclusa con parere n.16/2017 di non
assoggettabilità alla VIA allegato alla determinazione n.593 del 07/07/2017.
Considerato che
• la ditta con nota agli atti prot.86321 del 21/12/2017 ha comunicato l’avvio dell’esercizio
provvisorio, corredata dalla dichiarazione del direttore dei lavori attestante la opere in
conformità al progetto approvato, la nomina del tecnico responsabile, le garanzie finanziarie
ai sensi della DGRV 2721/2014;
• la ditta ha comunicato la chiusura dell’esercizio provvisorio, con nota prot.45737 del
10/07/2018, richiedendo il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e presentando il
collaudo funzionale dell’impianto corredato dalla documentazione richiesta dalla
Commissione VIA, firmato in data 03/07/2018 a cura dell’Ing. Francesco Chiacchiaretta;
• in data 10/10/2018, con nota agli atti prot.n.66513, sono state fornite ulteriori integrazioni
volontarie riguardanti la gestione dell’impianto.
Tenuto conto che
• risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA
n. 16/2017;
• l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
questione è stato comunicato con nota n. 46123 del 11/07/2018.
copia informatica per consultazione
Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di
collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
Dato atto che dalla documentazione di collaudo non emergono modifiche e variazioni rispetto al
lay out approvato.
Dato atto, altresì, che risulta essere stata ottenuta la certificazione EoW prevista dai regolamenti
UE 333/2011 e 715/2013, mentre per i metalli non ricompresi nei predetti regolamenti l’attività di
recupero risulta riferita quanto previsto per i metalli non ferrosi dal DM 05.02.98 in tema di MPS.
Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell’Arpav in data
03/10/2018 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di
collaudo presentata
Visti:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
• la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento rispetta la tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e
dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza
(Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;
DETERMINA
Che la ditta Piva Silverio s.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’impianto di messa in riserva con
eventuale selezione e/o riduzione volumetrica e/o accorpamento e recupero (R4) di rifiuti metallici
ferrosi e non ferrosi, pericolosi e non pericolosi, sito in Via Galvani nn.107/109, in Comune di
Sandrigo.
Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
autorizzazione all’esercizio per la gestione dei rifiuti, lo scarico delle acque e le emissioni in
atmosfera, con validità fino al 15/10/2028.
copia informatica per consultazione
FA OBBLIGO
Alla ditta Piva Silverio s.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Aspetti generali
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate
nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni
del collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dov essero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di
cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le
MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
7. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell’impatto acustico, con cadenza triennale,
al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del Piano di
Classificazione Acustica comunale
Gestione delle aree
8. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante,
con riferimento alla procedura presentata in data 01/06/2017, con prot.n.39735; entro il
31/12/2018 dovranno essere realizzati i lavori di rifacimento delle pavimentazioni già
soggette ad usura, fornendo adeguato riscontro, anche fotografico.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
10. I settori destinati al conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla
messa in riserva degli stessi, al deposito di M.P.S./EoW e dei rifiuti prodotti dal ciclo di
lavorazione dell’impianto.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
Gestione dei rifiuti
12. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 62.000 tonn. di cui 9.300
Tonn. Pericolosi
copia informatica per consultazione
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 1050 tonn di cui 30
Tonn. Pericolosi
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 103 tonn di cui 20 Tonn.
Pericolosi
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 200 tonn di cui 30 tonn di
rifiuti pericolosi;
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 62.000 tonn di cui 9.300 tonn
di rifiuti pericolosi.
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
produzione di M.P.S.;
- Messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di
rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del
capitolo 19.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto
persamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno
essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con
esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a
smaltimento;
- attività di recupero R4 di produzione di M.P.S./EoW, così come indicato nell'allegato 1 al
presente provvedimento.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento
delle certificazioni EoW in conformità ai Regolamenti n.333/2011 e 715/2013.
15. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione
16. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al
Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file
di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
“Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
Le garanzie finanziarie andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente
provvedimento.
Gestione degli scarichi idrici
17. Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti
indicati dal Gestore della fognatura, come indicato nella nota di Acque Vicentine spa (ora
Viacqua spa) n.485 del 18.04.2017, e acquisito agli atti provinciali con prot.n.28669 del
18.04.2017, e di seguito riportate:
a) limiti tabellari: Tab. 1 dell’All. B (colonna scarico in rete fognaria), delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n° 107 del 05.11.2009;
b) le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere scaricate in pubblica fognatura con
una portata massima di 3 m3/h ed un tempo di ritardo di almeno 8 ore dal termine
dell’ultimo evento piovoso. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà comunque
essere sempre garantito ad ogni evento piovoso;
c) con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata un’analisi chimica dello scarico delle
acque reflue di prima pioggia, per i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali,
conducibilità elettrica, potenziale redox, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio,
copia informatica per consultazione
idrocarburi totali, grassi e olii animali e vegetali. Entro quindici giorni dalla data della
refertazione l’analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Acque Vicentine S.p.A.;
d) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del
misuratore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno
2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della
strumentazione;
e) a seguente strumentazione, già installata, dovrà essere mantenuta in buono stato e
periodicamente verificata e manutentata:
f) il contaore installato sulla pompa di rilancio, per lo svuotamento della vasca di accumulo;
g) il sensore visivo e/o acustico per la segnalazione in caso di rottura/blocco della pompa di
sollevamento;
h) il sensore di pioggia, il quale dovrà essere mantenuto esposto direttamente agli agenti
atmosferici e dovrà essere di tipo termo riscaldato o equivalente, al fine di evitare false
segnalazioni dovute ad eventi persi da quello piovoso (nebbia, ghiaccio, condensa).
Le evidenze delle operazioni di verifica e manutenzione dovranno essere organizzate e
gestite quali informazioni documentate.
18. Lo scarico delle acque di seconda pioggia, con recapito nel corso d’acqua denominato
Roggia Brognola, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
a) limiti tabellari: Tab. 1 dell’All. B (colonna scarico in acque superficiali), delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009;
b) con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata un’analisi chimica delle acque reflue
di seconda pioggia se possibile in coincidenza e con le stesse modalità del precedente punto
2) lettera c) relativamente ai seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, ferro, nichel,
rame, zinco, piombo, alluminio, idrocarburi totali, grassi e olii animali e vegetali. I relativi
rapporti di prova sono conservati quali evidenze che i fenomeni di dilavamento si
esauriscono con le acque di prima pioggia.
19. L’impianto di depurazione, dovrà essere costantemente gestito in modo tale da garantire nel
tempo l’efficienza di trattamento prevista in progetto e i relativi limiti normativi.
20. La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque
meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti
al controllo.
21. I due pozzetti fiscali di campionamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali
devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o
con l’attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte
delle autorità competenti al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di
portata e devono essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
22. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed
impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque
scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il
prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche
un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i
relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle
autorità competenti al controllo.
23. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo.
24. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel corpo
recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all’A.R.P.A.V. di Vicenza
copia informatica per consultazione
e ad Viacqua spa eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e
all’impianto di trattamento.
25. Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
Gestione delle emissioni in atmosfera
26. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:
Camino Quota (m) Portata (m3/h)* Parametri Limiti (mg/Nm3)
C1 5 7500 Polveri 10
* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di ± 20%. A fronte di riscontri
analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la
formula indicata nell’art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.
27. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni
sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su
apposito registro (registro controlli analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a
disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale
registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli
devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto produttivo e
dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli
inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far
riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
28. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera
di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico
www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di
contraddittorio. L’azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche perse, previa
comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo
dei punti per la misura dei persi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto
indicato nella norma UNI 10169 e smi.
29. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6
alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito
di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori
passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in
allegato; in caso di impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta
alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e
riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-
1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in
sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
30. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di
competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono
essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore
dall'accertamento.
31. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di
abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e
mettere a disposizione dell’autorità di controllo. Ogni interruzione del normale
funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (registro manutenzioni impianti
di abbattimento) da tenersi a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno
schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del
copia informatica per consultazione
D.Lgs 152/06.
32. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia
ed al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie
di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si
dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla
rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore
devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
33. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante
diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
34. Il presente provvedimento annulla e sostituisce le precedenti autorizzazioni n.118/2010 del
09.06.2010 e n.05/2015 del 13.01.2015.
35. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
36. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.
In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione
della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione
prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere,
trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile
attestante l’avvenuta variazione sociale della Società.
In caso di cambio del legale rappresentante:
a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
prevista
b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000,
la dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei
requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
controllo.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
copia informatica per consultazione
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
Sandrigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Ulss n.8 Berica.
Vicenza, 10/10/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 1168 DEL 10/10/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA [R13] CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA E/O
ACCORPAMENTO [R12] E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI METALLICI FERROSI E NON
FERROSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
DITTA: PIVA SILVERIO S.R.L. (P.IVA 03445520244)
SEDE LEGALE: VIA GALVANI NN.107/109 – COMUNE DI SANDRIGO.
STABILIMENTO: VIA GALVANI NN.107/109 – COMUNE DI SANDRIGO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 11/10/2018.
Vicenza, 11/10/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
Ditta Piva Silverio srl – Via Galvani nn.107/109 – Sandrigo
Allegato 1 - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER
CODICE C.E.R. DESCRIZIONE OPERAZIONE NOTE CODIFICA E GESTIONE DEL
(eventuale) MATERIALE IN USCITA
Limatura e trucioli di materiali ferrosi
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 12.01.01)
Limatura e trucioli di materiali ferrosi
(C.E.R. 12.01.01)
Messa in riserva con
Metalli ferrosi
12 01 01 R13/R12 selezione, cernita e
(CER 19.12.02)
Limatura e trucioli di \\\ raggruppamento
materiali ferrosi Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
( C.E.R. 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011
R13/R4 Selezione e cernita
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Polveri e particolato di materiali ferrosi
R13 Messa in riserva (C.E.R. 12.01.02)
Polveri e particolato di materiali ferrosi
(C.E.R. 12.01.02)
Messa in riserva con
Metalli ferrosi
12 01 02 R13/R12 selezione, cernita e
(CER 19.12.02)
Polveri e particolato di \\\ raggruppamento
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
materiali ferrosi
(CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011
R13/R4 Selezione e cernita
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 12.01.03)
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
(C.E.R. 12.01.03)
Messa in riserva con
Metalli non ferrosi
R13/R12 selezione, cernita e
(CER 19.12.03)
12 01 03 raggruppamento
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
Limatura e trucioli di \\\ (CER 19.12.xx)
materiali non ferrosi
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
R13/R4 Selezione e cernita
3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Lamierino
R13 Messa in riserva (C.E.R. 12.01.99)
Lamierino
(C.E.R. 12.01.99)
Messa in riserva con
Limitatamente a sfridi Metalli ferrosi
12 01 99 R13/R12 selezione, cernita e
metallici e/o in ferro e (CER 19.12.02)
Rifiuti non specificati raggruppamento
acciaio definiti come Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
altrimenti
“lamierino” (CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011
R13/R4 Selezione e cernita
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
copia informatica per consultazione
Imballaggi metallici
R13 Messa in riserva (C.E.R. 15.01.04)
Imballaggi metallici
(C.E.R. 15.01.04)
Metalli ferrosi
Messa in riserva con (CER 19.12.02)
R13/R12 selezione, cernita e
Metalli non ferrosi
raggruppamento
15 01 04 (CER 19.12.03)
\\\
Imballaggi metallici Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
R13/R4 Selezione e cernita 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Costituiti da rimorchi, Veicoli fuori uso
R13 Messa in riserva
semirimorchi, macchine (CER 16 01 04*)
16 01 04* operatrici, carri miscelatori,
Veicoli fuori uso muletti etc., contenenti Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né
liquidi e/o componenti R13/R12 Messa in sicurezza altre componenti pericolose
pericolose (CER 16 01 06)
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né
R13 Messa in riserva altre componenti pericolose
(CER 16 01 06)
Costituiti da rimorchi, Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né
16 01 06 R13/R12 Disassemblaggio altre componenti pericolose
semirimorchi, macchine
Veicoli fuori uso non (CER 16 01 06)
operatrici, carri miscelatori,
contenenti liquidi né
muletti etc., non contenenti
altre componenti EoW conforme al Regolamento UE
liquidi e/o componenti
pericolose n.333/2011 e n.715/2013
pericolose
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
R13/R4 Selezione e cernita
3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 16.01.xx)
Metalli Ferrosi
R13 Messa in riserva
(CER 16 01 17)
Metalli Ferrosi
(CER 16 01 17)
16 01 17 R13/R12 Metalli ferrosi
\\\ (CER 19.12.02)
Metalli Ferrosi
Selezione e cernita
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011
R13/R4
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Metalli non Ferrosi
R13 Messa in riserva
(CER 16 01 18)
Metalli non Ferrosi
(CER 16 01 18)
R13/R12 Metalli non ferrosi
16 01 18 (CER 19.12.03)
\\\
Metalli non Ferrosi
Selezione e cernita EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
R13/R4 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
copia informatica per consultazione
Apparecchiature fuori uso, perse da quelle
R13 Messa in riserva di cui alle voci da 160219 a 160213
(C.E.R. 16.02.14)
Macchinari e/o
apparecchiature dismesse Apparecchiature fuori uso, perse da quelle
residuate da attività Messa in riserva con di cui alle voci da 160219 a 160213
160214 (C.E.R. 16.02.14)
industriali/artigianali, quali R13/R12 disassemblaggio, selezione
Apparecchiature fuori
macchine utensili industriali e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
uso, perse da quelle (CER 19.12.xx)
fisse di grandi dimensioni,
di cui alle voci da
con esclusione di apparecchi EoW conforme al Regolamento UE
160219 a 160213
rientranti nell’ambito n.333/2011 e n.715/2013
dell’applicazione del MPS conforme alle specifiche di cui al punto
D.Lgs.n.49/2014 R13/R4 Selezione e cernita
3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Componenti rimossi da apparecchiature fuori
R13 Messa in riserva uso, perse da quelle di cui alla voce 160215
(C.E.R. 16.02.16)
Parti di macchinari e/o
apparecchiature dismesse Componenti rimossi da apparecchiature fuori
residuate da attività uso, perse da quelle di cui alla voce 160215
160216 Messa in riserva con (C.E.R. 16.02.16)
industriali/artigianali, quali R13/R12
Componenti rimossi da selezione e cernita
macchine utensili industriali Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
apparecchiature fuori (CER 19.12.xx)
fisse di grandi dimensioni,
uso, perse da quelle
con esclusione di apparecchi EoW conforme al Regolamento UE
di cui alla voce 160215
rientranti nell’ambito n.333/2011 e n.715/2013
dell’applicazione del MPS conforme alle specifiche di cui al punto
D.Lgs.n.49/2014 R13/R4 Selezione e cernita 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Rame, bronzo, ottone
R13 Messa in riserva (C.E.R. 17.04.01)
Rame, bronzo, ottone
Messa in riserva con (C.E.R. 17.04.01)
R13/R12
selezione e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
170401 (CER 19.12.xx)
\\\
Rame, bronzo, ottone
EoW conforme al Regolamento UE
n.715/2013
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
R13/R4 Selezione e cernita
3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Alluminio
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 17.04.02)
Alluminio
Messa in riserva con (C.E.R. 17.04.02)
R13/R12
170402 selezione e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
\\\
Alluminio (CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2013
R13/R4 Selezione e cernita
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Piombo
R13 Messa in riserva (C.E.R. 17.04.03)
Piombo
Messa in riserva con (C.E.R. 17.04.03)
R13/R12
170403 selezione e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
\\\ (CER 19.12.xx)
Piombo
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
R13/R4 Selezione e cernita
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
copia informatica per consultazione
Zinco
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 17.04.04)
Zinco
Messa in riserva con (C.E.R. 17.04.04)
R13/R12
170404 selezione e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
\\\
Zinco (CER 19.12.xx)
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
R13/R4 Selezione e cernita
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Ferro e acciaio
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 17.04.05)
Ferro e acciaio
Messa in riserva con (C.E.R. 17.04.05)
R13/R12
170405 selezione e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
\\\
Ferro e acciaio (CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2013
R13/R4 Selezione e cernita
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Stagno
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 17.04.06)
Stagno
Messa in riserva con (C.E.R. 17.04.06)
R13/R12
170406 selezione e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
\\\
Stagno (CER 19.12.xx)
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
R13/R4 Selezione e cernita
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Metalli misti
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 17.04.07)
Metalli misti
Messa in riserva con C.E.R. 17.04.07
R13/R12
selezione e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
170407 (CER 19.12.xx)
\\\
Metalli misti EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
R13/R4 Selezione e cernita
3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Cavi persi da quelli di cui alla voce 1704010
R13 Messa in riserva (C.E.R. 17.04.11)
Cavi persi da quelli di cui alla voce 1704010
Messa in riserva con (C.E.R. 17.04.11)
170411 R13/R12 selezione, cernita e
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
Cavi persi da quelli di \\\ sguainatura
(CER 19.12.xx)
cui alla voce 1704010
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
R13/R4 Selezione e cernita
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Metalli ferrosi
R13 Messa in riserva (C.E.R. 19.12.02)
Metalli ferrosi
Messa in riserva con (C.E.R. 19.12.02)
R13/R12
191202 selezione e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
\\\
Metalli ferrosi (CER 19.12.xx)
EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011
R13/R4 Selezione e cernita
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
copia informatica per consultazione
Metalli non ferrosi
R13 Messa in riserva
(C.E.R. 19.12.03)
Metalli non ferrosi
Messa in riserva con (C.E.R. 19.12.03)
R13/R12
selezione e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
191203 (CER 19.12.xx)
\\\
Metalli non ferrosi EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
R13/R4 Selezione e cernita
3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Metallo
R13 Messa in riserva (C.E.R. 20.01.40)
Metallo
Messa in riserva con (C.E.R. 20.01.40)
R13/R12
selezione e cernita Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
20 01 40 (CER 19.12.xx)
\\\
Metallo EoW conforme al Regolamento UE
n.333/2011 e n.715/2013
MPS conforme alle specifiche di cui al punto
R13/R4 Selezione e cernita
3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
(CER 19.12.xx)
Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso
all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile inpiduare un codice C.E.R. ricompreso all’interno delle
voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.
copia informatica per consultazione